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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 767/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, alla via Gallarate, n. 200, cod. Parte_1
fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia Parte_2 notificata dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Andrea Gatto, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via C. Battisti, n. 11; appellante
E
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1865/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CESSIONE DI CREDITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma integrale della sentenza n.
1865/2024 del Tribunale di Salerno preliminarmente accertato che avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione della causa R.G. 3500/2012 riformare integralmente la sentenza 1 impugnata. Nel merito in via principale dichiarare la non cedibilità dei crediti maturati da nei confronti di e per effetto riformare integralmente la sentenza di CP_2 CP_3
primo grado respingendo ogni domanda formulata da (ora Controparte_4 [...]
in danno di (ora . Comunque riformare la CP_1 Controparte_5 Parte_1
sentenza impugnata rigettando ogni domanda formulata da in Controparte_4 danno di (ora per l'inesistenza di un valido atto di Controparte_5 Parte_1 cessione di credito opponibile all'appellante ed in ogni caso perché l'entità del credito che sarebbe stato oggetto di cessione non è stato provato. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate da in via Parte_1
preliminare e in via principale di merito e preso atto che ha manlevato il CP_1
da ogni esborso che fosse tenuto a sopportare a seguito della sentenza Parte_3
pronunciata nella presente causa per effetto delle obbligazioni assunte da CP_4 nell'atto di transazione dalla medesima perfezionato con detto ,
[...] Parte_3
respingere ogni domanda di pagamento formulata in danno di In via Parte_1
subordinatissima nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via preliminare, nel merito in via principale o in via subordinata ridurre la condanna di al pagamento di euro 267.446,78. In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1
competenze dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5/20 aprile 2012, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la propria incompetenza a statuire sulla domanda proposta dalla nei Parte_4 confronti della (già ) e del Controparte_6 Controparte_7 fallimento dell' con atto di citazione consegnato per la notifica il 28 febbraio CP_2
2011, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c., il termine di trenta giorni a decorrere dal 30 aprile 2012 per riassumere il giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno
– Sezione Fallimentare.
Riassunto il giudizio da parte della con atto di citazione Parte_4
spedito per la notifica il 2 maggio 2012, il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1865/2024, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra la e il fallimento dell' Parte_4 Controparte_8
; 2) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la
[...] [...]
al pagamento, in favore della , quale Controparte_6 Parte_4 cessionaria dei crediti vantati dall' nei confronti della predetta società per il CP_2
rimborso di buoni pasto negoziati presso i suoi punti vendita, della somma di euro
2 331.391,41, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo;
3) condannava la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_6
; 4) compensava le spese processuali tra la Parte_4 [...]
e il fallimento dell' . Parte_4 Controparte_8
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_5 [...]
e, ancor prima, Controparte_9 Controparte_6
) con atto di citazione notificato l'1 luglio 2024, formulando i seguenti motivi
[...]
di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'estinzione del giudizio, per essere stato riassunto dalla
, in difformità da quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Parte_4
Inferiore con l'ordinanza di incompetenza del 5/20 aprile 2012, dinnanzi al Tribunale di
Salerno e non alla Sezione Fallimentare di tale Ufficio giudiziario;
la sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Prima Sezione Civile e, peraltro, da un giudice monocratico e non da un organo collegiale;
l'omessa riassunzione del giudizio dinnanzi alla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Salerno ne comportava l'estinzione, a norma dell'art. 305
c.p.c.; 2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la aveva dimostrato non Controparte_6 solo che i crediti vantati dall' nei suoi confronti non erano cedibili per CP_2 espressa pattuizione intercorsa tra le parti, ma anche che la Parte_4
era a conoscenza di tale circostanza già nell'anno 2007 e, quindi, ben prima di comunicare, mediante lettera raccomandata a.r. del 17 agosto 2009, di esserne divenuta cessionaria;
del resto, la stessa non aveva contestato di aver ricevuto notizia Parte_4 della non cedibilità dei crediti maturati dall' nei confronti della CP_2 [...]
prima del 17 agosto 2009, avendo incentrato la propria Controparte_6 difesa sull'infondata eccezione di nullità della clausola di non cedibilità dei crediti;
3) inoltre, la comunicazione del 17 agosto 2009, costituendo un atto unilaterale della
[...]
