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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1065/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1648/2020 resa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 28 luglio 2020 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]in Campania (NA)
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(BI) il 22.07.1942 ed ivi residente a[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3
in Comelico Superiore (BI) alla via OM n. 17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Siniscalchi (C.F. ), in virtù C.F._4 di procure speciali allegate all'atto di appello notificato telematicamente l'01 marzo 2021
APPELLANTE
E
(C.F. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
alla Piazza Salimbeni n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
con sede legale in OM, via Piemonte n.38, capitale sociale di Controparte_2
Euro 10.000,00, interamente versato,, (C.F. codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM ) , iscritta al n. 35412.6 dell'elenco P.IVA_2 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, in persona del rappresentante pro tempore, quale cessionaria dei crediti dalla
[...] :A., a mezzo atto di cessione pubblicato sulla GURI Parte Seconda, Controparte_3
n. 151 del 23/12/2017 e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la Parte_4
con sede legale in , Via Aldo Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di CP_1 CP_1
con il numero di codice fiscale e partita iva in forza di procura del 31.08.2018 P.IVA_3 autenticata dal Notaio Dott. da OM, Rep. 57298 – Racc. 29003, Persona_1 quest'ultima in persona del suo procuratore speciale sig. , nato a [...] il CP_4
13/12/1983 giusta procura del 21/11/2019, autenticata dal Notaio Rep. Persona_2
1083 Racc. 686, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M.Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'Avv. Carmine Liguori (CF , dal quale è rappresentato e C.F._5
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Giudizio di primo grado
I.
1. Con atto di citazione notificato in data 6.2.2017 , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4048/2016,
[...] Parte_3 con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva loro ingiunto il pagamento della somma di €
122.036,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della
[...]
che aveva richiesto il pagamento della somma suddetta a titolo Controparte_1
di saldo passivo del conto corrente intestato alla Parte_5
garantito con i contratti di fideiussione rilasciati da e e Pt_1 Parte_2 [...]
Pt_3
Con la proposta opposizione, i fideiussori ingiunti eccepivano:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di e , Parte_2 Parte_3
in quanto a loro mai notificato, nonché la nullità per carenza della documentazione prodotta e difetto di prova del credito;
- il disconoscimento dei contratti di fideiussione in quanto difformi dagli originali e fatto valere la loro liberazione ex art. 1956 c.c.; - la violazione della disciplina relativa allo ius variandi, l'applicazione di interessi usurari, oltre all'illegittima applicazione dell'anatocismo, nonchè la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e indeterminatezza dell'oggetto.
Chiedevano dunque “
1. IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
1.A dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e per omessa Parte_2 Parte_3 notifica dello stesso nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; 1.B dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993; per l'effetto dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. NEL MERITO:
2.A IN VIA PRINCIPALE, dichiarare l'inesistenza delle fideiussioni poste
a base della domanda monitoria;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza delle somme ingiunte;
2.B IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME, accertare e dichiarare che CP_5
senza speciale autorizzazione dei fideiussori oggi opponenti, ha fatto credito al terzo
[...]
pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di Parte_5
questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
per l'effetto, dichiarare la liberazione dei fideiussori opponenti ex art. 1956 c.c.;
2.C IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E , dichiarare Controparte_6
l'assoluto difetto di prova in ordine all'esistenza ed all'entità del credito garantito;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza delle somme ingiunte;
2.D IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E , accertare e Controparte_6
dichiarare la parziale nullità del contratto di conto corrente e conto anticipi intercorsi tra
e per violazione dell'art. 118 del Controparte_5 Parte_5
T.U.B., essendosi la banca avvalsa nei confronti di e Parte_5
dello ius variandi senza comunicare previamente le variazioni, la discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno della società correntista e destinataria del finanziamento, la nullità della pattuizione e dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 2° c. c.c. e per omessa specifica approvazione scritta della relativa clausola vessatoria, la nullità parziale del contratto, nella parte in cui è stata pattuita una commissione di massimo scoperto, per difetto di causa e per indeterminatezza dell'oggetto, l'illegittimità della determinazione e delle modalità di applicazione dei giorni valuta, dei costi non pattuiti e di tutte le voci passive prive di giustificazione causale e contrattuale;
per l'effetto, accertata e dichiarata
l'applicazione al rapporto contrattuale oggetto delle fideiussioni di un T.E.G.M. superiore ai tassi soglia previsti per legge, dichiarare la parziale nullità del contratto e la non debenza degli interessi ex art. 1815 2° c. c.c., o, in subordine, determinare gli interessi dovuti senza alcuna capitalizzazione;
revocare pertanto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza delle somme ingiunte o, in via del tutto subordinata, rideterminando le minori somme effettivamente dovute dall'obbligato principale e dal fideiussore;
3. condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 giugno 2017, la Controparte_1
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di “a) In via
[...]
preliminare concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nei confronti Pt_5
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) Parte_5 nel merito rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la piena validità del decreto opposto;
c) In via subordinata condannare l' opponente alla somma diversa da quella ingiunta che il giudice riterrà provata in favore della banca oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti”.
Depositate le memorie di cui all'art.183 co. 6 c.p.c. entro i termini assegnati dal G.I., all'udienza del 12.04.2018 gli opponenti rinunciavano al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti di garanzia.
Con ordinanza del 17.4.2018, il giudice disponeva l'espletamento della C.T.U. contabile nominando all'uopo la dott.ssa , alla quale veniva affidato l'incarico di: Persona_3
“- verificare la validità della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto ed eventualmente escluderla dal ricalcolo del saldo del conto corrente;
- escludere le spese di tenuta conto laddove non pattuite;
- escludere la capitalizzazione degli interessi passivi per tutti i contratti di conto corrente stipulati prima dell'anno 2000, calcolare la capitalizzazione per i contratti stipulati dopo il
22.04.2000 escludendola, in ogni caso, a partire dal 01.01.2014;
- verificare la corretta pattuizione delle clausole di decorrenza delle valute.”
Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con la sentenza n. 1648/2020 il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva:
“- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Parte_5
definitivamente esecutivo, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo n. 4048/2016 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 21.11.2016; - in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4048/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 21.11.2016 nei confronti di e Parte_3 [...]
Parte_2
- condanna e in solido tra loro e con Parte_3 Parte_2 Parte_5
al pagamento in favore del dell'importo di €
[...] Controparte_1
122.036,64;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido fra loro, il compenso del C.T.U. dott.
, liquidato con decreto del 29.11.2018 in complessivi € 4.033,00, oltre IVA e Persona_3 cassa come per legge”.
In particolare, il Tribunale rigettava nel merito l'opposizione, sulla base delle motivazioni di seguito sinteticamente indicate:
- valorizzando le clausole nn. 2, 6, 7 e 8 presenti all'interno del documento contrattuale, il giudice qualificava il rapporto di garanzia non in termini di fideiussione bensì come contratto autonomo ed escludeva pertanto il diritto dei garanti a sollevare nei confronti della CP_1
eccezioni afferenti al rapporto tra creditore e debitore principale nonché alla misura del credito;
- riteneva del pari infondata l'eccezione di nullità degli interessi ultralegali pattuiti in violazione della normativa anti-usura, essendosi gli opponenti limitati ad una doglianza generica senza dimostrare i propri assunti attraverso la precisa indicazione dei tassi-soglia di riferimento nonché della misura in cui tale usura si sarebbe verificata, omettendo altresì di depositare agli atti i decreti ministeriali ricognitivi dei tassi soglia;
- riteneva infondata anche l'eccezione di cui all'art.1956 c.c. in quanto generica, non avendo gli opponenti dimostrato gli elementi dai quali poter desumere la consapevolezza da parte della Banca creditrice del deterioramento delle condizioni patrimoniali della correntista.
II. Giudizio di appello.
Con atto notificato in data 1.3.2021 e , nonché Pt_1 Parte_2 Parte_3 proponevano appello avverso detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti dell'appellante Sig.
[...]
; Parte_5
2. rigettare tutte le domande della banca appellata nei confronti dei fideiussori;
3. in subordine e salvo il gravame, sulla base della C.T.U. espletata in primo grado e tenuto conto in ogni caso della riduzione della domanda operata dalla banca appellata in primo grado, accertare e dichiarare che il credito della banca nei confronti dei fideiussori, tenuto conto della capitalizzazione semplice dal 17.08.1998 al 17.11.2015 ed escludendo la commissione di massimo scoperto ed i tassi passivi sostitutivi ex art. 117 TUB, è pari ad €
29.466,57 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
4. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nel dettaglio, gli appellanti proponevano a sostegno dell'impugnazione i motivi di doglianza di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo gli appellanti eccepivano la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale disposto la condanna al pagamento per € 122.036,64 nonostante l'Istituto di credito, in comparsa conclusionale, avesse rinunciato parzialmente alla propria pretesa chiedendo il pagamento della minor somma di € 69.570,10.
Con il secondo motivo i garanti deducevano la nullità della sentenza per aver il giudice omesso di rilevare d'ufficio la nullità delle fideiussioni sottoscritte in quanto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, contrarie alla normativa antitrust secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia su parere dell'AGCM, con il provvedimento n.55 del
02.05.2005.
Con il terzo motivo di gravame eccepivano la nullità della sentenza per aver il Tribunale qualificato le fideiussioni rilasciate dagli appellanti come contratti autonomi di garanzia, respingendo conseguentemente le eccezioni aventi ad oggetto le illegittimità riguardanti il rapporto di conto corrente (esercizio dello ius variandi in contrasto con l'art.118 TUB;
applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori non pattuita e della commissione di massimo scoperto nulla perché indeterminata;
la mancanza di qualsiasi documentazione relativamente agli altri rapporti di conto corrente (conto corrente 4777.46; conto anticipi
8519600; conto corrente 5352.95; conto corrente 6175.57; conto corrente 6576.63; conto corrente 6780.90); mancanza agli atti della documentazione riguardante la presentazione e/o l'anticipazione degli effetti (ricevute bancarie) che sarebbero rimaste insolute. CP_7
Con il quarto motivo gli appellanti impugnavano il capo di sentenza con il quale era stata rigettata l'eccezione sollevata dai garanti ai sensi dell'art.1956 c.c., sostenendo che la
Banca avrebbe potuto desumere il deterioramento della situazione patrimoniale della correntista semplicemente guardando all'andamento dei rapporti di conto corrente, ponendo in essere un comportamento contrario a buona fede ritardando volutamente l'avvio delle azioni per il recupero del credito. Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 11.5.2021, si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria del credito in virtù di una Controparte_2
operazione di cartolarizzazione del credito conclusa con la Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“I). Preliminarmente, rigettarsi la istanza di sospensione della impugnata sentenza;
II) Sulla domanda di nullità delle fideiussioni da essi appellanti rilasciate, siccome in violazione della L. 287/1990 ritenersi:
a) La inammissibilità siccome tardivamente proposta sia sotto forma di domanda, sia sotto forma di eccezione riconvenzionale;
b) In ogni caso la incompetenza dell'adita Corte di Appello sulla predetta domanda per essere funzionalmente competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le imprese;
c) In via gradata la infondatezza siccome non provata
III) Sulla eccezione di decadenza dalle azioni ex art. 1957 c.c., ritenersene la inammissibilità siccome tardivamente proposta;
IV) Rigettarsi quindi l'appello proposto dai sigg,ri , Parte_5 [...]
, e siccome infondato in fatto e in diritto con la Parte_2 Parte_3
integrale conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1648/2020 (proc. R.g.
2051/2017);
V) In via gradata, ove ritenuta la fondatezza in parte qua dei motivi di gravame come dagli appellanti proposti, condannare gli stessi, previa revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. al pagamento della somma di € € 69.579,10, ovvero ancora Parte_5 alla somma che sarà ritenuta accertata e dovuta, il tutto ol-tre interessi dall'insorgere delle singole poste di credito e fino all'effettivo soddisfo;
VI) In ogni caso condannarsi gli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
Non si costituiva la cedente . Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, precisate le conclusioni e lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
la quale, pur essendo stata ritualmente convenuta nel presente giudizio con atto di
[...]
appello notificato a mezzo PEC in data 1.3.2021, non si costituiva.
1.1. Sempre in via preliminare va dichiarata la legittimità dell'intervento nel presente giudizio della che ha dichiarato di aver acquistato il credito controverso in Controparte_8 virtù di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la Controparte_1 depositando a sostegno copia della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti pro soluto avvenuto con contratto concluso in data 20 dicembre 2017.
2. Ciò detto in via preliminare, per i motivi e nei limiti di cui si dirà, l'appello proposto è parzialmente fondato.
2.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno impugnato la sentenza di prime cure deducendo che il giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, in considerazione del fatto che con la comparsa conclusionale, rinunciava Controparte_1
ad una parte della domanda, chiedendo nelle rassegnate conclusioni la condanna della correntista al pagamento della minor somma di € 69.570,10 in luogo di quella inizialmente richiesta pari ad € 122.036,64.
Sul punto, la ha dedotto che la riduzione della domanda operata in conclusionale CP_2 sarebbe frutto di un mero refuso, il che sarebbe dimostrato dal fatto che nell'elencazione delle domande esposte nelle conclusioni, mancherebbe il punto “a” del suddetto elenco, contenente la richiesta di condanna al pagamento dell'intera somma ingiunta con il decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre precisare che, benchè venga riconosciuta alla comparsa conclusionale una funzione generalmente illustrativa delle difese e delle allegazioni già operate con i precedenti atti processuali, è altresì pacifico che con la stessa la parte possa rinunciare o comunque limitare una domanda formulata nell'atto introduttivo (sul punto, Cass. civ. sent.
n. 8737/2014; sent. n. 7977/1997).
Fatta questa precisazione, dal tenore complessivo della comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 30.4.2020 nel primo grado di giudizio – e non semplicemente sulla base delle conclusioni in essa rassegnate – emerge chiaramente la volontà della
[...]
di voler limitare la domanda alla minor somma di € 69.570,10. Controparte_1
La Banca, infatti, dopo aver richiamato nel corpo dello scritto conclusionale le elaborazioni tecniche effettuate dal C.T.U. incaricato, ha affermato testualmente “La banca ritiene che
l'ipotesi accoglibile sia la a2 e cioè quella che riconosce un credito della banca di € 69.570,10 e cioè quella con eliminazione della capitalizzazione e delle cms e degli interessi fissati nel contratto di conto corrente iniziale oltre che del riconoscimento del credito portato dalle ricevute bancarie”.
In questo modo, la ha sostanzialmente manifestato adesione rispetto CP_1 all'accertamento effettuato dal consulente incaricato, ritenendo corretta l'eliminazione della capitalizzazione e delle cms, con riconoscimento degli interessi contrattualizzati e delle ricevute bancarie non rimaste inadempiute.
Per tale motivo la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui nei confronti di ha confermato il decreto monitorio opposto avente ad Parte_5 oggetto la maggiore somma di € 122.036,64, senza quindi limitare la pronuncia alla minore richiesta di euro 69.570,10.
3. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la natura del rapporto di garanzia instaurato dagli appellanti con la , Controparte_1
con il quale gli appellanti censurano la qualificazione giuridica del rapporto ricondotto dal giudice di prime cure alla categoria delle garanzie autonome, sostenendo che dal tenore complessivo del contratto emerge in maniera chiara la volontà dei fideiussori di non voler rinunciare al diritto di poter opporre al creditore eventuali eccezioni relative al rapporto principale, secondo quanto loro riconosciuto dall'art. 1945 c.c.
La doglianza è fondata e meritevole di accoglimento.
La questione in esame assume una particolare importanza dato che, dalla sussistenza o meno del carattere autonomo della garanzia, deriva l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, infatti, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
Analizzando la decisione impugnata, si desume che il Tribunale ha qualificato il rapporto contrattuale in termini di garanzia autonoma valorizzando due aspetti:
1) l'inserzione nel contratto di una clausola che prevede l'obbligo del garante di pagare a semplice richiesta del creditore (art. 7); 2) l'inserzione di talune clausole (in particolare gli artt. 2, 6, e 8) sintomatiche della volontà dei contraenti di derogare al vincolo di accessorietà caratterizzante le garanzie di tipo fideiussorio.
Al riguardo, occorre precisare che, secondo l'orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, la natura autonoma del rapporto di garanzia non può derivare dalla semplice previsione nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Secondo la S.C. di Cassazione, infatti, “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e
l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. n. 31105/2024).
Nonostante sia condivisibile quanto affermato in generale dal primo giudice secondo cui la previsione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia di per sé idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo, è altrettanto vero però che nel contratto in esame manca una clausola di questo tipo. Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza gravata, da una semplice analisi testuale del documento contrattuale, emerge ictu oculi l'assenza di una previsione che in maniera espressa obblighi il garante a pagare “senza eccezioni”, avendo previsto le parti solamente l'obbligo del garante di pagare
“a prima richiesta”.
Sul punto, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la deroga all'art.1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di
"pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. n.34678/2024;
n.16825/2016).
Alla stessa conclusione è possibile pervenire analizzando le altre disposizioni contrattuali
(artt. 2, 6 e 8) poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, in ragione del fatto che dalle stesse non emerge la volontà delle parti di derogare al vincolo di accessorietà naturalmente esistente con il rapporto principale.
Nel dettaglio, con gli artt.2 e 8 del contratto di garanzia è stato previsto, rispettivamente, il diritto della di ottenere il rimborso delle somme da quest'ultima prima incassate e poi CP_1
restituite in caso di nullità, annullabilità o altri eventuali vizi dei pagamenti stessi (c.d.clausola di reviviscenza), nonché il diritto alla restituzione delle somme erogate nonostante l'invalidità delle obbligazioni garantite (c.d. clausola di sopravvivenza).
Nell'art.6, invece, è stata prevista una deroga rispetto ai termini di decadenza previsti dall'art.1957 c.c., permettendo la conservazione del diritto della Banca all'integrale pagamento del proprio credito. In questo modo, dalla comune intenzione delle parti emerge una deroga soltanto parziale della disciplina dettata dall'art.1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di dover proporre un'azione giudiziaria per recuperare le somme pretese.
In altri termini, quindi, nonostante il garante sia in prima battuta obbligato a pagare le somme richieste dall'Istituto di credito, non risulta a lui precluso il diritto di far valere i propri diritti in un secondo momento, attraverso la proposizione di una apposita azione giudiziaria volta ad accertare le eventuali invalidità del rapporto principale e, conseguenzialmente, il carattere indebito del pagamento eseguito in esecuzione del rapporto di garanzia.
In assenza di una deroga di questo tipo, deve escludersi la natura autonoma del rapporto di garanzia, il quale risulta comunque legato da un vincolo di accessorietà rispetto al rapporto principale, ancorchè particolarmente atteggiato rispetto allo schema tipico delineato dal legislatore codicistico.
Per questi motivi
, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il rapporto di garanzia deve essere qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
4. A questo punto, prima di verificare la fondatezza delle eccezioni di nullità/invalidità sollevate dai garanti con riferimento al rapporto principale di conto corrente, appare opportuno soffermarsi sull'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione sollevata con il secondo motivo di appello. In particolare, secondo gli appellanti, tali contratti sarebbero nulli in quanto contenenti le clausole del c.d. modello ABI, considerate dalla Banca d'Italia contrarie alla normativa antitrust.
La doglianza è infondata.
L'esame delle stessa richiede di affrontare la tematica della nullità dei cosiddetti “contratti a valle”, ovvero delle fideiussioni rilasciate richiamando lo schema contrattuale predisposto a monte dall'ABI e considerato nullo perché contrario alla legge n. 287/1990.
Al riguardo, giova premettere che con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, la Banca
d'Italia ha dichiarato che gli artt.2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (di seguito
ABI), erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), ritenendo che la standardizzazione contrattuale del suddetto modello producesse un effetto anticoncorrenziale per aver impedito la possibilità di diversificare il prodotto offerto.
Nel dettaglio, le clausole indicate furono ritenute idonee a riversare integralmente sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della Banca, nonché degli effetti dell'invalidità o dell'inefficacia della prestazione principale.
Secondo il principio ormai pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. sent. n. 41994/2021).
Per quanto attiene allo specifico profilo dell'onere della prova delle suddette nullità, la giurisprudenza della S.C. ha più volte affermato il principio secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione.
La presunzione richiamata opera in maniera pregnante con specifico riguardo ai contratti di fideiussione che presentano un “collegamento funzionale forte" rispetto all'intesa anticoncorrenziale “a monte”, in virtù della vicinanza temporale tra il provvedimento e la stipula del contratto.
L'operatività della presunzione de qua non esonera, però, l'appellante che ha eccepito la nullità del contratto di garanzia a produrre tempestivamente in giudizio, secondo gli ordinari principi in tema di onere probatorio, il provvedimento della Banca d'Italia. Al provvedimento n.55 del 2005 – reso dalla Banca d'Italia nella qualità di Autorità antitrust – non può attribuirsi natura di legge o comunque carattere normativo, consistendo in un provvedimento amministrativo a carattere sanzionatorio. In quanto tale, se non prodotto in giudizio, esso non può essere conosciuto dall'organo giudicante investito della controversia invocando il principio iuva novit curia.
Come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia resa dalla S.C. di Cassazione (Cass.
n. 675/2025) “tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del «diritto», si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni)” (Cass. n. 1742 del
1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019). Né tantomeno può assumere rilevanza il fatto che il suddetto provvedimento sia consultabile online o sia stato richiamato in altre pronunce di questa Corte.
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti pur avendo eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto contenente le clausole riconducibili al c.d. modello ABI, hanno omesso di depositare in atti il provvedimento della Banca d'Italia con cui nel 2005 è stata accertata la contrarietà dell'intesa negoziale rispetto alla normativa antitrust.
Pertanto, già solo per queste ragioni, il motivo andrebbe rigettato.
In ogni caso, bisogna tener conto altresì del fatto che l'appellante non ha dedotto in che modo dall'eventuale nullità delle clausole in esame deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto di fideiussione.
Anche su questo ulteriore profilo si è pronunciata la Suprema Corte, sostenendo che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di
"sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003)”
(Cass. civ. ord. n. 6685/2024).
In mancanza di una prova in tal senso, anche laddove fosse stata accertata la riconducibilità dello schema negoziale al modello ABI, non potrebbe comunque derivare la nullità totale del contratto di fideiussione.
5. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame secondo cui i fideiussori dovrebbero intendersi liberati dagli obblighi discendenti dal contratto per avere la Banca violato gli obblighi di cui all'art.1956 c.c..
Costituisce principio ormai pacifico in materia quello secondo cui il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (sul punto, Cass. civ. sent.
n. 23422/2016).
Con specifico riguardo alla materia bancaria, la S.C. ha altresì affermato che “nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art.1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”
(Cass. civ. ord. n. 34685/2022).
Affinchè si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore principale fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente. La condizione di insolvenza è ontologicamente diversa e molto più complessa rispetto al mero inadempimento o alla circostanza che il conto corrente del garantito presentasse un saldo negativo. Inoltre, non va sottovalutata la circostanza secondo cui uno dei fideiussori, Parte_1
, ricopriva il ruolo di socio unico della società garantita.
[...]
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore” (Cass.n.20713/2023; n.3761/2006).
Tale presunzione di conoscenza/conoscibilità delle difficoltà economiche della società può operare, secondo la S.C., anche laddove il fideiussore abbia ricoperto nella compagine sociale il solo ruolo di socio semplice, ancorchè titolare di una partecipazione di minoranza.
Sul punto, è stato affermato infatti che “nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass.n.16822/2024).
In presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, che ricorre quando il primo
è socio della società debitrice principale, l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga, anche in via presuntiva, la conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. n.4112/2016).
Per tutte queste ragioni, quindi, non può dirsi fornita da parte degli appellanti la prova liberatoria richiesta dall'art.1956 c.c., con conseguenziale infondatezza del quarto motivo di appello.
6. Accertata, quindi, la natura fideiussoria del rapporto di garanzia, occorre verificare la fondatezza delle questioni di illegittimità sollevate dai fideiussori con riferimento alle condizioni economiche applicate dalla al rapporto di conto corrente. CP_1 Sul punto, risulta necessario chiarire che con l'atto di citazione con cui è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, i fideiussori deducevano le seguenti illegittimità:
- violazione dell'art. 118 TUB, per illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della CP_1
avendo essa modificato le condizioni economiche nel corso del rapporto, senza comunicare previamente le variazioni alla correntista, impedendole il recesso;
- illegittimità dei tassi di interessi debitori in quanto superiori ai tassi-soglia periodicamente vigenti, con conseguenziale violazione della legge n. 108/1996;
- applicazione dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, con conseguente ricalcolo del saldo contabile senza alcuna capitalizzazione;
- nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e per indeterminatezza dell'oggetto;
- illegittimità dell'applicazione dei c.d. giorni valuta nonché delle spese e dei costi ulteriori non pattuiti.
