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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 7360 dell'anno 2020, vertente
TRA
, quale amministratore giudiziario della società Parte_1 Controparte_1
giusta ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, rappresentata e difesa dal prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via Monte San Michele n. 10 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– Attrice e convenuta in riconvenzionale–
E
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_2 C.F._1
dall'avv. Andrea Cera presso il cui studio legale in Casarano (LE) alla via Ubaldo
D'Astore n. 29/A ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– Convenuto e attore in riconvenzionale – All'udienza del 30.9.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13.10.2020 e ritualmente notificato, società ha evocato in giudizio al fine di Controparte_1 CP_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento della domanda giudiziaria proposta accertare e dichiarare il grave inadempimento del resistente in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto in atti richiamato a far data dal 20/2/2020 e per lo effetto condannarlo al pagamento in favore della società attrice dell'importo complessivo calcolato alla data del 15 luglio 2020 di euro 186.687,00 oltre gli ulteriori importi in esecuzione delle clausole contrattuali in essere in narrativa meglio specificate per ciascuno giorno di inadempimento dal 16 luglio 2020 fino all'effettiva ripresa della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) in ogni caso, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto in essere tra le parti, condannare la convenuta alla regolare esecuzione delle obbligazioni pattizie derivanti dal contratto condannando la convenuta al pagamento di un importo che risulterà di giustizia ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo dell'inadempimento.
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. forf. del 15%, CAP ed IVA come per legge”. A fondamento della propria domanda la ricorrente deduceva in particolare che:
- la società era cessionaria dalla del contratto da Controparte_1 Controparte_3
quest'ultima concluso con il convenuto per l'istallazione presso il suo esercizio commerciale di apparecchi elettronici idonei al gioco di cui all'art. 110
T.U.L.P.S.;
- il contratto predetto poneva in capo al convenuto l'obbligo di garantire l'accensione ed il funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto per l'intera durata di apertura dell'esercizio commerciale, nonché l'obbligo di non istallare apparecchiature similari appartenenti ad altre ditte, con previsione di specifiche penali contrattuali in caso di inadempimento;
- in data 21.2.2020 l'attrice, a seguito di sopralluogo da parte di un proprio incaricato, riscontrava la violazione degli obblighi derivanti dal predetto contratto, consistita nella rimozione delle apparecchiature della società attrice con installazione di altre apparecchiature appartenenti ad altra ditta concorrente.
Con memoria di costituzione e risposta, depositata il 29.1.2021, il convenuto contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, previo mutamento del rito semplificato in rito ordinario, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in subordine, l'accertamento dell'inesistenza di un contratto tra le parti ovvero la risoluzione dello stesso per inadempimento della stessa società attrice;
in via ulteriormente gradata chiedeva l'accertamento dell'eccessiva onerosità delle clausole penali contrattualmente previste, con conseguente riduzione delle stesse ad equità; spiegava infine una domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo quota ancora dovuto, con condanna della controparte processuale alla refusione delle spese di lite.
Disposto con ordinanza del 11.2.2021 il mutamento nel rito ordinario, la causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti processuali e con prove per interpello e per testi.
All'udienza del 30.9.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni come da note scritte cui ci si riporta, la causa
è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
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1 – In via preliminare occorre rilevare che l'eccezione sollevata dal convenuto avente ad oggetto la non conformità della copia del contratto all'originale risulta superata, essendo stato prodotto in giudizio l'originale del contratto già depositato telematicamente dalla società attrice, completo delle sottoscrizioni autografe dei contraenti.
2 – Quanto al merito la società attrice ha chiesto che sia accertato l'inadempimento del convenuto delle obbligazioni assunte con il contratto oggetto del presente giudizio;
tale domanda si fonda sul presupposto della violazione da parte sua degli obblighi inerenti alla durata temporale di messa in esercizio delle apparecchiature elettroniche e dell'obbligo di esclusiva previsto dal contratto, avendo il convenuto sostituito le apparecchiature della società attrice con altre appartenenti ad altra ditta concorrente.
Tale domanda non è fondata. In base al principio di cui all'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio, al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere la condanna all'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione alla stessa sinallagmaticamente collegata.
