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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Salvatore Di Lonardo Presidente dr.ssa Caterina di Martino Giudice dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giovanni De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al
V.le delle Milizie n.38;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in San Potito Sannitico (CE), Controparte_2 CP_3
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._2 CP_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi all'Avv. Ermelinda Di Matteo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con essa elettivamente domiciliati presso in Piedimonte Matese (CE),
Piazza Roma n. 43;
CONVENUTI NONCHE'
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
in qualità di procuratore speciale, giusta procura del 14 aprile 2021 in autentica Notaio
[...]
di Milano Rep. 6744 Racc. 4736, rappresentata e difesa, giusta procura in Persona_1
atti, dagli Avvocati Prof. Umberto Tombari ed Elena Iozzelli e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loretta Esposito in Marigliano (NA), via Vittorio Veneto II, traversa a destra n. 12;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione con ordinanza del 29.7.2024, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
1. L'ing. ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni Pt_1 derivanti dall'elusione dell'obbligo di OPA e dalla compromissione dei suoi diritti premettendo che:
- nel 2017 la sua importante partecipazione nella KR Energy Spa (oggi e Controparte_1
Contr da ora solo , società quotata, veniva diluita con un'operazione di aumento di capitale con apporto in natura, che è stata ampiamente censurata dalla perchè affetta da gravi CP_8
omissioni in sede assembleare, con relativo sanzionamento degli autori;
- per l'effetto, le sue partecipazioni in azioni della società erano passate dal 5,69%, capitalizzato al suo ingresso nel 2008 per un valore di circa 18 milioni di Euro, che storicamente lo poneva quale secondo azionista di maggioranza, allo 0,527%, quindi con una diluizione di circa il 1200%; - con operazione parallela - oggetto di separato giudizio – egli veniva messo nelle condizioni di lock up, cioè impedito alla Contr vendita delle proprie azioni ed estromesso dal CdA della del quale faceva parte;
- detto aumento di capitale, alla stregua dell'ampia documentazione e censura della veniva CP_8
realizzato con gravi e colpevoli omissioni in sede assembleare, nonché con sistema di votazione in white wash (voto delle sole minoranze ), con il preciso scopo di eludere gli obblighi di OPA;
- infatti, dalle approfondite indagini è stato evidenziato come l'intera operazione fosse CP_8
stata messa in piedi dagli azionisti conferenti e divenuti di controllo, per oltre il complessivo 90% -
e più precisamente IMI e - al solo scopo di soddisfare esigenze di accordi intercorsi e patti CP_3 parasociali anch'essi celati, con margini di utile del 100% (15 milioni su 15 milioni prestati), a discapito di azionisti di minoranza nella fase di emissione e successiva collocazione sul mercato, attraverso fondi comunque collegati al gruppo IMI;
- come accertato dalla in sintesi CP_8
l'operazione sarebbe stata congegnata per far uscire il Fondo Atlantide dall'investimento in SERI, sulla base di accordi occorsi tra questi e i , con la cessione a della metà della CP_3 CP_1
partecipazione del Fondo in al prezzo di 15 milioni di euro;
- quanto alla cessione Controparte_1 della seconda metà di detta partecipazione, concedeva al Fondo un'opzione irrevocabile CP_1
Contr di vendita delle azioni rivenienti dal conferimento nella stessa (opzione put conferimento), dal 15.5.2018 e per i nove mesi successivi;
- per compiere tale operazione da parte ” e IMI CP_3
Contr occorreva acquistare abbastanza azioni della per avere una partecipazione di controllo e così nominare un CdA di suo condizionamento, al fine di assicurarsi l'assenso alla fusione ed alle operazioni conseguenti, ma la complessa operazione doveva, per mancanza di liquidità, essere
Contr messa in atto senza costi, anzi addebitando alla gli stessi;
- il 29.6.2017, a seguito del voto favorevole ottenuto in white wash del 26/05/2017, ha avuto luogo il conferimento e in pari data è stato interamente sottoscritto e deliberato l'aumento di capitale in natura;
- in seguito a tale CP_ conferimento di - ridenominata SEI, con soci e IMI - questi sono CP_1 CP_3
Contr riusciti a detenere il controllo di (poi ridenominata , con riutilizzazione Controparte_1
della ragione sociale di quella incorporata ed oggi ridenominata a sua volta SEI); - tutta l'operazione era posta in essere non già con valori oggettivi, bensì partendo dall'obiettivo di soddisfacimento di IMI per il suo credito nei confronti del e la prova di ciò è individuata CP_3
già nel novembre 2016, quando perveniva al Cda della che Controparte_9 CP_1
proponeva un aumento di capitale in apporto del proprio gruppo industriale , Controparte_1 con l'inopinata indicazione di tener presente che il valore minimo da dare al conferente non poteva essere inferiore a 220 milioni di euro;
- malgrado i dubbi formalmente espressi dall'ing. Pt_1 con nota del 19 gennaio 2017 allegata al Cda, l'operazione venne sostenuta con perizia di parte del dr. - come dimostra in pieno conflitto di interessi, in quanto già revisore di Per_2 CP_8
società in cui erano presenti i - e non con consulente nominato dal Tribunale ai sensi CP_3 dell'art. 2343, co. 1, c.c.; - detto consulente indicava tale valore in Euro 290 milioni, ma in realtà il massimo applicabile nella fattispecie - come si evince dalla relazione con richiamo a varie CP_8
valutazioni fatte da più esperti - era di Euro120 milioni;
- l'operazione, quindi, veniva poi portata in assemblea straordinaria ed approvata con la votazione dei soli soci di minoranza non correlati all'operazione (whitewash), che permetteva di evitare la successiva OPA, per cui le azioni eventualmente ammesse alla quotazione potevano restare nella immediata disponibilità delle società
e soggetti sottoscrittori mediante apporto, senza che gli stessi (legati da patti parasociali), pur avendo superato la soglia del 30%, fossero obbligati a lanciare la successiva OPA, offrendo agli azionisti di minoranza l'opzione di cessione delle proprie azioni con il prezzo determinato dall'ultimo acquisto fatto dai conferenti;
- in tal modo si consentiva al Fondo, una volta entrato nel pieno possesso delle azioni e ottenuto il via libera della quotazione da parte di di poter CP_8
immettere sul mercato le azioni così acquisite e quotate e di rientrare, con la loro vendita al pubblico, dell'investimento fatto nel 2012 in favore del gruppo raddoppiandone il valore;
- in CP_1 merito alla votazione con tale sistema ha evidenziato che: a) l'ing. possessore del 5,68%, Pt_1
fu messo nelle condizioni di non poter esprimere tutto il suo voto, avendo il Presidente eccepito il disconoscimento parziale della proprietà (dopo dieci anni di partecipazione alle varie assemblee) asserendo un'imprecisione di delega rilasciata dalla banca depositaria delle sue azioni;
b) la seduta, alla presenza della venne sospesa per permettere un confronto riservato tra rappresentanti CP_8
dei conferenti e due azionisti di minoranza, e possessori congiuntamente del CP_10 CP_11
6,39%; c) all'esito dell'incontro riservato, la votazione - grazie all'assenso di detti soci e di parte dei voti, ancorchè inibiti, dell'ing. che costituiva comunque la maggioranza degli aventi Pt_1
diritto al voto - fu positiva e consentì di deliberare l'aumento di capitale;
- d) le modalità dell'operazione contenenti le valutazioni di conferimento vennero sostenute dallo studio legale Contr GOP di Roma - advisor legale della nonché contemporaneamente legale della IMI nei rapporti con - che ritenne l'applicazione all'operazione dell'art 2343 ter, co. 2, lett. b) c.c., che CP_3
prevede un procedimento di stima semplificato dei conferimenti, con perizia di parte (quella appunto dell'ing. ), anziché la più garantista e in quel caso necessaria (come si è poi Per_2 espresso il Tribunale di Milano) prevista dall'art 2343, co. 1 c.c., che impone la perizia di un consulente nominato dal tribunale;
- i suddetti due soci di minoranza, che avevano dapprima votato a favore, evidentemente non soddisfatti, nei 30 giorni successivi richiedevano al Cda l'applicazione appunto dell'art. 2343, co. 1, c.c., dunque di proporre istanza al tribunale, con precisa informazione Contr alla che sospendeva quindi l'autorizzazione alla quotazione;
- il Cda della previa CP_8
acquisizione del parere legale di GOP, rigettava tale richiesta, con delibera adottata senza il voto favorevole dell'odierno istante;
- i soci e proponevano a quel punto impugnazione CP_10 CP_11
alla suddetta delibera e proponeva impugnazione anche il Collegio Sindacale;
- nel gennaio 2018 veniva emessa dal Tribunale di Milano ordinanza, a seguito di istanza cautelare dei predetti soci, che nel non concedere la richiesta misura affermava incidentalmente ed anticipando il merito, in particolare, che comunque la richiesta per l'applicazione dell'art. 2343, co. 1, c.c. avrebbe dovuto essere ammessa ed attuata dal Cda;
- a questo punto, e IMI, quest'ultima indirettamente ma CP_3
certamente in piena conoscenza come evidenziato da decisero di prendere in CP_8
considerazione le condizioni dei soci e che vedevano i loro interessi lesi CP_10 CP_11 nell'operazione di aumento di capitale con l'eccessiva diluizione e perdita di relativi diritti;
tale evenienza è, del resto, espressamente contemplata dalla regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, Testo Unico Finanza, il quale prevede l'obbligo dell'offerente di “corrispondere un equo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito dai titolari” delle speciali prerogative in punto di nomina e revoca degli organi sociali; - venne, quindi, sottoscritto tra le parti e CP_3
accordo atto al ristoro, a un valore di Euro 5,6 milioni, ottenuto mediante la Controparte_12
cessione delle azioni a 18 Euro ciascuna, con una differenza di valore rispetto al mercato, che quotava Euro 4,77 ad azione, pari a Euro 12,23 per azione, riconosciuti per la perdita dei diritti derivanti dalla diluizione, che avrebbe fatto perdere la posizione di azionista rilevante ai soci e entrambi collocati tra la soglia del 2% e del 5% (soglie rilevanti stabilite in CP_10 CP_11
valori superiori al 2% e inferiori al 5%); - tale risarcimento, previsto nei regolamenti TUF, in proporzione alle quote possedute, avrebbe dovuto essere concesso anche all'attore, possessore di
205.000 azioni (post accorpamento) e che, tra l'altro, apparteneva alla soglia massima superiore al
5% (quest'ultima con più diritti regolamentati da e Borsa), pur non avendo impugnato la CP_8
delibera del Cda, essendo trascorsi i termini, persistendo la garanzia offerta dalla presentazione dell'impugnazione da parte del Collegio Sindacale, che avrebbe dovuto garantire l'interesse di tutti i soci di minoranza;
- senonchè, vi è stata la singolare e illegittima rinuncia all'impugnazione anche da parte del Collegio Sindacale, ampiamente censurata dalla in sede di successiva indagine;
CP_8
- pertanto, il Collegio sindacale, ritirando l'impugnazione, aveva operato in danno dei soci di minoranza e segnatamente dell'ing. consentendo il successivo nulla osta alla quotazione Pt_1 da parte della nell'esclusivo interesse dei soci conferenti e IMI, che vedevano CP_8 CP_3
raggiunto il proprio obiettivo di avere azioni ammesse al mercato;
- riassumendo, dunque, secondo l'attore, l'operazione posta in essere aveva il solo scopo di far rientrare il Fondo dei suoi esborsi e di consentirgli, attraverso una valutazione gonfiata e di parte, non solo di raggiungere tale obiettivo ma, altresì, un guadagno pari al doppio dell'investimento fatto a suo tempo nelle società dell'ing.
; parimenti ne beneficiava in proporzione quest'ultimo, che vedeva attribuirsi un numero di CP_3
azioni quotate ben più alto di quanto fosse suo diritto;
- l'articolato progetto veniva messo in atto nell'assemblea del 25 maggio 2017, che era stato appurato era caratterizzata da: a) gravi omissioni;
b) non evidenziate incongruenze di valore dell'apporto. Ha, pertanto, concluso nel senso che in quella assemblea, ormai non più annullabile, erano stati violati basilari criteri di trasparenza con gravi omissioni, il tutto con elusione dell'OPA e con la sproporzionata diluizione delle partecipazioni dei soci di minoranza, come accertato dalla Ciò premesso ha chiesto il CP_8
ristoro del danno, la cui valutazione viene individuata per la lesione di due diritti: A) danno derivante da elusione dell'OPA con diretta perdita di guadagno;
B) danno per mancata corresponsione di equo compenso previsto dal TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione. Ha citato, dunque, l'Ing. , l' - oggi , il Dr. Controparte_3 Controparte_13 Controparte_5 Contr (all'epoca dei fatti legale rappresentante e Rise Equity, quest'ultima per le CP_4 omissioni in sede di assemblea ai fini di eludere l'OPA, a vantaggio dei soci e IMI), il Dr. CP_3
Contr
(all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale di , nonché Controparte_14
[...]
(già KR Energy Spa), per accertare la responsabilità solidale di tutti i convenuti Controparte_1
ex art 2043 c.c. – e segnatamente gli ultimi due rispettivamente e/o ex artt. 2395 c.c. e 2407 c.c. – e nell'ultima e/o art. 2049 c.c. – ovvero per ogni altro titolo eventualmente ravvisabile, nella produzione degli eventi dannosi descritti e condannarli, per l'effetto, in solido al risarcimento dei danni derivanti dall'elusione OPA e dalla compromissione dei suoi diritti, nella misura di EURO
3.667.000,00, per il risarcimento del danno creato dall'elusione del suo diritto all'OPA e della relativa perdita di guadagno dovuta al mancato utilizzo di tali somme, e nell'ulteriori importo di
EURO 2.732.000,00, quale equo compenso non corrisposto e già riconosciuto a terzi ai fini della regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, TUF, evidenziato nell'allegata perizia, ovvero dal diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia.
1.1. Si sono costituito l'ing. e il dr. deducendo che: - la Controparte_1 CP_3 CP_4
fusione inversa contestata (reverse merger) è stata eseguita mediante conferimento in natura in Contr delle partecipazioni costituenti l'intero capitale sociale di SEI, di titolarità di Controparte_1
(“ ) e di (“IMI”), con coevo aumento del capitale sociale, in via CP_1 Controparte_13 inscindibile, ed esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 4, primo periodo, e 6
c.c., da riservare ai soci di SEI;
- a seguito del reverse merger, è stato eseguito il deliberato raggruppamento azionario e sono stati quotati i titoli di nuova emissione (azioni e warrant),
Contr cosicché e IMI sono diventati gli azionisti di riferimento di ( ha assunto la CP_1 CP_1
veste di socio di maggioranza assoluta); - i fatti esposti in citazione costituiscono una parziale ed errata rappresentazione di una vicenda più ampia, esaminata funditus dalla nel CP_8
procedimento sanzionatorio n. 1026363/2019, aperto nei confronti della società e di tredici esponenti aziendali in carica all'epoca dei fatti e conclusosi, per quanto qui di interesse, con l'archiviazione totale delle contestazioni formulate in relazione all'art. 114 T.U.F., per la presunta carenza informativa degli Accordi IMI, considerati non rilevanti per i soci di minoranza ed anzi, qualora resi noti, aventi anche un potenziale effetto decettivo. Hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto i diritti paventati dall'attore avrebbero dovuto essere azionati esclusivamente nei confronti degli ex soci di SEI ed, in specie, dell'allora socio di maggioranza, in Contr qualità di soggetto che ha ottenuto il controllo azionario di con l'operazione straordinaria e che, pertanto, sarebbe stato eventualmente tenuto all'osservanza degli obblighi ex artt. 104 bis e 106
T.U.F., come statuito dalla Cassazione, mentre l'attore ha invocato le norme sull'illecito aquiliano al solo fine di incardinare illegittimamente l'azione nei confronti di soggetti non gravati da alcuna possibile forma di responsabilità, in quanto non tenuti all'osservanza della normativa sull'OPA. Del resto, anche la stessa sentenza richiamata a sostegno delle domande formulate (Cass. n. 6504/2016), afferma che l'obbligo previsto dall'articolo 106 TUF dà luogo, in caso di violazione, a responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale. Hanno, poi, specificato che, a partire dal 27 novembre 2018, la società è stata interessata da una verifica ispettiva, durata un anno, conclusasi in data 21 novembre 2019, ed avente in primo luogo ad oggetto “il conferimento di SEI (già
[...]
Cont
in e gli eventi allo stesso inerenti successivamente intervenuti”; ebbene, Controparte_1 nell'ambito di tali verifiche, l'operazione straordinaria, contestata da parte attrice, è stata esaminata da ogni punto di vista, anche con precipuo riferimento agli Accordi IMI. Tuttavia, né gli ispettori, né gli stessi Uffici che hanno dato avvio al procedimento sanzionatorio, hanno mai dubitato della legittima esenzione dell'obbligo di OPA, per il ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 49, co. 3, lett. (i) Contr del Regolamento Emittenti, ossia il salvataggio della holding mediante l'aggregazione societaria, deliberata con il meccanismo del c.d. white-wash. Hanno dedotto che l'attore pone il proprio convincimento sulla Relazione n. prot. 0995453/20 del 6 ottobre 2020 (“Relazione USA”) dell'Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob (“USA”), erroneamente eletta a prova privilegiata della presunta elusione dell'art. 106 T.U.F; invero, seppure tale documento stigmatizzi lo scopo degli Accordi IMI (ossia garantire una way-out al Fondo pari al doppio del capitale inizialmente investito), è del pari incontrovertibile che, quanto alla pretesa illiceità dell'omissione informativa, la stessa Relazione USA dedichi profuse argomentazioni a sostegno dell'insussistenza dell'infrazione, per la quale, infatti, come è ben noto all'attore (parte di quel procedimento sanzionatorio), l'USA ha proposto l'archiviazione, poi condivisa dalla Commissione con l'atto di accertamento e la delibera n. 21748 del 4 marzo 2021. Inoltre, hanno dedotto che non corrisponde alla realtà che il Presidente dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017, dr. avrebbe posto in CP_4 condizioni di lock up l'attore, disconoscendo la proprietà di una parte delle azioni di cui era titolare a causa di un'imprecisione della delega rilasciata dall'intermediario; per smentire tale assunto è sufficiente leggere il verbale notarile dell'assemblea, dal quale traspare che l'attore chiese di votare per il numero complessivo di azioni detenute, ma il Presidente fece semplicemente presente che presso la segreteria societaria, come previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 83 sexies T.U.F. era prevenuta una comunicazione dell'intermediario “Banca Esperia” relativa alla partecipazione al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., secondo cui il socio di minoranza si era accreditato con una partecipazione inferiore. Ciò nonostante, il socio istante pretese che ogni suo voto espresso venisse inteso come reso in relazione alla totalità delle azioni di cui affermava essere titolare. Inoltre, hanno dedotto che appare singolare che l'attore abbia agito contro la società e i suoi esponenti prospettando l'elusione dell'obbligo di OPA a danno degli azionisti di minoranza, tenuto in conto che: (i) egli, come si legge nel medesimo verbale notarile, nel corso dell'adunanza del 25 maggio 2017 intervenne espressamente per sottolineare l'importanza e la valenza industriale Contr dell'operazione straordinaria, la quale, dopo l'endemica situazione di crisi in cui versava da anni, registrando progressive perdite con annesse riduzioni di capitale, avrebbe a suo dire prodotto notevoli benefici, nonostante la diluizione che i soci avrebbero subito a causa del raggruppamento azionario;
(ii) l'istante ha votato positivamente sull'operazione inversa. Ebbene, lo scopo perseguito Contr con l'aggregazione societaria tra SEI e mai messo in dubbio dalla e normativamente CP_8 sotteso alla procedura di white-wash di cui all'art. 49, co. 3, lett i), del Regolamento Emittenti (che per l'appunto si riferisce alle sole situazioni di crisi aziendale), era il risanamento della holding Contr
già quotata al mercato telematico azionario italiano;
tant'è che la menzionata situazione di crisi risultava, altresì, comprovata dal giudizio della società di revisione (BDO Italia S.p.A.) sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Ancora, quanto all'affermazione secondo cui il procedimento ex art. 2343 ter, co. 2, c.c. sarebbe inapplicabile ad una società quotata, hanno osservato che, a differenza di quanto asserito dall'attore, giammai il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulle istanze cautelari presentate da altri soci di minoranza avverso la delibera di diniego di una nuova valutazione del conferimento ex art. 2440, co. 6, c.c., ha dubitato dell'applicabilità di tale procedimento semplificato. L'obbligo di OPA di cui all'art. 106 T.U.F. è stato correttamente non applicato in ragione del precipuo scopo perseguito dall'operazione di aggregazione societaria, Contr ovvero il risanamento aziendale di società che versava da anni in stato di crisi – tant'è che dal
2007 orbitava nella c.d. “black list” della Ciò determinerebbe l'inesistenza dei diritti CP_8 dell'attore azionati nella presente azione, che, da altra prospettiva, traspare anche ponendo mente al Contr fatto che lo stesso, proprio grazie al mancato disinvestimento da e alla correlata crescita del titolo nel corso degli ultimi anni, ha più che raddoppiato il valore che le sue azioni avevano al tempo dell'operazione straordinaria, come si desume dal calcolatore di investimenti disponibile sul sito https://www.seri-industrial.it/, alla sezione Investor. Inoltre, il diritto che l'attore asserisce di vantare per mancata corresponsione dell'equo compenso è manifestamente inesistente nel caso di specie, innanzitutto perchè non può essere esercitato in cumulo con il preteso risarcimento del danno: invero, l'art. 104 bis, co. 5, T.U.F. contempla per l'offerente, nei soli casi in cui sia eseguita l'OPA, l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo a quei soggetti che, in virtù di meccanismi statutari o contrattuali, sarebbero stati titolari di particolari diritti “anti-scalata” (es. limitazioni diritto di voto, maggiorazione di voto) suscettibili di impedire l'acquisto della posizione di controllo da parte del terzo, diritti che, solo per espressa previsione statutaria vengono disattivati per favorire l'OPA. Per tale esclusiva ragione, il co. 5 della norma pone in capo all'offerente il costo della c.d.
“regola di neutralizzazione”, ossia alloca sullo stesso l'onere di compensare i titolari dei particolari diritti della corrispondente sterilizzazione. Nel caso di specie, la norma non può essere correttamente invocata per plurime ragioni, giacché: (i) non vi è stata alcuna OPA, in virtù della Contr legittima non applicazione dell'art. 106 T.U.F.; (ii) lo statuto di non contemplava comunque alcuna regola di neutralizzazione dei diritti “anti-scalata” nelle ipotesi di OPA;
(iii) l'attore non era in ogni caso titolare di alcun diritto particolare “disattivabile” in sede assembleare;
(iv) grazie al meccanismo del white-wash ha potuto pienamente esprimere il proprio voto, insieme a tutti gli altri soci detentori di una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale. Hanno, dunque, chiesto il rigetto della domanda e accertarsi la responsabilità processuale aggravata dell'istante, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
1.2. Si è costituita, altresì, contestando la legittimazione passiva, Controparte_5
giacché IMI è società autonoma e dotata di propria personalità giuridica, chiedendo, dunque,
l'estromissione. Comunque, ha dedotto che la ricostruzione operata dall'attore risulta palesemente smentita e contraddetta da quanto effettivamente accertato e dedotto dall'Ufficio Sanzioni
Amministrative, nelle proprie considerazioni conclusive, in quanto parte avversa attinge artatamente alla sola prima parte della Relazione, avente ad oggetto il contenuto dell'istruttoria e le iniziali contestazioni sollevate nell'ambito del procedimento;
nulla riporta, invece, in merito ad altre parti della Relazione e soprattutto alle sue conclusioni, in cui la ha contraddetto in modo decisivo CP_8
le affermazioni di controparte. La convenuta - effettuata, data la sua estraneità alla vicenda, la ricostruzione del fatti quale emerge dalla documentazione relativa alla verifica compiuta dalla
– ha dedotto che da questa risulta, in particolare, che “l'ispezione ha dimostrato che la CP_8
Società, attestando il valore della in 190.269.499,68 euro comprensivo di sovraprezzo, Parte_2
cioè largamente al di sotto di quello individuato dalla perizia FI (294.100.000,00 euro comprensivo di sovraprezzo), ha in realtà operato nell'ambito del range di valori indicato dalla relazione di stima del proprio advisor EN (<158,2 e 222,6> milioni di euro), anziché fondare le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze della perizia FI”. In buona sostanza,
l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha concluso per la correttezza sostanziale dell'operazione
“peraltro confermata dalle risultanze di tutte le perizie commissionate successivamente all'esecuzione del Conferimento” e ha affermato “In primo luogo l'approvazione dell'operazione di
Conferimento si è svolta nel pieno rispetto dello schema procedurale tipizzato dalla legge per la sua conduzione, la cui esistenza comporta una presunzione di irrilevanza di altre fonti di informazione ai fini delle valutazioni che i soci sono chiamati a compiere”. Inoltre, l'USA ha ritenuto che la valorizzazione della partecipazione detenuta da IMI, nell'ambito degli accordi conclusi con la società non avesse alcuna rilevanza nel contesto dell'operazione di CP_1
Contr aumento del capitale sociale di ha, altresì, evidenziato che è stato osservato che “l'intera Cont operazione di integrazione tra i Gruppi e rappresentava all'epoca l'unica chance per la CP_1
quotata di ripianare le perdite, ancorché essa avrebbe determinato una forte diluizione dei precedenti azionisti nonché il consolidamento del controllo in capo al gruppo riconducibile a CP_1
” (cfr. pag. 105 Relazione). Quanto all'accordo transattivo concluso con i soci di Controparte_3
minoranza e ha dedotto, in particolare, che esso trae origine dal contenzioso CP_10 CP_11 attivato da detti soci di minoranza nei confronti della società, in seguito all'istanza presentata al Contr CdA di ai sensi dell'art. 2440, co. 6, c.c., affinché l'organo amministrativo richiedesse al
Tribunale la nomina di un esperto per procedere ad una nuova valutazione della partecipazione oggetto del conferimento, respinta dallo stesso e oggetto di impugnativa giudiziale.
1.3. Non si è costituito il convenuto dr. , per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_14
1.4. Nel corso del giudizio veniva respinta la domanda dell'attore di chiamata in causa della società subentrata al Fondo Investimenti IMI, presentata nelle memorie di cui al I termine dell'art. 183, co. 6, c.p.c., nelle quali lo stesso ha dedotto che è stata convenuta in giudizio Controparte_5 solo sull'erronea qualità di incorporante della e, quindi, ha dichiarato di non aver Controparte_13 interesse a proseguire l'azione a tale titolo, rimettendosi al giudice per l'emissione dei provvedimenti in rito, con compensazione delle spese.
2. In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di
Controparte_5
Invero, successivamente alla costituzione della stessa in giudizio e alla proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto chiamata in causa dall'attore come successore di , società invece autonoma e dotata di propria personalità Controparte_13
giuridica, parte attrice ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio contro la stessa, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ebbene, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. per tutte Cass. civ., sez. II,
31/10/2023, n. 30251). Nella fattispecie in esame, deve essere dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere nei confronti di , atteso che parte attrice ha riconosciuto che la Controparte_15
convenuta non è soggetto legittimato passivo rispetto alle domande da essa promosse, essendo estranea ad ritenuta responsabile delle contestazioni mosse in giudizio. Controparte_13
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza virtuale che va individuata a carico di parte attrice.
Invero, la diversità di personalità giuridica tra i due enti collettivi era chiaramente individuabile attraverso il corretto e diligente esame delle vicende sociali di , Controparte_13
risultanti dalla visura estraibile dal Registro delle Imprese, che non evidenziano alcuna vicenda successoria in favore di . Controparte_15
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri attualmente vigenti per le cause di scaglione corrispondente al valore della domanda.
3. Passando all'esame delle domande promosse nei confronti degli altri convenuti, va premesso che l'attore ha invocato la responsabilità di tutti ex art. 2043 c.c. per i fatti rilevati dalla relazione ed esposti in citazione, qualificandoli dunque quale illecito extracontrattuale, ed, CP_8 inoltre, quanto alle posizioni dei convenuti e , rispettivamente all'epoca dei fatti CP_4 CP_14
Contr amministratore e Presidente del Collegio Sindacale di ha invocato la loro responsabilità anche ai sensi degli artt. 2395 e 2407 c.c. e quanto alla anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., Controparte_1
ossia - come chiarito in corso di causa - per effetto del rapporto organico che intercorreva all'epoca dei fatti con l'amministratore e il Presidente del Collegio Sindacale, per cui doveva rispondere dell'operato dei detti suoi organi;
infine, per tutti ha richiamato ogni altro titolo eventualmente ravvisabile, ricomprendendo così anche eventuali responsabilità contrattuali.
Va a, questo punto, ulteriormente premesso che l'ing. ha proposto due diverse Pt_1
domande di risarcimento danni, come specificato nei propri atti, ossia: A) danno derivante da elusione dell'OPA con diretta perdita di guadagno;
B) danno per mancata corresponsione di equo compenso previsto dall'art. 104 bis, co. 5, TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione.
Sulla prima domanda, va considerato che le norme che disciplinano gli obblighi in materia di OPA configurano una responsabilità contrattuale in caso di loro violazione, come ormai pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza dalla Suprema Corte.
Invero, è stato affermato che “In tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati, qualora sia inadempiuto l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 del d.lg. n. 58 del 1998, gravante — come obbligo a contrarre — a carico dell'acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del 30%, compete agli azionisti, cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale a titolo contrattuale (o ex lege), ove essi dimostrino di avere perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell'offerta; nella violazione di tale normativa, la lesione dell'interesse soggettivo tutelato non trova invero protezione esaustiva nelle sanzioni penali ed amministrative (come la sterilizzazione del voto e l'obbligo di rivendita delle azioni eccedenti entro l'anno), pur trattandosi di obbligo insuscettibile di esecuzione forzata e che, tuttavia, sorge dal fatto in sé dell'acquisto di azioni per una quantità idonea, per presunzione legale, a conferire il controllo societario. La perdita di tale opzione di acquisto, che l'o.p.a. obbligatoria omessa avrebbe dovuto assicurare, determina un danno […]” (cfr.
Cass. civ., sez. I, 10/08/2012, n. 14392). Dunque, la violazione dell'obbligo di o.p.a. disciplinato dall'art. 106, co. 1, T.U.F. dà luogo a responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. del mancato offerente (cfr. Cass. civ., sez. I, 10/08/2012, n. 14400; Cass. civ., sez. I, 13/10/2015, n. 20560; Cass. civ., sez. I, 10/02/2016, n. 2665).
Trattandosi di obbligo che grava su chi acquisti un pacchetto azionario che superi la soglia del 30%, esclusivamente nei confronti di chi abbia acquisito tale pacchetto in violazione dell'obbligo di OPA può essere richiesto il risarcimento del danno a titolo contrattuale.
Invero, l'art. 106, co. 1, TUF (rubricato Offerta pubblica di acquisto totalitaria) prevede che
“Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso”.
In caso di violazione, l'art. 110 prevede che “1. […] il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. […] Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1 (NDR: che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative), la CP_8
in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli”.
Nonostante tali sanzioni specifiche derivanti dalla violazione dell'obbligo di OPA totalitaria, dunque, si ritiene che l'azionista pregiudicato possa invocare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'azionista che abbia posto in essere il comportamento illegittimo.
Nel caso di specie, parte attrice, invece, non ha convenuto in giudizio gli azionisti su cui sarebbe gravato l'obbligo di lanciare l'OPA, ma ha invocato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, soggetti estranei al rispetto diretto dell'obbligo di OPA, deducendo che avrebbero, a vario titolo, con il loro comportamento determinato o concorso in tale violazione.
I convenuti hanno dedotto, in particolare quanto alla posizione del dott. e della CP_4
società che, sebbene sia ammissibile nel vigente ordinamento giuridico, in astratto, un concorso di responsabilità aventi diverso titolo nella causazione del medesimo illecito, è tuttavia imprescindibile, in concreto, che le singole fattispecie avvinte dal supposto nesso causale siano dimostrate da colui che agisce in tutti i loro elementi costitutivi, proprio in quanto diversificate
(2697 c.c.); nel caso di specie difetterebbe, invece, la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non solo e non tanto perché l'attore si limita a sezionare le risultanze della Relazione n. prot. 0995453/20 del 6 ottobre 2020 (“Relazione Usa”), ampiamente superate dall'atto di accertamento e dalla delibera di applicazione delle sanzioni n. 21748 adottati dalla Commissione
Consob in data 4 marzo 2021, ma perché, a ben vedere, giammai la società e il dott. CP_4
potrebbero giuridicamente e logicamente rispondere a titolo extracontrattuale del paventato illecito, in particolare non essendo parti contrattuali degli accordi tra i soci oggetto di contestazione.
Ebbene, sia in tema di responsabilità contrattuale sia di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente - in base ai principi che regolano il nesso causale ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento - che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/04/2023,
n.9675).
Riguardo la contestazione riguardante l'illegittima proposizione dell'OPA, va esaminata, in particolare, la difesa dei convenuti laddove hanno dedotto che l'operazione straordinaria è stata esaminata dalla ai fini dell'osservanza della normativa sugli obblighi informativi pre- CP_8 assembleari (ai sensi dell'art. 114 T.U.F., per come attuato per come attuato dall'art. 70, co. 4, lett.
a) e b), del Regolamento Emittenti) ed in ordine al contenuto del Prospetto informativo (ai sensi degli artt. 94, co. 2 e 113, co. 1, T.U.F.), mentre, contrariamente a quanto contestato dall'attore, nessun procedimento sanzionatorio ha messo in discussione la perfetta aderenza dell'operazione straordinaria alla normativa di settore in materia di OPA, né è stata revocata in dubbio la correttezza dell'ipotesi di esenzione che è stata applicata per il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 49, co. 3, lett. (i) del Regolamento Emittenti, ossia l'aver compiuto l'operazione Contr straordinaria per il salvataggio della holding mediante l'aggregazione societaria deliberata con il meccanismo del c.d. white-wash. Tant'è che la menzionata situazione di crisi risultava, altresì, comprovata dal giudizio della società di revisione (BDO Italia S.p.A.) sul bilancio chiuso al
31 dicembre 2016, in relazione in particolare al profilo della continuità aziendale. Parte attrice, invece, fin agli scritti conclusionali, nulla ha dedotto circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'esenzione all'obbligo di OPA invocata da controparte, riconoscendo, anzi, anche egli che la società aveva bisogno di investimenti e, in tale prospettiva, egli aveva votato favorevolmente all'operazione poi contestata;
ciò si evince anche dalla lettura del testo del verbale dell'assemblea del 27.5.2017, in cui venne deliberata l'operazione contestata, in cui egli, presa la parola, ha sottolineato l'importanza e la valenza dell'operazione straordinaria dopo le crisi in cui era incorsa la società negli ultimi anni (cfr. all. 9 fascicolo convenuti, p. 16).
Invero, l'art. 49 del c.d. Regolamento Emittenti, ossia del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999, sancisce al comma 3, lett. i, che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 T.U.F. non sussiste, tra le altre ipotesi, in presenza di una situazione di crisi (non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1 e 2) purchè - qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, co. 1, n. 5, c.c. - la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento. Del resto, tale procedura di votazione delle minoranze, c.d. white-wash, è espressamente richiamata dal Presidente dell'assemblea che ci occupa (cfr. all. 9, p. 6, capo f).
La situazione di crisi, presupposto che legittima l'applicazione dell'esenzione dell'obbligo di OPA previsto dall'art. 106 TUF, deve ritenersi sussistere nel caso di specie, come si evince dagli atti dell'istruttoria.
Dalla lettura della delibera dell'assemblea del 25.5.2017, riunitasi in sede ordinaria e straordinaria, risulta che tale organo, deliberando sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, ha approvato il bilancio 2016 che esponeva una perdita di € 10.380.969 (con il voto favorevole anche dell'istante, presente, che veniva anche nominato nuovamente amministratore nella medesima assemblea: punto 3 odg).
La parte straordinaria prevedeva, al punto 1 dell'odg, l'adozione di provvedimenti ai sensi Contr dell'art. 2446 c.c. per la ricapitalizzazione della ed (punto 1b), in particolare, l'aumento del capitale a pagamento in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 c.c., per un importo complessivo di € 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a e IMI Fondi Chiusi Controparte_1
SGR S.p.A., quale società di gestione e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Fondo Atlante Private Equity”, da liberarsi con conferimento in natura delle partecipazioni azionarie rappresentanti l'intero capitale sociale di (cfr. p. 20 delibera). Controparte_1
La delibera posta al capo 1b dell'odg dell'assemblea straordinaria è stata approvata all'unanimità, secondo il sistema white wash, con esclusione dunque del socio di maggioranza Rise
Equity S.p.A. (cfr. p. 23 delibera). Invero, dalla lettura del verbale assembleare risulta espressamente che il Presidente dell'assemblea, richiamando l'art. 106 TUF, ha dichiarato che la proposta di delibera è stata approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa purchè superiore al 10%, ai sensi dell'art. 49, co. 1, lett. b, n. 3 del Regolamento emittenti.
Pertanto, l'operatività dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui a tale ultima disposizione regolamentare nel caso di specie risulta espressamente richiamata dalla delibera di aumento del capitale sociale, all'approvazione della quale l'istante, quale socio titolare di una partecipazione inferiore al 10%, con il suo voto favorevole ha concorso.
Anche gli accertamenti compiuti dalla hanno concluso per l'assenza di elusione CP_8 dell'obbligo di OPA.
In particolare, dall'atto di accertamento (cfr. all. 11 fascicolo convenuti) emesso nel procedimento sanzionatorio all'esito dell'attività ispettiva avviata dalla in data 27 CP_8
novembre 2018 e conclusasi in data 21 novembre 2019, si evince espressamente la situazione di
Contr crisi in cui versava e le perdite di capitale conseguite, in particolare laddove espone che
“K.R.Energy S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, a fronte di una situazione di deterioramento economico-patrimoniale e finanziario, ha avviato un processo di risanamento aziendale in esecuzione del quale è stata posta in essere una operazione di integrazione
Contr aziendale tra il gruppo e il gruppo facente capo a SEI, che opera lungo la filiera degli accumulatori elettrici. Il 13 aprile 2017 il Cda di ha deliberato di sottoporre CP_16 all'assemblea dei soci l'approvazione di un aumento di capitale al fine di consentire all'Emittente la copertura delle perdite cumulate sino al 31.12.2016 ed il rilancio industriale del Gruppo, tutto subordinatamente al conferimento del gruppo SEI nel gruppo K.R.Energy S.p.A.” Dunque, prosegue, “In data 21 aprile 2017 (“ , facente capo a e Controparte_1 CP_1 CP_3 [...]
) e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. (nel seguito anche solo “ ”), per conto del Fondo CP_17 CP_13
Atlante Private Equity (“Fondo”), hanno sottoscritto un accordo che prevedeva, fra l'altro, il trasferimento delle partecipazioni azionarie rappresentative del 100% del capitale sociale di SEI
Contr attraverso la sottoscrizione e integrale liberazione di un aumento di capitale in natura di riservato ai soci di SEI (ossia e il Fondo). […] In data 24 aprile 2017 il Presidente del CP_1
Contr Consiglio di Amministrazione di ha convocato per il 25 maggio successivo l'assemblea dei soci, ponendo tra gli argomenti all'ordine del giorno l'approvazione dell'aumento di capitale di Contr Contr da liberare tramite conferimento di SEI. In data 4 maggio 2017 ha comunicato al pubblico il deposito dei documenti societari resi disponibili per l'assemblea dei soci del 25 maggio
2017. Nella relazione illustrativa del punto all'ordine del giorno inerente all'aumento di capitale in natura si dà conto di:
1. la ripartizione del capitale di SEI tra (88,46%) e il Fondo CP_1
(11,54%);
2. la rappresentazione dell'aumento di capitale in natura come “fondamentale opportuno provvedimento considerato dall'art. 2446 del Codice Civile per il ripianamento delle perdite ed il superamento della situazione di crisi [di KRE] in modo strutturale”;
3. il fatto che l'approvazione dell'operazione avrebbe dovuto sottostare al cd. whitewash, dovendo pertanto la delibera essere Contr approvata “con il voto favorevole della maggioranza dei soci di diversi da Rise Equity S.p.A.
(NDR: che dallo stesso atto si ricava essere riconducibile a e titolare della Controparte_3
Contr partecipazione di maggioranza in pari al 22,089%), chiamati quindi a valutare la convenienza della rinuncia all'exit assicurato dall'OPA obbligatoria rispetto all'ipotesi di salvataggio della
Società”;
4. il valore di conferimento di SEI, pari a circa Euro 190 mln;
5. una sintetica descrizione contenuti dell'Accordo KRE 21/4/2017 (nel testo del documento “Accordo Quadro”)”. Contr Pertanto, risulta confermata la funzionalità al risanamento aziendale di - che versava in situazione di crisi e aveva realizzato perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2446 c.c. - dell'aumento di capitale della stessa realizzato tramite conferimento della totalità della partecipazione di SEI, riservato ai soci della medesima, e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., e, dunque, Controparte_1
l'operatività dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui all'art. 49, co. 1, lett. b, (i), del Regolamento
Emittenti.
Risulta, inoltre, che l'operazione è stata approvata con il procedimento c.d. whitewash, dunque con il voto favorevole dei soci diversi dai conferenti e di quelli aventi una partecipazione maggiore del 10%, tra cui l'istante, ed esclusione, invece, dalla votazione del socio di maggioranza
Rise Equity S.p.A., riconducibile al convenuto . CP_3
In conclusione, nessun illecito può ravvisarsi nel caso di specie per il mancato lancio
Contr dell'OPA da parte dei soci della dell'aumento di capitale della deliberato Parte_3 per la copertura dell'ingente perdita conseguita dalla società e risultante dal bilancio 2016 contestualmente approvato e, pertanto, per il superamento dello stato di crisi in cui versava.
Se ciò è vero, è tanto più vero che nessun illecito può ravvisarsi in capo ai soggetti convenuti nel presente giudizio a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in mancanza di qualsiasi possibilità di configurare un concorso in un fatto illecito contrattuale altrui, per violazione di un obbligo legale, i cui presupposti sono inesistenti nella fattispecie.
3.2. Né risultano altrimenti provati i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale dei convenuti in relazione alle ulteriori violazioni contestate, onere probatorio sugli stessi gravante secondo le regole dell'illecito aquiliano.
In particolare, infondata è la doglianza di pretese gravi e colpevoli omissioni informative in sede assembleare relativamente all'esistenza e al contenuto degli accordi esistenti tra i soci.
A riguardo l'attore ha dedotto che dalle indagini è stato evidenziato come l'intera CP_8
operazione fosse stata messa in piedi dagli azionisti conferenti e divenuti di controllo, per oltre il complessivo 90% della società - e più precisamente IMI e - al solo scopo di soddisfare CP_3 esigenze di accordi intercorsi e patti parasociali anch'essi celati, con margini di utile del 100% (15 milioni su 15 milioni prestati), a discapito di azionisti di minoranza nella fase di emissione e successiva collocazione sul mercato, attraverso fondi comunque collegati al gruppo IMI;
ha lamentato, dunque, che in sede assembleare fosse stato celato il c.d. Accordo IMI, concluso – come accertato dalla “al precipuo scopo di consentire l'uscita del Fondo Atlante CP_8 dall'investimento nel Gruppo SERI secondo quanto già previsto a partire dal precedente Accordo
Quadro IMI12, cioè realizzando per il Fondo una plusvalenza pari ad almeno il doppio dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro (ossia 30 milioni di euro). […] Il prezzo determinato dalle parti per la cessione della prima metà della partecipazione del Fondo in SEI corrispondeva esattamente al valore del capitale inizialmente investito dal Fondo nella società (15 milioni di euro); per il Fondo pertanto il rendimento di tale investimento sarebbe derivato soltanto dalla vendita della seconda metà della partecipazione in SEI, oggetto del Conferimento e da attuarsi Contr successivamente al Conferimento medesimo cedendo le azioni ottenute in concambio”.
In relazione a tale contestazione, riguardante sostanzialmente un difetto di informazione in vista dell'assemblea, in merito all'esistenza e al contenuto degli accordi esistenti tra i soci, in primo luogo la delibera assembleare di cui sopra non risulta impugnata dall'istante, all'epoca amministratore e socio, come tutt'oggi, il quale ben avrebbe dovuto muovere dette censure di difetto e/o carenza di informazione avverso la stessa.
Avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione della relativa delibera anche la contestazione riguardante il corretto esercizio da parte dell'attore del proprio voto, laddove ha dedotto che il Presidente avrebbe disconosciuto parzialmente la proprietà dell'intera sua partecipazione azionaria, asserendo un'imprecisione di delega rilasciata dalla banca depositaria delle sue azioni. Come dedotto dai convenuti, dalla lettura del verbale notarile dell'assemblea (cfr. all. 9, p.
6)si ricava che l'ing. chiese di votare per il numero complessivo di azioni detenute, ma il Pt_1
Presidente fece semplicemente presente che presso la segreteria societaria, come previsto dalla legge, era prevenuta una comunicazione dell'intermediario “Banca Esperia” relativa alla partecipazione al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., secondo cui il socio di minoranza si era accreditato con una partecipazione inferiore. Ciò nonostante, il socio istante pretese che ogni suo voto espresso venisse inteso come reso in relazione alla totalità delle azioni di cui affermava essere titolare.
Ebbene, l'art. 83 sexies T.U.F. prevede che “La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto”; dunque, per partecipare all'assemblea di una società quotata è necessario
"accreditarsi", facendo recapitare alla società medesima una comunicazione che attesti la titolarità delle azioni da parte dall'intermediario presso il quale l'investitore ha il proprio conto titoli
Va, comunque, rilevato, a riguardo, che dal verbale assembleare si ricava che l'attore ha dichiarato di partecipare alle votazioni per l'intera partecipazione azionaria in suo possesso e che, comunque, anche grazie al suo voto positivo le delibere all'odg sono state prese, per cui nessun pregiudizio avrebbe subito dalla limitazione del suo diritto di voto.
Nel merito, le dette censure riguardanti il difetto di informazione dei soci di minoranza sono state sconfessate dall'esito delle indagini effettuate dalla CP_8
L nella propria relazione (cfr. all. 6 Controparte_18 fascicolo convenuti) espressamente ha proposto di “disporre l'archiviazione delle seguenti contestazioni: Violazione A, nei confronti di e dei componenti pro tempore Controparte_1
del Consiglio di Amministrazione signori , , CP_4 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , per la violazione dell'art. 70, comma 4, lett. a), del TUF,
[...] CP_19 Parte_1
relativa alla rappresentazione difforme ovvero la mancata rappresentazione nella documentazione assembleare delle informazioni oggetto di accertamento relative agli Accordi con il Fondo Atlante
Contr Private Equity riguardanti SEI e (oggi […])”. Controparte_1
Dall'Atto di Accertamento della (cfr. all. 11 fascicolo convenuti, p. 97) si ricava CP_8
la ricostruzione del contenuto dei Accordi IMI, laddove espressamente riporta che, come dedotto da parte attrice, “La genesi ed il contenuto dell'Accordo IMI evidenziano che questo è stato concluso al precipuo scopo di consentire l'uscita del Fondo Atlante dall'investimento nel Gruppo SERI secondo quanto già previsto a partire dal precedente Accordo Quadro IMI12, cioè realizzando per il
Fondo una plusvalenza pari ad almeno il doppio dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro (ossia 30 milioni di euro). Gli accordi di disinvestimento si sono sviluppati nel tempo adattandosi alle concrete possibilità di loro attuazione, sino a prevenire all'Accordo IMI sottoscritto il 21 aprile 2017 nel contesto dell'integrazione del Gruppo SERI nel Gruppo KRE. Si rammenta in proposito che, nell'ambito dell'Accordo IMI concluso tra il Fondo, e CP_1 CP_1 CP_17
Contr
in occasione del Conferimento in il prezzo determinato dalle parti per la Controparte_3
cessione della prima metà della partecipazione del Fondo in SEI corrispondeva esattamente al valore del capitale inizialmente investito dal Fondo nella società (15 milioni di euro); per il Fondo pertanto il rendimento di tale investimento sarebbe derivato soltanto dalla vendita della seconda metà della partecipazione in SEI, oggetto del Conferimento e da attuarsi successivamente al
Contr Conferimento medesimo cedendo le azioni ottenute in concambio. Alla luce delle emersioni documentali del presente procedimento si può pertanto affermare che proprio l'integrazione dei due gruppi è stata sin dal primo momento ideata dal Sig. , quale vero e proprio Controparte_3
“dominus” dell'intero Gruppo SERI in quanto soggetto che deteneva la maggioranza assoluta delle azioni della capogruppo per onorare gli impegni all'epoca assunti nei confronti del CP_1
finanziatore IMI, consentendogli la way out mediante quotazione del gruppo realizzata, nel caso di specie, attraverso un reverse merger in una società quotata affine per settore produttivo e, peraltro, bisognosa di essere risollevata da una conclamata situazione di crisi aziendale.”
Il medesimo Atto di Accertamento, però, smentisce l'assunto dell'attore che l'intera operazione fosse diretta a realizzare esclusivamente gli interessi del e del Fondo, a CP_3
Contr discapito degli azionisti di minoranza della laddove, in particolare continua nel senso che “Da questo punto di vista, la complessiva operazione ha consentito di comporre profittevolmente diversi interessi, quello del Gruppo SERI di regolare definitivamente le sue posizioni debitorie con il
Fondo e quello del Gruppo KRE di non sopperire in conseguenza della accertata situazione di cui all'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che avevano diminuito il suo capitale sociale per oltre un terzo del suo valore”.
L'Atto di Accertamento affronta, poi, la questione se le informazioni contenute in detti accordi fossero realmente rilevanti per la delibera sottoposta all'approvazione dell'assemblea relativa all'aumento di capitale e con particolare riferimento al prezzo pattuito tra le parti per lo Contr scambio di azioni (cfr. pp. 104 ss.).
Contr
Partendo dal valore del conferimento e dal valore attribuito dalle parti alle azioni nei
Contr menzionati Accordi, l'Accertamento premette che il CdA di aveva stabilito che l'intera operazione di conferimento di beni in natura nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai conferenti, avvenisse secondo la speciale procedura di cui agli artt. 2343 ter e 2343 quater, c.c., nell'ambito della quale è previsto che siano i conferenti medesimi ad incaricare un esperto indipendente di predisporre la relazione di stima delle partecipazioni oggetto di Conferimento, indicato dai conferenti nel Prof. FI.
E', poi, espressamente evidenziato che “le attività ispettive condotte dalla CP_8
dimostrano che il CdA aveva assunto un atteggiamento prudente rispetto alle valutazioni dell'esperto indipendente FI, il quale aveva individuato il valore della società conferita in €
294.100.000,00, comprensivi di sovraprezzo” e che “L'ispezione ha dimostrato che la Società, attestando il valore della in 190.269.499,68 euro comprensivo di sovraprezzo, cioè Parte_2
largamente al di sotto di quello individuato dalla perizia FI (294.100.000,00 euro comprensivo di sovraprezzo), ha in realtà operato nell'ambito del range di valori indicato dalla relazione di stima del proprio advisor EN (<158,2 e 222,6> milioni di euro), anziché fondare le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze della perizia FI”.
Inoltre, viene precisato che “La correttezza sostanziale dell'operato del CdA può dirsi peraltro confermata dalle risultanze di tutte le perizie commissionate successivamente all'esecuzione del Conferimento. Si fa riferimento, in particolare, al parere reso il 26 luglio 2017 dal prof. in merito alla ragionevolezza del processo di stima dell'equity value della Persona_3
Conferita, richiesto dal CdA nell'ambito della vicenda della controversia con i soci di Parte_7
e Il prof. prendendo atto che il valore a cui era stato effettuato il
[...] CP_11 Per_3
Conferimento (190.269.499,68 € comprensivo di sovraprezzo) era allineato a quello indicato nella
Relazione EN, ha conclusivamente ritenuto che le stime effettuate da EN fossero sostanzialmente ragionevoli e conformi ai principi in uso nella prassi valutativa. Si fa riferimento, inoltre, al parere valutativo del 30 aprile 2018 predisposto dal Prof. e commissionato dal Pt_8
Contr Collegio Sindacale di in merito alla ragionevolezza o meno del valore del Conferimento stabilito dagli amministratori della Quotata sulla base del nuovo piano industriale approvato da SEI in data 26 giugno 2017 e delle informazioni disponibili sino alla data dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, c.c. Anche il prof. ha conclusivamente ritenuto che il valore del Conferimento fosse da ritenersi congruo in Pt_8 quanto coincidente con il minore tra valore intrinseco e valore di mercato di SEI”.
Le considerazioni svolte consentono ora di apprezzare l'assunto centrale della contestazione relativa alla Violazione A, ovvero “che le omissioni o le gravemente lacunose informazioni della Contr relazione illustrativa depositata dal CdA di il 4 maggio 2017 circa l'Accordo IMI, in vista dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017 chiamata ad approvare il Conferimento anche con le maggioranze richieste dalla procedura di whitewash, avrebbero reso indisponibili ai soci elementi utili a valutare con maggior consapevolezza l'opportunità di approvare l'operazione sulla base del valore di conferimento derivato dalla perizia FI, anziché poter beneficiare anche della conoscenza della differenza tra il valore di conferimento di SEI loro proposto rispetto ai valori impiegati dal Fondo e da per regolare e garantire le cessioni tra di loro delle CP_1 partecipazioni nella società conferita”.
A riguardo l'Accertamento, innanzitutto, sottolinea che “In primo luogo, l'approvazione dell'operazione di Conferimento si è svolta nel pieno rispetto dello schema procedurale tipizzato dalla legge per la sua conduzione, la cui esistenza comporta una presunzione di irrilevanza di altre fonti di informazione ai fini delle valutazioni che i soci sono chiamati a compiere”.
Ciò consente di smentire, senza ombra di dubbio, l'ulteriore addebito mosso da parte attrice in ordine al procedimento seguito, di stima semplificata dei conferimenti, con perizia di parte
(quella appunto dell'ing. ), anziché la più garantista prevista dall'art 2343, co. 1 c.c., ad Per_2
opera di un consulente nominato dal tribunale.
Né è corretto, come invece sostenuto dall'attore, che il Tribunale di Milano - su ricorso dei soci di minoranza e del Collegio sindacale - si sarebbe espresso nel senso della necessità della perizia di un consulente nominato dal tribunale.
Dalla lettura dell'ordinanza del 3.1.2018 resa in sede cautelare, su ricorso teso ad ottenere la sospensione della delibera del Cda che aveva respinto l'istanza dei soci di minoranza di una nuova stima del conferimento in natura, risulta che il tribunale meneghino si è limitato ad affermare la sussistenza della legittimazione dei soci a tale richiesta nonostante avessero votato favorevolmente alla delibera di aumento di capitale sociale da sottoscrivere mediante tale conferimento;
il tribunale, però, ha poi respinto il ricorso nel merito, atteso che sia al momento della notifica dell'atto di citazione nel giudizio di merito che di deposito del ricorso cautelare, gli amministratori avevano già depositato al Registro delle Imprese la dichiarazione di cui all'art. 2443 quater, co. 3, c.c., per cui le azioni erano divenute alienabili al valore attestato in sede di aumento di capitale (cfr. all. 3 fascicolo attore).
Comunque, la ha valutato, altresì, “se sarebbe stata comunque opportuna la CP_8 trasmissione da parte del CdA all'assemblea dell'informazione relativa alla valorizzazione di SEI che i due soci della medesima società (ossia IMI e avevano stimato per regolare i CP_1 rapporti tra di loro in essere” e, al riguardo, ha affermato che “A tale proposito occorre però rilevare che il valore attribuito a tale partecipazione: i) risaliva al 2012 (ossia al più volte menzionato
Accordo quadro IMI12); ii) aveva come scopo non tanto di attribuire un reale valore a
[...]
(e, conseguentemente, alla relativa partecipazione detenuta in essa da IMI) quanto quello CP_1 di garantire ad IMI un corrispettivo pari al doppio dell'investimento di 15 milioni di euro inizialmente compiuto in Si trattava pertanto di un corrispettivo riconosciuto da Controparte_1 ad IMI cinque anni prima del conferimento di cui trattasi e che prescindeva totalmente da CP_1 un riferimento al valore effettivo di . Controparte_1
Pertanto, conclude nel senso che “Per queste ragioni paiono sussistere elementi per ritenere che tale informazione avrebbe invero potuto esplicare un effetto fuorviante nel processo di valutazione richiesto ai soci”, in particolare, ancora una volta, sulla base della considerazione che Contr
“l'Operazione di Conferimento che ha consentito l'integrazione del Gruppo SERI nel Gruppo ha contestualmente soddisfatto due diverse finalità, del tutto autonome ma convergenti tra loro. Da
Contr un lato, la quotazione del Gruppo SERI attraverso il reverse merger in consentiva di soddisfare al meglio l'interesse dell'Ing. , di chiudere la posizione debitoria nei confronti CP_3 del Fondo e l'interesse del Fondo, a massimizzare l'investimento originario anche beneficiando del più alto valore di mercato che aveva SEI nel 2017; dall'altro, l'Aumento di capitale riservato a ed al Fondo mediante il Conferimento in natura della totalità delle partecipazioni in SEI, CP_1
Contr soddisfaceva l'interesse dei soci di di preservare la continuità aziendale della Società in conclamato stato di crisi aziendale, attestata dalla sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 2446
c.c.”.
Inoltre, la ha anche ritenuto che la differente valorizzazione di SEI appare più CP_8 che giustificata nel caso di specie, considerando “infatti, il valore di partenza della stima di SEI operata dai suoi soci non è mai stato ancorato al valore di mercato della società all'epoca dei primi accordi del 2012, rappresentando esso null'altro che l'entità dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro finanziato nel tempo dal Fondo a favore di SEI. La natura del suddetto valore di partenza, quindi, non risulta in alcun modo comparabile con quella, di mercato, che era alla base della stima operata nell'ambito del processo di conferimento. Nel caso dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, infatti, la valutazione dei beni conferiti non poteva che essere condotta nel rispetto del procedimento legale tipizzato di stima dei beni in natura che, si è già
Contr detto, risulta essere stato pienamente rispettato nel caso di specie. Il CdA di ha persino commissionato perizie di stima a consulenti della Società ulteriori e diverse dall'unica perizia prevista per legge per il procedimento in questione, quella dell'esperto indicato dal conferitario (art. 2343-ter c.c.). Sotto tale profilo, dunque, l'informazione sulla valorizzazione di 130 milioni di euro effettuata dai soci di SEI avrebbe potuto esplicare un effetto fuorviante sul giudizio che erano
Contr chiamati a compiere i soci di in quanto elaborata sulla base di logiche del tutto estranee a quelle proprie del processo legale di stima previsto per il caso di specie. Inoltre, la medesima informazione avrebbe rivestito un ruolo marginale rispetto all'obiettivo cui era orientato il Contr Conferimento così come proposto ai soci di L'intera operazione va infatti ricondotta al contesto di tensione finanziaria in cui si trovava la Società, essendo stato certificato che essa versava nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che ne avevano diminuito il Contr capitale sociale per oltre un terzo del suo valore. In altri termini, in quel momento per i soci l'operazione di Conferimento rappresentava l'unica strada che avrebbe consentito di mantenere per il futuro quantomeno una liquidabilità del titolo a valori di mercato non comparabili con quelli che sarebbero derivati dalla liquidazione della Società. L'intera operazione di integrazione tra i Gruppi Contr e rappresentava all'epoca l'unica chance per la quotata di ripianare le perdite, ancorché CP_1
essa avrebbe determinato una forte diluizione dei precedenti azionisti136 nonché il consolidamento del controllo in capo al gruppo iconducibile a ”. CP_1 Controparte_3
L'Accertamento conclude, dunque, nel senso che non era doveroso l'inserimento, nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione a servizio dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017, delle informazioni la cui omissione o lacunosa rappresentazione è stata oggetto di contestazione per violazione del combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 70, comma 4, del Regolamento Emittenti e, pertanto, per l'archiviazione della Violazione A.
Tutto quanto riportato in ordine all'esito degli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento sanzionatorio posto in essere dalla i cui atti sono stati posti dall'attore a CP_8 fondamento del giudizio che qui ci occupa, porta a ritenere l'assenza di qualsiasi illecito difetto di informazione o altro comportamento illegittimo compiuto dagli organi sociali in occasione
Contr dell'assemblea del 27-5-2017 che ha deliberato l'aumento del capitale sociale di nonché qualsiasi pregiudizio ai soci di minoranza derivante dall'operazione complessivamente posta in essere, se è vero, come evidenziato in più parti dell'Atto di Accertamento della che la CP_8
fusione inversa realizzata, oltre a soddisfare gli interessi dei soci, in relazione agli accordi presi per consentire al Fondo di rientrare dall'investimento effettuato, era tesa contestualmente a risanare la Contr situazione di crisi in cui versava la che presentava le condizioni di cui all'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che ne avevano diminuito il capitale sociale per oltre un terzo del suo valore.
Da parte sua, la Delibera conclusiva della CONSOB di irrogazione delle sanzioni, conformemente alla Relazione dell'Ufficio Sanzioni, successivamente integrata, ha escluso la rilevanza della “Violazione A”, riguardante specificamente la documentazione informativa per Contr l'assemblea dei soci della del 25.5.2017, in relazione alla mancata o errata rappresentazione delle informazioni relative agli “Accordi con il Fondo Atlante Private Equity riguardanti SEI e Contr
(cfr. p. 1 all. 12 fascicolo convenuti).
Pertanto, per tale parte la domanda è infondata.
3.3. Le sanzioni irrogate, invece, hanno riguardano in parte le ulteriori violazioni B, C, D
(come chiarito in particolare nell'Atto di Accertamento, p. 89), inerenti in particolare la mancata informazione alla relativamente all' “Accordo Rise” nel Prospetto informativo 2018, non CP_8 oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore, e relativamente all'Accordo Transattivo con i soci di minoranza.
In particolare, relativamente a tale Accordo Transattivo, parimenti contestato dall'attore, le sanzioni irrogate riguardano l'omessa segnalazione alla CONSOB del contenuto dello stesso e non già nei confronti dei soci, ai fini dell'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale.
Dall'accertamento si ricava che “nell'ambito del procedimento per l'approvazione di un prospetto informativo, quale era all'epoca quello in corso di istruttoria per il Prospetto 2018, la comunicazione di tali informazioni è doverosa perché strumentale a consentire un adeguato e completo svolgimento dell'istruttoria medesima, nell'ambito della quale spetta all'Autorità di
Vigilanza valutare la rilevanza di determinate informazioni ai fini del loro eventuale inserimento nella documentazione d'offerta”.
La dunque, si è espressa nel senso che “si ritiene definitivamente accertata la CP_8
violazione oggetto di contestazione nei confronti della Società e dei consiglieri di amministrazione, essendo a loro imputabile di avere omesso di comunicare all'Autorità le informazioni di cui disponevano sull'Accordo Transattivo e che risultavano strumentali ad una adeguata e completa istruttoria sul Prospetto 2018”.
L'Accertamento precisa, però, che “Ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio
Sindacale, è ora necessario procedere alla verifica dalla sussistenza dell'ulteriore condizione di punibilità richiesta dall'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF, rappresentata dalla circostanza che la violazione di un dovere proprio da parte dell'esponente aziendale abbia, nel caso di specie, provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato” e che “Il concetto di pregiudizio cui fa riferimento la citata norma rimanda alla categoria degli illeciti di danno, nel senso che esso sussiste solo ove riscontrabile in concreto quale effetto della condotta antidoverosa, non essendo sufficiente che la violazione di un dovere proprio si sia limitata a creare una situazione di potenziale cagione di danno”.
Sulla base di tali premesse, conclude nel senso che “in relazione alle omissioni informative del Prospetto 2018 relative all'Accordo Transattivo con i soci di Minoranza, tali omissioni informative non si ritengono accertate neanche nei confronti della Società, in primo luogo poiché
l'informazione del prezzo unitario di 18 euro al quale si era impegnata ad acquistare le CP_1
azioni dai soci di minoranza e non riguardava più l'Emittente, che non era parte CP_10 CP_11
dell'Accordo transattivo ed essendo cessati per rinuncia alle azioni i giudizi instaurati contro la Società dal Collegio Sindacale e dai soci di minoranza. In secondo luogo poiché essa avrebbero potuto esplicare un effetto persino fuorviante nei destinatari del Prospetto: trattandosi un negozio transattivo, il prezzo di 18 euro rappresentava la concessione di ai soci di minoranza a CP_1
Contr fronte della rinuncia all'azione instaurata nei confronti della controllata prescindendo da qualsiasi valutazione della fondatezza della domanda giudiziale che, peraltro, il giudice cautelare aveva già ritenuto improcedibile. Pertanto, l'informazione relativa al prezzo dell'Accordo Contr Transattivo non sarebbe stata confrontabile con quella del prezzo delle azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai soci SEI da liberarsi mediante conferimento della totalità delle partecipazioni in SEI sulla base del valore attribuito a SEI medesima dalle perizie di stima richieste dalla legge e più volte menzionate. Se, dunque, anche l'omissione informativa nel
Prospetto 2018 non ha integrato nessuna violazione di legge e non ha, quindi, potuto cagionare neanche in astratto alcun pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato, altrettanto non può essere accaduto in conseguenza della violazione del dovere proprio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del
Collegio Sindacale consistita nel non comunicare alla le informazioni che essa ha richiesto, CP_8 il 30 aprile ed il 21 maggio 2018, ai sensi dell'art. 115 del TUF. Rimane pertanto accertata la sola responsabilità e la conseguente punibilità della Società, per il comportamento omissivo oggetto di contestazione nell'ambito della Violazione C, che ha impedito alla di svolgere un'adeguata CP_8
e completa istruttoria sul Prospetto 2018.”
Tale omessa informazione è stata, dunque, accertata a carico esclusivamente della società e nei confronti della rispetto alla quale sussisteva l'obbligo informativo ai fini del CP_8
Prospetto informativo, e non già anche nei confronti degli investitori o dei soci, come invece contestato da parte attrice;
del resto, la chiara esclusione, nell'Atto di Accertamento, della sussistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato, avrebbe comportato l'onere a carico di parte attrice, la quale ha chiesto l'accertamento della responsabilità da fatto illecito dei convenuti in ordine alla mancata informazione sull'Accordo Transattivo, di allegare – prima - e provare – poi - il danno derivante a suo carico quale conseguenza immediata e diretta da tale mancata conoscenza.
Dunque, è smentito anche l'assunto attoreo contenuto nella comparsa conclusionale secondo cui “In ogni caso l'eventuale mancata applicazione di sanzioni verso soggetti vigilati non può incidere sulla presenza delle irregolarità restando comunque salvo il diritto dei soci e dei terzi al risarcimento dei danni tutelato dall'ordinamento.” Se ciò in astratto è vero e chiaro, altresì, che in mancanza di alcun elemento di prova derivante dagli accertamenti e dal procedimento sanzionatorio compiuto dalla è l'attore che avrebbe dovuto dare la prova dell'illecito extracontrattuale CP_8 in tutti i suoi elementi costitutivi, dunque dell'esistenza di un comportamento illegittimo, del danno e del nesso di causalità, nella fattispecie in esame del tutto omessi, come su esposto.
3.4. Le medesime considerazioni portano a respingere anche la domanda proposta nei confronti dell'allora Presidente del CdA, dr. e dell'allora Presidente del Collegio sindacale CP_4
Contr della dr. , rispettivamente ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 2407 c.c., nonché di CP_14 quest'ultima ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Anche per tali fattispecie, infatti, non risulta la prova di un Contr comportamento illecito né tanto meno di un danno diretto derivante all'attore quale socio della se solo si consideri che, seppur dall'operazione posta in essere ne è derivata una diluizione della propria partecipazione, l'aumento di capitale era indispensabile per consentire alla società di superare la crisi e la condizione di cui all'art. 2446 c.c. in cui versava e, dunque, di conservare lo stesso valore della partecipazione dei soci di minoranza.
4. Infondata è, altresì, la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancata corresponsione dell'equo compenso già riconosciuto agli altri soci di minoranza e previsto dal TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione, ai fini della regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, TUF.
Ebbene, l'art. 104 bis del Testo Unico della Finanza di cui al Decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (rubricato Regola di neutralizzazione), prevede che “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto. b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies
[…] 5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo,
l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta”.
Dalla lettura del testo di legge risulta evidente che presupposti indefettibili per l'applicazione della norma richiamata e, dunque, per il riconoscimento dell'indennizzo dalla stessa contemplato sono, innanzitutto, che “sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio”, come recita inequivocabilmente il primo comma, ed, inoltre, che le limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci di cui ai commi 2 e 3 siano previste nello statuto delle società di cui trattasi.
Nel caso di specie, manca in primo luogo il presupposto imprescindibile dell'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio dei titoli azionari, essendo stato l'aumento di capitale effettuato in assenza di OPA, procedimento risultato, del resto, del tutto legittimo, al contrario di quanto contestato invece da parte attrice, secondo quanto esposto ai capi che precedono.
Trattandosi chiaramente di norma speciale, le relative previsioni non possono applicarsi fuori dei casi dalla stessa specificamente contemplati e, dunque, non possono legittimare in alcun modo la pretesa dell'attore di ottenere l'indennizzo in esse accordato o un risarcimento del danno corrispondente, non potendosi individuare alcun illecito al quale riconnettere un pregiudizio come quello di cui l'attore ha chiesto il ristoro. Contr
Inoltre, non risulta che vi fossero nello statuto della previsioni di neutralizzazione dei diritti particolari dei soci in occasione di un'OPA e, del resto, l'attore ha concorso con il suo voto favorevole all'adozione della delibera che ha dato luogo al presente contenzioso.
Infine, la richiesta di indennizzo non poteva che essere rivolta ai soggetti tenuti eventualmente all'obbligo di OPA, ossia e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., ossia Controparte_1 coloro che hanno effettuato la sottoscrizione dell'aumento di capitale contestato.
Del resto, gli importi corrisposti agli altri soci di minoranza non sono stati giustificati dalla regola della neutralizzazione ma sono stati convenuti in sede transattiva, dietro rinunzia degli stessi all'impugnazione proposta avverso la delibera del CdA che aveva negato la necessità di una nuova stima dei beni oggetto di conferimento in sede di aumento del capitale sociale da parte di professionista nominato dal tribunale, ai sensi dell'art. 2343, co. 1, c.c.
Nessuna impugnazione, invece, era stata proposta dall'odierno attore e del tutto legittima si pone la rinunzia all'analoga impugnazione proposta dal Collegio sindacale, nella quale lo stesso ha dedotto di confidare, alla luce degli accertamenti compiuti dalla sulla regolarità del CP_8
procedimento di stima seguito, come su ampiamente illustrato, che portano ad escludere, dunque, anche qualsiasi illegittimità del Collegio sindacale nella rinunzia a detta impugnazione.
In definitiva, dunque, la domanda va integralmente respinta.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo tenendo conto delle tariffe vigenti per i giudizi di valore corrispondente all'importo della domanda.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. se solo si tiene conto della complessità dell'operazione straordinaria e del contenzioso, nonché dell'analogo esteso e controverso procedimento sanzionatorio avviato dalla conclusosi, comunque, con CP_8
l'applicazione di sanzioni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Controparte_5
[...]
2) Respinge le domande di parte attrice nei confronti degli altri convenuti;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_5
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida complessivamente in € 65.000,00
[...] Controparte_3 CP_20
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dr.ssa Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Salvatore Di Lonardo Presidente dr.ssa Caterina di Martino Giudice dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giovanni De Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al
V.le delle Milizie n.38;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in San Potito Sannitico (CE), Controparte_2 CP_3
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._2 CP_4 C.F._3 tutti rappresentati e difesi all'Avv. Ermelinda Di Matteo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con essa elettivamente domiciliati presso in Piedimonte Matese (CE),
Piazza Roma n. 43;
CONVENUTI NONCHE'
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6
in qualità di procuratore speciale, giusta procura del 14 aprile 2021 in autentica Notaio
[...]
di Milano Rep. 6744 Racc. 4736, rappresentata e difesa, giusta procura in Persona_1
atti, dagli Avvocati Prof. Umberto Tombari ed Elena Iozzelli e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loretta Esposito in Marigliano (NA), via Vittorio Veneto II, traversa a destra n. 12;
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione con ordinanza del 29.7.2024, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità di trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
1. L'ing. ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni Pt_1 derivanti dall'elusione dell'obbligo di OPA e dalla compromissione dei suoi diritti premettendo che:
- nel 2017 la sua importante partecipazione nella KR Energy Spa (oggi e Controparte_1
Contr da ora solo , società quotata, veniva diluita con un'operazione di aumento di capitale con apporto in natura, che è stata ampiamente censurata dalla perchè affetta da gravi CP_8
omissioni in sede assembleare, con relativo sanzionamento degli autori;
- per l'effetto, le sue partecipazioni in azioni della società erano passate dal 5,69%, capitalizzato al suo ingresso nel 2008 per un valore di circa 18 milioni di Euro, che storicamente lo poneva quale secondo azionista di maggioranza, allo 0,527%, quindi con una diluizione di circa il 1200%; - con operazione parallela - oggetto di separato giudizio – egli veniva messo nelle condizioni di lock up, cioè impedito alla Contr vendita delle proprie azioni ed estromesso dal CdA della del quale faceva parte;
- detto aumento di capitale, alla stregua dell'ampia documentazione e censura della veniva CP_8
realizzato con gravi e colpevoli omissioni in sede assembleare, nonché con sistema di votazione in white wash (voto delle sole minoranze ), con il preciso scopo di eludere gli obblighi di OPA;
- infatti, dalle approfondite indagini è stato evidenziato come l'intera operazione fosse CP_8
stata messa in piedi dagli azionisti conferenti e divenuti di controllo, per oltre il complessivo 90% -
e più precisamente IMI e - al solo scopo di soddisfare esigenze di accordi intercorsi e patti CP_3 parasociali anch'essi celati, con margini di utile del 100% (15 milioni su 15 milioni prestati), a discapito di azionisti di minoranza nella fase di emissione e successiva collocazione sul mercato, attraverso fondi comunque collegati al gruppo IMI;
- come accertato dalla in sintesi CP_8
l'operazione sarebbe stata congegnata per far uscire il Fondo Atlantide dall'investimento in SERI, sulla base di accordi occorsi tra questi e i , con la cessione a della metà della CP_3 CP_1
partecipazione del Fondo in al prezzo di 15 milioni di euro;
- quanto alla cessione Controparte_1 della seconda metà di detta partecipazione, concedeva al Fondo un'opzione irrevocabile CP_1
Contr di vendita delle azioni rivenienti dal conferimento nella stessa (opzione put conferimento), dal 15.5.2018 e per i nove mesi successivi;
- per compiere tale operazione da parte ” e IMI CP_3
Contr occorreva acquistare abbastanza azioni della per avere una partecipazione di controllo e così nominare un CdA di suo condizionamento, al fine di assicurarsi l'assenso alla fusione ed alle operazioni conseguenti, ma la complessa operazione doveva, per mancanza di liquidità, essere
Contr messa in atto senza costi, anzi addebitando alla gli stessi;
- il 29.6.2017, a seguito del voto favorevole ottenuto in white wash del 26/05/2017, ha avuto luogo il conferimento e in pari data è stato interamente sottoscritto e deliberato l'aumento di capitale in natura;
- in seguito a tale CP_ conferimento di - ridenominata SEI, con soci e IMI - questi sono CP_1 CP_3
Contr riusciti a detenere il controllo di (poi ridenominata , con riutilizzazione Controparte_1
della ragione sociale di quella incorporata ed oggi ridenominata a sua volta SEI); - tutta l'operazione era posta in essere non già con valori oggettivi, bensì partendo dall'obiettivo di soddisfacimento di IMI per il suo credito nei confronti del e la prova di ciò è individuata CP_3
già nel novembre 2016, quando perveniva al Cda della che Controparte_9 CP_1
proponeva un aumento di capitale in apporto del proprio gruppo industriale , Controparte_1 con l'inopinata indicazione di tener presente che il valore minimo da dare al conferente non poteva essere inferiore a 220 milioni di euro;
- malgrado i dubbi formalmente espressi dall'ing. Pt_1 con nota del 19 gennaio 2017 allegata al Cda, l'operazione venne sostenuta con perizia di parte del dr. - come dimostra in pieno conflitto di interessi, in quanto già revisore di Per_2 CP_8
società in cui erano presenti i - e non con consulente nominato dal Tribunale ai sensi CP_3 dell'art. 2343, co. 1, c.c.; - detto consulente indicava tale valore in Euro 290 milioni, ma in realtà il massimo applicabile nella fattispecie - come si evince dalla relazione con richiamo a varie CP_8
valutazioni fatte da più esperti - era di Euro120 milioni;
- l'operazione, quindi, veniva poi portata in assemblea straordinaria ed approvata con la votazione dei soli soci di minoranza non correlati all'operazione (whitewash), che permetteva di evitare la successiva OPA, per cui le azioni eventualmente ammesse alla quotazione potevano restare nella immediata disponibilità delle società
e soggetti sottoscrittori mediante apporto, senza che gli stessi (legati da patti parasociali), pur avendo superato la soglia del 30%, fossero obbligati a lanciare la successiva OPA, offrendo agli azionisti di minoranza l'opzione di cessione delle proprie azioni con il prezzo determinato dall'ultimo acquisto fatto dai conferenti;
- in tal modo si consentiva al Fondo, una volta entrato nel pieno possesso delle azioni e ottenuto il via libera della quotazione da parte di di poter CP_8
immettere sul mercato le azioni così acquisite e quotate e di rientrare, con la loro vendita al pubblico, dell'investimento fatto nel 2012 in favore del gruppo raddoppiandone il valore;
- in CP_1 merito alla votazione con tale sistema ha evidenziato che: a) l'ing. possessore del 5,68%, Pt_1
fu messo nelle condizioni di non poter esprimere tutto il suo voto, avendo il Presidente eccepito il disconoscimento parziale della proprietà (dopo dieci anni di partecipazione alle varie assemblee) asserendo un'imprecisione di delega rilasciata dalla banca depositaria delle sue azioni;
b) la seduta, alla presenza della venne sospesa per permettere un confronto riservato tra rappresentanti CP_8
dei conferenti e due azionisti di minoranza, e possessori congiuntamente del CP_10 CP_11
6,39%; c) all'esito dell'incontro riservato, la votazione - grazie all'assenso di detti soci e di parte dei voti, ancorchè inibiti, dell'ing. che costituiva comunque la maggioranza degli aventi Pt_1
diritto al voto - fu positiva e consentì di deliberare l'aumento di capitale;
- d) le modalità dell'operazione contenenti le valutazioni di conferimento vennero sostenute dallo studio legale Contr GOP di Roma - advisor legale della nonché contemporaneamente legale della IMI nei rapporti con - che ritenne l'applicazione all'operazione dell'art 2343 ter, co. 2, lett. b) c.c., che CP_3
prevede un procedimento di stima semplificato dei conferimenti, con perizia di parte (quella appunto dell'ing. ), anziché la più garantista e in quel caso necessaria (come si è poi Per_2 espresso il Tribunale di Milano) prevista dall'art 2343, co. 1 c.c., che impone la perizia di un consulente nominato dal tribunale;
- i suddetti due soci di minoranza, che avevano dapprima votato a favore, evidentemente non soddisfatti, nei 30 giorni successivi richiedevano al Cda l'applicazione appunto dell'art. 2343, co. 1, c.c., dunque di proporre istanza al tribunale, con precisa informazione Contr alla che sospendeva quindi l'autorizzazione alla quotazione;
- il Cda della previa CP_8
acquisizione del parere legale di GOP, rigettava tale richiesta, con delibera adottata senza il voto favorevole dell'odierno istante;
- i soci e proponevano a quel punto impugnazione CP_10 CP_11
alla suddetta delibera e proponeva impugnazione anche il Collegio Sindacale;
- nel gennaio 2018 veniva emessa dal Tribunale di Milano ordinanza, a seguito di istanza cautelare dei predetti soci, che nel non concedere la richiesta misura affermava incidentalmente ed anticipando il merito, in particolare, che comunque la richiesta per l'applicazione dell'art. 2343, co. 1, c.c. avrebbe dovuto essere ammessa ed attuata dal Cda;
- a questo punto, e IMI, quest'ultima indirettamente ma CP_3
certamente in piena conoscenza come evidenziato da decisero di prendere in CP_8
considerazione le condizioni dei soci e che vedevano i loro interessi lesi CP_10 CP_11 nell'operazione di aumento di capitale con l'eccessiva diluizione e perdita di relativi diritti;
tale evenienza è, del resto, espressamente contemplata dalla regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, Testo Unico Finanza, il quale prevede l'obbligo dell'offerente di “corrispondere un equo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito dai titolari” delle speciali prerogative in punto di nomina e revoca degli organi sociali; - venne, quindi, sottoscritto tra le parti e CP_3
accordo atto al ristoro, a un valore di Euro 5,6 milioni, ottenuto mediante la Controparte_12
cessione delle azioni a 18 Euro ciascuna, con una differenza di valore rispetto al mercato, che quotava Euro 4,77 ad azione, pari a Euro 12,23 per azione, riconosciuti per la perdita dei diritti derivanti dalla diluizione, che avrebbe fatto perdere la posizione di azionista rilevante ai soci e entrambi collocati tra la soglia del 2% e del 5% (soglie rilevanti stabilite in CP_10 CP_11
valori superiori al 2% e inferiori al 5%); - tale risarcimento, previsto nei regolamenti TUF, in proporzione alle quote possedute, avrebbe dovuto essere concesso anche all'attore, possessore di
205.000 azioni (post accorpamento) e che, tra l'altro, apparteneva alla soglia massima superiore al
5% (quest'ultima con più diritti regolamentati da e Borsa), pur non avendo impugnato la CP_8
delibera del Cda, essendo trascorsi i termini, persistendo la garanzia offerta dalla presentazione dell'impugnazione da parte del Collegio Sindacale, che avrebbe dovuto garantire l'interesse di tutti i soci di minoranza;
- senonchè, vi è stata la singolare e illegittima rinuncia all'impugnazione anche da parte del Collegio Sindacale, ampiamente censurata dalla in sede di successiva indagine;
CP_8
- pertanto, il Collegio sindacale, ritirando l'impugnazione, aveva operato in danno dei soci di minoranza e segnatamente dell'ing. consentendo il successivo nulla osta alla quotazione Pt_1 da parte della nell'esclusivo interesse dei soci conferenti e IMI, che vedevano CP_8 CP_3
raggiunto il proprio obiettivo di avere azioni ammesse al mercato;
- riassumendo, dunque, secondo l'attore, l'operazione posta in essere aveva il solo scopo di far rientrare il Fondo dei suoi esborsi e di consentirgli, attraverso una valutazione gonfiata e di parte, non solo di raggiungere tale obiettivo ma, altresì, un guadagno pari al doppio dell'investimento fatto a suo tempo nelle società dell'ing.
; parimenti ne beneficiava in proporzione quest'ultimo, che vedeva attribuirsi un numero di CP_3
azioni quotate ben più alto di quanto fosse suo diritto;
- l'articolato progetto veniva messo in atto nell'assemblea del 25 maggio 2017, che era stato appurato era caratterizzata da: a) gravi omissioni;
b) non evidenziate incongruenze di valore dell'apporto. Ha, pertanto, concluso nel senso che in quella assemblea, ormai non più annullabile, erano stati violati basilari criteri di trasparenza con gravi omissioni, il tutto con elusione dell'OPA e con la sproporzionata diluizione delle partecipazioni dei soci di minoranza, come accertato dalla Ciò premesso ha chiesto il CP_8
ristoro del danno, la cui valutazione viene individuata per la lesione di due diritti: A) danno derivante da elusione dell'OPA con diretta perdita di guadagno;
B) danno per mancata corresponsione di equo compenso previsto dal TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione. Ha citato, dunque, l'Ing. , l' - oggi , il Dr. Controparte_3 Controparte_13 Controparte_5 Contr (all'epoca dei fatti legale rappresentante e Rise Equity, quest'ultima per le CP_4 omissioni in sede di assemblea ai fini di eludere l'OPA, a vantaggio dei soci e IMI), il Dr. CP_3
Contr
(all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale di , nonché Controparte_14
[...]
(già KR Energy Spa), per accertare la responsabilità solidale di tutti i convenuti Controparte_1
ex art 2043 c.c. – e segnatamente gli ultimi due rispettivamente e/o ex artt. 2395 c.c. e 2407 c.c. – e nell'ultima e/o art. 2049 c.c. – ovvero per ogni altro titolo eventualmente ravvisabile, nella produzione degli eventi dannosi descritti e condannarli, per l'effetto, in solido al risarcimento dei danni derivanti dall'elusione OPA e dalla compromissione dei suoi diritti, nella misura di EURO
3.667.000,00, per il risarcimento del danno creato dall'elusione del suo diritto all'OPA e della relativa perdita di guadagno dovuta al mancato utilizzo di tali somme, e nell'ulteriori importo di
EURO 2.732.000,00, quale equo compenso non corrisposto e già riconosciuto a terzi ai fini della regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, TUF, evidenziato nell'allegata perizia, ovvero dal diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia.
1.1. Si sono costituito l'ing. e il dr. deducendo che: - la Controparte_1 CP_3 CP_4
fusione inversa contestata (reverse merger) è stata eseguita mediante conferimento in natura in Contr delle partecipazioni costituenti l'intero capitale sociale di SEI, di titolarità di Controparte_1
(“ ) e di (“IMI”), con coevo aumento del capitale sociale, in via CP_1 Controparte_13 inscindibile, ed esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 4, primo periodo, e 6
c.c., da riservare ai soci di SEI;
- a seguito del reverse merger, è stato eseguito il deliberato raggruppamento azionario e sono stati quotati i titoli di nuova emissione (azioni e warrant),
Contr cosicché e IMI sono diventati gli azionisti di riferimento di ( ha assunto la CP_1 CP_1
veste di socio di maggioranza assoluta); - i fatti esposti in citazione costituiscono una parziale ed errata rappresentazione di una vicenda più ampia, esaminata funditus dalla nel CP_8
procedimento sanzionatorio n. 1026363/2019, aperto nei confronti della società e di tredici esponenti aziendali in carica all'epoca dei fatti e conclusosi, per quanto qui di interesse, con l'archiviazione totale delle contestazioni formulate in relazione all'art. 114 T.U.F., per la presunta carenza informativa degli Accordi IMI, considerati non rilevanti per i soci di minoranza ed anzi, qualora resi noti, aventi anche un potenziale effetto decettivo. Hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto i diritti paventati dall'attore avrebbero dovuto essere azionati esclusivamente nei confronti degli ex soci di SEI ed, in specie, dell'allora socio di maggioranza, in Contr qualità di soggetto che ha ottenuto il controllo azionario di con l'operazione straordinaria e che, pertanto, sarebbe stato eventualmente tenuto all'osservanza degli obblighi ex artt. 104 bis e 106
T.U.F., come statuito dalla Cassazione, mentre l'attore ha invocato le norme sull'illecito aquiliano al solo fine di incardinare illegittimamente l'azione nei confronti di soggetti non gravati da alcuna possibile forma di responsabilità, in quanto non tenuti all'osservanza della normativa sull'OPA. Del resto, anche la stessa sentenza richiamata a sostegno delle domande formulate (Cass. n. 6504/2016), afferma che l'obbligo previsto dall'articolo 106 TUF dà luogo, in caso di violazione, a responsabilità contrattuale e non già extracontrattuale. Hanno, poi, specificato che, a partire dal 27 novembre 2018, la società è stata interessata da una verifica ispettiva, durata un anno, conclusasi in data 21 novembre 2019, ed avente in primo luogo ad oggetto “il conferimento di SEI (già
[...]
