TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/24 R.G. Div., promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente nella via Marsala n. 3/B, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG) nella via Palestro n. 84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata a Campia Turzii (Romania) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.06.1979 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Marcella Pisani, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza cartolare del 09.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate pagina 1 di 4 come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
celebrato in Vittoria in data 24/09/2014 con , trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Vittoria al n. 44, parte I, anno 2014, dal quale sono nate le figlie , il 23/11/2009 e Per_1
l 30/06/2016, di anni rispettivamente 15 e 8; Per_2
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusto decreto di omologa n. cronol. 22326/2021 del
21/12/2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare già assegnata a quest'ultima, nonché dettagliata regolamentazione del diritto di visita in uno alle minori, ed onere a proprio carico di contribuire al mantenimento delle figlie, all'uopo versando alla madre la somma mensile di euro 200,00 caduno al netto dell'assegno unico già percepito in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, specie relativamente alla condizione economica di ciascun coniuge, ed in particolare della resistente, esposta ad una condizione debitoria imputabile all'esercizio della pregressa impresa familiare agricola gestita dal marito, ma formalmente intestata alla medesima, onerata altresì del pagamento del canone di locazione rimasto a carico della stessa, intervenuto un presunto abbandono del tetto coniugale da parte del marito, chiedendo così disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita con il padre, ed onere a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento delle minori versando la somma mensile di euro 200,00 cadauna al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della stessa, oltre il 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, vedersi riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 300,00, avendo la medesima rinunciato in sede di separazione al proprio mantenimento dietro l'inadempiuta promessa da parte del marito di ripagare i debiti della pregressa impresa familiare rimasti a suo carico, nonché accertare e riconoscere la corresponsabilità del ricorrente nei debiti fiscali e previdenziali procurati all'interno dell'impresa individuale familiare e/o disporre che il 100% di tali debiti gravanti sulla moglie debbano essere rimborsati dal marito e/o in base all'apporto fornito da entrambi (90% il ed il 10% dalla e/o in misura diversa;
Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno 31.10.2024, con separata ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 29.11.2024 ritenuto che non sono state allegate circostanze sopravvenute idonee a modificare e ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento che regolamenta i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli, quanto piuttosto un asserito mancato rispetto da parte del ricorrente “dell'insoluto debitorio dell'impresa familiare”, che lo stesso aveva promesso di saldare, è stato disposto il non luogo per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviata la causa all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 08.10.2025, con la concessione dei termini di legge;
che all'udienza sostituita da note scritte del 09.04.2025, all'uopo fissata su istanza del ricorrente, non opposta dalla resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status;
che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 10.04.2025 nulla ha opposto;
che tutto ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che, invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 22326/2021 del 21/12/2021, reso inter partes dal Tribunale di
Ragusa e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Mentre l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi, peraltro è incontestato che il ricorrente abbia intrapreso altra stabile relazione sentimentale tale da condurre a breve a nuove nozze;
Ritenuto che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo;
Dovendosi rinviare alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce pagina 3 di 4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Vittoria in data 24/09/2014 tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.
[...] Controparte_1
44, parte I, anno 2014;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 12.06.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1366/24 R.G. Div., promossa
DA
, c.f. , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente nella via Marsala n. 3/B, elettivamente domiciliato in Vittoria (RG) nella via Palestro n. 84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata a Campia Turzii (Romania) in [...] Controparte_1 C.F._2
01.06.1979 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Marcella Pisani, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza cartolare del 09.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate pagina 1 di 4 come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
celebrato in Vittoria in data 24/09/2014 con , trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Vittoria al n. 44, parte I, anno 2014, dal quale sono nate le figlie , il 23/11/2009 e Per_1
l 30/06/2016, di anni rispettivamente 15 e 8; Per_2
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusto decreto di omologa n. cronol. 22326/2021 del
21/12/2021, reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare già assegnata a quest'ultima, nonché dettagliata regolamentazione del diritto di visita in uno alle minori, ed onere a proprio carico di contribuire al mantenimento delle figlie, all'uopo versando alla madre la somma mensile di euro 200,00 caduno al netto dell'assegno unico già percepito in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, specie relativamente alla condizione economica di ciascun coniuge, ed in particolare della resistente, esposta ad una condizione debitoria imputabile all'esercizio della pregressa impresa familiare agricola gestita dal marito, ma formalmente intestata alla medesima, onerata altresì del pagamento del canone di locazione rimasto a carico della stessa, intervenuto un presunto abbandono del tetto coniugale da parte del marito, chiedendo così disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita con il padre, ed onere a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento delle minori versando la somma mensile di euro 200,00 cadauna al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva da parte della stessa, oltre il 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, vedersi riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 300,00, avendo la medesima rinunciato in sede di separazione al proprio mantenimento dietro l'inadempiuta promessa da parte del marito di ripagare i debiti della pregressa impresa familiare rimasti a suo carico, nonché accertare e riconoscere la corresponsabilità del ricorrente nei debiti fiscali e previdenziali procurati all'interno dell'impresa individuale familiare e/o disporre che il 100% di tali debiti gravanti sulla moglie debbano essere rimborsati dal marito e/o in base all'apporto fornito da entrambi (90% il ed il 10% dalla e/o in misura diversa;
Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno 31.10.2024, con separata ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 29.11.2024 ritenuto che non sono state allegate circostanze sopravvenute idonee a modificare e ad immutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento che regolamenta i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e i figli, quanto piuttosto un asserito mancato rispetto da parte del ricorrente “dell'insoluto debitorio dell'impresa familiare”, che lo stesso aveva promesso di saldare, è stato disposto il non luogo per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviata la causa all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 08.10.2025, con la concessione dei termini di legge;
che all'udienza sostituita da note scritte del 09.04.2025, all'uopo fissata su istanza del ricorrente, non opposta dalla resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status;
che il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 10.04.2025 nulla ha opposto;
che tutto ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di scioglimento del matrimonio;
che, invero, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 22326/2021 del 21/12/2021, reso inter partes dal Tribunale di
Ragusa e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Mentre l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi, peraltro è incontestato che il ricorrente abbia intrapreso altra stabile relazione sentimentale tale da condurre a breve a nuove nozze;
Ritenuto che la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo;
Dovendosi rinviare alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce pagina 3 di 4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Vittoria in data 24/09/2014 tra Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n.
[...] Controparte_1
44, parte I, anno 2014;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 12.06.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4