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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 620/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Maria Grazia); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Controparte_1
Maria Grazia);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA GI TO (PA) il 07/09/1994 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
06/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 22/06/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile contratto dai Sig.ri e trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
SA GI TO, anno 1994, numero 32, parte 2, serie A;
2) Disporre che la casa coniugale e i mobili che l'arredano, di esclusiva proprietà del sig.
[...]
rimanga nella piena disponibilità dei figli GI e e che la Controparte_1 Per_1 signora continui ad avere la disponibilità della casa nell'esclusivo intento di Parte_1 mantenerla efficiente in ogni sua parte
3) A parziale modifica di quanto stabilito nel decreto di omologa sopra emarginato, accogliere le sottostanti concordi istanze:
B.1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco di rispetto;
B.2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
B.3) il sig. continuerà a provvedere al mantenimento della figlia , fino al CP_1 Per_1 completamento degli studi universitari e al raggiungimento dell'indipendenza economica;
B.4) la casa coniugale sita in SA GI TO (PA) Via Porta Palermo n.159 di proprietà del sig. con i relativi arredi rimarrà nella disponibilità della figlia;
Controparte_1 Per_1
B.5) i coniugi dichiarano di avere provveduto alla divisione di tutti i beni personali;
B.6) Le parti hanno convenuto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Sa GI TO (PA) il 07/09/1994, da Parte_1
nata a [...] il [...], e da nato a [...] Controparte_1
(PA) il 10/07/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 06/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 620/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Maria Grazia); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Messeri Controparte_1
Maria Grazia);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA GI TO (PA) il 07/09/1994 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
06/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 22/06/2017;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile contratto dai Sig.ri e trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
SA GI TO, anno 1994, numero 32, parte 2, serie A;
2) Disporre che la casa coniugale e i mobili che l'arredano, di esclusiva proprietà del sig.
[...]
rimanga nella piena disponibilità dei figli GI e e che la Controparte_1 Per_1 signora continui ad avere la disponibilità della casa nell'esclusivo intento di Parte_1 mantenerla efficiente in ogni sua parte
3) A parziale modifica di quanto stabilito nel decreto di omologa sopra emarginato, accogliere le sottostanti concordi istanze:
B.1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco di rispetto;
B.2) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
B.3) il sig. continuerà a provvedere al mantenimento della figlia , fino al CP_1 Per_1 completamento degli studi universitari e al raggiungimento dell'indipendenza economica;
B.4) la casa coniugale sita in SA GI TO (PA) Via Porta Palermo n.159 di proprietà del sig. con i relativi arredi rimarrà nella disponibilità della figlia;
Controparte_1 Per_1
B.5) i coniugi dichiarano di avere provveduto alla divisione di tutti i beni personali;
B.6) Le parti hanno convenuto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Sa GI TO (PA) il 07/09/1994, da Parte_1
nata a [...] il [...], e da nato a [...] Controparte_1
(PA) il 10/07/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 32, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 06/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.