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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cillis ed Parte_1 elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, in Pietragalla (PZ) al Viale Europa nr. 35
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_2
Cillis ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, in Pietragalla (PZ) al Viale Europa nr. 35
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. 1 Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 13/03/2025, i coniugi e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Avigliano (PZ), il 17/06/2006 e che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(il 13/10/2007) e (il 09/09/2014) - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da Persona_2 precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- assegnare la casa coniugale, ubicata in Avigliano (PZ) alla località Imperatore n.
48/c, unitamente al mobilio e agli arredi ivi esistenti, a che continuerà a Parte_2 mantenervi la residenza in uno alle figlie e - affidare le figlie e Per_1 Persona_2 Per_1 Per_2
ancora minorenni, a entrambi i genitori in regime di affido condiviso e con collocazione presso
[...] la madre;
- regolamentare il diritto del padre, , di vedere e frequentare le figlie, Parte_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o ricreative di queste ultime, tutti i giorni per almeno due ore al giorno dalle 18.00 alle 20.00 mentre il sabato dalle 15.00 alle 21.00; - regolamentare il diritto del padre, , di tenere con sé le figlie la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle ore Parte_1
10.00 alle ore 20.00, nonché a poter trascorrere insieme alle figlie le vacanze estive per 10 giorni consecutivi di ogni anno, comunicando alla madre, entro il 30 maggio, il periodo scelto (luglio o agosto);
- disporre che ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il Natale o il capodanno e, ancora, nel periodo pasquale, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo oppure il sabato e la domenica delle Palme;
detto regime di alternanza si avvierà considerando la madre come genitore di partenza;
- considerando il costo del mutuo per l'acquisto della casa familiare (€ 437,36 mensili) nonché quello di un pregresso finanziamento (€ 267,00 mensili), disporre a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di mantenimento ordinario delle figlie e entro e non oltre il Per_1 Persona_2 giorno 5 di ogni mese, una somma pari a € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi automaticamente e annualmente al 100% in ragione delle variazioni I.S.T.A.T.; - disporre l'attribuzione a ciascuno dei predetti genitori del 50% dell'importo del beneficio economico dell'assegno unico I.N.P.S. previsto per le figlie e ciò a decorrere dalla data dell'omologazione della separazione;
- prevedere a carico di ciascuno coniuge l'obbligo di contribuzione nella misura del 50%
2 di tutte le comprovate spese straordinarie connesse a ragioni di studio e/o di salute e a tutto quanto dovesse rendersi necessario per una corretta crescita psicofisica delle predette minori;
- disporre che i coniugi si impegnino a consultarsi costantemente ogni qualvolta dovessero nascere problemi inerenti il modello educativo delle figlie o il loro indirizzo scolastico e, comunque, a mantenere con le stesse un rapporto equilibrato e continuativo contribuendo sempre e comunque alla loro cura, educazione e istruzione;
- disporre che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle figlie e (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno Per_1 Persona_2 essere prese concordemente dai genitori, tenendo conto sempre delle primarie e reali necessità dei predetti minori nonché delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
- disporre che i coniugi continueranno ad assicurare alle figlie rapporti equilibrati e continuativi con i nonni materni e paterni nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- entrambi i coniugi, in considerazione della loro autosufficienza economica, dichiarano di rinunciano consapevolmente e volontariamente all'assegno di mantenimento in proprio favore;
- i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome delle figlie, ai fini della validità per l'espatrio.”.
I coniugi hanno confermato quanto dedotto nel ricorso, nonché la volontà di entrambi di non volersi riconciliare con dichiarazione scritta del 04/05/2025, depositata telematicamente.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno depositato i piano genitoriale.
Esso, inoltre, risponde all'interesse delle figlie minori a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale allegato al ricorso, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse delle minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i ricorrenti va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
3 Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Avigliano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso del 13/03/2025, così provvede:
[...]
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Avigliano (PZ) in data 17/06/2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Avigliano (PZ) dell'anno 2006 - Parte II - Serie A - Atto nr. 2;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento presso la madre;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e secondo quanto previsto dal piano genitoriale, in atti;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Avigliano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 22/05/2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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