TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3189 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
UO ES (c.f. [...]) e UO IU (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall' avv.to Mario Mirra, come da procura in atti;
-opponenti-
E
Curatela del Fallimento Cooperativa Di Mutualità Finanziaria S. Giorgio Del Sannio (P.IVA:
00888050622), in persona del Curatore Fallimentare Dott. Pellegrino Minicozzi, rappresentata e difesa dall'avv. to Mario Barretta come da procura in atti;
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato UO ES e UO IU proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 4 giugno
2021 dalla Curatela del Fallimento Cooperativa Cassa di Mutualità Finanziaria S. Giorgio del
Sannio con il quale quest'ultima, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
708/11 reso in suo favore dal Tribunale di Benevento, gli aveva intimato il pagamento dell'importo di € 26.214,94, oltre spese e competenze di lite.
1 UO ES e UO IU chiedevano, in via preliminare e cautelare, l'immediata sospensione del titolo esecutivo, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità della intimazione di pagamento.
Gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, il
D.I. n. 708/2011.
Essi asserivano che la notifica del decreto ingiuntivo n. 708/2011 che, a detta dell'opposta, era avvenuta in data 8.11.2011 non era mai stata ricevuta e che, pertanto, l'omessa notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. comportasse la nullità dell'atto di precetto.
Altresì, gli opponenti eccepivano l'intervenuta compensazione del credito preteso dall'opposta con quello vantato da UO ES nei confronti della Cooperativa Cassa di Mutualità Finanziaria di San Giorgio del Sannio.
Nello specifico si asseriva che l'opponente UO ES, socio e correntista dell'istituto di credito e titolare di titoli azionari della Cooperativa di Mutualità, non aveva mai avuto contezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'istituto bancario e che, pertanto, non avendo più avuto alcuna disponibilità delle somme di cui era titolare, vantava un credito nei confronti dell'opposta.
Il suddetto credito, a detta degli opponenti, pur non essendo preciso nel suo ammontare era di pronta e facile liquidazione in sede processuale alla luce della documentazione contabile ed amministrativa in possesso della società di cui si chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Gli opponenti, inoltre, eccepivano l'illegittimità degli interessi di mora indicati in precetto, maturati sulla sorte capitale per il periodo dal 21.9.2011 al 3.5.2021 per inerzia del creditore.
Gli opponenti lamentavano che il comportamento del creditore aveva generato, nel tempo, un affidamento sulla rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del debitore in quanto, notificato il titolo esecutivo in data 8.11.2011, l'opposta non aveva provveduto ad esperire alcuna azione esecutiva per circa nove anni, salvo poi agire ed intimare con il precetto opposto il pagamento di oltre € 10.000,00 per interessi di mora su di un presunto credito originario di €
14.000,00 circa.
Gli opponenti, quindi, adducevano sia la violazione dell'obbligo di buona fede, quale principio che governa i rapporti obbligatori nonché la fase di esecuzione del contratto, sia l'abuso del diritto in quanto non essendo mai pervenuta alcuna comunicazione di avvio di procedure concorsuali e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento essi erano giunti a conoscenza di quanto successo con la richiesta di ingiunzione per presunti crediti vantati.
2 Gli opponenti concludevano chiedendo disporsi la sospensione della efficacia esecutiva del D.I. n.
708/2011 e nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e nullità del precetto, oltre l'illegittimità, inesistenza ed erroneità degli addebiti per interessi usurari;
in via subordinata condannare essi opponenti a corrispondere quanto dovuto, se effettivamente dovuto, in virtù della eccepita compensazione.
Si costituiva in giudizio la Curatela Fallimentare della Cooperativa di Mutualità Finanziaria di San
Giorgio del Sannio la quale eccepiva, in ordine all'asserita mancata notificazione del titolo esecutivo di aver, al contrario, provveduto a notificare in data 8.11.2011 il Decreto Ingiuntivo n.
708 del 2011 (emesso dal Tribunale di Benevento e munito di formula esecutiva in data 6.10.2011).
L'opposta precisava che la notifica si era perfezionata mediante consegna a mani di UO
IU per sé e per il coobbligato UO ES.
In ordine alla eccezione di compensazione del credito l'opposta deduceva l'inesistenza di un credito vantato dalla controparte ed eccepiva che, in ogni caso, l'esistenza di un titolo di credito vantato nei confronti di un fallimento dovesse essere fatto valere esclusivamente ai sensi dell'art. 93 L.F. mediante una istanza di ammissione al passivo fallimentare che, nel caso di specie, non era stata mai avanzata dagli opponenti.
In ordine alla contestata illegittimità degli interessi di mora nonché del presunto comportamento scorretto del creditore, l'opposta deduceva che il decreto ingiuntivo n. 708/2011, la cui notifica era intervenuta in data 8.11.2011 e avverso la quale non era stata dagli opponenti formulata alcuna opposizione, aveva ormai acquisito efficacia di giudicato.
Pertanto, l'opposta asseriva che, stante l'ordinario termine decennale, il creditore è libero di esercitare il proprio diritto entro detto termine e che i debitori opponenti non avevano fino ad oggi contestato alcunchè.
L'opposta concludeva per l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
Senza esperire alcuna attività istruttoria la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024.
Occorre premettere che il titolo esecutivo in forza del quale la Curatela del Fallimento Cooperativa
Cassa Mutualità ha intimato con il precetto opposto il pagamento dell'importo di euro 26.430,01 è il decreto ingiuntivo n. 708/2011 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Benevento in data 6.10.2011 e munito di formula esecutiva in data 12.10.2011.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del
Decreto Ingiuntivo n. 708 del 2011.
3 Ai sensi dell'art. 479 c.p.c “ Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170].Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”
Il presupposto processuale, ai sensi dell'art. 479 c.p.c, è che il titolo esecutivo sia notificato antecedentemente alla notifica del precetto.
Nel caso di specie il doc. 3 allegato dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta costituisce prova dell'avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo 708/2011.
Dalla relata di notifica del D.I., effettuata dall'ufficiale giudiziario, risulta che l'atto è stato notificato in data 8.11.2011 a UO ES presso la sua residenza mediante consegna “a mani del fratello IU capace e convivente” e a UO IU presso la sua residenza “a mani proprie”.
Riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, si osserva che la giurisprudenza più recente afferma ( Cassazione civile n.32664/2024 e n. 13345/2024) che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli art. 93 e ss L.F. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione .
L'eccezione di compensazione è quindi ammissibile nel presente giudizio.
Nel merito si osserva che l'art. 56 L.F. prevede una deroga al concorso della procedura fallimentare a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito.
La norma, infatti, consente ai creditori la compensazione coi debiti verso il fallito dei crediti che essi hanno verso lo stesso "ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento" (comma
1) salvo che detti crediti siano stati acquistati "per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore" (comma 2)
La speciale compensazione tra crediti e debiti del fallito prevista dall'art. 56 L.F. costituisce una particolare forma di compensazione legale, soggetta alla disciplina propria di questa, ma con
4 esclusione, in aderenza ai principi del diritto fallimentare (art. 55) e del diritto delle obbligazioni
(art. 1186 c.c.) del requisito della esigibilità del credito relativamente ai crediti nei confronti del fallito ( i quali si considerano scaduti alla data del fallimento) con la conseguenza che tali ultimi crediti possono essere fatti valere in compensazione, ai sensi dell'art. 56, purchè essi abbiano gli altri requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. della certezza e della liquidità
Ai fini della L. Fall., art. 56, ciò che conta è inoltre la preesistenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento, preesistenza che però deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, in quanto i restanti requisiti della compensazione, quali la liquidità e l'esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale ( cfr. Cassazione civile n. 31764/2023).
Riguardo al requisito della liquidità, deve ritenersi che ove il debitore eccepisce in compensazione un credito verso il fallito che difetta di tale requisito, il giudice ha la possibilità di applicare la compensazione giudiziale quando il credito sia di facile e pronta liquidazione ex art. 1243 comma 2
c.c., previo accertamento del credito opposto in compensazione.
Nel caso in esame UO ES ha eccepito in compensazione un presunto credito maturato nei confronti della Cooperativa di Mutualità prima del fallimento. Egli ha dedotto di essere stato socio e correntista dell'istituto di credito e titolare di titoli azionari della cooperativa.
Il Tribunale osserva che il credito eccepito in compensazione da UO ES non è liquido e neppure di facile e pronta liquidazione, oltre che indeterminato nel quantum e sfornito di prova.
Ed invero UO ES ha prodotto in giudizio solo la ricevuta del versamento di una quota sociale, ma non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la titolarità di titoli né di avere intrattenuto rapporti bancari di conto corrente con saldo a credito nei confronti della cooperativa.
Né il mancato assolvimento dell'onere probatorio può essere superato con l'istanza ex art. 210 c.p.c. atteso che era onere del correntista chiedere in via stragiudiziale alla controparte l'esibizione della documentazione in suo possesso.
L'eccezione di compensazione è quindi da respingere.
La contestazione dell'addebito di interessi di mora usurari è generica e quindi da respingere.
In merito all'eccezione di esercizio abusivo del diritto di credito da parte della Curatela opposta si osserva quanto segue.
Il divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l'ordinamento l'ha riconosciuta ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo.
5 Il canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui il principio di buona fede oggettiva è espressione, non svolge, in questo caso, una funzione integrativa di nuovi e diversi obblighi di condotta, ma all'opposto una funzione limitativa dell'esercizio di diritti, imponendo di selezionare fra tutti i comportamenti formalmente consentiti, perché astrattamente compresi nel contenuto del diritto, quelli che risultino in concreto coerenti con la ratio dello stesso e non arrechino, nelle modalità di esercizio, un pregiudizio sproporzionato alla controparte.
Ne consegue che un diritto (e, più in generale, ogni posizione giuridica soggettiva di vantaggio) non può mai essere esercitato in modo illimitato ma conosce, oltre ai limiti specifici eventualmente previsti dalla legge e dal negozio, un generale limite funzionale e modale, che ne riprova un esercizio scorretto, estraneo allo scopo per il quale l'ordinamento lo riconosce ed inutilmente pregiudizievole.
Il divieto di abuso, pertanto, presuppone il rispetto formale della norma attributiva del diritto, stigmatizzandone, piuttosto, l'utilizzazione alterata e scorretta sul piano sostanziale, in senso funzionale ovvero modale
Nel caso di specie, la Curatela del Fallimento ha esercitato il diritto di credito di cui è titolare sin dalla notifica del Decreto Ingiuntivo in data 8.11.2011, cui è seguita la notifica degli atti di precetto a giugno 2021.
Non può ritenersi che la creditrice sia rimasta colpevolmente inerte, così facendo maturare interessi moratori in violazione del principio di buona fede, per avere notificato l'atto di precetto nel giugno
2021.
In proposito si osserva che gli opponenti non possono dolersi che il maturarsi degli interessi di mora sia da imputare all'inerzia del creditore atteso che era loro obbligo provvedere al pagamento del debito, mentre gli stessi, all'esito della notifica del titolo esecutivo, sono stati negli anni completamente inadempienti.
L'opposizione quindi è da respingere
Parte opposta ha chiesto la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può essere accolta, atteso che quest'ultima sanziona l'abuso dello strumento processuale, individuabile nella mala fede o colpa grave della parte soccombente (in questi termini
Cass. Sezioni Unite n.9915 del 20 aprile 2018), che nel caso di specie non si ravvisa stante la complessità della vicenda per cui è causa.
Si osserva, infatti, che la responsabilità aggravata di cui al primo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c. esige sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
6 La colpa grave sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate così come nel caso di specie
Le spese seguono la soccombenza come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da UO ES e UO IU nei confronti della Curatela del
Fallimento Cassa Mutualità Finanziaria San Giorgio del Sannio avverso l'atto di precetto notificato il 14.6.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della
Curatela del Fallimento Cassa Mutualità Finanziaria San Giorgio del Sannio liquidate in € 1455,00 per compenso di avvocato di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva ed € 1450,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3189 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
UO ES (c.f. [...]) e UO IU (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall' avv.to Mario Mirra, come da procura in atti;
-opponenti-
E
Curatela del Fallimento Cooperativa Di Mutualità Finanziaria S. Giorgio Del Sannio (P.IVA:
00888050622), in persona del Curatore Fallimentare Dott. Pellegrino Minicozzi, rappresentata e difesa dall'avv. to Mario Barretta come da procura in atti;
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato UO ES e UO IU proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 4 giugno
2021 dalla Curatela del Fallimento Cooperativa Cassa di Mutualità Finanziaria S. Giorgio del
Sannio con il quale quest'ultima, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
708/11 reso in suo favore dal Tribunale di Benevento, gli aveva intimato il pagamento dell'importo di € 26.214,94, oltre spese e competenze di lite.
1 UO ES e UO IU chiedevano, in via preliminare e cautelare, l'immediata sospensione del titolo esecutivo, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità della intimazione di pagamento.
Gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, il
D.I. n. 708/2011.
Essi asserivano che la notifica del decreto ingiuntivo n. 708/2011 che, a detta dell'opposta, era avvenuta in data 8.11.2011 non era mai stata ricevuta e che, pertanto, l'omessa notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. comportasse la nullità dell'atto di precetto.
Altresì, gli opponenti eccepivano l'intervenuta compensazione del credito preteso dall'opposta con quello vantato da UO ES nei confronti della Cooperativa Cassa di Mutualità Finanziaria di San Giorgio del Sannio.
Nello specifico si asseriva che l'opponente UO ES, socio e correntista dell'istituto di credito e titolare di titoli azionari della Cooperativa di Mutualità, non aveva mai avuto contezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'istituto bancario e che, pertanto, non avendo più avuto alcuna disponibilità delle somme di cui era titolare, vantava un credito nei confronti dell'opposta.
Il suddetto credito, a detta degli opponenti, pur non essendo preciso nel suo ammontare era di pronta e facile liquidazione in sede processuale alla luce della documentazione contabile ed amministrativa in possesso della società di cui si chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Gli opponenti, inoltre, eccepivano l'illegittimità degli interessi di mora indicati in precetto, maturati sulla sorte capitale per il periodo dal 21.9.2011 al 3.5.2021 per inerzia del creditore.
Gli opponenti lamentavano che il comportamento del creditore aveva generato, nel tempo, un affidamento sulla rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del debitore in quanto, notificato il titolo esecutivo in data 8.11.2011, l'opposta non aveva provveduto ad esperire alcuna azione esecutiva per circa nove anni, salvo poi agire ed intimare con il precetto opposto il pagamento di oltre € 10.000,00 per interessi di mora su di un presunto credito originario di €
14.000,00 circa.
Gli opponenti, quindi, adducevano sia la violazione dell'obbligo di buona fede, quale principio che governa i rapporti obbligatori nonché la fase di esecuzione del contratto, sia l'abuso del diritto in quanto non essendo mai pervenuta alcuna comunicazione di avvio di procedure concorsuali e dell'avvenuta dichiarazione di fallimento essi erano giunti a conoscenza di quanto successo con la richiesta di ingiunzione per presunti crediti vantati.
2 Gli opponenti concludevano chiedendo disporsi la sospensione della efficacia esecutiva del D.I. n.
708/2011 e nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e nullità del precetto, oltre l'illegittimità, inesistenza ed erroneità degli addebiti per interessi usurari;
in via subordinata condannare essi opponenti a corrispondere quanto dovuto, se effettivamente dovuto, in virtù della eccepita compensazione.
Si costituiva in giudizio la Curatela Fallimentare della Cooperativa di Mutualità Finanziaria di San
Giorgio del Sannio la quale eccepiva, in ordine all'asserita mancata notificazione del titolo esecutivo di aver, al contrario, provveduto a notificare in data 8.11.2011 il Decreto Ingiuntivo n.
708 del 2011 (emesso dal Tribunale di Benevento e munito di formula esecutiva in data 6.10.2011).
L'opposta precisava che la notifica si era perfezionata mediante consegna a mani di UO
IU per sé e per il coobbligato UO ES.
In ordine alla eccezione di compensazione del credito l'opposta deduceva l'inesistenza di un credito vantato dalla controparte ed eccepiva che, in ogni caso, l'esistenza di un titolo di credito vantato nei confronti di un fallimento dovesse essere fatto valere esclusivamente ai sensi dell'art. 93 L.F. mediante una istanza di ammissione al passivo fallimentare che, nel caso di specie, non era stata mai avanzata dagli opponenti.
In ordine alla contestata illegittimità degli interessi di mora nonché del presunto comportamento scorretto del creditore, l'opposta deduceva che il decreto ingiuntivo n. 708/2011, la cui notifica era intervenuta in data 8.11.2011 e avverso la quale non era stata dagli opponenti formulata alcuna opposizione, aveva ormai acquisito efficacia di giudicato.
Pertanto, l'opposta asseriva che, stante l'ordinario termine decennale, il creditore è libero di esercitare il proprio diritto entro detto termine e che i debitori opponenti non avevano fino ad oggi contestato alcunchè.
L'opposta concludeva per l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
Senza esperire alcuna attività istruttoria la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024.
Occorre premettere che il titolo esecutivo in forza del quale la Curatela del Fallimento Cooperativa
Cassa Mutualità ha intimato con il precetto opposto il pagamento dell'importo di euro 26.430,01 è il decreto ingiuntivo n. 708/2011 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Benevento in data 6.10.2011 e munito di formula esecutiva in data 12.10.2011.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del
Decreto Ingiuntivo n. 708 del 2011.
3 Ai sensi dell'art. 479 c.p.c “ Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170].Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”
Il presupposto processuale, ai sensi dell'art. 479 c.p.c, è che il titolo esecutivo sia notificato antecedentemente alla notifica del precetto.
Nel caso di specie il doc. 3 allegato dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta costituisce prova dell'avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo 708/2011.
Dalla relata di notifica del D.I., effettuata dall'ufficiale giudiziario, risulta che l'atto è stato notificato in data 8.11.2011 a UO ES presso la sua residenza mediante consegna “a mani del fratello IU capace e convivente” e a UO IU presso la sua residenza “a mani proprie”.
Riguardo all'eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti, si osserva che la giurisprudenza più recente afferma ( Cassazione civile n.32664/2024 e n. 13345/2024) che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli art. 93 e ss L.F. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione .
L'eccezione di compensazione è quindi ammissibile nel presente giudizio.
Nel merito si osserva che l'art. 56 L.F. prevede una deroga al concorso della procedura fallimentare a favore dei soggetti che si trovino a essere al contempo creditori e debitori del fallito.
La norma, infatti, consente ai creditori la compensazione coi debiti verso il fallito dei crediti che essi hanno verso lo stesso "ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento" (comma
1) salvo che detti crediti siano stati acquistati "per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore" (comma 2)
La speciale compensazione tra crediti e debiti del fallito prevista dall'art. 56 L.F. costituisce una particolare forma di compensazione legale, soggetta alla disciplina propria di questa, ma con
4 esclusione, in aderenza ai principi del diritto fallimentare (art. 55) e del diritto delle obbligazioni
(art. 1186 c.c.) del requisito della esigibilità del credito relativamente ai crediti nei confronti del fallito ( i quali si considerano scaduti alla data del fallimento) con la conseguenza che tali ultimi crediti possono essere fatti valere in compensazione, ai sensi dell'art. 56, purchè essi abbiano gli altri requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. della certezza e della liquidità
Ai fini della L. Fall., art. 56, ciò che conta è inoltre la preesistenza dei crediti da compensare rispetto alla dichiarazione di fallimento, preesistenza che però deve essere valutata in relazione al fatto generatore del credito stesso, e cioè alla sua genesi, in quanto i restanti requisiti della compensazione, quali la liquidità e l'esigibilità, ben possono sussistere al momento della pronuncia giudiziale ( cfr. Cassazione civile n. 31764/2023).
Riguardo al requisito della liquidità, deve ritenersi che ove il debitore eccepisce in compensazione un credito verso il fallito che difetta di tale requisito, il giudice ha la possibilità di applicare la compensazione giudiziale quando il credito sia di facile e pronta liquidazione ex art. 1243 comma 2
c.c., previo accertamento del credito opposto in compensazione.
Nel caso in esame UO ES ha eccepito in compensazione un presunto credito maturato nei confronti della Cooperativa di Mutualità prima del fallimento. Egli ha dedotto di essere stato socio e correntista dell'istituto di credito e titolare di titoli azionari della cooperativa.
Il Tribunale osserva che il credito eccepito in compensazione da UO ES non è liquido e neppure di facile e pronta liquidazione, oltre che indeterminato nel quantum e sfornito di prova.
Ed invero UO ES ha prodotto in giudizio solo la ricevuta del versamento di una quota sociale, ma non ha prodotto alcuna documentazione comprovante la titolarità di titoli né di avere intrattenuto rapporti bancari di conto corrente con saldo a credito nei confronti della cooperativa.
Né il mancato assolvimento dell'onere probatorio può essere superato con l'istanza ex art. 210 c.p.c. atteso che era onere del correntista chiedere in via stragiudiziale alla controparte l'esibizione della documentazione in suo possesso.
L'eccezione di compensazione è quindi da respingere.
La contestazione dell'addebito di interessi di mora usurari è generica e quindi da respingere.
In merito all'eccezione di esercizio abusivo del diritto di credito da parte della Curatela opposta si osserva quanto segue.
Il divieto di abuso del diritto preclude al titolare di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio di esercitarla per finalità diverse da quelle per cui l'ordinamento l'ha riconosciuta ovvero con modalità tali da arrecare alla sfera giuridica altrui un pregiudizio ingiustificatamente sproporzionato rispetto all'interesse perseguito con l'esercizio del diritto medesimo.
5 Il canone costituzionale di solidarietà sociale, di cui il principio di buona fede oggettiva è espressione, non svolge, in questo caso, una funzione integrativa di nuovi e diversi obblighi di condotta, ma all'opposto una funzione limitativa dell'esercizio di diritti, imponendo di selezionare fra tutti i comportamenti formalmente consentiti, perché astrattamente compresi nel contenuto del diritto, quelli che risultino in concreto coerenti con la ratio dello stesso e non arrechino, nelle modalità di esercizio, un pregiudizio sproporzionato alla controparte.
Ne consegue che un diritto (e, più in generale, ogni posizione giuridica soggettiva di vantaggio) non può mai essere esercitato in modo illimitato ma conosce, oltre ai limiti specifici eventualmente previsti dalla legge e dal negozio, un generale limite funzionale e modale, che ne riprova un esercizio scorretto, estraneo allo scopo per il quale l'ordinamento lo riconosce ed inutilmente pregiudizievole.
Il divieto di abuso, pertanto, presuppone il rispetto formale della norma attributiva del diritto, stigmatizzandone, piuttosto, l'utilizzazione alterata e scorretta sul piano sostanziale, in senso funzionale ovvero modale
Nel caso di specie, la Curatela del Fallimento ha esercitato il diritto di credito di cui è titolare sin dalla notifica del Decreto Ingiuntivo in data 8.11.2011, cui è seguita la notifica degli atti di precetto a giugno 2021.
Non può ritenersi che la creditrice sia rimasta colpevolmente inerte, così facendo maturare interessi moratori in violazione del principio di buona fede, per avere notificato l'atto di precetto nel giugno
2021.
In proposito si osserva che gli opponenti non possono dolersi che il maturarsi degli interessi di mora sia da imputare all'inerzia del creditore atteso che era loro obbligo provvedere al pagamento del debito, mentre gli stessi, all'esito della notifica del titolo esecutivo, sono stati negli anni completamente inadempienti.
L'opposizione quindi è da respingere
Parte opposta ha chiesto la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Tale domanda non può essere accolta, atteso che quest'ultima sanziona l'abuso dello strumento processuale, individuabile nella mala fede o colpa grave della parte soccombente (in questi termini
Cass. Sezioni Unite n.9915 del 20 aprile 2018), che nel caso di specie non si ravvisa stante la complessità della vicenda per cui è causa.
Si osserva, infatti, che la responsabilità aggravata di cui al primo e terzo comma dell'art. 96 c.p.c. esige sempre la malafede o la colpa grave della parte soccombente.
6 La colpa grave sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate così come nel caso di specie
Le spese seguono la soccombenza come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da UO ES e UO IU nei confronti della Curatela del
Fallimento Cassa Mutualità Finanziaria San Giorgio del Sannio avverso l'atto di precetto notificato il 14.6.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della
Curatela del Fallimento Cassa Mutualità Finanziaria San Giorgio del Sannio liquidate in € 1455,00 per compenso di avvocato di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva ed € 1450,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
7