Se da un lato l'onere della prova in ordine al fatto costitutivo del proprio diritto
– l'esistenza del contratto – può dirsi assolto, dall'altro non può dirsi altrettanto in relazione all'esatto adempimento della propria prestazione nei confronti del convenuto;
infatti, dal complessivo esame delle risultanze istruttorie nonché delle prove documentali ritualmente acquisite, è provato che tra le parti vi era un contratto per l'installazione di apparecchi elettronici di cui all'art. 110, comma 6
e 7, che poneva obblighi e diritti in capo ad ambo le parti del rapporto Parte_2
contrattuale.
In particolare, quanto alle obbligazioni in capo alla società attrice, il contratto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di eseguire interventi di “riparazione ed assistenza tecnica” (art. 11 del contratto).
Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che la società attrice si rendeva inadempiente al predetto obbligo, determinando disservizi e malfunzionamenti ai danni del convenuto;
in tal senso sono le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
(escussa all'udienza del 25.5.2023), la quale, confermando la posizione Tes_1
sub f) della memoria di costituzione di parte convenuta, dichiarava che la società attrice “ha ridotto gli interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature, installate nell'esercizio del ed in particolare, il CP_2
riempimento, oltre il limite, dei c.d. cambia cambia (nella specie, cambia monete)”; quindi, la medesima teste ha poi precisato che “molti giocatori si lamentavano di non poter cambiare le monete” oggetto di vincita, così inducendo i potenziali clienti a recarsi presso altri esercizi commerciali con conseguente perdita di clientela.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste , avventore Tes_2
dell'esercizio commerciale escusso nella medesima udienza, il quale non solo ha confermato la medesima circostanza ma ha, altresì, affermato che “le apparecchiature erano malfunzionanti” e che “le schede erano vecchie e su 8 apparecchi ne funzionavano 3”.
Tale condotta omissiva configura un palese inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti e vale a giustificare ex art. 1460 c.c. il correlativo comportamento inadempiente del convenuto, il quale, dopo aver inutilmente denunciato alla committente il malfunzionamento delle apparecchiature, stante la perdurante inerzia dell'attrice nella riparazione delle stesse, non ha potuto far altro che provvedere di sua iniziativa alla relativa sostituzione con altre apparecchiature appartenenti ad altra ditta concorrente al fine di ridurre il danno a proprio carico.
A fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, era onere dell'attrice fornire la prova di avere adempiuto esattamente la propria obbligazione avente ad oggetto la manutenzione degli apparecchi di gioco;
prova che non è stata fornita, non potendo le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice – manutentore delle apparecchiature oggetto del giudizio, escusso Tes_3
all'udienza del 23.2.2023 – minare l'attendibilità di un soggetto del tutto indifferente rispetto ai fatti di causa (il teste ), quale avventore Tes_2
dell'esercizio commerciale.
A ciò aggiungasi la circostanza che l'attrice, a fronte della comunicazione del convenuto del 12.2.2020 – con la quale questi richiedeva, tra l'altro, la regolare manutenzione delle apparecchiature ovvero la sostituzione delle stesse –, manifestava con missiva del 14.2.2020 la volontà di non adempiere la propria obbligazione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
3 – Infondata è anche domanda riconvenzionale.
La clausola 12.1 del contratto sottoscritto dalle parti prevede espressamente che all'esercente spetti una “percentuale pari al 5,00% a titolo di quota parte, calcolata sulle somme complessivamente inserite nelle apparecchiature e conteggiate esclusivamente dal contatore IN (introduzione moneta)”.
In merito occorre rilevare che il convenuto non ha sufficientemente provato la misura del proprio credito (che peraltro, nonostante sia addirittura risalente all'anno 2017, non ha dato adito a precedenti formali contestazioni da parte sua), avendo allegato una mera rendicontazione autonomamente formata, come tale priva di oggettiva rilevanza probatoria.
4 – Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per la compensazione delle spese di lite stante la soccombenza reciproca delle parti processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società nei confronti Controparte_1
di , così provvede: CP_2
1) rigetta la domanda attorea e la domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese di lite tra le parti processuali;
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce l'1.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.