Con la predetta opposizione, non risulta essere stata proposta alcuna formale censura rispetto alle ricevute bancarie accreditate salvo buon fine rimaste insolute, poste dalla CP_1
a fondamento della richiesta di ingiunzione unitamente al saldo negativo del conto corrente n. 4583,46.
Tale questione è stata affrontata dagli opponenti solo con la comparsa conclusionale per poi essere riproposta in sede di gravame.
In mancanza di una formale contestazione tempestivamente proposta dall'opponente entro i termini decadenziali stabiliti ex lege, deve ritenersi non più censurabile la porzione di debito derivante dalle rimesse bancarie pari ad euro 29.892,40. A tal riguardo, non possono assumere alcuna rilevanza le osservazioni operate sul punto da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, sia perché tale questione non costituiva oggetto dello specifico mandato ad egli conferito da parte del giudice, sia perché le valutazioni sull'adempimento o meno dell'onere probatorio incombente sulle parti spettano in via esclusiva al giudice e non anche agli eventuali ausiliari nominati per realizzare accertamenti di carattere esclusivamente tecnico e non giuridico.
Ciò detto con riguardo alla parte di debito derivante dalle rimesse c.d. RIBA rimaste insolute, con l'appello sono state riproposte le questioni relative all'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata, delle variazioni in corso di rapporto realizzate dalla Banca in violazione dell'art. 118 TUB, nonché dell'applicazione illegittima dei c.d. giorni valuta e delle altre spese e costi non pattuiti. Inoltre, è stato altresì censurata la legittimità della pretesa della per non aver CP_1
adeguatamente provato il debito derivante dai rapporti di conto corrente collegati al rapporto principale riconosciuto con il numero 4583.46, non avendo l'Istituto di credito depositato in atti né i contratti di apertura dei conti né tantomeno le scritture contabili ad essi relativi.
a) Sui conti anticipi e sbf collegati
In sede di accertamento peritale, il C.T.U. incaricato, esaminando gli estratti conto depositati dalla ha rilevato che sul rapporto principale oggetto di accertamento venivano CP_1
periodicamente addebitate le competenze relative ad altri rapporti di conto corrente di vario tipo (conti anticipi, conti c.d. sbf). A tal riguardo, il C.T.U. ha rilevato l'impossibilità di ricostruire l'andamento contabile dei singoli rapporti, stante la mancanza in atti dei contratti di apertura contenenti le condizioni economiche e degli estratti conto dei singoli conti collegati.
Va evidenziato che tale questione non era mai stata evidenziata dagli opponenti prima che fosse rilevata dal C.T.U. in sede di accertamento contabile. Infatti, solo a partire dalle difese successive, gli appellanti hanno eccepito il mancato adempimento dell'onere della prova da parte della con riferimento a tali rapporti, chiedendo quindi il rigetto della domanda. CP_1
A ben vedere, però, proprio come fatto dal consulente incaricato, anche gli opponenti avrebbero potuto rilevare il collegamento con altri conti correnti dal mero esame della documentazione contabile relativa al conto corrente n. 4583.46 oggetto della presente controversia. Dagli estratti conto, infatti, emerge in maniera chiara il fatto che sul conto corrente in esame venivano periodicamente girocontate le somme debitorie provenienti da altri conti correnti ad esso collegati (4777.46; 8519600; 5352.95; 6175.57; 6576.63;
6780.90).
In ragione dell'omessa contestazione nella prima difesa utile successiva al deposito degli estratti conto del rapporto principale, devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze proposte con riferimento ai suddetti conti collegati.
In mancanza della documentazione relativa ai conti collegati, va, comunque, precisata la correttezza dell'operazione di rielaborazione contabile effettuata dal C.T.U. il quale ha addebitato le competenze risultanti dai conti collegati senza effettuare rettifiche, senza quindi influenzare negativamente per la correntista la rideterminazione del saldo finale del conto corrente di appoggio.
b) Sulla pattuizione degli interessi convenzionali ultralegali applicati.
Al riguardo, secondo gli appellanti sarebbero illegittime le poste addebitate nel corso del rapporto a titolo di interessi debitori ultralegali in quanto non specificamente pattuiti. Come accertato anche dal C.T.U., la avrebbe omesso di depositare in atti il contratto di CP_1
apertura di credito regolato sul suddetto conto corrente, con conseguenziale illegittimità degli interessi applicati per violazione dell'art. 117 TUB.
In primo luogo, pur condividendo quanto eccepito dagli appellanti con riguardo alla mancanza del contratto di apertura di una linea di credito regolata sul conto corrente in esame, non può da ciò farsi discendere l'assoluta illegittimità degli interessi debitori ultralegali applicati dalla Banca.
Contrariamente a quanto sostenuto dai garanti, dal contratto di apertura di conto corrente emerge chiaramente l'esistenza di una specifica pattuizione relativa agli interessi passivi fissati dalle parti nella misura del 16,75%.
In presenza di una regolamentazione volta a disciplinare il rapporto di conto corrente generalmente inteso, dalla mancanza del contratto di apertura di credito non può derivare l'assoluta illegittimità degli interessi passivi applicati dalla bensì, eventualmente, solo CP_1
delle condizioni economiche ulteriori che non trovino alcun riscontro nel contratto con cui è stato acceso il conto corrente, il quale costituisce la cornice generale rispetto alla quale il contratto di apertura della linea di credito costituirebbe solo una successiva pattuizione derogatoria.
Nonostante, quindi, la mancanza di prova del rapporto di apertura di credito, devono ritenersi legittimamente pattuiti degli interessi passivi ultralegali nella misura del 16,50% stabilita con il contratto di apertura del conto corrente n. 4583.46.
b.1.) Sulla illegittimità dell'esercizio dello ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB
Sulla base della normativa di settore e, in particolare, dell'art.118 TUB, le Banche e gli intermediari finanziari possono modificare unilateralmente i contratti. La ratio per cui viene generalmente riconosciuto tale diritto è quella di consentire agli Istituti di credito di adeguare il contratto ai mutamenti che ne abbiano eventualmente alterato la convenienza originaria.
Per garantire un equilibrio tra le prerogative delle imprese bancarie e finanziarie e le esigenze della clientela di tutelarsi da condotte potenzialmente pregiudizievoli, la normativa di settore ha previsto talune condizioni che devono essere necessariamente rispettate per il legittimo esercizio delle variazioni.
In particolare, i clienti-destinatari delle modifiche unilaterali devono essere messi nelle condizioni di poter valutare preventivamente le suddette variazioni, le quali quindi devono essere loro tempestivamente comunicate al fine di permettere loro l'eventuale esercizio del diritto di recesso dal contratto. Inoltre, nel preavviso comunicato almeno 60 giorni prima, l'istituto bancario ha l'onere di indicare anche il giustificato motivo che ha richiesto le modifiche alle condizioni economiche generali.
Ebbene, nel caso di specie, il C.T.U. incaricato in primo grado ha rilevato che nel corso del rapporto di conto corrente, la ha unilateralmente modificato le condizioni contrattuali, CP_1
provocando un peggioramento della situazione economica della correntista. Rientra tra le suddette modifiche, l'applicazione del c.d. C.I.V. (corrispettivo su accordato), il quale ha comportato addebiti periodici del valore totale pari ad € 10.677,69 a titolo di corrispettivo ed
€ 1.240,00 a titolo di commissione istruttoria veloce.
Tuttavia, l'esercizio delle suddette variazioni non può ritenersi legittimamente effettuato dalla stante la mancanza in atti delle comunicazioni preventive di cui all'art. 118 TUB. CP_1
Come correttamente rilevato dai fideiussori, infatti, la avrebbe dovuto dimostrare CP_1
l'esercizio legittimo dello ius variandi depositando in atti le comunicazioni inviate alla correntista per permettere a quest'ultima non solo di prendere conoscenza delle modifiche praticate ma anche di autodeterminarsi dal punto di vista contrattuale e, quindi, di valutare la convenienza di un eventuale recesso dal contratto.
In mancanza della prova, devono ritenersi illegittime le variazioni delle condizioni economiche effettuate nel corso del rapporto in violazione dell'art. 118 TUB le quali, quindi, devono essere scomputate dal saldo contabile ricalcolato.
c) Sulla capitalizzazione degli interessi convenzionali
A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21095/2004, costituisce ormai principio consolidato quello per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi illegittima perché contrastante con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283
c.c.
Sul punto il legislatore è intervenuto con una prima modificazione dell'art.120 TUB, emanando conseguentemente la delibera CICR del 09 febbraio 2000, con la quale è stato previsto che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
A partire dall'entrata in vigore della delibera indicata, è stata considerata legittima la previsione della capitalizzazione infrannuale degli interessi purchè fosse prevista la pari periodicità nella capitalizzazione sia degli interessi attivi che di quelli passivi. Per quanto attiene ai rapporti di conto corrente instaurati prima della entrata in vigore della delibera CICR, devono ritenersi nulle le clausole anatocistiche stipulate prima della suddetta delibera in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, invece, per evitare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, è stato ritenuto necessario un adeguamento delle condizioni contrattuali rispetto alla nuova normativa, attraverso una modifica contrattuale volta a stabilire la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.
Ciò detto in termini generali, va precisato che nel caso di specie il contratto di conto corrente
è stato stipulato dalle parti in data 17.08.1998, ovvero in data anteriore rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000.
Dall'esame della documentazione contrattuale emerge l'illegittima pattuizione della capitalizzazione degli interessi, essendo stata prevista una periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi passivi e una periodicità annuale per quelli attivi, con conseguenziale effetto anatocistico vietato ex art. 1283 c.c..
Stante l'illegittimità della previsione iniziale, l'Istituto di credito ha omesso di fornire la prova di aver adeguato le condizioni negoziali a quanto stabilito con la delibera CICR, ovvero di aver pattuito con il correntista la pari periodicità nella capitalizzazione di entrambe le tipologie di interessi.
Per questo motivo, deve ritenersi corretta la valutazione effettuata da parte del C.T.U. nella parte in cui ha espunto dal saldo contabile di conto corrente le somme addebitate a titolo di capitalizzazione, applicando in sostituzione la capitalizzazione semplice degli interessi.
Secondo la S.C. di Cassazione, infatti, “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass.n.29794/2024; n. 17150/2016).
d) Sulla commissione di massimo scoperto
Parimenti, risulta provata per tabulas l'illegittimità della previsione contrattuale relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio di diritto costantemente sostenuto dai giudici di legittimità, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass.n.1373/2024; n.19825/2022).
Nel contratto di apertura di conto corrente, infatti, le parti hanno stabilito solamente la misura della commissione di massimo scoperto (0,50%) senza nulla prevedere riguardo alla periodicità di calcolo, la quale non risulta desumibile neanche avendo riguardo al tenore complessivo dell'accordo negoziale.
Pertanto, vanno espunte dal saldo contabile anche tali ulteriori poste debitorie applicate illegittimamente dalla CP_1
e) Sugli ulteriori costi, spese e giorni valuta
Come correttamente rilevato dal C.T.U. incaricato, devono ritenersi legittimi gli addebiti effettuati periodicamente dalla a questo titolo, essendo state specificamente pattuite CP_1
nel contratto di conto corrente sia la regolamentazione dei c.d. giorni valuta, sia delle spese e dei costi di tenuta conto.
f) Conclusioni
In considerazione di tutte le valutazioni indicate, questa Corte ritiene di poter condividere la prima ipotesi di ricalcolo elaborata da parte del C.T.U. incaricato nel primo grado di giudizio, il quale ha rideterminato il saldo contabile del conto corrente n. 4583.46 applicando:
- la capitalizzazione semplice degli interessi;
- tassi attivi e passivi convenzionali escludendo tutte le variazioni sfavorevoli applicate dalla
Banca nel corso del rapporto;
- lo scomputo della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata;
- i c.d. giorni valuta, le spese e i costi legittimamente pattuiti.
Per tali ragioni, il saldo contabile del conto corrente è stato rideterminato nell'importo di €
39.677,70 a debito della correntista.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna dei fideiussori , Parte_1 Parte_2
, al pagamento, in favore della della somma di
[...] Parte_3 Controparte_2
€ 39.677,70, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
7. Quanto alle spese processuali va ricordato che la statuizione in ordine alle spese processuali spiega i suoi effetti solo nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio e non anche nei confronti del successore a titolo particolare che al giudizio sia rimasto estraneo, spiegando il fenomeno successorio i suoi effetti nei limiti della situazione sostanziale (cfr. in tali termini Cass.n.21105/2005; n.3998/2006). Occorrerà pertanto distinguere quanto alle spese processuali il primo dal secondo grado, avendo partecipato al primo la cedente ed al secondo la Controparte_1
cessionaria Controparte_2
Ciò detto, va ricordato che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. In base al disposto dell'art.336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass.n.10985/10985).
Tuttavia, la parziale riforma della decisione impugnata può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio che non sia stato contestato sempre che non si determini una reformatio in pejus per chi abbia impugnato.
In altri termini, il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme dettate dagli artt.329 e
342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello: per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale ed a maggior ragione del suo parziale accoglimento per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. Pertanto, è ingiustificata la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in mancanza di un motivo di impugnazione relativo al capo della decisione adottata dal Tribunale di compensare le relative spese (Cass. n.28136/2023; n.5906/2022; n.21504/2020;
n.3896/2020).
Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, nonostante la parziale riforma della sentenza, deve essere confermata la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ivi comprese quella di consulenza tecnica di ufficio, disposta dal giudice di prime cure, non essendo stata tale statuizione oggetto di contestazione da parte dell'opposta vittoriosa, che non si è costituita in grado di Controparte_1
appello, non avendo evidentemente più interesse per aver ceduto nelle more il credito per cui è causa. Per quanto riguarda le spese del secondo grado, in considerazione dell'esito della controversia e della notevole riduzione dell'importo di condanna a carico degli appellanti, si giustifica la parziale compensazione delle spese nella misura dei due terzi, ponendo il restante terzo a carico degli odierni appellanti, in quanto sostanzialmente soccombenti, in favore della cessionaria Controparte_2
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che in grado di appello non ha avuto luogo, e in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000 a € 52.000) secondo i parametri di cui al D.M.n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n. 9263).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_2
quale cessionaria dei crediti dalla e per essa
[...] Controparte_1
in qualità di procuratrice, avverso la sentenza n. 1648/2020 del Tribunale di Parte_4
Napoli Nord, con atto notificato in data 1.3.2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.4048/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.11.2016 nei confronti di;
Parte_1
2) accerta che il saldo finale del conto corrente n.4583.46 ammonta all'importo di €
39.677,70 a debito della debitrice principale e Parte_5
condanna i fideiussori , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento in favore di della detta somma, oltre Controparte_2 interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento, in favore di di un terzo delle spese del presente Controparte_2 grado del giudizio, che in tale proporzione liquida in € 2.315,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, dichiarandole compensate per i restanti due terzi;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, addì 27.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio