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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 409/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell' udienza del 4.7.2025, svoltasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 409/2021 R.G cui sono riunite le cause n. 780/21 RG e n. 1153/2023 RG
vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Miceli n. 24 (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Currado CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Pietro a Maida (CZ), Via P. Sgrò n. 153, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHE'
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 elettivamente Controparte_3 domiciliata in Catania, Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'Avvocato Paolo Schilirò (c.f.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
Resistente
OGGETTO: CP_ 1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato - Verbale di accertamento e notifica NIU 2019012716 DDL del 24/04/2020 (causa N. RG 409/21)
***** 2) Opposizione ad avviso di addebito:
- n° 33020210000024739000, per l'importo di € 5.476,01, indebito PI 2016;
- n° 33020210000024840000, per l'importo di € 4.628,46, indebito PI 2018 ;
- n° 33020210000024941000, per l'importo di € 526,63, indebito PI 2019;
- n° 33020210000025042000, per l'importo di € 6.608,69, indebito Indennità di maternità 2016 ;
- n° 33020210000025143000, per l'importo di € 3.551,82, indebito Indennità di maternità 2019;
- n° 33020210000025244000, per l'importo di € 5.276,66, indebito Indennità di maternità 2019; (causa N. RG.780/2021)
***** 3) Opposizione a Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ai medesimi avvisi di addebito di cui alla causa N. RG 780/21.
(causa N. RG 1153/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.4.2021, presentava opposizione al Verbale dell' Parte_1 CP_2 in oggetto indicato con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, quale dipendente della ditta “OR IN” per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Presentava, inoltre, opposizione ai successivi avvisi di addebito notificati dall'Ente con i quali veniva revocata, per effetto del predetto disconoscimento, l'indennità PI e l'indennità di maternità percepite nel periodo dal 2016 al 2019 (causa riunita N. 780/21 RG), nonché, opposizione alla successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (causa riunita N.1153/2023 RG).
In particolare, la ricorrente affermava nei predetti ricorsi:
- di essere stata assunta dall'impresa individuale di OR IN, operante in campo edilizio, dal 23.02.2016 al 29.05.2016, con contratto a tempo pieno e determinato, come impiegata di Livello 2°, con mansioni di segretaria;
- che tale assunzione era motivata dal fatto che l'ingegnere (suo coniuge e Persona_1 figlio del titolare) era prevalentemente impegnato nell'espletamento di mansioni tecniche, progettuali e di cantiere e non riusciva ad espletare, contestualmente, le mansioni amministrative;
- di essere stata assunta nuovamente in data 04.09.2017 con il medesimo livello, qualifica e mansioni, sempre a tempo pieno ma con contratto a tempo indeterminato e che , anche in tale occasione, l'assunzione era stata determinata dall'esigenza di supportare e sostituire nelle mansioni amministrative il marito;
Persona_1
- che dopo 8 mesi da tale ultima assunzione, il rapporto veniva risolto con licenziamento per giustificato motivo per “riduzione del lavoro” (v. doc. 5 produzione parte ricorrente);
- di essere stata assunta nuovamente dal 13.03.2019 al 30.04.2019, con contratto a tempo determinato e pieno, allorquando il consulente fiscale della ditta, rag. era Persona_2 deceduto ed era subentrata la nuova consulente dott.sa e, pertanto, la sua Persona_3 assunzione era motivata dalla necessità di catalogare la documentazione prelevata dallo studio del precedente consulente e consegnarla alla nuova professionista;
- che tutti i rapporti intercorsi con la ditta erano stati a tempo pieno per n.40 ore settimanali e n. 6,5 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.00.
Ciò premesso, parte ricorrente eccepiva, preliminarmente, il difetto di motivazione e la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non avendo l'Ente specificato negli atti notificati i motivi del disconoscimento del rapporto con la ditta datrice di lavoro.
Nel merito, affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta ditta avendo svolto effettivamente mansioni di segretaria, essendo addetta alla ricezione delle telefonate e delle email, alla predisposizione di bandi di gara per gli appalti, alla tenuta dei documenti amministrativi, contabili, fiscali.
Affermava poi di essere stata sottoposta alle direttive del datore di lavoro e/o delle persone da questi a ciò preposte, i quali indicavano il lavoro da effettuare e di aver espletato le proprie mansioni in totale assenza di potere decisionale e di rischio economico, nonché, di aver sempre regolarmente percepito la retribuzione e, in particolare, nell'anno 2019 con mezzi di pagamento tracciabili (cfr doc.
16 all. al ricorso) CP_ Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità/illegittimità dell'accertamento ispettivo dell' e dei successivi avvisi di addebito e preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente accoglimento integrale della domanda e con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla parte ricorrente.
Nel merito, l'ente previdenziale confermava il corretto esito delle risultanze del verbale in atti, precisando lo stesso era stato emesso a seguito di un'attività svolta dagli Ispettori nei confronti CP_2 della ditta In particolare, l'Ente precisava che:
“ L'attività ispettiva trae origine da specifico mandato conferito agli scriventi dalla sede provinciale di Catanzaro, è diretto a verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge CP_2 in materia di previdenza ed assistenza sociale da parte della ditta individuale AT NG (CF: - P.IVA ), matricola DM 2202402286, C.F._3 P.IVA_1 CP_2 esercente l'attività di “Costruzioni Edili, stradali e fogne” per come risulta dalla visura della competente C.C.I.A.A. presso la quale è iscritta al numero REA CZ-131162; 2. in data 27/09/2019, gli ispettori effettuavano il primo accesso ispettivo presso la sede legale della ditta, sita in San Pietro in Maida (CZ), via Anselmo Miceli, coincidente con lo studio tecnico recante insegna “Studio tecnico
OR ing. Civile Danilo S. Geometra OM S.” che risultava essere chiuso;
3. Nelle more sopraggiungeva il sig. OR IN, al quale veniva comunicato l'avvio del procedimento ispettivo a carico dell'omonima ditta individuale mediante redazione del Verbale di Primo Accesso
Ispettivo n. 2019012716/DDL del 27/09/2019 costituente, altresì, atto interruttivo dei termini prescrizionali di legge. Nella medesima occasione il sig. OR IN rendeva agli ispettori la propria spontanea dichiarazione;
4. In data 24/10/2019, presso lo studio di consulenza delegato dalla ditta, veniva acquisita la documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo alla presenza della dottoressa , subentrata al precedente consulente, sig. , Persona_3 Persona_2 deceduto nel mese di Febbraio 2019; 5. Sulla base di quanto emerso dalla consultazione degli archivi informatici in uso a questo , dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dall'esame della CP_1 documentazione acquisita venivano riscontrate diverse violazioni specificate nel verbale che comunque attengono a profili differenti dal disconoscimento per cui è causa;
6. Quanto al disconoscimento si rileva che tra il personale dipendente denunciato dalla ditta ispezionata risultano altresì le signore e , entrambe assunte con la qualifica di Parte_1 Persona_4
“segretaria”; 7. La ricorrente risulta denunciata come assunta nei seguenti periodi: 13/03/2019 -
30/04/2019; 04/09/2017 - 12/05/2018; 23/02/2016 - 29/05/2016; 8. In base a quanto dichiarato dal titolare dell'omonima ditta individuale, in occasione del primo accesso ispettivo, circa l'ausilio dei lavoratori dipendenti occupati dall'azienda anche con specifico riferimento alle attività amministrative il signor OR IN ha testualmente dichiarato: “Della gestione amministrativa della ditta si occupa mio figlio e, prima che fosse assunto lui, me ne sono Per_1 occupato io personalmente. Tale attività consiste nell'ordinare materiali, effettuare i pagamenti dei fornitori e del personale attraverso bonifici, elaborare preventivi ed emettere fatture”; 9. lo stesso titolare disconosce, quindi, la presenza di personale dipendente per la gestione amministrativa dell'azienda all'infuori del figlio , assunto come lavoratore dipendente solo allorquando Per_1 esce dall'originario nucleo familiare a seguito di matrimonio con la sig. ; 10. Tale Parte_1 circostanza viene confermata anche da tutti i dipendenti sentiti dai verbalizzanti nel corso della verifica, i quali hanno escluso che presso l'ufficio della ditta fosse presente una segretaria;
11.
Tutti hanno fatto riferimento esclusivamente alla presenza dei due figli del titolare i quali, si ribadisce, hanno presso la sede legale della ditta ispezionata un ufficio tecnico quali liberi professionisti; 12. Anche lo stesso titolare, non ha mai fatto riferimento alla nuora come soggetto che abbia in qualche modo collaborato nella propria ditta”.
Aggiungeva poi l'ente che “La stessa ricorrente, sentita dagli scriventi, ha tentato di dare delucidazioni sul lavoro che avrebbe svolto per la ditta ed in particolare sulla necessità di instaurare plurimi rapporti di lavoro, adducendo particolari esigenze dovute al carico lavorativo di specifici periodi;
15. E' la stessa sig.ra ad escluderne i caratteri della subordinazione laddove Parte_1 riferisce di non aver avuto un orario di lavoro, di essere stata retribuita dal marito Persona_1
e di non essere stata assoggettata ad alcun potere di disposizione da parte del datore di lavoro;
16.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni stralci della dichiarazione della sig.ra “(…) Pt_1
Preciso che avendo un bambino piccolo, all'epoca di un anno, gestivo il lavoro in base alle sue necessità anche perché abito proprio sopra l'ufficio. (…) Anche per questi due ultimi rapporti di lavoro con mio suocero, essendo già mamma non rispettavo un orario fisso di lavoro in quanto lo gestivo in assoluta autonomia in base alle diverse esigenze e mio suocero, comprendendo, non ha mai avuto nulla da ridire. Preciso che ripercorrendo la mia storia lavorativa, ho ricordato che la prima volta che sono stata assunta da mio suocero, quindi nell'anno 2016, ero incinta del mio primo figlio che è nato il [...]. Lo ricordo bene perché avendo spesso malesseri legati alla gravidanza mi capitava spesso di salire a casa prima di finire di lavorare. (…) La mia retribuzione si è sempre aggirata intorno ai 1400/1500 euro che inizialmente mi venivano corrisposti in contanti da mio marito e successivamente, precisamente per il rapporto avuto nell'anno 2019, Per_1 tramite bonifico bancario così come previsto per legge. Non ricordo di aver mai chiesto ferie in quanto se avevo necessità di assentarmi lo facevo e basta poiché trattandosi di una ditta a conduzione familiare nessuno mi avrebbe detto nulla (…)”.
L'Ente convenuto, attese le risultanze della ispezione , riteneva, quindi, di non poter riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Riunite le cause all'udienza del 14.11.2022, venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata l'istruttoria testimoniale.
Nella causa riunita N.780/21 RG parte ricorrente, oltre alle eccezioni di merito relative al disconoscimento del rapporto di lavoro, rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999
e il conseguente difetto e/o inesistenza del diritto dell' a procedere alla riscossione e CP_2 all'esecuzione del credito intimato a mezzo di avviso di addebito;
nella causa N.1153/23 RG eccepiva l'illegittimità della procedura di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in presenza di ordinanza giudiziale di sospensione degli AVA sottesi alla comunicazione medesima.
Si costituiva nella causa N. 1153/23 RG anche la rilevando le legittimità della Controparte_4 procedura esecutiva posta in essere e la regolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria A seguito dell'udienza di discussione del 4.7.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni relative alla violazione del diritto di difesa avendo la ricorrente avuto contezza dell'accertamento ispettivo proprio a seguito della notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Al riguardo, va rilevato che, come noto, la "notifica verbale di accesso ispettivo" si riferisce alla comunicazione ufficiale, spesso tramite verbale, che il personale ispettivo consegna al datore di lavoro a seguito di un controllo in azienda. Tale verbale documenta le eventuali violazioni riscontrate e avvia il procedimento ispettivo. La notifica del verbale può avvenire di persona, consegnando il documento al datore di lavoro o a un suo delegato. In caso di impossibilità di consegna diretta, la notifica può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla legge.
Alcuna norma prevede che la notifica del verbale di accesso ispettivo debba essere fatta anche nei confronti del lavoratore.
Nel caso di specie, la lavoratrice era a conoscenza dell'attività di vigilanza, in quanto, nei confronti della stessa sono stati pacificamente notificati gli atti relativi alla ripetizione di indebito, peraltro, dalla stessa impugnati anche nel merito ovvero con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente possibilità di difendersi sotto ogni profilo riguardante l' azione di CP_ ripetizione di indebito proposta dall'
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo ” (Cass. 6753/2020).
5. Con riferimento alle censure di merito (sollevate anche nei ricorsi riuniti), la ricorrente afferma la natura subordinata del rapporto, sostenendo di aver lavorato, a seguito di regolare assunzione per la , con vincolo di orario e sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di Parte_2 lavoro, di essere stata regolarmente retribuita anche con mezzi tracciabili.
Orbene, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari (legati nel caso di specie da un rapporto di parentela essendo il OR IN il suocero della ricorrente) occorre preliminarmente rilevare che, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente non fosse una “collaboratrice familiare” (peraltro per un limitatissimo periodo coincidente con lo stato di gravidanza della stessa) ma piuttosto una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo suocero).
6. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
All'udienza del 4.6.2024, venivano escusso il primo teste di parte ricorrente, Testimone_1 il quale dichiarava:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in S.Pietro a Testimone_1
Maida, Loc. Prato n.14 indifferente. ADR Conosco la ricorrente perché lavorava nel 2016, se non ricordo male, presso l' impresa edile OR, che si trova a S. Pietro a Maida di cui non ricordo il nome della via anche se saprei raggiungere il posto. Svolgo l'attività di agente di commercio nel settore edile e sono plurimandatario in relazione a diverse marche, mi occupo di vendere materiale edilizio di varia natura (pitture, ferramenta etc.). Sono agente per tutta la Calabria per alcune aziende, per altre ho solo alcune province calabresi. ADR Mi recavo presso la ditta di OR circa 1 volta al mese o su chiamata della ditta o di mia iniziativa, se occorreva aggiornare i listini o proporre nuovi prodotti. ADR La ricorrente ritengo facesse la segretaria, non avevo un rapporto continuativo con la stessa in quanto facevo comunque riferimento per le conferme degli ordini all'ing. , figlio del titolare della ditta, IN. ADR la sig.ra mi contattava Persona_1 Pt_1 telefonicamente e mi chiedeva preventivi su merci, lo stato degli ordini e se ad esempio gli ordini se erano in consegna. Non ricordo altro. ADR Mi contattava una volta a settimana o una volta ogni
15 giorni a seconda del periodo. ADR Con riferimento al cap. 1, non sono in grado di precisare se il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e indeterminato. ADR Ho contattato la ricorrente anche negli anni successivi al 2016 fino all'anno 2019, allorquando non la ho più vista in azienda. Lavoro ancora oggi con la ditta OR. ADR Confermo che la affiancava l'ing. Pt_1 Persona_1 nella sua attività ADR Non so riferire circa l'orario di lavoro. Mi recavo in azienda solitamente il pomeriggio tra le 15 e le 16. Mi è capitato qualche volta anche di mattina. ADR Non so se si occupasse di predisporre bandi di gara per appalti;
ricordo che fissava appuntamenti con i fornitori. ADR Con riferimento al cap. 8 ritengo che fosse l'ing. ad impartire gli ordini alla Persona_1 ricorrente quanto era quest'ultimo a confermare gli ordini che avevo preventivato con la sig.ra Pt_1
ADR Li ho visti lavorare insieme. Ad esempio mi è capitato di vedere il OR chiedere alla EL di trovare documenti, fatture etc. Letto e confermato alla presenza delle parti.
Alla medesima udienza, veniva poi introdotto il secondo teste di parte ricorrente Persona_1 che riferiva:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] [...] residente in S. Pietro a Persona_1
Maida, Via A. Miceli n. 24, sono il marito della sig.ra (sposata nel 2015) e figlio del titolare Pt_1 della ditta Sono ingegnere civile, libero professionista. Ho lavorato con la Parte_3 ditta di mio padre fino al giugno 2020, perché durante la pandemia, la ditta ha avuto un calo di lavoro e mi sono recato a lavorare a Milano e ho svolto attività di perito assicurativo e immobiliare.
ADR Confermo che mia moglie ha lavorato presso la ditta di mio padre dal 2016 al 2019. Aveva in contratto regolare scritto, veniva pagata in contanti dal sottoscritto fino al 2018 e successivamente con bonifico dal 2019. ADR le mansioni erano quelle di archiviazione pratiche, predisposizione domande per bandi di gara per appalti pubblici (ad es adeguamento sismico di una scuola del
Comune di AMATO). Contattava i fornitori, inviava mail e rispondeva al telefono. Era l'unica segretaria che affiancava il sottoscritto. ADR Confermo il cap. 5). A seguito del decesso del sig. consulente del lavoro della ditta abbiamo dovuto assumere mia moglie per archiviare tutta Per_2 la documentazione in possesso del sig. e consegnarla al nuovo consulente . Per_2 Persona_3
ADR Lavorava dalle 8.30 alle 17.00 con 30 minuti di pausa pranzo. ADR Era il sottoscritto a dare le direttive. Anche perché ero Direttore Tecnico dell'Impresa e mi occupavo sia dei cantieri che Parte dell'Ufficio. I nostri figli sono nati ad agosto 2016, luglio 2019 e marzo 2023 A domanda dell'avv. Currado ADR Siamo in regime di comunione beni. ADR La ricorrente non si recava sui cantieri, faceva solo lavori di ufficio A specificazione del Giudice ADR Gli unici dipendenti amministrativi dal 2016 al 2019 siamo stati solo mia moglie ed io. Letto e confermato alle presenza della parti. CP_ Co Alla successiva udienza del 13.2.2025, veniva escusso il teste dell' . , la Controparte_6 quale dichiarava:
ADR L'accertamento ispettivo nasce a carico di OR IN, ditta individuale che si occupa di attività edile. è la nuora del sig. . ADR L'insussistenza del rapporto Parte_1 Parte_4 di lavoro subordinato la abbiamo desunta principalmente dalle dichiarazioni acquisite di OR
IN e dei suoi dipendenti nonché della medesima . ADR Sul punto preciso che il Parte_1
OR, come da verbali in atti, ha dichiarato di essersi sempre occupato personalmente della attività ammnistrativa della società sino a quando è stato sostituito dal figlio (coniuge della Per_1 ricorrente). ADR La sig.ra era stata assunta con n. 3 distinti rapporti di lavoro a tempo pieno e Pt_1 determinato con mansioni di segretaria. Di fatto nessuno dei dipendenti sentiti ha fatto riferimento alla stessa ma esclusivamente al sig. e ai due figli e OM. ADR La Parte_4 Per_1 ricorrente nelle sue dichiarazione ha confermato i n. 3 rapporti di lavoro, precisando che aveva lavorato solo nei periodi di maggiore intensificazione della attività, che era libera di gestire il proprio orario in autonomia, anche perché la sede di lavoro si trovava nel medesimo stabile della abitazione, ed aveva necessità di assistere il figlio. Non doveva chiedere permessi per assentarsi e veniva retribuita dal marito in contanti e solo nell'anno 2019 con bonifico (dopo l'entrata in vigore della Legge che ne ha disposto l'obbligatorietà). ADR Per i restanti accertamenti mi riporto al verbale in atti e preciso che la ricorrente al termine di ciascuno dei n. 3 rapporti lavorativi ha percepito l'indennità PI nonché la indennità di maternità in forza del primo e del terzo rapporto.
Letto e confermato alla presenza delle parti.
Sempre alla medesima udienza veniva sentito il terzo teste di parte ricorrente , Testimone_2 il quale riferiva: ADR Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], Testimone_2 residente in [...] . sono rappresentante di materiale, abbigliamento da Parte lavoro e, in generale, strumenti per l'edilizia. Sui cap. 1 - 2 e 4 posso riferire che conosco
[...]
, in quanto, mi recavo presso la sede aziendale di OR IN per proporre i miei
Pt_1 prodottI. Mi recavo generalmente presso il cliente ogni 15 giorni, previo appuntamento e lo raggiungevo in cantiere o in sede. ADR La sig.ra la vedevo quando mi recavo in sede. Frequento
Pt_1 il cliente OR almeno dal 2010 - 2011. La sig.ra l' ho vista nei locali aziendali nel periodo
Pt_1 anteriore alla pandemia COVID 2019, ma non so precisare i mesi. ADR Quando mi recavo in ufficio, non ho mai interloquito con la sig.ra ma esclusivamente con il suocero IN OR e
Pt_1 con il marito , con i quali prendevo gli accordi commerciali. ADR La ricorrente era presente Per_1 in ufficio, ma non so specificarne il ruolo, aveva una scrivania e l' ho vista lavorare;
sulla scrivania vi erano sia documenti che un computer ma non posso precisare altro essendo passati molti anni.
ADR sul cap. 3) non posso riferire non essendo a conoscenza delle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente e per quale motivo era stata assunta. Ciò, in quanto, mi fermavo in sede ad ogni appuntamento per 10-20 minuti. ADR Sul cap. 6) posso solo precisare che quanto mi recavo tardi presso il cliente ovvero verso le ore 18.00 non trovavo la ricorrente. ADR Sul cap. 7) ovvero sulle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente , per come già sopra detto, non sono in grado di rispondere. Il sottoscritto non ha mai preso appuntamenti con la ma esclusivamente con il sig. Pt_1
IN. Ricordo, al riguardo, che quest'ultimo in qualche occasione mi ha riferito che la nuora gli dava una mano. ADR Non sono a conoscenza di chi impartiva le direttive alla ricorrente. Qualche volta mi è capitato di sentire il sig. IN OR o il figlio chiedere alla stessa qualcosa Per_1 ma non ricordo esattamente il contenuto delle relative richieste. L'avv. Currado fa presente che il teste ha fatto riferimento a documenti e/o fatture ADR Confermo al riguardo che alla sig.ra Pt_1 venivano richiesti in qualche occasione documenti ma non ricordo la natura esatte degli stessi. Letto
e confermato alla presenza delle parti.
7. Orbene, deve essere evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi di parte ricorrente, siano state del tutto generiche e, quindi, insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro della sig.ra e comunque, in quanto, provenienti da soggetti legati da stretti Pt_1 vincoli familiari con la ricorrente medesima (il teste è il coniuge) o comunque da Persona_1 vincoli lavorativi con il titolare della ditta (suocero della ricorrente) devono essere vagliate in modo particolarmente rigoroso.
Nello specifico, tutti testi di parte ricorrente si sono limitati a dichiarare genericamente che la ricorrente svolgeva le funzioni di impiegata amministrativa ed era “sottoposta alle direttive del datore di lavoro”, ma nulla hanno saputo riferire in merito allo svolgimento in concreto della attività lavorativa e al tipo di collaborazione prestata.
I testi e , clienti sporadici della ditta, nulla sono stati in grado di riferire circa Tes_1 Tes_2
l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente o sul soggetto che le impartiva le direttive (il marito o il suocero).
Il tenore delle dichiarazioni rese dai predetti testi è, pertanto, risultato tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dalla ricorrente con il proprio suocero mentre è ragionevole ritenere come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” – come peraltro dichiarato dalla stessa Pt_1
- tenuto conto anche che la ricorrente si occupava di mansioni semplici e ripetitive, svolgendo mansioni di impiegata amministrativa per brevissimi periodi (meno di un anno).
Inoltre, anche il dato temporale delle assunzioni e relative cessazioni (con godimento nell'immediato di benefici previdenziali e assistenziali per disoccupazione e maternità) depone per la mancanza del carattere di continuità e sistematicità della prestazione offerta dalla ricorrente, che si è limitata a lavorare per un brevissimo periodo, peraltro coincidente con lo stato di gravidanza.
8. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che CP_ gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese sia dal titolare della ditta OR IN che dalla stessa ricorrente e dai colleghi di lavoro, per come riportate in atti.
9. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso, appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del suocero o del marito e, soprattutto, che la stessa rispettasse vincoli di orario e fosse effettivamente retribuita, in mancanza di documentazione relativa a buste paga e pagamenti tracciabili (ad eccezione di n. 3 bonifici inviati nell'anno 2019). 10. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato, inoltre, che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 . 11. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto.
La domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e accertamento della legittimità dei CP_ conseguenti atti di ripetizione di indebito degli emolumenti erogati dall' in virtù del rapporto di lavoro poi correttamente disconosciuto, con conseguente revoca della ordinanza di sospensione degli avvisi medesimi emessa dal Tribunale in data 14.11.2022.
12. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 12/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara ha depositato, a seguito dell' udienza del 4.7.2025, svoltasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 409/2021 R.G cui sono riunite le cause n. 780/21 RG e n. 1153/2023 RG
vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Miceli n. 24 (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Currado CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Pietro a Maida (CZ), Via P. Sgrò n. 153, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°5, CP_2 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell' Ente, in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHE'
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 elettivamente Controparte_3 domiciliata in Catania, Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'Avvocato Paolo Schilirò (c.f.
) che la rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
Resistente
OGGETTO: CP_ 1)Opposizione a disconoscimento rapporto di lavoro subordinato - Verbale di accertamento e notifica NIU 2019012716 DDL del 24/04/2020 (causa N. RG 409/21)
***** 2) Opposizione ad avviso di addebito:
- n° 33020210000024739000, per l'importo di € 5.476,01, indebito PI 2016;
- n° 33020210000024840000, per l'importo di € 4.628,46, indebito PI 2018 ;
- n° 33020210000024941000, per l'importo di € 526,63, indebito PI 2019;
- n° 33020210000025042000, per l'importo di € 6.608,69, indebito Indennità di maternità 2016 ;
- n° 33020210000025143000, per l'importo di € 3.551,82, indebito Indennità di maternità 2019;
- n° 33020210000025244000, per l'importo di € 5.276,66, indebito Indennità di maternità 2019; (causa N. RG.780/2021)
***** 3) Opposizione a Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ai medesimi avvisi di addebito di cui alla causa N. RG 780/21.
(causa N. RG 1153/2023)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.4.2021, presentava opposizione al Verbale dell' Parte_1 CP_2 in oggetto indicato con il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, quale dipendente della ditta “OR IN” per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c..
Presentava, inoltre, opposizione ai successivi avvisi di addebito notificati dall'Ente con i quali veniva revocata, per effetto del predetto disconoscimento, l'indennità PI e l'indennità di maternità percepite nel periodo dal 2016 al 2019 (causa riunita N. 780/21 RG), nonché, opposizione alla successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (causa riunita N.1153/2023 RG).
In particolare, la ricorrente affermava nei predetti ricorsi:
- di essere stata assunta dall'impresa individuale di OR IN, operante in campo edilizio, dal 23.02.2016 al 29.05.2016, con contratto a tempo pieno e determinato, come impiegata di Livello 2°, con mansioni di segretaria;
- che tale assunzione era motivata dal fatto che l'ingegnere (suo coniuge e Persona_1 figlio del titolare) era prevalentemente impegnato nell'espletamento di mansioni tecniche, progettuali e di cantiere e non riusciva ad espletare, contestualmente, le mansioni amministrative;
- di essere stata assunta nuovamente in data 04.09.2017 con il medesimo livello, qualifica e mansioni, sempre a tempo pieno ma con contratto a tempo indeterminato e che , anche in tale occasione, l'assunzione era stata determinata dall'esigenza di supportare e sostituire nelle mansioni amministrative il marito;
Persona_1
- che dopo 8 mesi da tale ultima assunzione, il rapporto veniva risolto con licenziamento per giustificato motivo per “riduzione del lavoro” (v. doc. 5 produzione parte ricorrente);
- di essere stata assunta nuovamente dal 13.03.2019 al 30.04.2019, con contratto a tempo determinato e pieno, allorquando il consulente fiscale della ditta, rag. era Persona_2 deceduto ed era subentrata la nuova consulente dott.sa e, pertanto, la sua Persona_3 assunzione era motivata dalla necessità di catalogare la documentazione prelevata dallo studio del precedente consulente e consegnarla alla nuova professionista;
- che tutti i rapporti intercorsi con la ditta erano stati a tempo pieno per n.40 ore settimanali e n. 6,5 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, con orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.00.
Ciò premesso, parte ricorrente eccepiva, preliminarmente, il difetto di motivazione e la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non avendo l'Ente specificato negli atti notificati i motivi del disconoscimento del rapporto con la ditta datrice di lavoro.
Nel merito, affermava la piena sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta ditta avendo svolto effettivamente mansioni di segretaria, essendo addetta alla ricezione delle telefonate e delle email, alla predisposizione di bandi di gara per gli appalti, alla tenuta dei documenti amministrativi, contabili, fiscali.
Affermava poi di essere stata sottoposta alle direttive del datore di lavoro e/o delle persone da questi a ciò preposte, i quali indicavano il lavoro da effettuare e di aver espletato le proprie mansioni in totale assenza di potere decisionale e di rischio economico, nonché, di aver sempre regolarmente percepito la retribuzione e, in particolare, nell'anno 2019 con mezzi di pagamento tracciabili (cfr doc.
16 all. al ricorso) CP_ Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità/illegittimità dell'accertamento ispettivo dell' e dei successivi avvisi di addebito e preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente accoglimento integrale della domanda e con vittoria di spese di lite. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla parte ricorrente.
Nel merito, l'ente previdenziale confermava il corretto esito delle risultanze del verbale in atti, precisando lo stesso era stato emesso a seguito di un'attività svolta dagli Ispettori nei confronti CP_2 della ditta In particolare, l'Ente precisava che:
“ L'attività ispettiva trae origine da specifico mandato conferito agli scriventi dalla sede provinciale di Catanzaro, è diretto a verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge CP_2 in materia di previdenza ed assistenza sociale da parte della ditta individuale AT NG (CF: - P.IVA ), matricola DM 2202402286, C.F._3 P.IVA_1 CP_2 esercente l'attività di “Costruzioni Edili, stradali e fogne” per come risulta dalla visura della competente C.C.I.A.A. presso la quale è iscritta al numero REA CZ-131162; 2. in data 27/09/2019, gli ispettori effettuavano il primo accesso ispettivo presso la sede legale della ditta, sita in San Pietro in Maida (CZ), via Anselmo Miceli, coincidente con lo studio tecnico recante insegna “Studio tecnico
OR ing. Civile Danilo S. Geometra OM S.” che risultava essere chiuso;
3. Nelle more sopraggiungeva il sig. OR IN, al quale veniva comunicato l'avvio del procedimento ispettivo a carico dell'omonima ditta individuale mediante redazione del Verbale di Primo Accesso
Ispettivo n. 2019012716/DDL del 27/09/2019 costituente, altresì, atto interruttivo dei termini prescrizionali di legge. Nella medesima occasione il sig. OR IN rendeva agli ispettori la propria spontanea dichiarazione;
4. In data 24/10/2019, presso lo studio di consulenza delegato dalla ditta, veniva acquisita la documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo alla presenza della dottoressa , subentrata al precedente consulente, sig. , Persona_3 Persona_2 deceduto nel mese di Febbraio 2019; 5. Sulla base di quanto emerso dalla consultazione degli archivi informatici in uso a questo , dalle dichiarazioni testimoniali raccolte e dall'esame della CP_1 documentazione acquisita venivano riscontrate diverse violazioni specificate nel verbale che comunque attengono a profili differenti dal disconoscimento per cui è causa;
6. Quanto al disconoscimento si rileva che tra il personale dipendente denunciato dalla ditta ispezionata risultano altresì le signore e , entrambe assunte con la qualifica di Parte_1 Persona_4
“segretaria”; 7. La ricorrente risulta denunciata come assunta nei seguenti periodi: 13/03/2019 -
30/04/2019; 04/09/2017 - 12/05/2018; 23/02/2016 - 29/05/2016; 8. In base a quanto dichiarato dal titolare dell'omonima ditta individuale, in occasione del primo accesso ispettivo, circa l'ausilio dei lavoratori dipendenti occupati dall'azienda anche con specifico riferimento alle attività amministrative il signor OR IN ha testualmente dichiarato: “Della gestione amministrativa della ditta si occupa mio figlio e, prima che fosse assunto lui, me ne sono Per_1 occupato io personalmente. Tale attività consiste nell'ordinare materiali, effettuare i pagamenti dei fornitori e del personale attraverso bonifici, elaborare preventivi ed emettere fatture”; 9. lo stesso titolare disconosce, quindi, la presenza di personale dipendente per la gestione amministrativa dell'azienda all'infuori del figlio , assunto come lavoratore dipendente solo allorquando Per_1 esce dall'originario nucleo familiare a seguito di matrimonio con la sig. ; 10. Tale Parte_1 circostanza viene confermata anche da tutti i dipendenti sentiti dai verbalizzanti nel corso della verifica, i quali hanno escluso che presso l'ufficio della ditta fosse presente una segretaria;
11.
Tutti hanno fatto riferimento esclusivamente alla presenza dei due figli del titolare i quali, si ribadisce, hanno presso la sede legale della ditta ispezionata un ufficio tecnico quali liberi professionisti; 12. Anche lo stesso titolare, non ha mai fatto riferimento alla nuora come soggetto che abbia in qualche modo collaborato nella propria ditta”.
Aggiungeva poi l'ente che “La stessa ricorrente, sentita dagli scriventi, ha tentato di dare delucidazioni sul lavoro che avrebbe svolto per la ditta ed in particolare sulla necessità di instaurare plurimi rapporti di lavoro, adducendo particolari esigenze dovute al carico lavorativo di specifici periodi;
15. E' la stessa sig.ra ad escluderne i caratteri della subordinazione laddove Parte_1 riferisce di non aver avuto un orario di lavoro, di essere stata retribuita dal marito Persona_1
e di non essere stata assoggettata ad alcun potere di disposizione da parte del datore di lavoro;
16.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni stralci della dichiarazione della sig.ra “(…) Pt_1
Preciso che avendo un bambino piccolo, all'epoca di un anno, gestivo il lavoro in base alle sue necessità anche perché abito proprio sopra l'ufficio. (…) Anche per questi due ultimi rapporti di lavoro con mio suocero, essendo già mamma non rispettavo un orario fisso di lavoro in quanto lo gestivo in assoluta autonomia in base alle diverse esigenze e mio suocero, comprendendo, non ha mai avuto nulla da ridire. Preciso che ripercorrendo la mia storia lavorativa, ho ricordato che la prima volta che sono stata assunta da mio suocero, quindi nell'anno 2016, ero incinta del mio primo figlio che è nato il [...]. Lo ricordo bene perché avendo spesso malesseri legati alla gravidanza mi capitava spesso di salire a casa prima di finire di lavorare. (…) La mia retribuzione si è sempre aggirata intorno ai 1400/1500 euro che inizialmente mi venivano corrisposti in contanti da mio marito e successivamente, precisamente per il rapporto avuto nell'anno 2019, Per_1 tramite bonifico bancario così come previsto per legge. Non ricordo di aver mai chiesto ferie in quanto se avevo necessità di assentarmi lo facevo e basta poiché trattandosi di una ditta a conduzione familiare nessuno mi avrebbe detto nulla (…)”.
L'Ente convenuto, attese le risultanze della ispezione , riteneva, quindi, di non poter riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Riunite le cause all'udienza del 14.11.2022, venivano, quindi, ammesse le prove per testi richieste dalle parti ed espletata l'istruttoria testimoniale.
Nella causa riunita N.780/21 RG parte ricorrente, oltre alle eccezioni di merito relative al disconoscimento del rapporto di lavoro, rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 46/1999
e il conseguente difetto e/o inesistenza del diritto dell' a procedere alla riscossione e CP_2 all'esecuzione del credito intimato a mezzo di avviso di addebito;
nella causa N.1153/23 RG eccepiva l'illegittimità della procedura di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in presenza di ordinanza giudiziale di sospensione degli AVA sottesi alla comunicazione medesima.
Si costituiva nella causa N. 1153/23 RG anche la rilevando le legittimità della Controparte_4 procedura esecutiva posta in essere e la regolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria A seguito dell'udienza di discussione del 4.7.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni relative alla violazione del diritto di difesa avendo la ricorrente avuto contezza dell'accertamento ispettivo proprio a seguito della notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Al riguardo, va rilevato che, come noto, la "notifica verbale di accesso ispettivo" si riferisce alla comunicazione ufficiale, spesso tramite verbale, che il personale ispettivo consegna al datore di lavoro a seguito di un controllo in azienda. Tale verbale documenta le eventuali violazioni riscontrate e avvia il procedimento ispettivo. La notifica del verbale può avvenire di persona, consegnando il documento al datore di lavoro o a un suo delegato. In caso di impossibilità di consegna diretta, la notifica può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla legge.
Alcuna norma prevede che la notifica del verbale di accesso ispettivo debba essere fatta anche nei confronti del lavoratore.
Nel caso di specie, la lavoratrice era a conoscenza dell'attività di vigilanza, in quanto, nei confronti della stessa sono stati pacificamente notificati gli atti relativi alla ripetizione di indebito, peraltro, dalla stessa impugnati anche nel merito ovvero con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente possibilità di difendersi sotto ogni profilo riguardante l' azione di CP_ ripetizione di indebito proposta dall'
Sul punto, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo ” (Cass. 6753/2020).
5. Con riferimento alle censure di merito (sollevate anche nei ricorsi riuniti), la ricorrente afferma la natura subordinata del rapporto, sostenendo di aver lavorato, a seguito di regolare assunzione per la , con vincolo di orario e sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di Parte_2 lavoro, di essere stata regolarmente retribuita anche con mezzi tracciabili.
Orbene, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra familiari (legati nel caso di specie da un rapporto di parentela essendo il OR IN il suocero della ricorrente) occorre preliminarmente rilevare che, con recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione, la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: collaborazione, continuità della prestazione lavorativa, inserimento nella organizzazione aziendale, onerosità del rapporto.
Sul punto si rileva, tuttavia, che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare che la ricorrente non fosse una “collaboratrice familiare” (peraltro per un limitatissimo periodo coincidente con lo stato di gravidanza della stessa) ma piuttosto una vera e propria lavoratrice subordinata effettivamente inserita nella organizzazione aziendale e la stessa svolgesse le proprie mansioni con orario fisso e regolarmente retribuito, essendo altresì sottoposta al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro (ancorché suo suocero).
6. Al riguardo, giova ripercorrere le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
All'udienza del 4.6.2024, venivano escusso il primo teste di parte ricorrente, Testimone_1 il quale dichiarava:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in S.Pietro a Testimone_1
Maida, Loc. Prato n.14 indifferente. ADR Conosco la ricorrente perché lavorava nel 2016, se non ricordo male, presso l' impresa edile OR, che si trova a S. Pietro a Maida di cui non ricordo il nome della via anche se saprei raggiungere il posto. Svolgo l'attività di agente di commercio nel settore edile e sono plurimandatario in relazione a diverse marche, mi occupo di vendere materiale edilizio di varia natura (pitture, ferramenta etc.). Sono agente per tutta la Calabria per alcune aziende, per altre ho solo alcune province calabresi. ADR Mi recavo presso la ditta di OR circa 1 volta al mese o su chiamata della ditta o di mia iniziativa, se occorreva aggiornare i listini o proporre nuovi prodotti. ADR La ricorrente ritengo facesse la segretaria, non avevo un rapporto continuativo con la stessa in quanto facevo comunque riferimento per le conferme degli ordini all'ing. , figlio del titolare della ditta, IN. ADR la sig.ra mi contattava Persona_1 Pt_1 telefonicamente e mi chiedeva preventivi su merci, lo stato degli ordini e se ad esempio gli ordini se erano in consegna. Non ricordo altro. ADR Mi contattava una volta a settimana o una volta ogni
15 giorni a seconda del periodo. ADR Con riferimento al cap. 1, non sono in grado di precisare se il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e indeterminato. ADR Ho contattato la ricorrente anche negli anni successivi al 2016 fino all'anno 2019, allorquando non la ho più vista in azienda. Lavoro ancora oggi con la ditta OR. ADR Confermo che la affiancava l'ing. Pt_1 Persona_1 nella sua attività ADR Non so riferire circa l'orario di lavoro. Mi recavo in azienda solitamente il pomeriggio tra le 15 e le 16. Mi è capitato qualche volta anche di mattina. ADR Non so se si occupasse di predisporre bandi di gara per appalti;
ricordo che fissava appuntamenti con i fornitori. ADR Con riferimento al cap. 8 ritengo che fosse l'ing. ad impartire gli ordini alla Persona_1 ricorrente quanto era quest'ultimo a confermare gli ordini che avevo preventivato con la sig.ra Pt_1
ADR Li ho visti lavorare insieme. Ad esempio mi è capitato di vedere il OR chiedere alla EL di trovare documenti, fatture etc. Letto e confermato alla presenza delle parti.
Alla medesima udienza, veniva poi introdotto il secondo teste di parte ricorrente Persona_1 che riferiva:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] [...] residente in S. Pietro a Persona_1
Maida, Via A. Miceli n. 24, sono il marito della sig.ra (sposata nel 2015) e figlio del titolare Pt_1 della ditta Sono ingegnere civile, libero professionista. Ho lavorato con la Parte_3 ditta di mio padre fino al giugno 2020, perché durante la pandemia, la ditta ha avuto un calo di lavoro e mi sono recato a lavorare a Milano e ho svolto attività di perito assicurativo e immobiliare.
ADR Confermo che mia moglie ha lavorato presso la ditta di mio padre dal 2016 al 2019. Aveva in contratto regolare scritto, veniva pagata in contanti dal sottoscritto fino al 2018 e successivamente con bonifico dal 2019. ADR le mansioni erano quelle di archiviazione pratiche, predisposizione domande per bandi di gara per appalti pubblici (ad es adeguamento sismico di una scuola del
Comune di AMATO). Contattava i fornitori, inviava mail e rispondeva al telefono. Era l'unica segretaria che affiancava il sottoscritto. ADR Confermo il cap. 5). A seguito del decesso del sig. consulente del lavoro della ditta abbiamo dovuto assumere mia moglie per archiviare tutta Per_2 la documentazione in possesso del sig. e consegnarla al nuovo consulente . Per_2 Persona_3
ADR Lavorava dalle 8.30 alle 17.00 con 30 minuti di pausa pranzo. ADR Era il sottoscritto a dare le direttive. Anche perché ero Direttore Tecnico dell'Impresa e mi occupavo sia dei cantieri che Parte dell'Ufficio. I nostri figli sono nati ad agosto 2016, luglio 2019 e marzo 2023 A domanda dell'avv. Currado ADR Siamo in regime di comunione beni. ADR La ricorrente non si recava sui cantieri, faceva solo lavori di ufficio A specificazione del Giudice ADR Gli unici dipendenti amministrativi dal 2016 al 2019 siamo stati solo mia moglie ed io. Letto e confermato alle presenza della parti. CP_ Co Alla successiva udienza del 13.2.2025, veniva escusso il teste dell' . , la Controparte_6 quale dichiarava:
ADR L'accertamento ispettivo nasce a carico di OR IN, ditta individuale che si occupa di attività edile. è la nuora del sig. . ADR L'insussistenza del rapporto Parte_1 Parte_4 di lavoro subordinato la abbiamo desunta principalmente dalle dichiarazioni acquisite di OR
IN e dei suoi dipendenti nonché della medesima . ADR Sul punto preciso che il Parte_1
OR, come da verbali in atti, ha dichiarato di essersi sempre occupato personalmente della attività ammnistrativa della società sino a quando è stato sostituito dal figlio (coniuge della Per_1 ricorrente). ADR La sig.ra era stata assunta con n. 3 distinti rapporti di lavoro a tempo pieno e Pt_1 determinato con mansioni di segretaria. Di fatto nessuno dei dipendenti sentiti ha fatto riferimento alla stessa ma esclusivamente al sig. e ai due figli e OM. ADR La Parte_4 Per_1 ricorrente nelle sue dichiarazione ha confermato i n. 3 rapporti di lavoro, precisando che aveva lavorato solo nei periodi di maggiore intensificazione della attività, che era libera di gestire il proprio orario in autonomia, anche perché la sede di lavoro si trovava nel medesimo stabile della abitazione, ed aveva necessità di assistere il figlio. Non doveva chiedere permessi per assentarsi e veniva retribuita dal marito in contanti e solo nell'anno 2019 con bonifico (dopo l'entrata in vigore della Legge che ne ha disposto l'obbligatorietà). ADR Per i restanti accertamenti mi riporto al verbale in atti e preciso che la ricorrente al termine di ciascuno dei n. 3 rapporti lavorativi ha percepito l'indennità PI nonché la indennità di maternità in forza del primo e del terzo rapporto.
Letto e confermato alla presenza delle parti.
Sempre alla medesima udienza veniva sentito il terzo teste di parte ricorrente , Testimone_2 il quale riferiva: ADR Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], Testimone_2 residente in [...] . sono rappresentante di materiale, abbigliamento da Parte lavoro e, in generale, strumenti per l'edilizia. Sui cap. 1 - 2 e 4 posso riferire che conosco
[...]
, in quanto, mi recavo presso la sede aziendale di OR IN per proporre i miei
Pt_1 prodottI. Mi recavo generalmente presso il cliente ogni 15 giorni, previo appuntamento e lo raggiungevo in cantiere o in sede. ADR La sig.ra la vedevo quando mi recavo in sede. Frequento
Pt_1 il cliente OR almeno dal 2010 - 2011. La sig.ra l' ho vista nei locali aziendali nel periodo
Pt_1 anteriore alla pandemia COVID 2019, ma non so precisare i mesi. ADR Quando mi recavo in ufficio, non ho mai interloquito con la sig.ra ma esclusivamente con il suocero IN OR e
Pt_1 con il marito , con i quali prendevo gli accordi commerciali. ADR La ricorrente era presente Per_1 in ufficio, ma non so specificarne il ruolo, aveva una scrivania e l' ho vista lavorare;
sulla scrivania vi erano sia documenti che un computer ma non posso precisare altro essendo passati molti anni.
ADR sul cap. 3) non posso riferire non essendo a conoscenza delle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente e per quale motivo era stata assunta. Ciò, in quanto, mi fermavo in sede ad ogni appuntamento per 10-20 minuti. ADR Sul cap. 6) posso solo precisare che quanto mi recavo tardi presso il cliente ovvero verso le ore 18.00 non trovavo la ricorrente. ADR Sul cap. 7) ovvero sulle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente , per come già sopra detto, non sono in grado di rispondere. Il sottoscritto non ha mai preso appuntamenti con la ma esclusivamente con il sig. Pt_1
IN. Ricordo, al riguardo, che quest'ultimo in qualche occasione mi ha riferito che la nuora gli dava una mano. ADR Non sono a conoscenza di chi impartiva le direttive alla ricorrente. Qualche volta mi è capitato di sentire il sig. IN OR o il figlio chiedere alla stessa qualcosa Per_1 ma non ricordo esattamente il contenuto delle relative richieste. L'avv. Currado fa presente che il teste ha fatto riferimento a documenti e/o fatture ADR Confermo al riguardo che alla sig.ra Pt_1 venivano richiesti in qualche occasione documenti ma non ricordo la natura esatte degli stessi. Letto
e confermato alla presenza delle parti.
7. Orbene, deve essere evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi di parte ricorrente, siano state del tutto generiche e, quindi, insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro della sig.ra e comunque, in quanto, provenienti da soggetti legati da stretti Pt_1 vincoli familiari con la ricorrente medesima (il teste è il coniuge) o comunque da Persona_1 vincoli lavorativi con il titolare della ditta (suocero della ricorrente) devono essere vagliate in modo particolarmente rigoroso.
Nello specifico, tutti testi di parte ricorrente si sono limitati a dichiarare genericamente che la ricorrente svolgeva le funzioni di impiegata amministrativa ed era “sottoposta alle direttive del datore di lavoro”, ma nulla hanno saputo riferire in merito allo svolgimento in concreto della attività lavorativa e al tipo di collaborazione prestata.
I testi e , clienti sporadici della ditta, nulla sono stati in grado di riferire circa Tes_1 Tes_2
l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente o sul soggetto che le impartiva le direttive (il marito o il suocero).
Il tenore delle dichiarazioni rese dai predetti testi è, pertanto, risultato tale da escludere la natura subordinata del rapporto instaurato dalla ricorrente con il proprio suocero mentre è ragionevole ritenere come, di fatto, la gestione dei rapporti lavorativi all'interno della famiglia sia stata sempre quella della collaborazione familiare e del “mutuo aiuto” – come peraltro dichiarato dalla stessa Pt_1
- tenuto conto anche che la ricorrente si occupava di mansioni semplici e ripetitive, svolgendo mansioni di impiegata amministrativa per brevissimi periodi (meno di un anno).
Inoltre, anche il dato temporale delle assunzioni e relative cessazioni (con godimento nell'immediato di benefici previdenziali e assistenziali per disoccupazione e maternità) depone per la mancanza del carattere di continuità e sistematicità della prestazione offerta dalla ricorrente, che si è limitata a lavorare per un brevissimo periodo, peraltro coincidente con lo stato di gravidanza.
8. A fronte delle generiche dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, deve ritenersi invece che CP_ gli ispettori dell' abbiano, attraverso la redazione del verbale ispettivo (confermato in sede di istruttoria) fornito idonei elementi da cui desumere che il rapporto di lavoro subordinato tra familiari di fatto non sussisteva e ciò tenuto conto delle inequivocabili dichiarazioni rese sia dal titolare della ditta OR IN che dalla stessa ricorrente e dai colleghi di lavoro, per come riportate in atti.
9. In ogni caso, ai fini del rigetto del ricorso, appare assorbente la mancanza di prova in ordine al fatto che la ricorrente fosse sottoposta ad vero e proprio potere direttivo e disciplinare da parte del suocero o del marito e, soprattutto, che la stessa rispettasse vincoli di orario e fosse effettivamente retribuita, in mancanza di documentazione relativa a buste paga e pagamenti tracciabili (ad eccezione di n. 3 bonifici inviati nell'anno 2019). 10. Sul punto, si rileva che è consolidato l'orientamento che ritiene configurabile il rapporto di lavoro subordinato tra familiari, in presenza di alcuni dati oggettivi tendenti a far riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente assunto nella organizzazione aziendale rispetto alla possibile dissimulazione di un rapporto di lavoro, ovvero:
• l'onerosità della prestazione;
• la presenza costante sul luogo di lavoro;
• l'osservanza di un orario coincidente con l'inizio e la chiusura dell'attività lavorativa;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse;
• il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa.
Tutti elementi che alla luce delle risultanze della istruttoria espletata non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
Ed infatti, chiamata ripetutamente a pronunciarsi sull'individuazione degli elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza oramai consolidata della
Suprema Corte - premesso che il tipo di attività costituente oggetto del rapporto è scarsamente rilevante poiché pressoché qualsiasi prestazione, di norma, può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. n. 7966/2006) – ha da sempre rimarcato il valore determinante dell'elemento della subordinazione, inteso come un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Per integrare il requisito della subordinazione, nello specifico, non è sufficiente che il datore di lavoro abbia il potere di adottare direttive generali, finalizzate al soddisfacimento di esigenze organizzative e funzionali, occorrendo che lo stesso si esplichi nell'imposizione di direttive tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione (Cass. n. 2970/2001).
Oltre che nell'emanazione di ordini specifici, tale potere deve estrinsecarsi nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (Cass. n. 13884/2004).
Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro, anzi, è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare (Cass. n. 5534/2003).
È, inoltre, pacifico che altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, potendo essere valutati globalmente come indizi (cfr. ad es. Cass. n. 3745/1995; Cass. n. 21028/2006), restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza dell'elemento determinante della subordinazione (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548).
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il
Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già
propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, va evidenziato che i testimoni escussi nulla hanno riferito circa il concreto assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo dell'imprenditore, né hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in ordine alla durata del rapporto di lavoro o all'orario osservato dalla ricorrente, né è stata fornita prova del pagamento della retribuzione in maniera fissa e continuativa.
Ne consegue che l'accertamento rigoroso richiesto dalla Cassazione nel caso di lavoro subordinato tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare non è stato supportato da idonea prova.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato, inoltre, che “ In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari”
(Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9043 del 20/04/2011). Ed ancora “in tema di rapporto di lavoro agricolo e con riferimento all'attività lavorativa prestata a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011 . 11. Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto all'onere di provare, in modo rigoroso, per come richiesto dalla giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro tra familiari, la sussistenza della subordinazione e l'onerosità del rapporto.
La domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto, integralmente rigettata con conseguente conferma del verbale di accertamento e notifica impugnato e accertamento della legittimità dei CP_ conseguenti atti di ripetizione di indebito degli emolumenti erogati dall' in virtù del rapporto di lavoro poi correttamente disconosciuto, con conseguente revoca della ordinanza di sospensione degli avvisi medesimi emessa dal Tribunale in data 14.11.2022.
12. Attesa la controvertibilità della questione esaminata e la natura giuridica delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 12/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara