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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2183/2018, vertente tra
(C.F.: ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Persona_1 C.F._2
Grosseto, Piazza Albegna n. 3, presso lo studio dell'avv. Romano Lombardi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Genova, via G.T. Invrea n. 11/13, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Alessandro Causa, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Persona_1 giudizio il fratello e la di lui moglie esponendo CP_1 Controparte_2 all'intestato Tribunale che:
• con procura generale rilasciata il 15.12.2008, conferì al fratello la facoltà di CP_1 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al suo patrimonio, stante una profonda crisi depressiva che le impediva di far fronte alle proprie pagina 1 di 21 normali occupazioni;
• nell'anno 2009, su insistenza del fratello, lasciò l'abitazione di Grosseto per trasferirsi dapprima in una clinica a Firenze, poi in una casa di cura ad Asti, e da ottobre
2009 a ottobre 2012 presso una struttura ubicata ad Arenzano;
• risolti i problemi di salute, e tornata ad abitare a Grosseto, avrebbe scoperto il compimento sul proprio conto di numerose operazioni bancarie non autorizzate (prelievi di contanti, pagamenti tramite bancomat, emissioni di assegni e giroconti in favore del fratello e di sua moglie o della loro società, tra cui un giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012) per un totale di € 122.656,00, successivamente giustificate dal fratello quali rimborsi spese e retribuzioni per l'attività prestata in suo favore;
• revocata immediatamente la procura e denunciato il fratello per il reato di appropriazione indebita, questi avrebbe patteggiato la pena nell'anno 2016;
• nelle more del procedimento penale, i coniugi convenuti avrebbero cancellato la loro società e depositato al Tribunale di Genova un ricorso congiunto per la separazione personale, tra le cui condizioni, omologate nel marzo 2014, previdero la cessione in favore della della quota di 132/330 di un'unità immobiliare sita nel comune di CP_2
Arenzano, al chiaro fine di rendere il nullatenente e compromettere la ER soddisfazione della legittima richiesta restitutoria e risarcitoria della sorella.
Tanto premesso, e previa istanza di ordine rivolto al fratello di rendere il conto del suo operato ai sensi dell'art. 1713 c.c., l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare a restituirle/risarcirle (ex art. 1710, o 2043 c.c., o 2033, o CP_1
2041 c.c.) le somme dallo stesso indebitamente utilizzate, in misura non inferiore ad €
122.656,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno ulteriore da provarsi in corso di causa, nonché di condannare alla ripetizione delle somme Controparte_2 da quest'ultima incassate sul conto corrente cointestato con e dalla CP_1 società della quale era socia accomandataria;
chiedeva altresì la declaratoria di simulazione dell'atto di trasferimento immobiliare stipulato fra i convenuti in esecuzione degli accordi di separazione personale o, in subordine, la rispettiva declaratoria d'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Si costituivano in giudizio e eccependo CP_1 Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in luogo del Tribunale di
Genova, nonché la nullità della procura rilasciata in data anteriore rispetto alla redazione e alla notifica della citazione, nonché indeterminata nell'individuazione dell'autorità
pagina 2 di 21 giudiziaria innanzi a cui proporre l'azione civile e in ogni caso rilasciata per proporre l'azione solo contro . CP_1
Quanto al merito, assumevano che la condotta appropriativa di quest'ultimo sarebbe stata espressamente autorizzata dalla sorella a titolo di compenso per l'attività e l'assistenza quotidiana prestata in veste di mandatario e quale rimborso/anticipi di sostenuti dai convenuti nell'interesse dell'attrice, e depositavano all'uopo quattro dichiarazioni apparentemente sottoscritte da quest'ultima per autorizzare il fratello a utilizzare la somma annua di € 36.000,00 e un'ulteriore dichiarazione datata 5.10.2012 in cui sempre l'attrice avrebbe confermato un suo impegno a mantenere ferme le promesse fatte al fratello con riguardo ai propri risparmi bancari;
chiedevano quindi il rigetto delle domande attoree rivolte nei loro confronti, o in via subordinata eccepivano in compensazione con l'eventuale credito avversario gli importi da loro corrisposti per far fronte a spese dell'attrice, e in ipotesi di accoglimento della domanda attorea il ER chiedeva in via riconvenzionale la condanna della sorella a pagargli un compenso (e/o a rimborsagli le spese sostenute) per l'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto.
Alla prima udienza, l'attrice disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle quattro dichiarazioni prodotte ex adverso, denunciando contestualmente l'abusivo riempimento della dichiarazione del 5.10.2012 con interpolazione della frase terminale, e su istanza congiunta delle parti venivano concessi termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 13.7.2019, il Giudice rigettava l'istanza attorea di CTU grafologica sul documento artefatto - ritenendo necessaria la proposizione della querela di falso - e rinviava la causa all'udienza del 15.10.2019 per l'esibizione degli originali delle quattro dichiarazioni con firma disconosciuta dalla , nominando il CTU. ER
A tale udienza, l'attrice proponeva querela di falso e il Giudice, scrutinata l'ammissibilità della stessa e l'intenzione dei convenuti di avvalersi del documento, ne autorizzava la presentazione, rinviando la causa all'udienza del 28.11.2019 per il conferimento dell'incarico al CTU, al quale era demandata sia l'indagine sulle firme oggetto di verificazione sia quella scaturita dalla querela di falso.
Depositato l'elaborato peritale, l'attrice insisteva nelle ulteriori richieste istruttorie, fra cui per l'istanza di rendiconto ex art. 1713 c.c. e 263 c.p.c., e il Tribunale fissava l'udienza del 22.6.2021 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. per definire la questione, vista la contestazione del mandatario sulla sussistenza dell'obbligo di rendere il conto pagina 3 di 21 della propria gestione.
Con sentenza n. 501/2021, il Giudice ordinava a di rendere il conto delle CP_1 attività svolte su mandato della sorella.
In seguito, veniva ammessa parzialmente la prova testimoniale formulata dalle parti e si costituiva in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. quale figlia Parte_1
e unica erede dell'attrice deceduta.
Nelle more dell'attività istruttoria, i convenuti venivano dichiarati decaduti dalla prova testimoniale in ordine a tre testi non citati, mentre con sentenza n. 796/2022 il Giudice definiva il procedimento incidentale di falso accogliendo la querela e ordinando la cancellazione, ex art. 537 c.p.p., del periodo contestato («E MANTENGO QUANTO PROMESSO A
RIGUARDO DEI MIEI RISPARMI IN BANCA ED INFINE BUSTA CON RICEVUTA VARIE») dal documento.
Assunta la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2024, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna del Persona_1 fratello - estesa alla di lui moglie - a CP_1 Controparte_2 restituirle/risarcirle la somma complessiva minima di € 122.656,00 da questi illecitamente utilizzata attraverso operazioni effettuate su propri conti correnti nel periodo compreso tra dicembre 2009 ottobre 2012 (all. 15 e 16 dell'attrice), sfruttando la procura notarile generale rilasciata in suo favore nel 2008 affinché il medesimo preservasse il patrimonio della sorella (all. 1), colpita all'epoca da una profonda crisi depressiva.
Siffatta procura fu revocata nel mese di novembre 2012 (all. 5), allorquando la sig.ra
, risolti i problemi di salute e tornata ad abitare nella sua casa di Grosseto, ER avrebbe appresso delle numerosi disposizioni anomale compiute dal fratello, ora a beneficio dello stesso e di sua moglie, ora a vantaggio della loro società “M. Saldature
s.a.s. di Malagamba C.” (all. 13).
In particolare, le operazioni denunciate, in quanto mai autorizzate, sono le seguenti:
a) assegno di € 1.261,00 emesso il 31.8.2009;
b) giroconto di € 2.000,00 del 29.12.2009 in favore dei convenuti;
pagina 4 di 21 c) assegno di € 2.065,00 emesso il 7.1.2010;
d) assegno di € 2.130,00 emesso il 19.3.2010;
e) giroconto di € 2.000,00 del 29.12.2010 in favore dei convenuti;
f) prelievo di contanti di € 1.300,00 del 28.3.2011;
g) assegno di € 600,00 emesso il 20.4.2011;
h) giroconto di € 10.000,00 del 6.4.2011 in favore della società;
i) prelievo di contanti di € 2.300,00 del 26.5.2011;
j) prelievo di contanti di € 2.000,00 del 27.9.2011;
k) giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012 in favore dei convenuti.
L'attrice ritiene che il avrebbe ammesso in sede penale la sua responsabilità per ER
l'appropriazione indebita delle citate somme da ella denunciata nel gennaio 2013, chiedendo - e ottenendo nel 2016 dal Tribunale di Genova -, l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (all.ti 10- 12, 17 e 18); assume inoltre che i convenuti, intuito il rischio di doverle restituire/risarcire tali importi, alcuni giorni dopo la revoca della procura avrebbero cancellato la società senza procedura di liquidazione e depositato al Tribunale di Genova un ricorso congiunto per la separazione personale, tra le cui condizioni figurava la cessione in favore della della quota di 132/330 del circa CP_2 ER un'unità immobiliare sita ad Arenzano (GE), impegno poi onorato con atto di trasferimento del 2.7.2014 (all. 14).
Alla luce di tali assunti, quindi, ha chiesto non solo il pagamento degli importi sopra descritti, ma anche l'accertamento della simulazione assoluta della cessione immobiliare o, in subordine, la rispettiva declaratoria d'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo che i coniugi avrebbero solo finto di separarsi per includere negli accordi di separazione il trasferimento a titolo gratuito delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile del al fine di renderlo nullatenente e da ER compromettere la soddisfazione della legittima richiesta restitutoria/risarcitoria della sorella.
2. L'eccezione d'incompetenza territoriale.
I convenuti hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Genova, esponendo come in ipotesi di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., la causa dovrebbe essere proposta davanti al Giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti convenute per essere decisa nello stesso pagina 5 di 21 processo, e visto che il convenuto risiederebbe all'estero, l'unico foro applicabile ER sarebbe quello della residenza della convenuta ossia Genova. CP_2
Siffatta eccezione va ritenuta tamquam non esset.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 16284/2019), in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone alla parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare nell'atto introduttivo il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., pena l'irritualità dell'eccezione proposta.
Nel caso di specie, muovendo dalla premessa che la procura notarile in favore del convenuto - in forza della quale egli avrebbero sottratto i risparmi della sorella - ER venne rilasciata a Grosseto, e poiché i convenuti hanno contestato la competenza del giudice adito esclusivamente sotto il profilo del luogo di residenza di uno di loro, omettendo ogni deduzione in merito all'applicabilità del foro di cui all'art. 20 c.p.c.,
l'eccezione sollevata nei rispettivi atti introduttivi era incompleta e come tale inefficace.
D'altronde, proprio in tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, la giurisprudenza nomofilattica ha più di recente chiarito che “deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato”
(cfr. Cass n. 12444/2013).
3. L'eccezione di nullità della procura rilasciata dall'attrice.
I convenuti hanno eccepito la nullità della procura ad litem dell'attrice, in quanto rilasciata anteriormente alla redazione e alla notifica della citazione, nonché indeterminata nell'individuazione dell'autorità giudiziaria innanzi a cui proporre l'azione civile e in ogni caso rilasciata per proporre l'azione solo contro . CP_1
L'eccezione deve ritenersi comunque superata a fronte della spontanea rinnovazione della procura alle liti da parte dall'attrice prima della celebrazione della prima udienza, con pagina 6 di 21 ratifica dell'operato svolto fino a tale momento dal suo legale.
4. L'eccezione di carenza di legitimatio ad causam di Parte_1
In sede di comparsa conclusionale, i convenuti hanno contestano la legittimazione attiva di la quale non avrebbe provato la sua qualità di erede dalla madre Parte_1 deceduta sig.ra , essendosi limitata ad allegare all'atto di costituzione in ER prosecuzione ex art. 302 c.p.c. l'estratto di nascita da cui si apprenderebbe solo la discendenza dall'originaria attrice.
L'eccezione non coglie nel segno.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione, che consiste nella titolarità del diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto e, dunque, di promuovere il giudizio: il suo difetto comporta l'inammissibilità della domanda in quanto, al di fuori dei casi di sostituzione processuale, non è consentito far valere in giudizio un diritto altrui;
la sua ricorrenza va affermata o negata sulla base della stessa affermazione della parte e sussiste se vi sia coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto, prima e indipendentemente dalla verifica che davvero lo sia, giacché tale aspetto attiene al merito. Corollario è che il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 6132/2008).
L'odierna attrice - la cui qualità di figlia della sig.ra Persona_1 non è mai stata contestata - agendo come erede, nell'ambito di una successione legittima, ha esercitato il diritto di credito assunto come spettante alla madre.
Per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.).
Trattandosi di erede necessariamente chiamato all'eredità con successione legittima, che, agendo per il recupero di un credito del de cuius, tacitamente ha accettato l'eredità, sussiste coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso.
pagina 7 di 21 Nell'ipotesi in esame, vale pertanto quanto reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte secondo cui “il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma di essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. n. 6745/2018).
5. La domanda attorea contro e la domanda riconvenzionale CP_1 di quest'ultimo.
I convenuti non hanno contestato il compimento, ad opera del , delle operazioni ER bancarie lamentate dall'attrice, ma hanno tentato di giustificarle sulla base di una personale ricostruzione dei fatti.
Segnatamente, il assume d'essersi fatto carico della sorella sul finire del 2008, ER
a causa delle gravi condizioni di salute delle stessa, la quale, pur vantando un ingente patrimonio, era stata abbandonata dalla famiglia e viveva in una condizione di disagio, percependo una pensione di soli € 1.000,00 mensili. Egli, pertanto, avrebbe soccorso la sorella, lasciando il proprio lavoro e la sua famiglia, trasferendosi di città e occupandosi di tutti i suoi spostamenti (con particolare riguardo al ricovero presso una clinica a
Firenze, poi in una casa di cura ad Asti e infine presso struttura ad Arenzano) e impiegando risorse personali (anche della moglie e della società) per poi regolare il tutto nel 2012 con gli accordi intercorsi con la medesima per remunerarlo degli sforzi profusi, approssimativamente stimabili nell'importo di € 120.000,00.
Dopo aver motivato le singole operazioni denunciate, i convenuti hanno affermato come tutti gli atti realizzati dal fossero a conoscenza della sorella, che li aveva ER approvati, ratificandoli tanto anticipatamente nella procura notarile, quanto successivamente in alcuni documenti da ella compilati, trattandosi in particolare di: quattro dichiarazioni rese nelle date del 1°.3.2009, 13.2.2010, 20.3.2011 e 5.2.2012, in cui la lo avrebbe autorizzato annualmente a utilizzare a piacimento la somma di ER
€ 36.000,00, per un totale quindi di € 144.000,00 (all. 6 del convenuto e all. 7 ER della convenuta;
una dichiarazione datata 5.10.2012 in cui la sorella, dopo CP_2 aver attestato la ricezione degli ori consegnati al fratello per conservarli, si sarebbe pagina 8 di 21 impegnata a mantenere ferme delle promesse fatte in precedenza circa i suoi risparmi in banca (all. 5 del convenuto e all. 6 della convenuta . ER CP_2
Ebbene, la domanda attorea volta ad accertare la responsabilità del convenuto ER per l'abuso della procura generale e la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato sottostante alla medesima, dev'essere qualificata, sulla base delle stesse prospettazioni di fatto della parte attrice, come domanda indirizzata a far valere la responsabilità ex contractu per ottenere la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte (il petitum immediato), abusando del potere di rappresentanza
(ossia la causa petendi allegata).
Infatti, il compimento di atti giuridici (di qualunque natura) teleologicamente incompatibili rispetto ai bisogni del mandante/rappresentato, e anzi finanche assumenti carattere distrattivo dei mezzi patrimoniali messi a disposizione per l'esecuzione del mandato, rileva a titolo di responsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell'obbligo nascente dal mandato a norma dell'art. 1703 c.c., oltre che quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale "ex delicto"" (cfr. Cass. n. 3468/1991).
Costante è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18660/2013).
Inoltre, sempre in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di rendiconto comporta che il mandatario dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attività, in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, e può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 1186/2019). Infatti “L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato,
pagina 9 di 21 comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ.”
(cfr. Cass. n. 1600/1995).
Tanto chiarito, con riferimento all'abuso della procura generale per l'appropriazione da parte del convenuto , a proprio vantaggio dei beni della sorella, deve rilevarsi ER che la documentazione acquisita al processo dimostra in maniera inequivocabile la fondatezza della domanda proposta dall'attrice rispetto all'importo specificato di €
122.656,00.
Invero, per quanto concerne la dedotta ratifica preventiva dell'operato del mandatario contenuta nella procura generale - ove si legge «…fin d'ora di avere per rato e valido
l'operato del costituito procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge…», è appena il caso di ribadire che la clausola di ritenere "rato e valido" il futuro operato del procuratore deve ritenersi finalizzata al mero scopo di ratificarlo ai sensi dell'art. 1711 c.c., non potendo assumere il significato di escludere l'obbligo di rendere il conto della gestione, sia perché non v'è espressa dispensa in tal senso sia perché
l'attività del mandatario rimaneva comunque sottoposta agli obblighi di legge;
senza tralasciare il fatto che anche se la avesse preventivamente dispensato il fratello ER dal rendiconto, tale esonero sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 1713, co. 2 c.c., essendo stato chiamato il mandatario a rispondere del proprio comportamento doloso.
Viceversa, la dichiarazione del 5.10.2012 con cui la avrebbe ratificato ER successivamente l'operato del fratello impegnandosi a mantenere fede alle promesse fatte sui propri risparmi bancari è stata dichiarata falsa dall'intestato Tribunale con sentenza n. 796/2022 che, sebbene appellata, vale la pena ritrascrivere nella sua motivazione più eloquente:
“…dall'esame della CTU emerge in modo chiaro che la scrittura in esame fu redatta da un'unica persona, ma non in un unico contesto, bensì in tempi diversi tra loro distanziati
e non consequenziali (pagg. 37 e ss. dell'elaborato).
Si legge, in particolare, nella perizia che:
1) La unicità di mano scrivente è rivelata dalla uniformità delle sagome omografe che si ripetono similarmente per tutto lo scritto, nonché dal quoziente di scioltezza/scorrevolezza della mano scrivente lungo il supporto cartaceo.
pagina 10 di 21 2) Il documento non è stato compilato in unico contesto, ma in due o anche più tempi tra loro distanziati, come evidenzia l'utilizzo dello spazio e la diversità di assetto grafomotorio.
Si rilevano infatti diversità/contrasto in ordine all'occupazione dello spazio:
gli ultimi due righi risultano più stretti rispetto ai righi soprastanti;
gli ultimi due righi non mantengono l'orizzontalità nel procedere rettilineo che è bagaglio dei primi righi;
gli ultimi due righi hanno grafia con dimensioni più piccole del grafismo dei righi sopra;
gli ultimi due righi hanno spazi tra lettere e tra parole più stretti di quanto non avvenga nei righi sopra;
gli ultimi due righi hanno grafismo con assetto assiale diverso da quello dei righi precedenti soprattutto negli ultimi righi la grafia si caratterizza per fenomeni di ripasso, come riportato in illustrazioni precedenti.
Tutto questo porterebbe a ipotizzare, soprattutto nella coerenza degli interrighi, che le ultime due righe siano state scritte dopo ”. Parte_2
L'indagine del CTU non ha potuto fornire la certezza della posteriorità dell'interpolazione rispetto alla firma dell'attrice, ma è convinzione del Collegio che ciò corrisponda alla realtà dei fatti, come del resto accennato dallo stesso perito.
Sovvengono al riguardo due argomenti logico-tecnici.
In primis vale osservare che se la firma della sig.ra fosse stata apposta a ER documento ultimato, non vi sarebbero state ragioni per scrivere il periodo finale in una dimensione più piccola, allargando i margini e con un'interlinea minore rispetto a quella presente nella prima parte.
In secondo luogo, il CTU ha riscontrato “la presenza di numerosi solchi sottostanti i solchi inchiostrati, ripetute correzioni, e cancellature” oltre a “sovrapposizioni/ripassi”, lasciando pertanto desumere che l'autore del documento abbia fatto delle prove prima di inserire la frase censurata, e ciò senza alcun motivo, dal momento che sarebbe stato sufficiente cancellare la dizione “IN FEDE” e continuare la scrittura, per poi farla sottoscrivere alla sorella.
(…)
Inoltre, è proprio il contegno processuale del convenuto che porta a CP_1 desumere la falsità del documento, in quanto da un lato anche le firme apposte sulle
pagina 11 di 21 quattro dichiarazioni disconosciute dall'attrice sono risultate apocrife (pag. della CTU) e dall'altro al medesimo è stato concesso il patteggiamento in sede penale ex artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato di appropriazione indebita relativo a somme - in parte - sovrapponibili a quelle oggetto di causa (all.ti 10-12 e 15 della citazione)”.
Con detta sentenza, la convinzione maturata dal Tribunale circa l'alterazione del documento in esame da parte del convenuto poggiava tanto sugli esiti della CTU ER grafologica, quanto su ulteriori elementi probatori raccolti in corso di causa, tra cui il patteggiamento ottenuto dal per il reato di appropriazione indebita delle somme ER oggi specificamente contestate nonché la produzione in giudizio, ad opera dei convenuti, di quattro dichiarazioni apparentemente riconducibili all'attrice, vergate però con sottoscrizione apocrife, come accertato dallo stesso CTU.
In ordine alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, il Tribunale è consapevole del contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte, riscontrabile in due pronunce emesse nell'arco di un mese, ovvero la n. 28428/2023 e la n. 31010/2023: con la prima, nell'aderire a un indirizzo ritenuto consolidato, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”; con la seconda, viceversa, la Corte ha precisato che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova”.
Tuttavia, a prescindere dalla regola che governa la sentenza di patteggiamento, va senz'altro riconosciuta alla stessa “la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile tener conto nel giudizio civile (così Cass. 16/08/2019, n.
pagina 12 di 21 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (cfr. Cass. n.
31010/2023 citata).
Ciò posto, codesto Giudicante ritiene di poter attribuire inferenza probatoria al fatto che il sig. , in sede penale, addusse le medesime giustificazioni dedotte nell'odierno ER giudizio (all. 17, pagg. 11-21, dell'attrice), salvo poi chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - concessagli dal Tribunale alla luce di “gravissimi elementi a carico dell'imputato” - senza fornire in questa sede alcuna motivazione idonea ad averlo spinto a compiere detta strategia difensiva.
Ulteriore elemento a discapito del convenuto è la condotta processuale assunta in merito all'obbligo di rendiconto, essendosi strenuamente opposto a rendere il conto della propria gestione, e avendo depositato in ottemperanza alla sentenza n. 501/2021 una serie di documenti privi dei contenuti minimi per assurgere a rendiconto, di guisa da difettare ogni riscontro oggettivo a suffragio delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, esaminando le operazioni censurate, si osserva quanto segue:
a) assegno di € 1.261,00, emesso il 31.8.2009, riferito dal a un soggiorno ER alberghiero relativo a una vacanza effettuata con la sorella → il titolo non è accompagnato da alcuna pezza di appoggio idonea a corroborarne la destinazione;
b) assegni di € 2.130,00 e di € 2.065,00 rispettivamente emessi il 7 gennaio e il 19 marzo 2010, imputati dal alla retta mensile della clinica di Arenzano → i titoli ER non sono accompagnati da pezze di appoggio idonee a corroborarne la destinazione;
acclusa al “rendiconto” v'è solo una ricevuta dell'11.11.2014 per l'intero periodo di degenza (all. 7), ma è discutibile la sua attendibilità, stante l'emissione a due anni di distanza dalla fine del soggiorno e considerato che dall'estratto conto depositato dall'attrice risulta un bonifico di € 2.400,00 effettuato il 31.3.2010 proprio a favore della clinica;
c) assegno di € 600,00 emesso il 20.4.2011, riferito dal all'acquisto di mobili ER
IKEA per la camera dell'attrice nel soggiorno ad Arenzano → il titolo non è accompagnato pagina 13 di 21 da alcuna pezza di appoggio idonea a corroborarne la destinazione, considerato tra l'altro che dall'estratto conto depositato dall'attrice risulta un pagamento a mezzo bancomat di
€ 647,25 effettuato l'11.5.2009 proprio a favore della multinazionale svedese;
d) giroconti di € 2.000,00 eseguiti il 29.12.2009 e il 29.12.2010, nonché prelievi di contanti di € 1.300,00 del 28.3.2011, di € 2.300,00 del 26.5.2011 e di € 2.000,00 del
27.9.2011, tutti in favore dei convenuti → il non ha dedotto né documentato ER alcunché al riguardo;
e) giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012 in favore dei convenuti → il bonifico è stato legittimato sulla base delle quattro scritture con firma rivelatasi apocrifa e su un'ulteriore dichiarazione alterata con aggiunta di un periodo contestato dall'attrice;
f) giroconto di € 10.000,00 del 6.4.2011 in favore della società “M. Saldature s.a.s. di
Malagamba C.”, imputato dal a titolo di rimborso/anticipo di pagamenti eseguiti ER dalla società nell'interesse dell'attrice, come rappresentato da tre fatture annesse agli estratti conto della società e dei coniugi (all.ti 1-4 e 9 del convenuto) → la parte ha depositato dei semplici tabulati privi di intestazione e di valenza probatoria apprezzabile, ritenendosi finanche implausibile che tali somme siano state sostenute dalla società o dai coniugi, vista la solidità delle risorse economiche a disposizione dell'attrice per far fronte ai suddetti pagamenti e la possibilità del mandatario di accedere direttamente ER al conto della medesima, sul quale ha operato liberamente per quasi quattro anni effettuando operazioni per centinaia di migliaia di euro, così da rendere inverosimili e irragionevoli le spese lamentate dall'attrice.
Va poi rilevato che la tesi sostenuta dal secondo cui detti importi gli sarebbero ER dovuti quali compenso per l'attività di mandatario anche in relazione all'importanza dei risultati raggiunti - specie nell'aver fatto ottenere alla sorella la corresponsione mensile di
€ 3.200,00 dalla società di cui era membra attraverso il proprio contributo determinante offerto ai vari consigli di amministrazione quale suo procuratore - non trova riscontro nella documentazione da egli prodotta, in quanto nei verbali di assemblea non v'è traccia di un suo intervento incisivo, e nel verbale del 22.6.2010 si dà semplicemente atto che già percepisse la somma mensile di € 3.594,52 a titolo di prelievo di utili Persona_1
(all.ti 12-15 del convenuto).
Ritiene quindi il Tribunale, per un verso, che nessun elemento probatorio - se non semplici allegazioni prive di riscontro - possa ritenersi acquisito in favore del convenuto
, per altro verso, che i capitoli di prova dedotti dai convenuti avevano contenuto ER
pagina 14 di 21 nient'affatto dirimente rispetto all'onere probatorio demandato ai medesimi, attesa la genericità o irrilevanza di gran parte di essi, e il carattere documentale delle circostanze indicate in altri, non da ultimo ignorando che essi sono decaduti parzialmente dalla prova testimoniale ammessa e che l'unico teste da loro citato all'udienza del 14.4.2023 (sig.ra ha riferito di non essere a conoscenza delle circostanze indicate nei capitoli Testimone_1 di prova.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, dev'essere affermata la responsabilità del mandatario per inadempimento agli obblighi posti a suo CP_1 carico, con conseguente condanna dello stesso a pagare all'attrice la somma di €
122.656,00, maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla data della domanda, trattandosi di obbligazione di valuta (cfr. Cass. n. 1438/1964).
Deve conseguentemente respingersi la domanda riconvenzionale del convenuto ER
a ottenere la condanna dell'attrice a pagargli un compenso (e/o a rimborsagli le spese sostenute) per l'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto.
Infatti, nell'ipotesi di mandato oneroso - quale assunto dal convenuto nella specie -, il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (cfr. Cass. n. 3596/1990 e Cass. n. 3892/2017).
Nel caso di specie, non solo il non ha mai presentato il conto - sebbene a ciò ER giudizialmente sollecitato - ma ha ammesso d'aver trattenuto a titolo di compenso alcune somme, fornendo spiegazioni delle operazioni bancarie contestate e senza versare in atti i documenti che dimostrino che il denaro utilizzato sia stato impiegato nell'interesse della mandante, con il precipitato che, in difetto di documentazione di spesa, le allegazioni fornite in atti non possono ritenersi provate, né può ritenersi giustificato il prelievo di somme a titolo di compenso.
Parimenti da respingersi è la domanda risarcitoria proposta dall'attrice rispetto a ulteriori danni - non dimostrati né tantomeno allegati - conseguenti alla prolungata indisponibilità delle somme distratte da fratello.
6. Le domande attoree contro . Controparte_2
L'attrice ha chiesto in via principale la condanna anche della sig.ra alla CP_2 ripetizione delle somme da quest'ultima incassate (con indebito oggettivo) sul conto pagina 15 di 21 corrente cointestato tra la stessa e nonché per le somme incassate (con CP_1 indebito oggettivo) dalla società “M. Saldature s.a.s. di Malagamba & C.” della quale ella era socia accomandataria.
Tale domanda va accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa a una condizione risolutiva avveratasi (cfr. Cass. n. 13207/2013).
L'azione, di natura restitutoria e non risarcitoria, ha carattere personale, ed è circoscritta tra il "solvens" e il destinatario del pagamento privo di "causa adquirendi", sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante (cfr. Cass. n. 17260/2013
e Cass. n. 5926/1995).
Il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa,
l'obbligo di restituire quanto acquisito (cfr. Cass. n. 17705/2016).
Poste tali premesse, è allora chiaro che la sig.ra non potrà essere condannata CP_2
a restituire all'attrice, ex art. 2033 c.c., le somme oggetto di pagamenti con assegni o prelevati a mezzo bancomat - pari ad € 11.656,00 -, difettando la prova che le stesse siano state destinate alla convenuta e che questa ne abbia fruito.
Considerata, peraltro, la carenza di prova sul compimento di tali operazioni ad opera della ella neppure potrà esserne quindi chiamata a rispondere ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c..
Né tantomeno è ammissibile al riguardo l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., dal momento che fra i requisiti per proporre tale azione v'è la sussidiarietà (art. 2042 c.c.) - nel senso che essa può avere ingresso solo quando non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, con valutazione dal compiersi in astratto, rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi dell'azione di arricchimento sine causa quando il danneggiato pagina 16 di 21 possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. ex plurimis Cass. n. 11682/2018) -, nella specie esclusa dalla possibilità dell'attrice di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal mandatario in virtù della sua responsabilità contrattuale.
Viceversa, la è tenuta a rispondere nei confronti dell'attrice per la somma di CP_2
€ 111.000,00, transitata dal conto corrente di quest'ultima a quello cointestato tra la prima e il marito e a quello dell'ente di cui era socia accomandataria. CP_1
Infatti, non è escluso che abbia acquisito la qualità di solvens ove il Persona_1 mandatario, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, abbia proceduto a indebiti pagamenti in favore proprio o di terzi;
non è stato dimostrato il titolo che giustificasse gli spostamenti patrimoniali in favore dei conti suindicati;
la CP_2 quale cointestataria del conto con il , non ha provato né tantomeno allegato, che ER
i pagamenti avessero quale destinatario solo l'altro intestatario, il quale si sarebbe di fatto avvalso di quei pagamenti (cfr. Cass. n. 17705/2016 e Cass. n. 1467/2023); ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2324 e 2312, co 2 c.c., in caso di cancellazione della società in accomandita semplice i soci accomandatari continuano a rispondere illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali non soddisfatti.
Pertanto, dev'essere affermato il diritto dell'attrice a vedersi restituire da CP_2 la somma di € 111.000,00, maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla
[...] data della domanda, non essendo stata provata la mala fede della convenuta all'atto della ricezione della somma.
7. La responsabilità solidale dei convenuti.
Rispetto alla citata somma di € 111.000,00 (maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo), va affermata la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2055, co.
1 c.c., norma che opera anche se le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, quindi pure ove siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta dev'essere riferita unicamente al danneggiato.
8. L'azione di simulazione e l'azione revocatoria.
L'attrice ha promosso, infine, domanda di accertamento della simulazione dell'atto pagina 17 di 21 notarile del 2.7.2014, con cui , in adempimento dell'obbligo assunto in CP_1 sede di separazione personale dalla moglie a febbraio 2014, cedé Controparte_2 alla stessa la quota di proprietà di 132/330 sull'immobile sito ad Arenzano, Piazza
Gramsci n. 1; in via subordinata, ha chiesto la revocatoria dell'atto ai sensi dell'art. 2091
c.c..
A sostegno di tali istanze, ha valorizzato l'intento simulatorio dei convenuti di separarsi al mero fine di includere negli accordi di separazione, poi omologati, il trasferimento a titolo gratuito delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile del . Tanto si ER ricaverebbe dalla presentazione del ricorso congiunto di separazione a distanza di pochi mesi dalla querela sporta dall'attrice contro il fratello per il reato di appropriazione indebita e dalla nuova convivenza intrapresa fra loro alle Canarie alla fine dell'estate del
2014, comprovata da alcune fotografie e da un video pubblicati su internet (all. 21 dell'attrice).
Com'è noto la fattispecie disciplinata dagli artt. 1414 - 1417 c.c. può essere descritta come quella in cui le parti stipulano un contratto con l'intesa che lo stesso sia in realtà meramente apparente e come tale non produca tra di loro alcun effetto (simulazione c.d. assoluta), oppure valga a nascondere un diverso contratto che esse vogliono rimanga celato nei confronti della generalità dei consociati e al quale, invece, affidano la reale regolamentazione dei reciproci interessi (simulazione c.d. relativa). La simulazione, dunque, integra un'ipotesi di apparenza negoziale creata intenzionalmente dai contraenti.
Ove l'atto controverso sia stato posto in essere dai coniugi nell'ambito di una separazione consensuale, bisogna distinguere se esso riguardi il contenuto essenziale del negozio di diritto familiare (id est: il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli,
l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti) o quello eventuale che trova solo occasione nella separazione (id est: accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata): con riferimento al primo, s'è esclusa la possibilità di un'azione di simulazione, poiché
“l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (cfr. Cass.
pagina 18 di 21 n. 19319/2014 e Cass. n. 17607/2013); con riferimento al secondo, invece, s'è ritenuta possibile l'esperibilità dell'azione di simulazione o dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. ex plurimis Cass. n. 15169/2022).
Deve poi aggiungersi che, nella fattispecie di causa, trattandosi di domanda di simulazione proveniente dai terzi, non sussistono i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., sicché la prova per testimoni e presunzioni della simulazione è ammissibile senza limiti.
Ciò posto, la documentazione in atti e il contegno processuale assunto dai convenuti fanno emergere la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che denotano la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare effettuato in adempimento della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Genova a marzo 2014.
È da sottolinearsi anzitutto l'estrema vicinanza temporale tra la prima denuncia trasmessa dall'attrice al fratello (all. 3 dell'attrice), la repentina cancellazione della società di cui erano membri esclusivi i convenuti e il deposito del ricorso per separazione consensuale, eventi verificatisi nell'arco di un anno circa.
In secondo luogo, non è rinvenibile nel contenuto dell'accordo di separazione la giustificazione della gratuità della cessione immobiliare che i coniugi s'impegnavano perfezionare.
In terzo luogo, i coniugi separati hanno pubblicato a distanza di pochi mesi dalla separazione foto e video che li ritraggono insieme felici e soddisfatti delle possibilità offerte dalla loro nuova vita alle Canarie.
Un ultimo elemento indiziario è costituito dalla mancanza di ogni motivazione alle circostanze allegate da , essendosi limitati i convenuti ad eccepire il Persona_1 mancato assolvimento dell'onus probandi da parte della stessa e l'irrilevanza dei mezzi istruttori offerti.
Contrariamente, ad avviso del Tribunale, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che il trasferimento immobiliare oggetto di causa non fosse effettivamente voluto dalle parti - di sicuro entrambe a conoscenza dei rischi gravanti su
-, e l'alienazione fu solo apparente, nel senso che né il venditore intese CP_1 dismettere la titolarità del diritto, né l'altra volle acquisirla.
L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr. Cass. n. 7459/2018), e per effetto di detta declaratoria i beni devono pagina 19 di 21 considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.
L'accoglimento della domanda de qua assorbe ogni valutazione circa l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
9. Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, comprensive del procedimento incidentale, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, potendo applicarsi i valori minimi per il subprocedimento, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
Le spese della CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso del compenso per il CTP nominato in corso di causa (cfr. fattura allegata a memoria di replica, per € 1.268,80, comprensivi di accessori).
Al riguardo si rammenta che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 24188/2021): “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…) La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (…)”.
Nel caso di cui trattasi, nonostante sia stata prodotta una notula proforma, dagli atti di causa e, in particolare, dal tenore della CTU, è provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal
CTP in favore della propria assistita, con la partecipazione alla procedura. Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al pagamento anche delle spese di CTP ammontanti ad € 1.268,80, da ritenersi congrua perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di €
111.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice l'ulteriore somma CP_1 di € 11.656,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di;
CP_1
4) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice
contro
; CP_1
5) dichiara la simulazione assoluta e quindi la nullità dell'atto di trasferimento, a rogito del Notaio in data 2.7.2014, numero di repertorio 20541, della Persona_2 quota di comproprietà indivisa di 132/330 sull'immobile ubicato ad Arenzano, Piazza
Gramsci n. 1, catastalmente censito al foglio 22, mappale 340, sub 11;
6) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attrice la somma di €
1.268,80 per il CTP;
7) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 560,00 per esborsi ed € 20.341,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge;
8) pone definitivamente le spese della CTU grafologica a carico solidale dei convenuti.
Grosseto, 13.1.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2183/2018, vertente tra
(C.F.: ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Persona_1 C.F._2
Grosseto, Piazza Albegna n. 3, presso lo studio dell'avv. Romano Lombardi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Genova, via G.T. Invrea n. 11/13, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Alessandro Causa, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procure allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Persona_1 giudizio il fratello e la di lui moglie esponendo CP_1 Controparte_2 all'intestato Tribunale che:
• con procura generale rilasciata il 15.12.2008, conferì al fratello la facoltà di CP_1 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al suo patrimonio, stante una profonda crisi depressiva che le impediva di far fronte alle proprie pagina 1 di 21 normali occupazioni;
• nell'anno 2009, su insistenza del fratello, lasciò l'abitazione di Grosseto per trasferirsi dapprima in una clinica a Firenze, poi in una casa di cura ad Asti, e da ottobre
2009 a ottobre 2012 presso una struttura ubicata ad Arenzano;
• risolti i problemi di salute, e tornata ad abitare a Grosseto, avrebbe scoperto il compimento sul proprio conto di numerose operazioni bancarie non autorizzate (prelievi di contanti, pagamenti tramite bancomat, emissioni di assegni e giroconti in favore del fratello e di sua moglie o della loro società, tra cui un giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012) per un totale di € 122.656,00, successivamente giustificate dal fratello quali rimborsi spese e retribuzioni per l'attività prestata in suo favore;
• revocata immediatamente la procura e denunciato il fratello per il reato di appropriazione indebita, questi avrebbe patteggiato la pena nell'anno 2016;
• nelle more del procedimento penale, i coniugi convenuti avrebbero cancellato la loro società e depositato al Tribunale di Genova un ricorso congiunto per la separazione personale, tra le cui condizioni, omologate nel marzo 2014, previdero la cessione in favore della della quota di 132/330 di un'unità immobiliare sita nel comune di CP_2
Arenzano, al chiaro fine di rendere il nullatenente e compromettere la ER soddisfazione della legittima richiesta restitutoria e risarcitoria della sorella.
Tanto premesso, e previa istanza di ordine rivolto al fratello di rendere il conto del suo operato ai sensi dell'art. 1713 c.c., l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare a restituirle/risarcirle (ex art. 1710, o 2043 c.c., o 2033, o CP_1
2041 c.c.) le somme dallo stesso indebitamente utilizzate, in misura non inferiore ad €
122.656,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno ulteriore da provarsi in corso di causa, nonché di condannare alla ripetizione delle somme Controparte_2 da quest'ultima incassate sul conto corrente cointestato con e dalla CP_1 società della quale era socia accomandataria;
chiedeva altresì la declaratoria di simulazione dell'atto di trasferimento immobiliare stipulato fra i convenuti in esecuzione degli accordi di separazione personale o, in subordine, la rispettiva declaratoria d'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Si costituivano in giudizio e eccependo CP_1 Controparte_2 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in luogo del Tribunale di
Genova, nonché la nullità della procura rilasciata in data anteriore rispetto alla redazione e alla notifica della citazione, nonché indeterminata nell'individuazione dell'autorità
pagina 2 di 21 giudiziaria innanzi a cui proporre l'azione civile e in ogni caso rilasciata per proporre l'azione solo contro . CP_1
Quanto al merito, assumevano che la condotta appropriativa di quest'ultimo sarebbe stata espressamente autorizzata dalla sorella a titolo di compenso per l'attività e l'assistenza quotidiana prestata in veste di mandatario e quale rimborso/anticipi di sostenuti dai convenuti nell'interesse dell'attrice, e depositavano all'uopo quattro dichiarazioni apparentemente sottoscritte da quest'ultima per autorizzare il fratello a utilizzare la somma annua di € 36.000,00 e un'ulteriore dichiarazione datata 5.10.2012 in cui sempre l'attrice avrebbe confermato un suo impegno a mantenere ferme le promesse fatte al fratello con riguardo ai propri risparmi bancari;
chiedevano quindi il rigetto delle domande attoree rivolte nei loro confronti, o in via subordinata eccepivano in compensazione con l'eventuale credito avversario gli importi da loro corrisposti per far fronte a spese dell'attrice, e in ipotesi di accoglimento della domanda attorea il ER chiedeva in via riconvenzionale la condanna della sorella a pagargli un compenso (e/o a rimborsagli le spese sostenute) per l'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto.
Alla prima udienza, l'attrice disconosceva le sottoscrizioni apposte sulle quattro dichiarazioni prodotte ex adverso, denunciando contestualmente l'abusivo riempimento della dichiarazione del 5.10.2012 con interpolazione della frase terminale, e su istanza congiunta delle parti venivano concessi termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 13.7.2019, il Giudice rigettava l'istanza attorea di CTU grafologica sul documento artefatto - ritenendo necessaria la proposizione della querela di falso - e rinviava la causa all'udienza del 15.10.2019 per l'esibizione degli originali delle quattro dichiarazioni con firma disconosciuta dalla , nominando il CTU. ER
A tale udienza, l'attrice proponeva querela di falso e il Giudice, scrutinata l'ammissibilità della stessa e l'intenzione dei convenuti di avvalersi del documento, ne autorizzava la presentazione, rinviando la causa all'udienza del 28.11.2019 per il conferimento dell'incarico al CTU, al quale era demandata sia l'indagine sulle firme oggetto di verificazione sia quella scaturita dalla querela di falso.
Depositato l'elaborato peritale, l'attrice insisteva nelle ulteriori richieste istruttorie, fra cui per l'istanza di rendiconto ex art. 1713 c.c. e 263 c.p.c., e il Tribunale fissava l'udienza del 22.6.2021 per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. per definire la questione, vista la contestazione del mandatario sulla sussistenza dell'obbligo di rendere il conto pagina 3 di 21 della propria gestione.
Con sentenza n. 501/2021, il Giudice ordinava a di rendere il conto delle CP_1 attività svolte su mandato della sorella.
In seguito, veniva ammessa parzialmente la prova testimoniale formulata dalle parti e si costituiva in giudizio in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. quale figlia Parte_1
e unica erede dell'attrice deceduta.
Nelle more dell'attività istruttoria, i convenuti venivano dichiarati decaduti dalla prova testimoniale in ordine a tre testi non citati, mentre con sentenza n. 796/2022 il Giudice definiva il procedimento incidentale di falso accogliendo la querela e ordinando la cancellazione, ex art. 537 c.p.p., del periodo contestato («E MANTENGO QUANTO PROMESSO A
RIGUARDO DEI MIEI RISPARMI IN BANCA ED INFINE BUSTA CON RICEVUTA VARIE») dal documento.
Assunta la prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2024, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
ha chiesto all'intestato Tribunale la condanna del Persona_1 fratello - estesa alla di lui moglie - a CP_1 Controparte_2 restituirle/risarcirle la somma complessiva minima di € 122.656,00 da questi illecitamente utilizzata attraverso operazioni effettuate su propri conti correnti nel periodo compreso tra dicembre 2009 ottobre 2012 (all. 15 e 16 dell'attrice), sfruttando la procura notarile generale rilasciata in suo favore nel 2008 affinché il medesimo preservasse il patrimonio della sorella (all. 1), colpita all'epoca da una profonda crisi depressiva.
Siffatta procura fu revocata nel mese di novembre 2012 (all. 5), allorquando la sig.ra
, risolti i problemi di salute e tornata ad abitare nella sua casa di Grosseto, ER avrebbe appresso delle numerosi disposizioni anomale compiute dal fratello, ora a beneficio dello stesso e di sua moglie, ora a vantaggio della loro società “M. Saldature
s.a.s. di Malagamba C.” (all. 13).
In particolare, le operazioni denunciate, in quanto mai autorizzate, sono le seguenti:
a) assegno di € 1.261,00 emesso il 31.8.2009;
b) giroconto di € 2.000,00 del 29.12.2009 in favore dei convenuti;
pagina 4 di 21 c) assegno di € 2.065,00 emesso il 7.1.2010;
d) assegno di € 2.130,00 emesso il 19.3.2010;
e) giroconto di € 2.000,00 del 29.12.2010 in favore dei convenuti;
f) prelievo di contanti di € 1.300,00 del 28.3.2011;
g) assegno di € 600,00 emesso il 20.4.2011;
h) giroconto di € 10.000,00 del 6.4.2011 in favore della società;
i) prelievo di contanti di € 2.300,00 del 26.5.2011;
j) prelievo di contanti di € 2.000,00 del 27.9.2011;
k) giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012 in favore dei convenuti.
L'attrice ritiene che il avrebbe ammesso in sede penale la sua responsabilità per ER
l'appropriazione indebita delle citate somme da ella denunciata nel gennaio 2013, chiedendo - e ottenendo nel 2016 dal Tribunale di Genova -, l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (all.ti 10- 12, 17 e 18); assume inoltre che i convenuti, intuito il rischio di doverle restituire/risarcire tali importi, alcuni giorni dopo la revoca della procura avrebbero cancellato la società senza procedura di liquidazione e depositato al Tribunale di Genova un ricorso congiunto per la separazione personale, tra le cui condizioni figurava la cessione in favore della della quota di 132/330 del circa CP_2 ER un'unità immobiliare sita ad Arenzano (GE), impegno poi onorato con atto di trasferimento del 2.7.2014 (all. 14).
Alla luce di tali assunti, quindi, ha chiesto non solo il pagamento degli importi sopra descritti, ma anche l'accertamento della simulazione assoluta della cessione immobiliare o, in subordine, la rispettiva declaratoria d'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo che i coniugi avrebbero solo finto di separarsi per includere negli accordi di separazione il trasferimento a titolo gratuito delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile del al fine di renderlo nullatenente e da ER compromettere la soddisfazione della legittima richiesta restitutoria/risarcitoria della sorella.
2. L'eccezione d'incompetenza territoriale.
I convenuti hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Genova, esponendo come in ipotesi di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., la causa dovrebbe essere proposta davanti al Giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti convenute per essere decisa nello stesso pagina 5 di 21 processo, e visto che il convenuto risiederebbe all'estero, l'unico foro applicabile ER sarebbe quello della residenza della convenuta ossia Genova. CP_2
Siffatta eccezione va ritenuta tamquam non esset.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 16284/2019), in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone alla parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare nell'atto introduttivo il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., pena l'irritualità dell'eccezione proposta.
Nel caso di specie, muovendo dalla premessa che la procura notarile in favore del convenuto - in forza della quale egli avrebbero sottratto i risparmi della sorella - ER venne rilasciata a Grosseto, e poiché i convenuti hanno contestato la competenza del giudice adito esclusivamente sotto il profilo del luogo di residenza di uno di loro, omettendo ogni deduzione in merito all'applicabilità del foro di cui all'art. 20 c.p.c.,
l'eccezione sollevata nei rispettivi atti introduttivi era incompleta e come tale inefficace.
D'altronde, proprio in tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, la giurisprudenza nomofilattica ha più di recente chiarito che “deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato”
(cfr. Cass n. 12444/2013).
3. L'eccezione di nullità della procura rilasciata dall'attrice.
I convenuti hanno eccepito la nullità della procura ad litem dell'attrice, in quanto rilasciata anteriormente alla redazione e alla notifica della citazione, nonché indeterminata nell'individuazione dell'autorità giudiziaria innanzi a cui proporre l'azione civile e in ogni caso rilasciata per proporre l'azione solo contro . CP_1
L'eccezione deve ritenersi comunque superata a fronte della spontanea rinnovazione della procura alle liti da parte dall'attrice prima della celebrazione della prima udienza, con pagina 6 di 21 ratifica dell'operato svolto fino a tale momento dal suo legale.
4. L'eccezione di carenza di legitimatio ad causam di Parte_1
In sede di comparsa conclusionale, i convenuti hanno contestano la legittimazione attiva di la quale non avrebbe provato la sua qualità di erede dalla madre Parte_1 deceduta sig.ra , essendosi limitata ad allegare all'atto di costituzione in ER prosecuzione ex art. 302 c.p.c. l'estratto di nascita da cui si apprenderebbe solo la discendenza dall'originaria attrice.
L'eccezione non coglie nel segno.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la legittimazione attiva costituisce una condizione dell'azione, che consiste nella titolarità del diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto e, dunque, di promuovere il giudizio: il suo difetto comporta l'inammissibilità della domanda in quanto, al di fuori dei casi di sostituzione processuale, non è consentito far valere in giudizio un diritto altrui;
la sua ricorrenza va affermata o negata sulla base della stessa affermazione della parte e sussiste se vi sia coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto, prima e indipendentemente dalla verifica che davvero lo sia, giacché tale aspetto attiene al merito. Corollario è che il difetto di legittimazione è rilevabile d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 6132/2008).
L'odierna attrice - la cui qualità di figlia della sig.ra Persona_1 non è mai stata contestata - agendo come erede, nell'ambito di una successione legittima, ha esercitato il diritto di credito assunto come spettante alla madre.
Per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.).
Trattandosi di erede necessariamente chiamato all'eredità con successione legittima, che, agendo per il recupero di un credito del de cuius, tacitamente ha accettato l'eredità, sussiste coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso.
pagina 7 di 21 Nell'ipotesi in esame, vale pertanto quanto reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte secondo cui “il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma di essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius”, non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. n. 6745/2018).
5. La domanda attorea contro e la domanda riconvenzionale CP_1 di quest'ultimo.
I convenuti non hanno contestato il compimento, ad opera del , delle operazioni ER bancarie lamentate dall'attrice, ma hanno tentato di giustificarle sulla base di una personale ricostruzione dei fatti.
Segnatamente, il assume d'essersi fatto carico della sorella sul finire del 2008, ER
a causa delle gravi condizioni di salute delle stessa, la quale, pur vantando un ingente patrimonio, era stata abbandonata dalla famiglia e viveva in una condizione di disagio, percependo una pensione di soli € 1.000,00 mensili. Egli, pertanto, avrebbe soccorso la sorella, lasciando il proprio lavoro e la sua famiglia, trasferendosi di città e occupandosi di tutti i suoi spostamenti (con particolare riguardo al ricovero presso una clinica a
Firenze, poi in una casa di cura ad Asti e infine presso struttura ad Arenzano) e impiegando risorse personali (anche della moglie e della società) per poi regolare il tutto nel 2012 con gli accordi intercorsi con la medesima per remunerarlo degli sforzi profusi, approssimativamente stimabili nell'importo di € 120.000,00.
Dopo aver motivato le singole operazioni denunciate, i convenuti hanno affermato come tutti gli atti realizzati dal fossero a conoscenza della sorella, che li aveva ER approvati, ratificandoli tanto anticipatamente nella procura notarile, quanto successivamente in alcuni documenti da ella compilati, trattandosi in particolare di: quattro dichiarazioni rese nelle date del 1°.3.2009, 13.2.2010, 20.3.2011 e 5.2.2012, in cui la lo avrebbe autorizzato annualmente a utilizzare a piacimento la somma di ER
€ 36.000,00, per un totale quindi di € 144.000,00 (all. 6 del convenuto e all. 7 ER della convenuta;
una dichiarazione datata 5.10.2012 in cui la sorella, dopo CP_2 aver attestato la ricezione degli ori consegnati al fratello per conservarli, si sarebbe pagina 8 di 21 impegnata a mantenere ferme delle promesse fatte in precedenza circa i suoi risparmi in banca (all. 5 del convenuto e all. 6 della convenuta . ER CP_2
Ebbene, la domanda attorea volta ad accertare la responsabilità del convenuto ER per l'abuso della procura generale e la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di mandato sottostante alla medesima, dev'essere qualificata, sulla base delle stesse prospettazioni di fatto della parte attrice, come domanda indirizzata a far valere la responsabilità ex contractu per ottenere la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente sottratte (il petitum immediato), abusando del potere di rappresentanza
(ossia la causa petendi allegata).
Infatti, il compimento di atti giuridici (di qualunque natura) teleologicamente incompatibili rispetto ai bisogni del mandante/rappresentato, e anzi finanche assumenti carattere distrattivo dei mezzi patrimoniali messi a disposizione per l'esecuzione del mandato, rileva a titolo di responsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell'obbligo nascente dal mandato a norma dell'art. 1703 c.c., oltre che quale ipotesi di responsabilità extracontrattuale "ex delicto"" (cfr. Cass. n. 3468/1991).
Costante è l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18660/2013).
Inoltre, sempre in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di rendiconto comporta che il mandatario dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attività, in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, e può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 1186/2019). Infatti “L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato,
pagina 9 di 21 comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ.”
(cfr. Cass. n. 1600/1995).
Tanto chiarito, con riferimento all'abuso della procura generale per l'appropriazione da parte del convenuto , a proprio vantaggio dei beni della sorella, deve rilevarsi ER che la documentazione acquisita al processo dimostra in maniera inequivocabile la fondatezza della domanda proposta dall'attrice rispetto all'importo specificato di €
122.656,00.
Invero, per quanto concerne la dedotta ratifica preventiva dell'operato del mandatario contenuta nella procura generale - ove si legge «…fin d'ora di avere per rato e valido
l'operato del costituito procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge…», è appena il caso di ribadire che la clausola di ritenere "rato e valido" il futuro operato del procuratore deve ritenersi finalizzata al mero scopo di ratificarlo ai sensi dell'art. 1711 c.c., non potendo assumere il significato di escludere l'obbligo di rendere il conto della gestione, sia perché non v'è espressa dispensa in tal senso sia perché
l'attività del mandatario rimaneva comunque sottoposta agli obblighi di legge;
senza tralasciare il fatto che anche se la avesse preventivamente dispensato il fratello ER dal rendiconto, tale esonero sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 1713, co. 2 c.c., essendo stato chiamato il mandatario a rispondere del proprio comportamento doloso.
Viceversa, la dichiarazione del 5.10.2012 con cui la avrebbe ratificato ER successivamente l'operato del fratello impegnandosi a mantenere fede alle promesse fatte sui propri risparmi bancari è stata dichiarata falsa dall'intestato Tribunale con sentenza n. 796/2022 che, sebbene appellata, vale la pena ritrascrivere nella sua motivazione più eloquente:
“…dall'esame della CTU emerge in modo chiaro che la scrittura in esame fu redatta da un'unica persona, ma non in un unico contesto, bensì in tempi diversi tra loro distanziati
e non consequenziali (pagg. 37 e ss. dell'elaborato).
Si legge, in particolare, nella perizia che:
1) La unicità di mano scrivente è rivelata dalla uniformità delle sagome omografe che si ripetono similarmente per tutto lo scritto, nonché dal quoziente di scioltezza/scorrevolezza della mano scrivente lungo il supporto cartaceo.
pagina 10 di 21 2) Il documento non è stato compilato in unico contesto, ma in due o anche più tempi tra loro distanziati, come evidenzia l'utilizzo dello spazio e la diversità di assetto grafomotorio.
Si rilevano infatti diversità/contrasto in ordine all'occupazione dello spazio:
gli ultimi due righi risultano più stretti rispetto ai righi soprastanti;
gli ultimi due righi non mantengono l'orizzontalità nel procedere rettilineo che è bagaglio dei primi righi;
gli ultimi due righi hanno grafia con dimensioni più piccole del grafismo dei righi sopra;
gli ultimi due righi hanno spazi tra lettere e tra parole più stretti di quanto non avvenga nei righi sopra;
gli ultimi due righi hanno grafismo con assetto assiale diverso da quello dei righi precedenti soprattutto negli ultimi righi la grafia si caratterizza per fenomeni di ripasso, come riportato in illustrazioni precedenti.
Tutto questo porterebbe a ipotizzare, soprattutto nella coerenza degli interrighi, che le ultime due righe siano state scritte dopo ”. Parte_2
L'indagine del CTU non ha potuto fornire la certezza della posteriorità dell'interpolazione rispetto alla firma dell'attrice, ma è convinzione del Collegio che ciò corrisponda alla realtà dei fatti, come del resto accennato dallo stesso perito.
Sovvengono al riguardo due argomenti logico-tecnici.
In primis vale osservare che se la firma della sig.ra fosse stata apposta a ER documento ultimato, non vi sarebbero state ragioni per scrivere il periodo finale in una dimensione più piccola, allargando i margini e con un'interlinea minore rispetto a quella presente nella prima parte.
In secondo luogo, il CTU ha riscontrato “la presenza di numerosi solchi sottostanti i solchi inchiostrati, ripetute correzioni, e cancellature” oltre a “sovrapposizioni/ripassi”, lasciando pertanto desumere che l'autore del documento abbia fatto delle prove prima di inserire la frase censurata, e ciò senza alcun motivo, dal momento che sarebbe stato sufficiente cancellare la dizione “IN FEDE” e continuare la scrittura, per poi farla sottoscrivere alla sorella.
(…)
Inoltre, è proprio il contegno processuale del convenuto che porta a CP_1 desumere la falsità del documento, in quanto da un lato anche le firme apposte sulle
pagina 11 di 21 quattro dichiarazioni disconosciute dall'attrice sono risultate apocrife (pag. della CTU) e dall'altro al medesimo è stato concesso il patteggiamento in sede penale ex artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato di appropriazione indebita relativo a somme - in parte - sovrapponibili a quelle oggetto di causa (all.ti 10-12 e 15 della citazione)”.
Con detta sentenza, la convinzione maturata dal Tribunale circa l'alterazione del documento in esame da parte del convenuto poggiava tanto sugli esiti della CTU ER grafologica, quanto su ulteriori elementi probatori raccolti in corso di causa, tra cui il patteggiamento ottenuto dal per il reato di appropriazione indebita delle somme ER oggi specificamente contestate nonché la produzione in giudizio, ad opera dei convenuti, di quattro dichiarazioni apparentemente riconducibili all'attrice, vergate però con sottoscrizione apocrife, come accertato dallo stesso CTU.
In ordine alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, il Tribunale è consapevole del contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte, riscontrabile in due pronunce emesse nell'arco di un mese, ovvero la n. 28428/2023 e la n. 31010/2023: con la prima, nell'aderire a un indirizzo ritenuto consolidato, la Corte di Cassazione ha ribadito che “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”; con la seconda, viceversa, la Corte ha precisato che “la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova”.
Tuttavia, a prescindere dalla regola che governa la sentenza di patteggiamento, va senz'altro riconosciuta alla stessa “la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile tener conto nel giudizio civile (così Cass. 16/08/2019, n.
pagina 12 di 21 21435); tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (cfr. Cass. n.
31010/2023 citata).
Ciò posto, codesto Giudicante ritiene di poter attribuire inferenza probatoria al fatto che il sig. , in sede penale, addusse le medesime giustificazioni dedotte nell'odierno ER giudizio (all. 17, pagg. 11-21, dell'attrice), salvo poi chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - concessagli dal Tribunale alla luce di “gravissimi elementi a carico dell'imputato” - senza fornire in questa sede alcuna motivazione idonea ad averlo spinto a compiere detta strategia difensiva.
Ulteriore elemento a discapito del convenuto è la condotta processuale assunta in merito all'obbligo di rendiconto, essendosi strenuamente opposto a rendere il conto della propria gestione, e avendo depositato in ottemperanza alla sentenza n. 501/2021 una serie di documenti privi dei contenuti minimi per assurgere a rendiconto, di guisa da difettare ogni riscontro oggettivo a suffragio delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, esaminando le operazioni censurate, si osserva quanto segue:
a) assegno di € 1.261,00, emesso il 31.8.2009, riferito dal a un soggiorno ER alberghiero relativo a una vacanza effettuata con la sorella → il titolo non è accompagnato da alcuna pezza di appoggio idonea a corroborarne la destinazione;
b) assegni di € 2.130,00 e di € 2.065,00 rispettivamente emessi il 7 gennaio e il 19 marzo 2010, imputati dal alla retta mensile della clinica di Arenzano → i titoli ER non sono accompagnati da pezze di appoggio idonee a corroborarne la destinazione;
acclusa al “rendiconto” v'è solo una ricevuta dell'11.11.2014 per l'intero periodo di degenza (all. 7), ma è discutibile la sua attendibilità, stante l'emissione a due anni di distanza dalla fine del soggiorno e considerato che dall'estratto conto depositato dall'attrice risulta un bonifico di € 2.400,00 effettuato il 31.3.2010 proprio a favore della clinica;
c) assegno di € 600,00 emesso il 20.4.2011, riferito dal all'acquisto di mobili ER
IKEA per la camera dell'attrice nel soggiorno ad Arenzano → il titolo non è accompagnato pagina 13 di 21 da alcuna pezza di appoggio idonea a corroborarne la destinazione, considerato tra l'altro che dall'estratto conto depositato dall'attrice risulta un pagamento a mezzo bancomat di
€ 647,25 effettuato l'11.5.2009 proprio a favore della multinazionale svedese;
d) giroconti di € 2.000,00 eseguiti il 29.12.2009 e il 29.12.2010, nonché prelievi di contanti di € 1.300,00 del 28.3.2011, di € 2.300,00 del 26.5.2011 e di € 2.000,00 del
27.9.2011, tutti in favore dei convenuti → il non ha dedotto né documentato ER alcunché al riguardo;
e) giroconto di € 97.000,00 dell'8.10.2012 in favore dei convenuti → il bonifico è stato legittimato sulla base delle quattro scritture con firma rivelatasi apocrifa e su un'ulteriore dichiarazione alterata con aggiunta di un periodo contestato dall'attrice;
f) giroconto di € 10.000,00 del 6.4.2011 in favore della società “M. Saldature s.a.s. di
Malagamba C.”, imputato dal a titolo di rimborso/anticipo di pagamenti eseguiti ER dalla società nell'interesse dell'attrice, come rappresentato da tre fatture annesse agli estratti conto della società e dei coniugi (all.ti 1-4 e 9 del convenuto) → la parte ha depositato dei semplici tabulati privi di intestazione e di valenza probatoria apprezzabile, ritenendosi finanche implausibile che tali somme siano state sostenute dalla società o dai coniugi, vista la solidità delle risorse economiche a disposizione dell'attrice per far fronte ai suddetti pagamenti e la possibilità del mandatario di accedere direttamente ER al conto della medesima, sul quale ha operato liberamente per quasi quattro anni effettuando operazioni per centinaia di migliaia di euro, così da rendere inverosimili e irragionevoli le spese lamentate dall'attrice.
Va poi rilevato che la tesi sostenuta dal secondo cui detti importi gli sarebbero ER dovuti quali compenso per l'attività di mandatario anche in relazione all'importanza dei risultati raggiunti - specie nell'aver fatto ottenere alla sorella la corresponsione mensile di
€ 3.200,00 dalla società di cui era membra attraverso il proprio contributo determinante offerto ai vari consigli di amministrazione quale suo procuratore - non trova riscontro nella documentazione da egli prodotta, in quanto nei verbali di assemblea non v'è traccia di un suo intervento incisivo, e nel verbale del 22.6.2010 si dà semplicemente atto che già percepisse la somma mensile di € 3.594,52 a titolo di prelievo di utili Persona_1
(all.ti 12-15 del convenuto).
Ritiene quindi il Tribunale, per un verso, che nessun elemento probatorio - se non semplici allegazioni prive di riscontro - possa ritenersi acquisito in favore del convenuto
, per altro verso, che i capitoli di prova dedotti dai convenuti avevano contenuto ER
pagina 14 di 21 nient'affatto dirimente rispetto all'onere probatorio demandato ai medesimi, attesa la genericità o irrilevanza di gran parte di essi, e il carattere documentale delle circostanze indicate in altri, non da ultimo ignorando che essi sono decaduti parzialmente dalla prova testimoniale ammessa e che l'unico teste da loro citato all'udienza del 14.4.2023 (sig.ra ha riferito di non essere a conoscenza delle circostanze indicate nei capitoli Testimone_1 di prova.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, dev'essere affermata la responsabilità del mandatario per inadempimento agli obblighi posti a suo CP_1 carico, con conseguente condanna dello stesso a pagare all'attrice la somma di €
122.656,00, maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla data della domanda, trattandosi di obbligazione di valuta (cfr. Cass. n. 1438/1964).
Deve conseguentemente respingersi la domanda riconvenzionale del convenuto ER
a ottenere la condanna dell'attrice a pagargli un compenso (e/o a rimborsagli le spese sostenute) per l'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto.
Infatti, nell'ipotesi di mandato oneroso - quale assunto dal convenuto nella specie -, il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (cfr. Cass. n. 3596/1990 e Cass. n. 3892/2017).
Nel caso di specie, non solo il non ha mai presentato il conto - sebbene a ciò ER giudizialmente sollecitato - ma ha ammesso d'aver trattenuto a titolo di compenso alcune somme, fornendo spiegazioni delle operazioni bancarie contestate e senza versare in atti i documenti che dimostrino che il denaro utilizzato sia stato impiegato nell'interesse della mandante, con il precipitato che, in difetto di documentazione di spesa, le allegazioni fornite in atti non possono ritenersi provate, né può ritenersi giustificato il prelievo di somme a titolo di compenso.
Parimenti da respingersi è la domanda risarcitoria proposta dall'attrice rispetto a ulteriori danni - non dimostrati né tantomeno allegati - conseguenti alla prolungata indisponibilità delle somme distratte da fratello.
6. Le domande attoree contro . Controparte_2
L'attrice ha chiesto in via principale la condanna anche della sig.ra alla CP_2 ripetizione delle somme da quest'ultima incassate (con indebito oggettivo) sul conto pagina 15 di 21 corrente cointestato tra la stessa e nonché per le somme incassate (con CP_1 indebito oggettivo) dalla società “M. Saldature s.a.s. di Malagamba & C.” della quale ella era socia accomandataria.
Tale domanda va accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa a una condizione risolutiva avveratasi (cfr. Cass. n. 13207/2013).
L'azione, di natura restitutoria e non risarcitoria, ha carattere personale, ed è circoscritta tra il "solvens" e il destinatario del pagamento privo di "causa adquirendi", sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante (cfr. Cass. n. 17260/2013
e Cass. n. 5926/1995).
Il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa,
l'obbligo di restituire quanto acquisito (cfr. Cass. n. 17705/2016).
Poste tali premesse, è allora chiaro che la sig.ra non potrà essere condannata CP_2
a restituire all'attrice, ex art. 2033 c.c., le somme oggetto di pagamenti con assegni o prelevati a mezzo bancomat - pari ad € 11.656,00 -, difettando la prova che le stesse siano state destinate alla convenuta e che questa ne abbia fruito.
Considerata, peraltro, la carenza di prova sul compimento di tali operazioni ad opera della ella neppure potrà esserne quindi chiamata a rispondere ai sensi CP_2 dell'art. 2043 c.c..
Né tantomeno è ammissibile al riguardo l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., dal momento che fra i requisiti per proporre tale azione v'è la sussidiarietà (art. 2042 c.c.) - nel senso che essa può avere ingresso solo quando non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, con valutazione dal compiersi in astratto, rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi dell'azione di arricchimento sine causa quando il danneggiato pagina 16 di 21 possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (cfr. ex plurimis Cass. n. 11682/2018) -, nella specie esclusa dalla possibilità dell'attrice di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal mandatario in virtù della sua responsabilità contrattuale.
Viceversa, la è tenuta a rispondere nei confronti dell'attrice per la somma di CP_2
€ 111.000,00, transitata dal conto corrente di quest'ultima a quello cointestato tra la prima e il marito e a quello dell'ente di cui era socia accomandataria. CP_1
Infatti, non è escluso che abbia acquisito la qualità di solvens ove il Persona_1 mandatario, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, abbia proceduto a indebiti pagamenti in favore proprio o di terzi;
non è stato dimostrato il titolo che giustificasse gli spostamenti patrimoniali in favore dei conti suindicati;
la CP_2 quale cointestataria del conto con il , non ha provato né tantomeno allegato, che ER
i pagamenti avessero quale destinatario solo l'altro intestatario, il quale si sarebbe di fatto avvalso di quei pagamenti (cfr. Cass. n. 17705/2016 e Cass. n. 1467/2023); ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2324 e 2312, co 2 c.c., in caso di cancellazione della società in accomandita semplice i soci accomandatari continuano a rispondere illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali non soddisfatti.
Pertanto, dev'essere affermato il diritto dell'attrice a vedersi restituire da CP_2 la somma di € 111.000,00, maggiorata degli interessi al tasso di legge dalla
[...] data della domanda, non essendo stata provata la mala fede della convenuta all'atto della ricezione della somma.
7. La responsabilità solidale dei convenuti.
Rispetto alla citata somma di € 111.000,00 (maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo), va affermata la responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2055, co.
1 c.c., norma che opera anche se le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, quindi pure ove siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta dev'essere riferita unicamente al danneggiato.
8. L'azione di simulazione e l'azione revocatoria.
L'attrice ha promosso, infine, domanda di accertamento della simulazione dell'atto pagina 17 di 21 notarile del 2.7.2014, con cui , in adempimento dell'obbligo assunto in CP_1 sede di separazione personale dalla moglie a febbraio 2014, cedé Controparte_2 alla stessa la quota di proprietà di 132/330 sull'immobile sito ad Arenzano, Piazza
Gramsci n. 1; in via subordinata, ha chiesto la revocatoria dell'atto ai sensi dell'art. 2091
c.c..
A sostegno di tali istanze, ha valorizzato l'intento simulatorio dei convenuti di separarsi al mero fine di includere negli accordi di separazione, poi omologati, il trasferimento a titolo gratuito delle quote di comproprietà dell'unico bene immobile del . Tanto si ER ricaverebbe dalla presentazione del ricorso congiunto di separazione a distanza di pochi mesi dalla querela sporta dall'attrice contro il fratello per il reato di appropriazione indebita e dalla nuova convivenza intrapresa fra loro alle Canarie alla fine dell'estate del
2014, comprovata da alcune fotografie e da un video pubblicati su internet (all. 21 dell'attrice).
Com'è noto la fattispecie disciplinata dagli artt. 1414 - 1417 c.c. può essere descritta come quella in cui le parti stipulano un contratto con l'intesa che lo stesso sia in realtà meramente apparente e come tale non produca tra di loro alcun effetto (simulazione c.d. assoluta), oppure valga a nascondere un diverso contratto che esse vogliono rimanga celato nei confronti della generalità dei consociati e al quale, invece, affidano la reale regolamentazione dei reciproci interessi (simulazione c.d. relativa). La simulazione, dunque, integra un'ipotesi di apparenza negoziale creata intenzionalmente dai contraenti.
Ove l'atto controverso sia stato posto in essere dai coniugi nell'ambito di una separazione consensuale, bisogna distinguere se esso riguardi il contenuto essenziale del negozio di diritto familiare (id est: il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli,
l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti) o quello eventuale che trova solo occasione nella separazione (id est: accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata): con riferimento al primo, s'è esclusa la possibilità di un'azione di simulazione, poiché
“l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione” (cfr. Cass.
pagina 18 di 21 n. 19319/2014 e Cass. n. 17607/2013); con riferimento al secondo, invece, s'è ritenuta possibile l'esperibilità dell'azione di simulazione o dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. ex plurimis Cass. n. 15169/2022).
Deve poi aggiungersi che, nella fattispecie di causa, trattandosi di domanda di simulazione proveniente dai terzi, non sussistono i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c., sicché la prova per testimoni e presunzioni della simulazione è ammissibile senza limiti.
Ciò posto, la documentazione in atti e il contegno processuale assunto dai convenuti fanno emergere la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che denotano la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare effettuato in adempimento della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Genova a marzo 2014.
È da sottolinearsi anzitutto l'estrema vicinanza temporale tra la prima denuncia trasmessa dall'attrice al fratello (all. 3 dell'attrice), la repentina cancellazione della società di cui erano membri esclusivi i convenuti e il deposito del ricorso per separazione consensuale, eventi verificatisi nell'arco di un anno circa.
In secondo luogo, non è rinvenibile nel contenuto dell'accordo di separazione la giustificazione della gratuità della cessione immobiliare che i coniugi s'impegnavano perfezionare.
In terzo luogo, i coniugi separati hanno pubblicato a distanza di pochi mesi dalla separazione foto e video che li ritraggono insieme felici e soddisfatti delle possibilità offerte dalla loro nuova vita alle Canarie.
Un ultimo elemento indiziario è costituito dalla mancanza di ogni motivazione alle circostanze allegate da , essendosi limitati i convenuti ad eccepire il Persona_1 mancato assolvimento dell'onus probandi da parte della stessa e l'irrilevanza dei mezzi istruttori offerti.
Contrariamente, ad avviso del Tribunale, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che il trasferimento immobiliare oggetto di causa non fosse effettivamente voluto dalle parti - di sicuro entrambe a conoscenza dei rischi gravanti su
-, e l'alienazione fu solo apparente, nel senso che né il venditore intese CP_1 dismettere la titolarità del diritto, né l'altra volle acquisirla.
L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr. Cass. n. 7459/2018), e per effetto di detta declaratoria i beni devono pagina 19 di 21 considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.
L'accoglimento della domanda de qua assorbe ogni valutazione circa l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
9. Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, comprensive del procedimento incidentale, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, potendo applicarsi i valori minimi per il subprocedimento, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
Le spese della CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso del compenso per il CTP nominato in corso di causa (cfr. fattura allegata a memoria di replica, per € 1.268,80, comprensivi di accessori).
Al riguardo si rammenta che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (ex plurimis Cass. n. 24188/2021): “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…) La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (…)”.
Nel caso di cui trattasi, nonostante sia stata prodotta una notula proforma, dagli atti di causa e, in particolare, dal tenore della CTU, è provato sia l'incarico come consulente di parte, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal
CTP in favore della propria assistita, con la partecipazione alla procedura. Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al pagamento anche delle spese di CTP ammontanti ad € 1.268,80, da ritenersi congrua perché in linea con le spese della CTU, come quantificate nel decreto di liquidazione.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice la somma di €
111.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice l'ulteriore somma CP_1 di € 11.656,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di;
CP_1
4) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice
contro
; CP_1
5) dichiara la simulazione assoluta e quindi la nullità dell'atto di trasferimento, a rogito del Notaio in data 2.7.2014, numero di repertorio 20541, della Persona_2 quota di comproprietà indivisa di 132/330 sull'immobile ubicato ad Arenzano, Piazza
Gramsci n. 1, catastalmente censito al foglio 22, mappale 340, sub 11;
6) condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attrice la somma di €
1.268,80 per il CTP;
7) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 560,00 per esborsi ed € 20.341,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge;
8) pone definitivamente le spese della CTU grafologica a carico solidale dei convenuti.
Grosseto, 13.1.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 21 di 21