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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 951/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
I (c.f. costituitasi in persona del Sig. Parte_1 P.IVA_1
, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_2 in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Alessandro Buffolino (c.f. ); C.F._1
RE C L AM AN T E
E
LIQUIDAZ IONE CONTROLLAT A Controparte_1
IN T IM A TA NO N C OS T I TU I TA
NONCHÉ
(c.f. , con sede in Miano alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Montenapoleone n. 8, costituitasi in persona dell'Ing. , dichiaratosi Controparte_3
amministratore unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con
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n. 951/2025 r.g.aa.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Adiutrice Barretta (c.f.
; C.F._2
RE S I S T EN T E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento il 22/1/2024, la
[...] chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_2 [...]
esponendo che: Controparte_4
- era creditrice di € 24.992,86 in quanto cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica oggetto di 9 fatture emesse nell'anno 2013 dalla Optima Italia S.p.A.; i crediti erano stati ceduti da quest'ultima società alla Ge.Ri. Gestione rischi S.r.l. unipersonale un data 1/12/2017 e quindi alla ricorrente il 27/4/2023;
- era stata data comunicazione della cessione alla debitrice che, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva provveduto al pagamento;
- lo stato d'insolvenza della debitrice poteva desumersi dall'inadempimento delle obbligazioni in questione relative alle utenze e dal mancato deposito dei bilanci (l'ultimo era quello al 31/12/2011).
Si costituiva in data 19/3/2024 la debitrice, che eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente, l'assenza di prova dell'inclusione dei crediti in questione tra quelli ceduti e la sua natura di impresa minore che emergeva dai bilanci relativi agli esercizi
2021, 2022 e 2023 depositati presso la Camera di Commercio il 19/3/2024. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza del 20/3/2024 il difensore della ricorrente chiedeva “termine per controdedurre” ed il Tribunale rinviava al 22/5/2024. A tale udienza la CP_2
proponeva in via subordinata domanda di apertura della liquidazione controllata.
[...]
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 6/11/2024, il giudice delegato “si riserva[va] di riferire al collegio”.
Con decreto del 7/1/2025 il Tribunale rigettava la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
con sentenza emessa in pari data (n. 3/2025), dichiarava aperta la liquidazione controllata dei beni della Controparte_1
Osservava in particolare che:
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n. 951/2025 r.g.aa.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- la domanda di apertura della liquidazione controllata doveva ritenersi ammissibile giacché formulata alla prima udienza;
- risultava superata la soglia di € 50.000 di debiti scaduti prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 268 comma 1 n. 2, in quanto al debito verso la ricorrente dovevano aggiungersi quelli verso l'erario di € 27.959,24 risultanti dalle informazioni acquisite d'ufficio;
- poteva ritenersi sussistente lo stato di sovraindebitamento “atteso che dai bilanci
– pervero tutti tardivamente depositati in pendenza della presente procedura - emerge
l'inesistenza di beni prontamente liquidabili e flussi di cassa prospetticamente idonei a soddisfare con regolarità le pretese creditorie”;
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la con ricorso Controparte_1
depositato il 13/2/2025, deducendo che:
- la domanda di apertura della liquidazione controllata era inammissibile, in quanto formulata alla seconda udienza del 22/5/2024 (e non alla prima come sostenuto dal
Tribunale), in violazione dell'art. 40 comma 10 CCII;
inoltre la stessa non era mai stata formalizzata in quanto il Tribunale, con provvedimento del 16/10/2024 aveva disposto a tal fine la comparizione delle parti all'udienza del 6/11/2024; a tale udienza la creditrice non era comparsa, ma aveva depositato una domanda di liquidazione controllata il
7/11/2024, dopo che il Tribunale si era riservato per la decisione;
- il credito della era in ogni caso prescritto;
Controparte_2
- la creditrice non aveva dimostrato che tra i crediti ceduti vi fosse quello oggetto della presente controversia;
- dai bilanci depositati non emergeva alcun sintomo di insolvenza.
Ha concluso per la revoca della sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Si è costituita la con comparsa depositata il 28/3/2025, Controparte_2
osservando che
- quella del 22/5/2024 doveva essere considerata a tutti gli effetti la prima udienza, stante il rinvio disposto dal Tribunale all'udienza del 20/3/2024 dovuto anche al fatto che la debitrice si era costituita solo il giorno precedente;
anche i bilanci erano stati depositati presso la Camera di Commercio il 19/3/2024 e dunque non vi era modo di conoscere la reale situazione della società;
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- l'art. 40 comma 10 CCII doveva ritenersi riferibile esclusivamente alle eventuali domande del debitore e non anche a quelle proposte in via alternativa e subordinata dal creditore;
- lo stato di sovraindebitamento si desumeva dal tardivo deposito dei bilanci redatti solo in occasione dell'udienza e dunque inattendibili;
- la questione della prescrizione non poteva essere presa in esame, in quanto la procedura era volta solo a valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
- la aveva dimostrato la titolarità dei crediti depositando i Controparte_2 contratti di cessione e l'elenco dei crediti ceduti.
Ha concluso per il rigetto del reclamo.
Non si è costituita la liquidazione controllata.
All'esito dell'udienza dell'8/4/2025, la Corte d'Appello si è riservata per la decisione.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va rilevato che la domanda di apertura della liquidazione controllata è stata ritualmente proposta dalla Controparte_2
Va innanzi tutto evidenziato che l'art. 40 comma 10 CCII riguarda la posizione del debitore e risponde all'esigenza di evitare che quest'ultimo possa introdurre domande nuove a soli fini dilatori. In realtà, non vi sono elementi per affermare che il creditore possa mutare la propria originaria domanda, indicando altre procedure concorsuali, solo fino alla prima udienza;
deve dunque ritenersi che tale mutamento possa intervenire anche successivamente purché venga garantito il contraddittorio. Anzi, l'introduzione con il
CCII del cd. “procedimento unitario” è volta proprio a fare in modo che in un'unica procedura possano essere esaminate tutte le domande che traggono origine dalla situazione di crisi o di insolvenza del debitore.
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, dal momento che la domanda in questione è stata formulata il 22/5/2024 e la sentenza con la quale è stata aperta la liquidazione controllata è intervenuta solo il 7/1/2025 dopo numerose altre udienze. Quanto al provvedimento del Tribunale del 16/10/2024, con il quale si disponeva la formalizzazione della domanda di apertura della liquidazione
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controllata, è evidente che lo stesso non rispondeva ad esigenze di natura processuale, bensì di carattere organizzativo, come risulta dal riferimento alla necessità di provvedere all'”apertura di separato procedimento e formazione di autonomo fascicolo da riunire al presente”.
In ogni caso, anche ove volesse ritenersi che eventuali modifiche dell'originaria domanda possano essere formulate solo fino alla prima udienza, deve ritenersi che l'udienza del 22/5/2024 costituisse un prosieguo della prima udienza tenutasi il
20/3/2024, atteso che la società resistente si era costituita solo il 19/3/2024 alle ore 18,25, in violazione del termine assegnato con il decreto di fissazione di udienza del 25/1/2024.
Per tale motivo, del resto, la chiese ed ottenne un rinvio. Quest'ultima Controparte_2
peraltro neppure poteva consultare i bilanci per rendersi conto della natura di impresa minore della debitrice, dal momento che essi sono stati depositati presso il Registro delle
Imprese il 19/3/2024.
2. È invece fondato il motivo di reclamo relativo alla prescrizione del credito.
Nella vigenza della legge fallimentare costituiva principio pacifico quello per il quale, ai fini della legittimazione attiva per la proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, era necessaria e sufficiente una verifica, incidentale e superficiale, della qualità di creditore che non richiedeva, comunque, che quest'ultimo fosse munito di titolo esecutivo (Cass. SS.UU. 1521/2013; Cass. 11421/2014; Cass. 30827/2018). Nell'ambito di tale verifica - soprattutto quando, come nel caso di specie, il credito non risultava da un titolo di natura giudiziale emesso a seguito di un giudizio a cognizione piena - occorreva, sia pur incidentalmente, accertare se potesse ragionevolmente ritenersi che il ricorrente fosse effettivamente creditore, prendendo in considerazione a tal fine “non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. 16853/2022; nello stesso senso, cfr. Cass. 23494/2020).
Tali principi sono certamente validi anche dopo l'entrata in vigore del CCII che non ha introdotto innovazioni sul punto ed anche con riguardo alla procedura di apertura della liquidazione controllata per la quale pure è necessario, quando sia promossa da un creditore, accertare la legittimazione di quest'ultimo.
Orbene, anche entro i limiti di un accertamento superficiale, sulla base della
[. documentazione in atti, non può ritenersi che la sia creditrice della Controparte_2
Controparte_1
n. 951/2025 r.g.aa.v.g. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
in quanto i crediti per i quali agisce sono certamente soggetti a Parte_1 prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (sull'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai crediti derivanti da fornitura di energia, cfr., ex multis,
Cass. 6209/1999; Cass. 11918/2002) e risalgono tutti al 2013. L'unico atto interruttivo che si rinviene e che risulta ricevuto dalla debitrice è la comunicazione di messa in mora pervenuta il 10/9/2019, quando cioè era già maturato il termine di prescrizione;
peraltro, anche in relazione a tale comunicazione, è stato depositato solo l'avviso di ricevimento, ma non anche il testo della missiva.
Né la creditrice ha mai dedotto alcunché al riguardo, limitandosi, anche nel giudizio di reclamo, ad osservare che “in sede preconcorsuale le deduzioni in ordine all'esistenza dei crediti sono da ritenersi del tutto estranee all'oggetto del procedimento, dal momento che l'oggetto di tale procedimento è solo ed esclusivamente quello relativo all'accertamento dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e/o controllata che sia. Ciò è tanto più vero se si considera che comunque il creditore che ha chiesto l'apertura della liquidazione del proprio debitore è tenuto poi a presentare domanda di ammissione allo stato passivo, se vuole divenire creditore concorsuale”.
In realtà, come innanzi osservato, così non è, giacché è necessaria, ai fini dell'accertamento della legittimazione, una verifica sia pure incidentale e superficiale - ma che tenga comunque conto anche dei fatti rappresentati dal debitore a sostegno dell'insussistenza o dell'estinzione del credito - della qualità di creditore.
Nel caso di specie – in considerazione dell'eccepita prescrizione - non può ritenersi che la sia creditrice della e sia pertanto Controparte_2 Controparte_1
legittimata a promuovere la procedura di liquidazione controllata.
Il reclamo va pertanto accolto, mentre è superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
3.1 La va condannata al pagamento delle spese del presente Controparte_2
processo da liquidarsi - in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto - in complessivi Euro 3.000 (€ 600 per la fase di studio, €
500 per la fase introduttiva, € 940 per la fase istruttoria ed € 960 per la fase decisoria).
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3.2 In ordine alle spese della procedura concorsuale, deve ritenersi applicabile anche alla liquidazione controllata - in considerazione del richiamo dell'art. 270 comma
5 CCII alle norme contenute nel titolo III sezioni II e III in quanto compatibili e quindi all'art. 53 comma 1° CCII - l'art. 147 d.P.R. 115/2002 che, nel testo attualmente vigente
(per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 366 comma 1 d.lgs. 14/2019), dispone che:
“In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'apertura della procedura sia imputabile al creditore che ha proposto il ricorso pur non essendo legittimato.
3.3 Infine, poiché la debitrice è un'impresa commerciale, deve ritenersi applicabile anche l'art. 53 comma 4° CCII, sempre in considerazione del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5° CCII;
deve disporsi pertanto che la Controparte_1
provveda agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa almeno ogni tre mesi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Controparte_1
avverso la sentenza n. 3/2025 emessa dal Tribunale di Benevento il 7/1/2025:
1. accoglie il reclamo proposto dalla e, per l'effetto, revoca la Controparte_1 sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Benevento dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni della stessa;
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 147 per spese vive, €
3.000 per compenso professionale ed € 450 per spese generali, con attribuzione al difensore Avv. Alessandro Buffolino;
3. ai sensi dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 dichiara che l'apertura della liquidazione controllata è imputabile al creditore;
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4. ai sensi dell'art. 53 comma 4° CCII dispone che la provveda Controparte_1
agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa almeno ogni tre mesi.
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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