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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4468 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4468 / 2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELINI NOEMI (C. F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in PIAZZA Pt_1
DEL BISCIONE, 95 (PEC: ); Email_1
OPPONENTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, rappresentato e difeso dall'Avv. GALGANO GIUSEPPE (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
sito in NAPOLI, PIAZZA VITTORIA n. 6 ( PEC: ; Email_2
OPPOSTA
Pag. 1 a 5 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale del 29 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del 02/10/2023 (RG n. 3561/2023) eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del foro adito.
Si costituiva l'opposta, spiegando le proprie difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, tra l'latro, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 29 ottobre 2025, precisate le conclusioni con discussione orale sulla questione di incompetenza, la causa veniva trattenuta in decisione.
In rito, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del 02/10/2023 (RG
n. 3561/2023) emesso dall'intestato Tribunale merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Risulta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma quale foro esclusivo convenzionale, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo pagamenti sottoscritto tra l'opponente e la società cedente CP_2
Segnatamente, la clausola di cui all'art. 14 del citato contratto prevede: “Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di . Pt_1
Pag. 2 a 5 Non coglie nel segno la difesa dell'opposta, secondo cui il foro competente sarebbe quello di Tivoli perché così individuato dalle parti nel contratto d'appalto versato in atti, sottoscritto digitalmente. Difatti, il titolo sotteso al ricorso monitorio non è il contratto d'appalto (che non è stato ceduto), bensì il contratto di cessione del credito, vertendo la presente controversi in materia di factoring: l'oggetto della cessione tra l'appaltatrice e l'opposta, in altri termini, non è costituito dal contratto di CP_2
Parte appalto con la bensì dai crediti liquidi ed esigibili in base all'avvenuta esecuzione del contratto. Se ne deve dedurre che risulta vincolante per il cessionario
Intesa San Paolo l'accordo suddetto, relativo ai pagamenti, ove viene individuato quale foro competente in via esclusiva quello di Pt_1
Deve infine che la competenza territoriale del foro di sia inderogabile, nel caso Pt_1
di specie, per libera scelta dei contraenti, in applicazione del seguente principio di diritto: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024 Rv. 672972 - 01). La suddetta clausola, facendo appunto ricorso all'aggettivo “esclusivo”, risulta formulata in modo inequivoco.
Ciò posto, stante l'incompetenza dell'intestato tribunale, deve dichiararsi la caducazione del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio di diritto secondo cui “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso
Pag. 3 a 5 l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 Rv. 663443 - 01).
Deve, inoltre, procedersi alla statuizione sulle spese relativamente alle fasi sin qui svolte, stante anche la mancata adesione all'eccezione da parte dell'opposta, in quanto
“L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019 Rv. 654377 -
01).
Ritenuto di applicare il principio della soccombenza virtuale quanto alla questione della incompetenza, tenuto conto tuttavia che, salvo che in ordine alla predetta questione, la parte opponente è stata chiamata ad esprimere difese che, in ogni caso, avrebbe dovuto spiegare, ed in considerazione del fatto che l'opposta non ha aderito all'eccezione, si procede alla compensazione al 50% delle spese, ponendo il restante
50% a carico della parte opposta. Vengono liquidate la fase di studio, introduttiva e solo il 50% della fase istruttoria (in ragione del deposito delle memorie ex art. 171ter
c.p.c., su cui questo Giudice non ha delibato, e della mancata prosecuzione della fase stessa), sicché la parte opposta è condannata alla refusione di 2.500 euro (900 euro per la fase di studio, 700 euro per la fase introduttiva e 900 euro per il 50% della fase istruttoria, somme già decurtate in ragione della suddetta compensazione) a titolo di spese del giudizio. Alla somma così liquidata devono aggiungersi gli oneri di legge.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli in data
02/10/2023 (RG n. 3561/2023);
3) Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
4) Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna la parte opposta alla refusione del restante 50% in favore della parte Controparte_1
opponente, liquidato in 2.500,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4468 / 2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELINI NOEMI (C. F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in PIAZZA Pt_1
DEL BISCIONE, 95 (PEC: ); Email_1
OPPONENTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo 156, rappresentato e difeso dall'Avv. GALGANO GIUSEPPE (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
sito in NAPOLI, PIAZZA VITTORIA n. 6 ( PEC: ; Email_2
OPPOSTA
Pag. 1 a 5 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale del 29 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del 02/10/2023 (RG n. 3561/2023) eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del foro adito.
Si costituiva l'opposta, spiegando le proprie difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo, tra l'latro, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.
All'udienza del 29 ottobre 2025, precisate le conclusioni con discussione orale sulla questione di incompetenza, la causa veniva trattenuta in decisione.
In rito, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 del 02/10/2023 (RG
n. 3561/2023) emesso dall'intestato Tribunale merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Risulta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma quale foro esclusivo convenzionale, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo pagamenti sottoscritto tra l'opponente e la società cedente CP_2
Segnatamente, la clausola di cui all'art. 14 del citato contratto prevede: “Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di . Pt_1
Pag. 2 a 5 Non coglie nel segno la difesa dell'opposta, secondo cui il foro competente sarebbe quello di Tivoli perché così individuato dalle parti nel contratto d'appalto versato in atti, sottoscritto digitalmente. Difatti, il titolo sotteso al ricorso monitorio non è il contratto d'appalto (che non è stato ceduto), bensì il contratto di cessione del credito, vertendo la presente controversi in materia di factoring: l'oggetto della cessione tra l'appaltatrice e l'opposta, in altri termini, non è costituito dal contratto di CP_2
Parte appalto con la bensì dai crediti liquidi ed esigibili in base all'avvenuta esecuzione del contratto. Se ne deve dedurre che risulta vincolante per il cessionario
Intesa San Paolo l'accordo suddetto, relativo ai pagamenti, ove viene individuato quale foro competente in via esclusiva quello di Pt_1
Deve infine che la competenza territoriale del foro di sia inderogabile, nel caso Pt_1
di specie, per libera scelta dei contraenti, in applicazione del seguente principio di diritto: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.”
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024 Rv. 672972 - 01). La suddetta clausola, facendo appunto ricorso all'aggettivo “esclusivo”, risulta formulata in modo inequivoco.
Ciò posto, stante l'incompetenza dell'intestato tribunale, deve dichiararsi la caducazione del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio di diritto secondo cui “La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso
Pag. 3 a 5 l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 Rv. 663443 - 01).
Deve, inoltre, procedersi alla statuizione sulle spese relativamente alle fasi sin qui svolte, stante anche la mancata adesione all'eccezione da parte dell'opposta, in quanto
“L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019 Rv. 654377 -
01).
Ritenuto di applicare il principio della soccombenza virtuale quanto alla questione della incompetenza, tenuto conto tuttavia che, salvo che in ordine alla predetta questione, la parte opponente è stata chiamata ad esprimere difese che, in ogni caso, avrebbe dovuto spiegare, ed in considerazione del fatto che l'opposta non ha aderito all'eccezione, si procede alla compensazione al 50% delle spese, ponendo il restante
50% a carico della parte opposta. Vengono liquidate la fase di studio, introduttiva e solo il 50% della fase istruttoria (in ragione del deposito delle memorie ex art. 171ter
c.p.c., su cui questo Giudice non ha delibato, e della mancata prosecuzione della fase stessa), sicché la parte opposta è condannata alla refusione di 2.500 euro (900 euro per la fase di studio, 700 euro per la fase introduttiva e 900 euro per il 50% della fase istruttoria, somme già decurtate in ragione della suddetta compensazione) a titolo di spese del giudizio. Alla somma così liquidata devono aggiungersi gli oneri di legge.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1362/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli in data
02/10/2023 (RG n. 3561/2023);
3) Fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
4) Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna la parte opposta alla refusione del restante 50% in favore della parte Controparte_1
opponente, liquidato in 2.500,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5