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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Udienza del 2.4.2025
Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 943/2024 R.G., vertente tra:
[...]
[...]
Parte_1
*****
È presente per parte ricorrente l'Avvocato Doni, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per parte resistente l'Avvocato Patti, che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avv. Dell'Agnese e conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
A questo punto, il G.I. invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
L'Avv. Doni si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e prodotta;
precisa le conclusioni come da atto introduttivo, anche in via istruttoria.
L'Avv. Patti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita e prodotta;
precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
I difensori chiedono di essere esonerati dalla presenza al momento della lettura della motivazione e del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
1 All'esito della camera di consiglio, il Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 943/2024 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Federica Doni Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._2
Rovigo, piazza San Bartolomeo n. 22,
- ricorrente -
E
(P.I. ), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 CP_1 dall'Avv.to Michele Dell'Agnese (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
Studio del proprio difensore, sito in Padova, via Niccolò Tommaseo, 70,
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da verbale dell'udienza del 2.4.2025
Per la resistente: come da verbale dell'udienza del 2.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla Legge del 18 giugno
2 2009, n. 69 - mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1. La domanda va dichiarata improcedibile.
Si osserva che la parte resistente ha tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda, avendo sollevato l'eccezione sia nella memoria difensiva depositata nell'ambito del sub-procedimento cautelare, depositata in data 15.7.2024 sia nella comparsa di risposta depositata il 25.10.2024.
Giova precisare che costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi sebbene riferito al previgente e più antico quadro normativo, che in materia di edilizia residenziale pubblica il riparto della giurisdizione tra oggiace alle comuni regole CP_2 CP_3
correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare, va tenuta distinta la prima fase di natura pubblicistica caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e corrispondenti a posizioni di interesse legittimo, da quelle successive nelle quali la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Sono pertanto da attribuire alla Giurisdizione
Amministrativa le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla Giurisdizione Ordinaria le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A. Dunque non solo le opposizioni al decreto di decadenza, ma anche quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per motivi diversi dalla mancata occupazione dell'alloggio, ovvero anche di revoca, una posizione di diritto soggettivo relativa al rapporto stesso (Cfr. Cass. S.U. n 1731 del 2005; Cassazione civile sez. un., 23/06/2005, n.13459).
Pertanto, l'oggetto della presente controversia, essendo inerente ad un rapporto locatizio, rientra tra quelli per il quale è previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Ebbene, all'udienza del 6.11.2024, verificata la mancata realizzazione della condizione di procedibilità,
è stata fissata udienza a data successiva oltre i tre mesi, in applicazione dell'art. 5 ratione temporis applicabile, il quale recita: “[…] Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale […]”.
A sua volta, l'art. 6 ratione temporis applicabile dispone: “
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
3
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1”.
Nella specie, dalla disamina dei documenti depositati dalle parti, si ricava che il procedimento è stato attivato dalla ricorrente, tanto che l'invito è stato trasmesso al in data 22.11.2024 (Cfr. doc. Pt_1
20A e 20B di parte resistente).
Dunque, alla successiva udienza del 12.3.2025 poteva ritenersi certamente spirato il termine di cui al citato art. 6.
A questo punto, giova precisare che l'art. 5, commi 4 e 5, prevede: “
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”.
1.2 Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte, per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
98 del 2013) è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. Al riguardo, infatti, sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico - e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere
4 negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione
(Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18485).
E ancora, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modifiche, in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n.18106; cfr. anche Tribunale
Firenze sez. III, 15/03/2024, n.316 e Tribunale Napoli sez. IV, 06/10/2023, n.9048 in www.deiure.it).
Nella specie, dai verbali depositati dalla resistente, si ricava che all'incontro del 22.1.2025 Pt_1
non è comparsa;
tuttavia, è comparsa l'Avv. , la quale ha dichiarato “che la signora
[...] CP_4
le ha revocato il mandato professionale” e ha chiesto “di rinviare l'incontro odierno per poter Pt_1 formalizzare la revoca e per permettere alla signora di unirsi di nuovo difensore” (Cfr. doc. n. Pt_1
22 di parte resistente).
Tanto sarebbe sufficiente a ritenere non realizzata la condizione di procedibilità, atteso che la parte non
è comparsa personalmente, né lo ha fatto un suo procuratore munito di procura sostanziale, come chiaramente ricavabile dalle dichiarazioni rese dall'Avv. , che non ha speso od esibito una CP_4
procura in tal senso.
Nondimeno, vale evidenziare che è presente nel fascicolo d'ufficio copia della revoca del mandato all'Avv. da parte di , risalente al 5.12.2024, dunque in data antecedente al primo CP_4 Parte_1
incontro di mediazione del 22.1.2025 (cfr. doc. depositato il 3.2.2025).
Inoltre, e tanto appare dirimente, al successivo incontro di mediazione, in data 4.3.2025, nessuno è comparso per (Cfr. doc. n. 23 di parte resistente). Parte_1
Peraltro, nel verbale il mediatore ha dato atto del mancato ritiro della raccomandata con prova di consegna da parte della odierna ricorrente, contenente l'avviso del rinvio al giorno 4.3.2025 dell'incontro del 22.1.2025.
Per completezza, giova evidenziare che il resistente, oltre ad avere aderito all'invito alla Pt_1
mediazione, ha anche partecipato ai due incontri tenutisi (Cfr. doc. n. 21, 22 e 23 di parte resistente).
In definitiva, non può ritenersi realizzata la condizione di procedibilità e la domanda va dichiarata improcedibile.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta, della complessità delle
5 questioni affrontate e della decisione in rito, che giustifica una riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, comma 9.
3. Inoltre, la ricorrente va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata ed ingiustificata partecipazione al primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs.
n. 28 del 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, liquidate in 2.205,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge;
condanna la ricorrente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma
2, D.Lgs. n. 28 del 2010.
Rovigo, 2.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
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