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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 579/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nato il [...] a [...], (C.F. Parte_1
) e nata il [...], ad C.F._1 Parte_2
Agropoli (Sa), ( ), entrambi residenti residente in [...]CodiceFiscale_2
NO (Sa), alla Via Procoio – Frazione di Vallo Scalo-, rappresentati e difesi, dagli avv.ti SANDRO TORTORELLA (C.F. e FLORA SANTORO C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati in Omignano Scalo (Sa), C.F._4 alla Via Orria, n. 18, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 19/11/2024;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i IGnori e , con Parte_1 Parte_2 ricorso congiunto depositato in data 02.11.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario nel
Comune di Salento (Sa), in data 07.09.2011 e trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Salento (Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 2011, Atto n. 9, in regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione non nascevano figli;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno
l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni così come precisate e/o modificate (lettere B ed F) all'udienza presidenziale del 15.01.2025: “…A) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B) La casa familiare sita in AS NO (Sa) via Procoio Frazione Vallo Scalo, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 70/245 per e 175/245 per Pt_1
, verrà assegnata provvisoriamente alla IG.ra nella Parte_2 Parte_2 qualità di titolare della quota maggiore ed in una ottica di definizione dei rapporti patrimoniali tra essi coniugi;
C) il IG. trasferirà nell'immediatezza tutti i suoi Pt_1 beni e/o effetti personali nel garage posto sotto la residenza familiare ed entro e non oltre il mese di dicembre 2024, ritirerà gli stessi definitivamente;
D) La IG.ra
rinuncia espressamente al mantenimento in cambio del Parte_2 trasferimento di proprietà, da parte del IG. , della quota pari a Parte_1
70/245 della residenza familiare, unità ubicata in AS NO (Sa) via Procoio
Frazione Vallo Scalo, come identificata nel rogito notarile che si allega, da perfezionarsi con atto di donazione entro e non oltre il 31 dicembre 2024 con Notaio scelto dalla IG.ra . E) Ciascun coniuge si manterrà da solo in quanto la Parte_2 IG.ra assiste il papà invalido al 100 % (cfr verbale inps) e la mamma Parte_2 anziana, percependo un contributo economico dagli stessi;
F) (omissis); G) la IG.ra
si impegna a volturare a suo nome, entro e non oltre il mese di dicembre Parte_2
2024, tutti i contatori di acqua, luce e gas, l'utenza del consorzio Velia, l'intestazione del contratto wi-fi, il contratto dell'allarme verisure relativamente alla residenza familiare e comunicherà, entro lo stesso mese, al Comune di AS NO i suoi esclusivi dati anagrafici al fine del calcolo e del pagamento della Tari e dell'IMU, se dovuta;
H) le parti hanno un conto corrente cointestato n. 002//023/128509 acceso presso la Banca Magna Grecia, Filiale di Vallo della Lucania, il quale entro e non oltre il 31.12.2024 dovrà essere chiuso con la firma del;
le somme ivi Parte_2 esistenti fino alla chiusura sono esclusivamente nella piena disponibilità e titolarità dello;
I) Le parti non hanno altre questioni patrimoniali pendenti da definire;
Pt_1
J) per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
K) le spese di separazione verranno divise tra le parti al 50%.
Alla prima udienza per la comparizione delle parti, rinviata d'ufficio alla data del
15.01.2025, i coniugi presenti personalmente, confermavano la loro volontà di non riconciliarsi e chiedevano recepirsi gli accordi di cui al ricorso introduttivo dando atto delle modifiche e/o delle integrazioni come da verbale di udienza telematico.
In particolare, specificavano la condizione attinente alla casa coniugale e chiedevano espungersi la clausola di cui alla lettera F).
Fallito quindi il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, all'esito dell'udienza con provvedimento assunto in pari data, su richiesta del procuratore costituito, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative.
Anche con riguardo all'assegnazione della casa coniugale alla IGnora , Parte_2 proprietaria della quota maggiore del predetto immobile in comproprietà, trattasi di condizione voluta dalle parti nella regolamentazione dei propri reciproci rapporti patrimoniali, per cui si ritiene che sia una statuizione recepibile, in questa sede, pure in assenza di prole convivente. In merito alla stessa il Tribunale non può che limitarsi a prenderne atto.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti,
l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i IGnori e Parte_1 Parte_2
coniugi per matrimonio nel Comune di Salento (Sa), in data
[...]
07.09.2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di Salento
(Sa), alla Parte II, Serie A, dell'anno 2011, Atto n. 9, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salento (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni