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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente
Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2154/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
1796/2023 del Tribunale di Firenze, promossa da con Avv. MISSAGLIA DANIELA ) Parte_1
APPELLANTE contro
(con Avv. TOZZI IACOPO) CP_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni rese dalle parti all'udienza del 15.4.2025
“Le parti concludono entrambe, congiuntamente, come da proposta conciliativa formulata alla udienza del 18 febbraio 2025 alla quale aderiscono integralmente e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia da parte di entrambi ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE roponeva appello avverso la sentenza n. 1796/2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, chiedendone la riforma nella parte in cui era stata accolta solo parzialmente l'opposizione al precetto notificato da al con la condanna di CP_1 Pt_1 quest'ultimo alla refusione delle spese di lite nella misura dei 2/3, compensato il restante terzo.
i costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto.
All'udienza del 18.2.2025, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte formulava previamente proposta conciliativa.
Le parti, dopo aver chiesto un termine per valutare la suddetta proposta, hanno entrambe dichiarato di aderirvi.
Pertanto, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Occorre quindi dare atto della cessazione della materia del contendere.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto, avendo entrambe le parti dichiarato di voler conciliare la lite alle seguenti condizioni:
“definizione della controversia mediante il riconoscimento da parte del Sig. di un Pt_1 importo di Euro 5.000,00, oltre interessi su Euro 5.000,00 come da precetto, con spese del primo grado di giudizio, come liquidate in sentenza, compensate nella misura del 50% e con il restante 50% a carico del soccombente e, infine, con spese di lite di secondo grado interamente compensate.”
Firenze, 15/04/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri
La Presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone di:
Dott. Isabella Mariani Presidente
Dott. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2154/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
1796/2023 del Tribunale di Firenze, promossa da con Avv. MISSAGLIA DANIELA ) Parte_1
APPELLANTE contro
(con Avv. TOZZI IACOPO) CP_1
APPELLATO
Sulle seguenti conclusioni rese dalle parti all'udienza del 15.4.2025
“Le parti concludono entrambe, congiuntamente, come da proposta conciliativa formulata alla udienza del 18 febbraio 2025 alla quale aderiscono integralmente e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia da parte di entrambi ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE roponeva appello avverso la sentenza n. 1796/2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, chiedendone la riforma nella parte in cui era stata accolta solo parzialmente l'opposizione al precetto notificato da al con la condanna di CP_1 Pt_1 quest'ultimo alla refusione delle spese di lite nella misura dei 2/3, compensato il restante terzo.
i costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto.
All'udienza del 18.2.2025, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte formulava previamente proposta conciliativa.
Le parti, dopo aver chiesto un termine per valutare la suddetta proposta, hanno entrambe dichiarato di aderirvi.
Pertanto, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Occorre quindi dare atto della cessazione della materia del contendere.
PQM
dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto, avendo entrambe le parti dichiarato di voler conciliare la lite alle seguenti condizioni:
“definizione della controversia mediante il riconoscimento da parte del Sig. di un Pt_1 importo di Euro 5.000,00, oltre interessi su Euro 5.000,00 come da precetto, con spese del primo grado di giudizio, come liquidate in sentenza, compensate nella misura del 50% e con il restante 50% a carico del soccombente e, infine, con spese di lite di secondo grado interamente compensate.”
Firenze, 15/04/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri
La Presidente
Isabella Mariani