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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/04/2024, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2024 nella causa iscritta al n. 4498/2022
R.G.L. promossa D A
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dagli avv.ti Rosalba Colalillo e Marina Lambertini;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 agosto 2022 il ricorrente in epigrafe convenire in giudizio l' onde sentirla condannare Controparte_1
alla corresponsione dell'importo di euro 3.622,85 per aver subito, in ipotesi, una trattenuta illegittima sella busta paga del mese di maggio 2019, essendogli stata applicata su degli emolumenti arretrati una tassazione con aliquota ordinaria mentre si sarebbe dovuta applicare l'aliquota della tassazione separata.
Vinte le spese di lite.
Con memoria in data 1 marzo 2023 si costituiva l' , Controparte_1
la quale confermava l'applicazione della tassazione separata, riconoscendo un errore di calcolo nell'effettuazione delle trattenute ed un conseguente credito a favore dell'istante di euro
2.332,63.
1 Chiedeva pertanto dichiararsi la parziale infondatezza della domanda, con spese compensate.
Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue.
Il CTU contabile dott. ha determinato il quantum Persona_1
debeaur, da rimborsare a parte ricorrente in euro 2.933,88, oltre accessori di legge .
Le conclusioni del dott. vanno, integralmente, Persona_1
recepite da parte di questo Giudice, poiché, le stesse, appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Pertanto, l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, deve essere condannata al pagamento della somma predetta .
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite. Con Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell' convenuta, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Condanna la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della complessiva somma pari ad € 2.933,88 , di cui €
[...]
2.332,63 già oggetto di ordinanza ex art. 423 cpc, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite;
Con pone le spese di CTU contabile a carico dell' convenuta, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 26 aprile 2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'11 marzo 2024 nella causa iscritta al n. 4498/2022
R.G.L. promossa D A
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dagli avv.ti Rosalba Colalillo e Marina Lambertini;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna;
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 agosto 2022 il ricorrente in epigrafe convenire in giudizio l' onde sentirla condannare Controparte_1
alla corresponsione dell'importo di euro 3.622,85 per aver subito, in ipotesi, una trattenuta illegittima sella busta paga del mese di maggio 2019, essendogli stata applicata su degli emolumenti arretrati una tassazione con aliquota ordinaria mentre si sarebbe dovuta applicare l'aliquota della tassazione separata.
Vinte le spese di lite.
Con memoria in data 1 marzo 2023 si costituiva l' , Controparte_1
la quale confermava l'applicazione della tassazione separata, riconoscendo un errore di calcolo nell'effettuazione delle trattenute ed un conseguente credito a favore dell'istante di euro
2.332,63.
1 Chiedeva pertanto dichiararsi la parziale infondatezza della domanda, con spese compensate.
Il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue.
Il CTU contabile dott. ha determinato il quantum Persona_1
debeaur, da rimborsare a parte ricorrente in euro 2.933,88, oltre accessori di legge .
Le conclusioni del dott. vanno, integralmente, Persona_1
recepite da parte di questo Giudice, poiché, le stesse, appaiono sorrette da adeguata motivazione.
Pertanto, l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, deve essere condannata al pagamento della somma predetta .
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite. Con Le spese di CTU vanno invece poste a carico dell' convenuta, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Condanna la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della complessiva somma pari ad € 2.933,88 , di cui €
[...]
2.332,63 già oggetto di ordinanza ex art. 423 cpc, oltre accessori di legge;
compensa le spese di lite;
Con pone le spese di CTU contabile a carico dell' convenuta, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 26 aprile 2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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