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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.615 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore, (C.F.: Persona_1
), rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. LOPREVITE C.F._3
FRANCESCO (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Palmi (RC) C.F._4 via Pizi 15, sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti -
E
, residente in [...]; CP_1
residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; CP_3
- Appellati contumaci-
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio dell''avv. sito in Taurianova (RC), Controparte_5 via T. CAMPANELLA, 8;
1 - Appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 281/2023, resa dal Giudice di Pace di
Palmi nel procedimento n. 1540/2020, pubblicata il 14.03.2023, notificata in data 28.03.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
proponevano appello avverso la sentenza n. 281/2023, resa Persona_1 dal Giudice di Pace di Palmi nel procedimento R.G.N. 1540/2020 dagli stessi promosso per il risarcimento dei danni patiti dal minore a seguito del sinistro occorso il 25 agosto 2019 quando, nel camminare in compagnia dei genitori sul marciapiede di Via Telesio, in Palmi, direzione Via Veneto, giunto nei pressi della traversa II di via Telesio, veniva colpito da tergo dal veicolo, Mercedes tg.
EJ744GA, con targa prova MARZ1AC, garantito da Controparte_4 polizza n. N00b63 109323117, condotto dalla sig.ra , durante CP_3 una manovra in retromarcia.
1.2. Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui, nell'accogliere la domanda risarcitoria dagli stessi proposta, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_4 condannando al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali i convenuti , e . CP_3 Controparte_2 CP_6
Nella prospettazione di parte appellante, il capo della sentenza di primo grado recante la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
[...]
assicuratrice della targa prova apposta sul veicolo Controparte_7 condotto dalla sig.ra era da ritenersi affetto da un vizio logico- CP_3 giuridico in quanto fondato sull'erroneo presupposto che, nell'ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e assicurato per la responsabilità civile, venga posto in circolazione con targa prova sovrapposta a quella ordinaria, trovi applicazione la garanzia del veicolo e non quella della targa prova.
Gli appellanti deducevano, in particolare, la violazione dell'art. 98 Cod. della strada, come modificato dal D.L. n. 121/2021 (decreto Infrastrutture),
2 convertito in legge n. 156 del 9 novembre 2021, il quale, ponendo fine all'annosa questione della targa prova, ha consentito l'autorizzazione alla circolazione di prova su strada anche dei veicoli muniti di carta di circolazione, precisando che, ai fini della circolazione con targa prova, fosse comunque necessaria la copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, di guisa che, dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, avrebbe dovuto rispondere, in presenza dei relativi presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
1.3. Concludevano, dunque, affinché l'adito Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta la responsabilità di nella CP_3 causazione del sinistro, condannasse in convenuti, Controparte_4
, e in solido tra loro, al
[...] CP_3 CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dal minore, quantificati in € Persona_1
14.668,81, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e al pagamento delle prese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Francesco Loprevite.
2. Sebbene ritualmente citati, i convenuti non intendevano costituirsi.
3. L'appello è fondato pertanto meritevole di accoglimento.
3.1. È utile innanzitutto precisare che i capi della sentenza di primo grado recanti l'accertamento della dinamica del sinistro e la declaratoria di responsabilità di
- conducente del veicolo, Mercedes tg. EJ744GA, con targa prova CP_3
MARZ1AC, garantita da (polizza n. N00b63 109323) - Controparte_4 per i danni patiti dal minore a seguito del sinistro occorso in Persona_1
Palmi il 25.08.2019, nonché il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice, non sono stati oggetto d'impugnazione, neppure in via incidentale, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
3.2. È invece meritevole di accoglimento l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado recante la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla società assicuratrice della targa prova, Controparte_4
Il primo giudice ha in particolare sostenuto che la targa prova avrebbe potuto essere legittimamente utilizzata solo per la circolazione di veicoli non
3 immatricolati, sanando la mancanza di carta di circolazione, mentre i veicoli già immatricolati non avrebbero potuto circolare avvalendosi della copertura per la responsabilità civile garantita dalla targa prova (Cass. Civ. sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020).
3.3. Sennonché, si rende necessario discostarsi dall'orientamento sopra menzionato ponendosi esso in evidente contrasto con la prassi applicativa ormai consolidata -avallata da diverse circolari ministeriali- foriera dell'ammissibilità dell'utilizzo della targa prova, indistintamente sia per veicoli già immatricolati che per i veicoli sprovvisti di targa e documenti di circolazione.
La ratio di tale prassi applicativa è invero legata ad evidenti esigenze del mercato correlate alla necessità di consentire la circolazione, con targa prova, di veicoli immatricolati per finalità tecniche di collaudo o di rivendita (test drive per la vendita di veicoli usati, dimostrazioni, prove tecniche etc.), collocando quindi la responsabilità per i danni sul soggetto titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, all'uopo dotato di copertura assicurativa.
3.4. Vi è da evidenziare inoltre che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal primo giudice è stato superato da interventi normativi sopravvenuti, che non hanno fatto altro che recepire quanto ormai consolidato in via applicativa.
Ed invero, l'incertezza sulla possibilità di utilizzo della targa prova per veicoli già immatricolati e i dubbi operativi alimentati dalla laconica e frastagliata normativa di riferimento, hanno indotto il legislatore ad intervenire espressamente sul punto con D.L. n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito con Legge n.
156 del 9 novembre 2021.
La novella, nel recepire i principi pretori che attribuiscono rilevanza alle esigenze di mercato sopra evidenziate ed impongono tutela ai danneggiati, ha definitivamente ammesso la possibilità di utilizzo della c.d. targa prova anche su autovetture già immatricolate, ancorché prive di revisione in corso di validità, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento.
La norma ribadisce inoltre l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova di munirsi di copertura assicurativa in materia di
4 responsabilità civile verso terzi, chiarendo expressis verbis che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, ancorché munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova (art. 98 cod. della strada come modificato al citato
D.L.121/2021), ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti dei terzi danneggiati da sinistro stradale, anche del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c.
4. Sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate deve dunque dichiararsi la sussistenza di legittimazione passiva in capo alla società assicuratrice della responsabilità civile del veicolo autorizzato alla circolazione di prova,
[...]
con conseguente riforma in parte qua della sentenza Controparte_4 impugnata.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono suscettibili liquidazione ai sensi del DM 55/2014 secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1- accoglie l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nell'interesse del figlio minore, e, per l'effetto, in parziale Persona_1 riforma della sentenza appellata (sentenza del Giudice di Pace di Palmi n.
281/2023), così provvede:
2 - condanna in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal minore Persona_1
a seguito del sinistro occorso il 25.08.2019, quantificati, con statuizione passata in giudicato, in € 14.668,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3- condanna in persona del l.r.p.t., Controparte_4 CP_1
, e al pagamento, in solido tra loro, delle
[...] Controparte_2 CP_3 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 237,00 per esborsi ed € 1.990,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il presente giudizio, in € 355,50 per esborsi ed €
5 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito di parte appellante,
Avv. Francesco Loprevite (C.F.: ) dichiaratosi antistatario. C.F._4
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.615 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore, (C.F.: Persona_1
), rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. LOPREVITE C.F._3
FRANCESCO (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Palmi (RC) C.F._4 via Pizi 15, sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti -
E
, residente in [...]; CP_1
residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; CP_3
- Appellati contumaci-
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_4 domiciliata presso lo studio dell''avv. sito in Taurianova (RC), Controparte_5 via T. CAMPANELLA, 8;
1 - Appellata contumace-
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 281/2023, resa dal Giudice di Pace di
Palmi nel procedimento n. 1540/2020, pubblicata il 14.03.2023, notificata in data 28.03.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
proponevano appello avverso la sentenza n. 281/2023, resa Persona_1 dal Giudice di Pace di Palmi nel procedimento R.G.N. 1540/2020 dagli stessi promosso per il risarcimento dei danni patiti dal minore a seguito del sinistro occorso il 25 agosto 2019 quando, nel camminare in compagnia dei genitori sul marciapiede di Via Telesio, in Palmi, direzione Via Veneto, giunto nei pressi della traversa II di via Telesio, veniva colpito da tergo dal veicolo, Mercedes tg.
EJ744GA, con targa prova MARZ1AC, garantito da Controparte_4 polizza n. N00b63 109323117, condotto dalla sig.ra , durante CP_3 una manovra in retromarcia.
1.2. Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui, nell'accogliere la domanda risarcitoria dagli stessi proposta, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_4 condannando al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali i convenuti , e . CP_3 Controparte_2 CP_6
Nella prospettazione di parte appellante, il capo della sentenza di primo grado recante la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di
[...]
assicuratrice della targa prova apposta sul veicolo Controparte_7 condotto dalla sig.ra era da ritenersi affetto da un vizio logico- CP_3 giuridico in quanto fondato sull'erroneo presupposto che, nell'ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e assicurato per la responsabilità civile, venga posto in circolazione con targa prova sovrapposta a quella ordinaria, trovi applicazione la garanzia del veicolo e non quella della targa prova.
Gli appellanti deducevano, in particolare, la violazione dell'art. 98 Cod. della strada, come modificato dal D.L. n. 121/2021 (decreto Infrastrutture),
2 convertito in legge n. 156 del 9 novembre 2021, il quale, ponendo fine all'annosa questione della targa prova, ha consentito l'autorizzazione alla circolazione di prova su strada anche dei veicoli muniti di carta di circolazione, precisando che, ai fini della circolazione con targa prova, fosse comunque necessaria la copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, di guisa che, dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, avrebbe dovuto rispondere, in presenza dei relativi presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
1.3. Concludevano, dunque, affinché l'adito Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta la responsabilità di nella CP_3 causazione del sinistro, condannasse in convenuti, Controparte_4
, e in solido tra loro, al
[...] CP_3 CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dal minore, quantificati in € Persona_1
14.668,81, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e al pagamento delle prese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Francesco Loprevite.
2. Sebbene ritualmente citati, i convenuti non intendevano costituirsi.
3. L'appello è fondato pertanto meritevole di accoglimento.
3.1. È utile innanzitutto precisare che i capi della sentenza di primo grado recanti l'accertamento della dinamica del sinistro e la declaratoria di responsabilità di
- conducente del veicolo, Mercedes tg. EJ744GA, con targa prova CP_3
MARZ1AC, garantita da (polizza n. N00b63 109323) - Controparte_4 per i danni patiti dal minore a seguito del sinistro occorso in Persona_1
Palmi il 25.08.2019, nonché il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice, non sono stati oggetto d'impugnazione, neppure in via incidentale, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
3.2. È invece meritevole di accoglimento l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado recante la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla società assicuratrice della targa prova, Controparte_4
Il primo giudice ha in particolare sostenuto che la targa prova avrebbe potuto essere legittimamente utilizzata solo per la circolazione di veicoli non
3 immatricolati, sanando la mancanza di carta di circolazione, mentre i veicoli già immatricolati non avrebbero potuto circolare avvalendosi della copertura per la responsabilità civile garantita dalla targa prova (Cass. Civ. sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020).
3.3. Sennonché, si rende necessario discostarsi dall'orientamento sopra menzionato ponendosi esso in evidente contrasto con la prassi applicativa ormai consolidata -avallata da diverse circolari ministeriali- foriera dell'ammissibilità dell'utilizzo della targa prova, indistintamente sia per veicoli già immatricolati che per i veicoli sprovvisti di targa e documenti di circolazione.
La ratio di tale prassi applicativa è invero legata ad evidenti esigenze del mercato correlate alla necessità di consentire la circolazione, con targa prova, di veicoli immatricolati per finalità tecniche di collaudo o di rivendita (test drive per la vendita di veicoli usati, dimostrazioni, prove tecniche etc.), collocando quindi la responsabilità per i danni sul soggetto titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, all'uopo dotato di copertura assicurativa.
3.4. Vi è da evidenziare inoltre che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal primo giudice è stato superato da interventi normativi sopravvenuti, che non hanno fatto altro che recepire quanto ormai consolidato in via applicativa.
Ed invero, l'incertezza sulla possibilità di utilizzo della targa prova per veicoli già immatricolati e i dubbi operativi alimentati dalla laconica e frastagliata normativa di riferimento, hanno indotto il legislatore ad intervenire espressamente sul punto con D.L. n. 121/2021 (decreto Infrastrutture), convertito con Legge n.
156 del 9 novembre 2021.
La novella, nel recepire i principi pretori che attribuiscono rilevanza alle esigenze di mercato sopra evidenziate ed impongono tutela ai danneggiati, ha definitivamente ammesso la possibilità di utilizzo della c.d. targa prova anche su autovetture già immatricolate, ancorché prive di revisione in corso di validità, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento.
La norma ribadisce inoltre l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova di munirsi di copertura assicurativa in materia di
4 responsabilità civile verso terzi, chiarendo expressis verbis che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, ancorché munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova (art. 98 cod. della strada come modificato al citato
D.L.121/2021), ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti dei terzi danneggiati da sinistro stradale, anche del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c.
4. Sulla scorta delle argomentazioni sopra enucleate deve dunque dichiararsi la sussistenza di legittimazione passiva in capo alla società assicuratrice della responsabilità civile del veicolo autorizzato alla circolazione di prova,
[...]
con conseguente riforma in parte qua della sentenza Controparte_4 impugnata.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono suscettibili liquidazione ai sensi del DM 55/2014 secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1- accoglie l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nell'interesse del figlio minore, e, per l'effetto, in parziale Persona_1 riforma della sentenza appellata (sentenza del Giudice di Pace di Palmi n.
281/2023), così provvede:
2 - condanna in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, , e , CP_1 Controparte_2 CP_3 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal minore Persona_1
a seguito del sinistro occorso il 25.08.2019, quantificati, con statuizione passata in giudicato, in € 14.668,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3- condanna in persona del l.r.p.t., Controparte_4 CP_1
, e al pagamento, in solido tra loro, delle
[...] Controparte_2 CP_3 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 237,00 per esborsi ed € 1.990,00 per compensi, oltre accessori di legge e, per il presente giudizio, in € 355,50 per esborsi ed €
5 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito di parte appellante,
Avv. Francesco Loprevite (C.F.: ) dichiaratosi antistatario. C.F._4
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 30/06/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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