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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8115/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 19/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. Pasqualino MIRAGLIA del Foro di Modena, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Marco FOIADELLI del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del
CURATORE SPECIALE AVV. difensore del minore Controparte_2 nato ad [...] il [...]; Persona_1
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 45 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor in data 18.6.2011e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lucca Parte I 37 n. 71, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza ed ogni altro adempimento di sua competenza. - Individuare il regime di affidamento del minore
ritenuto maggiormente tutelante per l'interesse del medesimo, mantenendo il ER collocamento dello stesso presso la madre e determinando le modalità di visita del padre più idonee all'interesse del figlio minore. - Assegnare alla signora la Parte_1 casa coniugale ubicata in Bergamo via dell'Azzanella 25. - Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile di € 800,00 o di quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia, somma soggetta a rivalutazione Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Bergamo, con la precisazione che dovranno essere suddivise al 50% anche le spese scolastiche che si dovessero rendere necessarie per il minore nel corso dell'intero anno scolastico. - Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.06.2011 tra i signori Controparte_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lucca Parte Parte_1
I 37 n. 71; ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca la trascrizione dell'emananda sentenza ed ogni successiva incombenza in materia di stato civile. 2)
Determinare le modalità di affidamento del minore , il suo collocamento e le ER modalità di visita con il genitore non collocatario nella misura ritenuta più idonea per il minore stesso. Sul punto il si dichiara sin da subito disponibile al CP_1 collocamento di presso la propria abitazione in un contesto di affido ER condiviso. Attesa la mancanza di collaborazione della madre e gli ostacoli da questa frapposti ai rapporti padre – figlio strutturare l'affidamento del minore in maniera da favorire una effettiva presenza del padre ed un miglioramento dei rapporti padre – figlio anche attraverso il supporto dei servizi di tutela del minore con i quali il ha CP_1 mostrato di collaborare fattivamente. 3) porre a carico del un contributo al Parte_2 mantenimento del minore pari ad Euro 400,00 da versarsi alla madre secondo le modalità già in uso. Quantificazione che si ritiene adeguata in relazione alla diminuzione del reddito complessivo del padre documentato attraverso il deposito della documentazione reddituale aggiornata ed in assenza di documentazione attestante i redditi attuali della madre. Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Bergamo di seguito riportato: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
pagina 2 di 45 trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da
pagina 3 di 45 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. Per quanto espressamente attiene all'assegno unico universale le somme che risulteranno dovute si intendono assegnate per l'intera quota al coniuge che risulterà collocatario”. In relazione alle spese sanitarie si precisa che il CP_1 fruisce di un'assicurazione sanitaria e si offre di sostenere le spese di secondo ER
i seguenti plafond annuali: Euro 750,00 per trattamenti fisio-terapici ed Euro 500,00 per cure ortodontiche. Sino alla concorrenza di tali importi se in regime di assistenza diretta e a plafond disponibile. Impegno operante sino al momento in cui tale copertura assicurativa sussisterà. In ogni caso: spese di giudizio interamente rifuse oltre accessori di legge”.
Per il Curatore speciale del minore: “- Affidare il minore (nato Persona_1 il 27/12/2009) al Servizio Sociale del Comune di BERGAMO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, precisandone la durata in pagina 4 di 45 ventiquattro mesi dal deposito dell'emandanda sentenza. - Incaricare il Servizio Sociale Affidatario di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore, in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, etc.), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero etc.) e salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), previa assunzione di informazioni dal medico curante/pediatra di riferimento ovvero dalle insegnanti di scuola di , restando inteso che il Servizio Affidatario, nello svolgimento dei ER compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni espresse dai genitori, nonché le aspirazioni, inclinazioni e desideri espressi da . Limitatamente alle altre questioni di straordinaria ER amministrazione (non demandate al Servizio Sociale) e alle questioni di ordinaria amministrazione, attinenti alla vita quotidiana del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative/gite, frequentazioni di parenti/amici etc.), ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza del figlio presso il proprio domicilio, pur con l'obbligo di tenersi reciprocamente informati (nel caso per iscritto via e-mail) sulle attività extra-didattiche svolte con il figlio, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie;
- Disporre che qualora le decisioni dell'Ente Affidatario in tema di educazione, istruzione e salute dovessero comportare delle spese, queste dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; - Disporre che i periodi di permanenza del minore presso il padre siano conformi al calendario attualmente in essere per quanto attiene i periodi di vacanza estivi, nonché natalizi e pasquali e per quanto attiene le visite infrasettimanali in conformità all'ordinanza resa in data 03.12.2024 confermare che il padre terrà con sé il ER giovedì pomeriggio, anche per il pernottamento, riaccompagnandolo a scuola il venerdì mattina, nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, prima o dopo cena in base alle preferenze espresse da;
- ER
Confermare al Servizio Sociale l'incarico di proseguire con l'intervento di ADM presso l'abitazione de padre, prevedendo almeno un accesso settimanale con facoltà per il servizio Sociale di rimodulare tempi e durata in base alle esigenze che dovessero emergere durante l'osservazione dello stato di benessere/malessere di per il ER tempo che il servizio riterrà necessario al fine di garantire gli obbiettivi che il citato servizio in accordo con quello educativo si prefigge di raggiungere;
- Incaricare il Servizio Sociale di Bergamo di monitorare in merito alla prosecuzione del percorso di psicoterapia intrapreso dal minore presso lo psicologo dr. Gabriele Previtali di Bergamo, per il tempo ritenuto necessario dal citato professionista e /o nell'ipotesi in cui il predetto percorso dovesse interrompersi, disporre l'attivazione del percorso
pagina 5 di 45 terapeutico a cura dell'Ente e presso il Servizio Pubblico e/o il CBF di Bergamo;
- Invitare i genitori a riattivare e/o proseguire i rispettivi percorsi psicoterapeutici intrapresi privatamente, con la distinzione che per il padre vi sia l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità suggerito dai Servizi incaricati nell'esclusivo interesse del figlio se possibile presso il servizio Pubblico;
- Incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi sociali, di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare, verificando in particolare il rispetto da parte di entrambi i genitori del calendario in atto, intervenendo immediatamente - ove le parti non siano in grado di addivenire ad un accordo - nel rimodulare tempi e modalità del calendario stabilito in conformità all'interesse del minore e nel rispetto della sua condizione psico-emotiva; - Prescrivere ad entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio alle statuizioni già disposte dal Tribunale e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, impegnandosi nell'avvio e/o nella prosecuzione dei percorsi suggeriti e garantendo la circolazione delle informazioni in un'ottica di maggiore collaborazione per il tramite degli stessi Servizi Sociali, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- Porre a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo pari ad € 450,00 oltre rivalutazione istat come per legge entro il giorno 10 di ogni mese;
- Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di pagare al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma pagina 6 di 45 di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 7 di 45 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. - Disporre che entrambi i genitori paghino nella percentuale del 50% i compensi professionali del dr. Gabriele Previtali, terapeuta del figlio minore;
- Disporre che l'assegno unico universale sia attribuito ad ER entrambi i genitori come per legge;
- Disporre che i Servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice Tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate e sul rispetto delle prescrizioni adottate da questo Tribunale;
- Invitare i Servizi Affidatari a segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per il minore;
- Rifondere al curatore le spese di lite del presente giudizio ivi compresi gli onorari come per legge oltre 15% spese generali i.v.a. e c.p.a.”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/11/2021 – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Lucca il giorno 18/06/2011, Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (n. Alzano Lombardo il 27/12/2009), e che i ER coniugi si erano separati consensualmente nell'anno 2019 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore, determinando il regime di visita paterno ritenuto più opportuno previo espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'idoneità genitoriale paterna, nonché la presenza di una patologia psichiatrica; chiedeva, altresì, di assegnare alla medesima ricorrente la casa coniugale, ubicata in Bergamo via dell'Azzanella n. 25, e di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno di euro 600,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva di affidare il figlio ad entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la madre, comunque, rimettendo la determinazione delle visite paterne al previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente premetteva che, nel luglio 2019, i coniugi depositavano un ricorso di separazione consensuale avanti questo Tribunale, prevedendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione e residenza presso la madre, alla quale già veniva assegnata in uso la casa coniugale;
i coniugi prevedevano il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, nonché nel fine settimana, dal venerdì o dal sabato facendo rientro presso l'abitazione materna entro le 20:00 del giorno successivo;
quanto agli aspetti economici, concordavano il versamento da parte di di un assegno di euro CP_1
375,00 al mese a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese pagina 8 di 45 straordinarie;
all'udienza presidenziale tenutasi nell'ottobre 2019 le parti integravano le condizioni di cui al ricorso prevedendo l'introduzione di un pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna, sempre nel rispetto della volontà del minore. Nel prosieguo della narrazione, la ricorrente rappresentava: che, tuttavia, il periodo successivo alla separazione non aveva registrato alcuna modifica delle condotte che avevano caratterizzato il nella fase che aveva portato alla CP_1 scissione del nucleo familiare, tanto che nel febbraio 2020 era stato CP_1 destinatario di un ammonimento da parte del questore di Bergamo a fronte di condotte persecutorie attuate ai danni dell'odierna ricorrente;
che, già nel marzo 2018, CP_1 iniziava a modificare i propri atteggiamenti a causa di un disturbo narcisistico della personalità successivamente diagnosticatogli;
che, nello specifico, costui aveva assunto condotte verbalmente aggressive nei confronti della moglie, arrivando ad offenderla durante le discussioni avvenute anche in presenza del figlio, il quale, spaventato dagli agiti del padre, spesso lo implorava di smettere;
che, peraltro, assumeva CP_1 atteggiamenti di asfissiante controllo nei confronti della moglie telefonandole in continuazione anche durante l'orario di lavoro, fino a quando esplodeva in una reazione violenta e incontrollata che lo portava a manifestare una volontà suicida, al punto d'esser stato rintracciato dalle forze dell'ordine nella propria autovettura con un tubo di gomma finalizzato a convogliare il gas di scarico all'interno dell'abitacolo, episodio che si verificava il 15/12/2018; che, comunque, già qualche mese prima aveva CP_1 manifestato intenzioni suicidarie, precisamente il 30/07/2018 rendendosi irraggiungibile per un'intera giornata e comunicando alla moglie l'intenzione di uccidersi lanciandosi con lo scooter sotto un camion;
che nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2019, sempre attuava un ulteriore tentativo di suicidio inviando un messaggio whatsapp di CP_1 scuse ad un collega di lavoro ed alcune fotografie alla moglie che lo ritraevano con i polsi tagliati in una vasca da bagno unitamente ad un messaggio di addio;
che, in quel frangente, allertava immediatamente i soccorsi ed i sanitari, giunti sul luogo, Parte_1 accompagnavano all'ospedale di Bergamo dove veniva dimesso all'esito di CP_1 una visita psichiatrica;
che, sottoponendosi a visita psichiatrica privata dal dottor
, quest'ultimo formulava una diagnosi di pericolosità per il paziente e per CP_3 la sua famiglia, impedendo allo stesso di lasciare lo studio medico in assenza di un accompagnatore che lo riportasse immediatamente all'ospedale di Bergamo, dove, in effetti, veniva ricoverato per 14 giorni;
che, successivamente a tale episodio, il resistente perseverava nei propri agiti controllanti e persecutori in danno della moglie tanto da rendere necessaria, dopo l'omologa della separazione, l'emissione di un ordine di allontanamento cui seguiva l'ammonimento del questore;
che, solo a seguito dell'ammonimento, cessava le condotte di controllo nei confronti della CP_1 ricorrente, ma assumeva atteggiamenti di denigrazione e svilimento del ruolo materno, ricorrendo ad ogni pretesto per delegittimare la madre;
che, inoltre, tendeva CP_1 anche in maniera preoccupante a distorcere il dato della realtà, per esempio quando aveva riferito al maestro di scherma del figlio che aveva deciso di seguire ER questo corso solo su pressione della madre, sebbene il minore avesse deciso di praticasse pagina 9 di 45 questo sport per libera scelta e con passione;
che sebbene la madre non avesse mai impedito i contatti tra il padre e , era solito accusarla di non ER CP_1 rispondere alle sue telefonate e, comunque, la sua condotta era sempre tesa a prevalere sulla madre, anche a discapito dell'interesse del minore; che inoltre, in totale CP_1 spregio al principio di genitorialità, assumeva accordi direttamente con il figlio per la modifica degli orari di prelievo e rientro, sottoponendo a pressioni e ER responsabilità destinate ad incidere negativamente sull'equilibrio del minore, oltre a cercare una continua dinamica di scontro con la madre; che, rispetto alle questioni economiche, l'odierna ricorrente era comproprietaria della casa coniugale gravata da mutuo cointestato e lavorava come dipendente con uno stipendio mensile di circa 1.400
€, mentre viveva nella casa di proprietà dei genitori per la quale non sosteneva CP_1 oneri, svolgeva l'attività di consulente informatico, percependo compensi non conosciuti dalla moglie, oltre ad essere socio per la quota di un terzo della società PHI Informatica S.r.l.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte ed opponendosi alle avversarie domande;
chiedeva, dal canto suo, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, di confermare l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre, alla ER quale assegnare la casa coniugale, con la previsione del diritto del padre di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a tutti i mercoledì dalle ore 14:00 con pernottamento;
chiedeva, infine, di confermarsi il contributo economico per il mantenimento di nella misura stabilita in sede di ER separazione consensuale. Nel merito, il convenuto rappresentava di aver sempre partecipato con costanza alla cura e alla crescita del figlio , seppure nei limiti ER stabiliti dalle condizioni di separazione, stante l'indisponibilità della madre di consentire una maggior partecipazione del padre nelle frequentazioni con il figlio;
che, infatti, la rifiutava di avere contatti diretti con l'odierno resistente, non Parte_1 rispondeva alle telefonate, comunicava esclusivamente tramite messaggi whatsapp o mail, non mostrava alcuna flessibilità per cambiare i piani di visita in virtù delle esigenze rappresentate da , quando, per esempio, in compagnia del padre, costui ER desiderava fermarsi di più con lo stesso, arrivando ad esercitare un quasi maniacale controllo degli spostamenti del figlio; che, peraltro, aveva il sospetto che la CP_1 madre monitorasse gli spostamenti di durante i periodi di permanenza presso ER di lui, proprio perché nelle conversazioni whatsapp accusava il padre di Parte_1 spostarsi in luoghi non preventivamente comunicati, così come rifiutava di fornire il codice pin di accesso al telefono del figlio, di fatto, impedendo al padre di esercitare il dovuto controllo a tutela di . Senza negare che gli episodi narrati in ricorso ER dalla moglie, lamentava come la ricorrente avesse offerto una ricostruzione fin troppo enfatizzata, poiché, nella sostanza, il resistente aveva attraversato un momento di estrema fragilità dovuto al naufragio del proprio matrimonio e alle difficoltà economiche conseguenti a problematiche lavorative, tanto da averlo portato a farsi pagina 10 di 45 ricoverare spontaneamente in ospedale, nonché ad attivare un percorso di terapia con il dottor psicologico che in una relazione lo descriveva come un Persona_2 soggetto dotato di eccellente capacità genitoriale; che, a riprova di questo ritrovato benessere psichico, anche dal punto di vista lavorativo, il resistente aveva sperimentato un miglioramento del proprio stato di benessere, avviando anche un'attività in proprio che aveva portato a buoni risultati.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13/03/2022, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi come previsto ex lege ante Riforma Cartabia, il Presidente delegato interrogava liberamente le parti, le quali dichiaravano di aver concordato l'opportunità di fare intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore del figlio , rispetto al quale entrambi i genitori riportavano anche di aver ER riscontrato nel figlio un miglioramento del suo stato emotivo. Così, il Presidente delegato, vista la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avanzata da entrambe le parti, dava corso ad un approfondimento psicodiagnostico sul nucleo familiare conferendo l'incarico alla CTU dr.ssa psicologa Persona_3 clinica-giuridica e psicoterapeuta, con l'ausilio del dott. per quanto Persona_4 atteneva la valutazione psichiatrica. Acquisita la relazione di c.t.u., all'esito dell'udienza tenutasi in data 13/09/2022, dopo approfondito confronto, le parti esprimevano la loro disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno individuale e all'attivazione dell'educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni. Così, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 Legge div., venivano incaricati contestualmente i Servizi Sociali di prendere in carico del nucleo familiare al fine di attuare uno stretto e attento monitoraggio sulla situazione personale delle parti, sulla effettiva tenuta dell'affidamento condiviso e sullo stato di salute psicofisica del minore , in ER Cont collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST Bergamo e con il che avrebbe preso in carico attuando il prima possibile, in favore dei genitori, tutti i CP_1 percorsi di sostegno alla genitorialità (dapprima in forma individuale e poi congiunta) ritenuti necessari in considerazione dell'elevato livello di conflittualità, nonché tutti gli interventi di educativa domiciliare, sia presso l'abitazione materna sia presso il domicilio paterno, anche con funzione di sostegno educativo-didattico per il minore, comunque incaricando il medesimo Servizio Sociale di avviare, al più presto, un percorso di psicoterapia in favore del minore , al fine di salvaguardare il suo stato di ER salute psico-fisico (v. verbale udienza presidenziale del 13/09/2022).
Depositate la memoria integrativa e la comparsa di costituzione per la fase di merito, ed acquisite le prime relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociosanitari, dal Cont di Bergamo per quanto riguardava la condizione di dalla psicologa CP_1 dr.ssa Simona SN per quanto riguardava il percorso psicologico attivato in favore di , all'udienza tenutasi in data 23/02/2023, il Giudice istruttore rivolgeva alle ER parti l'invito di collaborare con i Servizi Sociali di rispettiva competenza territoriale, al fine di garantire l'effettiva attuazione dei percorsi e degli intervenuti anche domiciliari già programmati, nonché di garantire continuità al percorso di sostegno psicologico intrapreso da con specialista individuata di comune accordo dalla coppia ER pagina 11 di 45 genitoriale. All'esito dell'udienza, preso atto della disponibilità manifestata in tal senso da entrambi i genitori, il Giudice istruttore incaricava i Servizi sociali di vigilare anche sulla continuità del percorso psicologico intrapreso da con la psicoterapeuta ER
Simona SN, nonché di apportare eventuali modifiche rispetto ai periodi di permanenza di presso il domicilio di ciascun genitore, in considerazione della ER volontà e dei bisogni manifestati dal figlio (v. ordinanza Giudice istruttore del
24/02/2023).
Acquisite ulteriori relazioni di aggiornamento in merito all'andamento dei percorsi e dell'educativa domiciliare attivata presso l'abitazione di madre e padre, nonché in merito alle condizioni psico-fisiche di , il Giudice istruttore nominava ER
d'ufficio il Curatore Speciale del minore ex art. 78, ult. co. c.p.c. nella persona dell'Avv.
dando atto di una condizione di evidente malessere che stava Controparte_2 attraversando il minore, anche dal punto di vista relazionale, tale da far apparire i genitori temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio nell'ambito del presente giudizio. Con la medesima ordinanza, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. (v. ordinanza Giudice istruttore del
12/09/2023).
Costituita in giudizio la Curatrice speciale del minore, che nel frattempo procedeva anche a sentire alla presenza dell'Assistente Sociale del Comune di Bergamo, ER con successiva ordinanza, il Giudice istruttore adottava d'urgenza i provvedimenti che si reputa utile riportare di seguito, a parziale modifica di quelli emessi in sede presidenziale:
«… lette la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Socio Educativi del Comune di Bergamo, datata 15/01/2024, a firma dell'Assistente Sociale dr.ssa la relazione educativa di aggiornamento relativa al periodo di Persona_5 osservazione settembre-dicembre 2023, a firma dell'educatrice dr.ssa Persona_6
(e le relazioni allegate a firma della dr.ssa SN e delle insegnanti di
[...] scuola di ), nonché la relazione di aggiornamento trasmessa dal ER
Servizio sociale , a firma della dr.ssa Eleonora Trapletti, CP_5
letta la comparsa di costituzione del Curatore speciale nell'interesse del minore
Persona_1
lette le memorie istruttorie depositate dai difensori dei genitori ex art. 183, c. 6
c.p.c.,
sentite liberamente le Parti, i difensori e il Curatore speciale all'udienza tenutasi in data 30/01/2024,
rilevato, dalla lettura delle relazioni e degli atti difensivi, come il regime di affidamento condiviso del minore, all'attualità, si riveli di serio pregiudizio per
, non essendovi i presupposti per una reale condivisione delle decisioni ER tra il padre e la madre, sia rispetto alle questioni di straordinaria amministrazione
(es. scelta del terapeuta al quale affidare la ripresa di un percorso di sostegno psicologico per ), sia in ordine alla gestione degli impegni quotidiani e ER pagina 12 di 45 scolastici del figlio (v. gestione di eventuali modifiche del calendario, metodo di studio e spazi di autonomia personale del ragazzo), essendo pacificamente emerso come le Parti si siano irrigidite sulle loro posizioni, assumendo toni distruttivi e svilenti che coinvolgono direttamente e pesantemente il figlio minore;
rilevata, inoltre, una condizione di grave pregiudizio per l'equilibrio e la maturazione psico-emotiva di tale da rendere necessario e urgente un ER affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in questa fase del procedimento e in attesa del completamento dell'attività istruttoria mediante gli approfondimenti psicodiagnostici indicati in dispositivo;
ritenuto necessario conferire al Curatore Speciale il potere sostanziale di individuare lo psicoterapeuta privato al quale i genitori dovranno conferire formalmente l'incarico sottoscrivendo i relativi moduli di consenso informato (e in caso di rifiuto dei genitori, provvedendo a sottoscrivere direttamente i moduli necessari);
ritenuto che debba essere accolta la richiesta avanzata da rispetto al ER tornare a casa domenica sera oppure andare dal padre sabato pomeriggio dopo la scuola fino a lunedì mattina (v. relazione SS di Bergamo), a prescindere dalle possibili soluzioni organizzative che possono essere individuate per superare le motivazioni indicate dal ragazzo: è, infatti, parere di questo Giudice che si debba tener conto che il minore ha compiuto 14 anni e non possa essere obbligato - contro la sua volontà - a permanere per più tempo presso uno dei due genitori;
in ogni caso, le apparenti e vacue motivazioni espresse dal ragazzo debbono pur sempre essere interpretate alla luce della condizione psicologica in cui lo stesso versa, ossia del comportamento adattivo, di auto-contenimento e del “ruolo di manutentore dell'equilibrio familiare” che ha assunto negli anni per “evitare una riattivazione del conflitto genitoriale acuto” (v. relazione a firma della dr.ssa S. SN datata 26/08/2023);
ritenuto che debbano essere confermati gli incarichi di monitoraggio del nucleo Contr familiare e di prosecuzione del servizio di presso l'abitazione di entrambi i genitori, essendo funzionale – dopo le prime resistenze manifestate dai genitori e dal minore – alla costruzione di un progetto di genitorialità condivisa e all'accompagnamento dei genitori nel cogliere le fatiche evolutive del figlio e nel mettere in atto dei cambiamenti che possano favorire una sana maturazione di
(v. utilizzo dei mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola; separazione ER dall'adulto durante il pernottamento etc.); ritenuto necessario, prima dell'attivazione di un eventuale percorso di sostegno alla genitorialità congiunto presso l'unità di psicologia dell'Asst di Bergamo, invitare il padre a sottoporsi ad una valutazione di aggiornamento del proprio quadro clinico presso il CPS territorialmente competente e, così pure la madre, a sottoporsi ad una valutazione della sua attuale condizione di benessere/malessere pagina 13 di 45 psico-fisico-emotivo presso il CPS territorialmente competente, nella prospettiva di individuare gli interventi e le misure più adeguate a tutela di;
ER
ritenuto che, in attesa delle valutazioni del CPS, debba essere fortemente raccomandato ai genitori di intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità in forma individuale con la psicologa del Servizio Specialistico, percorsi che, seppure svolti – quantomeno in questa fase – in forma disgiunta, sono strettamente funzionali al recupero delle capacità genitoriali di ciascuna parte
(pur facendo salva la facoltà di madre/padre di proseguire anche i percorsi psicoterapeutici intrapresi a suo tempo con gli Specialisti privati); riservata ogni determinazione in ordine alla necessità di procedere all'ascolto ex art. 336-bis c.c. di , all'esito degli accertamenti sopra disposti e ER dell'attivazione del percorso di sostegno psicologico in favore del ragazzo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2024,
p.q.m.
1) dispone l'affidamento del minore (n. il 27/12/2009) Persona_1 al Servizio Sociale del Comune di BERGAMO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, precisandone la durata in diciotto mesi dalla pronuncia della presente ordinanza, salva eventuale proroga o revoca. All'Ente affidatario è attribuito il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore, in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra- didattici, etc.), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero etc.) e salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), previa assunzione di informazioni dal medico curante/pediatra di riferimento ovvero dalle insegnanti di scuola di
, restando inteso che il Servizio Affidatario, nello svolgimento dei ER compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni espresse dai genitori (non dichiarati decaduti), nonché delle indicazioni espresse dal Curatore Speciale, oltre che delle aspirazioni, inclinazioni e desideri espressi da . Limitatamente alle altre questioni ER di straordinaria amministrazione (non demandate al Servizio Sociale) e alle questioni di ordinaria amministrazione, attinenti alla vita quotidiana del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative/gite, frequentazioni di parenti/amici etc.), ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza del figlio presso il proprio domicilio, pur con l'obbligo di tenersi reciprocamente informati (nel caso per iscritto via e-mail) sulle attività extra- didattiche svolte con il figlio, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente pagina 14 di 45 frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. Resta inteso che, se le decisioni dell'Ente in tema di educazione, istruzione Parte_3
e salute dovessero comportare delle spese, queste dovranno essere sostenute dai genitori al 50%;
2) fermo il collocamento prevalente (anche ai fini della residenza anagrafica) di presso la madre, si confermano i periodi di permanenza di ER ER presso il padre come stabiliti dal calendario attualmente predisposto dal Servizio
Sociale di Bergamo, con la seguente modifica: nei fine settimana di competenza paterna, il padre terrà con sé dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino ER al lunedì mattina seguente. Ogni ulteriore modifica al calendario dei tempi di CP_ permanenza di presso ciascun genitore potrà essere disposta dall ER
Affidatario sulla scorta della volontà di e delle esigenze da questo ER espresse;
3) dispone che il CPS territorialmente competente in base al luogo di residenza materna e paterna, proceda ad una valutazione clinica della condizione di benessere/malessere psico-fisico-emotivo di ciascuna Parte, suggendo eventuali trattamenti / intervenuti di recupero/supporto;
4) conferma l'incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di proseguire con uno stretto monitoraggio della condizione psico-emotiva di , di ER madre e di padre, attivando prontamente: in favore di il percorso di ER sostegno psicologico presso lo Specialista privato che verrà insindacabilmente scelto dal Curatore Speciale;
in favore di madre e padre il percorso di supporto alla genitorialità in forma individuale, con una psicologa del Servizio
Specialistico dell'ASST;
5) conferma la prosecuzione del servizio di ADM presso il domicilio paterno e materno, con le finalità indicate in parte motiva…» (v. Ordinanza Giudice istruttore dell'01/02/2024).
All'udienza tenutasi in data 03/10/2024, il Giudice istruttore procedeva all'ascolto diretto di , con l'assistenza dell'Ausiliario dott. Sergio Gelfi. Previa ulteriore ER modifica dei tempi di permanenza di presso il domicilio paterno, come da ER quest'ultimo richiesto in sede di ascolto, la causa veniva rinviata all'udienza “cartolare” del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la decisione veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Così riassunti i fatti di causa, data la complessità della vicenda in esame, è appena il caso di ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le
pagina 15 di 45 prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Dal punto di vista istruttorio, il Collegio tiene a precisare che il contenzioso è pienamente maturo per la decisione e che la durata del processo è stata determinata dalla particolare complessità degli interventi messi in campo in favore del nucleo familiare e, soprattutto, dall'evoluzione della condizione psico-emotiva di che, solo ER all'esito del giudizio, si è ritenuto sufficientemente capace di esprimere in maniera libera la propria opinione sulle questioni familiari e personali che lo hanno riguardato per tutto questo lungo arco di tempo, non essendosi riscontrato, prima di allora, un sufficiente equilibrio psico-emotivo ma, soprattutto, la capacità di esprimere senza timore il proprio pensiero, come si dirà a breve.
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Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale d'udienza presidenziale del 09/10/2019, omologate con decreto di questo Tribunale del 13/11/2019. Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione tra loro, ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in Lucca in data 18/06/2011 (iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 71, parte I).
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della pagina 16 di 45 prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche
“in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con uno dei due genitori;
nel caso in cui il sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e
a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019).
All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n.
32876/2022).
In diritto pare opportuno richiamare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, impone all'autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore. Giova ricordare che pagina 17 di 45 i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in “ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio medesimo (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza
25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania Per_7 sentenza del 10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici europei contro lo Stato italiano – pur non sovrapponibile alla vicenda che ci occupa – è stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M.
c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche e X c. Russia, sentenza del CP_8
23.10.2018).
Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione. Quando, dunque, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa, anche solo in parte, di condotte del genitore stesso, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio
“sentire”.
Fatte queste brevi ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie, la decisione che questo Tribunale è chiamato ad assumere in ordine al regime di affidamento, al collocamento e ai tempi di frequentazione tra e il genitore non collocatario, ER non può che prendere le mosse da quanto emerso in sede di ascolto e dalla necessità di non trascurare né minimizzare i vissuti emotivi sperimentati dal minore, in particolare, il perdurante stato di allerta e di paura che lo stesso ha dichiarato di sperimentare nella relazione con il padre accompagnata dalla enorme difficoltà del ragazzo di esprimere a questo genitore i propri bisogni o le proprie preferenze, quando non corrispondenti e coincidenti alle aspettative paterne.
pagina 18 di 45 Trattandosi di una questione – quella dell'affidamento – che riguarda direttamente la vita del figlio, il nostro ordinamento prevede, infatti, all'art. 315-bis c.c., il diritto del minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato. L'ascolto costituisce sia l'esercizio di un diritto da parte del minore capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito alle questioni e nelle procedure che lo riguardano - vale a dire le questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare - sia primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad assumere decisioni a tutela di quel minore (cfr. Cass. n. 6129/2015; Cass. n. 13377/2023). E, ancora recentemente, la
Cassazione ha ricordato che l'ascolto è espressione di un diritto personalissimo attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo (cfr. Cass. n. 32290/2023).
Nella presente vicenda familiare, proprio il racconto spontaneo di ha ER consentito di far luce sulle sue emozioni e sui vissuti dolorosi e traumatici, che ha dichiarato di aver sperimento nel tempo e che lo farebbe sentire meno protetto e a suo agio nella relazione con il padre, per quanto lo stesso abbia dichiarato di voler continuare a vedere e frequentare.
Al di là della verità storica dei fatti riferiti da , quel che oggi assume rilevanza ER decisiva per il Tribunale è il vissuto emotivo del minore, i desideri da lui espressi e le sue personali opinioni, che faticosamente, ma spontaneamente, è riuscito ad esternare in sede di ascolto e che possono dirsi frutto di autonoma e consapevole elaborazione data la congruità riscontrata tra gli aspetti emotivi e gli episodi narrati in maniera personale e circostanziata, che paiono tutt'altro che oggetto di invenzione o di suggestione alla luce delle evidenze emerse dall'istruttoria.
Dall'indagine psicologica compiuta attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, sono emersi elementi di particolare rilievo al fine di inquadrare la storia coniugale delle parti che, anche alla luce dell'evoluzione del presente giudizio, sta alla base del rapporto di sfiducia, diffidenza, incomunicabilità riscontrato in seno alla coppia genitoriale. Più in particolare, la CTU, ripercorrendo le principali tappe del rapporto di coppia, per quanto emerge dal racconto fattone delle parti, scriveva: “La situazione è precipitata fino a culminare nell'episodio del 15.12.2018 che viene raccontato con molta partecipazione emotiva da parte della signora che appare visibilmente scossa. Il signor resta ad ascoltare confermando i fatti riportati dalla moglie pur ritenendo CP_1 abbia esagerato alcuni dettagli. Precisa che in quel periodo era particolarmente sotto pressione in quanto per difficoltà lavorative non stava percependo lo stipendio da 18 mesi ed aveva scoperto due tradimenti della moglie, uno con il maestro di sci e uno con un collega del sindacato: “in quel contesto la mia stabilità mentale non era delle migliori”. La signora nega il tradimento con il maestro di sci, “un punto di riferimento” quando il marito era “totalmente assente” ma nulla di più. Conferma invece la storia con il collega pur non ritenendola un tradimento considerando che già da ottobre 2018
pagina 19 di 45 aveva chiesto al marito di uscire di casa, cosa che lui nega affermando che la moglie in più occasioni gli avrebbe invece ribadito la volontà di stare insieme. Il signor CP_1 afferma di pentirsi di quanto accaduto ma sostiene di non aver superato limiti e di essere stato piuttosto aizzato dalla moglie. Ricorda che anche il suocero avrebbe detto che era chiaro che lui non avrebbe “fatto male a nessuno”. A seguito di quell'episodio ha lasciato l'abitazione familiare ed è andato a vivere da un amico. A gennaio 2019 si sentiva “sempre più a terra” finché il 6 febbraio 2019 ha nuovamente tentato il suicidio procurandosi tagli superficiali sui polsi e venendo successivamente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Bergamo. Se il signor racconta dei CP_1 comportamenti autolesivi ed anticonservativi con freddezza ed apparente distacco, la signora appare ancora emotivamente molto reattiva nel rievocare gli eventi di quei giorni. Durante il ricovero è stato aiutato dal dott. psicologo psicoterapeuta Per_8 del reparto del cui supporto ha beneficiato anche la moglie che attualmente si fida molto dei rimandi ricevuti dallo psicoterapeuta. Il signor riconosce che i tentativi CP_1 di suicidio fossero più una richiesta di aiuto, soprattutto per la situazione lavorativa, ma anche per le problematiche nella vita di coppia: “ero in un lago e ogni mossa che facevo andavo a fondo”. Quando, a settembre 2019, ha avuto la possibilità di cambiare lavoro ha percepito anche maggiore equilibrio psicologico. La signora ricorda mesi di tensione, il marito era una “bomba a orologeria” con aggressioni verbali frequenti alla presenza del figlio ma precisa non vi siano mai stati episodi di violenza fisica nei suoi confronti o nei confronti del figlio. Tuttavia, in ottobre 2019, pochi giorni dopo la firma della separazione consensuale, visti i comportamenti controllanti e persecutori del signor che si introduceva di nascosto in casa in sua assenza, ne controllava CP_1 gli spostamenti reagendo in modo imprevedibile e verbalmente aggressivo, la moglie ha ritenuto opportuno richiedere l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti ma senza che questo tuttavia comportasse una sostanziale modifica dei suoi atteggiamenti che secondo lei sono “solo diventati più subdoli”. Nel luglio del 2021 la signora ha quindi chiesto il divorzio …” (pp. 12-13 rel. c.t.u.). Si legge, Parte_1 inoltre: “Entrambi i genitori durante tutta la consulenza hanno cercato di fornire un'immagine di sé adeguata e positiva, poco consapevoli delle proprie difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale o quantomeno poco inclini a dichiararle. A titolo di esempio entrambi hanno dichiarato durante l'intervista APS-I di seguire il figlio nei compiti scolastici senza citare le problematiche invece evidenziate dalle insegnanti e di cui entrambi i genitori sono consapevoli. La stessa signora in alcuni messaggi Parte_1 inviati al marito si dichiara in difficoltà rispetto alla gestione del figlio, aspetti tuttavia sottaciuti nella valutazione. Dal canto suo, il signor minimizza e nega le CP_1 proprie difficoltà emotive e nonché la diagnosi di Disturbo Narcisistico di Personalità ricevuta. Riconosce che i gesti autolesivi e i tentati suicidi siano stati più una richiesta di aiuto che vere e propri agiti anticonservativi, tuttavia fatica a riconoscerne la portata ed il disagio sottostante limitandosi ad ascriverlo ad un periodo stressante in ambito lavorativo e coniugale. Le iniziative intraprese dalla signora appaiono inoltre Parte_1 maggiormente orientate alla ricerca di rassicurazione e di indicazioni rispetto alla
pagina 20 di 45 diagnosi del marito ed alle sue implicazioni nel rapporto con il figlio più che un mettersi in gioco per collaborare ad un migliore esercizio della genitorialità” (p. 15 rel. c.t.u.). Sempre rispetto alle dinamiche relazionali, la CTU rilevava che “È evidente quanto la mancanza di dialogo tra i genitori e la loro conflittualità influisca sull'esercizio della genitorialità e sul benessere psicologico del figlio. Pur non configurandosi attualmente una conflittualità manifesta ed agita con liti violente o aggressioni verbali, il clima relazionale tra i genitori appare ostile e svalutante ma cammuffato da un apparente buon funzionamento individuale. Le maggiori difficoltà non emergono tanto nel rapporto individuale con il figlio quanto nel momento in cui è necessario confrontarsi con l'altro genitore. Da un lato il padre cerca continui contatti e confronti con la moglie apparentemente per tutelare l'interesse del figlio e voler mantenere aperto il confronto con lei, dall'altro la madre si rifiuta di rispondere per non rinforzare l'atteggiamento del marito ottenendo invece l'effetto opposto. Quanto lei lo definisce incapace di gestirsi in modo autonomo tanto lui la accusa di voler avere tutto sotto controllo pur senza assumerne le responsabilità. Effettivamente si può riscontrare una tendenza al controllo da parte della signora che si è aggrappata ad un tratto personale Parte_1 utilizzandolo come strategia preferenziale per far fronte all'incertezza, e l'ansia conseguente, che si trova a fronteggiare nel rapporto con il marito. È lei che si attiva per avviare i numerosi interventi di supporto alla coppia ed alla famiglia pur senza mostrare una reale disponibilità a mettersi in gioco. si trova così tra due poli ER incapaci di comunicare sperimentando un profondo senso di lealtà che lo blocca e non gli permette di esprimere i suoi punti di vista, di evolvere e maturare. non ER può permettersi di lasciare i genitori soli nel conflitto ma al contempo non può nemmeno allearsi con uno di loro con il rischio di perdere l'altro genitore. Questa dinamica è resa ancor più drammatica dall'assenza di informazioni rispetto a ciò che sta succedendo nella sua vita. Entrambi i genitori faticano nell'assumersi la responsabilità di comunicare con il figlio rispetto a tematiche delicate, quali la situazione attuale, il ricovero del padre, o più semplicemente lo sviluppo puberale. Entrambi faticano a proporre una propria linea di pensiero a riguardo preferendo affidarsi agli uni o agli altri professionisti delegando loro l'incombenza o ricercando precise indicazioni comportamentali. Se da un lato potrebbero apparire consapevoli dei propri limiti e disponibili a ricercare aiuto presso figure esterne, dall'altro questo atteggiamento trasversale e condiviso depone più per un'assunzione poco matura del ruolo genitoriale poco attento ai reali bisogni emotivi del figlio. Nel caso specifico il non aver ancora fatto chiarezza in primis dentro di sé, ma nemmeno tra di loro vista l'impossibilità di stabilire un dialogo costruttivo, nonché l'aspettativa che una figura esterna, per esempio la psicologa, possa farsi carico di spiegare a quanto sta accadendo ER intorno a lui, li ha portati a rimandare continuamente il momento in cui affrontare con il figlio il tema della separazione o il ricovero del padre che vengono liquidati con spiegazioni sbrigative poco adatte all'età ed alla sensibilità del figlio alimentando i
“non detti” potenzialmente più deleteri degli eventi stessi. che ER inevitabilmente percepisce il clima emotivo familiare non può che immaginare delle
pagina 21 di 45 spiegazioni che per quanto possano essere realistiche non rispecchiano la situazione reale. Al contempo, lasciato solo nella gestione del suo vissuto emotivo, rischia di mettere in discussione la fiducia che ha finora riposto nell'adulto che tuttavia non è stato in grado di offrirgli una cornice di senso entro cui collocare le esperienze e le emozioni vissute. Anzi, l'incapacità dei genitori di assolvere a questo compito e l'aver assistito alla loro sofferenza rischia di farli apparire fragili agli occhi del figlio. Da un lato si ritiene quindi responsabile di doverli proteggere con il silenzio o con le bugie, dall'altro sente la possibilità di poter avere il controllo su alcune situazioni che gli adulti non paiono in grado di padroneggiare manifestando comportamenti manifestamente manipolatori. L'investimento negli aspetti ludici e disimpegnati gli permettono quindi di poter stare in relazione con gli altri significativi proteggendosi e proteggendoli da emozioni e vissuti negativi. Non solo gli eventi in sé ma soprattutto
l'impossibilità di parlarne e di contestualizzarli, anche a fronte dell'assenza di dialogo costruttivo tra i genitori, ha probabilmente creato in un costante stato di ER allerta riguardo alle tematiche familiari in cui teme che ogni sua opinione possa configurarsi come una presa di posizione e di schieramento verso uno o l'altro genitore alimentando ulteriormente il conflitto. Anche la mancata manifestazione del disagio, trincerato dietro un muro di silenzio, è verosimilmente riconducibile al tentativo di non colpevolizzare nessuno dei due genitori per proteggerli dall'eventuale conflitto che ne scaturirebbe” (pp. 31-32 rel. c.t.u.). Dall'analisi del “disegno congiunto della famiglia” la CTU osservava che “L'assenza di qualsiasi forma di comunicazione tra i genitori, pur in assenza di esplicita critica o devalorizzazione reciproca, rende di fatto impossibile l'esercizio congiunto della genitorialità. I genitori sono entrambi presenti ma paiono condividere solo la stessa stanza. Non sembrano inoltre di supporto per il figlio a cui demandano le decisioni o a cui danno indicazioni operative senza apparentemente preoccuparsi del suo vissuto emotivo e dell'evidente disagio manifestato. Diviene impossibile a queste condizioni potersi identificare come appartenenti ad un nucleo familiare che non viene di fatto più riconosciuto come tale.