Cont
in e gli eventi allo stesso inerenti successivamente intervenuti”; ebbene, Controparte_1 nell'ambito di tali verifiche, l'operazione straordinaria, contestata da parte attrice, è stata esaminata da ogni punto di vista, anche con precipuo riferimento agli Accordi IMI. Tuttavia, né gli ispettori, né gli stessi Uffici che hanno dato avvio al procedimento sanzionatorio, hanno mai dubitato della legittima esenzione dell'obbligo di OPA, per il ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 49, co. 3, lett. (i) Contr del Regolamento Emittenti, ossia il salvataggio della holding mediante l'aggregazione societaria, deliberata con il meccanismo del c.d. white-wash. Hanno dedotto che l'attore pone il proprio convincimento sulla Relazione n. prot. 0995453/20 del 6 ottobre 2020 (“Relazione USA”) dell'Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob (“USA”), erroneamente eletta a prova privilegiata della presunta elusione dell'art. 106 T.U.F; invero, seppure tale documento stigmatizzi lo scopo degli Accordi IMI (ossia garantire una way-out al Fondo pari al doppio del capitale inizialmente investito), è del pari incontrovertibile che, quanto alla pretesa illiceità dell'omissione informativa, la stessa Relazione USA dedichi profuse argomentazioni a sostegno dell'insussistenza dell'infrazione, per la quale, infatti, come è ben noto all'attore (parte di quel procedimento sanzionatorio), l'USA ha proposto l'archiviazione, poi condivisa dalla Commissione con l'atto di accertamento e la delibera n. 21748 del 4 marzo 2021. Inoltre, hanno dedotto che non corrisponde alla realtà che il Presidente dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017, dr. avrebbe posto in CP_4 condizioni di lock up l'attore, disconoscendo la proprietà di una parte delle azioni di cui era titolare a causa di un'imprecisione della delega rilasciata dall'intermediario; per smentire tale assunto è sufficiente leggere il verbale notarile dell'assemblea, dal quale traspare che l'attore chiese di votare per il numero complessivo di azioni detenute, ma il Presidente fece semplicemente presente che presso la segreteria societaria, come previsto dalla legge e, in particolare, dall'art. 83 sexies T.U.F. era prevenuta una comunicazione dell'intermediario “Banca Esperia” relativa alla partecipazione al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., secondo cui il socio di minoranza si era accreditato con una partecipazione inferiore. Ciò nonostante, il socio istante pretese che ogni suo voto espresso venisse inteso come reso in relazione alla totalità delle azioni di cui affermava essere titolare. Inoltre, hanno dedotto che appare singolare che l'attore abbia agito contro la società e i suoi esponenti prospettando l'elusione dell'obbligo di OPA a danno degli azionisti di minoranza, tenuto in conto che: (i) egli, come si legge nel medesimo verbale notarile, nel corso dell'adunanza del 25 maggio 2017 intervenne espressamente per sottolineare l'importanza e la valenza industriale Contr dell'operazione straordinaria, la quale, dopo l'endemica situazione di crisi in cui versava da anni, registrando progressive perdite con annesse riduzioni di capitale, avrebbe a suo dire prodotto notevoli benefici, nonostante la diluizione che i soci avrebbero subito a causa del raggruppamento azionario;
(ii) l'istante ha votato positivamente sull'operazione inversa. Ebbene, lo scopo perseguito Contr con l'aggregazione societaria tra SEI e mai messo in dubbio dalla e normativamente CP_8 sotteso alla procedura di white-wash di cui all'art. 49, co. 3, lett i), del Regolamento Emittenti (che per l'appunto si riferisce alle sole situazioni di crisi aziendale), era il risanamento della holding Contr
già quotata al mercato telematico azionario italiano;
tant'è che la menzionata situazione di crisi risultava, altresì, comprovata dal giudizio della società di revisione (BDO Italia S.p.A.) sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. Ancora, quanto all'affermazione secondo cui il procedimento ex art. 2343 ter, co. 2, c.c. sarebbe inapplicabile ad una società quotata, hanno osservato che, a differenza di quanto asserito dall'attore, giammai il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulle istanze cautelari presentate da altri soci di minoranza avverso la delibera di diniego di una nuova valutazione del conferimento ex art. 2440, co. 6, c.c., ha dubitato dell'applicabilità di tale procedimento semplificato. L'obbligo di OPA di cui all'art. 106 T.U.F. è stato correttamente non applicato in ragione del precipuo scopo perseguito dall'operazione di aggregazione societaria, Contr ovvero il risanamento aziendale di società che versava da anni in stato di crisi – tant'è che dal
2007 orbitava nella c.d. “black list” della Ciò determinerebbe l'inesistenza dei diritti CP_8 dell'attore azionati nella presente azione, che, da altra prospettiva, traspare anche ponendo mente al Contr fatto che lo stesso, proprio grazie al mancato disinvestimento da e alla correlata crescita del titolo nel corso degli ultimi anni, ha più che raddoppiato il valore che le sue azioni avevano al tempo dell'operazione straordinaria, come si desume dal calcolatore di investimenti disponibile sul sito https://www.seri-industrial.it/, alla sezione Investor. Inoltre, il diritto che l'attore asserisce di vantare per mancata corresponsione dell'equo compenso è manifestamente inesistente nel caso di specie, innanzitutto perchè non può essere esercitato in cumulo con il preteso risarcimento del danno: invero, l'art. 104 bis, co. 5, T.U.F. contempla per l'offerente, nei soli casi in cui sia eseguita l'OPA, l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo a quei soggetti che, in virtù di meccanismi statutari o contrattuali, sarebbero stati titolari di particolari diritti “anti-scalata” (es. limitazioni diritto di voto, maggiorazione di voto) suscettibili di impedire l'acquisto della posizione di controllo da parte del terzo, diritti che, solo per espressa previsione statutaria vengono disattivati per favorire l'OPA. Per tale esclusiva ragione, il co. 5 della norma pone in capo all'offerente il costo della c.d.
“regola di neutralizzazione”, ossia alloca sullo stesso l'onere di compensare i titolari dei particolari diritti della corrispondente sterilizzazione. Nel caso di specie, la norma non può essere correttamente invocata per plurime ragioni, giacché: (i) non vi è stata alcuna OPA, in virtù della Contr legittima non applicazione dell'art. 106 T.U.F.; (ii) lo statuto di non contemplava comunque alcuna regola di neutralizzazione dei diritti “anti-scalata” nelle ipotesi di OPA;
(iii) l'attore non era in ogni caso titolare di alcun diritto particolare “disattivabile” in sede assembleare;
(iv) grazie al meccanismo del white-wash ha potuto pienamente esprimere il proprio voto, insieme a tutti gli altri soci detentori di una partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale. Hanno, dunque, chiesto il rigetto della domanda e accertarsi la responsabilità processuale aggravata dell'istante, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
1.2. Si è costituita, altresì, contestando la legittimazione passiva, Controparte_5
giacché IMI è società autonoma e dotata di propria personalità giuridica, chiedendo, dunque,
l'estromissione. Comunque, ha dedotto che la ricostruzione operata dall'attore risulta palesemente smentita e contraddetta da quanto effettivamente accertato e dedotto dall'Ufficio Sanzioni
Amministrative, nelle proprie considerazioni conclusive, in quanto parte avversa attinge artatamente alla sola prima parte della Relazione, avente ad oggetto il contenuto dell'istruttoria e le iniziali contestazioni sollevate nell'ambito del procedimento;
nulla riporta, invece, in merito ad altre parti della Relazione e soprattutto alle sue conclusioni, in cui la ha contraddetto in modo decisivo CP_8
le affermazioni di controparte. La convenuta - effettuata, data la sua estraneità alla vicenda, la ricostruzione del fatti quale emerge dalla documentazione relativa alla verifica compiuta dalla
– ha dedotto che da questa risulta, in particolare, che “l'ispezione ha dimostrato che la CP_8
Società, attestando il valore della in 190.269.499,68 euro comprensivo di sovraprezzo, Parte_2
cioè largamente al di sotto di quello individuato dalla perizia FI (294.100.000,00 euro comprensivo di sovraprezzo), ha in realtà operato nell'ambito del range di valori indicato dalla relazione di stima del proprio advisor EN (<158,2 e 222,6> milioni di euro), anziché fondare le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze della perizia FI”. In buona sostanza,
l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha concluso per la correttezza sostanziale dell'operazione
“peraltro confermata dalle risultanze di tutte le perizie commissionate successivamente all'esecuzione del Conferimento” e ha affermato “In primo luogo l'approvazione dell'operazione di
Conferimento si è svolta nel pieno rispetto dello schema procedurale tipizzato dalla legge per la sua conduzione, la cui esistenza comporta una presunzione di irrilevanza di altre fonti di informazione ai fini delle valutazioni che i soci sono chiamati a compiere”. Inoltre, l'USA ha ritenuto che la valorizzazione della partecipazione detenuta da IMI, nell'ambito degli accordi conclusi con la società non avesse alcuna rilevanza nel contesto dell'operazione di CP_1
Contr aumento del capitale sociale di ha, altresì, evidenziato che è stato osservato che “l'intera Cont operazione di integrazione tra i Gruppi e rappresentava all'epoca l'unica chance per la CP_1
quotata di ripianare le perdite, ancorché essa avrebbe determinato una forte diluizione dei precedenti azionisti nonché il consolidamento del controllo in capo al gruppo riconducibile a CP_1
” (cfr. pag. 105 Relazione). Quanto all'accordo transattivo concluso con i soci di Controparte_3
minoranza e ha dedotto, in particolare, che esso trae origine dal contenzioso CP_10 CP_11 attivato da detti soci di minoranza nei confronti della società, in seguito all'istanza presentata al Contr CdA di ai sensi dell'art. 2440, co. 6, c.c., affinché l'organo amministrativo richiedesse al
Tribunale la nomina di un esperto per procedere ad una nuova valutazione della partecipazione oggetto del conferimento, respinta dallo stesso e oggetto di impugnativa giudiziale.
1.3. Non si è costituito il convenuto dr. , per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_14
1.4. Nel corso del giudizio veniva respinta la domanda dell'attore di chiamata in causa della società subentrata al Fondo Investimenti IMI, presentata nelle memorie di cui al I termine dell'art. 183, co. 6, c.p.c., nelle quali lo stesso ha dedotto che è stata convenuta in giudizio Controparte_5 solo sull'erronea qualità di incorporante della e, quindi, ha dichiarato di non aver Controparte_13 interesse a proseguire l'azione a tale titolo, rimettendosi al giudice per l'emissione dei provvedimenti in rito, con compensazione delle spese.
2. In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di
Controparte_5
Invero, successivamente alla costituzione della stessa in giudizio e alla proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto chiamata in causa dall'attore come successore di , società invece autonoma e dotata di propria personalità Controparte_13
giuridica, parte attrice ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio contro la stessa, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ebbene, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. per tutte Cass. civ., sez. II,
31/10/2023, n. 30251). Nella fattispecie in esame, deve essere dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere nei confronti di , atteso che parte attrice ha riconosciuto che la Controparte_15
convenuta non è soggetto legittimato passivo rispetto alle domande da essa promosse, essendo estranea ad ritenuta responsabile delle contestazioni mosse in giudizio. Controparte_13
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza virtuale che va individuata a carico di parte attrice.
Invero, la diversità di personalità giuridica tra i due enti collettivi era chiaramente individuabile attraverso il corretto e diligente esame delle vicende sociali di , Controparte_13
risultanti dalla visura estraibile dal Registro delle Imprese, che non evidenziano alcuna vicenda successoria in favore di . Controparte_15
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri attualmente vigenti per le cause di scaglione corrispondente al valore della domanda.
3. Passando all'esame delle domande promosse nei confronti degli altri convenuti, va premesso che l'attore ha invocato la responsabilità di tutti ex art. 2043 c.c. per i fatti rilevati dalla relazione ed esposti in citazione, qualificandoli dunque quale illecito extracontrattuale, ed, CP_8 inoltre, quanto alle posizioni dei convenuti e , rispettivamente all'epoca dei fatti CP_4 CP_14
Contr amministratore e Presidente del Collegio Sindacale di ha invocato la loro responsabilità anche ai sensi degli artt. 2395 e 2407 c.c. e quanto alla anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., Controparte_1
ossia - come chiarito in corso di causa - per effetto del rapporto organico che intercorreva all'epoca dei fatti con l'amministratore e il Presidente del Collegio Sindacale, per cui doveva rispondere dell'operato dei detti suoi organi;
infine, per tutti ha richiamato ogni altro titolo eventualmente ravvisabile, ricomprendendo così anche eventuali responsabilità contrattuali.
Va a, questo punto, ulteriormente premesso che l'ing. ha proposto due diverse Pt_1
domande di risarcimento danni, come specificato nei propri atti, ossia: A) danno derivante da elusione dell'OPA con diretta perdita di guadagno;
B) danno per mancata corresponsione di equo compenso previsto dall'art. 104 bis, co. 5, TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione.
Sulla prima domanda, va considerato che le norme che disciplinano gli obblighi in materia di OPA configurano una responsabilità contrattuale in caso di loro violazione, come ormai pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza dalla Suprema Corte.
Invero, è stato affermato che “In tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati, qualora sia inadempiuto l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 del d.lg. n. 58 del 1998, gravante — come obbligo a contrarre — a carico dell'acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del 30%, compete agli azionisti, cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale a titolo contrattuale (o ex lege), ove essi dimostrino di avere perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell'offerta; nella violazione di tale normativa, la lesione dell'interesse soggettivo tutelato non trova invero protezione esaustiva nelle sanzioni penali ed amministrative (come la sterilizzazione del voto e l'obbligo di rivendita delle azioni eccedenti entro l'anno), pur trattandosi di obbligo insuscettibile di esecuzione forzata e che, tuttavia, sorge dal fatto in sé dell'acquisto di azioni per una quantità idonea, per presunzione legale, a conferire il controllo societario. La perdita di tale opzione di acquisto, che l'o.p.a. obbligatoria omessa avrebbe dovuto assicurare, determina un danno […]” (cfr.
Cass. civ., sez. I, 10/08/2012, n. 14392). Dunque, la violazione dell'obbligo di o.p.a. disciplinato dall'art. 106, co. 1, T.U.F. dà luogo a responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. del mancato offerente (cfr. Cass. civ., sez. I, 10/08/2012, n. 14400; Cass. civ., sez. I, 13/10/2015, n. 20560; Cass. civ., sez. I, 10/02/2016, n. 2665).
Trattandosi di obbligo che grava su chi acquisti un pacchetto azionario che superi la soglia del 30%, esclusivamente nei confronti di chi abbia acquisito tale pacchetto in violazione dell'obbligo di OPA può essere richiesto il risarcimento del danno a titolo contrattuale.
Invero, l'art. 106, co. 1, TUF (rubricato Offerta pubblica di acquisto totalitaria) prevede che
“Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso”.
In caso di violazione, l'art. 110 prevede che “1. […] il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. […] Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1 (NDR: che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative), la CP_8
in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli”.
Nonostante tali sanzioni specifiche derivanti dalla violazione dell'obbligo di OPA totalitaria, dunque, si ritiene che l'azionista pregiudicato possa invocare la responsabilità contrattuale nei confronti dell'azionista che abbia posto in essere il comportamento illegittimo.
Nel caso di specie, parte attrice, invece, non ha convenuto in giudizio gli azionisti su cui sarebbe gravato l'obbligo di lanciare l'OPA, ma ha invocato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, soggetti estranei al rispetto diretto dell'obbligo di OPA, deducendo che avrebbero, a vario titolo, con il loro comportamento determinato o concorso in tale violazione.
I convenuti hanno dedotto, in particolare quanto alla posizione del dott. e della CP_4
società che, sebbene sia ammissibile nel vigente ordinamento giuridico, in astratto, un concorso di responsabilità aventi diverso titolo nella causazione del medesimo illecito, è tuttavia imprescindibile, in concreto, che le singole fattispecie avvinte dal supposto nesso causale siano dimostrate da colui che agisce in tutti i loro elementi costitutivi, proprio in quanto diversificate
(2697 c.c.); nel caso di specie difetterebbe, invece, la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, non solo e non tanto perché l'attore si limita a sezionare le risultanze della Relazione n. prot. 0995453/20 del 6 ottobre 2020 (“Relazione Usa”), ampiamente superate dall'atto di accertamento e dalla delibera di applicazione delle sanzioni n. 21748 adottati dalla Commissione
Consob in data 4 marzo 2021, ma perché, a ben vedere, giammai la società e il dott. CP_4
potrebbero giuridicamente e logicamente rispondere a titolo extracontrattuale del paventato illecito, in particolare non essendo parti contrattuali degli accordi tra i soci oggetto di contestazione.
Ebbene, sia in tema di responsabilità contrattuale sia di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente - in base ai principi che regolano il nesso causale ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento - che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/04/2023,
n.9675).
Riguardo la contestazione riguardante l'illegittima proposizione dell'OPA, va esaminata, in particolare, la difesa dei convenuti laddove hanno dedotto che l'operazione straordinaria è stata esaminata dalla ai fini dell'osservanza della normativa sugli obblighi informativi pre- CP_8 assembleari (ai sensi dell'art. 114 T.U.F., per come attuato per come attuato dall'art. 70, co. 4, lett.
a) e b), del Regolamento Emittenti) ed in ordine al contenuto del Prospetto informativo (ai sensi degli artt. 94, co. 2 e 113, co. 1, T.U.F.), mentre, contrariamente a quanto contestato dall'attore, nessun procedimento sanzionatorio ha messo in discussione la perfetta aderenza dell'operazione straordinaria alla normativa di settore in materia di OPA, né è stata revocata in dubbio la correttezza dell'ipotesi di esenzione che è stata applicata per il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 49, co. 3, lett. (i) del Regolamento Emittenti, ossia l'aver compiuto l'operazione Contr straordinaria per il salvataggio della holding mediante l'aggregazione societaria deliberata con il meccanismo del c.d. white-wash. Tant'è che la menzionata situazione di crisi risultava, altresì, comprovata dal giudizio della società di revisione (BDO Italia S.p.A.) sul bilancio chiuso al
31 dicembre 2016, in relazione in particolare al profilo della continuità aziendale. Parte attrice, invece, fin agli scritti conclusionali, nulla ha dedotto circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'esenzione all'obbligo di OPA invocata da controparte, riconoscendo, anzi, anche egli che la società aveva bisogno di investimenti e, in tale prospettiva, egli aveva votato favorevolmente all'operazione poi contestata;
ciò si evince anche dalla lettura del testo del verbale dell'assemblea del 27.5.2017, in cui venne deliberata l'operazione contestata, in cui egli, presa la parola, ha sottolineato l'importanza e la valenza dell'operazione straordinaria dopo le crisi in cui era incorsa la società negli ultimi anni (cfr. all. 9 fascicolo convenuti, p. 16).
Invero, l'art. 49 del c.d. Regolamento Emittenti, ossia del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999, sancisce al comma 3, lett. i, che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 T.U.F. non sussiste, tra le altre ipotesi, in presenza di una situazione di crisi (non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1 e 2) purchè - qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, co. 1, n. 5, c.c. - la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento. Del resto, tale procedura di votazione delle minoranze, c.d. white-wash, è espressamente richiamata dal Presidente dell'assemblea che ci occupa (cfr. all. 9, p. 6, capo f).
La situazione di crisi, presupposto che legittima l'applicazione dell'esenzione dell'obbligo di OPA previsto dall'art. 106 TUF, deve ritenersi sussistere nel caso di specie, come si evince dagli atti dell'istruttoria.
Dalla lettura della delibera dell'assemblea del 25.5.2017, riunitasi in sede ordinaria e straordinaria, risulta che tale organo, deliberando sul primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, ha approvato il bilancio 2016 che esponeva una perdita di € 10.380.969 (con il voto favorevole anche dell'istante, presente, che veniva anche nominato nuovamente amministratore nella medesima assemblea: punto 3 odg).
La parte straordinaria prevedeva, al punto 1 dell'odg, l'adozione di provvedimenti ai sensi Contr dell'art. 2446 c.c. per la ricapitalizzazione della ed (punto 1b), in particolare, l'aumento del capitale a pagamento in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 c.c., per un importo complessivo di € 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione a e IMI Fondi Chiusi Controparte_1
SGR S.p.A., quale società di gestione e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati denominato “Fondo Atlante Private Equity”, da liberarsi con conferimento in natura delle partecipazioni azionarie rappresentanti l'intero capitale sociale di (cfr. p. 20 delibera). Controparte_1
La delibera posta al capo 1b dell'odg dell'assemblea straordinaria è stata approvata all'unanimità, secondo il sistema white wash, con esclusione dunque del socio di maggioranza Rise
Equity S.p.A. (cfr. p. 23 delibera). Invero, dalla lettura del verbale assembleare risulta espressamente che il Presidente dell'assemblea, richiamando l'art. 106 TUF, ha dichiarato che la proposta di delibera è stata approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa purchè superiore al 10%, ai sensi dell'art. 49, co. 1, lett. b, n. 3 del Regolamento emittenti.
Pertanto, l'operatività dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui a tale ultima disposizione regolamentare nel caso di specie risulta espressamente richiamata dalla delibera di aumento del capitale sociale, all'approvazione della quale l'istante, quale socio titolare di una partecipazione inferiore al 10%, con il suo voto favorevole ha concorso.
Anche gli accertamenti compiuti dalla hanno concluso per l'assenza di elusione CP_8 dell'obbligo di OPA.
In particolare, dall'atto di accertamento (cfr. all. 11 fascicolo convenuti) emesso nel procedimento sanzionatorio all'esito dell'attività ispettiva avviata dalla in data 27 CP_8
novembre 2018 e conclusasi in data 21 novembre 2019, si evince espressamente la situazione di
Contr crisi in cui versava e le perdite di capitale conseguite, in particolare laddove espone che
“K.R.Energy S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, a fronte di una situazione di deterioramento economico-patrimoniale e finanziario, ha avviato un processo di risanamento aziendale in esecuzione del quale è stata posta in essere una operazione di integrazione
Contr aziendale tra il gruppo e il gruppo facente capo a SEI, che opera lungo la filiera degli accumulatori elettrici. Il 13 aprile 2017 il Cda di ha deliberato di sottoporre CP_16 all'assemblea dei soci l'approvazione di un aumento di capitale al fine di consentire all'Emittente la copertura delle perdite cumulate sino al 31.12.2016 ed il rilancio industriale del Gruppo, tutto subordinatamente al conferimento del gruppo SEI nel gruppo K.R.Energy S.p.A.” Dunque, prosegue, “In data 21 aprile 2017 (“ , facente capo a e Controparte_1 CP_1 CP_3 [...]
) e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. (nel seguito anche solo “ ”), per conto del Fondo CP_17 CP_13
Atlante Private Equity (“Fondo”), hanno sottoscritto un accordo che prevedeva, fra l'altro, il trasferimento delle partecipazioni azionarie rappresentative del 100% del capitale sociale di SEI
Contr attraverso la sottoscrizione e integrale liberazione di un aumento di capitale in natura di riservato ai soci di SEI (ossia e il Fondo). […] In data 24 aprile 2017 il Presidente del CP_1
Contr Consiglio di Amministrazione di ha convocato per il 25 maggio successivo l'assemblea dei soci, ponendo tra gli argomenti all'ordine del giorno l'approvazione dell'aumento di capitale di Contr Contr da liberare tramite conferimento di SEI. In data 4 maggio 2017 ha comunicato al pubblico il deposito dei documenti societari resi disponibili per l'assemblea dei soci del 25 maggio
2017. Nella relazione illustrativa del punto all'ordine del giorno inerente all'aumento di capitale in natura si dà conto di:
1. la ripartizione del capitale di SEI tra (88,46%) e il Fondo CP_1
(11,54%);
2. la rappresentazione dell'aumento di capitale in natura come “fondamentale opportuno provvedimento considerato dall'art. 2446 del Codice Civile per il ripianamento delle perdite ed il superamento della situazione di crisi [di KRE] in modo strutturale”;
3. il fatto che l'approvazione dell'operazione avrebbe dovuto sottostare al cd. whitewash, dovendo pertanto la delibera essere Contr approvata “con il voto favorevole della maggioranza dei soci di diversi da Rise Equity S.p.A.
(NDR: che dallo stesso atto si ricava essere riconducibile a e titolare della Controparte_3
Contr partecipazione di maggioranza in pari al 22,089%), chiamati quindi a valutare la convenienza della rinuncia all'exit assicurato dall'OPA obbligatoria rispetto all'ipotesi di salvataggio della
Società”;
4. il valore di conferimento di SEI, pari a circa Euro 190 mln;
5. una sintetica descrizione contenuti dell'Accordo KRE 21/4/2017 (nel testo del documento “Accordo Quadro”)”. Contr Pertanto, risulta confermata la funzionalità al risanamento aziendale di - che versava in situazione di crisi e aveva realizzato perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2446 c.c. - dell'aumento di capitale della stessa realizzato tramite conferimento della totalità della partecipazione di SEI, riservato ai soci della medesima, e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., e, dunque, Controparte_1
l'operatività dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui all'art. 49, co. 1, lett. b, (i), del Regolamento
Emittenti.
Risulta, inoltre, che l'operazione è stata approvata con il procedimento c.d. whitewash, dunque con il voto favorevole dei soci diversi dai conferenti e di quelli aventi una partecipazione maggiore del 10%, tra cui l'istante, ed esclusione, invece, dalla votazione del socio di maggioranza
Rise Equity S.p.A., riconducibile al convenuto . CP_3
In conclusione, nessun illecito può ravvisarsi nel caso di specie per il mancato lancio
Contr dell'OPA da parte dei soci della dell'aumento di capitale della deliberato Parte_3 per la copertura dell'ingente perdita conseguita dalla società e risultante dal bilancio 2016 contestualmente approvato e, pertanto, per il superamento dello stato di crisi in cui versava.
Se ciò è vero, è tanto più vero che nessun illecito può ravvisarsi in capo ai soggetti convenuti nel presente giudizio a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in mancanza di qualsiasi possibilità di configurare un concorso in un fatto illecito contrattuale altrui, per violazione di un obbligo legale, i cui presupposti sono inesistenti nella fattispecie.
3.2. Né risultano altrimenti provati i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale dei convenuti in relazione alle ulteriori violazioni contestate, onere probatorio sugli stessi gravante secondo le regole dell'illecito aquiliano.
In particolare, infondata è la doglianza di pretese gravi e colpevoli omissioni informative in sede assembleare relativamente all'esistenza e al contenuto degli accordi esistenti tra i soci.
A riguardo l'attore ha dedotto che dalle indagini è stato evidenziato come l'intera CP_8
operazione fosse stata messa in piedi dagli azionisti conferenti e divenuti di controllo, per oltre il complessivo 90% della società - e più precisamente IMI e - al solo scopo di soddisfare CP_3 esigenze di accordi intercorsi e patti parasociali anch'essi celati, con margini di utile del 100% (15 milioni su 15 milioni prestati), a discapito di azionisti di minoranza nella fase di emissione e successiva collocazione sul mercato, attraverso fondi comunque collegati al gruppo IMI;
ha lamentato, dunque, che in sede assembleare fosse stato celato il c.d. Accordo IMI, concluso – come accertato dalla “al precipuo scopo di consentire l'uscita del Fondo Atlante CP_8 dall'investimento nel Gruppo SERI secondo quanto già previsto a partire dal precedente Accordo
Quadro IMI12, cioè realizzando per il Fondo una plusvalenza pari ad almeno il doppio dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro (ossia 30 milioni di euro). […] Il prezzo determinato dalle parti per la cessione della prima metà della partecipazione del Fondo in SEI corrispondeva esattamente al valore del capitale inizialmente investito dal Fondo nella società (15 milioni di euro); per il Fondo pertanto il rendimento di tale investimento sarebbe derivato soltanto dalla vendita della seconda metà della partecipazione in SEI, oggetto del Conferimento e da attuarsi Contr successivamente al Conferimento medesimo cedendo le azioni ottenute in concambio”.
In relazione a tale contestazione, riguardante sostanzialmente un difetto di informazione in vista dell'assemblea, in merito all'esistenza e al contenuto degli accordi esistenti tra i soci, in primo luogo la delibera assembleare di cui sopra non risulta impugnata dall'istante, all'epoca amministratore e socio, come tutt'oggi, il quale ben avrebbe dovuto muovere dette censure di difetto e/o carenza di informazione avverso la stessa.
Avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione della relativa delibera anche la contestazione riguardante il corretto esercizio da parte dell'attore del proprio voto, laddove ha dedotto che il Presidente avrebbe disconosciuto parzialmente la proprietà dell'intera sua partecipazione azionaria, asserendo un'imprecisione di delega rilasciata dalla banca depositaria delle sue azioni. Come dedotto dai convenuti, dalla lettura del verbale notarile dell'assemblea (cfr. all. 9, p.
6)si ricava che l'ing. chiese di votare per il numero complessivo di azioni detenute, ma il Pt_1
Presidente fece semplicemente presente che presso la segreteria societaria, come previsto dalla legge, era prevenuta una comunicazione dell'intermediario “Banca Esperia” relativa alla partecipazione al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., secondo cui il socio di minoranza si era accreditato con una partecipazione inferiore. Ciò nonostante, il socio istante pretese che ogni suo voto espresso venisse inteso come reso in relazione alla totalità delle azioni di cui affermava essere titolare.
Ebbene, l'art. 83 sexies T.U.F. prevede che “La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto”; dunque, per partecipare all'assemblea di una società quotata è necessario
"accreditarsi", facendo recapitare alla società medesima una comunicazione che attesti la titolarità delle azioni da parte dall'intermediario presso il quale l'investitore ha il proprio conto titoli
Va, comunque, rilevato, a riguardo, che dal verbale assembleare si ricava che l'attore ha dichiarato di partecipare alle votazioni per l'intera partecipazione azionaria in suo possesso e che, comunque, anche grazie al suo voto positivo le delibere all'odg sono state prese, per cui nessun pregiudizio avrebbe subito dalla limitazione del suo diritto di voto.
Nel merito, le dette censure riguardanti il difetto di informazione dei soci di minoranza sono state sconfessate dall'esito delle indagini effettuate dalla CP_8
L nella propria relazione (cfr. all. 6 Controparte_18 fascicolo convenuti) espressamente ha proposto di “disporre l'archiviazione delle seguenti contestazioni: Violazione A, nei confronti di e dei componenti pro tempore Controparte_1
del Consiglio di Amministrazione signori , , CP_4 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , per la violazione dell'art. 70, comma 4, lett. a), del TUF,
[...] CP_19 Parte_1
relativa alla rappresentazione difforme ovvero la mancata rappresentazione nella documentazione assembleare delle informazioni oggetto di accertamento relative agli Accordi con il Fondo Atlante
Contr Private Equity riguardanti SEI e (oggi […])”. Controparte_1
Dall'Atto di Accertamento della (cfr. all. 11 fascicolo convenuti, p. 97) si ricava CP_8
la ricostruzione del contenuto dei Accordi IMI, laddove espressamente riporta che, come dedotto da parte attrice, “La genesi ed il contenuto dell'Accordo IMI evidenziano che questo è stato concluso al precipuo scopo di consentire l'uscita del Fondo Atlante dall'investimento nel Gruppo SERI secondo quanto già previsto a partire dal precedente Accordo Quadro IMI12, cioè realizzando per il
Fondo una plusvalenza pari ad almeno il doppio dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro (ossia 30 milioni di euro). Gli accordi di disinvestimento si sono sviluppati nel tempo adattandosi alle concrete possibilità di loro attuazione, sino a prevenire all'Accordo IMI sottoscritto il 21 aprile 2017 nel contesto dell'integrazione del Gruppo SERI nel Gruppo KRE. Si rammenta in proposito che, nell'ambito dell'Accordo IMI concluso tra il Fondo, e CP_1 CP_1 CP_17
Contr
in occasione del Conferimento in il prezzo determinato dalle parti per la Controparte_3
cessione della prima metà della partecipazione del Fondo in SEI corrispondeva esattamente al valore del capitale inizialmente investito dal Fondo nella società (15 milioni di euro); per il Fondo pertanto il rendimento di tale investimento sarebbe derivato soltanto dalla vendita della seconda metà della partecipazione in SEI, oggetto del Conferimento e da attuarsi successivamente al
Contr Conferimento medesimo cedendo le azioni ottenute in concambio. Alla luce delle emersioni documentali del presente procedimento si può pertanto affermare che proprio l'integrazione dei due gruppi è stata sin dal primo momento ideata dal Sig. , quale vero e proprio Controparte_3
“dominus” dell'intero Gruppo SERI in quanto soggetto che deteneva la maggioranza assoluta delle azioni della capogruppo per onorare gli impegni all'epoca assunti nei confronti del CP_1
finanziatore IMI, consentendogli la way out mediante quotazione del gruppo realizzata, nel caso di specie, attraverso un reverse merger in una società quotata affine per settore produttivo e, peraltro, bisognosa di essere risollevata da una conclamata situazione di crisi aziendale.”
Il medesimo Atto di Accertamento, però, smentisce l'assunto dell'attore che l'intera operazione fosse diretta a realizzare esclusivamente gli interessi del e del Fondo, a CP_3
Contr discapito degli azionisti di minoranza della laddove, in particolare continua nel senso che “Da questo punto di vista, la complessiva operazione ha consentito di comporre profittevolmente diversi interessi, quello del Gruppo SERI di regolare definitivamente le sue posizioni debitorie con il
Fondo e quello del Gruppo KRE di non sopperire in conseguenza della accertata situazione di cui all'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che avevano diminuito il suo capitale sociale per oltre un terzo del suo valore”.
L'Atto di Accertamento affronta, poi, la questione se le informazioni contenute in detti accordi fossero realmente rilevanti per la delibera sottoposta all'approvazione dell'assemblea relativa all'aumento di capitale e con particolare riferimento al prezzo pattuito tra le parti per lo Contr scambio di azioni (cfr. pp. 104 ss.).
Contr
Partendo dal valore del conferimento e dal valore attribuito dalle parti alle azioni nei
Contr menzionati Accordi, l'Accertamento premette che il CdA di aveva stabilito che l'intera operazione di conferimento di beni in natura nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai conferenti, avvenisse secondo la speciale procedura di cui agli artt. 2343 ter e 2343 quater, c.c., nell'ambito della quale è previsto che siano i conferenti medesimi ad incaricare un esperto indipendente di predisporre la relazione di stima delle partecipazioni oggetto di Conferimento, indicato dai conferenti nel Prof. FI.
E', poi, espressamente evidenziato che “le attività ispettive condotte dalla CP_8
dimostrano che il CdA aveva assunto un atteggiamento prudente rispetto alle valutazioni dell'esperto indipendente FI, il quale aveva individuato il valore della società conferita in €
294.100.000,00, comprensivi di sovraprezzo” e che “L'ispezione ha dimostrato che la Società, attestando il valore della in 190.269.499,68 euro comprensivo di sovraprezzo, cioè Parte_2
largamente al di sotto di quello individuato dalla perizia FI (294.100.000,00 euro comprensivo di sovraprezzo), ha in realtà operato nell'ambito del range di valori indicato dalla relazione di stima del proprio advisor EN (<158,2 e 222,6> milioni di euro), anziché fondare le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze della perizia FI”.
Inoltre, viene precisato che “La correttezza sostanziale dell'operato del CdA può dirsi peraltro confermata dalle risultanze di tutte le perizie commissionate successivamente all'esecuzione del Conferimento. Si fa riferimento, in particolare, al parere reso il 26 luglio 2017 dal prof. in merito alla ragionevolezza del processo di stima dell'equity value della Persona_3
Conferita, richiesto dal CdA nell'ambito della vicenda della controversia con i soci di Parte_7
e Il prof. prendendo atto che il valore a cui era stato effettuato il
[...] CP_11 Per_3
Conferimento (190.269.499,68 € comprensivo di sovraprezzo) era allineato a quello indicato nella
Relazione EN, ha conclusivamente ritenuto che le stime effettuate da EN fossero sostanzialmente ragionevoli e conformi ai principi in uso nella prassi valutativa. Si fa riferimento, inoltre, al parere valutativo del 30 aprile 2018 predisposto dal Prof. e commissionato dal Pt_8
Contr Collegio Sindacale di in merito alla ragionevolezza o meno del valore del Conferimento stabilito dagli amministratori della Quotata sulla base del nuovo piano industriale approvato da SEI in data 26 giugno 2017 e delle informazioni disponibili sino alla data dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, c.c. Anche il prof. ha conclusivamente ritenuto che il valore del Conferimento fosse da ritenersi congruo in Pt_8 quanto coincidente con il minore tra valore intrinseco e valore di mercato di SEI”.
Le considerazioni svolte consentono ora di apprezzare l'assunto centrale della contestazione relativa alla Violazione A, ovvero “che le omissioni o le gravemente lacunose informazioni della Contr relazione illustrativa depositata dal CdA di il 4 maggio 2017 circa l'Accordo IMI, in vista dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017 chiamata ad approvare il Conferimento anche con le maggioranze richieste dalla procedura di whitewash, avrebbero reso indisponibili ai soci elementi utili a valutare con maggior consapevolezza l'opportunità di approvare l'operazione sulla base del valore di conferimento derivato dalla perizia FI, anziché poter beneficiare anche della conoscenza della differenza tra il valore di conferimento di SEI loro proposto rispetto ai valori impiegati dal Fondo e da per regolare e garantire le cessioni tra di loro delle CP_1 partecipazioni nella società conferita”.
A riguardo l'Accertamento, innanzitutto, sottolinea che “In primo luogo, l'approvazione dell'operazione di Conferimento si è svolta nel pieno rispetto dello schema procedurale tipizzato dalla legge per la sua conduzione, la cui esistenza comporta una presunzione di irrilevanza di altre fonti di informazione ai fini delle valutazioni che i soci sono chiamati a compiere”.
Ciò consente di smentire, senza ombra di dubbio, l'ulteriore addebito mosso da parte attrice in ordine al procedimento seguito, di stima semplificata dei conferimenti, con perizia di parte
(quella appunto dell'ing. ), anziché la più garantista prevista dall'art 2343, co. 1 c.c., ad Per_2
opera di un consulente nominato dal tribunale.
Né è corretto, come invece sostenuto dall'attore, che il Tribunale di Milano - su ricorso dei soci di minoranza e del Collegio sindacale - si sarebbe espresso nel senso della necessità della perizia di un consulente nominato dal tribunale.
Dalla lettura dell'ordinanza del 3.1.2018 resa in sede cautelare, su ricorso teso ad ottenere la sospensione della delibera del Cda che aveva respinto l'istanza dei soci di minoranza di una nuova stima del conferimento in natura, risulta che il tribunale meneghino si è limitato ad affermare la sussistenza della legittimazione dei soci a tale richiesta nonostante avessero votato favorevolmente alla delibera di aumento di capitale sociale da sottoscrivere mediante tale conferimento;
il tribunale, però, ha poi respinto il ricorso nel merito, atteso che sia al momento della notifica dell'atto di citazione nel giudizio di merito che di deposito del ricorso cautelare, gli amministratori avevano già depositato al Registro delle Imprese la dichiarazione di cui all'art. 2443 quater, co. 3, c.c., per cui le azioni erano divenute alienabili al valore attestato in sede di aumento di capitale (cfr. all. 3 fascicolo attore).
Comunque, la ha valutato, altresì, “se sarebbe stata comunque opportuna la CP_8 trasmissione da parte del CdA all'assemblea dell'informazione relativa alla valorizzazione di SEI che i due soci della medesima società (ossia IMI e avevano stimato per regolare i CP_1 rapporti tra di loro in essere” e, al riguardo, ha affermato che “A tale proposito occorre però rilevare che il valore attribuito a tale partecipazione: i) risaliva al 2012 (ossia al più volte menzionato
Accordo quadro IMI12); ii) aveva come scopo non tanto di attribuire un reale valore a
[...]
(e, conseguentemente, alla relativa partecipazione detenuta in essa da IMI) quanto quello CP_1 di garantire ad IMI un corrispettivo pari al doppio dell'investimento di 15 milioni di euro inizialmente compiuto in Si trattava pertanto di un corrispettivo riconosciuto da Controparte_1 ad IMI cinque anni prima del conferimento di cui trattasi e che prescindeva totalmente da CP_1 un riferimento al valore effettivo di . Controparte_1
Pertanto, conclude nel senso che “Per queste ragioni paiono sussistere elementi per ritenere che tale informazione avrebbe invero potuto esplicare un effetto fuorviante nel processo di valutazione richiesto ai soci”, in particolare, ancora una volta, sulla base della considerazione che Contr
“l'Operazione di Conferimento che ha consentito l'integrazione del Gruppo SERI nel Gruppo ha contestualmente soddisfatto due diverse finalità, del tutto autonome ma convergenti tra loro. Da
Contr un lato, la quotazione del Gruppo SERI attraverso il reverse merger in consentiva di soddisfare al meglio l'interesse dell'Ing. , di chiudere la posizione debitoria nei confronti CP_3 del Fondo e l'interesse del Fondo, a massimizzare l'investimento originario anche beneficiando del più alto valore di mercato che aveva SEI nel 2017; dall'altro, l'Aumento di capitale riservato a ed al Fondo mediante il Conferimento in natura della totalità delle partecipazioni in SEI, CP_1
Contr soddisfaceva l'interesse dei soci di di preservare la continuità aziendale della Società in conclamato stato di crisi aziendale, attestata dalla sussistenza dei presupposti dei cui all'art. 2446
c.c.”.
Inoltre, la ha anche ritenuto che la differente valorizzazione di SEI appare più CP_8 che giustificata nel caso di specie, considerando “infatti, il valore di partenza della stima di SEI operata dai suoi soci non è mai stato ancorato al valore di mercato della società all'epoca dei primi accordi del 2012, rappresentando esso null'altro che l'entità dell'investimento complessivo di 15 milioni di euro finanziato nel tempo dal Fondo a favore di SEI. La natura del suddetto valore di partenza, quindi, non risulta in alcun modo comparabile con quella, di mercato, che era alla base della stima operata nell'ambito del processo di conferimento. Nel caso dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, infatti, la valutazione dei beni conferiti non poteva che essere condotta nel rispetto del procedimento legale tipizzato di stima dei beni in natura che, si è già
Contr detto, risulta essere stato pienamente rispettato nel caso di specie. Il CdA di ha persino commissionato perizie di stima a consulenti della Società ulteriori e diverse dall'unica perizia prevista per legge per il procedimento in questione, quella dell'esperto indicato dal conferitario (art. 2343-ter c.c.). Sotto tale profilo, dunque, l'informazione sulla valorizzazione di 130 milioni di euro effettuata dai soci di SEI avrebbe potuto esplicare un effetto fuorviante sul giudizio che erano
Contr chiamati a compiere i soci di in quanto elaborata sulla base di logiche del tutto estranee a quelle proprie del processo legale di stima previsto per il caso di specie. Inoltre, la medesima informazione avrebbe rivestito un ruolo marginale rispetto all'obiettivo cui era orientato il Contr Conferimento così come proposto ai soci di L'intera operazione va infatti ricondotta al contesto di tensione finanziaria in cui si trovava la Società, essendo stato certificato che essa versava nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che ne avevano diminuito il Contr capitale sociale per oltre un terzo del suo valore. In altri termini, in quel momento per i soci l'operazione di Conferimento rappresentava l'unica strada che avrebbe consentito di mantenere per il futuro quantomeno una liquidabilità del titolo a valori di mercato non comparabili con quelli che sarebbero derivati dalla liquidazione della Società. L'intera operazione di integrazione tra i Gruppi Contr e rappresentava all'epoca l'unica chance per la quotata di ripianare le perdite, ancorché CP_1
essa avrebbe determinato una forte diluizione dei precedenti azionisti136 nonché il consolidamento del controllo in capo al gruppo iconducibile a ”. CP_1 Controparte_3
L'Accertamento conclude, dunque, nel senso che non era doveroso l'inserimento, nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione a servizio dell'assemblea dei soci del 25 maggio 2017, delle informazioni la cui omissione o lacunosa rappresentazione è stata oggetto di contestazione per violazione del combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 70, comma 4, del Regolamento Emittenti e, pertanto, per l'archiviazione della Violazione A.
Tutto quanto riportato in ordine all'esito degli accertamenti compiuti nell'ambito del procedimento sanzionatorio posto in essere dalla i cui atti sono stati posti dall'attore a CP_8 fondamento del giudizio che qui ci occupa, porta a ritenere l'assenza di qualsiasi illecito difetto di informazione o altro comportamento illegittimo compiuto dagli organi sociali in occasione
Contr dell'assemblea del 27-5-2017 che ha deliberato l'aumento del capitale sociale di nonché qualsiasi pregiudizio ai soci di minoranza derivante dall'operazione complessivamente posta in essere, se è vero, come evidenziato in più parti dell'Atto di Accertamento della che la CP_8
fusione inversa realizzata, oltre a soddisfare gli interessi dei soci, in relazione agli accordi presi per consentire al Fondo di rientrare dall'investimento effettuato, era tesa contestualmente a risanare la Contr situazione di crisi in cui versava la che presentava le condizioni di cui all'art. 2446 c.c., avendo riportato perdite che ne avevano diminuito il capitale sociale per oltre un terzo del suo valore.
Da parte sua, la Delibera conclusiva della CONSOB di irrogazione delle sanzioni, conformemente alla Relazione dell'Ufficio Sanzioni, successivamente integrata, ha escluso la rilevanza della “Violazione A”, riguardante specificamente la documentazione informativa per Contr l'assemblea dei soci della del 25.5.2017, in relazione alla mancata o errata rappresentazione delle informazioni relative agli “Accordi con il Fondo Atlante Private Equity riguardanti SEI e Contr
(cfr. p. 1 all. 12 fascicolo convenuti).
Pertanto, per tale parte la domanda è infondata.
3.3. Le sanzioni irrogate, invece, hanno riguardano in parte le ulteriori violazioni B, C, D
(come chiarito in particolare nell'Atto di Accertamento, p. 89), inerenti in particolare la mancata informazione alla relativamente all' “Accordo Rise” nel Prospetto informativo 2018, non CP_8 oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore, e relativamente all'Accordo Transattivo con i soci di minoranza.
In particolare, relativamente a tale Accordo Transattivo, parimenti contestato dall'attore, le sanzioni irrogate riguardano l'omessa segnalazione alla CONSOB del contenuto dello stesso e non già nei confronti dei soci, ai fini dell'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale.
Dall'accertamento si ricava che “nell'ambito del procedimento per l'approvazione di un prospetto informativo, quale era all'epoca quello in corso di istruttoria per il Prospetto 2018, la comunicazione di tali informazioni è doverosa perché strumentale a consentire un adeguato e completo svolgimento dell'istruttoria medesima, nell'ambito della quale spetta all'Autorità di
Vigilanza valutare la rilevanza di determinate informazioni ai fini del loro eventuale inserimento nella documentazione d'offerta”.
La dunque, si è espressa nel senso che “si ritiene definitivamente accertata la CP_8
violazione oggetto di contestazione nei confronti della Società e dei consiglieri di amministrazione, essendo a loro imputabile di avere omesso di comunicare all'Autorità le informazioni di cui disponevano sull'Accordo Transattivo e che risultavano strumentali ad una adeguata e completa istruttoria sul Prospetto 2018”.
L'Accertamento precisa, però, che “Ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio
Sindacale, è ora necessario procedere alla verifica dalla sussistenza dell'ulteriore condizione di punibilità richiesta dall'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF, rappresentata dalla circostanza che la violazione di un dovere proprio da parte dell'esponente aziendale abbia, nel caso di specie, provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato” e che “Il concetto di pregiudizio cui fa riferimento la citata norma rimanda alla categoria degli illeciti di danno, nel senso che esso sussiste solo ove riscontrabile in concreto quale effetto della condotta antidoverosa, non essendo sufficiente che la violazione di un dovere proprio si sia limitata a creare una situazione di potenziale cagione di danno”.
Sulla base di tali premesse, conclude nel senso che “in relazione alle omissioni informative del Prospetto 2018 relative all'Accordo Transattivo con i soci di Minoranza, tali omissioni informative non si ritengono accertate neanche nei confronti della Società, in primo luogo poiché
l'informazione del prezzo unitario di 18 euro al quale si era impegnata ad acquistare le CP_1
azioni dai soci di minoranza e non riguardava più l'Emittente, che non era parte CP_10 CP_11
dell'Accordo transattivo ed essendo cessati per rinuncia alle azioni i giudizi instaurati contro la Società dal Collegio Sindacale e dai soci di minoranza. In secondo luogo poiché essa avrebbero potuto esplicare un effetto persino fuorviante nei destinatari del Prospetto: trattandosi un negozio transattivo, il prezzo di 18 euro rappresentava la concessione di ai soci di minoranza a CP_1
Contr fronte della rinuncia all'azione instaurata nei confronti della controllata prescindendo da qualsiasi valutazione della fondatezza della domanda giudiziale che, peraltro, il giudice cautelare aveva già ritenuto improcedibile. Pertanto, l'informazione relativa al prezzo dell'Accordo Contr Transattivo non sarebbe stata confrontabile con quella del prezzo delle azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale riservato ai soci SEI da liberarsi mediante conferimento della totalità delle partecipazioni in SEI sulla base del valore attribuito a SEI medesima dalle perizie di stima richieste dalla legge e più volte menzionate. Se, dunque, anche l'omissione informativa nel
Prospetto 2018 non ha integrato nessuna violazione di legge e non ha, quindi, potuto cagionare neanche in astratto alcun pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato, altrettanto non può essere accaduto in conseguenza della violazione del dovere proprio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del
Collegio Sindacale consistita nel non comunicare alla le informazioni che essa ha richiesto, CP_8 il 30 aprile ed il 21 maggio 2018, ai sensi dell'art. 115 del TUF. Rimane pertanto accertata la sola responsabilità e la conseguente punibilità della Società, per il comportamento omissivo oggetto di contestazione nell'ambito della Violazione C, che ha impedito alla di svolgere un'adeguata CP_8
e completa istruttoria sul Prospetto 2018.”
Tale omessa informazione è stata, dunque, accertata a carico esclusivamente della società e nei confronti della rispetto alla quale sussisteva l'obbligo informativo ai fini del CP_8
Prospetto informativo, e non già anche nei confronti degli investitori o dei soci, come invece contestato da parte attrice;
del resto, la chiara esclusione, nell'Atto di Accertamento, della sussistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato, avrebbe comportato l'onere a carico di parte attrice, la quale ha chiesto l'accertamento della responsabilità da fatto illecito dei convenuti in ordine alla mancata informazione sull'Accordo Transattivo, di allegare – prima - e provare – poi - il danno derivante a suo carico quale conseguenza immediata e diretta da tale mancata conoscenza.
Dunque, è smentito anche l'assunto attoreo contenuto nella comparsa conclusionale secondo cui “In ogni caso l'eventuale mancata applicazione di sanzioni verso soggetti vigilati non può incidere sulla presenza delle irregolarità restando comunque salvo il diritto dei soci e dei terzi al risarcimento dei danni tutelato dall'ordinamento.” Se ciò in astratto è vero e chiaro, altresì, che in mancanza di alcun elemento di prova derivante dagli accertamenti e dal procedimento sanzionatorio compiuto dalla è l'attore che avrebbe dovuto dare la prova dell'illecito extracontrattuale CP_8 in tutti i suoi elementi costitutivi, dunque dell'esistenza di un comportamento illegittimo, del danno e del nesso di causalità, nella fattispecie in esame del tutto omessi, come su esposto.
3.4. Le medesime considerazioni portano a respingere anche la domanda proposta nei confronti dell'allora Presidente del CdA, dr. e dell'allora Presidente del Collegio sindacale CP_4
Contr della dr. , rispettivamente ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 2407 c.c., nonché di CP_14 quest'ultima ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Anche per tali fattispecie, infatti, non risulta la prova di un Contr comportamento illecito né tanto meno di un danno diretto derivante all'attore quale socio della se solo si consideri che, seppur dall'operazione posta in essere ne è derivata una diluizione della propria partecipazione, l'aumento di capitale era indispensabile per consentire alla società di superare la crisi e la condizione di cui all'art. 2446 c.c. in cui versava e, dunque, di conservare lo stesso valore della partecipazione dei soci di minoranza.
4. Infondata è, altresì, la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancata corresponsione dell'equo compenso già riconosciuto agli altri soci di minoranza e previsto dal TUF nei casi di perdita di diritti da diluizione, ai fini della regola di neutralizzazione di cui all'art. 104 bis, co. 5, TUF.
Ebbene, l'art. 104 bis del Testo Unico della Finanza di cui al Decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (rubricato Regola di neutralizzazione), prevede che “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto. b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies
[…] 5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo,
l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta”.
Dalla lettura del testo di legge risulta evidente che presupposti indefettibili per l'applicazione della norma richiamata e, dunque, per il riconoscimento dell'indennizzo dalla stessa contemplato sono, innanzitutto, che “sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio”, come recita inequivocabilmente il primo comma, ed, inoltre, che le limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci di cui ai commi 2 e 3 siano previste nello statuto delle società di cui trattasi.
Nel caso di specie, manca in primo luogo il presupposto imprescindibile dell'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio dei titoli azionari, essendo stato l'aumento di capitale effettuato in assenza di OPA, procedimento risultato, del resto, del tutto legittimo, al contrario di quanto contestato invece da parte attrice, secondo quanto esposto ai capi che precedono.
Trattandosi chiaramente di norma speciale, le relative previsioni non possono applicarsi fuori dei casi dalla stessa specificamente contemplati e, dunque, non possono legittimare in alcun modo la pretesa dell'attore di ottenere l'indennizzo in esse accordato o un risarcimento del danno corrispondente, non potendosi individuare alcun illecito al quale riconnettere un pregiudizio come quello di cui l'attore ha chiesto il ristoro. Contr
Inoltre, non risulta che vi fossero nello statuto della previsioni di neutralizzazione dei diritti particolari dei soci in occasione di un'OPA e, del resto, l'attore ha concorso con il suo voto favorevole all'adozione della delibera che ha dato luogo al presente contenzioso.
Infine, la richiesta di indennizzo non poteva che essere rivolta ai soggetti tenuti eventualmente all'obbligo di OPA, ossia e IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A., ossia Controparte_1 coloro che hanno effettuato la sottoscrizione dell'aumento di capitale contestato.
Del resto, gli importi corrisposti agli altri soci di minoranza non sono stati giustificati dalla regola della neutralizzazione ma sono stati convenuti in sede transattiva, dietro rinunzia degli stessi all'impugnazione proposta avverso la delibera del CdA che aveva negato la necessità di una nuova stima dei beni oggetto di conferimento in sede di aumento del capitale sociale da parte di professionista nominato dal tribunale, ai sensi dell'art. 2343, co. 1, c.c.
Nessuna impugnazione, invece, era stata proposta dall'odierno attore e del tutto legittima si pone la rinunzia all'analoga impugnazione proposta dal Collegio sindacale, nella quale lo stesso ha dedotto di confidare, alla luce degli accertamenti compiuti dalla sulla regolarità del CP_8
procedimento di stima seguito, come su ampiamente illustrato, che portano ad escludere, dunque, anche qualsiasi illegittimità del Collegio sindacale nella rinunzia a detta impugnazione.
In definitiva, dunque, la domanda va integralmente respinta.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo tenendo conto delle tariffe vigenti per i giudizi di valore corrispondente all'importo della domanda.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. se solo si tiene conto della complessità dell'operazione straordinaria e del contenzioso, nonché dell'analogo esteso e controverso procedimento sanzionatorio avviato dalla conclusosi, comunque, con CP_8
l'applicazione di sanzioni.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Controparte_5
[...]
2) Respinge le domande di parte attrice nei confronti degli altri convenuti;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso spese generali Controparte_5
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che liquida complessivamente in € 65.000,00
[...] Controparte_3 CP_20
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 7.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dr.ssa Ilaria Grimaldi dr. Salvatore Di Lonardo