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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8065/2023 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Roberto Carapelle, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , ass. ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c. dalle funzionarie dott.sse , e CP_2 CP_3 CP_4
, domiciliato come da memoria costitutiva;
[...]
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 21.11.2021, ritualmente notificato, Parte_2 premesso di lavorare alle dipendenze del convenuto in qualità di docente CP_1 abilitata all'insegnamento della religione cattolica in forza di numerosi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2022/2023, tutti con data di inizio al 1/9 e termine finale al 31/8, ha convenuto in giudizio il deducendo la sussistenza di un'abusiva Controparte_1 reiterazione dei contratti a termine, in forza dei quali ha prestato l'attività di docente di religione per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
la ricorrente ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex CP_1 art. 32 L. 183/2010, equitativamente ricompreso fra 2,5 e 12 mensilità di
1 retribuzione globale di fatto indicata in € 2.449,69 o alla veriore somma accertanda in corso di causa.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto col profilo indicato in ricorso;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal e con i CP_1 contratti di lavoro prodotti in atti.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sentenza pubblicata il 9.6.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4783/2018, la S.C. ha affrontato la medesima questione riguardante questa volta i docenti di religione il cui sistema di reclutamento si caratterizza per alcune particolarità: ai sensi dell'art. 309 del d.lgs 297/1994, infatti, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie viene assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano competente a riconoscere l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica, sulla base delle intesa raggiunte dallo Stato italiano con la Conferenza
Episcopale.
La legge 186/2003 ha introdotto la distinzione fra docenti di religione di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato;
ha previsto che la dotazione organica del singolo ruolo regionale sia pari al 70 % dei “posti funzionanti” in ciascuna
2 diocesi e la frequenza triennale del concorso, su base regionale, per l'accesso al ruolo.
Ai sensi dell'art. 3 c. 10 ha stabilito che : “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
I CCNL che si sono succeduti hanno sempre previsto la regola del rinnovo automatico dell'incarico annuale, salvo il venir meno dei requisiti.
Ebbene, con la sentenza sopra citata la Suprema Corte ha specificatamente affrontato il tema riguardante il rinnovo automatico dell'incarico agli insegnati di religione cattolica non appartenenti ai ruoli del e la compatibilità con la CP_1 normativa eurounitaria che impone a quella nazionale di adottare un sistema atto a prevenire e sanzionare gli abusi al ricorso reiterato al contratto a tempo determinato.
Presi in esame i principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 13 gennaio 2022,
YT e altri, che ha riconosciuto come nel settore dell'insegnamento della religione cattolica esista “un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”, la Corte ha evidenziato come il sistema di reclutamento degli insegnanti di religione - che prevede la possibilità di un rinnovo automatico e costante dei contratti a termine- non sia di per sé illegittimo, trattandosi di un sistema più di favore che penalizzante per il docente.
Tuttavia, ha osservato che: “i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L.
186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa
(9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).”.
3 Quindi, dopo aver ritenuto che la cadenza triennale del concorso per l'assunzione in ruolo possa consentire ai precari di colmare il deficit di stabilità, ha tuttavia dato atto che il non avendo indetto i concorsi volti Controparte_1 all'assunzione in ruolo con quella frequenza, ha di fatto “impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.”.
Pertanto la S.C. ha concluso nei seguenti termini: “in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.”.
Nella sentenza sopra richiamata la Corte, dopo aver ribadito come nessun abuso sia ravvisabile in ipotesi di “assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere”, ha anche affrontato l'altra ipotesi che può, invece, dare origine ad un abusivo ricorso ai contratti a termine e che è quella che si verifica quando le plurime assunzioni a termine avvengono discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la Corte ha ritenuto che “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà”, concludendo come l'arco temporale di un triennio segni il limite oltre il quale è da considerare abusiva “l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue”.
Con riguardo al regime sanzionatorio, esclusa la possibilità della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in considerazione della norma contenuta nell'art. 97 Cost., la Corte ha richiamato i principi espressi dalle
S.U. nella sentenza 5072/2016 e quindi ritenuto che il rimedio risarcitorio applicabile sia quello previsto dall'art. 32 c. 5 della L. 183/2010 (norma oggi sostituita da quella contenuta nell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015): “in definitiva, chi
4 abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.”.
Passando alla fattispecie concreta in esame, i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono stati continuativi e stipulati per l'intero anno scolastico dal 1° settembre al 31 agosto, senza che vi fossero esigenze sostitutive di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Non può che concludersi, quindi, per la ricorrenza di un illegittimo ricorso alla contrattazione a termine.
Alla luce dei principi espressi nella sentenza pronunciata dalla S.C. come sopra sintetizzati, deve pertanto essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015.
Infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
Nella fattispecie in esame, il danno è qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine del singolo contratto, ma la loro abusiva reiterazione.
Il danno ha origine contrattuale ed il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 5740/2020).
Ebbene, il ricorso è stato notificato nel 2023, i rapporti di lavoro precari si sono susseguiti senza soluzione di continuità fin dall'a.s. 2008/2009 ed alla data di deposito del ricorso (e anche nel corso del giudizio) è ancora in corso il rapporto di lavoro in forza del contratto a termine con scadenza al 31.8.2024. Non può dunque dirsi maturata alcuna prescrizione.
Tutta la sequenza contrattuale concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine ed il danno da precarizzazione del rapporto di lavoro che ne è conseguito è ancora in atto siccome originato da una condotta inadempiente della P.A.
5 proseguita negli anni attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato senza alcuna altra interruzione se non quella dei mesi estivi.
Si richiama in senso conforme Sez. L - , Ordinanza n. 34741 del 12/12/2023 (Rv.
669579 - 01): “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.“.
Passando alla liquidazione del danno, in considerazione delle circostanze sopra evidenziate, si stima equo liquidarlo in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (2,5 mensilità per il primo contratto stipulato dopo
36 mesi e 1/2 mensilità per ognuno dei contratti successivi); la parte ricorrente ha indicato in euro 2.449,69, senza incontrare contestazioni, l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr;
pertanto, il ministero convenuto deve essere condannato al pagamento del complessivo importo di euro 19.597,52, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 e succ. mod. in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni proposte e trattate, decise da tempo da parte della S.C., devono essere poste a carico del convenuto, con la richiesta maggiorazione del compenso CP_1 stabilito in euro 3.800,00 nella misura del 5 % ex art. 4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, stante il numero esiguo di collegamenti ipertestuali e la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Roberto Carapelle
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1 della ricorrente liquidato in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondenti ad euro 19.597,52, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
6 - condanna il predetto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1 giudizio liquidate in complessivi € 3.990,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %,
IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del difensore di parte Avv.
Roberto Carapelle.
Torino, 26.03.2024 la Giudice
Sonia SALVATORI
7
, c.f. , ass. Avv. Roberto Carapelle, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , ass. ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c. dalle funzionarie dott.sse , e CP_2 CP_3 CP_4
, domiciliato come da memoria costitutiva;
[...]
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 21.11.2021, ritualmente notificato, Parte_2 premesso di lavorare alle dipendenze del convenuto in qualità di docente CP_1 abilitata all'insegnamento della religione cattolica in forza di numerosi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2022/2023, tutti con data di inizio al 1/9 e termine finale al 31/8, ha convenuto in giudizio il deducendo la sussistenza di un'abusiva Controparte_1 reiterazione dei contratti a termine, in forza dei quali ha prestato l'attività di docente di religione per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
la ricorrente ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex CP_1 art. 32 L. 183/2010, equitativamente ricompreso fra 2,5 e 12 mensilità di
1 retribuzione globale di fatto indicata in € 2.449,69 o alla veriore somma accertanda in corso di causa.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto col profilo indicato in ricorso;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal e con i CP_1 contratti di lavoro prodotti in atti.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sentenza pubblicata il 9.6.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4783/2018, la S.C. ha affrontato la medesima questione riguardante questa volta i docenti di religione il cui sistema di reclutamento si caratterizza per alcune particolarità: ai sensi dell'art. 309 del d.lgs 297/1994, infatti, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie viene assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano competente a riconoscere l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica, sulla base delle intesa raggiunte dallo Stato italiano con la Conferenza
Episcopale.
La legge 186/2003 ha introdotto la distinzione fra docenti di religione di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato;
ha previsto che la dotazione organica del singolo ruolo regionale sia pari al 70 % dei “posti funzionanti” in ciascuna
2 diocesi e la frequenza triennale del concorso, su base regionale, per l'accesso al ruolo.
Ai sensi dell'art. 3 c. 10 ha stabilito che : “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dei dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio”.
I CCNL che si sono succeduti hanno sempre previsto la regola del rinnovo automatico dell'incarico annuale, salvo il venir meno dei requisiti.
Ebbene, con la sentenza sopra citata la Suprema Corte ha specificatamente affrontato il tema riguardante il rinnovo automatico dell'incarico agli insegnati di religione cattolica non appartenenti ai ruoli del e la compatibilità con la CP_1 normativa eurounitaria che impone a quella nazionale di adottare un sistema atto a prevenire e sanzionare gli abusi al ricorso reiterato al contratto a tempo determinato.
Presi in esame i principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 13 gennaio 2022,
YT e altri, che ha riconosciuto come nel settore dell'insegnamento della religione cattolica esista “un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia”, la Corte ha evidenziato come il sistema di reclutamento degli insegnanti di religione - che prevede la possibilità di un rinnovo automatico e costante dei contratti a termine- non sia di per sé illegittimo, trattandosi di un sistema più di favore che penalizzante per il docente.
Tuttavia, ha osservato che: “i tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L.
186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa
(9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).”.
3 Quindi, dopo aver ritenuto che la cadenza triennale del concorso per l'assunzione in ruolo possa consentire ai precari di colmare il deficit di stabilità, ha tuttavia dato atto che il non avendo indetto i concorsi volti Controparte_1 all'assunzione in ruolo con quella frequenza, ha di fatto “impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.”.
Pertanto la S.C. ha concluso nei seguenti termini: “in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.”.
Nella sentenza sopra richiamata la Corte, dopo aver ribadito come nessun abuso sia ravvisabile in ipotesi di “assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere”, ha anche affrontato l'altra ipotesi che può, invece, dare origine ad un abusivo ricorso ai contratti a termine e che è quella che si verifica quando le plurime assunzioni a termine avvengono discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni. In tali casi la Corte ha ritenuto che “va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà”, concludendo come l'arco temporale di un triennio segni il limite oltre il quale è da considerare abusiva “l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue”.
Con riguardo al regime sanzionatorio, esclusa la possibilità della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in considerazione della norma contenuta nell'art. 97 Cost., la Corte ha richiamato i principi espressi dalle
S.U. nella sentenza 5072/2016 e quindi ritenuto che il rimedio risarcitorio applicabile sia quello previsto dall'art. 32 c. 5 della L. 183/2010 (norma oggi sostituita da quella contenuta nell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015): “in definitiva, chi
4 abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.”.
Passando alla fattispecie concreta in esame, i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente sono stati continuativi e stipulati per l'intero anno scolastico dal 1° settembre al 31 agosto, senza che vi fossero esigenze sostitutive di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto.
Non può che concludersi, quindi, per la ricorrenza di un illegittimo ricorso alla contrattazione a termine.
Alla luce dei principi espressi nella sentenza pronunciata dalla S.C. come sopra sintetizzati, deve pertanto essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015.
Infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
Nella fattispecie in esame, il danno è qualificabile come “danno comunitario”, non ha ad oggetto la nullità del termine del singolo contratto, ma la loro abusiva reiterazione.
Il danno ha origine contrattuale ed il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 5740/2020).
Ebbene, il ricorso è stato notificato nel 2023, i rapporti di lavoro precari si sono susseguiti senza soluzione di continuità fin dall'a.s. 2008/2009 ed alla data di deposito del ricorso (e anche nel corso del giudizio) è ancora in corso il rapporto di lavoro in forza del contratto a termine con scadenza al 31.8.2024. Non può dunque dirsi maturata alcuna prescrizione.
Tutta la sequenza contrattuale concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine ed il danno da precarizzazione del rapporto di lavoro che ne è conseguito è ancora in atto siccome originato da una condotta inadempiente della P.A.
5 proseguita negli anni attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato senza alcuna altra interruzione se non quella dei mesi estivi.
Si richiama in senso conforme Sez. L - , Ordinanza n. 34741 del 12/12/2023 (Rv.
669579 - 01): “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.“.
Passando alla liquidazione del danno, in considerazione delle circostanze sopra evidenziate, si stima equo liquidarlo in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (2,5 mensilità per il primo contratto stipulato dopo
36 mesi e 1/2 mensilità per ognuno dei contratti successivi); la parte ricorrente ha indicato in euro 2.449,69, senza incontrare contestazioni, l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr;
pertanto, il ministero convenuto deve essere condannato al pagamento del complessivo importo di euro 19.597,52, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 e succ. mod. in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni proposte e trattate, decise da tempo da parte della S.C., devono essere poste a carico del convenuto, con la richiesta maggiorazione del compenso CP_1 stabilito in euro 3.800,00 nella misura del 5 % ex art. 4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, stante il numero esiguo di collegamenti ipertestuali e la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Roberto Carapelle
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1 della ricorrente liquidato in 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondenti ad euro 19.597,52, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
6 - condanna il predetto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1 giudizio liquidate in complessivi € 3.990,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %,
IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del difensore di parte Avv.
Roberto Carapelle.
Torino, 26.03.2024 la Giudice
Sonia SALVATORI
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