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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6145 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(AVEZZANO (AQ), 29/09/1981) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RE DI giusta procura speciale in atti;
E
ROMA (RM), 29/09/1981), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RE DI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia
(30/12/2015) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“1) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e fissazione della loro residenza anagrafica nell'appartamento di Via Portopalo
di Capo Passero, 3, in Roma, dove vivrà con il padre;
2) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Entrambi i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) La madre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé la figlia nel seguente modo: quando lavorerà di mattina prenderà la bimba dall'uscita di scuola e la terrà con sé con pernotto;
il giorno successivo accompagnerà la bimba a scuola e la riprenderà o il padre o i nonni paterni con cui dormirà; quando farà il turno di notte la bimba starà con il padre o i 3 nonni paterni, mentre quando la madre farà smonto la terrà con sé con pernotto, mentre quando riposerà la terrà con sé senza pernotto, salvo diverso accordo tra le parti. I fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera la bimba starà con uno dei genitori a week end alternati, poiché la madre ha soltanto una domenica libera al mese, gestirà la bimba nel fine settimana di sua competenza secondo lo schema dei suoi turni di lavoro tenendo conto degli impegni del padre e della bambina. Nel caso in cui entrambi i genitori faranno turni di notte la bambina pernotterà dai nonni paterni e questi ultimi la accompagneranno a scuola;
5) Entrambi i genitori si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti alla figlia, nonché di accompagnarla a fare sport o in attività ludico-ricreative;
6) In caso di malattia o di precario stato di salute della figlia entrambi i genitori si alterneranno tra loro per l'accudimento della stessa;
7) Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la figlia trascorrerà
il giorno di della Vigilia di Natale e Santo Stefano (24 e 26 Dicembre) di ciascun anno con un genitore e il giorno di Natale ( 25 Dicembre) con l'altro,
poi il Giorno del 31 Dicembre con un genitore e 1 Gennaio con l'altro di ciascun anno e il giorno del 5 Gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro e ciò ad anni alterni, ciò tenendo in considerazione sempre degli impegni di lavoro di entrambi e salvo diverso accordo tra le parti. Durante le vacanze pasquali verranno alternati il Giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, i restanti giorni di vacanza verranno ripartiti tra i genitori secondo il calendario di visita in essere, salvo diverso accordo tra le parti;
le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta,
rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
4
8) In ordine alle vacanze estive, la madre terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, compatibilmente con le proprie ferie lavorative, previo accordo per le date con il padre da comunicarsi entro il 30
aprile di ciascun anno;
9) Per le altre festività e per i giorni dei compleanni ed onomastici della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fin quando non sarà la figlia stessa a scegliere le modalità di festeggiamento;
10) Entrambi i genitori partecipano e parteciperanno alla vita sociale e scolastica della figlia, recite e feste scolastiche, feste in ludoteca, i cui orari e giorni entrambi i genitori dovranno comunicarseli reciprocamente;
11) Entrambi i genitori dovranno essere presenti alle visite pediatriche nonché
ai controlli specialistici ed alle vaccinazioni della figlia minore. La date di tali visite, controlli e vaccinazioni saranno comunicate tra le parti con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo i casi di urgenza;
12) Ciascun genitore provvederà al mantenimento in forma diretta della minore durante i periodi di rispettiva permanenza della stessa e contribuisca in pari misura alle spese straordinarie. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
13) L'assegno unico o qualsiasi assegno ad esso equipollente verrà diviso al
50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
14) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di 5 villeggiatura;
15) I Sigg.ri e prestano sin d'ora il reciproco Parte_1 CP_1
assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per la minore;
16) La Sig.ra si trasferirà entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso asportando con sé tutti i suoi beni personali;
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6145/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese. 6
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6145 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(AVEZZANO (AQ), 29/09/1981) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RE DI giusta procura speciale in atti;
E
ROMA (RM), 29/09/1981), con il patrocinio dell'avv. CP_1
RE DI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 con cui e hanno chiesto all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento della figlia
(30/12/2015) alle condizioni di seguito indicate: Persona_1
“1) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e fissazione della loro residenza anagrafica nell'appartamento di Via Portopalo
di Capo Passero, 3, in Roma, dove vivrà con il padre;
2) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Entrambi i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) La madre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà con sé la figlia nel seguente modo: quando lavorerà di mattina prenderà la bimba dall'uscita di scuola e la terrà con sé con pernotto;
il giorno successivo accompagnerà la bimba a scuola e la riprenderà o il padre o i nonni paterni con cui dormirà; quando farà il turno di notte la bimba starà con il padre o i 3 nonni paterni, mentre quando la madre farà smonto la terrà con sé con pernotto, mentre quando riposerà la terrà con sé senza pernotto, salvo diverso accordo tra le parti. I fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera la bimba starà con uno dei genitori a week end alternati, poiché la madre ha soltanto una domenica libera al mese, gestirà la bimba nel fine settimana di sua competenza secondo lo schema dei suoi turni di lavoro tenendo conto degli impegni del padre e della bambina. Nel caso in cui entrambi i genitori faranno turni di notte la bambina pernotterà dai nonni paterni e questi ultimi la accompagneranno a scuola;
5) Entrambi i genitori si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti alla figlia, nonché di accompagnarla a fare sport o in attività ludico-ricreative;
6) In caso di malattia o di precario stato di salute della figlia entrambi i genitori si alterneranno tra loro per l'accudimento della stessa;
7) Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni la figlia trascorrerà
il giorno di della Vigilia di Natale e Santo Stefano (24 e 26 Dicembre) di ciascun anno con un genitore e il giorno di Natale ( 25 Dicembre) con l'altro,
poi il Giorno del 31 Dicembre con un genitore e 1 Gennaio con l'altro di ciascun anno e il giorno del 5 Gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro e ciò ad anni alterni, ciò tenendo in considerazione sempre degli impegni di lavoro di entrambi e salvo diverso accordo tra le parti. Durante le vacanze pasquali verranno alternati il Giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro, i restanti giorni di vacanza verranno ripartiti tra i genitori secondo il calendario di visita in essere, salvo diverso accordo tra le parti;
le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta,
rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
4
8) In ordine alle vacanze estive, la madre terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, compatibilmente con le proprie ferie lavorative, previo accordo per le date con il padre da comunicarsi entro il 30
aprile di ciascun anno;
9) Per le altre festività e per i giorni dei compleanni ed onomastici della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fin quando non sarà la figlia stessa a scegliere le modalità di festeggiamento;
10) Entrambi i genitori partecipano e parteciperanno alla vita sociale e scolastica della figlia, recite e feste scolastiche, feste in ludoteca, i cui orari e giorni entrambi i genitori dovranno comunicarseli reciprocamente;
11) Entrambi i genitori dovranno essere presenti alle visite pediatriche nonché
ai controlli specialistici ed alle vaccinazioni della figlia minore. La date di tali visite, controlli e vaccinazioni saranno comunicate tra le parti con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo i casi di urgenza;
12) Ciascun genitore provvederà al mantenimento in forma diretta della minore durante i periodi di rispettiva permanenza della stessa e contribuisca in pari misura alle spese straordinarie. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
13) L'assegno unico o qualsiasi assegno ad esso equipollente verrà diviso al
50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
14) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di 5 villeggiatura;
15) I Sigg.ri e prestano sin d'ora il reciproco Parte_1 CP_1
assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per la minore;
16) La Sig.ra si trasferirà entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso asportando con sé tutti i suoi beni personali;
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che le condizioni indicate dalle parti inerenti la figlia e i loro rapporti economici sono conformi all'interesse di entrambe e della prole e che il Tribunale non può che prendere atto delle pattuizioni negoziali afferenti i rapporti patrimoniali tra le parti che esulano dal contenuto necessario del presente giudizio;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6145/2025
R.G.V.G., disciplina le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, prendendo atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti medesime.
Nulla sulle spese. 6
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi