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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8878 /2024 promosso da
, nato in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Parte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
, nata in [...] il [...];
[...]
, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente a Controparte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2 Persona_2
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Controparte_3
12.07.2022;
nata in [...] il [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 29-7-2024 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis,
pagina 1 di 10 con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato a Civitella in [...] il Persona_3
08.10.1888 (all. 1); che in data 21.06.1913 sposò (all. 3); Persona_3 Persona_4 che dalla predetta unione nacquero:
- il 19.08.1914 (all. 4); Persona_5
- il 11.10.1930 (all. 5); Persona_6
che in data 21.06.1934 sposò (all. 6); Persona_5 Persona_7
che dalla predetta unione nacque in data 06.10.1942 (all. 7); Persona_8
che in data 27.03.1967 sposò (all. 8); Persona_8 Persona_9
che dalla predetta unione nacquero :
il 04.05.1967(all. 9); Parte_1
07.06.1973 (all. 10); Parte_5 che dall'unione del Sig. con , nacquero Parte_1 Parte_2
:
21.08.2009 (all. 11); Persona_10
- 25.02.2016 (all. 12); Persona_11 che in data 20.07.2013 sposò (all. 13); Controparte_1 Controparte_2 che dalla predetta unione nacquero :
- 09.04.2018 (all. 14); Persona_12
- 12.07.2022 (all. 15); Parte_6 che dall'unione tra e Silva nacque in data 11.10.1981 Persona_6 Controparte_5 [...] da (all. 16). Pt_4 Parte_4 che non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò mai cittadino Persona_3 brasiliano (all. 2).
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_4 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dall'attore alla trattazione cartolare del 7.4.2025.
*************** pagina 2 di 10 NEL MERITO
L'INTERESSE AD CP_6
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_4
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
pagina 3 di 10 Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Nel caso di specie occorre rilevare che l'avo ha trasmesso la cittadinanza ai figli Persona_3
e Tuttavia, non poteva trasmettere la cittadinanza italiana Persona_5 Persona_6 Per_5 alla figlia 1.1.1948. Persona_8
Orbene, riguardo a tale fattispecie sussiste senz'altro l'interesse ad agire dei ricorrenti.
I ricorrenti, infatti, deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_4 di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”.
Senonchè tale principio si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In realtà su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo pagina 4 di 10 essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell'attore e quindi il diritto di quest'ultimo alla dichiarazione del proprio stato, come discendente di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dei ricorrenti di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Riguardo ai discendenti di occorre rammentare che la circolare K.28.1. Persona_6 dell'08/04/1991 del conferma che il riconoscimento e la tutela della Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul come previsto dall'art. 14 d. lgs. Controparte_4
30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il pagina 5 di 10 riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis).
Orbene, per le domande presentate all'estero dirette al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dal 22.11.2022 non è più utilizzata la lista d'attesa e gli aspiranti debbono prenotare un appuntamento al Consolato Competente dello Stato Estero, , previo accesso al Portale Servizi Cittadinanza del , tramite credenziali ottenute con registrazione al portale stesso . CP_4
Quanto al funzionamento di tale sistema di prenotazione l'informativa pervenuta dal Ministero degli Esteri, riferisce quanto segue .
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_7 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Tale data, a Rio de Janeiro, si colloca a circa un anno dal momento della fissazione dell'appuntamento, esperito il quale, segue un periodo medio di tre mesi per la disamina della pratica e la risposta, quindi, ben entro i termini normativi vigenti di riferimento di cui al D.P.C.M. n.33\2014 (730 gg ) .
Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day , una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo pagina 6 di 10 temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema -per quanto il convenuto lo voglia diretto a garantire il CP_4 rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento- parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili .
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Orbene nel caso in oggetto i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante la presentazione del modulo di richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo senza però ricevere notizia della fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (v. doc. 17).
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, che il click day mira a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto , deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole. pagina 7 di 10 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi ( quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia .
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano Per_3 oiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e
[...] Per_5 Per_6
e ai loro discendenti, odierni ricorrenti.
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
pagina 8 di 10 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_8 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016. pagina 9 di 10 In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato in Parte_1
Brasile il 04.05.1967; , nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Parte_3 Controparte_1
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Persona_2
09.04.2018; , nata in [...] il [...] e Controparte_3 Pt_4 [...] nata in [...] il [...], sono cittadini italiani;
Parte_4 ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore dei ricorrenti, le spese di lite del presente Controparte_4 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 22.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018. pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8878 /2024 promosso da
, nato in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Parte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...] e Persona_1 Parte_3
, nata in [...] il [...];
[...]
, nato in Brasile il [...], in [...] e unitamente a Controparte_1
quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_2 Persona_2
, nato in [...] il [...] e , nata in [...] il
[...] Controparte_3
12.07.2022;
nata in [...] il [...], Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 29-7-2024 e ritualmente notificato i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis,
pagina 1 di 10 con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di nato a Civitella in [...] il Persona_3
08.10.1888 (all. 1); che in data 21.06.1913 sposò (all. 3); Persona_3 Persona_4 che dalla predetta unione nacquero:
- il 19.08.1914 (all. 4); Persona_5
- il 11.10.1930 (all. 5); Persona_6
che in data 21.06.1934 sposò (all. 6); Persona_5 Persona_7
che dalla predetta unione nacque in data 06.10.1942 (all. 7); Persona_8
che in data 27.03.1967 sposò (all. 8); Persona_8 Persona_9
che dalla predetta unione nacquero :
il 04.05.1967(all. 9); Parte_1
07.06.1973 (all. 10); Parte_5 che dall'unione del Sig. con , nacquero Parte_1 Parte_2
:
21.08.2009 (all. 11); Persona_10
- 25.02.2016 (all. 12); Persona_11 che in data 20.07.2013 sposò (all. 13); Controparte_1 Controparte_2 che dalla predetta unione nacquero :
- 09.04.2018 (all. 14); Persona_12
- 12.07.2022 (all. 15); Parte_6 che dall'unione tra e Silva nacque in data 11.10.1981 Persona_6 Controparte_5 [...] da (all. 16). Pt_4 Parte_4 che non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò mai cittadino Persona_3 brasiliano (all. 2).
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_4 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dall'attore alla trattazione cartolare del 7.4.2025.
*************** pagina 2 di 10 NEL MERITO
L'INTERESSE AD CP_6
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_4
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
pagina 3 di 10 Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Nel caso di specie occorre rilevare che l'avo ha trasmesso la cittadinanza ai figli Persona_3
e Tuttavia, non poteva trasmettere la cittadinanza italiana Persona_5 Persona_6 Per_5 alla figlia 1.1.1948. Persona_8
Orbene, riguardo a tale fattispecie sussiste senz'altro l'interesse ad agire dei ricorrenti.
I ricorrenti, infatti, deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti Controparte_4 di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”.
Senonchè tale principio si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In realtà su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo pagina 4 di 10 essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell'attore e quindi il diritto di quest'ultimo alla dichiarazione del proprio stato, come discendente di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dei ricorrenti di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Riguardo ai discendenti di occorre rammentare che la circolare K.28.1. Persona_6 dell'08/04/1991 del conferma che il riconoscimento e la tutela della Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul come previsto dall'art. 14 d. lgs. Controparte_4
30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 e conferma anche che, in via generale, soggetti che vantano una discendenza preunitaria paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948 non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per la via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito, nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il pagina 5 di 10 riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis).
Orbene, per le domande presentate all'estero dirette al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dal 22.11.2022 non è più utilizzata la lista d'attesa e gli aspiranti debbono prenotare un appuntamento al Consolato Competente dello Stato Estero, , previo accesso al Portale Servizi Cittadinanza del , tramite credenziali ottenute con registrazione al portale stesso . CP_4
Quanto al funzionamento di tale sistema di prenotazione l'informativa pervenuta dal Ministero degli Esteri, riferisce quanto segue .
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_7 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
Tale data, a Rio de Janeiro, si colloca a circa un anno dal momento della fissazione dell'appuntamento, esperito il quale, segue un periodo medio di tre mesi per la disamina della pratica e la risposta, quindi, ben entro i termini normativi vigenti di riferimento di cui al D.P.C.M. n.33\2014 (730 gg ) .
Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day , una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo pagina 6 di 10 temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema -per quanto il convenuto lo voglia diretto a garantire il CP_4 rispetto dell'ordine cronologico delle prenotazioni in ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento- parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili .
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Orbene nel caso in oggetto i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante la presentazione del modulo di richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo senza però ricevere notizia della fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (v. doc. 17).
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni ( termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, che il click day mira a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto , deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole. pagina 7 di 10 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi ( quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia .
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
IL CASO DI SPECIE
In punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano Per_3 oiché tale avo trasmise iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli e
[...] Per_5 Per_6
e ai loro discendenti, odierni ricorrenti.
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
pagina 8 di 10 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_8 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. 2 Vedi Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016. pagina 9 di 10 In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato in Parte_1
Brasile il 04.05.1967; , nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Parte_3 Controparte_1
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Persona_2
09.04.2018; , nata in [...] il [...] e Controparte_3 Pt_4 [...] nata in [...] il [...], sono cittadini italiani;
Parte_4 ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore dei ricorrenti, le spese di lite del presente Controparte_4 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 22.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018. pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.