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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1624/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
DI
ZA nato a [...] il [...], C.F.: Pt_1 C.F._1
, elet domiciliato in Battipaglia (SA), alla v
[...] za n. 6, presso lo studio dell'avv. Federico Tarallo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Tempio Pausania (SS), al lo studio dell'avv. Michele Careddu che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_2 CP_1 sci io, e avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Luras (SS) in data 7 gennaio 2023 e che, dalla loro unione, non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione dei coniugi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luras (SS) ai sensi della L. 162/2014, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luras (SS), dell'accordo di separazione consensuale ex art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 in cui i coniugi hanno formalmente dichiarato di vivere separati e da allora la separazione si e protratta senza interruzioni, dovendosi presumere, in assenza di contestazioni, il carattere ininterrotto della medesima. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali: Il sig. si Parte_2 obbliga a rinunciare e trasferire in favore di Il CP_1 diritto di usufrutto sulla casa di civile abitazione sita in Luras (SS), via Vittorio Emanuele II n. 18, della consistenza di sette vani catastali, sita ai piani terra, primo e secondo, composta come da planimetria catastale depositata in atti, il tutto confinante con detta via, proprietà eredi proprietà , salvo altri, Pt_3 Per_1 identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 27 le 188 e 238 ate, cat. A/4, classe 2, consistenza catastale vani 7, sup. cat. 185 mq, totale escluse aree scoperte 181 mq., R.C. euro 361,52. Il predetto immobile è pervenuto al per il Parte_2 diritto di usufrutto e alla per la nuda proprietà, in forza rile a CP_1 rogito del Notaio del 28.09.2023, Rep. n. 115635, registrato a Olbia Persona_2 in data 5/10/2 serie 1, trascritto in data 06.10.2023 ai nn. 8427/11547. A tal fine il sig. si obbliga a formalizzare la Parte_2 rinuncia/trasferimento presso un notaio di fiducia della sig. entro mesi CP_1 tre dall'omologazione del presente accordo e a farsi ca lmente ed esclusivamente, di eventuali imposte che l'Agenzia delle Entrate dovesse addebitare alle parti in ragione della revoca dei benefici per la prima casa. La sig.ra CP_1
, a titolo di corrispettivo, entro la data della rinuncia e del trasferim
[...]
o favore, verserà al sig. la somma complessiva di euro Parte_2
5.000,00, a mezzo bonifico b colare;
Ai fini fiscali le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali, i trasferimenti di proprietà, le rinunce, e, in generale, tutti gli atti e provvedimenti di cui al presente accordo di divorzio consensuale sono posti in essere al solo fine di regolare in modo unitario e definitivo i reciproci rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2012, n. 27/E, tali atti sono esenti da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro onere tributario comunque denominato.
2. Assegno divorzile: Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque ulteriore pretesa patrimoniale, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7 gennaio 2023 nel Comune di Luras (SS) tra nato a [...] il Parte_2
21.07.1956, C.F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
27.05.1959, C.F.: ra istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di L to n. 1, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Luras (SS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
DI
ZA nato a [...] il [...], C.F.: Pt_1 C.F._1
, elet domiciliato in Battipaglia (SA), alla v
[...] za n. 6, presso lo studio dell'avv. Federico Tarallo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Tempio Pausania (SS), al lo studio dell'avv. Michele Careddu che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_2 CP_1 sci io, e avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Luras (SS) in data 7 gennaio 2023 e che, dalla loro unione, non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione dei coniugi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luras (SS) ai sensi della L. 162/2014, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione, dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luras (SS), dell'accordo di separazione consensuale ex art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 in cui i coniugi hanno formalmente dichiarato di vivere separati e da allora la separazione si e protratta senza interruzioni, dovendosi presumere, in assenza di contestazioni, il carattere ininterrotto della medesima. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali: Il sig. si Parte_2 obbliga a rinunciare e trasferire in favore di Il CP_1 diritto di usufrutto sulla casa di civile abitazione sita in Luras (SS), via Vittorio Emanuele II n. 18, della consistenza di sette vani catastali, sita ai piani terra, primo e secondo, composta come da planimetria catastale depositata in atti, il tutto confinante con detta via, proprietà eredi proprietà , salvo altri, Pt_3 Per_1 identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 27 le 188 e 238 ate, cat. A/4, classe 2, consistenza catastale vani 7, sup. cat. 185 mq, totale escluse aree scoperte 181 mq., R.C. euro 361,52. Il predetto immobile è pervenuto al per il Parte_2 diritto di usufrutto e alla per la nuda proprietà, in forza rile a CP_1 rogito del Notaio del 28.09.2023, Rep. n. 115635, registrato a Olbia Persona_2 in data 5/10/2 serie 1, trascritto in data 06.10.2023 ai nn. 8427/11547. A tal fine il sig. si obbliga a formalizzare la Parte_2 rinuncia/trasferimento presso un notaio di fiducia della sig. entro mesi CP_1 tre dall'omologazione del presente accordo e a farsi ca lmente ed esclusivamente, di eventuali imposte che l'Agenzia delle Entrate dovesse addebitare alle parti in ragione della revoca dei benefici per la prima casa. La sig.ra CP_1
, a titolo di corrispettivo, entro la data della rinuncia e del trasferim
[...]
o favore, verserà al sig. la somma complessiva di euro Parte_2
5.000,00, a mezzo bonifico b colare;
Ai fini fiscali le parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali, i trasferimenti di proprietà, le rinunce, e, in generale, tutti gli atti e provvedimenti di cui al presente accordo di divorzio consensuale sono posti in essere al solo fine di regolare in modo unitario e definitivo i reciproci rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate 21 giugno 2012, n. 27/E, tali atti sono esenti da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro onere tributario comunque denominato.
2. Assegno divorzile: Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque ulteriore pretesa patrimoniale, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7 gennaio 2023 nel Comune di Luras (SS) tra nato a [...] il Parte_2
21.07.1956, C.F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
27.05.1959, C.F.: ra istro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di L to n. 1, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Luras (SS) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi