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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TR
R.G. 6227/2023
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/11/2023 e presentato dai coniugi e entrambi con l'avv. ZONA Parte_1 Parte_2
ILENO e con l'avv. FERRARINI STEFANO ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/04/2002 a Venezia.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 1/12/2023, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6227/2023 :
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/04/2002 da C.F. Parte_1
n. a TR (TV) il 29/04/1975 e C.F._1 Parte_2
C.F. n. a VENEZIA (VE) il 14/07/1975 e trascritto C.F._2
al n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 9, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- i figli minori e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
coniugi con prevalenza abitativa presso la madre nell'abitazione di via Sciesa n. 8/A Mogliano v.(Tv);
- la casa coniugale di via Della Croce n. 65 Mogliano V.(Tv) verrà assegnata al sig. che continuerà a pagarne il relativo mutuo;
Pt_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore
21,00 e così via. Per quante riguarda le ferie estive, da trascorrere nei mesi di giugno dalla fine della scuola fino a settembre inizio della scuola,
ed passeranno due settimane consecutive insieme ad un Per_1 Per_2
genitore ed altre due, sempre consecutive insieme all'altro, rimanendo, per il resto, invariata l'alternanza bisettimanale sopradescritta fra i genitori.
Questi ultimi decideranno, congiuntamente, entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di ferie da trascorrere con i figli.
Per ciò che riguarda le ferie natalizie e pasquali, le stesse verranno alternate fra i genitori: il primo anno ed Per_1 Per_2
passeranno le ferie di Natale con la madre dal 23.12 (o comunque dal primo giorno di vacanze scolastiche natalizie) fino al 30.12 e poi con il papà dal 31.12 al 6.1 (o comunque fino all'ultimo giorno di vacanze scolastiche natalizie) e viceversa l'anno seguente. Anche le ferie Pasquali saranno alternate: con il padre dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali fino alla domenica di Pasqua, con la mamma dalle 19.30 del giorno di Pasqua fino al martedì successivo e, comunque, fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica dei figli;
- il signor contribuirà al mantenimento dei figli con il Pt_1
versamento mensile alla signora della somma di € 500,00(€ Parte_2
250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, somma aggiornabile secondo gli indici a far data da un anno dalla Org_1
sentenza di divorzio, oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative di necessità per i figli, secondo le modalità e le forme previste dal
Protocollo del Tribunale di Treviso. Tutte le spese per i figli andranno documentate. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- in merito all'assegno unico, le Parti concordano di dividerlo fra loro secondo opportune intese;
- i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/01/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi