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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21236/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GAMBA PAOLO LORENZO
e
(c.f ) con l'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. GAMBA Controparte_1 C.F._2
PAOLO LORENZO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli e , affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza nella casa Per_1 Per_2 familiare in cui resteranno a vivere con la madre. I tempi di permanenza della prole con entrambi i genitori saranno regolamentati come da separato piano genitoriale (doc.5);
1 3) la casa coniugale sarà assegnata in godimento alla madre che continuerà a viverci con i figli mentre il SInor ha reperito altra nuova abitazione a CI, in via del Verrocchio, 387 in cui si trasferirà entro il mese di CP_1 marzo 2025;
4) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma mensile di euro 400,00 ciascuno, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti si faranno carico del pagamento del 50% delle spese che si renderanno necessarie per i figli fino alla loro completa indipendenza economica secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di CI e che qui si riporta: Il rimborso della spesa straordinaria sostenuta da un genitore avverrà, da parte dell'altro genitore, entro quindici giorni dalla produzione dei giustificativi di spesa, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese fosse consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della percentuale di sua spettanza con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante: II) cure dentistiche presso strutture pubbliche/private: III) trattamenti sanitari erogati e non dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari
- visite allergologiche;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi dì recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi di istruzione e vacanze.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) Spese di custodia dei figli minorenni, baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5) il conto corrente n. 75859 presso Zurich Bank, verrà estinto entro marzo 2025 con ripartizione del saldo, in egual misura tra i coniugi;
2 6) i ricorrenti concordano di mantenere, fino a maggio 2025, il versamento di 150,00 euro mensili a favore del fondo di accantonamento “Alleata Previdenza” intestato a ciascun figlio, e di ridurre detto importo ad euro 30,00 mensili a decorrere da maggio 2025;
7) i ricorrenti concordano che gli assegni unici universali saranno riscossi al 50% da ciascun genitore;
8) A definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni questione economica esistente tra le parti, le stesse convengono: a) Il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra la propria quota indivisa, pari ad 1/2 (un CP_1 Pt_1 mezzo) in piena proprietà, della casa coniugale sita in Comune di CI Via Roberto Montagnoli, 16 censita nel
3 S1. cat. A/2, cl. 4 v./ CodiceFiscale_3 sup. cat. Mq. 150 Rc. Euro 488,05 - Mappale n. 185 sub 7, p.T. Zc.3 cat. C/6, cl.6 mq. 22 sup.cat. mq 27 Rc. Euro
47,72
- b) La SI.ra , si impegna a versare al marito, la somma di euro 110.000,00 a tacitazione di Pt_1 Controparte_1 ogni pretesa e pendenza economica;
I sopra descritti trasferimenti, da formalizzarsi in uno o più contesti, rientranti negli accordi patrimoniali tra coniugi costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CI (atto n. 141, parte I, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di conSIlio del giorno 30/01/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21236/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
GAMBA PAOLO LORENZO
e
(c.f ) con l'avv. CIMINI MARIAPIA e l'avv. GAMBA Controparte_1 C.F._2
PAOLO LORENZO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli e , affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, manterranno la residenza nella casa Per_1 Per_2 familiare in cui resteranno a vivere con la madre. I tempi di permanenza della prole con entrambi i genitori saranno regolamentati come da separato piano genitoriale (doc.5);
1 3) la casa coniugale sarà assegnata in godimento alla madre che continuerà a viverci con i figli mentre il SInor ha reperito altra nuova abitazione a CI, in via del Verrocchio, 387 in cui si trasferirà entro il mese di CP_1 marzo 2025;
4) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma mensile di euro 400,00 ciascuno, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti si faranno carico del pagamento del 50% delle spese che si renderanno necessarie per i figli fino alla loro completa indipendenza economica secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di CI e che qui si riporta: Il rimborso della spesa straordinaria sostenuta da un genitore avverrà, da parte dell'altro genitore, entro quindici giorni dalla produzione dei giustificativi di spesa, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese fosse consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della percentuale di sua spettanza con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante: II) cure dentistiche presso strutture pubbliche/private: III) trattamenti sanitari erogati e non dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari
- visite allergologiche;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, mensa;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi dì recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi di istruzione e vacanze.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) Spese di custodia dei figli minorenni, baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5) il conto corrente n. 75859 presso Zurich Bank, verrà estinto entro marzo 2025 con ripartizione del saldo, in egual misura tra i coniugi;
2 6) i ricorrenti concordano di mantenere, fino a maggio 2025, il versamento di 150,00 euro mensili a favore del fondo di accantonamento “Alleata Previdenza” intestato a ciascun figlio, e di ridurre detto importo ad euro 30,00 mensili a decorrere da maggio 2025;
7) i ricorrenti concordano che gli assegni unici universali saranno riscossi al 50% da ciascun genitore;
8) A definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni questione economica esistente tra le parti, le stesse convengono: a) Il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra la propria quota indivisa, pari ad 1/2 (un CP_1 Pt_1 mezzo) in piena proprietà, della casa coniugale sita in Comune di CI Via Roberto Montagnoli, 16 censita nel
3 S1. cat. A/2, cl. 4 v./ CodiceFiscale_3 sup. cat. Mq. 150 Rc. Euro 488,05 - Mappale n. 185 sub 7, p.T. Zc.3 cat. C/6, cl.6 mq. 22 sup.cat. mq 27 Rc. Euro
47,72
- b) La SI.ra , si impegna a versare al marito, la somma di euro 110.000,00 a tacitazione di Pt_1 Controparte_1 ogni pretesa e pendenza economica;
I sopra descritti trasferimenti, da formalizzarsi in uno o più contesti, rientranti negli accordi patrimoniali tra coniugi costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CI (atto n. 141, parte I, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di conSIlio del giorno 30/01/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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