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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 7 aprile, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 2037/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
da
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 30.7.1953, rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura a margine del ricorso in appello, dall'avv. Francesco Macrì;
(appellante)
contro
C.F. Controparte_1
, e P.IVA_1 PA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi in giudizio ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di;
PA
(appellati)
Oggi, all'udienza del 7 aprile 2025, di fronte al Giudice, dott.ssa Lucia Delfino, sono presenti:
- - nell'interesse di parte appellante, l'avv. MACRÌ FRANCESCO, il quale insiste nell'ammissione della prova testimoniale reiterata in appello e rileva che l'atto di appello era stato ritualmente notificato sia nei confronti della di PA
e sia nei confronti del e, pertanto, reputa irrituale l'ordine PA CP_1
Pag. 1 di 7 di rinnovazione formulato dal precedente Giudice e la conseguente costituzione delle
Amministrazioni; si riporta, per il resto, ai motivi di appello;
- nell'interesse di parte appellata, il Procuratore dello Stato, dott.ssa Per_1 la quale si riporta alla comparsa di costituzione in appello;
[...]
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
1. Con ricorso, depositato il 14.9.2017, ritualmente notificato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e alla Capitaneria di Porto di , PA Parte_1
proponeva opposizione, ex art. 22 L. 689/1981, all'ordinanza-ingiunzione di
[...]
pagamento n. 187/2017 emessagli dalla di PA
il 17.8.2017, per aver, in data 26.4.2017, navigato con il natante da PA
diporto di sua proprietà - modello 494h10, matricola 02A42636, potenza 51,5 kw - senza aver mai conseguito il titolo abilitativo (patente nautica).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva: 1) la mancata contestazione immediata della violazione;
2) l'assenza del motore nel natante al momento del controllo.
Si costituiva in giudizio la di , osservando: 1) PA PA
che è obbligatoria la patente nautica, ex art. 39 D. Lgs.171/2005, per la navigazione con l'unità di diporto sottoposta a controllo;
2) di aver provveduto immediatamente alla contestazione orale e di aver dovuto rinviare al giorno successivo la verbalizzazione a causa di condizioni metereologiche avverse.
Con sentenza n. 593/2019, il Giudice di Pace di così statuiva: PA
Pag. 2 di 7 rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 187/2017 emessa dalla
di;
non luogo a provvedere in ordine alle spese PA PA di lite>, con la seguente motivazione: In merito all'infrazione accertata, non può sussistere, allo stato degli atti, ed in difetto di proposizione di querela di falso, alcun dubbio. In particolare allo stato è indubbio che il ricorrente “… navigava con il natante di sua proprietà con motore entrobordo … con potenza pari a 51,5 KW, senza aver mai conseguito la prescritta abilitazione (patente nautica) […]. L'omissione dell'immediata contestazione può incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, configurando un vizio di violazione di legge, in quanto ha un rilievo essenziale per la correttezza del relativo procedimento, dato che è preordinata a
permettere al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni e di esercitare il proprio diritto di difesa. Or dunque, la dicitura “presente a verbale” “non si è potuto procedere alla contestazione immediata in quanto le condizioni meteo in zona erano proibitive”
non solo rientra tra le attestazioni che rivestono efficacia di piena prova fino a querela di falso, ma si atteggiano quali situazioni contingenti di obiettiva ed effettiva
impossibilità ed atte a giustificare il procrastinare di tale atto dovuto>.
Avverso tale decisione, il sig. proponeva appello innanzi a Parte_1
codesto Tribunale e, riproponendo le medesime difese articolate innanzi al primo giudice, chiedeva che venisse dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione e la riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in appello il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di e chiedevano PA
la conferma integrale della impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico il principio in base al quale: “in tema di sanzioni amministrative la mancata contestazione immediata della sanzione,
Pag. 3 di 7 anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della medesima o non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto […], nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento delle violazioni.
Diverso il caso […] della contestazione immediata imposta dall'art. 201 del codice della strada, in cui essa ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento
sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore” (Cfr. Cass. sent. n. 27508/2009).
Alla luce del principio sopra richiamato, gli illeciti amministrativi, diversi da quelli che consistono in una violazione al codice della strada, anche quando è possibile procedere nell'immediatezza dell'accertamento alla loro contestazione, possono essere contestati successivamente, senza che ciò invalidi la correttezza del procedimento sanzionatorio purché venga rispettato il termine di 90 giorni dall'accertamento, imposto dalla legge.
Tanto chiarito in diritto, nel caso di specie è emerso che, in data 26.4.2017 gli agenti della hanno sottoposto a controllo il natante da diporto di proprietà PA
del sig. privo di patente nautica ed hanno rinviato al giorno successivo la Pt_1 verbalizzazione e notificazione dell'infrazione commessa a causa delle avverse condizioni metereologiche.
La violazione contestata è stata notificata, nel rispetto del termine indicato dall'art. 14 c. 2 L. 689/1981, in data 27.04.2017 e, pertanto, si palesano irrilevanti le ragioni che hanno indotto il personale della a posticipare, al giorno successivo PA
al rilevamento, la contestazione della violazione (peraltro, in presenza del trasgressore).
1.2. L'appellante contesta il presupposto fattuale dell'infrazione contestata e, cioè, la navigazione a motore, sostenendo di essere uscito con l'imbarcazione “a remi” e chiedendo di provare, a mezzo testimoni, la circostanza allegata.
Nel processo verbale di accertamento e contestazione elevato dalla PA
, richiamato nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, si legge che il conduttore
[...] del natante da diporto, in data 26.04.2017: “navigava con il natante da diporto di sua proprietà con motore entrobordo “vm motori” modello 494h10, matricola 02°42636,
Pag. 4 di 7 la cui portenza risulta par a 51,5 Kw, senza avere mai conseguito la prescritta abilitazione (patente nautica)”.
Tale attestazione, proveniente da un pubblico ufficiale, fornisce piena prova, fino a querela di falso della circostanza di fatto relativa all'utilizzo del motore.
Sul tema, statuisce la Suprema Corte di Cassazione: “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento” (cfr. Cass. sent. 12454/1992). E, ancora, chiarisce il giudice di legittimità: “l'efficacia di piena prova fino a querela di falso […] non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle
loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare
secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi
in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì
l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante” (cfr. Cass. sent. n. 14038/2005).
Infine, con la sentenza n. 17355/2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte stabiliscono che: “ Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova
unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali
l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono
limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico
ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli
accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto
Pag. 5 di 7 assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di
sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore).”.
Per effetto di tale principio, che il Tribunale condivide e al quale intende dare continuità, la fede privilegiata si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale risulta necessario proporre querela di falso.
In un caso analogo, i giudici di legittimità hanno avuto occasione di specificare che
“Poiché nel verbale di accertamento e contestazione risultava che al momento in cui gli agenti accertatori avevano effettuato il controllo l'imbarcazione era in navigazione, non potrebbe sussistere dubbio sul fatto che il caso di specie rientri nella fattispecie descritta dall'art. 299 c.n.: le testimonianze poste alla base della decisione dal Giudice di Pace, quindi, non avrebbero dovuto essere ammesse” (Cass. n. 3705/2013).
Considerato il precedente di legittimità da ultimo richiamato ed i principi esposti, la prova testimoniale articolata dall'opponente, oggi appellante, è inammissibile atteso che la circostanza relativa alla navigazione a motore, al momento del controllo, può
essere superata solo tramite querela di falso, concernendo la realtà degli accadimenti, verificabile “secondo un metro sufficientemente obbiettivo”.
Ad abundantiam, è utile aggiungere che il trasgressore, nel verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione amministrativa si è limitato a dichiarare “Non ero a conoscenza che occorresse la patente nautica”, senza nulla obiettare in ordine alla navigazione “con motore”.
La sentenza appellata merita, dunque, di essere confermata.
2. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, giova precisare che la costituzione del (legittimato dal lato Controparte_1
passivo ex Cass. n. 24304/2008), nei cui confronti non è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo), è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 436 c.p.c.; tuttavia, la tardività della costituzione è irrilevante poiché la presente decisione non si fonda su eccezioni o questioni che dovevano dedursi entro il termine
Pag. 6 di 7 prescritto dall'art. 436 c.p.c.
Le spese relative al giudizio di gravame seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri minimi di cui al d.m.
55/2014, stante le semplici questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria.
Nulla va disposto, invece, per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché
l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del 2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio
a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa d'appello, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. PA
593/2019, depositata il 18.3.2019;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio di appello, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
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