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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 114 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Cupelli Luigi, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tortorici Maria Donata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cosenza alla Via Monte Santo 22
Appellante
E
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini, ed elettivamente domiciliato presso costoro in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60,
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni per l'appellante: “… - 1) accertare e dichiarare che il danno di inabilità permanente riportato dal Sig. a seguito dell'infortunio sul Parte_1 lavoro occorsogli in data 01.09.2017 è pari alla misura del 20% ovvero alla minore
o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire una rendita Parte_1 da inabilità permanente al lavoro nella misura del 20% ovvero alla minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
3) per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 alla corresponsione in favore del Sig. della rendita per inabilità Parte_1 permanente al lavoro nella misura del 20% (ovvero alla minore o maggiore misura accertata in corso di causa) a far data dal 1 marzo 2018, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese da distrarsi.
Conclusioni per l'appellato: “… si conclude per l'inammissibilità/infondatezza dell'appello, nonché in ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Cosenza, giudice del lavoro, che, affermando l'autonomia del procedimento amministrativo, rispetto a quello giudiziale, ha rigettato il suo ricorso, col quale, senza provare, ad avviso del tribunale, i presupposti connessi all'an debeatur, anzi mutuandoli, per l'appunto, dal procedimento amministrativo (nel corso del quale gli erano stati riconosciuti postumi indennizzabili pari al 10 %, a seguito di infortunio sul lavoro), egli rivendicava il riconoscimento di un danno di valore percentuale più cospicuo (20%).
2. In specie, il ha criticato detta sentenza sostenendo: a) che dovevano Pt_1 considerarsi sufficienti le allegazioni del primo ricorso nonché la documentazione prodotta, comprendente il prospetto inviato dall' di liquidazione dell'indennità CP_1 per inabilità temporanea;
b) che ingiustamente era stata valorizzata la contestazione dell' quanto al nesso causale, perché generica;
c) che era indispensabile un CP_1 ripensamento quanto all'autonomia dei procedimenti, posto che l'Istituto nella fase amministrativa aveva riconosciuto sia l'indennità temporanea che l'indennizzo; d) che era ingiusta la condanna alla rifusione delle spese.
3. L' s'è costituito anche in secondo grado, resistendo. CP_2
4. All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato solo in punto spese di lite.
II.- L' , sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito Controparte_3
– ed in tal senso la sentenza del tribunale si è pronunciata coerentemente – che il lavoratore non avrebbe fornito la prova del nesso di causalità tra la propria attività lavorativa e l'infortunio lamentato;
ed ha ribadito che, anche se la domanda del lavoratore era di una più cospicua valutazione del danno biologico derivato dall'infortunio trattato dall' in sede amministrativa, ciò non poteva sottrarre il CP_1 lavoratore dall'onere di provare il detto rapporto eziologico.
II.1 L'eccezione, ribadita ancor oggi in appello, coglieva – e coglie – nel segno, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione.
II.2 Quest'ultima ha chiarito in diritto, ancora una volta1, che il procedimento amministrativo deve ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello giudiziale, di talché tutti gli elementi istruttori traibili dalla fase pre-giudiziale – e financo quelli desumibili dalla denuncia di infortunio inviata all dal datore di lavoro, anche CP_1 laddove non contestati dall' – non possono influenzare la fase di presentazione CP_2 della questione all'attenzione degli organi di giustizia né contraddire il principio di prova, secondo cui l'onere non può che essere intestato in capo al ricorrente/lavoratore.
II.3 Questo è il perimetro costruito dal giudice di legittimità, che, ovviamente, può scontrarsi, di volta in volta, con elementi di impulso istruttorio che, nella fattispecie in esame, però, non sono stati né articolati in ricorso, né durante il corso del primo grado di giudizio, né, vieppù, desumibili da piste probatorie individuabili nei documenti versati in atti dalle parti.
II.4 Giacché, ove talun elemento probatorio, anche di rango indiziario, purché qualificato, fosse emerso, si ripete, almeno dagli allegati prodotti dai contendenti, si sarebbero potuti attivare i poteri istruttori ufficiosi del giudice, che avrebbero potuto meglio inquadrare e definire i connotati della vicenda trattata.
II.5 Per converso, non può restare sotto traccia l'inerzia difensiva che ha caratterizzato l' resistente, il quale, in disparte una sin troppo generica CP_2 contestazione delle allegazioni del ricorrente/appellante, non ha avvertito l'esigenza di far comprendere perché, dopo avere apprezzato una lesione dell'integrità biologica del lavoratore pari al 10% (con evidente attribuzione di tale lesione ad un infortunio avvenuto sul lavoro), la stessa lesione, nei termini amplificati evidenziati dal lavoratore, non sia stata più attribuita all'ambito lavorativo.
III.- E, se tale inerzia non può influenzare l'esito del giudizio, secondo i dettami della Suprema Corte, può, tuttavia, integrare un caso grave ed eccezionale idoneo a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, con accoglimento del relativo motivo di gravame.
IV.- Conseguentemente, l'appello proposto dal Sig. va accolto per quanto Pt_1 di ragione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 16/2022, resa in data 12 gennaio 2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese e conferma nel resto;
2) Compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 19 dicembre 2024.
Il Cons. Est. dott. avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e CP_ 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio)>> (Cassazione civile sez. lav. - 01/02/2021, n. 2174).
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 114 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Cupelli Luigi, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tortorici Maria Donata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cosenza alla Via Monte Santo 22
Appellante
E
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini, ed elettivamente domiciliato presso costoro in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 60,
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni per l'appellante: “… - 1) accertare e dichiarare che il danno di inabilità permanente riportato dal Sig. a seguito dell'infortunio sul Parte_1 lavoro occorsogli in data 01.09.2017 è pari alla misura del 20% ovvero alla minore
o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire una rendita Parte_1 da inabilità permanente al lavoro nella misura del 20% ovvero alla minore o maggiore misura che sarà accertata in corso di causa;
3) per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 alla corresponsione in favore del Sig. della rendita per inabilità Parte_1 permanente al lavoro nella misura del 20% (ovvero alla minore o maggiore misura accertata in corso di causa) a far data dal 1 marzo 2018, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese da distrarsi.
Conclusioni per l'appellato: “… si conclude per l'inammissibilità/infondatezza dell'appello, nonché in ogni caso per il rigetto dell'avversa domanda di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal Sig. , avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Cosenza, giudice del lavoro, che, affermando l'autonomia del procedimento amministrativo, rispetto a quello giudiziale, ha rigettato il suo ricorso, col quale, senza provare, ad avviso del tribunale, i presupposti connessi all'an debeatur, anzi mutuandoli, per l'appunto, dal procedimento amministrativo (nel corso del quale gli erano stati riconosciuti postumi indennizzabili pari al 10 %, a seguito di infortunio sul lavoro), egli rivendicava il riconoscimento di un danno di valore percentuale più cospicuo (20%).
2. In specie, il ha criticato detta sentenza sostenendo: a) che dovevano Pt_1 considerarsi sufficienti le allegazioni del primo ricorso nonché la documentazione prodotta, comprendente il prospetto inviato dall' di liquidazione dell'indennità CP_1 per inabilità temporanea;
b) che ingiustamente era stata valorizzata la contestazione dell' quanto al nesso causale, perché generica;
c) che era indispensabile un CP_1 ripensamento quanto all'autonomia dei procedimenti, posto che l'Istituto nella fase amministrativa aveva riconosciuto sia l'indennità temporanea che l'indennizzo; d) che era ingiusta la condanna alla rifusione delle spese.
3. L' s'è costituito anche in secondo grado, resistendo. CP_2
4. All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato solo in punto spese di lite.
II.- L' , sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito Controparte_3
– ed in tal senso la sentenza del tribunale si è pronunciata coerentemente – che il lavoratore non avrebbe fornito la prova del nesso di causalità tra la propria attività lavorativa e l'infortunio lamentato;
ed ha ribadito che, anche se la domanda del lavoratore era di una più cospicua valutazione del danno biologico derivato dall'infortunio trattato dall' in sede amministrativa, ciò non poteva sottrarre il CP_1 lavoratore dall'onere di provare il detto rapporto eziologico.
II.1 L'eccezione, ribadita ancor oggi in appello, coglieva – e coglie – nel segno, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione.
II.2 Quest'ultima ha chiarito in diritto, ancora una volta1, che il procedimento amministrativo deve ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello giudiziale, di talché tutti gli elementi istruttori traibili dalla fase pre-giudiziale – e financo quelli desumibili dalla denuncia di infortunio inviata all dal datore di lavoro, anche CP_1 laddove non contestati dall' – non possono influenzare la fase di presentazione CP_2 della questione all'attenzione degli organi di giustizia né contraddire il principio di prova, secondo cui l'onere non può che essere intestato in capo al ricorrente/lavoratore.
II.3 Questo è il perimetro costruito dal giudice di legittimità, che, ovviamente, può scontrarsi, di volta in volta, con elementi di impulso istruttorio che, nella fattispecie in esame, però, non sono stati né articolati in ricorso, né durante il corso del primo grado di giudizio, né, vieppù, desumibili da piste probatorie individuabili nei documenti versati in atti dalle parti.
II.4 Giacché, ove talun elemento probatorio, anche di rango indiziario, purché qualificato, fosse emerso, si ripete, almeno dagli allegati prodotti dai contendenti, si sarebbero potuti attivare i poteri istruttori ufficiosi del giudice, che avrebbero potuto meglio inquadrare e definire i connotati della vicenda trattata.
II.5 Per converso, non può restare sotto traccia l'inerzia difensiva che ha caratterizzato l' resistente, il quale, in disparte una sin troppo generica CP_2 contestazione delle allegazioni del ricorrente/appellante, non ha avvertito l'esigenza di far comprendere perché, dopo avere apprezzato una lesione dell'integrità biologica del lavoratore pari al 10% (con evidente attribuzione di tale lesione ad un infortunio avvenuto sul lavoro), la stessa lesione, nei termini amplificati evidenziati dal lavoratore, non sia stata più attribuita all'ambito lavorativo.
III.- E, se tale inerzia non può influenzare l'esito del giudizio, secondo i dettami della Suprema Corte, può, tuttavia, integrare un caso grave ed eccezionale idoneo a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, con accoglimento del relativo motivo di gravame.
IV.- Conseguentemente, l'appello proposto dal Sig. va accolto per quanto Pt_1 di ragione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 18 febbraio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 16/2022, resa in data 12 gennaio 2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza appellata compensa le spese e conferma nel resto;
2) Compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 19 dicembre 2024.
Il Cons. Est. dott. avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e CP_ 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio)>> (Cassazione civile sez. lav. - 01/02/2021, n. 2174).