Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 9/5/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Stefania Parte_1 P.IVA_1
Pinchera nel cui studio in Villa Santa Lucia (FR) via Ponte Romano n. 34 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Controparte_1 C.F._1
Martina Avolio nel cui studio in Cassino (FR) Via P. Diacono n. 1 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1414 pubblicata il 20/10/2022 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 11
[...]
, titolare di utenza idrica in Cassino alla via Appia Nuova, citava CP_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino per sentire Parte_1 accogliere la domanda di accertamento negativo del credito portato dalle fatture n. 3016011000437308 del 14.11.2016; fatt. n. 3016011000439292 del 15.11.2016; fatt. n. 3017011000294963 del 14.04.2017 e la fatt. n. 3017011000820221 del 7.12.2017, lamentando l'abnormità dei consumi conteggiati rispetto alle necessità della propria famiglia, verosimilmente dovuta ad anomalie del misuratore, oltretutto sostituito senza contraddittorio. Resisteva contestando la domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto con conferma dei crediti portati dalle fatture impugnate sia con riferimento al misuratore idrico matricola n. 39907 sia al misuratore idrico avete matricola n. 472535.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale, correggendo pure un errore materiale della sentenza, ha accolto la domanda, dichiarando non dovuti gli importi delle fatture n. 3016011000439292 del 15.11.2016, n.
3017011000294963 del 14.04.2017, n. 3017011000820221 del 7.12.2017 e n. 3016011000437308 del 14.11.2016. Ha condannato 5 alle spese Pt_1 processuali liquidate in € 280,00 per spese vive ed € 2..800,00 per compensi, con attribuzione all'avv. Avolio Martina dichiaratasi antistataria.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “…con riferimento al canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico, si rileva che il corrispondente credito del Comune non può trovare titolo in una potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
A conforto di tale principio, con il quale si è dato continuità ad univoco e consolidato indirizzo delle Sezioni unite (v., fra, sent. 30 giugno 1999 n. 371, 25 ottobre 1999 n. 752, 13 aprile 2000 n. 133 e 24 luglio 2000
n. 520,) le stesse hanno osservato:
- che la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio;
- che la natura del canone di corrispettivo contrattuale, non di prelievo tributario, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto d'utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto, e peraltro tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse;
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 9 agosto 2001, n. 10976.
pag. 2 di 11 Con le modifiche intervenute nella disciplina del canone o diritto di fognatura e depurazione delle acque (l. n. 36 del 1994, n. 172 del 1995 e
549 del 1995), l'ente gestore dell'acquedotto ha il compito di rilevare i volumi del consumo dell'acqua potabile, sia ai fini del relativo canone, che di quello di fognatura e di depurazione, con la potestà di procedere alla riscossione di tutti i canoni sopraindicati nei termini e secondo le modalità previste per il canone dell'acqua. (Comm. trib. prov.le Novara, sez. II, 21 gennaio 2000, n. 1). Tra l'utente ed il intercorre un contratto di CP_2 somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto
è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 C.C. Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell'acqua potabile da parte del corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell'utente. CP_2
Il canone per la fornitura dell'acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal in regime di CP_2 privativa ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio. I canoni dell'acquedotto vengono qualificati ai sensi della circolare 4/4675 del 10.12.1998 come
“corrispettivo di un servizio commerciale reso dal comune in regime di privativa” quindi si esclude la loro natura tributaria e si qualificano come entrate patrimoniali. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata. “Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è CP_2 illegittima”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870 in merito alla illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal comune. In caso di contestazione della bolletta da parte dell'utente per consumi anomali dell'acqua, la compagnia (o l'ente comunale) che fornisce il servizio e' tenuta a dimostrare l'esistenza del proprio credito
pag. 3 di 11 Invero, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi”. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che i termini della questione non mutano in considerazione dell'oggetto dell'azione proposta, ovvero l'accertamento negativo del credito, “giacché è noto che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (Cass. sentenza n. 19154/2018). In definitiva “è il gestore del servizio idrico, in caso di contestazione, a dover fornire in primo luogo la prova del corretto funzionamento dell'impianto, spostandosi poi detto onere – una volta assolto quello del gestore stesso – sull'utente”, il quale “può quindi limitarsi, in prima battuta e ove lamenti un non corretto computo dei propri consumi, ad allegare il cattivo funzionamento dell'impianto” (Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, con la sentenza n. 1057/2020, del 24/02/2020). Dall' esame dell' incarto processuale è emerso che in data 11.01.2017 l' ha sostituito il precedente contatore dell' acqua di Parte_1 parte attrice, recante matricola 39907, con altro contatore recante matricola n. 4725357, a mezzo di un proprio addetto, senza la presenza della sig.ra CP_1 Invero, ai sensi dell' art. 11 della deliberazione del 28.12.1999 dell' Autorità Garante per l' energia, “la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso scritto del cliente, che dopo aver preso visione dei consumi registrati al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. Dunque per garantire una tutela effettiva della corretta fatturazione dei consumi è necessario cristallizzare i dati rilevati dal contatore al momento della sua sostituzione, in quanto in un momento successivo lo strumento potrebbe essere manipolato o danneggiato durante il trasporto non consentendo più una verifica attendibile dei consumi.
Nel caso di specie la sostituzione del contatore matricola n. 39907 è stata effettuata in assenza della sig.ra la quale non ha potuto CP_1 prendere visione dei consumi registrati e senza aver sottoscritto alcuna documentazione.
Parte convenuta ha depositato un rilievo fotografico annebbiato di una sorta di contatore dell' acqua, nel quale si intravede una cifra 4763, che a suo parere corrisponde ai consumi idrici della sig.ra dal CP_1
pag. 4 di 11 quale risulta impossibile risalire al numero di matricola, per cui non può essere preso in considerazione.
Alla luce di quanto esposto, considerato che le fatture impugnate fanno riferimento a consumi medi annui e che la sostituzione del contatore è avvenuta in data 11.01.2017 in assenza di parte attrice, le stesse devono essere annullate.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, contrariis reiectis 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1414/2022 emessa dal Tribunale Civile di Cassino, dott. Domenico Tirozzi, nell'ambito del giudizio iscritto al r.g. n. 829/2018, depositata in Cancelleria il 20.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, a) rigettare in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, confermare la legittimità delle fatture impugnate sia con riferimento al misuratore idrico matricola n. 39907 sia al misuratore idrico avete matricola n. 472535; b) con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre iva e cpa e spese forfettarie come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) condannare parte appellata alla restituzione in favore dell di tutte le somme corrisposte in esecuzione Parte_2 dell'impugnata sentenza;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1414/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Cassino, in composizione monocratica, G.O.T. Dott.
Domenico Tirozzi, pubblicata il 20.10.2022; 2) Nel merito, rigettare in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi d'appello proposti da
[...]
confermando la sentenza n. 1414/2022 emessa dal Tribunale Parte_1
Civile di Cassino, in composizione monocratica, G.O.T. Dott. Domenico Tirozzi, pubblicata il 20.10.2022, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
3) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la Sig.ra per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa;
4) Condannare l'appellante delle spese e competenze del giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si producono in giudizio: - atto di citazione in appello notificato con procura in calce”
pag. 5 di 11 Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9/5/2025, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
pag. 6 di 11 § 5. – L'appello proposto da contiene tre motivi. Parte_1
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Onere della prova – Errata valutazione delle risultane istruttorie”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe completamente ignorato la deposizione del teste che avrebbe Testimone_1 riferito di aver sostituito il contatore recante la lettura di 4763 mc a causa del gelo che aveva colpito la provincia di Frosinone causandone la rottura, curando egli stesso un intervento richiesto dalla stessa Controparte_1 sicchè tale lettura, che aveva fino al guasto fatturato consumi reali, avrebbe consentito di fatturare somme a conguaglio effettivamente dovute, mentre l'onere, non assolto, di dare prova dell'eccessività dei consumi per cause esterne al suo potere di controllo sarebbe stato della CP_1
Il motivo è fondato.
Dall'esame dell' “estratto letture periodiche” (doc 7 della produzione di in primo grado) risulta una progressione regolare, di circa cinque- Pt_1 seicento metri cubi di acqua consumati all'anno dell'utenza intestata a in Cassino Via Appia Nuova, fino al novembre 2015, Controparte_1 progressione regolare interrotta in quel momento con un assai sensibile incremento della lettura fino a 4180 mc, cui segue un ripresa di quella regolarità che porta alla lettura finale di 4763 mc dopo poco più di un anno l'11/1/2017. Le letture del contatore rivelano, pertanto, che una sensibile anomalia nella regolarità della misura si ha tra il mese di settembre e quello di novembre 2015, quando la lettura passa improvvisamente da 1153 a 4180 mc, con un consumo di almeno sei volte quello normale. Le circostanze che hanno occasionato la sostituzione del contatore, soltanto un anno e quattro mesi dopo, rivelano che il contatore fosse perfettamente funzionante e avesse correttamente misurato tra il mese di settembre e quello di novembre 2015 l'esatto prelievo di acqua, pure esorbitante rispetto ai normali consumi dell'abitazione di Via Appia Nuova. Invero, il teste il quale ha provveduto alla Testimone_1 sostituzione del contatore, ricorda che il suo intervento venne richiesto dalla stessa la quale lamentava disfunzioni del servizio Controparte_1 dipendenti dall'ondata di gelo che aveva colpito l'intera provincia nell'inverno 2016/2017, determinando la rottura del misuratore idrico recante matricola 39907, che in quel momento registrava la lettura di 4763 mc.
Il contatore non era mai stato malfunzionante fino alla gelata del gennaio 2017, che l'ha da ultimo compromesso, registrando nell'ultimo anno un consumo di acqua esattamente sovrapponibile a quello che aveva da sempre segnato i prelievi di quell'abitazione.
pag. 7 di 11 L'anomalia dei consumi è più risalente interessando i tre mesi da settembre a novembre 2015, ma essa non è dipesa da guasto o malfunzionamento del misuratore, bensì da una perdita d'acqua. Ciò trova conferma nella deposizione del teste Testimone_2
(indicato oltretutto dalla stessa , la quale ricorda che Controparte_1 due anni prima della sostituzione del contatore vi erano state delle perdite di acqua che costrinsero l ad intervenire con dei tecnici di notte. Parte_1 Alla luce di tale ricostruzione dei fatti è errata l'affermazione del Tribunale secondo cui non avrebbe dato prova che il contatore Parte_1 fosse perfettamente funzionante, richiamando la giurisprudenza che soltanto in tal caso onera il fruitore della dimostrazione che l'eccessività dei consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. Vero è che ha eccepito il malfunzionamento Controparte_1 del contatore sul generico presupposto che i consumi attuali fossero inferiori a quelli pregressi, trascurando che l'anomalia era concentrata in un momento coincidente con la perdita d'acqua, mentre 5 ha provato Pt_1 che il contatore era stato danneggiato dal gelo molto tempo dopo quella misurazione eccentrica rispetto ai normali consumi. D'altra parte, dalla stessa deposizione di risulta che Testimone_2 gli interventi di 5 in occasione della scoperta della perdita d'acqua Pt_1 interessarono il tratto della conduttura idrica della abitazione collocato nel giardino, sicchè, ad onta delle rassicurazioni che la stessa teste avrebbe ricevuto, la perdita non ha riguardato la tubazione esterna fino all'innesto con il contatore facente parte dell'impianto infrastrutturale di conduzione dell'acqua appartenente al gestore del servizio, bensì la tubazione di proprietà di e cioè parte dell'impianto che ella stessa Controparte_1 aveva l'onere di custodire e controllare. Tanto è confermato dal Regolamento del Servizio idrico integrato, il quale prevede che tale tratto faccia parte dell'impianto privato, quale opera di diramazione interna a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura, la cui esecuzione e manutenzione resta a cura e spese dell'utente.
deve, in definitiva, imputare a sé l'anomalo Controparte_1 consumo di acqua eccedente i suoi normali consumi, per aver omesso di curare la manutenzione che avrebbe prevenuto la perdita d'acqua, con l'effetto che deve essere rigettata la sua domanda di accertamento negativo del credito portato dalle fatture n. 3016011000437308 del 14.11.2016, n.
3016011000439292 del 15.11.2016, n. 3017011000294963 del 14.04.2017, e n. 3017011000820221 del 7.12.2017, e in particolare del credito di € 11.738,85 portato dalla prima, che aveva conguagliato il maggior consumo riferito al periodo segnato dalla perdita d'acqua.
pag. 8 di 11 § 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della deliberazione del 28.12.1999 dell'Autorità Garante per l'Energia”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe affermato la violazione dell'obbligo del fornitore di procedere in contraddittorio alla sostituzione del contatore, facendo improprio richiamo alla disciplina dell'art. 11 della deliberazione del 28.12.1999 dell'Autorità Garante per l'Energia.
Il motivo è fondato.
La deliberazione n. 200 del 28.12.1999 dell'Autorità Garante per l'Energia è provvedimento concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Vero è che la sostituzione del contatore è regolata, nei rapporti di fornitura idrica, dal Regolamento del Servizio idrico che prescrive, in caso di guasto, che l'utente debba limitarsi a segnalarlo (come avvenuto nella specie in occasione della gelata che ha bloccato l'erogazione e compromesso la funzionalità del misuratore), mentre onera il gestore del servizio della sostituzione, senza ulteriori comunicazioni all'utente, nei tempi previsti dalla “Carta del servizio”, con modalità che prevedono l'effettuazione di una fotografia anche sul nuovo contatore oltre che del vecchio, senza che all'utente possa essere rilasciato alcun verbale di sostituzione.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sulla corretta fatturazione dei consumi”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva affermato che le fatture avessero fatto riferimento a consumi medi annui, traendone l'erronea conclusione che non corrispondessero a consumi effettivi.
Il motivo è fondato.
La fattura n. 3016011000437308 del 14.11.2016 dell'importo di euro 11.738,85 addebita il conguaglio su lettura reale del periodo
8.01.2012 – 18.11.2015 mc 3144, l'acconto su stima per il periodo
19.11.2015 – 8.06.2016 di mc 452, nonché l'accredito dei consumi fatturati nelle bollette precedenti di 122 mc.
La fattura n. 3017011000294963 del 14.04.2017 dell'importo di euro 29,69 addebita il conguaglio su lettura reale del periodo pag. 9 di 11 19.11.2015 – 25.01.2017, l'acconto per periodo 26.01.2017 – 20.03.2017 su stima consumi pari a mc 127.
La fattura n. 3017011000820221 del 7.12.2017 dell'importo di euro
970,03 opera il conguaglio per il periodo 19.11.2015 – 22.09.2017, accreditando con segno negativo mc 705, e addebita un acconto di mc 169, per il periodo 23.09.2017 – 7.12.2017, sulla base di una lettura stimata.
La fattura n. 3016011000439292 del 15.11.2016 dell'importo a credito di euro 868,56, opera una fatturazione in acconto di consumi stimati dal 9.06.2016 al 7.09.2016, addebitando mc 203.
Tutti gli addebiti su stima che compaiono in tali fatturazioni sono stati conguagliati con le successive fatture nn. 3017011000465845 euro –
1196,60, 3017011000718927 euro – 14,08, 3017011000718930 euro –
420,05, 3017011000133990 euro – 599,60. E' vero, allora, che le fatturazioni sono complessivamente riferite agli effettivi consumi, e non secondo un “canone idrico calcolato a fortait”
o riferite a “consumi medi annui”, come sostiene il primo giudice.
§ 6. – In conclusione, la sentenza n. 1414/2022 emessa del Tribunale di Cassino deve essere totalmente riformata, la domanda di
[...]
deve essere rigettata e, in accoglimento della domanda di CP_1 [...]
tutte le fatture impugnate devono essere ritenute legittime sia Parte_1 con riferimento al misuratore idrico matricola n. 39907 sia al misuratore idrico avete matricola n. 472535.
§ 7. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione, nel solo appello, della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n. 1414
[...] Controparte_1 pubblicata il 20/10/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello totalmente e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di e, in Controparte_1 accoglimento della domanda di dichiara Parte_1 legittime tutte le fatture impugnate sia con riferimento al misuratore idrico matricola n. 39907 sia al misuratore idrico avete matricola n. 472535;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore di liquidate, per il primo grado, in Parte_1
pag. 10 di 11 complessivi € 5.077,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, e, per il grado di appello, in complessivi € 4.888,00, di cui 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 9/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11