Articolo 297 del Codice ambientale
Articolo 237Articolo 264
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29 aprile 2006
Art. 297. (abrogazioni) 1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l' articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395 , il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82 .
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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