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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 417/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Maria Parte_1 C.F._1
De Vivo (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ; P.IVA: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, già a seguito di mero cambio di Controparte_1
denominazione sociale, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del l.r.p.t., e per essa -
giusta procura in data 9.12.2020 per atto Notaio di rep. n. 42351, Persona_1 CP_2
racc. n. 15678, registrato a Venezia l'11.12.2020 al n. 26080, serie 1T, la mandataria
[...] C.F.: ; P.IVA: ) - già denominata Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2 CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165
- con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel dott.ssa munita dei poteri di rappresentanza per atto a Controparte_5
rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia Persona_1
l'8.8.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino (C.F.: in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._3
di Mestre del 4.11.2022, rep. 44582, racc. 16957 Persona_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.1.2024 ed iscritta a ruolo il 30.1.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 63 pubblicata l'8.1.2024 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2020, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di revocare il
CP monitorio opposto per carenza di legittimazione attiva in capo a e per indeterminatezza della pretesa creditoria. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva:
in rito ed in via preliminare,
di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti non specificatamente impugnate;
di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito,
in via principale, di respingere l'appello siccome infondato, confermando integralmente la pronuncia impugnata;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 19.051,39, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo,
ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Vinte le spese del grado.
Procedutosi previa nomina quale Consigliere istruttore della dott.ssa Casaregola, con ordinanza collegiale del 12.10.2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissata, ai sensi dell'art. 351
comma 4 c.p.c., l'udienza collegiale del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'udienza suddetta nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 29.1.2025 ex artt. 309 e
350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza. Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 29 gennaio 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 417/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Maria Parte_1 C.F._1
De Vivo (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ; P.IVA: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, già a seguito di mero cambio di Controparte_1
denominazione sociale, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del l.r.p.t., e per essa -
giusta procura in data 9.12.2020 per atto Notaio di rep. n. 42351, Persona_1 CP_2
racc. n. 15678, registrato a Venezia l'11.12.2020 al n. 26080, serie 1T, la mandataria
[...] C.F.: ; P.IVA: ) - già denominata Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_2 CP_4
cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14.12.2020, rep. n. 84145, racc. n. 17165
- con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel dott.ssa munita dei poteri di rappresentanza per atto a Controparte_5
rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia Persona_1
l'8.8.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino (C.F.: in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._3
di Mestre del 4.11.2022, rep. 44582, racc. 16957 Persona_1
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.1.2024 ed iscritta a ruolo il 30.1.2024 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 63 pubblicata l'8.1.2024 e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2020, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
L'appellante chiedeva, in sua riforma e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di revocare il
CP monitorio opposto per carenza di legittimazione attiva in capo a e per indeterminatezza della pretesa creditoria. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva:
in rito ed in via preliminare,
di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti non specificatamente impugnate;
di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito,
in via principale, di respingere l'appello siccome infondato, confermando integralmente la pronuncia impugnata;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento dell'importo di euro 19.051,39, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo,
ovvero della diversa somma accertata in corso di causa.
Vinte le spese del grado.
Procedutosi previa nomina quale Consigliere istruttore della dott.ssa Casaregola, con ordinanza collegiale del 12.10.2024 veniva rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissata, ai sensi dell'art. 351
comma 4 c.p.c., l'udienza collegiale del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
All'udienza suddetta nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 29.1.2025 ex artt. 309 e
350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza. Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 29 gennaio 2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi