Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1094 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. , difesi dall' avv. Rodolfo Omar
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Zurino, giusta procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ), difeso dall'avv. Pasquale Ambrosino, giusta Controparte_1 C.F._4
procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. , e convenivano, innanzi al Parte_1 Parte_2 Parte_3
tribunale di NO, . Controparte_1
Con la citazione, chiedevano di:
la strada comune, contraddistinta dalla particella 476, al fine di lasciare libero il passaggio alla particella 470 ed evitare pregiudizio alla quiete pubblica ed alla salute dei;
Pt_1
- ordinare al convenuto di ruotare il tubo per il trasporto di acque piovane antistante l'edificio contraddistinto con la particella 472, in modo da evitare il riversamento delle acque nella particella 470;
- ordinare al convenuto di ridurre in pristino il muro posto al confine tra le particelle 472 e
473, al fine di lasciare libero il passaggio alla particella 470;
- ordinare al convenuto di rimuovere le opere realizzate abusivamente e, in particolare,
l'apertura nell'edificio contraddistinto dalla particella 1765, la grondaia nell'edificio contraddistinto con la particella 472, il tubo che collegava la particella 468 alla particella 472;
- condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva . Controparte_1
Chiedeva di:
- accertare il diritto di proprietà del cortile comune, limitato illegittimamente da rete metallica posta in essere dalla parte attrice;
- accertare e dichiarare che le finestre a lume ingrediente erano sempre esistite con la relativa pensilina sopra a protezione dell'acque;
- accertare e dichiarare che il tubo di scarico acque piovane era sempre esistito ed aveva sempre scaricato nel cortile comune;
- accertare che nessun muro a confine era stato edificato ex novo;
- accertare e dichiarare che nessun veicolo poteva sostare sulla particella 476 comune alle parti, adibito esclusivamente a strada di accesso alle rispettive proprietà;
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
- rigettare le domande attoree.
3. Alla prima udienza gli attori formulavano, quali reconventiones reconvetionis, la domanda di accertamento della inesistenza del diritto di passaggio del convenuto attraverso la particella 470 e la domanda di accertamento della inesistenza del diritto di proprietà sulla stessa particella da parte del convenuto.
Chiedevano, inoltre, accertarsi il diritto degli attori di transitare attraverso la particella 2088
e di sostare e transitare nella particella 470. 4. , e così precisavano le Parte_1 Parte_2 Parte_3
conclusioni:
- accertare e dichiarare che non aveva diritto di sostare nella particella 2088, Controparte_1
inibendogli altresì di parcheggiarvi il proprio autocarro ed obbligandolo a lasciare libero il passaggio fino alla particella 470;
- accertare e dichiarare che non aveva diritto di transitare attraverso la Controparte_1
particella 470 e non aveva alcun diritto di proprietà e/o altro diritto sulla stessa;
- accertare e dichiarare il diritto di proprietà ed uso esclusivo di , Parte_1 Parte_2
e sulla particella 470;
[...] Parte_3
- accertare e dichiarare il diritto degli attori di transitare attraverso la particella 2088;
- accertare e dichiarare il diritto d'uso esclusivo degli attori sulla particella 470, ivi compreso quello di transitarvi e sostarvi;
- ordinare a di ruotare il tubo per il trasporto di acque piovane antistante Controparte_1
l'edificio contraddistinto dalla particella 472, in modo da evitare il riversamento delle acque nella particella 470;
- ordinare a di ridurre in pristino il muro posto al confine tra le particelle 472 Controparte_1
e 473, al fine di lasciare libero il passaggio alla particella 470;
- ordinare a di rimuovere l'apertura nell'edificio contraddistinto dalla Controparte_1 particella 1765, le grondaie nell'edificio contraddistinto dalla particella 472, il tubo che collega la particella 468 alla particella 472;
- condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione.
5. Secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, interveniva . CP_2
Lamentava di avere subito un pregiudizio alla condotta del convenuto e chiedeva accogliere la domanda degli attori.
Chiedeva dichiararsi lesivo del suo diritto di comproprietà la sosta dell'autocarro da parte del convenuto nel viale comune di accesso, e in subordine chiedeva accertarsi che la condotta di ledeva il diritto di servitù volontaria sul viale di accesso. Controparte_1
6. Con sentenza n.48, pubblicata il 13.01.2020 il tribunale di NO, accogliendo in parte le domande attoree, a) ordinava a di rimuovere il tubo per il trasporto Controparte_1 dell'acqua piovana b) ordinava a di rimuovere le grondaie e la tubazione. Controparte_1 Rìgettava le altre domande attoree e le domande riconvenzionali.
Compensava le spese.
In motivazione il tribunale deduceva: che andavano decise solo le domande degli attori e le domande riconvenzionali promosse dal convenuto con la comparsa di costituzione, mentre quelle da questo promosse con la memoria ex art. 183 cpc non erano ammissibili;
che fondamentale per la decisione era la CTU, la quale aveva analizzato compiutamente i titoli di provenienza, circostanza che rendeva superfluo esperire le prove orali;
che, quanto alle domande formulate dagli attori, volte ad accertare il diritto esclusivo degli stessi sulla particella 470 e l'esistenza di diritti sulla stessa particella in capo al , il CP_1
convenuto poteva accedere attraverso il cortile antistante la particella 470, che era in comunione, come da titolo di provenienza in atti;
che non vi era la prova che il convenuto parcheggiasse un autocarro nell'area e con le modalità indicate dagli attori;
che, quanto alla domanda di accertamento del diritto degli attori a transitare sulla particella
2078, non vi era alcuna contestazione, il che escludeva alcun interesse ad una pronuncia giudiziale;
che, quanto alla domanda relativa al tubo per il trasporto dell'acqua piovana, antistante l'edificio di cui alla particella 472, il CTU aveva accertato che sussisteva un illecito sversamento di acque nella particella 470, per cui doveva ordinarsi al convenuto di convogliare le acque in apposite condutture sottostanti la rete stradale;
che la domanda di riduzione in pristino del muro al confine tra le particelle 472 e 473 era infondata, in quanto il muro insisteva sulla particella 473, come accertato dal CTU;
che quanto alla domanda di rimozione della apertura nell'edifico posto nella particella 1765, era generico il riferimento alla apertura dell'edificio, per cui la domanda non poteva essere accolta;
che le grondaie e le tubazioni insistevano sul fondo attoreo, per cui andava disposta la rimozione;
che la domanda risarcitoria era priva di prova;
che le domande riconvenzionali erano rimaste prive di prova.
7. , e hanno promosso appello. Parte_1 Parte_2 Parte_3
7.1. Con un primo motivo deducono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande avanzate da . CP_2
Deducono che , a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non è mai CP_2
intervenuto nel presente giudizio;
che si è invece costituito in altro giudizio CP_2
dinnanzi al tribunale di NO (RG 4462/2017) che coinvolgeva . Controparte_1
7.2. Con il secondo motivo deducono la nullità della sentenza di primo grado per omessa e insufficiente esame delle prove e per omessa ammissione delle prove richieste.
Deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto che gli attori avessero chiesto le prove orali solo con comparsa conclusionale, mentre essi le avevano richieste nel corso del giudizio;
che inoltre il tribunale ha errato nel ritenere superflue le prove orali;
che la CTU, su cui il tribunale si è esclusivamente fondato per la decisione, presentava numerose criticità.
Sostengono che dagli atti prodotti emerge, invece, che l'area antistante la particella 470 non
è di proprietà comune, ma di proprietà esclusiva di , come da atto di Parte_3
acquisto del 2013.
Con distinta censura, gli appellanti lamentano che il tribunale ha errato nel rigettare la richiesta di inibitoria al di parcheggiare l'autocarro nella particella 2088, in quanto CP_1
non provato il parcheggio.
Deducono che non ha contestato di parcheggiare sulla particella 2088, per cui il CP_1
tribunale avrebbe dovuto accertare se tale parcheggio limitava la possibilità degli attori di transitare. Chiedono pertanto che vengano ammesse le prove orali volte a dimostrare che il parcheggia sulla particella 2088. CP_1
7.3. Con altra censura, criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che, quanto alla domanda di accertamento del diritto di transitare sulla particella 2088 non vi fosse interesse ad una pronuncia, in quanto non vi era contestazione. Evidenziano che la presenza dell'autocarro del comporta l'impossibilità di transitare. CP_1
7.4. Con un quarto motivo lamentano che il tribunale non ha dato risposta alla domanda di accertamento del diritto di uso esclusivo sulla particella 476.
Deducono di avere allegato che i parcheggiano le auto dal 1967 sulla particella Pt_1
476, addossandole all'abitazione di proprietà di (part. 1005), senza mai Parte_2
impedire il passaggio delle auto, che avviene dalla attigua particella 2088.
Chiedono di accertarsi tale diritto esclusivo.
7.5. Gli appellanti censurano il rigetto della domanda con cui hanno chiesto di ordinare al di ridurre in pristino il muro posto a confine tra le particelle 472 e 473. CP_1
Deducono: che il CTU ha omesso di prendere posizione sulla questione;
che il muro è stato costruito sulla particella 473, non oggetto di lite;
che il non ha mai contestato di avere CP_1 allungato il muro in questione, onde migliorarne l'estetica; che il CTU avrebbe dovuto chiarire se tale opera poteva costituire una utilità per o se aggrava soltanto la servitù CP_1 di passaggio, rendendo più gravoso l'accesso dei alla particella 470. Pt_1
7.6. Con altra censura i lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto generica la domanda di rimozione della apertura presente nella particella 1765.
Chiedono che venga ordinata la rimozione dell'apertura.
7.7. Infine, gli appellati censurano il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Deducono che erroneamente il tribunale ha ritenuto la domanda priva di prova.
Chiedono il risarcimento dei danni provocati alla proprietà e al diritto di passaggio;
chiedono anche i danni alla salute provocati dalla permanenza dell'autocarro.
7.8. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione di compensazione delle spese.
7.9. Hanno chiesto di:
a) accertare e dichiarare che non ha diritto di sostare nella p.lla 2088, Controparte_1
inibendogli altresì di parcheggiarvi il proprio autocarro ed obbligandolo a lasciare libero il passaggio fino alla p.lla 470;
b) accertare e dichiarare che non ha diritto di transitare attraverso la p.lla Controparte_1
470 e non ha alcun diritto sulla stessa;
c) accertare e dichiarare il diritto di proprietà ed uso esclusivo di , Parte_1 Parte_2
e sulla p.lla 470;
[...] Parte_3
d) accertare e dichiarare il diritto di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di transitare attraverso la p.lla 2088;
e) accertare e dichiarare il diritto d'uso esclusivo di , e Parte_1 Parte_2
sulla p.lla 476, ivi compreso quello di transitarvi e sostarvi;
Parte_3 f) ordinare a di ridurre in pristino il muro al confine tra le p.lle 472 e 473, al Controparte_1
fine di lasciare libero il passaggio alla p.lla 470;
g) ordinare a di rimuovere l'apertura nell'edificio contraddistinto alla p.lla Controparte_1
1765;
h) condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1 patiti e patiendi dagli appellanti, quantificati in € 20.000,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione, come per legge;
i) con vittoria di spese comprensive delle spese di mediazione e CTU) e competenze del doppio grado di giudizio. oltre rimb. forf., IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
8. Si è costituito . Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
Deduce l'infondatezza dei motivi di appello e chiede il rigetto del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Gli appellanti hanno denunciato che il tribunale ha erroneamente ritenuto costituito ed ha, conseguente, rigettato le domande di questo. CP_2
Il motivo non è ammissibile.
2.1. Gli appellanti non sono legittimati a far valere una censura nell'interesse di altro soggetto. Essi non sono stati investiti di alcuna procura ad agire in nome e per conto di
; pertanto, ai sensi dell'art. 81 cpc, non possono sostituirsi a questo nel CP_2
denunciare una violazione della sentenz a di primo grado che lede gli interessi esclusivi di
. CP_2
3. Gli appellanti, con una specifica censura, hanno chiesto di accertare il loro diritto di proprietà esclusiva sulla particella 470 e che non ha alcun diritto di transitare su CP_1
questa particella.
Il motivo non è fondato ai sensi della motivazione che segue.
3.1. Con atto di divisione del 25 ottobre 1967, rogato dal notaio (v. doc. 2 Persona_1
prodotto dagli attori in primo grado) , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, - quale procuratore di - procedettero allo Parte_7 CP_3 Parte_8 scioglimento convenzionale dell'eredità di . Persona_2
Tra i beni caduti in successione vi era un fabbricato così descritto:
“ivi, a nord del cortile comune, fabbricato di vecchia costruzione, composto di un basso civico 96 (già 64) con corte retrostante di circa mq 40 in cui sono posti alcuni accessori. Il tutto confinante a nord con , sud con cortile comune, ad est e ad ovest Persona_3 con beni , in catasto il fabbricato alla partita 1111 – NCEU foglio 11- n. 470 – via Nappi, Per_4
64-A/5-T-V.I-Lire 160, mentre la corte è riportata alla partita I come corte urbana”.
Tale bene in sede di divisione veniva assegnato a . Parte_6
3.2. Con atto del 28 febbraio 1968, rogato dal notaio (v. doc. 3 prodotto Persona_1 dagli attori in primo grado) vendeva ad “la nuda proprietà Parte_6 Controparte_4
di fabbricato di vecchia costruzione sito in S. Giuseppe Vesuviano in contrada Nappi, posto
a nord del cortile comune e composto di un basso (civico 96 già 64) con corte retrostante di circa mq. 40, nella quale sono posti alcuni accessori, ed accessorio anche esso del fabbricato. Il tutto confina a nord con , a sud con cortile comune, ad est e Persona_3 ad ovest con , in catasto il fabbricato alla partita 1111 del NCEU come foglio II – n. Per_4
470 via Nappi 64 – A/5-T-V. I-Lire 160; mentre la corte è riportata alla partita I come corte urbana”.
Nell'atto era precisato che il fabbricato “pervenne nella veditrice giusta atto divisionale da me rogato il 25.10.1967 …”
3.3. Con atto del 31 gennaio 2013, rogato dal notaio , e Persona_5 CP_5 [...]
vendettero a CP_6 Parte_3
“piccolo appartamento composto da un vano ed accessori, con una corte antistante ed una restrostante, confinante a nord con proprietà o aventi causa;
a sud con proprietà Per_3
, ad est, in parte con proprietà o aventi causa ed in parte con cortile comune, Pt_1 Per_4 ad ovest, in parte con proprietà o aventi causa ed in parte con cortile. E' riportato nel Per_4
NCEU del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in ditta alla parte venditrice, con i seguenti dati:
-foglio 11, mappale 470 sub 1, piano T, via Nappi n. 64, cat. A/3, cl. 3, vani 2,5, R.C. Euro
206,58”.
All'articolo 5 del contratto (provenienza), si legge: “la parte venditrice dichiara che quanto in oggetto le è pervenuto in virtù dei seguenti titoli:
-Atto per notaio di Terzigno in data 28 febbraio 1968 rep. N. 45131/1577 Persona_1
(…), con il quale la signora acquistava dalla signora Controparte_7 Parte_9 la nuda proprietà dell'immobile in oggetto gravata dall'usufrutto vitalizio a favore del
[...] signor . Successivo consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà a Parte_4 seguito del decesso del signor avvenuto nell'anno 1989; Parte_4
- Successione della signora apertasi ab intestato (…) alla quale furono Controparte_4 chiamati il coniuge superstite signor e le due figlie ed Persona_6 CP_5 [...]
, qui costituite, per 1/3 (un terzo) ciascuno;
CP_6
- -successione del signor apertasi ab intestato (…) alla quale furono Persona_6
chiamate le due figlie ed , qui costituite per ½ (un mezzo) CP_5 Controparte_6 ciascuna”.
3.4. Con atto del 27 settembre 1962, rogato dal notaio (agli atti), Persona_7 [...]
vendeva ad : Per_6 Parte_10
“-fabbricato composto di un vano e degli accessori, confinante con proprietà di (recte: CP_1
, n.d.r.) , con beni di , e cortile comune, riportato nel nuovo Per_3 Per_2 Controparte_8 catasto urbano alla partita 598, foglio II, n. 468, con l'imponibile di l. 240.
Fanno parte integrante de descritto cespite i diritti di comunione a cortile comune ed a tutti
i comodi in essi esistenti.
-fabbricato composto di due vani e degli accessori, confinante con proprietà Controparte_9
(recte: , n.d.r.) con beni di , da due lati, e con cortile comune, Persona_2 Controparte_8 iscritto in catasto alla partita 598, foglio II, m. 472 coll'imponibile di l. 400.
Fanno parte integrante del suddetto fabbricato i diritti di comunione al cortile comune ed a tutti i comodi in esso siti”
3.5. Con atto del 25 luglio 2012, rogato dal notaio (agli atti), Persona_8 _1
, e vedono a :
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_1 “- piccolo fabbricato civico 127/7-8 di via Nappi composta da un vano cucina e bagno al piano terra e di due vani ed accessori al primo piano, confinante con beni eredi CP
, beni eredi e cortile comune, salvo altri. Riportato in catasto
[...] Controparte_4
Fabbricati del comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 11, particella 472, via Nappi n.
66, piano T-1, cat. A/4, classe 3, vani 5,5, R.C. euro 238,60;
-ivi poco distante dal suddetto fabbricato, civico 127/5 di via Nappi altro vano a piano terra con annesso cortile antistante e piccolo spiazzo di terreno di proprietà esclusiva posto sul lato nord, sul quale insistono piccoli accessori. Il tutto confina con beni eredi , Controparte_4
beni aventi causa e Traversa dei ciclamini di via Nappi. Il fabbricato è Persona_9
riprodotto nel Catasto Fabbricati del comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 11, particella 468, via Nappi n. 62, piano T, cat. A/5, classe 2, vani 1,5, R.C. Euro 56,55, mentre lo spiazzo di terreno è riportato nel Catasto terreni del comune di san Giuseppe Vesuviano al foglio 11, particella 467 are 0,49 senza redditi (…)
Si precisa che:
-sono compresi nella presente vendita i diritti di comunione sul cortile comune distinto con la particella 476 e sui comodi ivi siti;
-l'accesso ai corpi di fabbrica in oggetto avviene sua da via Nappi, attraverso il cortile comune distinto in Catasto con la particella 476 del foglio 11, sia dalla Traversa dei Ciclamini di via Nappi numero civico 6”.
3.6. Nell'atto di divisione del 1967 e nell'atto di vendita del 1968 la particella 470 non è mai stata indicata come comprensiva di un cortile antistante;
è stata sempre individuata come confinante, sul lato sud, con un cortile comune.
L'atto del 2013, con cui la particella 470 è stata trasferita a , indica, Parte_3
come oggetto di trasferimento, anche uno spiazzo antistante la particella 470; la planimetria allegata all'atto del 2013 indica un cortile antistante (sul lato sud) al fabbricato della particella
470, come oggetto di proprietà esclusiva.
Va però osservato che l'atto di vendita del 2013, espressamente indicava che il bene oggetto di vendita era quello proveniente dalla vendita tra ed Parte_6 CP_4
, e poi dalla successione di di e di .
[...] Controparte_4 Persona_6
Ora, posto che né nell'atto di divisione del 1967, né nell'atto di vendita del 1968 la particella
470 è stata trasferita con un cortile antistante, deve concludersi che con l'atto del 2013 a non poteva essere trasferito alcun cortile antistante (sul lato sud) in Parte_3 proprietà esclusiva e tanto in facile ossequio al principio per cui se il dante causa di
[...]
non aveva ricevuto un bene, non poteva neanche trasferirlo a terzi. Parte_3
Deve allora concludersi che sin dal 1967, la particella 470 non ha mai compreso un'area di proprietà esclusiva antistante (sul lato sud); deve altresì concludersi che
[...]
non sia mai divenuta proprietaria esclusiva di alcuna area antistante la particella Parte_3
470.
3.7. Il dato emergente dagli atti del 1967 e del 1968 è che la particella 470 era confinante con un'area di proprietà comune (definita cortile comune).
3.8. Pertanto, la domanda degli appellanti di accertare che essi sono proprietari esclusivi della particella 470 deve essere rigettata, con la seguente precisazione.
La particella 470, intesa come particella occupata dal fabbricato, è di certo di proprietà esclusiva di;
per altro, il convenuto non ha mai contestato tale dato. Parte_3
Gli appellanti, nel chiedere di accertare la loro proprietà esclusiva sulla particella 470, sebbene non l'abbiano chiarito nelle conclusioni, hanno inteso chiedere di accertare la proprietà esclusiva sull'area antistante l'entrata al fabbricato occupante la particella 470.
Ebbene, di tale area non deve essere dichiarata la proprietà esclusiva in capo agli appellanti, atteso che, come detto, essa è di proprietà comune e non è mai stata oggetto di trasferimento negli atti del 1967 e del 1968 quale area di proprietà esclusiva.
3.9. E' opportuno anche chiarire che anche l'area antistante la particella 468 di proprietà di
, non è di proprietà esclusiva di quest'ultimo. CP_1
L'atto del 1962, nell'individuare la particella 468, non ha compreso anche la proprietà esclusiva di alcuna area antistante (lato sud), ma ha indicato come confine della particella
468 un'area comune.
L'atto del 2012, con cui è divenuto proprietario della particella 468, Controparte_1 nell'individuare l'oggetto della vendita, ha indicato un “vano a piano terra con annesso cortile antistante e piccolo spiazzo di terreno di proprietà esclusiva posto sul lato nord”. La proprietà esclusiva è stata riferita solo allo spiazzo retrostante, individuato come particella 467, e non anche al cortile antistante.
L'atto del 2012, dunque, sembra consequenziale all'atto del 1962, che non aveva trasferito, con la particella 468, anche la proprietà dell'area antistante. Alla fine, anche l'area antistante la particella 468 non è di proprietà esclusiva, ma rientra nella proprietà comune.
3.10. La domanda degli attori di accertare che il non ha il diritto di transitare sulla CP_1
particella 470 deve essere rigettata.
3.11. E' il caso di aggiungere che le prove orali richieste, anche in sede di appello, dagli appellanti, non vanno ammesse, atteso che il loro esperimento non muterebbe le conclusioni.
Chiedere a dei testimoni se hanno visto utilizzare l'area antistante la particella 470 dai da lungo tempo non porterebbe ad alcun risultato utile per questi, atteso che gli Pt_1
appellanti, in primo grado, non hanno mai avanzato alcuna domanda di usucapione della detta area, né hanno sollevato eccezione di usucapione.
Quindi, accertare che essi – o i loro diretti danti causa – hanno sempre usato l'area, non muterebbe il regime giuridico dell'area stessa.
4. Gli appellanti hanno chiesto di accertare che non ha alcun diritto di CP_1
parcheggiare sulla particella 2088 e che, invece, essi hanno diritto di transito sulla particella
2088.
Anche tale domanda non può essere accolta.