, non comprovava il perfezionamento del contratto di cessione dei Parte_4
crediti che sarebbe intercorso l' e, dunque, l'esistenza del titolo legittimante CP_2
la domanda di pagamento nei confronti del debitore ceduto;
4) le fatture attestanti i crediti di cui la si sarebbe resa cessionaria dall' erano Parte_4 CP_2
difformi, per contenuto ed importi, da quelle che, per conto di quest'ultima, erano state redatte dalla “Fast Point s.r.l.” e consegnate alla , Controparte_6 sicché la loro inattendibilità comportava la nullità dell'atto di cessione per mancanza di un'idonea causa giustificativa;
in ogni caso, anche a voler considerare esistente, valida ed
3 efficace la cessione dei crediti tra l' e la , la CP_2 Parte_4
avrebbe potuto essere condannata al pagamento Controparte_6
delle somme riportate nelle fatture emesse dalla cedente per il tramite della “Fast Point
s.r.l.” e non di quelle indicate nelle difformi fatture prodotte dalla cessionaria e, quindi, alla corresponsione dell'importo di euro 314.083,95 e non di euro 331.391,41; l'importo di euro 314.083,95, poi, avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto ad euro 267.446,78, avendo la versato la somma di euro 46.637,17 Controparte_6 sul conto corrente intrattenuto dall' presso la CP_2 Parte_4
prima della comunicazione del 17 agosto 2009; 5) peraltro, non avendo la
[...]
giammai rinunciato alla domanda riconvenzionale con la Controparte_6
quale aveva chiesto, in caso di accoglimento della pretesa creditoria azionata dalla
[...]
, che fosse accertato che i pagamenti eseguiti in favore dell' “ Parte_4 [...]
erano da ritenersi indebiti, con il suo conseguente diritto di ottenerne la ripetizione, CP_2
l'istituto bancario, per effetto dell'accordo transattivo intercorso con il fallimento di tale società, sarebbe stato comunque tenuto, in adempimento dell'obbligo di manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, a rimborsare al debitore ceduto le somme impropriamente percepite dal cedente, sicché nessuna statuizione di condanna poteva essere emessa in favore del cessionario.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la (già Controparte_1 [...]
) restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza Parte_4
del 22 maggio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce l'estinzione del giudizio, ex art. Parte_1
305 c.p.c., in ragione della sua riassunzione, da parte della , Parte_4
dinnanzi al Tribunale di Salerno e non alla sua Sezione Fallimentare.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'atto di citazione che individui il giudice adito nel Tribunale anziché nella sua Sezione Fallimentare non è affetto da vizi invalidanti, giacché quest'ultima costituisce mera espressione della sua organizzazione interna e non un Ufficio giudiziario autonomo, munito di una propria competenza.
Pertanto, qualora la causa sia stata instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non inficia l'atto di citazione, né, tanto meno, lo stesso giudizio e la sentenza che lo definisce la circostanza che il giudice adito non sia stato individuato nella sua
Sezione Fallimentare (cfr., ex ceteris, Cass. 15 marzo 1990, n. 2117; Cass. 1 aprile 2011,
n. 7579; Cass. ord. 9 ottobre 2018, n. 24790).
4 Ne consegue che la , pur avendo citato la Parte_4 [...]
e il fallimento dell' dinnanzi al Tribunale di Controparte_6 CP_2
Salerno e non alla sua Sezione Fallimentare, ha regolarmente riassunto il giudizio dinnanzi all'Ufficio giudiziario indicato dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza dichiarativa di incompetenza del 5/20 aprile 2012, sicché non è configurabile la fattispecie estintiva invocata dalla “ . Parte_1
Né assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata da un giudice monocratico, non rientrando la controversia in oggetto nel novero delle cause riservate dall'art. 50 bis, comma 1, c.p.c. alla competenza del Tribunale in composizione collegiale e, segnatamente, di quelle di opposizione, impugnazione e revocazione previste dall'art. 98 R.D. n. 267/1942.
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, risulta dirimente il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale di Salerno ha Parte_1 ritenuto che il patto di incedibilità dei crediti vantati nei suoi confronti dall' CP_2 fosse inopponibile alla “ . Parte_4
Al riguardo, occorre premettere, sotto il profilo normativo, che l'art. 1260 cod. civ. prevede, al comma 1, che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, e, al comma 2, che le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
L'art. 1372 c.c. stabilisce, al comma 1, che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e, al comma
2, che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Ne deriva che il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, alla luce dei principi dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti, rispettivamente sanciti dagli artt.
1260, comma 1, e 1372 cod. civ., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1260, che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione, non essendo sufficiente la mera conoscibilità.
Tale interpretazione restrittiva dell'art. 1260, comma 2, cod. civ. si giustifica per ragioni testuali (“se non si prova che egli lo conosceva”), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), sicché deve ritenersi necessario che il
5 debitore ceduto fornisca la prova non della semplice conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma della sua effettiva conoscenza al tempo della cessione (cfr. Cass. 20 gennaio 2015, n. 825; Cass. 26 febbraio 2020, n. 5129).
Nella fattispecie de qua agitur, l'allora produceva in giudizio, sin Controparte_7
dal momento della costituzione dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, avvenuta in data
10 giugno 2011, le lettere raccomandate a.r. del 23 marzo 2007, del 7 settembre 2007 e del 14 gennaio 2008 (rispettivamente consegnate il 3 aprile 2007, il 14 settembre 2007 e il 30 gennaio 2008), con le quali aveva reso noto alla , in Parte_4
riscontro alle comunicazioni delle cessioni di credito da quest'ultima stipulate con le società , e , che il Controparte_10 CP_11 Controparte_12
“contratto di convenzione in essere con tutti i nostri Affiliati prevede espressamente il divieto di cessione del credito”, con l'espresso avvertimento che, “considerato che da oggi siete ad ogni effetto di legge notiziati che il contratto di convenzione in essere tra ed i propri Affiliati contiene la clausola di incedibilità, ai sensi e per gli CP_7 effetti di cui all'art. 1260 II° comma c.c., … non accetteremo successive comunicazioni di ulteriori cessioni del credito”, in tal modo comprovando, in maniera incontrovertibile, che l'istituto bancario aveva piena cognizione, al tempo delle cessioni dei crediti intercorse con l' tra i mesi di aprile e maggio 2009, dell'esistenza del patto CP_2
ostativo al loro trasferimento, che, di conseguenza, non poteva non essergli opponibile.
Né assume alcuna rilevanza in senso contrario, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la , con riferimento ai crediti maturati dall' Controparte_7 [...]
, notiziava la del patto di incedibilità con la missiva CP_2 Parte_4
del 21 settembre 2009 e, dunque, solo dopo aver ricevuto, in data 20 agosto 2009, la notifica della loro cessione, avvenuta con lettera raccomandata a.r. del 17 agosto 2009, atteso che, con le richiamate comunicazioni del 23 marzo 2007, del 7 settembre 2007 e del 14 gennaio 2008, aveva già precedentemente informato l'istituto bancario che la convenzione stipulata con gli esercizi commerciali affiliati prevedeva il generalizzato divieto dell'alienazione dei crediti, in tal modo rendendo inefficace nei propri confronti qualsiasi operazione traslativa.
In sostanza, la circostanza che la ribadiva alla Controparte_7 [...]
di aver stipulato con tutte le società ad essa affiliate il patto di incedibilità Parte_4 dei crediti dopo la ricezione della notifica della cessione di quelli vantati dall' CP_2
non esclude in alcun modo che l'istituto bancario, sin dall'anno 2007, fosse perfettamente a conoscenza di tale divieto e della sua opponibilità.
6 Pertanto, non producendo le cessioni dei crediti concluse con l' alcun effetto CP_2 giuridico nei confronti della , la non Controparte_7 Parte_4
era legittimata a chiederle il pagamento delle fatture n. 275 del 9 aprile 2009, n. 362 del
14 maggio 2009, n. 363 del 14 maggio 2009, n. 393 del 26 maggio 2009, n. 394 del 27 maggio 2009, n. 400 del 27 maggio 2009, n. 401 del 29 maggio 2009, sicché il Tribunale di Salerno ne ha erroneamente accolto la domanda, per avere il debitore ceduto dimostrato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., la conoscenza, da parte dell'istituto cessionario, del patto di cui all'art. 1260, comma 2, cod. civ. e, dunque, l'esistenza di un fatto impeditivo del diritto azionato in giudizio.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando l'accertamento dell'opponibilità alla del patto di incedibilità dei crediti Parte_4 previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata il 6 marzo 2006 tra la Controparte_7
e l' “ e, di conseguenza, il rigetto della domanda introduttiva del giudizio per CP_2
carenza della titolarità attiva del diritto controverso in capo all'istituto bancario, assume rilevanza assorbente ai fini della riforma della sentenza di primo grado relativamente al rapporto processuale tra il cessionario e il debitore ceduto, rendendo del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione articolate dalla . Parte_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza della domanda proposta dalla
[...]
, devono gravare sull'attuale e si liquidano, Parte_4 Controparte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito controverso, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già Parte_1
), per il primo grado, in euro 15.000,00 per Controparte_6
compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro
7 6.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 12.048,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.200,00 per compenso
(euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1865/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato l'1 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_4
con atto di citazione consegnato per la Controparte_6
notifica il 28 febbraio 2011;
2. condanna la (già ) alla Controparte_1 Parte_4 refusione, in favore della “ (già Parte_1 Controparte_6
), delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado,
[...]
in euro 15.000,00 per compenso difensivo (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
2.000,00 per la fase introduttiva, euro 6.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 12.048,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.200,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 767/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, alla via Gallarate, n. 200, cod. Parte_1
fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia Parte_2 notificata dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Andrea Gatto, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, alla via C. Battisti, n. 11; appellante
E
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1865/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CESSIONE DI CREDITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma integrale della sentenza n.
1865/2024 del Tribunale di Salerno preliminarmente accertato che avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione della causa R.G. 3500/2012 riformare integralmente la sentenza 1 impugnata. Nel merito in via principale dichiarare la non cedibilità dei crediti maturati da nei confronti di e per effetto riformare integralmente la sentenza di CP_2 CP_3
primo grado respingendo ogni domanda formulata da (ora Controparte_4 [...]
in danno di (ora . Comunque riformare la CP_1 Controparte_5 Parte_1
sentenza impugnata rigettando ogni domanda formulata da in Controparte_4 danno di (ora per l'inesistenza di un valido atto di Controparte_5 Parte_1 cessione di credito opponibile all'appellante ed in ogni caso perché l'entità del credito che sarebbe stato oggetto di cessione non è stato provato. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate da in via Parte_1
preliminare e in via principale di merito e preso atto che ha manlevato il CP_1
da ogni esborso che fosse tenuto a sopportare a seguito della sentenza Parte_3
pronunciata nella presente causa per effetto delle obbligazioni assunte da CP_4 nell'atto di transazione dalla medesima perfezionato con detto ,
[...] Parte_3
respingere ogni domanda di pagamento formulata in danno di In via Parte_1
subordinatissima nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via preliminare, nel merito in via principale o in via subordinata ridurre la condanna di al pagamento di euro 267.446,78. In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1
competenze dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5/20 aprile 2012, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la propria incompetenza a statuire sulla domanda proposta dalla nei Parte_4 confronti della (già ) e del Controparte_6 Controparte_7 fallimento dell' con atto di citazione consegnato per la notifica il 28 febbraio CP_2
2011, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c., il termine di trenta giorni a decorrere dal 30 aprile 2012 per riassumere il giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno
– Sezione Fallimentare.
Riassunto il giudizio da parte della con atto di citazione Parte_4
spedito per la notifica il 2 maggio 2012, il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1865/2024, così provvedeva: 1) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra la e il fallimento dell' Parte_4 Controparte_8
; 2) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la
[...] [...]
al pagamento, in favore della , quale Controparte_6 Parte_4 cessionaria dei crediti vantati dall' nei confronti della predetta società per il CP_2
rimborso di buoni pasto negoziati presso i suoi punti vendita, della somma di euro
2 331.391,41, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo;
3) condannava la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_6
; 4) compensava le spese processuali tra la Parte_4 [...]
e il fallimento dell' . Parte_4 Controparte_8
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (già Parte_5 [...]
e, ancor prima, Controparte_9 Controparte_6
) con atto di citazione notificato l'1 luglio 2024, formulando i seguenti motivi
[...]
di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'estinzione del giudizio, per essere stato riassunto dalla
, in difformità da quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Parte_4
Inferiore con l'ordinanza di incompetenza del 5/20 aprile 2012, dinnanzi al Tribunale di
Salerno e non alla Sezione Fallimentare di tale Ufficio giudiziario;
la sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Prima Sezione Civile e, peraltro, da un giudice monocratico e non da un organo collegiale;
l'omessa riassunzione del giudizio dinnanzi alla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Salerno ne comportava l'estinzione, a norma dell'art. 305
c.p.c.; 2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la aveva dimostrato non Controparte_6 solo che i crediti vantati dall' nei suoi confronti non erano cedibili per CP_2 espressa pattuizione intercorsa tra le parti, ma anche che la Parte_4
era a conoscenza di tale circostanza già nell'anno 2007 e, quindi, ben prima di comunicare, mediante lettera raccomandata a.r. del 17 agosto 2009, di esserne divenuta cessionaria;
del resto, la stessa non aveva contestato di aver ricevuto notizia Parte_4 della non cedibilità dei crediti maturati dall' nei confronti della CP_2 [...]
prima del 17 agosto 2009, avendo incentrato la propria Controparte_6 difesa sull'infondata eccezione di nullità della clausola di non cedibilità dei crediti;
3) inoltre, la comunicazione del 17 agosto 2009, costituendo un atto unilaterale della
[...]
, non comprovava il perfezionamento del contratto di cessione dei Parte_4
crediti che sarebbe intercorso l' e, dunque, l'esistenza del titolo legittimante CP_2
la domanda di pagamento nei confronti del debitore ceduto;
4) le fatture attestanti i crediti di cui la si sarebbe resa cessionaria dall' erano Parte_4 CP_2
difformi, per contenuto ed importi, da quelle che, per conto di quest'ultima, erano state redatte dalla “Fast Point s.r.l.” e consegnate alla , Controparte_6 sicché la loro inattendibilità comportava la nullità dell'atto di cessione per mancanza di un'idonea causa giustificativa;
in ogni caso, anche a voler considerare esistente, valida ed
3 efficace la cessione dei crediti tra l' e la , la CP_2 Parte_4
avrebbe potuto essere condannata al pagamento Controparte_6
delle somme riportate nelle fatture emesse dalla cedente per il tramite della “Fast Point
s.r.l.” e non di quelle indicate nelle difformi fatture prodotte dalla cessionaria e, quindi, alla corresponsione dell'importo di euro 314.083,95 e non di euro 331.391,41; l'importo di euro 314.083,95, poi, avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto ad euro 267.446,78, avendo la versato la somma di euro 46.637,17 Controparte_6 sul conto corrente intrattenuto dall' presso la CP_2 Parte_4
prima della comunicazione del 17 agosto 2009; 5) peraltro, non avendo la
[...]
giammai rinunciato alla domanda riconvenzionale con la Controparte_6
quale aveva chiesto, in caso di accoglimento della pretesa creditoria azionata dalla
[...]
, che fosse accertato che i pagamenti eseguiti in favore dell' “ Parte_4 [...]
erano da ritenersi indebiti, con il suo conseguente diritto di ottenerne la ripetizione, CP_2
l'istituto bancario, per effetto dell'accordo transattivo intercorso con il fallimento di tale società, sarebbe stato comunque tenuto, in adempimento dell'obbligo di manlevarlo dalle conseguenze pregiudizievoli della lite, a rimborsare al debitore ceduto le somme impropriamente percepite dal cedente, sicché nessuna statuizione di condanna poteva essere emessa in favore del cessionario.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la (già Controparte_1 [...]
) restava contumace, veniva riservata per la decisione all'udienza Parte_4
del 22 maggio 2025, a norma degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce l'estinzione del giudizio, ex art. Parte_1
305 c.p.c., in ragione della sua riassunzione, da parte della , Parte_4
dinnanzi al Tribunale di Salerno e non alla sua Sezione Fallimentare.
Ed invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'atto di citazione che individui il giudice adito nel Tribunale anziché nella sua Sezione Fallimentare non è affetto da vizi invalidanti, giacché quest'ultima costituisce mera espressione della sua organizzazione interna e non un Ufficio giudiziario autonomo, munito di una propria competenza.
Pertanto, qualora la causa sia stata instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non inficia l'atto di citazione, né, tanto meno, lo stesso giudizio e la sentenza che lo definisce la circostanza che il giudice adito non sia stato individuato nella sua
Sezione Fallimentare (cfr., ex ceteris, Cass. 15 marzo 1990, n. 2117; Cass. 1 aprile 2011,
n. 7579; Cass. ord. 9 ottobre 2018, n. 24790).
4 Ne consegue che la , pur avendo citato la Parte_4 [...]
e il fallimento dell' dinnanzi al Tribunale di Controparte_6 CP_2
Salerno e non alla sua Sezione Fallimentare, ha regolarmente riassunto il giudizio dinnanzi all'Ufficio giudiziario indicato dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza dichiarativa di incompetenza del 5/20 aprile 2012, sicché non è configurabile la fattispecie estintiva invocata dalla “ . Parte_1
Né assume alcun rilievo la circostanza che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata da un giudice monocratico, non rientrando la controversia in oggetto nel novero delle cause riservate dall'art. 50 bis, comma 1, c.p.c. alla competenza del Tribunale in composizione collegiale e, segnatamente, di quelle di opposizione, impugnazione e revocazione previste dall'art. 98 R.D. n. 267/1942.
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, risulta dirimente il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta che il Tribunale di Salerno ha Parte_1 ritenuto che il patto di incedibilità dei crediti vantati nei suoi confronti dall' CP_2 fosse inopponibile alla “ . Parte_4
Al riguardo, occorre premettere, sotto il profilo normativo, che l'art. 1260 cod. civ. prevede, al comma 1, che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, e, al comma 2, che le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
L'art. 1372 c.c. stabilisce, al comma 1, che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e, al comma
2, che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Ne deriva che il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, alla luce dei principi dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti, rispettivamente sanciti dagli artt.
1260, comma 1, e 1372 cod. civ., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1260, che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione, non essendo sufficiente la mera conoscibilità.
Tale interpretazione restrittiva dell'art. 1260, comma 2, cod. civ. si giustifica per ragioni testuali (“se non si prova che egli lo conosceva”), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), sicché deve ritenersi necessario che il
5 debitore ceduto fornisca la prova non della semplice conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma della sua effettiva conoscenza al tempo della cessione (cfr. Cass. 20 gennaio 2015, n. 825; Cass. 26 febbraio 2020, n. 5129).
Nella fattispecie de qua agitur, l'allora produceva in giudizio, sin Controparte_7
dal momento della costituzione dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, avvenuta in data
10 giugno 2011, le lettere raccomandate a.r. del 23 marzo 2007, del 7 settembre 2007 e del 14 gennaio 2008 (rispettivamente consegnate il 3 aprile 2007, il 14 settembre 2007 e il 30 gennaio 2008), con le quali aveva reso noto alla , in Parte_4
riscontro alle comunicazioni delle cessioni di credito da quest'ultima stipulate con le società , e , che il Controparte_10 CP_11 Controparte_12
“contratto di convenzione in essere con tutti i nostri Affiliati prevede espressamente il divieto di cessione del credito”, con l'espresso avvertimento che, “considerato che da oggi siete ad ogni effetto di legge notiziati che il contratto di convenzione in essere tra ed i propri Affiliati contiene la clausola di incedibilità, ai sensi e per gli CP_7 effetti di cui all'art. 1260 II° comma c.c., … non accetteremo successive comunicazioni di ulteriori cessioni del credito”, in tal modo comprovando, in maniera incontrovertibile, che l'istituto bancario aveva piena cognizione, al tempo delle cessioni dei crediti intercorse con l' tra i mesi di aprile e maggio 2009, dell'esistenza del patto CP_2
ostativo al loro trasferimento, che, di conseguenza, non poteva non essergli opponibile.
Né assume alcuna rilevanza in senso contrario, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che la , con riferimento ai crediti maturati dall' Controparte_7 [...]
, notiziava la del patto di incedibilità con la missiva CP_2 Parte_4
del 21 settembre 2009 e, dunque, solo dopo aver ricevuto, in data 20 agosto 2009, la notifica della loro cessione, avvenuta con lettera raccomandata a.r. del 17 agosto 2009, atteso che, con le richiamate comunicazioni del 23 marzo 2007, del 7 settembre 2007 e del 14 gennaio 2008, aveva già precedentemente informato l'istituto bancario che la convenzione stipulata con gli esercizi commerciali affiliati prevedeva il generalizzato divieto dell'alienazione dei crediti, in tal modo rendendo inefficace nei propri confronti qualsiasi operazione traslativa.
In sostanza, la circostanza che la ribadiva alla Controparte_7 [...]
di aver stipulato con tutte le società ad essa affiliate il patto di incedibilità Parte_4 dei crediti dopo la ricezione della notifica della cessione di quelli vantati dall' CP_2
non esclude in alcun modo che l'istituto bancario, sin dall'anno 2007, fosse perfettamente a conoscenza di tale divieto e della sua opponibilità.
6 Pertanto, non producendo le cessioni dei crediti concluse con l' alcun effetto CP_2 giuridico nei confronti della , la non Controparte_7 Parte_4
era legittimata a chiederle il pagamento delle fatture n. 275 del 9 aprile 2009, n. 362 del
14 maggio 2009, n. 363 del 14 maggio 2009, n. 393 del 26 maggio 2009, n. 394 del 27 maggio 2009, n. 400 del 27 maggio 2009, n. 401 del 29 maggio 2009, sicché il Tribunale di Salerno ne ha erroneamente accolto la domanda, per avere il debitore ceduto dimostrato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., la conoscenza, da parte dell'istituto cessionario, del patto di cui all'art. 1260, comma 2, cod. civ. e, dunque, l'esistenza di un fatto impeditivo del diritto azionato in giudizio.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando l'accertamento dell'opponibilità alla del patto di incedibilità dei crediti Parte_4 previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata il 6 marzo 2006 tra la Controparte_7
e l' “ e, di conseguenza, il rigetto della domanda introduttiva del giudizio per CP_2
carenza della titolarità attiva del diritto controverso in capo all'istituto bancario, assume rilevanza assorbente ai fini della riforma della sentenza di primo grado relativamente al rapporto processuale tra il cessionario e il debitore ceduto, rendendo del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione articolate dalla . Parte_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza della domanda proposta dalla
[...]
, devono gravare sull'attuale e si liquidano, Parte_4 Controparte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito controverso, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già Parte_1
), per il primo grado, in euro 15.000,00 per Controparte_6
compenso (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro
7 6.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 12.048,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.200,00 per compenso
(euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1865/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato l'1 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_4
con atto di citazione consegnato per la Controparte_6
notifica il 28 febbraio 2011;
2. condanna la (già ) alla Controparte_1 Parte_4 refusione, in favore della “ (già Parte_1 Controparte_6
), delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado,
[...]
in euro 15.000,00 per compenso difensivo (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
2.000,00 per la fase introduttiva, euro 6.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 12.048,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.200,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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