TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5371/2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Silvestri (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge
01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
e il sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza;
2) Stabilire, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
pagina 1 di 4 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro 300,00 mensili, con la Per_1
previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese del presente giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 2.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto il 27.7.2002 nel Comune di
Cassola (VI), matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Atti di Controparte_1
Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2002, da cui era nata, il 14.4.2004, , Persona_2
maggiorenne ma non autosufficiente, che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto in udienza
Presidenziale (omologato con decreto del 28.5.2015, pubblicato il 9.6.2015, in cui si prevedeva un contributo di mantenimento in favore della figlia per € 200,00, 250 dal gennaio 2016) chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe;
rappresentava in proposito che dopo la separazione il marito non avesse ottemperato agli obblighi di mantenimento verso la figlia, sicché la madre si vedeva costretta a chiedere il contributo degli ascendenti in via giudiziale.
Fissata l'udienza del 23.1.2024 per il tentativo di conciliazione delle parti, nessuno compariva per il convenuto. Veniva quindi fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 9.5.2024, udienza cui nuovamente non compariva il convenuto, ma a cui, attesa la tardività della notifica, la causa veniva rinviata al
15.10.2024. A detta udienza nessuno compariva per il convenuto di cui, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva quindi rinviata per rimessione al collegio al
28.1.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Parte attrice depositava unicamente le note di sostituzione d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
pagina 2 di 4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Pure meritevole di accoglimento la domanda diretta ad ottenere il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente;
dalla documentazione allegata ai fini della liquidazione del
GP emerge in effetti che a partire dall'anno 2024 e nel 2025 ha percepito dei modesti redditi da Per_1 lavoro dipendente (€ 775,00 e 631,00) evidentemente inidonei a garantirne la sufficienza. Considerato il contributo già previsto in sede di separazione, su accordo delle parti, e stante l'autosufficienza della figlia e il maggior costo per il suo sostentamento, anche in ragione delle esigenze di vita desumibili nel caso concreto, considerato altresì che la figlia ha iniziato ad affacciarsi sul mondo del lavoro, senza tuttavia trovare un'occupazione idonea a garantirsi l'autosufficienza, che la figlia risulta convivere ancora presso la madre, in ragione del principio di proporzionalità, eseguita la valutazione comparata dei redditi e patrimoni dei genitori e considerate le esigenze attuali della figlia e il tenore di vita da questa goduta (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 4145 del 10/2/2023) e degli altri parametri di legge, si ritiene di stabilire in € 150,00 mensili il contributo dovuto dal per il CP_1
mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dalla domanda (novembre 2023).
4. Nulla sulle spese, stante la mancata contestazione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 27.7.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Cassola (Vi), al registro
[...]
degli Atti di Matrimonio n. 9 parte II, Serie A, uff. 2, Anno 2002;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al registro degli Atti di Matrimonio n. 9 parte II, Serie A, uff. 2, Anno 2002;
iii) fa obbligo a , con decorrenza dal novembre 2023, di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia con la somma di € 150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da Per_1
versare a entro il giorno 15 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese Parte_1
straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
iv) nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5371/2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Silvestri (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge
01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
e il sig. , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Parte_1 Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza;
2) Stabilire, a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
pagina 1 di 4 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro 300,00 mensili, con la Per_1
previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese del presente giudizio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 2.11.2023 l'attrice, premesso di aver contratto il 27.7.2002 nel Comune di
Cassola (VI), matrimonio concordatario con , trascritto nei registri Atti di Controparte_1
Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2002, da cui era nata, il 14.4.2004, , Persona_2
maggiorenne ma non autosufficiente, che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto in udienza
Presidenziale (omologato con decreto del 28.5.2015, pubblicato il 9.6.2015, in cui si prevedeva un contributo di mantenimento in favore della figlia per € 200,00, 250 dal gennaio 2016) chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe;
rappresentava in proposito che dopo la separazione il marito non avesse ottemperato agli obblighi di mantenimento verso la figlia, sicché la madre si vedeva costretta a chiedere il contributo degli ascendenti in via giudiziale.
Fissata l'udienza del 23.1.2024 per il tentativo di conciliazione delle parti, nessuno compariva per il convenuto. Veniva quindi fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 9.5.2024, udienza cui nuovamente non compariva il convenuto, ma a cui, attesa la tardività della notifica, la causa veniva rinviata al
15.10.2024. A detta udienza nessuno compariva per il convenuto di cui, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva quindi rinviata per rimessione al collegio al
28.1.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Parte attrice depositava unicamente le note di sostituzione d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. Con ordinanza resa ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attrice è meritevole di accoglimento.
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese dell'attrice e dalla condotta processuale del convenuto può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
pagina 2 di 4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Pure meritevole di accoglimento la domanda diretta ad ottenere il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente;
dalla documentazione allegata ai fini della liquidazione del
GP emerge in effetti che a partire dall'anno 2024 e nel 2025 ha percepito dei modesti redditi da Per_1 lavoro dipendente (€ 775,00 e 631,00) evidentemente inidonei a garantirne la sufficienza. Considerato il contributo già previsto in sede di separazione, su accordo delle parti, e stante l'autosufficienza della figlia e il maggior costo per il suo sostentamento, anche in ragione delle esigenze di vita desumibili nel caso concreto, considerato altresì che la figlia ha iniziato ad affacciarsi sul mondo del lavoro, senza tuttavia trovare un'occupazione idonea a garantirsi l'autosufficienza, che la figlia risulta convivere ancora presso la madre, in ragione del principio di proporzionalità, eseguita la valutazione comparata dei redditi e patrimoni dei genitori e considerate le esigenze attuali della figlia e il tenore di vita da questa goduta (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 4145 del 10/2/2023) e degli altri parametri di legge, si ritiene di stabilire in € 150,00 mensili il contributo dovuto dal per il CP_1
mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dalla domanda (novembre 2023).
4. Nulla sulle spese, stante la mancata contestazione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il 27.7.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Cassola (Vi), al registro
[...]
degli Atti di Matrimonio n. 9 parte II, Serie A, uff. 2, Anno 2002;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al registro degli Atti di Matrimonio n. 9 parte II, Serie A, uff. 2, Anno 2002;
iii) fa obbligo a , con decorrenza dal novembre 2023, di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia con la somma di € 150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da Per_1
versare a entro il giorno 15 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese Parte_1
straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
iv) nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4