TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 10578/2023 promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Siccardi n. 9 per delega del 15.03.2018 rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
-parte appellante- contro
(cod. fisc. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio CP_2
Curti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Cardinal
Maurizio 8 F;
-parte appellata- contro
(P.I.: e C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_4
pagina 1 di 10 Vaira, presso il cui studio in Torino, Via Bertola n. 59, è eletto domicilio come per procura alle liti in atti.
-parte appellata- contro
CP_5
-parte appellata contumace- contro
Controparte_6
-parte appellata contumace- contro
Controparte_7
-parte appellata contumace- contro
Controparte_8
-parte appellata contumace-
contro
Controparte_9
-parte appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11715/2018 del Giudice di Pace di
Torino depositata il 17.03.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria della responsabilità de conducente del veicolo di parte convenuta Sig.ra
per i danni subiti dal veicolo attoreo, dichiarare tenuti e CP_5
conseguentemente condannare i convenuti appellati e CP_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra Controparte_6
loro, da liquidarsi in € 1.820,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge
pagina 2 di 10 dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi di mora ex art 1284 4°comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Dato atto che in esecuzione della sentenza di 1° grado
ha provveduto al pagamento della somma di € 1.010,00 oltre Controparte_6
rivalutazione e interessi, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti appellati e , in persona del legale CP_5 Controparte_6
rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'esponente della ulteriore somma di € 810,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi di mora ex art 1284 4°comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio, rimborso forfettario 15% su imponibili, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del legale sottoscritto che se ne dichiara antistatario.
Per parte appellata Controparte_1
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, verificata l'assenza di impugnazione nei confronti dell'accertamento di intervenuta cessazione della materia del contender così come statuito- nell'appellata sentenza – del Giudice di Pace di Torino: confermare sul punto la pronuncia resa in prime cure a beneficio di , con il favore delle spese di lite. Controparte_10
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Dato atto che CP_3
dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
[...]
Nel merito
In via principale
Dare atto che alcuna domanda sia stata articolata da verso Parte_1 [...]
con conseguente conferma in parte qua della sentenza di prime cure CP_3
In via subordinata
pagina 3 di 10 Per il caso di costituzione delle restanti parti processuali e di articolazione di domande verso n via di appello incidentale e, previa verifica della Controparte_3
loro ammissibilità, ovvero declaratoria di inammissibilità
In via istruttoria
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di prime cure con testi ivi indicati
Dichiarare la nullità della deposizione di , come già eccepita Persona_1
all'udienza del 15.10.2019, per incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.
In via principale
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 2.700,00 a titolo di danno auto e della somma di euro 4.123,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e Controparte_7 Controparte_8
Respingere le avverse domande tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto
Assolvere a ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 2.700,00 a titolo di danno auto e della somma di euro 4.123,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e Controparte_7 Controparte_8
Accertata e dichiarata l'applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. e così il concorso colposo paritetico di entrambi i conducenti, o comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno tutto Controparte_3
concretamente provato in corso di causa, sotto deduzione delle somme tutte, a vario titolo percepite da e dalla sig.ra Controparte_7 Controparte_8
In ogni caso
Respingere ogni diversa domanda verso da qualunque parte Controparte_3
proposta
pagina 4 di 10 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta con riferimento alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione delle spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella deteminanda misura”.
Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e successive integrazioni la parte dichiara che le difese proposte non comportano modificazione delle domande, proposizione di domande riconvenzionali, chiamate in causa, appello incidentale da cui consegua aumento del valore della causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 15.03.2018, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino e CP_5 [...]
per il risarcimento dei danni conseguenti il sinistro del 13.12.2017 CP_6
in quanto proprietaria del veicolo Lancia Y tg. DC 954 RW, nell'occasione condotto da , tamponato dalla vettura Fiat Bravo tg. DT 198 JN di proprietà Parte_2
e condotto dalla convenuta . CP_5
Quest'ultima veniva autorizzata alla chiamata in causa dei soggetti da questa ritenuti responsabili della collisione Sigg. , Controparte_7 Controparte_8
e .
[...] Controparte_1
A loro volta i terzi chiamati e venivano autorizzati alla chiamata CP_7 CP_8
in causa dei soggetti da questi ritenuti responsabili della collisione Sig. CP_9
e
[...] Controparte_11
Il giudice disponeva l'espletamento della CTU in forza della quale qualificava la fattispecie come tamponamento a catena tra veicoli in movimento e condannava i pagina 5 di 10 convenuti e al risarcimento a favore di parte CP_5 Controparte_6
attrice del 50% dei danni liquidati, per l'intero, in € 2.020,00 e così € 1.010,00, oltre spese stragiudiziali per la procedura di negoziazione assistita in € 342,68 e spese processuali liquidate in € 1.205,00, oltre accessori ed esposti in € 131,55.
Con atto di citazione d'appello datato 26.05.2023 impugnava la Parte_1
sentenza di prime cure, deducendo l'erroneità della pronuncia per violazione dell'art. 2054 co.2 c.c., in particolare per aver dimezzato il risarcimento dovuto a parte attrice. Più in particolare, l'appellante contestava la decisione del Giudice di
Pace che, pur avendo qualificato correttamente la fattispecie in esame, avrebbe errato nel quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento a favore di
. Parte_1
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 30.06.2023, limitandosi a prendere atto del giudicato endoprocessuale circa la sopravvenuta estraneità della medesima alla contesa per cui è lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_12
risposta depositata in data n data 02.10.2023, rilevando che nessuna riforma in peius potesse scaturire a carico della stessa.
Con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice assegnava termine al 10.01.2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, con concessione di termine al 11.02.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e di termine al 26.02.2025 per il deposito delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 14.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Per quanto riguarda l'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
Il giudice di prime cure qualificava correttamente il sinistro in questione come tamponamento a catena tra veicoli in movimento con applicazione dell'art. 2054
pagina 6 di 10 co.2 c.c. a carico di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato, con esclusione del veicolo capofila poiché parte estranea al procedimento.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata, al riguardo, nell'operare la distinzione tra l'ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, ove l'unico responsabile delle collisioni e degli effetti che ne sono discesi va identificato nel conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, e la diversa ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento. In quest'ultimo caso trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 2054 co.2 c.c. e, quindi, la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in capo ad entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (vedi Cass. 29/05/2003, n.
8646/2003; Cass. 19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n. 17896).
Nel caso in esame il Giudice di Pace affermava che “Le conclusioni tecniche peritali escludono la compatibilità degli urti in tamponamento tra le vetture, avvenuto dunque “in movimento”, ipotesi in cui troverebbe applicazione in ordine ai veicoli intermedi, con esclusioni del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, ut supra l'art.
2054, 2 c. c.c. con presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico die entrambi i conducenti di ciascun veicolo, fondata sulla predetta inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149 c.1 c.d.s. rispetto al veicolo antistante solo se nella stessa corsia di marcia (C.C. n. 17869/2022) incolonnati (C.C n. 354/1997 e Sez III n.
17206/2015. La prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno arrestando il mezzo tempestivamente non risulta neppure dedotta (C.C. n.
3415/1988, n. 8646/2006, e n. 18234/2008). (pp 6, 7).
Ora, parte appellante ha contestato il principio affermato dal Giudice di Pace che ha inteso dimezzare il danno subito dall'auto di anziché condannare per Pt_1
pagina 7 di 10 l'intero senza alcun dimidiamento in relazione ai soli danni riportati alla parte posteriore della vettura attorea.
Sennonché, in proposito deve rammentarsi quanto affermato dalla Suprema Corte;
in particolare, “La Corte territoriale, però, ha accertato la diversa fattispecie del tamponamento a catena, che comportava, in applicazione della presunzione di colpa in egual misura del tamponante … e del tamponato …. rispetto ai danni subiti da quest'ultimo (e salva la possibilità, non integratasi, che il primo fornisse la prova liberatoria), la riduzione del risarcimento nella misura della metà. La riduzione, però, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe dovuto essere operata distinguendo i danni alla parte posteriore del veicolo da quelli alla parte anteriore, in quanto la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., concerne l'intero danno subìto dal conducente del veicolo tamponato, salva la prova liberatoria che determina l'attribuzione in via esclusiva all'altro conducente.” (Cass. civ. sez. III del 07.06.2024 n. 15923).
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato e condannato in solido e in persona del legale rappresentante, al CP_5 CP_6
versamento della somma di € 1.010,00 in favore di , posto che il Parte_1
totale dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di quest'ultima venivano indicati dal CTU nella somma di € 1.900, 00 (di carrozzeria € 1.700,00 per la parte posteriore e € 200,00 per quella anteriore) a questi dovendosi sommare i tre giorni di fermo amministrativo per un ammontare totale di € 2.020,00 da dimidiarsi in ragione dell'art. 2054 co.
2. c.c. per un totale di € 1.010,00 totali.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ., e cioè di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione
e la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di
pagina 8 di 10 attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza
(art. 335 cod. proc. civ.). In tal caso il destinatario della notificazione o colui che comunque ne ha la conoscenza, non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e quindi non sussistono ì presupposti per la pronuncia a suo favore delle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa, nei cui confronti invece, se non impugna incidentalmente la sentenza notificata, la stessa passa in giudicato (Cass.
9002/2007)”. (Cassazione civile sez. III del 16/02/2012, n.2208).
Nel caso in esame si costituivano in giudizio e Controparte_12 CP_1
: tuttavia nessuna domanda, così come confermato dalle stesse appellate
[...]
veniva mossa nei loro confronti. L'appellante, infatti, puntualizzava che la citazione in giudizio delle suddette è stata obbligata, dalla legge, la quale statuisce che tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di 1° grado siano convenute anche nel giudizio d'appello. Le stesse, inoltre, non impugnavano in via incidentale la sentenza notificata.
Pertanto, alla luce del predetto principio enunciato dalla Suprema Corte le spese nei confronti di e si Controparte_1 Controparte_12
dichiarano non dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 927/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 17.03.2023, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11715/18, che per l'effetto conferma;
• nulla in punto spese.
pagina 9 di 10 • dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 13.04.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello R.G. n. 10578/2023 promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Siccardi n. 9 per delega del 15.03.2018 rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
-parte appellante- contro
(cod. fisc. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio CP_2
Curti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Cardinal
Maurizio 8 F;
-parte appellata- contro
(P.I.: e C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_4
pagina 1 di 10 Vaira, presso il cui studio in Torino, Via Bertola n. 59, è eletto domicilio come per procura alle liti in atti.
-parte appellata- contro
CP_5
-parte appellata contumace- contro
Controparte_6
-parte appellata contumace- contro
Controparte_7
-parte appellata contumace- contro
Controparte_8
-parte appellata contumace-
contro
Controparte_9
-parte appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11715/2018 del Giudice di Pace di
Torino depositata il 17.03.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria della responsabilità de conducente del veicolo di parte convenuta Sig.ra
per i danni subiti dal veicolo attoreo, dichiarare tenuti e CP_5
conseguentemente condannare i convenuti appellati e CP_5 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra Controparte_6
loro, da liquidarsi in € 1.820,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge
pagina 2 di 10 dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi di mora ex art 1284 4°comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Dato atto che in esecuzione della sentenza di 1° grado
ha provveduto al pagamento della somma di € 1.010,00 oltre Controparte_6
rivalutazione e interessi, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti appellati e , in persona del legale CP_5 Controparte_6
rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento a favore dell'esponente della ulteriore somma di € 810,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi di mora ex art 1284 4°comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio, rimborso forfettario 15% su imponibili, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del legale sottoscritto che se ne dichiara antistatario.
Per parte appellata Controparte_1
Piaccia al Tribunale ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, verificata l'assenza di impugnazione nei confronti dell'accertamento di intervenuta cessazione della materia del contender così come statuito- nell'appellata sentenza – del Giudice di Pace di Torino: confermare sul punto la pronuncia resa in prime cure a beneficio di , con il favore delle spese di lite. Controparte_10
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Dato atto che CP_3
dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
[...]
Nel merito
In via principale
Dare atto che alcuna domanda sia stata articolata da verso Parte_1 [...]
con conseguente conferma in parte qua della sentenza di prime cure CP_3
In via subordinata
pagina 3 di 10 Per il caso di costituzione delle restanti parti processuali e di articolazione di domande verso n via di appello incidentale e, previa verifica della Controparte_3
loro ammissibilità, ovvero declaratoria di inammissibilità
In via istruttoria
Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di prime cure con testi ivi indicati
Dichiarare la nullità della deposizione di , come già eccepita Persona_1
all'udienza del 15.10.2019, per incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.
In via principale
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 2.700,00 a titolo di danno auto e della somma di euro 4.123,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e Controparte_7 Controparte_8
Respingere le avverse domande tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto
Assolvere a ogni avversaria pretesa Controparte_3
In via subordinata
Dato atto della corresponsione ante causam della somma di euro 2.700,00 a titolo di danno auto e della somma di euro 4.123,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e Controparte_7 Controparte_8
Accertata e dichiarata l'applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. e così il concorso colposo paritetico di entrambi i conducenti, o comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande
Contenere l'eventuale condanna di entro i limiti del danno tutto Controparte_3
concretamente provato in corso di causa, sotto deduzione delle somme tutte, a vario titolo percepite da e dalla sig.ra Controparte_7 Controparte_8
In ogni caso
Respingere ogni diversa domanda verso da qualunque parte Controparte_3
proposta
pagina 4 di 10 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta con riferimento alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con refusione delle spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella deteminanda misura”.
Ai fini di quanto disposto dal D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e successive integrazioni la parte dichiara che le difese proposte non comportano modificazione delle domande, proposizione di domande riconvenzionali, chiamate in causa, appello incidentale da cui consegua aumento del valore della causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 15.03.2018, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino e CP_5 [...]
per il risarcimento dei danni conseguenti il sinistro del 13.12.2017 CP_6
in quanto proprietaria del veicolo Lancia Y tg. DC 954 RW, nell'occasione condotto da , tamponato dalla vettura Fiat Bravo tg. DT 198 JN di proprietà Parte_2
e condotto dalla convenuta . CP_5
Quest'ultima veniva autorizzata alla chiamata in causa dei soggetti da questa ritenuti responsabili della collisione Sigg. , Controparte_7 Controparte_8
e .
[...] Controparte_1
A loro volta i terzi chiamati e venivano autorizzati alla chiamata CP_7 CP_8
in causa dei soggetti da questi ritenuti responsabili della collisione Sig. CP_9
e
[...] Controparte_11
Il giudice disponeva l'espletamento della CTU in forza della quale qualificava la fattispecie come tamponamento a catena tra veicoli in movimento e condannava i pagina 5 di 10 convenuti e al risarcimento a favore di parte CP_5 Controparte_6
attrice del 50% dei danni liquidati, per l'intero, in € 2.020,00 e così € 1.010,00, oltre spese stragiudiziali per la procedura di negoziazione assistita in € 342,68 e spese processuali liquidate in € 1.205,00, oltre accessori ed esposti in € 131,55.
Con atto di citazione d'appello datato 26.05.2023 impugnava la Parte_1
sentenza di prime cure, deducendo l'erroneità della pronuncia per violazione dell'art. 2054 co.2 c.c., in particolare per aver dimezzato il risarcimento dovuto a parte attrice. Più in particolare, l'appellante contestava la decisione del Giudice di
Pace che, pur avendo qualificato correttamente la fattispecie in esame, avrebbe errato nel quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento a favore di
. Parte_1
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 30.06.2023, limitandosi a prendere atto del giudicato endoprocessuale circa la sopravvenuta estraneità della medesima alla contesa per cui è lite. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_12
risposta depositata in data n data 02.10.2023, rilevando che nessuna riforma in peius potesse scaturire a carico della stessa.
Con ordinanza del 16.01.2024 il Giudice assegnava termine al 10.01.2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, con concessione di termine al 11.02.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e di termine al 26.02.2025 per il deposito delle memorie di replica.
Quindi, con ordinanza del 14.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Per quanto riguarda l'esame nel merito dei motivi di appello proposti, deve ritenersi che il gravame sia infondato e vada, pertanto, respinto.
Il giudice di prime cure qualificava correttamente il sinistro in questione come tamponamento a catena tra veicoli in movimento con applicazione dell'art. 2054
pagina 6 di 10 co.2 c.c. a carico di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato, con esclusione del veicolo capofila poiché parte estranea al procedimento.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata, al riguardo, nell'operare la distinzione tra l'ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, ove l'unico responsabile delle collisioni e degli effetti che ne sono discesi va identificato nel conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, e la diversa ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento. In quest'ultimo caso trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 2054 co.2 c.c. e, quindi, la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in capo ad entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (vedi Cass. 29/05/2003, n.
8646/2003; Cass. 19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n. 17896).
Nel caso in esame il Giudice di Pace affermava che “Le conclusioni tecniche peritali escludono la compatibilità degli urti in tamponamento tra le vetture, avvenuto dunque “in movimento”, ipotesi in cui troverebbe applicazione in ordine ai veicoli intermedi, con esclusioni del primo e dell'ultimo veicolo della colonna, ut supra l'art.
2054, 2 c. c.c. con presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico die entrambi i conducenti di ciascun veicolo, fondata sulla predetta inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149 c.1 c.d.s. rispetto al veicolo antistante solo se nella stessa corsia di marcia (C.C. n. 17869/2022) incolonnati (C.C n. 354/1997 e Sez III n.
17206/2015. La prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno arrestando il mezzo tempestivamente non risulta neppure dedotta (C.C. n.
3415/1988, n. 8646/2006, e n. 18234/2008). (pp 6, 7).
Ora, parte appellante ha contestato il principio affermato dal Giudice di Pace che ha inteso dimezzare il danno subito dall'auto di anziché condannare per Pt_1
pagina 7 di 10 l'intero senza alcun dimidiamento in relazione ai soli danni riportati alla parte posteriore della vettura attorea.
Sennonché, in proposito deve rammentarsi quanto affermato dalla Suprema Corte;
in particolare, “La Corte territoriale, però, ha accertato la diversa fattispecie del tamponamento a catena, che comportava, in applicazione della presunzione di colpa in egual misura del tamponante … e del tamponato …. rispetto ai danni subiti da quest'ultimo (e salva la possibilità, non integratasi, che il primo fornisse la prova liberatoria), la riduzione del risarcimento nella misura della metà. La riduzione, però, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe dovuto essere operata distinguendo i danni alla parte posteriore del veicolo da quelli alla parte anteriore, in quanto la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., concerne l'intero danno subìto dal conducente del veicolo tamponato, salva la prova liberatoria che determina l'attribuzione in via esclusiva all'altro conducente.” (Cass. civ. sez. III del 07.06.2024 n. 15923).
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato e condannato in solido e in persona del legale rappresentante, al CP_5 CP_6
versamento della somma di € 1.010,00 in favore di , posto che il Parte_1
totale dei danni subiti dall'autovettura di proprietà di quest'ultima venivano indicati dal CTU nella somma di € 1.900, 00 (di carrozzeria € 1.700,00 per la parte posteriore e € 200,00 per quella anteriore) a questi dovendosi sommare i tre giorni di fermo amministrativo per un ammontare totale di € 2.020,00 da dimidiarsi in ragione dell'art. 2054 co.
2. c.c. per un totale di € 1.010,00 totali.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nell'ipotesi di cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ., e cioè di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione
e la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di
pagina 8 di 10 attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza
(art. 335 cod. proc. civ.). In tal caso il destinatario della notificazione o colui che comunque ne ha la conoscenza, non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e quindi non sussistono ì presupposti per la pronuncia a suo favore delle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa, nei cui confronti invece, se non impugna incidentalmente la sentenza notificata, la stessa passa in giudicato (Cass.
9002/2007)”. (Cassazione civile sez. III del 16/02/2012, n.2208).
Nel caso in esame si costituivano in giudizio e Controparte_12 CP_1
: tuttavia nessuna domanda, così come confermato dalle stesse appellate
[...]
veniva mossa nei loro confronti. L'appellante, infatti, puntualizzava che la citazione in giudizio delle suddette è stata obbligata, dalla legge, la quale statuisce che tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di 1° grado siano convenute anche nel giudizio d'appello. Le stesse, inoltre, non impugnavano in via incidentale la sentenza notificata.
Pertanto, alla luce del predetto principio enunciato dalla Suprema Corte le spese nei confronti di e si Controparte_1 Controparte_12
dichiarano non dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 927/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 17.03.2023, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11715/18, che per l'effetto conferma;
• nulla in punto spese.
pagina 9 di 10 • dichiara sussistenti, nei termini di cui in motivazione, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 13.04.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 10 di 10