TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 801/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 04.11.2024, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica, promossa da
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._1
Condello, appellante nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, P. Iva e codice fiscale in persona dell'avv. Reginaldo Lecce, nella sua P.IVA_1
qualità di procuratore della società in virtù dei poteri conferiti con atto per
1 Notaio di Roma in data 21 gennaio 2010 (rep. 33282, racc. Persona_1
14100), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Domenico Travia, appellata e di
(nuova denominazione assunta da Controparte_3 [...]
, codice fiscale , in persona dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Annamaria Malara, nella sua qualità di procuratore della società in virtù dei poteri conferiti con atto per Notaio di Roma in data 8 Persona_1
ottobre 2013 (rep. 46081, racc. 22144), rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Domenico Travia, appellata avente ad oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti: (v. verbale dell'udienza del 04.11.2024)
L'avv. ERMELINDA CHIMIENTO, per delega dell'avv. NT
ON, per l'appellante, si è riportata integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo, ha insistito in tutte le richieste, anche istruttorie, per come ivi formulate, con conseguente rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto ed in particolare ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate CONCLUSIONI: “Voglia il
Tribunale di Reggio Calabria, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n. 1804/2018, pubbl. il 31.07.2018, RG n.
6716/2018, Giudice di Pace di Reggio Calabria, nella persona della dr.ssa
Francesca M. Gratteri, non ancora notificata ai fini del termine breve per impugnare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi suesposti: - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' per la fattura n. 800557360117631 CP_2
2 del 05.08.2012, dell'importo di euro 3.566,85 nonché per la fattura n.
0802732760718014 del 05.02.2013 di euro 3.582,49 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente condannare l' al rimborso di euro CP_2
1.183,85 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, utilizzati dalla Società per compensare parzialmente il detto importo di euro 3.582,49; - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
L'avv. LUCIA RESTUCCIA, per delega dell'avv. GIOVANNI
DOMENICO TRAVIA, per e per Controparte_2
, ha precisato le conclusioni per entrambe le Controparte_4
parti appellate “riportandosi a quelle già rassegnate nelle memorie difensive” ed ha insistito nell'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante solo in questo grado di giudizio. Ha chiesto, infine, il rigetto dell'appello.
§§§
In fatto e in diritto
§1. Con sentenza n. 1804/2018, depositata in data 13/08/2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da
[...]
nei confronti delle società Pt_1 Controparte_5 [...]
(domanda con quale il aveva chiesto di Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che nulla era dovuto all per la fattura n. CP_2
0800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di €3.566,85, nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di €3.582,49, e conseguentemente di condannare l al rimborso di €1.183,85, utilizzati CP_2
dalla Società per compensare parzialmente l'importo di €3.582,49) ed ha compensato per intero tra le parti le spese di lite.
3 §2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi ad un unico, articolato, motivo e chiedendo, in riforma della medesima, di “Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all per la CP_2
fattura n. 800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di euro 3.566,85 nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di euro
3.582,49 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente condannare l' al rimborso di euro 1.183,85 oltre interessi dal dovuto CP_2
al soddisfo, utilizzati dalla Società per compensare parzialmente il detto importo di euro 3.582,49”; nonché di condannare “parte convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore”.
§3. Si è costituita la società (già Controparte_1 [...]
, resistendo all'appello e chiedendo di rigettarlo Controparte_2
“e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata” e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado.
§4. Si è costituita anche la società (già Controparte_3 [...]
, chiedendo a sua volta di rigettare l'appello “e, per Controparte_4
l'effetto, confermare la sentenza impugnata”, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio davanti al giudice di pace, sulle conclusioni precisate dai procuratori all'udienza del 04.11.2024 la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio di memorie di replica.
§6. Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza del giudice di pace nelle seguenti parti:
4 -laddove si afferma: “Nella fattispecie, per come documentato, a fronte di consumi reali rilevati da un misuratore funzionante, in mancanza di prova contraria, sostituito solo per esigenze di ammodernamento dell'impianto, era preciso onere dell'utente dimostrare l'erroneità dei consumi riportati dall' Difatti, in ossequio al principio della CP_2
disponibilità della prova secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” costituisce onere di parte attrice provare l'assenza della causa debendi e, quindi,
l'erroneità dei consumi addebitati nella bolletta contestata”;
- “Invece, è documentato che il Distributore ha comunicato la corretta lettura rilevata da personale incaricato intervenuto presso l'utenza del
Signor ed al momento della sostituzione i consumi rilevati sono Pt_1
stati trascritti sull'apposito modulo nel contraddittorio delle parti”
- “L'attore, invece, non ha fornito alcun valido elemento di prova, anche di natura indiziaria, che potesse sostenere la domanda di accertamento negativo formulata, non assolvendo così in alcun modo all'onere probatorio che incombeva sullo stesso. Al contrario, la parte convenuta ha provato attraverso la documentazione prodotta il proprio credito”.
Si lamenta precisamente nell'atto di appello che il primo giudice abbia rigettato la domanda, senza considerare (in sintesi) che:
-secondo l'orientamento della S.C., nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità ed in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, sia perfettamente funzionante;
5 -che, avendo il contestato sin da subito l'erroneità degli addebiti Pt_1
contabilizzati in fattura, è quindi l a dover dimostrare l'effettiva CP_2
realizzazione dei consumi di energia elettrica fatturati ed il funzionamento del contatore;
-che nella specie l con fattura n. Controparte_2
0800557360117631 del 05.08.2012 (scadenza 30.08.2012), ha addebitato al il complessivo importo di €3.566,85, dovuto per l'asserito consumo Pt_1
di energia elettrica avvenuto presso l'abitazione di Con Bosco Punta PE 54
A (tenendo conto delle seguenti letture: penultima lettura -06.12.2011-
25814; ultima lettura -09.06.2012- 36906; consumi KWh: 11092; consumi già fatturati i 3 acconti prec: 341; differenza KWh: 10751;
-che, a fronte delle contestazioni mosse a mezzo raccomandata a/r del
22.02.2013, inviata anche a mezzo fax, l con Controparte_2
comunicazione del 14.05.2013 ha replicato: che con “l'emissione della fattura n. 0800557360117631 del 05.08.2012 di euro 3.566,85” è stato effettuato “il conguaglio dei consumi dal 06.12.2011 (lettura effettiva) al
03.08.2012 (lettura effettiva) e a detrarre al contempo n. 3 acconti già fatturati per un totale di 341 KWh”; che dai controlli effettuati in data
03.08.2012 con il distributore territorialmente competente ( CP_2
è emerso che in data 09.06.2012 il misuratore Controparte_4
matricola 00006993 è stato rimosso con lettura reale KWh 36906 e che in pari data è stato installato il misuratore matricola 00667655 con letture pari a F1:0; F2:0; F3:0; che, in data 05.11.2012, è stata ridotta la potenza per la fornitura de qua dato il mancato pagamento della fattura del 05.08.2012 per l'importo di €3.566,85; che in data 26.11.2012, in assenza di pagamento della detta fattura, si è provveduto alla risoluzione del contratto;
che l'insoluto di €3.566,85 è stato poi addebitato con fattura n.
6 0802732760718014 del 05.02.2013, per un importo di €3.582,49, concernente altra fornitura intestata al ed ubicata in Motta San Pt_1
Giovanni (codice POD IT001E768626537);
-che nuove contestazioni sono state mosse dal con raccomandata Pt_1
a/r del 09.07.2013, nella quale si è tra l'altro evidenziato che proprio la sostituzione del contatore, avvenuta oltretutto senza consentirgli di partecipare, vale a confermare l'illegittimità dell'operato della società elettrica;
-che l ha riscontrato la raccomandata a/r Controparte_2
del 09.07.2013 con comunicazione del 06.08.2013, in cui si legge: che in data 27.06.2013 si è provveduto “ad inviare al sig. Parte_1
nostra comunicazione di Modifica del saldo”, essendosi riscontrato “che è stata eseguita una diversa ripartizione dei consumi per il periodo
21.10.2008 al 09.06.2012 a seguito della quale, in data 24.06.2013 sono state emesse le seguenti fatture: - n. 080055736011763B del 24.06.2013 di euro - 3.274,69 per il periodo dal 07.12.2011 al 09.06.2012; - n.
080055736011763A del 24.06.2013 di euro 2.090,84 per il periodo dal
21.10.2008 al 09.06.2012”; che l'importo a credito per €–3.274,69 di cui alla fattura n. 080055736011763B è stato utilizzato per la totale compensazione della fattura n. 080055736011763A per €2.090,84 e che a seguito della compensazione operata il credito residuo a favore del
[...]
era pari ad €1.183,85, poi utilizzato per la parziale Pt_1
compensazione della fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013, per un importo di €3.582,49, concernente altra fornitura intestata al medesimo e ubicata in Motta San Giovanni, sulla quale è stato addebitato l'insoluto di
€3.566,85 di cui all'originaria fattura n. 080055736011763;
7 -che è di tutta evidenza che nulla è dovuto all per la fattura n. CP_2
800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di €3.566,85, nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di €3.582,49, e che va rimborsata la somma di €1.183,85 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, illegittimamente utilizzata per compensare parzialmente il sopracitato importo di €3.582,49 di cui alla fattura n. 0802732760718014 del
05.02.2013 sulla quale è stato addebitato l'insoluto di €3.566,85 derivante dall'originaria fattura n. 080055736011763;
-che le successive richieste di pagamento sono state tutte contestate;
-che nella fattispecie l in spregio a qualsivoglia regola contrattuale CP_2
nonché ai generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175
e 1375 del c.c., ha sostituito il misuratore d'energia installato presso l'immobile di proprietà del senza fornire veruna plausibile Pt_1
spiegazione e senza verificare il funzionamento di quello rimosso, con successivo addebito delle somme calcolate esclusivamente sui consumi registrati da detto misuratore;
-che, oltretutto, l'utenza de qua era a servizio di un immobile che il usava saltuariamente e nelle ore diurne in quanto ubicato in località Pt_1
di mare e segnatamente in Pellaro (RC), il che faceva sì che nulla potesse sospettare il malcapitato utente in merito al mancato e/o erroneo funzionamento del misuratore di energia elettrica;
-che perciò non vi è dubbio sull'infondatezza e pretestuosità delle richieste avanzate dall che non solo non ha dimostrato di aver CP_2
sottoposto a verifica, neppure al momento della sostituzione (avvenuta senza avvisare l'utente), detto contatore, ma neanche si è premurata di dimostrare se nel tempo vi fosse mai stata una verifica di funzionamento
(peraltro, la società nel giustificare la propria condotta illecita ha
8 rappresentato “…che il contatore è un apparecchio di misura di proprietà di indispensabile per la fornitura di energia Controparte_4
elettrica, e rappresenta l'elemento terminale della rete di distribuzione.
Anche nel contratto di fornitura è indicato che il contatore deve essere sempre accessibile all' e non si può impedirne la sostituzione per CP_2
l'aggiornamento tecnologico”);
-che dalla stessa fattura prodotta in atti risulta che il consumo annuo CP_2
di energia elettrica era pari a kWh 12287, per cui si deve dubitare della lettura del 09.06.2012, eseguita allorquando l ha provveduto a CP_2
sostituire il contatore in assenza di contraddittorio e senza verificarne il corretto funzionamento (invero, in soli 185 giorni è stato registrato un consumo di ben 11.092 kWh, ossia pari al doppio di quello normalmente registrato e riportato dallo stesso documento fiscale oggetto di contestazione).
§7. L'appello non è meritevole di accoglimento.
È bene premettere ai fini della decisione che è irricevibile il documento
(delibera ARERA del 28.12.1999) depositato solo in appello, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., in materia di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi per mezzo del contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità (così, in motivazione, Cass. n. 23699 del
2016; conf., ex multis, Cass. n. 19154 del 2018, ord.; Cass. n. 13605 del
2019; Cass. n. 297 del 2020, ord.).
Ne discende che, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
9 mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Cass. n. 397 del 2020; Cass. n. 19154 del 2018).
In altre parole, in tema di somministrazione di energia elettrica,
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)”
(così Cass. n. 17401 del 2024).
In particolare, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel seguente modo: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri,
a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a
10 terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita” (così sempre Cass. n. 297 del 2020; cfr., altresì, Cass. n. 6562 del
2019).
È bene, ancora, precisare che, quando si parla di contestazione, si fa riferimento ad una contestazione “compiuta”, dovendo “l'utente... contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass. n. 297 del 2020, pag. 9).
Ora, nella specie, l'odierno appellante ha allegato che il contatore matricola 00006993 è stato rimosso in data 09.06.2012 senza alcun preavviso e senza dargli la possibilità di partecipare all'operazione e di verificare la lettura indicata nel vecchio contatore in contraddittorio, ma non ha anche dedotto -quantomeno in termini specifici- il malfunzionamento del precedente contatore.
A ciò deve aggiungersi:
-) che non risulta che il contatore sia stato sostituito per ragioni non legate al mancato funzionamento (v. doc. 2, produzione dell
[...]
in primo grado); Controparte_2
11 -) che, in occasione della sostituzione, per conto dell'utente era presente il cognato ( ) che ha firmato il verbale di verifica;
Testimone_1
-) che è stata fotografata la “lettura corrente” al momento della sostituzione del misuratore;
-) che il non ha in alcuno modo dimostrato la reale entità dei Pt_1
consumi effettuati.
Ne discende, in applicazione dei principi dianzi riportati, che non è ravvisabile una contestazione atta a far venir meno la presunzione di veridicità delle risultanze del misuratore, di talché il giudice di pace ha correttamente disatteso la domanda spiegata dall'attore in primo grado.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello va quindi rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§9. Dato l'esito del giudizio, deve essere condannato al Parte_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore delle controparti costituite come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa.
Non va, invece, rivista la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, in assenza di appello incidentale sul punto.
§10. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
12 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore di ciascuna controparte costituita in €852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 801/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 04.11.2024, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica, promossa da
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._1
Condello, appellante nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, P. Iva e codice fiscale in persona dell'avv. Reginaldo Lecce, nella sua P.IVA_1
qualità di procuratore della società in virtù dei poteri conferiti con atto per
1 Notaio di Roma in data 21 gennaio 2010 (rep. 33282, racc. Persona_1
14100), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Domenico Travia, appellata e di
(nuova denominazione assunta da Controparte_3 [...]
, codice fiscale , in persona dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Annamaria Malara, nella sua qualità di procuratore della società in virtù dei poteri conferiti con atto per Notaio di Roma in data 8 Persona_1
ottobre 2013 (rep. 46081, racc. 22144), rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Domenico Travia, appellata avente ad oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti: (v. verbale dell'udienza del 04.11.2024)
L'avv. ERMELINDA CHIMIENTO, per delega dell'avv. NT
ON, per l'appellante, si è riportata integralmente a tutto quanto già dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo, ha insistito in tutte le richieste, anche istruttorie, per come ivi formulate, con conseguente rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto ed in particolare ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate CONCLUSIONI: “Voglia il
Tribunale di Reggio Calabria, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n. 1804/2018, pubbl. il 31.07.2018, RG n.
6716/2018, Giudice di Pace di Reggio Calabria, nella persona della dr.ssa
Francesca M. Gratteri, non ancora notificata ai fini del termine breve per impugnare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi suesposti: - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' per la fattura n. 800557360117631 CP_2
2 del 05.08.2012, dell'importo di euro 3.566,85 nonché per la fattura n.
0802732760718014 del 05.02.2013 di euro 3.582,49 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente condannare l' al rimborso di euro CP_2
1.183,85 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, utilizzati dalla Società per compensare parzialmente il detto importo di euro 3.582,49; - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
L'avv. LUCIA RESTUCCIA, per delega dell'avv. GIOVANNI
DOMENICO TRAVIA, per e per Controparte_2
, ha precisato le conclusioni per entrambe le Controparte_4
parti appellate “riportandosi a quelle già rassegnate nelle memorie difensive” ed ha insistito nell'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante solo in questo grado di giudizio. Ha chiesto, infine, il rigetto dell'appello.
§§§
In fatto e in diritto
§1. Con sentenza n. 1804/2018, depositata in data 13/08/2018, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da
[...]
nei confronti delle società Pt_1 Controparte_5 [...]
(domanda con quale il aveva chiesto di Controparte_4 Pt_1
accertare e dichiarare che nulla era dovuto all per la fattura n. CP_2
0800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di €3.566,85, nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di €3.582,49, e conseguentemente di condannare l al rimborso di €1.183,85, utilizzati CP_2
dalla Società per compensare parzialmente l'importo di €3.582,49) ed ha compensato per intero tra le parti le spese di lite.
3 §2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi ad un unico, articolato, motivo e chiedendo, in riforma della medesima, di “Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all per la CP_2
fattura n. 800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di euro 3.566,85 nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di euro
3.582,49 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente condannare l' al rimborso di euro 1.183,85 oltre interessi dal dovuto CP_2
al soddisfo, utilizzati dalla Società per compensare parzialmente il detto importo di euro 3.582,49”; nonché di condannare “parte convenuta al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore”.
§3. Si è costituita la società (già Controparte_1 [...]
, resistendo all'appello e chiedendo di rigettarlo Controparte_2
“e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata” e condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado.
§4. Si è costituita anche la società (già Controparte_3 [...]
, chiedendo a sua volta di rigettare l'appello “e, per Controparte_4
l'effetto, confermare la sentenza impugnata”, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio davanti al giudice di pace, sulle conclusioni precisate dai procuratori all'udienza del 04.11.2024 la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione alle parti di termine di giorni sessanta per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio di memorie di replica.
§6. Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza del giudice di pace nelle seguenti parti:
4 -laddove si afferma: “Nella fattispecie, per come documentato, a fronte di consumi reali rilevati da un misuratore funzionante, in mancanza di prova contraria, sostituito solo per esigenze di ammodernamento dell'impianto, era preciso onere dell'utente dimostrare l'erroneità dei consumi riportati dall' Difatti, in ossequio al principio della CP_2
disponibilità della prova secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” costituisce onere di parte attrice provare l'assenza della causa debendi e, quindi,
l'erroneità dei consumi addebitati nella bolletta contestata”;
- “Invece, è documentato che il Distributore ha comunicato la corretta lettura rilevata da personale incaricato intervenuto presso l'utenza del
Signor ed al momento della sostituzione i consumi rilevati sono Pt_1
stati trascritti sull'apposito modulo nel contraddittorio delle parti”
- “L'attore, invece, non ha fornito alcun valido elemento di prova, anche di natura indiziaria, che potesse sostenere la domanda di accertamento negativo formulata, non assolvendo così in alcun modo all'onere probatorio che incombeva sullo stesso. Al contrario, la parte convenuta ha provato attraverso la documentazione prodotta il proprio credito”.
Si lamenta precisamente nell'atto di appello che il primo giudice abbia rigettato la domanda, senza considerare (in sintesi) che:
-secondo l'orientamento della S.C., nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione degli stessi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità ed in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato è onere del somministrante provare che il sistema di rilevazione dei consumi, ossia il contatore, sia perfettamente funzionante;
5 -che, avendo il contestato sin da subito l'erroneità degli addebiti Pt_1
contabilizzati in fattura, è quindi l a dover dimostrare l'effettiva CP_2
realizzazione dei consumi di energia elettrica fatturati ed il funzionamento del contatore;
-che nella specie l con fattura n. Controparte_2
0800557360117631 del 05.08.2012 (scadenza 30.08.2012), ha addebitato al il complessivo importo di €3.566,85, dovuto per l'asserito consumo Pt_1
di energia elettrica avvenuto presso l'abitazione di Con Bosco Punta PE 54
A (tenendo conto delle seguenti letture: penultima lettura -06.12.2011-
25814; ultima lettura -09.06.2012- 36906; consumi KWh: 11092; consumi già fatturati i 3 acconti prec: 341; differenza KWh: 10751;
-che, a fronte delle contestazioni mosse a mezzo raccomandata a/r del
22.02.2013, inviata anche a mezzo fax, l con Controparte_2
comunicazione del 14.05.2013 ha replicato: che con “l'emissione della fattura n. 0800557360117631 del 05.08.2012 di euro 3.566,85” è stato effettuato “il conguaglio dei consumi dal 06.12.2011 (lettura effettiva) al
03.08.2012 (lettura effettiva) e a detrarre al contempo n. 3 acconti già fatturati per un totale di 341 KWh”; che dai controlli effettuati in data
03.08.2012 con il distributore territorialmente competente ( CP_2
è emerso che in data 09.06.2012 il misuratore Controparte_4
matricola 00006993 è stato rimosso con lettura reale KWh 36906 e che in pari data è stato installato il misuratore matricola 00667655 con letture pari a F1:0; F2:0; F3:0; che, in data 05.11.2012, è stata ridotta la potenza per la fornitura de qua dato il mancato pagamento della fattura del 05.08.2012 per l'importo di €3.566,85; che in data 26.11.2012, in assenza di pagamento della detta fattura, si è provveduto alla risoluzione del contratto;
che l'insoluto di €3.566,85 è stato poi addebitato con fattura n.
6 0802732760718014 del 05.02.2013, per un importo di €3.582,49, concernente altra fornitura intestata al ed ubicata in Motta San Pt_1
Giovanni (codice POD IT001E768626537);
-che nuove contestazioni sono state mosse dal con raccomandata Pt_1
a/r del 09.07.2013, nella quale si è tra l'altro evidenziato che proprio la sostituzione del contatore, avvenuta oltretutto senza consentirgli di partecipare, vale a confermare l'illegittimità dell'operato della società elettrica;
-che l ha riscontrato la raccomandata a/r Controparte_2
del 09.07.2013 con comunicazione del 06.08.2013, in cui si legge: che in data 27.06.2013 si è provveduto “ad inviare al sig. Parte_1
nostra comunicazione di Modifica del saldo”, essendosi riscontrato “che è stata eseguita una diversa ripartizione dei consumi per il periodo
21.10.2008 al 09.06.2012 a seguito della quale, in data 24.06.2013 sono state emesse le seguenti fatture: - n. 080055736011763B del 24.06.2013 di euro - 3.274,69 per il periodo dal 07.12.2011 al 09.06.2012; - n.
080055736011763A del 24.06.2013 di euro 2.090,84 per il periodo dal
21.10.2008 al 09.06.2012”; che l'importo a credito per €–3.274,69 di cui alla fattura n. 080055736011763B è stato utilizzato per la totale compensazione della fattura n. 080055736011763A per €2.090,84 e che a seguito della compensazione operata il credito residuo a favore del
[...]
era pari ad €1.183,85, poi utilizzato per la parziale Pt_1
compensazione della fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013, per un importo di €3.582,49, concernente altra fornitura intestata al medesimo e ubicata in Motta San Giovanni, sulla quale è stato addebitato l'insoluto di
€3.566,85 di cui all'originaria fattura n. 080055736011763;
7 -che è di tutta evidenza che nulla è dovuto all per la fattura n. CP_2
800557360117631 del 05.08.2012, dell'importo di €3.566,85, nonché per la fattura n. 0802732760718014 del 05.02.2013 di €3.582,49, e che va rimborsata la somma di €1.183,85 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, illegittimamente utilizzata per compensare parzialmente il sopracitato importo di €3.582,49 di cui alla fattura n. 0802732760718014 del
05.02.2013 sulla quale è stato addebitato l'insoluto di €3.566,85 derivante dall'originaria fattura n. 080055736011763;
-che le successive richieste di pagamento sono state tutte contestate;
-che nella fattispecie l in spregio a qualsivoglia regola contrattuale CP_2
nonché ai generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175
e 1375 del c.c., ha sostituito il misuratore d'energia installato presso l'immobile di proprietà del senza fornire veruna plausibile Pt_1
spiegazione e senza verificare il funzionamento di quello rimosso, con successivo addebito delle somme calcolate esclusivamente sui consumi registrati da detto misuratore;
-che, oltretutto, l'utenza de qua era a servizio di un immobile che il usava saltuariamente e nelle ore diurne in quanto ubicato in località Pt_1
di mare e segnatamente in Pellaro (RC), il che faceva sì che nulla potesse sospettare il malcapitato utente in merito al mancato e/o erroneo funzionamento del misuratore di energia elettrica;
-che perciò non vi è dubbio sull'infondatezza e pretestuosità delle richieste avanzate dall che non solo non ha dimostrato di aver CP_2
sottoposto a verifica, neppure al momento della sostituzione (avvenuta senza avvisare l'utente), detto contatore, ma neanche si è premurata di dimostrare se nel tempo vi fosse mai stata una verifica di funzionamento
(peraltro, la società nel giustificare la propria condotta illecita ha
8 rappresentato “…che il contatore è un apparecchio di misura di proprietà di indispensabile per la fornitura di energia Controparte_4
elettrica, e rappresenta l'elemento terminale della rete di distribuzione.
Anche nel contratto di fornitura è indicato che il contatore deve essere sempre accessibile all' e non si può impedirne la sostituzione per CP_2
l'aggiornamento tecnologico”);
-che dalla stessa fattura prodotta in atti risulta che il consumo annuo CP_2
di energia elettrica era pari a kWh 12287, per cui si deve dubitare della lettura del 09.06.2012, eseguita allorquando l ha provveduto a CP_2
sostituire il contatore in assenza di contraddittorio e senza verificarne il corretto funzionamento (invero, in soli 185 giorni è stato registrato un consumo di ben 11.092 kWh, ossia pari al doppio di quello normalmente registrato e riportato dallo stesso documento fiscale oggetto di contestazione).
§7. L'appello non è meritevole di accoglimento.
È bene premettere ai fini della decisione che è irricevibile il documento
(delibera ARERA del 28.12.1999) depositato solo in appello, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., in materia di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi per mezzo del contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità (così, in motivazione, Cass. n. 23699 del
2016; conf., ex multis, Cass. n. 19154 del 2018, ord.; Cass. n. 13605 del
2019; Cass. n. 297 del 2020, ord.).
Ne discende che, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
9 mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(cfr. Cass. n. 397 del 2020; Cass. n. 19154 del 2018).
In altre parole, in tema di somministrazione di energia elettrica,
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)”
(così Cass. n. 17401 del 2024).
In particolare, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel seguente modo: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri,
a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a
10 terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita” (così sempre Cass. n. 297 del 2020; cfr., altresì, Cass. n. 6562 del
2019).
È bene, ancora, precisare che, quando si parla di contestazione, si fa riferimento ad una contestazione “compiuta”, dovendo “l'utente... contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)” (Cass. n. 297 del 2020, pag. 9).
Ora, nella specie, l'odierno appellante ha allegato che il contatore matricola 00006993 è stato rimosso in data 09.06.2012 senza alcun preavviso e senza dargli la possibilità di partecipare all'operazione e di verificare la lettura indicata nel vecchio contatore in contraddittorio, ma non ha anche dedotto -quantomeno in termini specifici- il malfunzionamento del precedente contatore.
A ciò deve aggiungersi:
-) che non risulta che il contatore sia stato sostituito per ragioni non legate al mancato funzionamento (v. doc. 2, produzione dell
[...]
in primo grado); Controparte_2
11 -) che, in occasione della sostituzione, per conto dell'utente era presente il cognato ( ) che ha firmato il verbale di verifica;
Testimone_1
-) che è stata fotografata la “lettura corrente” al momento della sostituzione del misuratore;
-) che il non ha in alcuno modo dimostrato la reale entità dei Pt_1
consumi effettuati.
Ne discende, in applicazione dei principi dianzi riportati, che non è ravvisabile una contestazione atta a far venir meno la presunzione di veridicità delle risultanze del misuratore, di talché il giudice di pace ha correttamente disatteso la domanda spiegata dall'attore in primo grado.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello va quindi rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
§9. Dato l'esito del giudizio, deve essere condannato al Parte_1
pagamento delle spese del grado, liquidate in favore delle controparti costituite come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della causa.
Non va, invece, rivista la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, in assenza di appello incidentale sul punto.
§10. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
12 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del grado, che liquida in favore di ciascuna controparte costituita in €852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
3) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
13