4.1. I non hanno mai dedotto in base a quale titolo essi accampano diritti sulla Pt_1
particella 2088; inoltre, il non ha mai contestato che i abbiano la facoltà di CP_1 Pt_1
utilizzare la particella 2088. Va osservato che neanche ha mai dedotto di vantare CP_1
diritti reali sulla particella 2088.
Pertanto, questo Collegio non può dichiarare l'esistenza di alcun diritto dei sulla Pt_1 particella 2088; quanto all'impedire a di parcheggiare sulla particella 2088, tale CP_1
richiesta dovrebbe essere avanzata dal soggetto titolare di diritti sulla particella 2088: tale domanda non può essere avanzata da chi non ha alcun diritto su detta particella.
4.2. Gli appellanti hanno anche chiesto di inibire a di parcheggiare sulla particella CP_1
2088, in quanto tale parcheggio limiterebbe il loro diritto di raggiungere la particella 470. 4.3. In vero, dalle fotografie, allegate dagli stessi attori/appellanti, non emerge che l'autocarro impedisca il passaggio di altri mezzi, anche quando parcheggiato.
5. Gli appellanti hanno chiesto di accertare il loro diritto di uso esclusivo sulla particella 476.
La domanda è non fondata.
5.1. I non hanno addotto, né comprovato alcun titolo che conferisca loro il diritto di Pt_1
usare in via esclusiva della particella 476.
Al contrario, con l'atto di compravendita del 2012, è divenuto comproprietario della CP_1
particella 476.
Per altro, la particella 476 contrassegna la strada di accesso alle particelle 468, 470 e 472, per cui è ragionevole credere che sia in comunione tra i proprietari delle particelle da raggiungere.
6. Gli appellanti chiedono di condannare alla riduzione in pristino del muro al CP_1 confine tra le particelle 472 e 473 in quanto – deducono – il prolungamento di esso è solo frutto di intenzione emulativa e, inoltre, impedisce il libero passaggio alla particella 470.
La domanda va rigettata.
6.1. Va premesso che il muro in questione si trova tra la particella 472 e la particella 473.
6.2. Ai sensi dell'art. 833 c.c. un atto può essere qualificato come emulativo quando non comporta alcuna utilità per chi lo pone in essere ed ha l'unico scopo di nuocere o recare molestia ad altri (v. Cass. 13732/2005).
6.3. Dalle fotografie allegate alla CTU emerge che il muro in questione è stato allungato di poco, rispetto alla dimensione originaria. Dunque, non appare comportare alcuna rilevante difficoltà di manovra per percorrere la particella 476 e poi dirigersi verso la particella 470.
7. Gli appellanti chiedono di ordinare a di rimuovere l'apertura nell'edificio CP_1
contraddistinto con la particella 1765.
La domanda merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
7.1. L'art. 900 c.c. prevede che le finestre o altre specie di aperture sul fondo del vicino sono luci se danno passaggio alla luce e all'aria ma non permettono di affacciarsi sul fono del vicino.
L'art. 901 c.c. prevede che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
“1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento e dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
L'art. 902 c.c. prevede che “l'apertura che non ha caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art.
901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.
7.2. Nella specie, il CTU ha riconosciuto che l'apertura sul fabbricato di cui alla particella
1765 è una luce, ai sensi dell'art. 901 c.c.
Dall'altezza dal suolo della apertura emergente dalle fotografie allegate alla CTU, si evince che si tratti di luce.
In vero, non vi è stata impugnazione in ordine alla qualificazione della apertura in questione.
7.3. La luce in questione ha una inferriata, ma – come già rilevato dal CTU - non ha una grata con le caratteristiche prescritte dall'art. 901 c.c.
Pertanto, gli appellanti possono chiedere non la chiusura, ma che la luce venga resa conforme alla prescrizione di legge.
7.4. Atteso che la regolarizzazione della luce rappresenta un minus rispetto alla richiesta di chiusura, ordinare che la luce in questione venga munita di grata non viola la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
7.5. Pertanto, in accoglimento della domanda, deve essere ordinato al di installare CP_1 una grata alla luce in questione, in modo da renderla conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
8. La domanda di risarcimento del danno, formulata dagli appellanti, non è fondata sotto alcuno degli aspetti profilati.
8.1. Le domanda di risarcimento dei danni derivati dall'utilizzo, da parte del , della CP_1
particella 470 e della particella 2088 non è fondata, atteso che, come detto, il ha il CP_1
diritto di utilizzare le la particella 470 e in questo giudizio non può accertarsi che il CP_1
non abbia diritto di usare la particella 2088.
8.2. La domanda di risarcimento del danno causato dal prolungamento del muro non è fondata, in quanto, come detto, non è stato illecito il prolungamento.
8.3. L'avere ruotato il tubo di scolo e l'avere installato delle grondaie a distanza inferiore a quella legale sono stati già riconosciuti quali atti illecito nella sentenza di primo grado – non oggetto, a gravame, sul punto. Gli appellanti, però, non hanno allegato quale danno abbiano subito dallo sversamento delle acque nella loro proprietà o dalla presenza delle grondaie.
Va ricordato che l'accertamento della lesione di un diritto non comporta, automaticamente, il riconoscimento della esistenza di una conseguenza dannosa. Questa deve essere allegata dalla parte interessata e, eventualmente, anche provata.
Nella specie, come detto, i non hanno allegato alcuno specifico danno. Pt_1
8.4. Dalla circostanza che la luce non avesse tutte le caratteristiche previste dal codice civile non deriva alcun pregiudizio per gli appellanti i quali, come detto, possono solo chiedere che la luce venga resa conforme alle prescrizioni di legge.
8.5. I hanno anche chiesto il risarcimento dei danni dei danni non patrimoniali Pt_1
derivanti dalle immissioni illecite (di fumo, sonore) asseritamente procurate dalla presenza dell'autocarro del durante la notte, nel mentre effettua operazioni di carico e scarico. CP_1
Anche questa domanda non è fondata.
Il rumore di un motore acceso, anche se durante la notte, non può comportare il superamento di soglie oggettive di tollerabilità. Per altro, non è stata fornita la prova di quanto tempo il camion sosti acceso nei pressi dell'abitazione dei , né per quanti giorni o notti alla settimana. Pt_1
Gli appellanti hanno allegato il seguente capitolo di prova in primo grado: “ è Controparte_1
solito parcheggiare un autocarro di grosse dimensioni nella p.lla 2088 al confine con la strada comune di cui alla p.lla 476, effettuando operazioni di carico e scarico anche in piena notte, con continui rumori ed esalazioni maleodoranti”. In ragione della genericità dello stesso, pur ammettendo la prova, non emergerebbero i dati rilevanti.
Va anche evidenziato che il camion, per stessa ammissione dei , non viene Pt_1
parcheggiato nei pressi della particella 470, ma nei pressi della particella 2088, che confina con il viale di accesso (particella 476).
9. Alla fine, la sentenza di primo grado deve essere riformata ai sensi della motivazione esposta.
10. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, deve provvedersi alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
11. Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc.
11.1. L'art. 92 cpc prevede che le spese possano essere compensate in caso di reciproca soccombenza.
Uno dei casi di reciproca soccombenza è quello in cui vengono accolte solo alcune delle domande autonome proposte (v. Cass. 32061/2022).
11.2. Nella specie, solo alcune delle domande formulate dai sono state accolte;
le Pt_1
domande formulate dal sono state rigettate già in primo grado. Pertanto, sussistono CP_1
i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_3
, riforma, in parte, la sentenza del tribunale di NO n. 48, pubblicata il Parte_2 13.01.2020 e, per l'effetto, ordina al di provvedere alla messa a norma della Controparte_1
luce presente nel fabbricato di cui alla particella 1765 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
B) compensa le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini