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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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9 febbraio 2022
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28 aprile 2024
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Art. 68.
(ex art. 56 eecc)
(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
1. (( La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) )) nonche' l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all' ((allegato n.13-bis)) al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica l' ((articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.)) 3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta':
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a).
(( 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto. )) 7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
(ex art. 56 eecc)
(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
1. (( La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) )) nonche' l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all' ((allegato n.13-bis)) al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica l' ((articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.)) 3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta':
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a).
(( 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto. )) 7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.
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Giurisprudenza • 242
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