Questo comporta gravi rischi per il figlio che, in balia di un silente conflitto genitoriale
e del conseguente conflitto di lealtà nei loro confronti, non può che proteggersi evitando di esporsi o di prendere posizione anche per le questioni meno importanti (p. 35 rel.
c.t.u.). Al fine di acquisire utili elementi di valutazione e riscontro di quanto affermato dai genitori, la CTU svolgeva un colloquio con la dr.ssa e la dr.ssa Per_9 ER0 psicologhe del Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo (CBF), da cui emergeva che “I coniugi si sono inizialmente rivolti al CBF dopo aver depositato accordi consensuali di separazione presso il Tribunale di Bergamo, chiedendo una mediazione ER familiare avviata con la dott.ssa Preso atto che non vi era possibilità di mediazione hanno accettato di partecipare ai gruppi multifamiliari per coppie separate altamente conflittuali a cui hanno formalmente aderito entrambi. … I genitori hanno da subito mostrato forte ambivalenza rispetto alla partecipazione al gruppo. Il signor ha partecipato in modo discontinuo e non sempre aderendo alle indicazioni, CP_1 mentre la signora ha sempre formalmente aderito ma le psicologhe hanno Parte_1
pagina 22 di 45 avvertito in più occasioni la necessità di puntualizzare quali fossero le sue aspettative
e di sottolineare l'intento terapeutico e non valutativo dell'intervento in corso.
ha partecipato attivamente al percorso presentandosi come un ragazzo con ER molte risorse ma invischiato nel clima di conflitto delle dinamiche genitoriali. Ha avuto modo di esplicitare la difficoltà di essere triangolato nel conflitto senza possibilità di schierarsi. La signora ha espresso in più occasioni forte preoccupazione per la condizione psichica del marito e per la possibilità che diventasse pregiudizievole, anche in termini di incolumità fisica, per . Il signor dal canto suo ha ER CP_1 spontaneamente riferito di essere in cura e ben compensato. La chiusura del percorso ha visto la coppia ulteriormente polarizzata avendo nel frattempo deciso di procedere con la richiesta di divorzio formalmente in modo consensuale ma portando al contempo rimostranze reciproche. Considerate le criticità emerse e l'adesione poco funzionale al percorso, nel marzo 2021 è stata depositata una segnalazione alla Procura presso il
Tribunale dei Minori poiché, a parere delle psicologhe, non vi era in quel momento una cornice giuridica che invece appariva opportuno definire. La segnalazione è stata condivisa con i genitori evidenziando la sofferenza di a causa della sua ER esposizione al conflitto” (pp. 43-44 rel. c.t.u.).
Quanto alle condizioni psico-fisiche in cui versava il minore, la Consulente del
Tribunale dava atto che: è un ragazzino di 12 anni che sta iniziando ad ER affacciarsi alla pubertà ed al mondo adolescenziale ma appare più piccolo per la sua età, legato ancora a passioni e interessi dell'infanzia. È disponibile al dialogo finché non vengono trattati temi che riguardano i genitori o la famiglia. In quel caso si chiude rifiutandosi di rispondere o evitando attivamente di esprimere la propria opinione.
Rispetto alla situazione attuale afferma di non sapere molto ed esplicitamente dice di non volerne parlare perché preferisce non pensarci. Tendenzialmente non ne parla con nessuno ma è capitato che si sia confidato con un compagno di classe. Anche rispetto all'attuale CTU è stato informato dalla mamma solo poco prima del colloquio con la scrivente del fatto che ci fosse un giudice che aveva bisogno di “capire come stavano le cose” nella loro famiglia. Con il PA invece non ne ha parlato. Afferma che i genitori non parlano delle attuali dinamiche relazionali familiari e degli eventi recenti che hanno portato alla separazione” (pp. 30-31 rel. c.t.u.). Dal colloquio intercorso con le insegnanti di scuola, la CTU riscontrava la forte preoccupazione espressa dalle docenti per la tenuta didattica di , descritto come un ragazzo capace e intelligente, che ER però arriva spesso impreparato adducendo scuse e pretesti per non farsi interrogare; le stesse insegnanti precisavano che questi atteggiamenti si ripetevano quasi quotidianamente indipendentemente dal fatto che fosse stato dalla madre o ER dal padre il giorno precedente (pur notando che dal padre eseguiva i compiti di matematica), tanto da aver smesso di annotare sul registro elettronico quando ER non fa[ceva] i compiti o dimentica[va] il materiale perché sarebbe [stato] da fare
“costantemente”, risultando per lui “mortificante”; la loro preoccupazione discendeva dal fatto che, a loro parere, viveva in un mondo confuso in cui aveva iniziato ER
a strumentalizzare e giocare con il suo dolore, e spesso si faceva venire a prendere prima pagina 23 di 45 dell'orario di uscita, entrava dopo o addirittura non si presentava a scuola (p. 38 rel.
c.t.u.).
Per quanto riguarda l'andamento scolastico, veniva acquisita agli atti di causa anche una relazione più recente redatta dal Consiglio classe della scuola “Istituto Superiore
Caterina Caniana” di Bergamo frequentata da , nella quale si dava atto come ER il ragazzo partecipasse con adeguato interesse alle attività didattiche raggiungendo risultati positivi in tutte le discipline nel primo trimestre;
appariva corretto ed educato nei rapporti con i docenti e aveva anche stabilito relazioni positive con i compagni;
assolveva le consegne in modo quasi costante, anche se talvolta dimenticava il materiale didattico richiesto dall'insegnante; pur frequentando con regolarità le lezioni, nel primo trimestre aveva riportato sei ritardi e due assenze regolarmente giustificate;
quanto al rapporto con i genitori, si dava atto come entrambi avessero un atteggiamento di vivo interesse per ciò che riguardava l'andamento scolastico del figlio, ma non mancavano di sottolineare le reciproche divergenze su questioni di metodo di studio e autonomia personale; entrambi i genitori presenziavano sia i consigli di classe sia i colloqui individuali con gli insegnanti e nel corso di questi incontri era emersa la presenza di un'estrema conflittualità, modalità rigide e distruttive di relazioni che finivano per coinvolgere pesantemente il figlio; un episodio che veniva riportato riguardava la volontà del padre di far utilizzare a il tablet a scuola per evitare il peso di tutti ER
i libri, scelta sulla quale la madre era in disaccordo anche perché la scuola frequentata dal ragazzo prevede l'utilizzo del libro cartaceo (v. relazione a firma della dirigente scolastica dr.ssa datata 09/01/2024). Nell'ultima relazione Persona_12 trasmessa dall'Ente affidatario, si legge che tuttora l'impegno di nello studio ER
è molto scostante e che “I docenti riferiscono che il ragazzo è molto isolato dal resto della classe, non parla con nessun compagno/a e piuttosto preferisce interagire con gli adulti, anche durante l'intervallo. Nella relazione con i professori appare sempre estremamente educato, rispettoso e formale, non racconta mai nulla di sé e tende a sminuire le problematiche con un atteggiamento di rassegnazione. Un esempio riferito dagli insegnanti riguarda l'avergli fatto notare che la scuola è fatta anche di socializzazione e di relazione con gli altri ragazzi, ha risposto che “per lui ER non è un problema rimanere da solo”, mostrando un atteggiamento di rassegnazione che sembra pervadere tutti gli aspetti della vita scolastica, sia lo studio che la sfera relazionale” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo datata 29/11/2024).
Come si diceva in premessa, nel corso del presente giudizio si è assistito ad una graduale evoluzione e maturazione di : rispetto all'epoca della consulenza tecnica ER
d'ufficio in cui il minore aveva appena 12 anni e faticava ad esprimere qualsivoglia giudizio sulla relazione esistente con ciascun genitore per la paura di “schierarsi”, in sede di ascolto diretto da parte del Giudice istruttore era prossimo al ER compimento di anni 15 e stava conducendo proficuamente, già da aprile 2024, un percorso di psicoterapia con lo specialista privato dottor Gabriele Previtali.
pagina 24 di 45 Al fine di cogliere il percorso di crescita faticosamente compiuto da negli ER ultimi tempi e, quindi, il livello di capacità di discernimento acquisito sulle questioni familiari che lo riguardano, pare utile riportare di seguito quanto scrive lo psicoterapeuta privato in una relazione acquisita agli atti di questo processo: « ha colto ER
l'offerta dello spazio psicologico come un momento e luogo per sè stesso: sin da subito ha manifestato un coinvolgimento intenso comunicando del bisogno di un interlocutore accogliente ed in ascolto. Sempre motivato e collaborante, nei contenuti spontanei si è presentato spesso confuso ed affaticato nel ricostruire le vicende di vita, in difficoltà nell'esprimersi e legittimarsi. In questa prima fase di lavoro, l'aspetto più distintivo del funzionamento osservabile parrebbe la tendenza del ragazzo a ricorrere alla razionalizzazione per gestire il proprio mondo emotivo e relazionale. La razionalizzazione è da intendersi come un meccanismo difensivo della mente che consiste nel ricorrere a spiegazioni logiche ed apparentemente razionali per giustificare e mascherare emozioni ed impulsi che risultano troppo dolorosi o conflittuali per essere accettati consciamente. parrebbe così mimetizzarsi in ER ciò che prova e vive, condizione questa verosimilmente conseguenza dell'esposizione a molteplici “esperienze sfavorevoli infantili”, esperienze queste che hanno significato le emozioni come luoghi di conflitto e sofferenza. La razionalizzazione aiuterebbe pertanto
ad evitare il confronto diretto con questi sentimenti, riducendo ER potenzialmente i conflitti interni e con gli altri. Con il proseguo del percorso,
l'impressione del clinico è che stia iniziando a fare esperienza di “dipendenza ER sana” e cioè di modalità relazionali nuove e diverse rispetto quelle esperite nella sua storia, una “dipendenza sana” in quanto caratterizzata dal rispetto e riconoscimento della sua persona, elementi questi fondamentali per crescere, pensare a sé e poter costruire una propria identità. Quanto parrebbe differente dalle forme di “dipendenza non sana” motivo dello strumento di Tutela voluto dal Giudice. Questa possibilità sta inoltre coincidendo con la fase di vita di , l'adolescenza e la possibilità di ER potere iniziare a scegliere e discernere sul piano emotivo (ad esempio con chi identificarsi, con chi legarsi); realtà inevitabilmente di separazione (età specifica) che bisognerà fortemente accompagnare per evitare facili scissioni (buono/cattivo) o agiti
a beneficio di un'integrazione sicuramente dolorosa della sua storia e della sua solitudine. Ad oggi si riscontra quindi un importante e proficuo lavoro psicoterapeutico che sta entrando nel vivo delle sue potenzialità, questo grazie anche ad un complesso ed intenso impegno di rete. In tal senso si auspica il proseguo del lavoro messo in campo per sostenere la crescita di » (v. relazione datata 24/07/2024 a firma del dott. ER
allegata alla relazione del Servizio Sociale di Bergamo del 30/07/2024). Persona_13
Date queste premesse, come si è detto, all'udienza del 03/10/2024 il Giudice istruttore procedeva all'ascolto diretto di , con l'assistenza dell'Ausiliario esperto in ER psicoterapia dott. Sergio Gelfi. In questo spazio si mostrava aperto al dialogo ER
e desideroso di esprimere il proprio punto di vista;
si riportano di seguito le dichiarazioni rese da : «Frequento l'istituto di grafica e comunicazione “Caterina ER
Caniana”, sono al secondo anno e mi trovo molto bene, anche con i miei compagni, non pagina 25 di 45 ho avuto problemi ad ambientarmi. Per ora non so cosa farò da grande. Oltre alla scuola, pratico scherma: i giorni in cui mi alleno dipendono dalla mia volontà, la palestra è aperta tutti i giorni, decido io quando andare, di solito faccio dalle 18:30 alle 20:30, a volte anche fino alle 21:30. Faccio anche le gare, io sono un ragazzo a cui piace molto fare sport, prima facevo sci e, dopo aver visto una pubblicità, ho deciso di provare scherma. Per ora pratico nell'under 30. Oltre ai compagni di scuola e di scherma, ero abituato a trovarmi con amici che ho conosciuto al parco di Azzano San
Paolo, quando riesco, esco anche con loro. Io vivo con la mamma a Colognola. Con lei mi trovo molto bene, non ho nessun problema a parlare con lei di cose anche personali,
è molto aperta. Lei mi lascia abbastanza libero, ma non troppo, come è giusto. Nel weekend a volte facciamo qualcosa, a volte viene a casa il compagno di mia mamma,
CA, con cui mi trovo molto bene. Lo conosco da un anno/un anno e mezzo. I miei nonni materni vivono ad Azzano San Paolo, vado a dormire da loro una volta a settimana e a mangiare quando serve;
con loro mi trovo molto bene. Con mio PA mi sento meno libero di parlare, per le reazioni che ha avuto in passato mi sento meno libero di parlare, di dire cose che non possono piacergli. Visto anche l'ultimo episodio, ho paura di lui. Non so cosa potrebbe fare se si arrabbia, ed è questo che mi fa paura, non so quanto potrebbe essere esagerata la sua reazione. Sicuramente potrebbe essere violento contro degli oggetti, contro di me non saprei. Quando l'ho visto arrabbiato, io ho provato molta molta paura. Quando capitava che lui avesse queste reazioni, lui mi spiegava perché si era arrabbiato ma mai del perché di queste reazioni. L'ultima volta
è accaduto circa un annetto fa. Ricordo, non proprio nel dettaglio, che avevamo organizzato un giro nei Kart con un amico, ma prima avremmo dovuto caricare dei boccioni di acqua per la nonna. Io però avevo un problema alla spalla. Nel ritorno sentivo di non farcela più a portare quei boccioni, lui si è fermato, ha buttato a terra il suo e mi ha gridato contro. Capita molto raramente che si arrabbi perché io sto molto attento a quello che faccio e che dico. Nel weekend con mio PA non faccio quasi niente, solitamente lui rimane sul divano a guardare le sue cose e io in camera mia a guardare il pc. Io preferirei passare un po' meno tempo con il PA. Vorrei evitare di stare da lui ad esempio la domenica sera. Non vorrei non vederlo più, è sempre mio padre e sono legato a lui, però con lui ho sempre un po' paura. La novità del venerdì sera (per cui torno a casa della mamma e non sto più a dormire dal PA) mi piace perché passo meno tempo con lui e anche va meglio per motivi organizzativi. Con PA mi piace andare per i Kart e andare a sciare. Quando sono da PA non sono mai completamente tranquillo, al massimo sono più tranquillo quando lui è indaffarato con il suo lavoro. I nonni paterni, che vivono sotto la casa di PA, li vedo, con loro sono in buoni rapporti anche se comunque li frequento poco. La domenica, essendo cristiani, ci tengono a pranzare tutti insieme. Ogni tanto sto solo con loro, senza che ci sia anche il PA, ad esempio qualche sabato fa PA era andato ad un concerto con un'amica e io sono rimasto con i nonni, è andato tutto bene, io stavo di sopra e scendevo se mi serviva qualcosa. A ottobre/novembre c'è il Lucca Comics, l'anno scorso è stato un po'
“acceso” il dibattito tra i genitori perché io volevo andare con mia madre ma, dopo
pagina 26 di 45 una serie di giri, ci sono andato con mio padre. Quest'anno però ho provato ad essere un po' più deciso, non troppo perché ho sempre paura, e l'ho convinto a farmi andare con la mamma. Mio padre non parla mai di mia madre, mentre mia madre parla di lui con me. Ad esempio, mi dice che lui le invia delle mail, ad esempio in un'occasione mamma mi diceva che lui le mandava una mail in cui diceva che lei non voleva che il PA venisse a vedermi ad una gara di scherma, che mi corrompeva e che mi voleva tutto per sé. Altri episodi in cui il PA si era arrabbiato ce ne sono stati: del primo non voglio più parlare, il secondo ricordo che ero alle medie, avevo dimenticato di fare un esercizio assegnato di compito e lui si arrabbiava tantissimo e tirava un pugno contro la porta, lasciandoci un buco dentro. Trovo che questa reazione per un banale esercizio che in dieci minuti avrei fatto, per cui non avrei neanche preso una nota, essendo assegnato per il giorno dopo, non fosse degno di una tale reazione. Per questo motivo temo cosa potrebbe accadere se facessi qualcosa di più grave. Il PA urla spesso, dice che devo ascoltare di più, che non mi devo far controllare dalla mamma. Anche la mamma a volte mi dice che devo ascoltare di più, effettivamente a volte faccio di testa mia. Finora PA non ha mai avuto reazioni contro di me, non vorrei sperimentare questa cosa e temo possa succedere. Per ora c'è sempre stata una causa che scatenava le reazioni del PA. Però non saprei, anche io a volte sono arrabbiato senza causa. I nonni paterni non sono molto presenti in casa, non parlo di queste cose con loro e neanche lui ne parla. Su queste modifiche delle visite con PA, il PA non mi ha detto niente di particolare, solo che sarebbe passato a prendermi di sabato dopo scuola, anziché di venerdì. Se mi chiede se temo che si possa arrabbiare a fronte di una riduzione anche delle visite della domenica, rispondo “sni”, alla fine è una mia scelta.
Le vacanze estive le trascorro per 15 giorni con mamma e 15 con PA, mi vanno bene così. A me piace andare al mare con PA in Toscana, a Torre Viareggio, ci vado da quando ero piccolo e mi sono creato delle amicizie. Incontro il dottor Previtali ogni mercoledì alle 18:30, con lui mi trovo bene. I miei genitori sono d'accordo con questo percorso, ho chiesto loro, quando esco dalle sedute, di non chiedermi niente. Mio padre non mi chiede effettivamente nulla, non parlo con lui dello psicologo, mentre mia madre
a volte chiede, ma io non le rispondo, ricordandole la mia richiesta di non fare domande. Rispetto alla scherma, mia mamma è sempre stata molto libera ad accettare qualunque sport io voglia praticare;
una volta ha anche assecondato il mio desiderio di provare il tennis, che poi non mi è piaciuto;
mio padre, invece, preferirebbe che io facessi lo sci. Alle medie ho provato a fare entrambi, sci e scherma, ma non riuscivo a fare le gare di entrambi e studiare;
quindi, ho detto ai miei genitori che avrei frequentato solo scherma e non sci. Per quell'anno, però, mio PA mi aveva iscritto lo stesso alla scuola di sci, anche se io avevo detto di preferire la scherma, tanto vero che io per quell'anno non ho partecipato alle lezioni. Sci mi piaceva anche, ma la squadra in cui ero mi sembrava troppo bassa di livello e gli allenamenti troppo poco frequenti;
tuttavia, entrando in una squadra di livello superiore non sarei riuscito a conciliare il tutto, in particolare lo studio. Sullo sport posso dire che ho le idee chiare. Se mi chiede se mio padre ha accettato la mia scelta di fare solo scherma, rispondo “sni”; ad
pagina 27 di 45 esempio, a volte quando torno dalle gare di scherma, magari un po' arrabbiato per quello che è successo in gara, per il confronto con l'avversario o con l'allenatore, lui mi dice che mi sarei trovato meglio nello sci. Effettivamente era così perché era un ambiente più tranquillo, ma allo stesso tempo è un contesto dove sciavo da solo e non mi trovavo di fronte l'avversario e dietro l'allenatore con il quale confrontarmi e sperimentarmi…» (v. verbale udienza).
Nella medesima udienza, il Giudice istruttore, d'accordo con l'Esperto che assisteva all'incombente, descriveva il contegno di dando atto di come il ragazzo fosse ER parso disponibile al dialogo, raccontando il suo vissuto in modo sereno ed educato e con atteggiamento di apertura;
si legge, nel verbale, che appariva presente e ER consapevole di se stesso, pienamente adeguato nell'esposizione in ragione dell'età, mostrando piena capacità di discernimento sulle questioni personali e familiari che lo riguardano;
inoltre, le dichiarazioni rese dal ragazzo parevano frutto della sua volontà e il suo pensiero non pareva aver subito condizionamenti. Interpellato sul punto,
l'Ausiliario del Giudice riferiva in udienza come dal racconto di fosse emersa ER una piena congruità tra gli aspetti emotivi e le esternazioni … una fluidità emotiva coerente con i contenuti esposti, avendo mostrato, , anche un'adeguata ER capacità riflessiva e di racconto, sia degli episodi, sia delle proprie emozioni e che, sebbene di recente si fosse verificato un episodio di acceso scontro tra la madre e il minore, in cui la madre aveva rivolto pesanti insulti al figlio (come teneva a ricordare in udienza il difensore del convenuto), l'Ausiliario spiegava come, in realtà, la descrizione dell'immagine paterna da parte del ragazzo, che riporta[va] anche tanti elementi di positività, [fosse] indicatore della validità delle esternazioni di e, ER quindi, dell'assenza di condizionamento materno, poiché nelle situazioni in cui il figlio è fortemente influenzato da un genitore, la figura dell'altro viene dipinta in termini esclusivamente negativi e che, comunque, nelle situazioni in cui la relazione genitore- figlio era di “tipo tensivo” – quale quella descritta da con il padre – eventuali ER avvenimenti, anche se non troppo gravi, [impattavano] molto di più a livello emotivo rispetto a quanto [potessero] impattare altre situazioni vissute con il genitore con il quale il figlio ha una buona relazione di base (v. verbale udienza del 03/10/2024).
I vissuti sperimentati da che, oggi, influenzano la sua opinione sulla relazione ER che intercorre con ciascun genitore trovano riscontro in tutto quanto emerso dagli approfondimenti psico-diagnostici compiuti in sede peritale e dall'osservazione del nucleo familiare compiuta dai Servizi Sociali incaricati.
Andando con ordine, già in una relazione del Servizio sociale si metteva in evidenza come, durante un colloquio avvenuto con l'assistente sociale, avesse riferito ER di non aver assistito ad agiti violenti contro oggetti o parte della casa “della portata di ciò che avvenne 5 anni fa e di cui riferisce di ricordarsi ancora bene”, ma ER che ciò nonostante il ragazzo è “sempre un po' teso”, arrivando a raccontare un recente episodio in cui il padre avrebbe sbattuto a terra una borraccia di vetro piena di acqua,
pagina 28 di 45 gesto percepito in maniera molto negativa da (v. relazione Servizio sociale di ER
Bergamo del 15/01/2024).
In altra occasione raccontava all'educatore un episodio in cui il PA si era
ER arrabbiato eccessivamente tirando pugni alle porte perché lui non voleva fare i compiti di tedesco, anche se poi, interpellato nuovamente in un secondo colloquio,
ER rispondeva che forse era successo ma non lo ricordava con precisione. Durante una visita domiciliare verbalizzava all'educatore di essere arrabbiato perché
ER aveva scoperto che non si sarebbe potuto recare al UC Comics” insieme alla madre, come desiderato, dal momento che il calendario delle visite prevedeva che quel fine settimana sarebbe stato con il PA, aggiungendo anche di non aver detto nulla al padre poiché sicuramente avrebbe rifiutato; infatti, a dimostrazione di come il padre non si sarebbe reso disponibile a rinunciare a questa gita insieme al figlio, modificando il calendario in base alle preferenze da quest'ultimo espresse, non Controparte_1 tardava qualche giorno dopo a comunicare via mail al Servizio sociale di acconsentire che il figlio potesse saltare un giorno di scuola in modo da permettere alla madre di recarsi al UC Comics” insieme a , mentre lui stesso ci sarebbe andato dal
ER sabato pomeriggio dopo la scuola, trascurando il fatto che (1) il figlio avesse espresso la preferenza di recarsi a questo evento insieme alla madre e (2) che nel giro di pochissimi giorni avrebbe dovuto far fare a lo stesso tragitto di andata e ritorno
ER da Bergamo a Lucca (v. relazione servizio sociale di Bergamo del 15/01/2024).
Quanto alla scelta dello sport, in un'altra relazione trasmessa dal Servizio Sociale emergeva come il padre avesse ritenuto fondamentale fargli fare sci, iscrivendolo ad uno sci club di sovente frequentazione libera della diade padre-figlio, mentre la madre riteneva che tale scelta paterna non fosse consona ai desideri del figlio; sul punto,
raccontava che il padre gli aveva fatto “firmare un foglio” dove chiedeva di ER fare anche sci, ma in realtà la sua intenzione non era tale, precisando che lo sci era uno sport che voleva sicuramente praticare, ma saltuariamente con il padre e comunque in forma libera (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo, datata 04/09/2023).
Del resto, la modalità relazionale inadeguata e pregiudizievole attraverso cui
[...] tenta, oggi, di esplicare la sua genitorialità si spiega non solo con l'assenza di CP_1 dialogo e di una alleanza in seno alla coppia genitoriale, ma anche con le caratteristiche di personalità che lo contraddistinguono e che sono state oggetto di attento approfondimento. L'analisi clinica svolta dall'Ausiliario del CTU, dott. Per_4
sul signor ha permesso di accertare, in sede di anamnesi,
[...] Controparte_1 quanto si reputa utile riportare di seguito: “Sotto il profilo psicopatologico, non riferisce precedenti significativi sino al 2018, contestualmente alla controversia con la moglie e alla fase di separazione, quando, come anzidetto, a causa di alcune abnormità comportamentali a sfondo autolesivo, avvia alcune relazioni terapeutiche con specialisti pubblici e privati della salute mentale. Dall'approfondimento della
Documentazione Sanitaria, resami disponibile, si apprende che in questa fase di iniziale disadattamento, insorta con la comunicazione e la volontà di voler interrompere il
pagina 29 di 45 rapporto coniugale da parte della moglie, il signor unitamente alla tensione, CP_1 alla rabbia e ai vissuti di demoralizzazione, manifesta ideazione autolesiva. In un'occasione, non descritta dal periziando in sede di perizia e riportata, invece, dalla cartella clinica, si afferma: “...il paziente avrebbe camminato lungo la banchina della stazione ferroviaria e per tale motivo, dopo segnalazione da parte della moglie alla Forze dell'Ordine, sarebbero stati fermati i convogli”. Nel corso dell'esame clinico il signor riferisce di aver comunicato i propri intenti autolesivi agli amici mediante CP_1 degli “input”. Sempre dalla Documentazione Sanitaria si apprende che il signor ha tagliato appositamente alcuni abiti della moglie e di aver avuto una cristi CP_1 clastica a domicilio, in presenza del figlio, al termine della quale, decide di andare a vivere da solo. A seguito dei vari accessi in Pronto Soccorso è preso in cura presso il Cont competente per il territorio, e si avvia una cura con Sertralina, Litio e Lorazepam.
Si riferiscono anche alcuni contatti terapeutici con specialisti privati, sia per quanto concerne un percorso di mediazione sulla coppia, sia per quanto concerne un proprio percorso individuale. In particolare afferma di essere stato seguito dal Dott. Per_2 che, a tutt'oggi, continua ad incontrare a frequenza non costante. Entrando nel dettaglio del suo ricovero ospedaliero, il 7/02/2019 si reca da (Dott. Controparte_9 Co
) che propone un ricovero a causa dell'ideazione anticonservativa. A causa della mancanza di posti letto, si trasferisce all'Ospedale di Niguarda, ove si trattiene per qualche giorno, per poi essere dimesso il 13/02. Rientra quindi all'Ospedale HPG23 di
Bergamo in data 13/02 ed è dimesso il 19/02, con una terapia consistente in Litio,
Depakin, Tavor e Brotizolam, con diagnosi di dimissione di Disturbo dell'Adattamento
e di Disturbo Narcisistico della Personalità. Afferma di non aver mai conosciuto la ragione di questi trattamenti farmacologici e di non aver mai saputo della diagnosi alla base della propria storia clinica. Afferma di non assumere più alcun trattamento farmacologico e di essere sereno”. Alla luce dell'esame clinico, l'Ausiliario del CTU rilevava, “come anche confermato dal periziando, una elevata tendenza al controllo. Il signor non presenta sostanzialmente sintomi o segni suggestivi di Controparte_1 patologia acuta psichiatrica. E', tuttavia, la dimensione personologica a costituire
l'area suggestiva di un approfondimento psicologico dinamico-strutturale oltre che clinico. Sin da subito emergono i comportamenti sostanzialmente seduttivi e improntati all'enfasi delle proprie attitudini, delle proprie capacità e degli accadimenti. … Nella stessa misura sottodimensiona le proprie disfunzionalità o addirittura non le riconosce.
Afferma che i suoi comportamenti sono stati soprattutto determinati dall'insoddisfazione lavorativa, al punto da essere stata la causa della sua destabilizzazione. Afferma, altresì, di non aver mai sentito parlare di narcisismo né che alcun sanitario abbia affermato o approfondito tale diagnosi (riportata più volte nella
Documentazione Sanitaria). E' altresì significativo l'atteggiamento di scarsa critica dei propri comportamenti pregressi, come quando specifica di aver tentato più volte il suicidio. Affermazione che avviene con un atteggiamento non espressivo di un vissuto di vergogna o di colpa. L'approfondimento psicologico evidenzia, infatti, che tali tentati suicidi siano stati soprattutto minacciati, come nel caso del tubo da connettere al gas
pagina 30 di 45 di scarico o dei vari segnali “lanciati” alle persone a lui vicino, dal signor CP_1 definiti come “input”. … Si delinea quindi una condizione di estrema difficoltà nell'elaborazione della separazione e dell'incapacità ad accettare il rifiuto. Dinamica che ha sotteso il comportamento disfunzionale del signor disponibile a CP_1 qualunque comportamento volto a reimpossessarsi dell'oggetto d'amore perduto. L'angoscia della separazione, tipica della struttura narcisistica della personalità, è quindi stata causale del dolore vissuto e dei comportamenti connessi, riconducibili a un
Disturbo Dell'Adattamento, trattato farmacologicamente e con supporto psicologico”. Dunque, concludeva il dott. “La diagnosi clinica dello scrivente è Per_4 sostanzialmente sovrapponibile a quanto riportato dalla Documentazione Sanitaria, delineandosi sostanzialmente un Disturbo dell'Adattamento correlato alla separazione coniugale, che si sovrappone ad un Disturbo Narcisistico della Personalità. A riguardo si specifica che il periziando presenta un livello particolarmente esiguo di critica e di consapevolezza delle dinamiche psicologiche, che hanno sotteso il proprio disagio, con una spiccata tendenza alla alloplasticità e alle condotte manipolative. A ragione, pur conoscendo la particolare resistenza delle strutture narcisistiche al cambiamento, è consigliabile per il signor un percorso di psicoterapia, che gli consenta di CP_1 entrare maggiormente in contatto con sé stesso, al fine di rimodulare i propri schemi di funzionamento psichico i quali, in tali frangenti, risultano essere particolarmente disfunzionali. A riguardo non si rileva che alcun percorso psicologico svolto in passato dal signor abbia consentito alcuna incisività terapeutica” (v. relazione CP_1 allegata alla c.t.u., a firma del dott. datata 07/06/2022). Persona_4
A medesime conclusioni giungeva la CTU dr.ssa quando dichiarava che Per_3
“fatica ad assumere un atteggiamento introspettivo, così fatica a legittimare CP_1 nel figlio la manifestazione di vissuti negativi relativi alla situazione familiare, aspetti che vengono riconosciuti a parole ma su cui manca una reale sintonizzazione emotiva ed affettiva” (p. 26 relazione c.t.u.), al punto da ritenere, ancora oggi, l'altro genitore esclusivamente responsabile del perdurante conflitto e delle resistenze del figlio (in sede di c.t.u. affermava testualmente: “la paura gli è stata inculcata…sono dipinto come un mostro”, p. 29 cit.).
Nel corso del giudizio anche la psichiatra e la psicologa dell'
[...]
- pur rilevando come la sintomatologia tipica di un Controparte_10 disturbo depressivo persistente con ansia presentata in apparisse oggi Controparte_1 in remissione, consigliavano la prosecuzione degli incontri di follow up già in atto con lo specialista privato (v. relazione del 22/07/2024), mentre il Servizio sociale competente, accanto alla prosecuzione del percorso psicoterapeutico individuale, suggeriva l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio
(v. relazione Servizio sociale Valcavallina del 30/01/2024 e del 05/08/2024), percorso quest'ultimo che – invece – l'odierno convenuto non ha ritenuto necessario intraprendere fino ad oggi e che, forse, lo avrebbe potuto aiutare a sintonizzarsi maggiormente sui bisogni emotivi di , peraltro, nonostante l'espresso invito ER rivolto anche dal Giudice istruttore nell'ordinanza emessa in data 01/02/2024. pagina 31 di 45 Quanto alla figura materna, l'esame clinico condotto dal dott. anzitutto, Per_4 escludeva in qualsiasi patologia psichiatrica e abnormità della Parte_1 struttura personologica;
all'osservazione non emergevano aspetti o elementi suggestivi di approfondimento clinico;
la signora si mostrava colloquiale, disponibile al dialogo e collaborante, esprimendo con chiarezza la propria storia e rispondendo alle domande in modo congruo e sintono al contesto;
appariva del tutto orientata, con ragionamento integro e memoria priva di significative anomalie;
le dimensioni, umorale ed emotiva, erano prive di disfunzionalità, risultando emotivamente stabile nel corso del colloquio;
il pensiero era privo di alterazioni sia formali, sia nei contenuti, presentandosi fluido, sintono ed organizzato;
non emergevano livelli di ansia al di fuori dei limiti della norma;
appariva progettuale, con soggettività all'insegna del soddisfacimento e del benessere, nonostante la vicenda in questione; affermava di avere sofferto di qualche paura, correlata alla vicenda in questione, riferendosi in particolare al comportamento del marito ripetutamente minaccioso di suicidio e di agiti aggressivi, a causa del quale diceva di aver sofferto di un lieve incremento dell'ansia, unitamente a qualche perturbazione del sonno, configurandosi verosimilmente un quadro di lieve disadattamento, non confermato però al colloquio in oggetto; all'attualità, quindi, non si riferivano paure particolari od ossessioni significative né segni o sintomi di pertinenza psicopatologica né tratti di personalità disfunzionali, suggestivi di approfondimento (v. relazione allegata alla c.t.u., a firma del dott. datata 07/06/2022). A Persona_4 identiche conclusioni giungeva la specialista in psichiatria dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, all'esito del colloquio clinico avvenuto in data 15/04/2024 (v. relazione a firma della dr.ssa del 10/05/2024). Persona_14
Nell'ambito della valutazione delle competenze materne, la CTU dr.ssa dava Per_3 atto di come avesse affermato “di essere sempre stata “tutelante” nei Parte_1 confronti della figura paterna e di averne sempre promosso il rispetto da parte del figlio. …riconosce[va] di aver avuto un periodo in cui aveva “paura” quando ER stava con il padre, influenzata anche da quello che aveva sentito durante il suo ricovero in SPDC. Preoccupazione diminuita nel corso del tempo ma più per via della crescita del figlio che per un'effettiva rivalutazione delle criticità imputate all'altro genitore:
“mi affido al fatto che è cresciuto ed è più responsabile”. Negli episodi in cui ER si [erano] verificate le liti più accese con l'altro genitore non [era] stata in grado di evitare che il figlio assistesse. Afferma[va] tuttavia che per lei in quel momento “l'unico scopo era portarci a casa la pelle, tutti” sostenendo di aver agito in modo tutelante anche nei confronti del sig. cercando di non rispondere alle provocazioni per CP_1 ridurre il conflitto. …nonostante la signora affermi di “fare più scudo e più filtro possibile” cercando di “non rovesciare su di lui l'ansia del conflitto”, riconosce che il figlio sia molto sensibile e perspicace (“si accorge appena mi vede”) e abbia
“atteggiamenti protettivi” nei suoi confronti” (p. 21 rel. c.t.u.). Dalla relazione di c.t.u. emergeva anche come la madre risultasse disponibile all'interazione con l'altro genitore solo quando aveva la possibilità di mantenere il “controllo della situazione”, evitando, viceversa, il confronto con il (p. 45 rel. c.t.u.). Tale dinamica veniva osservata CP_1
pagina 32 di 45 anche dal Servizio sociale, che in una relazione scriveva come la madre, a volte, scegliesse di non rispondere ad alcune mail inviatele da ritenendole CP_1 espedienti per mantenersi in contatto con lei, alimentando conseguentemente il conflitto; in altre occasioni, la madre reagiva impulsivamente ad alcuni interventi di ritenuti provocatori, giudicanti e non funzionali al benessere del figlio, CP_1 arrivando ad alzare la voce e ad utilizzare alcuni improperi; tuttavia, se lo stile comunicativo di - di fatto - non risultava mai caratterizzato da toni accesi, i CP_1 contenuti a volte portati inficia[va]no una buona collaborazione intragenitoriale.
Questo è di fatto l'elemento che attiva poi nella signora controreazioni verbali Parte_1 poco consone al contesto (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo del 04/09/2023).
Nonostante le (legittime) paure della madre discendenti da vissuti traumatici sperimentati in particolare nel biennio 2018-2019, non può non mettersi in evidenza come la stessa non abbia mai ostacolato la continuità della relazione padre-figlio, adattandosi al calendario concordato dalle parti in sede di separazione consensuale e poi a quello stabilito in via provvisoria nel corso del presente giudizio di divorzio. Del resto, dalle relazioni dei Servizi sociali emerge come la madre abbia sempre cercato di condividere le sue preoccupazioni con gli Assistenti sociali, temendo di essere
“controllata” dal marito tanto da aver avuto anche l'impressione che fosse CP_1 riuscito, talvolta, ad entrare nel suo appartamento mentre lei e il figlio si trovavano fuori casa (v. relazione Servizio Sociale del 15/01/2024). Tali preoccupazioni, tuttavia, non sono affatto avulse dal dato di realtà, ma scaturiscono da precisi avvenimenti emersi dalla documentazione versata in atti, tra cui il fatto che nel marzo 2019, fosse CP_1 entrato all'interno dell'abitazione della moglie rovistando nei suoi effetti personali, leggendo il suo diario personale, scattando alcune fotografie e minacciando la stessa di utilizzarle nei suoi confronti, evento che veniva riportato nell'esposto rivolto al Questore di Bergamo e che, unitamente ad altri episodi di natura persecutoria, portava all'emanazione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di (v. CP_1 docc.
5-6 fasc. ricorrente). A ciò si aggiunga che il medico-psichiatria Ausiliario dott. rilevava, come anche confermato dal periziando, una elevata tendenza al Per_4 controllo nel signor (v. relazione allegata alla CTU), che del tutto CP_1 comprensibilmente potrebbe aver indotto la madre ad attivare delle precauzioni nella relazione con l'altro genitore. Peraltro, ancora ad oggi non si spiega come
[...] abbia potuto apprendere il contenuto della conversazione telefonica intercorsa CP_1 tra la madre e mentre quest'ultimo rientrava a casa con i mezzi pubblici, ER conversazione durante la quale utilizzava toni e vocaboli molto aggressivi e Parte_1 offensivi nei confronti del figlio;
anche il fatto che sia esperto di informatica CP_1
e che, quindi, possa possedere delle conoscenze e competenze superiori al comune, validano i racconti della signora e il suo timore che lei stessa o il figlio minore Parte_1 possano essere controllati da CP_1
Senza voler giustificare il comportamento scorretto con il quale la signora ha Parte_1 mantenuto attiva la videosorveglianza all'interno delle mura domestiche anche durante l'educativa domiciliare - di fatto inficiando l'utilità di questo intervento educativo pagina 33 di 45 attivato a supporto di – il Collegio rileva come le telecamere non avessero ER5 sicuramente lo scopo di monitorare i colloqui con l'educatrice, ma fossero state installate per un senso di maggiore sicurezza della donna, che sin dall'inizio di questo procedimento ha condiviso con gli operatori sociali la sensazione di ansia dettata dagli agiti pregressi di (nella relazione del Servizio Sociale datata 15/01/2024 si CP_1 dava atto che aveva avuto, talvolta, l'impressione che l'ex marito Parte_1 entrasse nel suo appartamento quando lei e il figlio si trovavano fuori casa).
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pur necessitando di essere sostenuta nel suo ruolo genitoriale e monitorata nelle proprie scelte – con particolare riferimento alla necessità che venga assicurata continuità al percorso psicologico intrapreso da ER con lo psicoterapeuta dott. Previtali – la signora ha sempre Parte_1 rappresentato il genitore di riferimento per e, soprattutto, l'unico ritenuto ER capace di ascoltare e di accogliere i desideri del figlio, l'unico capace di mettere da parte i propri bisogni per fare spazio a quelli di . ER
Particolarmente emblematica è stata la decisione del padre di iscrivere al corso ER di sci, sebbene quest'ultimo avesse chiaramente espresso di voler praticare tale sport soltanto in forma libera;
su questo tema, il Servizio relazionava come il avesse CP_1 scritto una mail alla madre in cui le comunicava di aver iscritto il figlio allo sci club, decisione che, di fatto, non solo non rispecchiava gli accordi presi in precedenza tra le due figure genitoriali, ma soprattutto non collimava con la decisione presa da diversi mesi dal figlio stesso, ovvero praticare per il corrente anno scolastico solo l'attività di scherma. A riprova del “cambiamento di idee” da parte del figlio, il signor CP_1 presentava alla signora un documento firmato dal figlio medesimo, rispetto al Parte_1 quale la madre riferiva che le aveva dichiarato di essersi sentito “quasi ER obbligato dal padre” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo dell'08/02/2023); per il anche la scelta dello sport da parte del figlio doveva ritenersi non autentica, CP_1 in quanto frutto di una forzatura da parte della madre (v. relazione Servizio Sociale di
Bergamo del 04/09/2023).
Altrettanto emblematico è quanto avvenuto nell'anno 2023 in relazione alla necessità di effettuare degli approfondimenti medici riguardo alle problematiche auditive presentate da;
ebbene, nella relazione trasmessa dal Servizio, l'assistente sociale dava ER 1 Nella relazione del Servizio Sociale di Bergamo datata 30/07/2024 si legge: “… il servizio sociale ha cercato un confronto con la signora in merito alla presenza di una videocamera nella sala dove normalmente si svolge l'intervento educativo domiciliare, proponendo alla stessa di toglierla durante il tempo dell'intervento. Pur rilevando la legittimità della scelta della signora nella propria abitazione, il servizio ha cercato di comunicarle che la presenza di una videocamera non avrebbe favorito la creazione di un setting di fiducia e di distensione, rischiando di inficiare l'autentico andamento dell'intervento e della relazione ER educatrice. La signora ha risposto che il figlio non ha nulla da nasconderle e così dovrebbe essere anche per l'educatrice. In seguito, non è più stata rilevata dall'educatrice la presenza della videocamera in oggetto, ma la signora ha specificato alla scrivente che in casa si trovano varie altre videocamere, in quanto ha preoccupazioni che il signor possa entrare CP_1 nell'abitazione o agire gesti dimostrativi”. pagina 34 di 45 atto di come ciascun genitore avesse individuato il proprio otorino di fiducia a cui appoggiarsi per fronteggiare la problematica sanitaria del figlio e che la posizione del signor era stata inizialmente in contrasto con quella della signora CP_1 Parte_1 sebbene lo specialista individuato dalla madre fosse stato specificatamente suggerito dalla pediatra che segue da alcuni anni e tale specialista aveva fornito al ER
Servizio informazioni aggiuntive, ovvero che doveva essere operato ad ER entrambe le orecchie e in due tempistiche differenti, a fronte di una valutazione sanitaria, prodotta dallo specialista individuato dal padre, non particolarmente esaustiva. Su quanto avvenuto, il Servizio scriveva: “Tale digressione risulta particolarmente esplicativa di quanto i contenuti comunicativi del signor in qualche CP_1 situazione portano la comunicazione con l'altro genitore a caratterizzarsi da particolare tensione, piuttosto che a rallentare la presa di decisioni consoni agli interessi del minore” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo del 04/09/2023).
Pare utile ricordare anche che, all'udienza del 30/01/2024, entrambi i genitori davano atto di aver condiviso l'opportunità di far intraprendere a un percorso ER terapeutico con una nuova professionista e che la madre, accogliendo la proposta del padre di individuare uno specialista di sesso maschile che potesse entrare maggiormente in sintonia con , aveva effettivamente comunicato via mail al un ER CP_1 possibile nominativo, salvo ricevere la seguente mail di risposta: “Ciao, ho già indicato da tempo due nomi ai servizi. A presto”; interrogato sul punto dal Giudice istruttore, si giustificava dicendo che non vi era un accordo rispetto al fatto che “nel CP_1 breve periodo” i genitori avrebbero dovuto scambiarsi delle ipotesi di nominativi di specialisti, visto che l'argomento era stato affrontato durante un incontro con i Servizi sociali;
dichiarava di essersi informato tramite la sua Consulente tecnica di fiducia, che gli aveva fornito il nominativo di due specialisti, condivisi solamente con l'Assistente sociale (v. verbale udienza 30/01/2024). In quella medesima udienza, dal libero interrogatorio delle parti emergeva come la madre avesse da sempre condiviso con la partecipazione al UC Comics” e che, fronte del desiderio manifestato ER dal figlio di recarsi a quell'evento insieme a lei anche per l'anno 2023, aveva Parte_1 inviato al la richiesta di modificare il calendario visto che l'evento ricadeva CP_1 nel fine settimana di competenza paterna;
ebbene, a fronte dell'indicazione dei Servizi sociali per cui sarebbe dovuto andare a Lucca con il genitore a cui spettava ER quel weekend, era la madre a rinunciare a svolgere questa gita con il figlio al fine di evitargli una “doppia trasferta” a Lucca per partecipare all'evento con entrambi i genitori, separatamente;
dal canto suo, precisava che l'indicazione di Controparte_1 trascorrere il weekend a Lucca insieme al figlio giungeva dal Servizio sociale, ragion per cui egli si recava effettivamente all'evento insieme a . ER
Ebbene, tutti gli avvenimenti sopra descritti, per quanto apparentemente banali, dimostrano come anche il regime di affidamento di al Servizio Sociale non ER abbia consentito ai genitori di aprire un canale di comunicazione autentico: se da un lato, l'affido all'Ente ha evitato lo stallo di alcune decisioni di maggiore interesse per
, dall'altro lato, è innegabile che abbia favorito un atteggiamento ER pagina 35 di 45 deresponsabilizzante e delegante del signor ad esempio, nella scelta dello CP_1 psicoterapeuta, in cui neppure si è preoccupato di prendere in considerazione CP_1 il nominativo reperito dalla madre sulla scorta delle sue stesse indicazioni (specialista di sesso maschile), così da fornire una motivazione razionale sulla inadeguatezza del terapeuta indicato da (stesso atteggiamento riscontrato anche per quanto Parte_1 riguardava la scelta dell'otorino); altro esempio, la decisione di recarsi a Lucca con trincerandosi dietro al fatto che questa soluzione era stata proposta dal ER
Servizio Sociale (che non avrebbe potuto far altro che richiamare i genitori al rispetto del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per evitare il sorgere di conflitti), trascurando però che aveva espresso il desiderio di recarsi a Lucca con la ER propria madre e che una doppia trasferta a Lucca, per partecipare allo stesso evento, si poneva evidentemente in contrasto con l'interesse del figlio.
Ancora, all'udienza tenutasi in data 03/12/2024 il difensore della ricorrente riportava come la madre stesse ancora attendendo un riscontro da parte di ad Controparte_1 una mail inviata in data 14/11/2024 nella quale chiedeva a quest'ultimo una modifica del calendario per il giorno 15 dicembre 2024, dal momento che il figlio doveva prendere parte ad una festa di compleanno;
ebbene, in udienza, ammetteva di CP_1 non aver ancora fornito alcuna risposta alla madre, semplicemente perché aspett[ava]
l'udienza di oggi (v. verbale udienza). Nella stessa udienza emergeva come Parte_1 avesse proposto a il nominativo di uno specialista in traumatologica, a cui far CP_1 sottoporre per una visita a seguito di un infortunio, messaggio che ER CP_1 riscontrava proponendo, a propria volta, il nominativo di un altro traumatologo consigliato dal suo fisioterapista di fiducia, ancora una volta omettendo di svolgere alcuna critica “costruttiva” sulla inadeguatezza del terapeuta indicato da Parte_1
Infine, nonostante fosse emerso pacificamente in sede di ascolto il desiderio di ER di apportare delle modifiche al calendario dei tempi di permanenza presso il padre, all'udienza tenutasi in data 03/12/2024 il Giudice istruttore riscontrava come le parti non avessero minimamente tenuto conto della volontà espressa del figlio, tanto da rendere necessaria una modifica dei provvedimenti temporanei urgenti.
Gli atteggiamenti e i comportamenti sopradescritti, emersi nel corso del procedimento, confermano l'analisi psicodiagnostica eseguita dalla Consulente nominata da questo
Tribunale all'inizio della causa, laddove chiariva che, se è vero che entrambi i genitori,
a proprio modo, contribuiscono ad alimentare la distanza e l'assenza di dialogo, assume atteggiamenti confusi e manipolatori mascherati da un apparente CP_1 desiderio di confronto. Inoltre, se è vero che la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità riscontrata nel signor non incide tout court sull'esercizio della CP_1 genitorialità, è anche vero che i fatti dimostrano come le manifestazioni emotive e comportamentali correlate a questo stato psicopatologico si esplicano non solo attraverso gli agiti del signor dall'aggressività nei confronti della moglie alla CP_1 presenza del figlio ai tentativi di suicidio, ma anche attraverso le modalità comunicative
e relazionali attuali con cui si interfaccia con la moglie nell'esercizio della genitorialità;
pagina 36 di 45 infatti, nonostante il percorso psicoterapeutico intrapreso lo possa aiutare nella gestione della sintomatologia cognitiva, emotiva e comportamentale, la tendenza a minimizzare il disturbo depone a sfavore di un radicale cambiamento che necessiterebbe, oltre che della fondamentale motivazione del signor di un CP_1 intervento multidisciplinare protratto nel tempo (p. 45 rel. c.t.u.).
Del resto, non pare essersi realizzato nei fatti l'auspicio espresso dalla CTU per cui l'affidamento al Servizio sociale avrebbe potuto consentire ai genitori di concentrarsi sulla costruzione di un dialogo e di una genitorialità condivisa senza essere disturbati dalla necessità di gestire aspetti pratici minori e secondari, con il vantaggio che la presenza dell'Ente avrebbe permesso di limitare l'influenza dei comportamenti patologici del signor in termini di controllo e manipolazione nella CP_1 comunicazione con la signora così sollevandola dalla necessità di farsi Parte_1 garante del rispetto degli accordi. Alla luce di quanto si è potuto osservare durante il tempo in cui è stato affidato al Servizio sociale, il Collegio non può che ER ritenere non più conforme all'interesse del minore siffatto regime che, ponendo sullo stesso piano i genitori non sospesi dalla responsabilità genitoriale, ha comunque consentito a di mettere in atto delle modalità relazionali molto pregiudizievoli CP_1 sia nel rapporto con l'altro genitore sia nel rapporto con il figlio.
Questo Tribunale, dunque, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal Curatore speciale, non può fare a meno di rilevare come l'affidamento del minore al Servizio Sociale - che avrebbe dovuto preservare la condizione di benessere psico-emotivo di e favorire il recupero delle capacità genitoriali di madre e padre - si sia ER rivelato, nei fatti, una misura inefficace con le note ricadute sul benessere psicologico del ragazzo e neppure dovrebbe sorprendere il fatto che , ancora all'attualità, ER come già era stato rilevato dalla Consulente del Tribunale, abbia la tendenza a mentire o ad assumere atteggiamenti manipolatori. E' infatti noto che l'esposizione ad una situazione di elevata conflittualità oppure ad una sintomatologia connessa alla psicopatologia di uno dei genitori (come irritabilità, aggressività e incoerenza nei comportamenti), costituiscono “fattori di rischio” per la prole minorenne in termini di disturbi psicosomatici, patologie legate all'ansia, problemi cognitivi, condotte aggressive e antisociali, bassa autostima, depressione, fallimento scolastico e difficoltà nella socializzazione etc.
Del resto, l'indisponibilità dei genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, dapprima in forma individuale come indicato dal Giudice istruttore in corso di causa, l'assenza dei presupposti per l'avvio di un percorso di mediazione familiare e l'assenza di condizioni per portare avanti una presa in carico proficua del nucleo come espresso dal Servizio Sociale nell'ultima relazione datata 29/11/2024, preclude, di fatto, qualsivoglia ulteriore spazio di intervento a supporto della co- genitorialità e impone al Tribunale di assumere le decisioni che paiono maggiormente in grado di offrire stabilità e sicurezza a , per preservarne il benessere psico- ER emotivo attuale e futuro.
pagina 37 di 45 In definitiva, il Tribunale ritiene che la migliore soluzione per il minore sia la previsione di un affidamento superesclusivo in capo alla madre, stante l'impossibilità di ricostruire una alleanza genitoriale, l'inefficacia degli interventi fino ad oggi messi in campo, l'incapacità mostrata da di porre in discussione i propri comportamenti e di CP_1 adottare modalità di comunicazione adeguate nell'interazione con l'altro genitore. Peraltro, a fronte degli agiti aggressivi e persecutori vissuti da prima e dopo Parte_1 la separazione dal marito – agiti conseguenti a disfunzionalità sottodimensionate o addirittura non riconosciute da – l'Autorità giudiziaria è chiamata ad CP_1 assumere provvedimenti adeguati a tutelare il percorso di crescita di , ER riducendo il più possibile l'incidenza negativa di queste condotte sullo stato di benessere psico-fisico ed emotivo del minore.
Considerati i rilievi che precedono, unitamente alle fatiche mostrate da nella ER relazione con il padre, il Tribunale reputa maggiormente conforme all'interesse morale del minore attribuire in capo a il potere di assumere autonomamente Parte_1 tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative o sportive praticate dal ragazzo, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, ai limiti per l'utilizzo di tablet, pc e giochi online, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico), dovendosi concordare con l'altro genitore esclusivamente un eventuale cambio di residenza abituale del figlio. La madre potrà tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e ogni altro organo della pubblica amministrazione.
Resta inteso che in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di , vigilando il registro elettronico e assumendo informazioni sullo stato di ER salute del minore, eventualmente prendendo contatti con il medico curante e lo psicoterapeuta (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Ferma la revoca dell'affidamento di all'Ente territoriale, come anzidetto, al ER
Servizio Sociale va attribuito un compito di stretta vigilanza sulla condizione di benessere di , sul suo andamento scolastico e sulla prosecuzione del percorso ER
pagina 38 di 45 psico-terapeutico intrapreso con lo specialista privato dott. Gabriele Previtali, il cui costo dovrà essere sostenuto al 50% tra i genitori, pena l'assunzione di provvedimenti limitativi come la sospensione della responsabilità genitoriale;
il Servizio Sociale, infatti, dovrà vigilare sull'insorgenza di situazioni di grave pregiudizio, anche solo potenziale per il minore, che rendano necessaria la segnalazione alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni.
Al medesimo Servizio va demandato il compito di attivare, tramite il Servizio
Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto alla genitorialità in favore del padre, nonché di proseguire, se ritenuto necessario, il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna con la finalità di supportare la relazione tra e , favorendo la costruzione di un rapporto di reciproca Controparte_1 ER fiducia.
Posto che il contesto materno va considerato come il luogo più adottato per garantire sicurezza e serenità a , dal collocamento prevalente del figlio presso la madre ER discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti. Parte_1
Quanto alle frequentazioni tra il padre e il minore, il Tribunale reputa confermi agli interessi e agli attuali bisogni di i provvedimenti provvisori assunti all'esito ER dell'udienza di ascolto, così come riportati in dispositivo.
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ai fini della determinazione degli obblighi di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, quindi, occorre prendere le mosse dalle posizioni economiche delle parti, ovvero dalle loro capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nell'anno 2020, Controparte_1 percepiva un reddito lordo annuo di circa 37.000 euro, corrispondente a circa 2.900 euro netti al mese, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (v. PF2021), reddito sul quale veniva parametrato l'assegno di mantenimento per il figlio concordato in sede di separazione consensuale;
nell'anno 2022 percepiva un reddito lordo annuo di euro 42.431,00 (v. PF2023); inoltre, fino a novembre 2023 il convenuto svolgeva attività lavorativa come libero professionista titolare di partita iva, tanto che ancora dal modello unico 2024 – quadro RN1 – risultava un reddito lordo annuo complessivo di euro pagina 39 di 45 75.261,00 (v. PF2024); nel novembre 2023 veniva assunto con la qualifica di quadro a tempo indeterminato per la società “45 Nivola S.p.a.” percependo uno stipendio netto mensile medio di circa 3.500 euro (v. nota depositata il 20/11/2024). Controparte_1 inoltre, è proprietario del 50% della casa coniugale assegnata in godimento alla moglie, per la quale è tenuto a pagare il 50% della rata del mutuo contestato (oggi pari ad euro 400,00 per la sua quota parte, v. verbale udienza del 03/12/2024). Il convenuto, tuttavia, non è gravato da alcun altro onere abitativo, essendo pacifico che occupa un immobile di proprietà di terzi a titolo gratuito.
Quanto alle condizioni economiche in cui versa la ricorrente, dalla documentazione prodotta in atti risulta che nell'anno 2020, percepiva un reddito lordo Parte_1 annuo superiore a 24.000 euro, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.647, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (v. CU2021), aumentato fino ad euro 28.508,00 nell'anno di imposta 2023, corrispondente ad un netto mensile di euro 2.015 circa (v. Mod.730/2024).
Ebbene, considerato il diritto di di percepire per intero l'assegno unico Parte_1 CP_ erogato dall' per il figlio ancora minorenne dato il regime di affidamento esclusivo, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra rappresentate, tenuto conto dell'onere di di versare il 50% della rata del CP_1 mutuo, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza di presso il padre, il ER
Tribunale reputa equo e congruo prevedere a carico di il versamento Controparte_1 di un contribuito pari ad euro 750,00 al mese, a far tempo dalla data della presente pronuncia (mensilità di marzo 2025), confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria. Tale importo sarà annualmente rivalutabile ex indici Istat a partire dal mese di marzo 2026.
Infine, entrambi i genitori dovranno contribuire al 50% ciascuno nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per , in base al nuovo ER
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo, con la precisazione che, considerata l'assoluta necessità di garantire continuità al percorso psicologico intrapreso con il dott. Gabriele Previtali, entrambi i genitori debbano essere richiamati al loro dovere di provvedere al pagamento del 50% del costo della psicoterapia, a prescindere dal loro accordo sul punto.
Stante la prevalente soccombenza di sia per quanto concerne la Controparte_1 formula dell'affidamento sia per quanto concerne il collocamento e il mantenimento di
, l'odierno convenuto va condannato a rifondere in favore di ER Parte_1 le spese di causa, liquidate in complessivi euro 10.860,00, a titolo di compensi professionali, in base ai parametri “medi” per le cause di valore indeterminato di “media complessità”, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Anche le spese di c.t.u. relative all'approfondimento psicodiagnostico e le spese relative all'assistenza dell'Ausiliario per l'ascolto diretto del minore, già liquidate con decreti separati, debbono essere poste definitivamente a carico di risultato totalmente soccombente nel Controparte_1 pagina 40 di 45 presente giudizio.
Entrambi i genitori, invece, debbono essere condannati a rifondere le spese di lite in favore del Curatore speciale, la cui nomina si è resa necessaria in questo giudizio ex artt. 333 e 336 c.c. avendo dato causa, con il loro comportamento, all'affidamento temporaneo di al Servizio Sociale territorialmente competente. Dunque, vista ER la nota spese esibita dal difensore, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e debbono essere condannati in solido Parte_1 Controparte_1 tra loro (in pari misura nei rapporti interni) a versare in favore del Curatore speciale Avv.
per l'assistenza e la difesa tecnica prestata in favore di , Controparte_2 ER
l'importo complessivo di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a LUCCA in data 18/06/2011 (iscritto dei Registri degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 71, parte I);
2) AFFIDA il figlio minore (n. il 27/12/2009) in via esclusiva alla Persona_1 madre alla quale è attribuito il potere di assumere autonomamente Parte_1 tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, somministrazione di farmaci, attività ludiche-ricreative o sportive praticate dal ragazzo, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, limiti all'utilizzo di tablet, pc e giochi online, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e in tema di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico), dovendo concordare con l'altro genitore esclusivamente un eventuale cambio di residenza abituale del figlio. La madre terrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. in qualità di Parte_1 genitore affidatario, dovrà tenere periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di , vigilando il registro elettronico e ER
pagina 41 di 45 assumendo informazioni sullo stato di salute del minore, eventualmente prendendo contatti con il medico curante e lo psicoterapeuta (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
3) INCARICA il Servizio Sociale di Bergamo di svolgere una attività di stretta vigilanza sulla condizione di benessere psico-fisico di , sul suo andamento scolastico e ER sulla prosecuzione del percorso psico-terapeutico intrapreso con lo specialista privato dott. Gabriele Previtali, il cui costo dovrà essere sostenuto al 50% tra i genitori, pena l'assunzione di provvedimenti limitativi come la sospensione della responsabilità genitoriale;
il Servizio Sociale territorialmente competente dovrà vigilare sull'insorgenza di eventuali situazioni di grave pregiudizio, anche solo potenziale per il minore, che rendano necessaria la segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni;
4) INCARICA il Servizio Sociale di competenza paterna di attivare, tramite il Servizio
Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto alla genitorialità in favore del padre (che si è dichiarato disponibile ad intraprendere), nonché di CP_1 proseguire, se ritenuto necessario nell'interesse di , il servizio di educativa ER domiciliare presso l'abitazione paterna con la finalità di supportare la relazione tra e il figlio, favorendo la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia;
Controparte_1
5) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
6) DISPONE che il padre potrà tenere con sé il figlio il giovedì pomeriggio,
ER anche per il pernottamento, riaccompagnando a scuola il venerdì mattina,
ER nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, prima o dopo cena in base alle preferenze espresse da ,
ER comunque, pur sempre nel rispetto della volontà manifestata dal figlio, oggi quindicenne, e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso. Sempre nel rispetto della volontà manifestata da , durante le vacanze natalizie, il padre
ER potrà tenerlo con sé dal 23.12 al 30.12 compresi, ovvero dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni con la madre, comunque alternando il giorno di giorno Natale con il giorno di Santo
Stefano. Ciascun genitore terrà con sé per tre giorni consecutivi durante le ER vacanze pasquali, all'inizio o alla fine delle stesse in modo da ricomprendere la Santa
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni, anche consecutivi, in periodo da ER concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, sempre e comunque tenuto conto della volontà espressa da;
ER
7) ASSEGNA la casa coniugale sita in Bergamo via dell'Azzanella n. 25 in favore della madre con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, Parte_1 affinché continui ad abitarla insieme al figlio minore;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario CP_1 indiretto di mediante il versamento di un assegno in favore della madre pari ER ad euro 750,00 al mese (a decorrere dalla mensilità di marzo 2025), somma annualmente pagina 42 di 45 rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2026), confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
9) CONFERMA a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per , secondo ER lo schema del Protocollo del Tribunale di Bergamo attualmente vigente, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private pagina 43 di 45 non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
10) DA' ATTO del diritto della madre di percepire ex lege il 100% dell'assegno unico CP_ erogato dall
11) CONDANNA a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 pagina 44 di 45 di lite della presente causa, liquidate in complessivi euro 10.860,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. e le spese Controparte_1 relative all'assistenza dell'Ausiliario per l'ascolto diretto del minore, già liquidate con decreti separati;
13) CONDANNA entrambi i genitori in solido tra loro (in pari misura nei rapporti interni) a rifondere in favore della le spese di Parte_4 lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUCCA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Bergamo e al Servizio sociale ValCavallina, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 45 di 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 19/12/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. Pasqualino MIRAGLIA del Foro di Modena, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Marco FOIADELLI del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
CONVENUTO con l'intervento del
CURATORE SPECIALE AVV. difensore del minore Controparte_2 nato ad [...] il [...]; Persona_1
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 45 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor in data 18.6.2011e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lucca Parte I 37 n. 71, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza ed ogni altro adempimento di sua competenza. - Individuare il regime di affidamento del minore
ritenuto maggiormente tutelante per l'interesse del medesimo, mantenendo il ER collocamento dello stesso presso la madre e determinando le modalità di visita del padre più idonee all'interesse del figlio minore. - Assegnare alla signora la Parte_1 casa coniugale ubicata in Bergamo via dell'Azzanella 25. - Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento della somma mensile di € 800,00 o di quella diversa che il Tribunale riterrà di giustizia, somma soggetta a rivalutazione Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Bergamo, con la precisazione che dovranno essere suddivise al 50% anche le spese scolastiche che si dovessero rendere necessarie per il minore nel corso dell'intero anno scolastico. - Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.06.2011 tra i signori Controparte_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lucca Parte Parte_1
I 37 n. 71; ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca la trascrizione dell'emananda sentenza ed ogni successiva incombenza in materia di stato civile. 2)
Determinare le modalità di affidamento del minore , il suo collocamento e le ER modalità di visita con il genitore non collocatario nella misura ritenuta più idonea per il minore stesso. Sul punto il si dichiara sin da subito disponibile al CP_1 collocamento di presso la propria abitazione in un contesto di affido ER condiviso. Attesa la mancanza di collaborazione della madre e gli ostacoli da questa frapposti ai rapporti padre – figlio strutturare l'affidamento del minore in maniera da favorire una effettiva presenza del padre ed un miglioramento dei rapporti padre – figlio anche attraverso il supporto dei servizi di tutela del minore con i quali il ha CP_1 mostrato di collaborare fattivamente. 3) porre a carico del un contributo al Parte_2 mantenimento del minore pari ad Euro 400,00 da versarsi alla madre secondo le modalità già in uso. Quantificazione che si ritiene adeguata in relazione alla diminuzione del reddito complessivo del padre documentato attraverso il deposito della documentazione reddituale aggiornata ed in assenza di documentazione attestante i redditi attuali della madre. Porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Bergamo di seguito riportato: “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
pagina 2 di 45 trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da
pagina 3 di 45 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. Per quanto espressamente attiene all'assegno unico universale le somme che risulteranno dovute si intendono assegnate per l'intera quota al coniuge che risulterà collocatario”. In relazione alle spese sanitarie si precisa che il CP_1 fruisce di un'assicurazione sanitaria e si offre di sostenere le spese di secondo ER
i seguenti plafond annuali: Euro 750,00 per trattamenti fisio-terapici ed Euro 500,00 per cure ortodontiche. Sino alla concorrenza di tali importi se in regime di assistenza diretta e a plafond disponibile. Impegno operante sino al momento in cui tale copertura assicurativa sussisterà. In ogni caso: spese di giudizio interamente rifuse oltre accessori di legge”.
Per il Curatore speciale del minore: “- Affidare il minore (nato Persona_1 il 27/12/2009) al Servizio Sociale del Comune di BERGAMO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, precisandone la durata in pagina 4 di 45 ventiquattro mesi dal deposito dell'emandanda sentenza. - Incaricare il Servizio Sociale Affidatario di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore, in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra-didattici, etc.), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero etc.) e salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), previa assunzione di informazioni dal medico curante/pediatra di riferimento ovvero dalle insegnanti di scuola di , restando inteso che il Servizio Affidatario, nello svolgimento dei ER compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni espresse dai genitori, nonché le aspirazioni, inclinazioni e desideri espressi da . Limitatamente alle altre questioni di straordinaria ER amministrazione (non demandate al Servizio Sociale) e alle questioni di ordinaria amministrazione, attinenti alla vita quotidiana del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative/gite, frequentazioni di parenti/amici etc.), ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza del figlio presso il proprio domicilio, pur con l'obbligo di tenersi reciprocamente informati (nel caso per iscritto via e-mail) sulle attività extra-didattiche svolte con il figlio, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie;
- Disporre che qualora le decisioni dell'Ente Affidatario in tema di educazione, istruzione e salute dovessero comportare delle spese, queste dovranno essere sostenute dai genitori al 50%; - Disporre che i periodi di permanenza del minore presso il padre siano conformi al calendario attualmente in essere per quanto attiene i periodi di vacanza estivi, nonché natalizi e pasquali e per quanto attiene le visite infrasettimanali in conformità all'ordinanza resa in data 03.12.2024 confermare che il padre terrà con sé il ER giovedì pomeriggio, anche per il pernottamento, riaccompagnandolo a scuola il venerdì mattina, nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, prima o dopo cena in base alle preferenze espresse da;
- ER
Confermare al Servizio Sociale l'incarico di proseguire con l'intervento di ADM presso l'abitazione de padre, prevedendo almeno un accesso settimanale con facoltà per il servizio Sociale di rimodulare tempi e durata in base alle esigenze che dovessero emergere durante l'osservazione dello stato di benessere/malessere di per il ER tempo che il servizio riterrà necessario al fine di garantire gli obbiettivi che il citato servizio in accordo con quello educativo si prefigge di raggiungere;
- Incaricare il Servizio Sociale di Bergamo di monitorare in merito alla prosecuzione del percorso di psicoterapia intrapreso dal minore presso lo psicologo dr. Gabriele Previtali di Bergamo, per il tempo ritenuto necessario dal citato professionista e /o nell'ipotesi in cui il predetto percorso dovesse interrompersi, disporre l'attivazione del percorso
pagina 5 di 45 terapeutico a cura dell'Ente e presso il Servizio Pubblico e/o il CBF di Bergamo;
- Invitare i genitori a riattivare e/o proseguire i rispettivi percorsi psicoterapeutici intrapresi privatamente, con la distinzione che per il padre vi sia l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità suggerito dai Servizi incaricati nell'esclusivo interesse del figlio se possibile presso il servizio Pubblico;
- Incaricare l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi sociali, di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare, verificando in particolare il rispetto da parte di entrambi i genitori del calendario in atto, intervenendo immediatamente - ove le parti non siano in grado di addivenire ad un accordo - nel rimodulare tempi e modalità del calendario stabilito in conformità all'interesse del minore e nel rispetto della sua condizione psico-emotiva; - Prescrivere ad entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio alle statuizioni già disposte dal Tribunale e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, impegnandosi nell'avvio e/o nella prosecuzione dei percorsi suggeriti e garantendo la circolazione delle informazioni in un'ottica di maggiore collaborazione per il tramite degli stessi Servizi Sociali, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- Porre a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, l'importo pari ad € 450,00 oltre rivalutazione istat come per legge entro il giorno 10 di ogni mese;
- Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di pagare al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma pagina 6 di 45 di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 7 di 45 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. - Disporre che entrambi i genitori paghino nella percentuale del 50% i compensi professionali del dr. Gabriele Previtali, terapeuta del figlio minore;
- Disporre che l'assegno unico universale sia attribuito ad ER entrambi i genitori come per legge;
- Disporre che i Servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice Tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate e sul rispetto delle prescrizioni adottate da questo Tribunale;
- Invitare i Servizi Affidatari a segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per il minore;
- Rifondere al curatore le spese di lite del presente giudizio ivi compresi gli onorari come per legge oltre 15% spese generali i.v.a. e c.p.a.”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/11/2021 – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Lucca il giorno 18/06/2011, Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (n. Alzano Lombardo il 27/12/2009), e che i ER coniugi si erano separati consensualmente nell'anno 2019 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore, determinando il regime di visita paterno ritenuto più opportuno previo espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'idoneità genitoriale paterna, nonché la presenza di una patologia psichiatrica; chiedeva, altresì, di assegnare alla medesima ricorrente la casa coniugale, ubicata in Bergamo via dell'Azzanella n. 25, e di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno di euro 600,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva di affidare il figlio ad entrambi i genitori disponendone il collocamento prevalente presso la madre, comunque, rimettendo la determinazione delle visite paterne al previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente premetteva che, nel luglio 2019, i coniugi depositavano un ricorso di separazione consensuale avanti questo Tribunale, prevedendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione e residenza presso la madre, alla quale già veniva assegnata in uso la casa coniugale;
i coniugi prevedevano il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, nonché nel fine settimana, dal venerdì o dal sabato facendo rientro presso l'abitazione materna entro le 20:00 del giorno successivo;
quanto agli aspetti economici, concordavano il versamento da parte di di un assegno di euro CP_1
375,00 al mese a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese pagina 8 di 45 straordinarie;
all'udienza presidenziale tenutasi nell'ottobre 2019 le parti integravano le condizioni di cui al ricorso prevedendo l'introduzione di un pernottamento infrasettimanale presso l'abitazione paterna, sempre nel rispetto della volontà del minore. Nel prosieguo della narrazione, la ricorrente rappresentava: che, tuttavia, il periodo successivo alla separazione non aveva registrato alcuna modifica delle condotte che avevano caratterizzato il nella fase che aveva portato alla CP_1 scissione del nucleo familiare, tanto che nel febbraio 2020 era stato CP_1 destinatario di un ammonimento da parte del questore di Bergamo a fronte di condotte persecutorie attuate ai danni dell'odierna ricorrente;
che, già nel marzo 2018, CP_1 iniziava a modificare i propri atteggiamenti a causa di un disturbo narcisistico della personalità successivamente diagnosticatogli;
che, nello specifico, costui aveva assunto condotte verbalmente aggressive nei confronti della moglie, arrivando ad offenderla durante le discussioni avvenute anche in presenza del figlio, il quale, spaventato dagli agiti del padre, spesso lo implorava di smettere;
che, peraltro, assumeva CP_1 atteggiamenti di asfissiante controllo nei confronti della moglie telefonandole in continuazione anche durante l'orario di lavoro, fino a quando esplodeva in una reazione violenta e incontrollata che lo portava a manifestare una volontà suicida, al punto d'esser stato rintracciato dalle forze dell'ordine nella propria autovettura con un tubo di gomma finalizzato a convogliare il gas di scarico all'interno dell'abitacolo, episodio che si verificava il 15/12/2018; che, comunque, già qualche mese prima aveva CP_1 manifestato intenzioni suicidarie, precisamente il 30/07/2018 rendendosi irraggiungibile per un'intera giornata e comunicando alla moglie l'intenzione di uccidersi lanciandosi con lo scooter sotto un camion;
che nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2019, sempre attuava un ulteriore tentativo di suicidio inviando un messaggio whatsapp di CP_1 scuse ad un collega di lavoro ed alcune fotografie alla moglie che lo ritraevano con i polsi tagliati in una vasca da bagno unitamente ad un messaggio di addio;
che, in quel frangente, allertava immediatamente i soccorsi ed i sanitari, giunti sul luogo, Parte_1 accompagnavano all'ospedale di Bergamo dove veniva dimesso all'esito di CP_1 una visita psichiatrica;
che, sottoponendosi a visita psichiatrica privata dal dottor
, quest'ultimo formulava una diagnosi di pericolosità per il paziente e per CP_3 la sua famiglia, impedendo allo stesso di lasciare lo studio medico in assenza di un accompagnatore che lo riportasse immediatamente all'ospedale di Bergamo, dove, in effetti, veniva ricoverato per 14 giorni;
che, successivamente a tale episodio, il resistente perseverava nei propri agiti controllanti e persecutori in danno della moglie tanto da rendere necessaria, dopo l'omologa della separazione, l'emissione di un ordine di allontanamento cui seguiva l'ammonimento del questore;
che, solo a seguito dell'ammonimento, cessava le condotte di controllo nei confronti della CP_1 ricorrente, ma assumeva atteggiamenti di denigrazione e svilimento del ruolo materno, ricorrendo ad ogni pretesto per delegittimare la madre;
che, inoltre, tendeva CP_1 anche in maniera preoccupante a distorcere il dato della realtà, per esempio quando aveva riferito al maestro di scherma del figlio che aveva deciso di seguire ER questo corso solo su pressione della madre, sebbene il minore avesse deciso di praticasse pagina 9 di 45 questo sport per libera scelta e con passione;
che sebbene la madre non avesse mai impedito i contatti tra il padre e , era solito accusarla di non ER CP_1 rispondere alle sue telefonate e, comunque, la sua condotta era sempre tesa a prevalere sulla madre, anche a discapito dell'interesse del minore; che inoltre, in totale CP_1 spregio al principio di genitorialità, assumeva accordi direttamente con il figlio per la modifica degli orari di prelievo e rientro, sottoponendo a pressioni e ER responsabilità destinate ad incidere negativamente sull'equilibrio del minore, oltre a cercare una continua dinamica di scontro con la madre; che, rispetto alle questioni economiche, l'odierna ricorrente era comproprietaria della casa coniugale gravata da mutuo cointestato e lavorava come dipendente con uno stipendio mensile di circa 1.400
€, mentre viveva nella casa di proprietà dei genitori per la quale non sosteneva CP_1 oneri, svolgeva l'attività di consulente informatico, percependo compensi non conosciuti dalla moglie, oltre ad essere socio per la quota di un terzo della società PHI Informatica S.r.l.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte ed opponendosi alle avversarie domande;
chiedeva, dal canto suo, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, di confermare l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente presso la madre, alla ER quale assegnare la casa coniugale, con la previsione del diritto del padre di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a tutti i mercoledì dalle ore 14:00 con pernottamento;
chiedeva, infine, di confermarsi il contributo economico per il mantenimento di nella misura stabilita in sede di ER separazione consensuale. Nel merito, il convenuto rappresentava di aver sempre partecipato con costanza alla cura e alla crescita del figlio , seppure nei limiti ER stabiliti dalle condizioni di separazione, stante l'indisponibilità della madre di consentire una maggior partecipazione del padre nelle frequentazioni con il figlio;
che, infatti, la rifiutava di avere contatti diretti con l'odierno resistente, non Parte_1 rispondeva alle telefonate, comunicava esclusivamente tramite messaggi whatsapp o mail, non mostrava alcuna flessibilità per cambiare i piani di visita in virtù delle esigenze rappresentate da , quando, per esempio, in compagnia del padre, costui ER desiderava fermarsi di più con lo stesso, arrivando ad esercitare un quasi maniacale controllo degli spostamenti del figlio; che, peraltro, aveva il sospetto che la CP_1 madre monitorasse gli spostamenti di durante i periodi di permanenza presso ER di lui, proprio perché nelle conversazioni whatsapp accusava il padre di Parte_1 spostarsi in luoghi non preventivamente comunicati, così come rifiutava di fornire il codice pin di accesso al telefono del figlio, di fatto, impedendo al padre di esercitare il dovuto controllo a tutela di . Senza negare che gli episodi narrati in ricorso ER dalla moglie, lamentava come la ricorrente avesse offerto una ricostruzione fin troppo enfatizzata, poiché, nella sostanza, il resistente aveva attraversato un momento di estrema fragilità dovuto al naufragio del proprio matrimonio e alle difficoltà economiche conseguenti a problematiche lavorative, tanto da averlo portato a farsi pagina 10 di 45 ricoverare spontaneamente in ospedale, nonché ad attivare un percorso di terapia con il dottor psicologico che in una relazione lo descriveva come un Persona_2 soggetto dotato di eccellente capacità genitoriale; che, a riprova di questo ritrovato benessere psichico, anche dal punto di vista lavorativo, il resistente aveva sperimentato un miglioramento del proprio stato di benessere, avviando anche un'attività in proprio che aveva portato a buoni risultati.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13/03/2022, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi come previsto ex lege ante Riforma Cartabia, il Presidente delegato interrogava liberamente le parti, le quali dichiaravano di aver concordato l'opportunità di fare intraprendere un percorso di sostegno psicologico in favore del figlio , rispetto al quale entrambi i genitori riportavano anche di aver ER riscontrato nel figlio un miglioramento del suo stato emotivo. Così, il Presidente delegato, vista la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avanzata da entrambe le parti, dava corso ad un approfondimento psicodiagnostico sul nucleo familiare conferendo l'incarico alla CTU dr.ssa psicologa Persona_3 clinica-giuridica e psicoterapeuta, con l'ausilio del dott. per quanto Persona_4 atteneva la valutazione psichiatrica. Acquisita la relazione di c.t.u., all'esito dell'udienza tenutasi in data 13/09/2022, dopo approfondito confronto, le parti esprimevano la loro disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno individuale e all'attivazione dell'educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni. Così, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 4 Legge div., venivano incaricati contestualmente i Servizi Sociali di prendere in carico del nucleo familiare al fine di attuare uno stretto e attento monitoraggio sulla situazione personale delle parti, sulla effettiva tenuta dell'affidamento condiviso e sullo stato di salute psicofisica del minore , in ER Cont collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST Bergamo e con il che avrebbe preso in carico attuando il prima possibile, in favore dei genitori, tutti i CP_1 percorsi di sostegno alla genitorialità (dapprima in forma individuale e poi congiunta) ritenuti necessari in considerazione dell'elevato livello di conflittualità, nonché tutti gli interventi di educativa domiciliare, sia presso l'abitazione materna sia presso il domicilio paterno, anche con funzione di sostegno educativo-didattico per il minore, comunque incaricando il medesimo Servizio Sociale di avviare, al più presto, un percorso di psicoterapia in favore del minore , al fine di salvaguardare il suo stato di ER salute psico-fisico (v. verbale udienza presidenziale del 13/09/2022).
Depositate la memoria integrativa e la comparsa di costituzione per la fase di merito, ed acquisite le prime relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociosanitari, dal Cont di Bergamo per quanto riguardava la condizione di dalla psicologa CP_1 dr.ssa Simona SN per quanto riguardava il percorso psicologico attivato in favore di , all'udienza tenutasi in data 23/02/2023, il Giudice istruttore rivolgeva alle ER parti l'invito di collaborare con i Servizi Sociali di rispettiva competenza territoriale, al fine di garantire l'effettiva attuazione dei percorsi e degli intervenuti anche domiciliari già programmati, nonché di garantire continuità al percorso di sostegno psicologico intrapreso da con specialista individuata di comune accordo dalla coppia ER pagina 11 di 45 genitoriale. All'esito dell'udienza, preso atto della disponibilità manifestata in tal senso da entrambi i genitori, il Giudice istruttore incaricava i Servizi sociali di vigilare anche sulla continuità del percorso psicologico intrapreso da con la psicoterapeuta ER
Simona SN, nonché di apportare eventuali modifiche rispetto ai periodi di permanenza di presso il domicilio di ciascun genitore, in considerazione della ER volontà e dei bisogni manifestati dal figlio (v. ordinanza Giudice istruttore del
24/02/2023).
Acquisite ulteriori relazioni di aggiornamento in merito all'andamento dei percorsi e dell'educativa domiciliare attivata presso l'abitazione di madre e padre, nonché in merito alle condizioni psico-fisiche di , il Giudice istruttore nominava ER
d'ufficio il Curatore Speciale del minore ex art. 78, ult. co. c.p.c. nella persona dell'Avv.
dando atto di una condizione di evidente malessere che stava Controparte_2 attraversando il minore, anche dal punto di vista relazionale, tale da far apparire i genitori temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio nell'ambito del presente giudizio. Con la medesima ordinanza, il Giudice istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. (v. ordinanza Giudice istruttore del
12/09/2023).
Costituita in giudizio la Curatrice speciale del minore, che nel frattempo procedeva anche a sentire alla presenza dell'Assistente Sociale del Comune di Bergamo, ER con successiva ordinanza, il Giudice istruttore adottava d'urgenza i provvedimenti che si reputa utile riportare di seguito, a parziale modifica di quelli emessi in sede presidenziale:
«… lette la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Socio Educativi del Comune di Bergamo, datata 15/01/2024, a firma dell'Assistente Sociale dr.ssa la relazione educativa di aggiornamento relativa al periodo di Persona_5 osservazione settembre-dicembre 2023, a firma dell'educatrice dr.ssa Persona_6
(e le relazioni allegate a firma della dr.ssa SN e delle insegnanti di
[...] scuola di ), nonché la relazione di aggiornamento trasmessa dal ER
Servizio sociale , a firma della dr.ssa Eleonora Trapletti, CP_5
letta la comparsa di costituzione del Curatore speciale nell'interesse del minore
Persona_1
lette le memorie istruttorie depositate dai difensori dei genitori ex art. 183, c. 6
c.p.c.,
sentite liberamente le Parti, i difensori e il Curatore speciale all'udienza tenutasi in data 30/01/2024,
rilevato, dalla lettura delle relazioni e degli atti difensivi, come il regime di affidamento condiviso del minore, all'attualità, si riveli di serio pregiudizio per
, non essendovi i presupposti per una reale condivisione delle decisioni ER tra il padre e la madre, sia rispetto alle questioni di straordinaria amministrazione
(es. scelta del terapeuta al quale affidare la ripresa di un percorso di sostegno psicologico per ), sia in ordine alla gestione degli impegni quotidiani e ER pagina 12 di 45 scolastici del figlio (v. gestione di eventuali modifiche del calendario, metodo di studio e spazi di autonomia personale del ragazzo), essendo pacificamente emerso come le Parti si siano irrigidite sulle loro posizioni, assumendo toni distruttivi e svilenti che coinvolgono direttamente e pesantemente il figlio minore;
rilevata, inoltre, una condizione di grave pregiudizio per l'equilibrio e la maturazione psico-emotiva di tale da rendere necessario e urgente un ER affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in questa fase del procedimento e in attesa del completamento dell'attività istruttoria mediante gli approfondimenti psicodiagnostici indicati in dispositivo;
ritenuto necessario conferire al Curatore Speciale il potere sostanziale di individuare lo psicoterapeuta privato al quale i genitori dovranno conferire formalmente l'incarico sottoscrivendo i relativi moduli di consenso informato (e in caso di rifiuto dei genitori, provvedendo a sottoscrivere direttamente i moduli necessari);
ritenuto che debba essere accolta la richiesta avanzata da rispetto al ER tornare a casa domenica sera oppure andare dal padre sabato pomeriggio dopo la scuola fino a lunedì mattina (v. relazione SS di Bergamo), a prescindere dalle possibili soluzioni organizzative che possono essere individuate per superare le motivazioni indicate dal ragazzo: è, infatti, parere di questo Giudice che si debba tener conto che il minore ha compiuto 14 anni e non possa essere obbligato - contro la sua volontà - a permanere per più tempo presso uno dei due genitori;
in ogni caso, le apparenti e vacue motivazioni espresse dal ragazzo debbono pur sempre essere interpretate alla luce della condizione psicologica in cui lo stesso versa, ossia del comportamento adattivo, di auto-contenimento e del “ruolo di manutentore dell'equilibrio familiare” che ha assunto negli anni per “evitare una riattivazione del conflitto genitoriale acuto” (v. relazione a firma della dr.ssa S. SN datata 26/08/2023);
ritenuto che debbano essere confermati gli incarichi di monitoraggio del nucleo Contr familiare e di prosecuzione del servizio di presso l'abitazione di entrambi i genitori, essendo funzionale – dopo le prime resistenze manifestate dai genitori e dal minore – alla costruzione di un progetto di genitorialità condivisa e all'accompagnamento dei genitori nel cogliere le fatiche evolutive del figlio e nel mettere in atto dei cambiamenti che possano favorire una sana maturazione di
(v. utilizzo dei mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola; separazione ER dall'adulto durante il pernottamento etc.); ritenuto necessario, prima dell'attivazione di un eventuale percorso di sostegno alla genitorialità congiunto presso l'unità di psicologia dell'Asst di Bergamo, invitare il padre a sottoporsi ad una valutazione di aggiornamento del proprio quadro clinico presso il CPS territorialmente competente e, così pure la madre, a sottoporsi ad una valutazione della sua attuale condizione di benessere/malessere pagina 13 di 45 psico-fisico-emotivo presso il CPS territorialmente competente, nella prospettiva di individuare gli interventi e le misure più adeguate a tutela di;
ER
ritenuto che, in attesa delle valutazioni del CPS, debba essere fortemente raccomandato ai genitori di intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità in forma individuale con la psicologa del Servizio Specialistico, percorsi che, seppure svolti – quantomeno in questa fase – in forma disgiunta, sono strettamente funzionali al recupero delle capacità genitoriali di ciascuna parte
(pur facendo salva la facoltà di madre/padre di proseguire anche i percorsi psicoterapeutici intrapresi a suo tempo con gli Specialisti privati); riservata ogni determinazione in ordine alla necessità di procedere all'ascolto ex art. 336-bis c.c. di , all'esito degli accertamenti sopra disposti e ER dell'attivazione del percorso di sostegno psicologico in favore del ragazzo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2024,
p.q.m.
1) dispone l'affidamento del minore (n. il 27/12/2009) Persona_1 al Servizio Sociale del Comune di BERGAMO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di madre e padre, precisandone la durata in diciotto mesi dalla pronuncia della presente ordinanza, salva eventuale proroga o revoca. All'Ente affidatario è attribuito il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore, in tema di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta dell'attività sportiva, di corsi extra- didattici, etc.), istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo va ricompresa la scelta del percorso scolastico, di eventuali corsi di recupero etc.) e salute (per tale debbono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche, valutazioni cliniche, percorsi psicologici, somministrazione di farmaci particolari etc.), previa assunzione di informazioni dal medico curante/pediatra di riferimento ovvero dalle insegnanti di scuola di
, restando inteso che il Servizio Affidatario, nello svolgimento dei ER compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni espresse dai genitori (non dichiarati decaduti), nonché delle indicazioni espresse dal Curatore Speciale, oltre che delle aspirazioni, inclinazioni e desideri espressi da . Limitatamente alle altre questioni ER di straordinaria amministrazione (non demandate al Servizio Sociale) e alle questioni di ordinaria amministrazione, attinenti alla vita quotidiana del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono le scelte in ordine all'alimentazione, vestiario, somministrazione di farmaci che non richiedono prescrizioni, uscite ricreative/gite, frequentazioni di parenti/amici etc.), ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza del figlio presso il proprio domicilio, pur con l'obbligo di tenersi reciprocamente informati (nel caso per iscritto via e-mail) sulle attività extra- didattiche svolte con il figlio, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente pagina 14 di 45 frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. Resta inteso che, se le decisioni dell'Ente in tema di educazione, istruzione Parte_3
e salute dovessero comportare delle spese, queste dovranno essere sostenute dai genitori al 50%;
2) fermo il collocamento prevalente (anche ai fini della residenza anagrafica) di presso la madre, si confermano i periodi di permanenza di ER ER presso il padre come stabiliti dal calendario attualmente predisposto dal Servizio
Sociale di Bergamo, con la seguente modifica: nei fine settimana di competenza paterna, il padre terrà con sé dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino ER al lunedì mattina seguente. Ogni ulteriore modifica al calendario dei tempi di CP_ permanenza di presso ciascun genitore potrà essere disposta dall ER
Affidatario sulla scorta della volontà di e delle esigenze da questo ER espresse;
3) dispone che il CPS territorialmente competente in base al luogo di residenza materna e paterna, proceda ad una valutazione clinica della condizione di benessere/malessere psico-fisico-emotivo di ciascuna Parte, suggendo eventuali trattamenti / intervenuti di recupero/supporto;
4) conferma l'incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di proseguire con uno stretto monitoraggio della condizione psico-emotiva di , di ER madre e di padre, attivando prontamente: in favore di il percorso di ER sostegno psicologico presso lo Specialista privato che verrà insindacabilmente scelto dal Curatore Speciale;
in favore di madre e padre il percorso di supporto alla genitorialità in forma individuale, con una psicologa del Servizio
Specialistico dell'ASST;
5) conferma la prosecuzione del servizio di ADM presso il domicilio paterno e materno, con le finalità indicate in parte motiva…» (v. Ordinanza Giudice istruttore dell'01/02/2024).
All'udienza tenutasi in data 03/10/2024, il Giudice istruttore procedeva all'ascolto diretto di , con l'assistenza dell'Ausiliario dott. Sergio Gelfi. Previa ulteriore ER modifica dei tempi di permanenza di presso il domicilio paterno, come da ER quest'ultimo richiesto in sede di ascolto, la causa veniva rinviata all'udienza “cartolare” del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la decisione veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Così riassunti i fatti di causa, data la complessità della vicenda in esame, è appena il caso di ricordare il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le
pagina 15 di 45 prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
Dal punto di vista istruttorio, il Collegio tiene a precisare che il contenzioso è pienamente maturo per la decisione e che la durata del processo è stata determinata dalla particolare complessità degli interventi messi in campo in favore del nucleo familiare e, soprattutto, dall'evoluzione della condizione psico-emotiva di che, solo ER all'esito del giudizio, si è ritenuto sufficientemente capace di esprimere in maniera libera la propria opinione sulle questioni familiari e personali che lo hanno riguardato per tutto questo lungo arco di tempo, non essendosi riscontrato, prima di allora, un sufficiente equilibrio psico-emotivo ma, soprattutto, la capacità di esprimere senza timore il proprio pensiero, come si dirà a breve.
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Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale d'udienza presidenziale del 09/10/2019, omologate con decreto di questo Tribunale del 13/11/2019. Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione tra loro, ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Va, quindi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in Lucca in data 18/06/2011 (iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 71, parte I).
Passando ad analizzare le questioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale preme ricordare, in punto di diritto, che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della pagina 16 di 45 prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche
“in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con uno dei due genitori;
nel caso in cui il sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e
a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019).
All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n.
32876/2022).
In diritto pare opportuno richiamare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, impone all'autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore. Giova ricordare che pagina 17 di 45 i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in “ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio medesimo (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza
25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania Per_7 sentenza del 10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici europei contro lo Stato italiano – pur non sovrapponibile alla vicenda che ci occupa – è stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M.
c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche e X c. Russia, sentenza del CP_8
23.10.2018).
Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un significativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione. Quando, dunque, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa, anche solo in parte, di condotte del genitore stesso, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio
“sentire”.
Fatte queste brevi ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie, la decisione che questo Tribunale è chiamato ad assumere in ordine al regime di affidamento, al collocamento e ai tempi di frequentazione tra e il genitore non collocatario, ER non può che prendere le mosse da quanto emerso in sede di ascolto e dalla necessità di non trascurare né minimizzare i vissuti emotivi sperimentati dal minore, in particolare, il perdurante stato di allerta e di paura che lo stesso ha dichiarato di sperimentare nella relazione con il padre accompagnata dalla enorme difficoltà del ragazzo di esprimere a questo genitore i propri bisogni o le proprie preferenze, quando non corrispondenti e coincidenti alle aspettative paterne.
pagina 18 di 45 Trattandosi di una questione – quella dell'affidamento – che riguarda direttamente la vita del figlio, il nostro ordinamento prevede, infatti, all'art. 315-bis c.c., il diritto del minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato. L'ascolto costituisce sia l'esercizio di un diritto da parte del minore capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito alle questioni e nelle procedure che lo riguardano - vale a dire le questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare - sia primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad assumere decisioni a tutela di quel minore (cfr. Cass. n. 6129/2015; Cass. n. 13377/2023). E, ancora recentemente, la
Cassazione ha ricordato che l'ascolto è espressione di un diritto personalissimo attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo (cfr. Cass. n. 32290/2023).
Nella presente vicenda familiare, proprio il racconto spontaneo di ha ER consentito di far luce sulle sue emozioni e sui vissuti dolorosi e traumatici, che ha dichiarato di aver sperimento nel tempo e che lo farebbe sentire meno protetto e a suo agio nella relazione con il padre, per quanto lo stesso abbia dichiarato di voler continuare a vedere e frequentare.
Al di là della verità storica dei fatti riferiti da , quel che oggi assume rilevanza ER decisiva per il Tribunale è il vissuto emotivo del minore, i desideri da lui espressi e le sue personali opinioni, che faticosamente, ma spontaneamente, è riuscito ad esternare in sede di ascolto e che possono dirsi frutto di autonoma e consapevole elaborazione data la congruità riscontrata tra gli aspetti emotivi e gli episodi narrati in maniera personale e circostanziata, che paiono tutt'altro che oggetto di invenzione o di suggestione alla luce delle evidenze emerse dall'istruttoria.
Dall'indagine psicologica compiuta attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, sono emersi elementi di particolare rilievo al fine di inquadrare la storia coniugale delle parti che, anche alla luce dell'evoluzione del presente giudizio, sta alla base del rapporto di sfiducia, diffidenza, incomunicabilità riscontrato in seno alla coppia genitoriale. Più in particolare, la CTU, ripercorrendo le principali tappe del rapporto di coppia, per quanto emerge dal racconto fattone delle parti, scriveva: “La situazione è precipitata fino a culminare nell'episodio del 15.12.2018 che viene raccontato con molta partecipazione emotiva da parte della signora che appare visibilmente scossa. Il signor resta ad ascoltare confermando i fatti riportati dalla moglie pur ritenendo CP_1 abbia esagerato alcuni dettagli. Precisa che in quel periodo era particolarmente sotto pressione in quanto per difficoltà lavorative non stava percependo lo stipendio da 18 mesi ed aveva scoperto due tradimenti della moglie, uno con il maestro di sci e uno con un collega del sindacato: “in quel contesto la mia stabilità mentale non era delle migliori”. La signora nega il tradimento con il maestro di sci, “un punto di riferimento” quando il marito era “totalmente assente” ma nulla di più. Conferma invece la storia con il collega pur non ritenendola un tradimento considerando che già da ottobre 2018
pagina 19 di 45 aveva chiesto al marito di uscire di casa, cosa che lui nega affermando che la moglie in più occasioni gli avrebbe invece ribadito la volontà di stare insieme. Il signor CP_1 afferma di pentirsi di quanto accaduto ma sostiene di non aver superato limiti e di essere stato piuttosto aizzato dalla moglie. Ricorda che anche il suocero avrebbe detto che era chiaro che lui non avrebbe “fatto male a nessuno”. A seguito di quell'episodio ha lasciato l'abitazione familiare ed è andato a vivere da un amico. A gennaio 2019 si sentiva “sempre più a terra” finché il 6 febbraio 2019 ha nuovamente tentato il suicidio procurandosi tagli superficiali sui polsi e venendo successivamente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Bergamo. Se il signor racconta dei CP_1 comportamenti autolesivi ed anticonservativi con freddezza ed apparente distacco, la signora appare ancora emotivamente molto reattiva nel rievocare gli eventi di quei giorni. Durante il ricovero è stato aiutato dal dott. psicologo psicoterapeuta Per_8 del reparto del cui supporto ha beneficiato anche la moglie che attualmente si fida molto dei rimandi ricevuti dallo psicoterapeuta. Il signor riconosce che i tentativi CP_1 di suicidio fossero più una richiesta di aiuto, soprattutto per la situazione lavorativa, ma anche per le problematiche nella vita di coppia: “ero in un lago e ogni mossa che facevo andavo a fondo”. Quando, a settembre 2019, ha avuto la possibilità di cambiare lavoro ha percepito anche maggiore equilibrio psicologico. La signora ricorda mesi di tensione, il marito era una “bomba a orologeria” con aggressioni verbali frequenti alla presenza del figlio ma precisa non vi siano mai stati episodi di violenza fisica nei suoi confronti o nei confronti del figlio. Tuttavia, in ottobre 2019, pochi giorni dopo la firma della separazione consensuale, visti i comportamenti controllanti e persecutori del signor che si introduceva di nascosto in casa in sua assenza, ne controllava CP_1 gli spostamenti reagendo in modo imprevedibile e verbalmente aggressivo, la moglie ha ritenuto opportuno richiedere l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei suoi confronti ma senza che questo tuttavia comportasse una sostanziale modifica dei suoi atteggiamenti che secondo lei sono “solo diventati più subdoli”. Nel luglio del 2021 la signora ha quindi chiesto il divorzio …” (pp. 12-13 rel. c.t.u.). Si legge, Parte_1 inoltre: “Entrambi i genitori durante tutta la consulenza hanno cercato di fornire un'immagine di sé adeguata e positiva, poco consapevoli delle proprie difficoltà nell'esercizio del ruolo genitoriale o quantomeno poco inclini a dichiararle. A titolo di esempio entrambi hanno dichiarato durante l'intervista APS-I di seguire il figlio nei compiti scolastici senza citare le problematiche invece evidenziate dalle insegnanti e di cui entrambi i genitori sono consapevoli. La stessa signora in alcuni messaggi Parte_1 inviati al marito si dichiara in difficoltà rispetto alla gestione del figlio, aspetti tuttavia sottaciuti nella valutazione. Dal canto suo, il signor minimizza e nega le CP_1 proprie difficoltà emotive e nonché la diagnosi di Disturbo Narcisistico di Personalità ricevuta. Riconosce che i gesti autolesivi e i tentati suicidi siano stati più una richiesta di aiuto che vere e propri agiti anticonservativi, tuttavia fatica a riconoscerne la portata ed il disagio sottostante limitandosi ad ascriverlo ad un periodo stressante in ambito lavorativo e coniugale. Le iniziative intraprese dalla signora appaiono inoltre Parte_1 maggiormente orientate alla ricerca di rassicurazione e di indicazioni rispetto alla
pagina 20 di 45 diagnosi del marito ed alle sue implicazioni nel rapporto con il figlio più che un mettersi in gioco per collaborare ad un migliore esercizio della genitorialità” (p. 15 rel. c.t.u.). Sempre rispetto alle dinamiche relazionali, la CTU rilevava che “È evidente quanto la mancanza di dialogo tra i genitori e la loro conflittualità influisca sull'esercizio della genitorialità e sul benessere psicologico del figlio. Pur non configurandosi attualmente una conflittualità manifesta ed agita con liti violente o aggressioni verbali, il clima relazionale tra i genitori appare ostile e svalutante ma cammuffato da un apparente buon funzionamento individuale. Le maggiori difficoltà non emergono tanto nel rapporto individuale con il figlio quanto nel momento in cui è necessario confrontarsi con l'altro genitore. Da un lato il padre cerca continui contatti e confronti con la moglie apparentemente per tutelare l'interesse del figlio e voler mantenere aperto il confronto con lei, dall'altro la madre si rifiuta di rispondere per non rinforzare l'atteggiamento del marito ottenendo invece l'effetto opposto. Quanto lei lo definisce incapace di gestirsi in modo autonomo tanto lui la accusa di voler avere tutto sotto controllo pur senza assumerne le responsabilità. Effettivamente si può riscontrare una tendenza al controllo da parte della signora che si è aggrappata ad un tratto personale Parte_1 utilizzandolo come strategia preferenziale per far fronte all'incertezza, e l'ansia conseguente, che si trova a fronteggiare nel rapporto con il marito. È lei che si attiva per avviare i numerosi interventi di supporto alla coppia ed alla famiglia pur senza mostrare una reale disponibilità a mettersi in gioco. si trova così tra due poli ER incapaci di comunicare sperimentando un profondo senso di lealtà che lo blocca e non gli permette di esprimere i suoi punti di vista, di evolvere e maturare. non ER può permettersi di lasciare i genitori soli nel conflitto ma al contempo non può nemmeno allearsi con uno di loro con il rischio di perdere l'altro genitore. Questa dinamica è resa ancor più drammatica dall'assenza di informazioni rispetto a ciò che sta succedendo nella sua vita. Entrambi i genitori faticano nell'assumersi la responsabilità di comunicare con il figlio rispetto a tematiche delicate, quali la situazione attuale, il ricovero del padre, o più semplicemente lo sviluppo puberale. Entrambi faticano a proporre una propria linea di pensiero a riguardo preferendo affidarsi agli uni o agli altri professionisti delegando loro l'incombenza o ricercando precise indicazioni comportamentali. Se da un lato potrebbero apparire consapevoli dei propri limiti e disponibili a ricercare aiuto presso figure esterne, dall'altro questo atteggiamento trasversale e condiviso depone più per un'assunzione poco matura del ruolo genitoriale poco attento ai reali bisogni emotivi del figlio. Nel caso specifico il non aver ancora fatto chiarezza in primis dentro di sé, ma nemmeno tra di loro vista l'impossibilità di stabilire un dialogo costruttivo, nonché l'aspettativa che una figura esterna, per esempio la psicologa, possa farsi carico di spiegare a quanto sta accadendo ER intorno a lui, li ha portati a rimandare continuamente il momento in cui affrontare con il figlio il tema della separazione o il ricovero del padre che vengono liquidati con spiegazioni sbrigative poco adatte all'età ed alla sensibilità del figlio alimentando i
“non detti” potenzialmente più deleteri degli eventi stessi. che ER inevitabilmente percepisce il clima emotivo familiare non può che immaginare delle
pagina 21 di 45 spiegazioni che per quanto possano essere realistiche non rispecchiano la situazione reale. Al contempo, lasciato solo nella gestione del suo vissuto emotivo, rischia di mettere in discussione la fiducia che ha finora riposto nell'adulto che tuttavia non è stato in grado di offrirgli una cornice di senso entro cui collocare le esperienze e le emozioni vissute. Anzi, l'incapacità dei genitori di assolvere a questo compito e l'aver assistito alla loro sofferenza rischia di farli apparire fragili agli occhi del figlio. Da un lato si ritiene quindi responsabile di doverli proteggere con il silenzio o con le bugie, dall'altro sente la possibilità di poter avere il controllo su alcune situazioni che gli adulti non paiono in grado di padroneggiare manifestando comportamenti manifestamente manipolatori. L'investimento negli aspetti ludici e disimpegnati gli permettono quindi di poter stare in relazione con gli altri significativi proteggendosi e proteggendoli da emozioni e vissuti negativi. Non solo gli eventi in sé ma soprattutto
l'impossibilità di parlarne e di contestualizzarli, anche a fronte dell'assenza di dialogo costruttivo tra i genitori, ha probabilmente creato in un costante stato di ER allerta riguardo alle tematiche familiari in cui teme che ogni sua opinione possa configurarsi come una presa di posizione e di schieramento verso uno o l'altro genitore alimentando ulteriormente il conflitto. Anche la mancata manifestazione del disagio, trincerato dietro un muro di silenzio, è verosimilmente riconducibile al tentativo di non colpevolizzare nessuno dei due genitori per proteggerli dall'eventuale conflitto che ne scaturirebbe” (pp. 31-32 rel. c.t.u.). Dall'analisi del “disegno congiunto della famiglia” la CTU osservava che “L'assenza di qualsiasi forma di comunicazione tra i genitori, pur in assenza di esplicita critica o devalorizzazione reciproca, rende di fatto impossibile l'esercizio congiunto della genitorialità. I genitori sono entrambi presenti ma paiono condividere solo la stessa stanza. Non sembrano inoltre di supporto per il figlio a cui demandano le decisioni o a cui danno indicazioni operative senza apparentemente preoccuparsi del suo vissuto emotivo e dell'evidente disagio manifestato. Diviene impossibile a queste condizioni potersi identificare come appartenenti ad un nucleo familiare che non viene di fatto più riconosciuto come tale.
Questo comporta gravi rischi per il figlio che, in balia di un silente conflitto genitoriale
e del conseguente conflitto di lealtà nei loro confronti, non può che proteggersi evitando di esporsi o di prendere posizione anche per le questioni meno importanti (p. 35 rel.
c.t.u.). Al fine di acquisire utili elementi di valutazione e riscontro di quanto affermato dai genitori, la CTU svolgeva un colloquio con la dr.ssa e la dr.ssa Per_9 ER0 psicologhe del Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo (CBF), da cui emergeva che “I coniugi si sono inizialmente rivolti al CBF dopo aver depositato accordi consensuali di separazione presso il Tribunale di Bergamo, chiedendo una mediazione ER familiare avviata con la dott.ssa Preso atto che non vi era possibilità di mediazione hanno accettato di partecipare ai gruppi multifamiliari per coppie separate altamente conflittuali a cui hanno formalmente aderito entrambi. … I genitori hanno da subito mostrato forte ambivalenza rispetto alla partecipazione al gruppo. Il signor ha partecipato in modo discontinuo e non sempre aderendo alle indicazioni, CP_1 mentre la signora ha sempre formalmente aderito ma le psicologhe hanno Parte_1
pagina 22 di 45 avvertito in più occasioni la necessità di puntualizzare quali fossero le sue aspettative
e di sottolineare l'intento terapeutico e non valutativo dell'intervento in corso.
ha partecipato attivamente al percorso presentandosi come un ragazzo con ER molte risorse ma invischiato nel clima di conflitto delle dinamiche genitoriali. Ha avuto modo di esplicitare la difficoltà di essere triangolato nel conflitto senza possibilità di schierarsi. La signora ha espresso in più occasioni forte preoccupazione per la condizione psichica del marito e per la possibilità che diventasse pregiudizievole, anche in termini di incolumità fisica, per . Il signor dal canto suo ha ER CP_1 spontaneamente riferito di essere in cura e ben compensato. La chiusura del percorso ha visto la coppia ulteriormente polarizzata avendo nel frattempo deciso di procedere con la richiesta di divorzio formalmente in modo consensuale ma portando al contempo rimostranze reciproche. Considerate le criticità emerse e l'adesione poco funzionale al percorso, nel marzo 2021 è stata depositata una segnalazione alla Procura presso il
Tribunale dei Minori poiché, a parere delle psicologhe, non vi era in quel momento una cornice giuridica che invece appariva opportuno definire. La segnalazione è stata condivisa con i genitori evidenziando la sofferenza di a causa della sua ER esposizione al conflitto” (pp. 43-44 rel. c.t.u.).
Quanto alle condizioni psico-fisiche in cui versava il minore, la Consulente del
Tribunale dava atto che: è un ragazzino di 12 anni che sta iniziando ad ER affacciarsi alla pubertà ed al mondo adolescenziale ma appare più piccolo per la sua età, legato ancora a passioni e interessi dell'infanzia. È disponibile al dialogo finché non vengono trattati temi che riguardano i genitori o la famiglia. In quel caso si chiude rifiutandosi di rispondere o evitando attivamente di esprimere la propria opinione.
Rispetto alla situazione attuale afferma di non sapere molto ed esplicitamente dice di non volerne parlare perché preferisce non pensarci. Tendenzialmente non ne parla con nessuno ma è capitato che si sia confidato con un compagno di classe. Anche rispetto all'attuale CTU è stato informato dalla mamma solo poco prima del colloquio con la scrivente del fatto che ci fosse un giudice che aveva bisogno di “capire come stavano le cose” nella loro famiglia. Con il PA invece non ne ha parlato. Afferma che i genitori non parlano delle attuali dinamiche relazionali familiari e degli eventi recenti che hanno portato alla separazione” (pp. 30-31 rel. c.t.u.). Dal colloquio intercorso con le insegnanti di scuola, la CTU riscontrava la forte preoccupazione espressa dalle docenti per la tenuta didattica di , descritto come un ragazzo capace e intelligente, che ER però arriva spesso impreparato adducendo scuse e pretesti per non farsi interrogare; le stesse insegnanti precisavano che questi atteggiamenti si ripetevano quasi quotidianamente indipendentemente dal fatto che fosse stato dalla madre o ER dal padre il giorno precedente (pur notando che dal padre eseguiva i compiti di matematica), tanto da aver smesso di annotare sul registro elettronico quando ER non fa[ceva] i compiti o dimentica[va] il materiale perché sarebbe [stato] da fare
“costantemente”, risultando per lui “mortificante”; la loro preoccupazione discendeva dal fatto che, a loro parere, viveva in un mondo confuso in cui aveva iniziato ER
a strumentalizzare e giocare con il suo dolore, e spesso si faceva venire a prendere prima pagina 23 di 45 dell'orario di uscita, entrava dopo o addirittura non si presentava a scuola (p. 38 rel.
c.t.u.).
Per quanto riguarda l'andamento scolastico, veniva acquisita agli atti di causa anche una relazione più recente redatta dal Consiglio classe della scuola “Istituto Superiore
Caterina Caniana” di Bergamo frequentata da , nella quale si dava atto come ER il ragazzo partecipasse con adeguato interesse alle attività didattiche raggiungendo risultati positivi in tutte le discipline nel primo trimestre;
appariva corretto ed educato nei rapporti con i docenti e aveva anche stabilito relazioni positive con i compagni;
assolveva le consegne in modo quasi costante, anche se talvolta dimenticava il materiale didattico richiesto dall'insegnante; pur frequentando con regolarità le lezioni, nel primo trimestre aveva riportato sei ritardi e due assenze regolarmente giustificate;
quanto al rapporto con i genitori, si dava atto come entrambi avessero un atteggiamento di vivo interesse per ciò che riguardava l'andamento scolastico del figlio, ma non mancavano di sottolineare le reciproche divergenze su questioni di metodo di studio e autonomia personale; entrambi i genitori presenziavano sia i consigli di classe sia i colloqui individuali con gli insegnanti e nel corso di questi incontri era emersa la presenza di un'estrema conflittualità, modalità rigide e distruttive di relazioni che finivano per coinvolgere pesantemente il figlio; un episodio che veniva riportato riguardava la volontà del padre di far utilizzare a il tablet a scuola per evitare il peso di tutti ER
i libri, scelta sulla quale la madre era in disaccordo anche perché la scuola frequentata dal ragazzo prevede l'utilizzo del libro cartaceo (v. relazione a firma della dirigente scolastica dr.ssa datata 09/01/2024). Nell'ultima relazione Persona_12 trasmessa dall'Ente affidatario, si legge che tuttora l'impegno di nello studio ER
è molto scostante e che “I docenti riferiscono che il ragazzo è molto isolato dal resto della classe, non parla con nessun compagno/a e piuttosto preferisce interagire con gli adulti, anche durante l'intervallo. Nella relazione con i professori appare sempre estremamente educato, rispettoso e formale, non racconta mai nulla di sé e tende a sminuire le problematiche con un atteggiamento di rassegnazione. Un esempio riferito dagli insegnanti riguarda l'avergli fatto notare che la scuola è fatta anche di socializzazione e di relazione con gli altri ragazzi, ha risposto che “per lui ER non è un problema rimanere da solo”, mostrando un atteggiamento di rassegnazione che sembra pervadere tutti gli aspetti della vita scolastica, sia lo studio che la sfera relazionale” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo datata 29/11/2024).
Come si diceva in premessa, nel corso del presente giudizio si è assistito ad una graduale evoluzione e maturazione di : rispetto all'epoca della consulenza tecnica ER
d'ufficio in cui il minore aveva appena 12 anni e faticava ad esprimere qualsivoglia giudizio sulla relazione esistente con ciascun genitore per la paura di “schierarsi”, in sede di ascolto diretto da parte del Giudice istruttore era prossimo al ER compimento di anni 15 e stava conducendo proficuamente, già da aprile 2024, un percorso di psicoterapia con lo specialista privato dottor Gabriele Previtali.
pagina 24 di 45 Al fine di cogliere il percorso di crescita faticosamente compiuto da negli ER ultimi tempi e, quindi, il livello di capacità di discernimento acquisito sulle questioni familiari che lo riguardano, pare utile riportare di seguito quanto scrive lo psicoterapeuta privato in una relazione acquisita agli atti di questo processo: « ha colto ER
l'offerta dello spazio psicologico come un momento e luogo per sè stesso: sin da subito ha manifestato un coinvolgimento intenso comunicando del bisogno di un interlocutore accogliente ed in ascolto. Sempre motivato e collaborante, nei contenuti spontanei si è presentato spesso confuso ed affaticato nel ricostruire le vicende di vita, in difficoltà nell'esprimersi e legittimarsi. In questa prima fase di lavoro, l'aspetto più distintivo del funzionamento osservabile parrebbe la tendenza del ragazzo a ricorrere alla razionalizzazione per gestire il proprio mondo emotivo e relazionale. La razionalizzazione è da intendersi come un meccanismo difensivo della mente che consiste nel ricorrere a spiegazioni logiche ed apparentemente razionali per giustificare e mascherare emozioni ed impulsi che risultano troppo dolorosi o conflittuali per essere accettati consciamente. parrebbe così mimetizzarsi in ER ciò che prova e vive, condizione questa verosimilmente conseguenza dell'esposizione a molteplici “esperienze sfavorevoli infantili”, esperienze queste che hanno significato le emozioni come luoghi di conflitto e sofferenza. La razionalizzazione aiuterebbe pertanto
ad evitare il confronto diretto con questi sentimenti, riducendo ER potenzialmente i conflitti interni e con gli altri. Con il proseguo del percorso,
l'impressione del clinico è che stia iniziando a fare esperienza di “dipendenza ER sana” e cioè di modalità relazionali nuove e diverse rispetto quelle esperite nella sua storia, una “dipendenza sana” in quanto caratterizzata dal rispetto e riconoscimento della sua persona, elementi questi fondamentali per crescere, pensare a sé e poter costruire una propria identità. Quanto parrebbe differente dalle forme di “dipendenza non sana” motivo dello strumento di Tutela voluto dal Giudice. Questa possibilità sta inoltre coincidendo con la fase di vita di , l'adolescenza e la possibilità di ER potere iniziare a scegliere e discernere sul piano emotivo (ad esempio con chi identificarsi, con chi legarsi); realtà inevitabilmente di separazione (età specifica) che bisognerà fortemente accompagnare per evitare facili scissioni (buono/cattivo) o agiti
a beneficio di un'integrazione sicuramente dolorosa della sua storia e della sua solitudine. Ad oggi si riscontra quindi un importante e proficuo lavoro psicoterapeutico che sta entrando nel vivo delle sue potenzialità, questo grazie anche ad un complesso ed intenso impegno di rete. In tal senso si auspica il proseguo del lavoro messo in campo per sostenere la crescita di » (v. relazione datata 24/07/2024 a firma del dott. ER
allegata alla relazione del Servizio Sociale di Bergamo del 30/07/2024). Persona_13
Date queste premesse, come si è detto, all'udienza del 03/10/2024 il Giudice istruttore procedeva all'ascolto diretto di , con l'assistenza dell'Ausiliario esperto in ER psicoterapia dott. Sergio Gelfi. In questo spazio si mostrava aperto al dialogo ER
e desideroso di esprimere il proprio punto di vista;
si riportano di seguito le dichiarazioni rese da : «Frequento l'istituto di grafica e comunicazione “Caterina ER
Caniana”, sono al secondo anno e mi trovo molto bene, anche con i miei compagni, non pagina 25 di 45 ho avuto problemi ad ambientarmi. Per ora non so cosa farò da grande. Oltre alla scuola, pratico scherma: i giorni in cui mi alleno dipendono dalla mia volontà, la palestra è aperta tutti i giorni, decido io quando andare, di solito faccio dalle 18:30 alle 20:30, a volte anche fino alle 21:30. Faccio anche le gare, io sono un ragazzo a cui piace molto fare sport, prima facevo sci e, dopo aver visto una pubblicità, ho deciso di provare scherma. Per ora pratico nell'under 30. Oltre ai compagni di scuola e di scherma, ero abituato a trovarmi con amici che ho conosciuto al parco di Azzano San
Paolo, quando riesco, esco anche con loro. Io vivo con la mamma a Colognola. Con lei mi trovo molto bene, non ho nessun problema a parlare con lei di cose anche personali,
è molto aperta. Lei mi lascia abbastanza libero, ma non troppo, come è giusto. Nel weekend a volte facciamo qualcosa, a volte viene a casa il compagno di mia mamma,
CA, con cui mi trovo molto bene. Lo conosco da un anno/un anno e mezzo. I miei nonni materni vivono ad Azzano San Paolo, vado a dormire da loro una volta a settimana e a mangiare quando serve;
con loro mi trovo molto bene. Con mio PA mi sento meno libero di parlare, per le reazioni che ha avuto in passato mi sento meno libero di parlare, di dire cose che non possono piacergli. Visto anche l'ultimo episodio, ho paura di lui. Non so cosa potrebbe fare se si arrabbia, ed è questo che mi fa paura, non so quanto potrebbe essere esagerata la sua reazione. Sicuramente potrebbe essere violento contro degli oggetti, contro di me non saprei. Quando l'ho visto arrabbiato, io ho provato molta molta paura. Quando capitava che lui avesse queste reazioni, lui mi spiegava perché si era arrabbiato ma mai del perché di queste reazioni. L'ultima volta
è accaduto circa un annetto fa. Ricordo, non proprio nel dettaglio, che avevamo organizzato un giro nei Kart con un amico, ma prima avremmo dovuto caricare dei boccioni di acqua per la nonna. Io però avevo un problema alla spalla. Nel ritorno sentivo di non farcela più a portare quei boccioni, lui si è fermato, ha buttato a terra il suo e mi ha gridato contro. Capita molto raramente che si arrabbi perché io sto molto attento a quello che faccio e che dico. Nel weekend con mio PA non faccio quasi niente, solitamente lui rimane sul divano a guardare le sue cose e io in camera mia a guardare il pc. Io preferirei passare un po' meno tempo con il PA. Vorrei evitare di stare da lui ad esempio la domenica sera. Non vorrei non vederlo più, è sempre mio padre e sono legato a lui, però con lui ho sempre un po' paura. La novità del venerdì sera (per cui torno a casa della mamma e non sto più a dormire dal PA) mi piace perché passo meno tempo con lui e anche va meglio per motivi organizzativi. Con PA mi piace andare per i Kart e andare a sciare. Quando sono da PA non sono mai completamente tranquillo, al massimo sono più tranquillo quando lui è indaffarato con il suo lavoro. I nonni paterni, che vivono sotto la casa di PA, li vedo, con loro sono in buoni rapporti anche se comunque li frequento poco. La domenica, essendo cristiani, ci tengono a pranzare tutti insieme. Ogni tanto sto solo con loro, senza che ci sia anche il PA, ad esempio qualche sabato fa PA era andato ad un concerto con un'amica e io sono rimasto con i nonni, è andato tutto bene, io stavo di sopra e scendevo se mi serviva qualcosa. A ottobre/novembre c'è il Lucca Comics, l'anno scorso è stato un po'
“acceso” il dibattito tra i genitori perché io volevo andare con mia madre ma, dopo
pagina 26 di 45 una serie di giri, ci sono andato con mio padre. Quest'anno però ho provato ad essere un po' più deciso, non troppo perché ho sempre paura, e l'ho convinto a farmi andare con la mamma. Mio padre non parla mai di mia madre, mentre mia madre parla di lui con me. Ad esempio, mi dice che lui le invia delle mail, ad esempio in un'occasione mamma mi diceva che lui le mandava una mail in cui diceva che lei non voleva che il PA venisse a vedermi ad una gara di scherma, che mi corrompeva e che mi voleva tutto per sé. Altri episodi in cui il PA si era arrabbiato ce ne sono stati: del primo non voglio più parlare, il secondo ricordo che ero alle medie, avevo dimenticato di fare un esercizio assegnato di compito e lui si arrabbiava tantissimo e tirava un pugno contro la porta, lasciandoci un buco dentro. Trovo che questa reazione per un banale esercizio che in dieci minuti avrei fatto, per cui non avrei neanche preso una nota, essendo assegnato per il giorno dopo, non fosse degno di una tale reazione. Per questo motivo temo cosa potrebbe accadere se facessi qualcosa di più grave. Il PA urla spesso, dice che devo ascoltare di più, che non mi devo far controllare dalla mamma. Anche la mamma a volte mi dice che devo ascoltare di più, effettivamente a volte faccio di testa mia. Finora PA non ha mai avuto reazioni contro di me, non vorrei sperimentare questa cosa e temo possa succedere. Per ora c'è sempre stata una causa che scatenava le reazioni del PA. Però non saprei, anche io a volte sono arrabbiato senza causa. I nonni paterni non sono molto presenti in casa, non parlo di queste cose con loro e neanche lui ne parla. Su queste modifiche delle visite con PA, il PA non mi ha detto niente di particolare, solo che sarebbe passato a prendermi di sabato dopo scuola, anziché di venerdì. Se mi chiede se temo che si possa arrabbiare a fronte di una riduzione anche delle visite della domenica, rispondo “sni”, alla fine è una mia scelta.
Le vacanze estive le trascorro per 15 giorni con mamma e 15 con PA, mi vanno bene così. A me piace andare al mare con PA in Toscana, a Torre Viareggio, ci vado da quando ero piccolo e mi sono creato delle amicizie. Incontro il dottor Previtali ogni mercoledì alle 18:30, con lui mi trovo bene. I miei genitori sono d'accordo con questo percorso, ho chiesto loro, quando esco dalle sedute, di non chiedermi niente. Mio padre non mi chiede effettivamente nulla, non parlo con lui dello psicologo, mentre mia madre
a volte chiede, ma io non le rispondo, ricordandole la mia richiesta di non fare domande. Rispetto alla scherma, mia mamma è sempre stata molto libera ad accettare qualunque sport io voglia praticare;
una volta ha anche assecondato il mio desiderio di provare il tennis, che poi non mi è piaciuto;
mio padre, invece, preferirebbe che io facessi lo sci. Alle medie ho provato a fare entrambi, sci e scherma, ma non riuscivo a fare le gare di entrambi e studiare;
quindi, ho detto ai miei genitori che avrei frequentato solo scherma e non sci. Per quell'anno, però, mio PA mi aveva iscritto lo stesso alla scuola di sci, anche se io avevo detto di preferire la scherma, tanto vero che io per quell'anno non ho partecipato alle lezioni. Sci mi piaceva anche, ma la squadra in cui ero mi sembrava troppo bassa di livello e gli allenamenti troppo poco frequenti;
tuttavia, entrando in una squadra di livello superiore non sarei riuscito a conciliare il tutto, in particolare lo studio. Sullo sport posso dire che ho le idee chiare. Se mi chiede se mio padre ha accettato la mia scelta di fare solo scherma, rispondo “sni”; ad
pagina 27 di 45 esempio, a volte quando torno dalle gare di scherma, magari un po' arrabbiato per quello che è successo in gara, per il confronto con l'avversario o con l'allenatore, lui mi dice che mi sarei trovato meglio nello sci. Effettivamente era così perché era un ambiente più tranquillo, ma allo stesso tempo è un contesto dove sciavo da solo e non mi trovavo di fronte l'avversario e dietro l'allenatore con il quale confrontarmi e sperimentarmi…» (v. verbale udienza).
Nella medesima udienza, il Giudice istruttore, d'accordo con l'Esperto che assisteva all'incombente, descriveva il contegno di dando atto di come il ragazzo fosse ER parso disponibile al dialogo, raccontando il suo vissuto in modo sereno ed educato e con atteggiamento di apertura;
si legge, nel verbale, che appariva presente e ER consapevole di se stesso, pienamente adeguato nell'esposizione in ragione dell'età, mostrando piena capacità di discernimento sulle questioni personali e familiari che lo riguardano;
inoltre, le dichiarazioni rese dal ragazzo parevano frutto della sua volontà e il suo pensiero non pareva aver subito condizionamenti. Interpellato sul punto,
l'Ausiliario del Giudice riferiva in udienza come dal racconto di fosse emersa ER una piena congruità tra gli aspetti emotivi e le esternazioni … una fluidità emotiva coerente con i contenuti esposti, avendo mostrato, , anche un'adeguata ER capacità riflessiva e di racconto, sia degli episodi, sia delle proprie emozioni e che, sebbene di recente si fosse verificato un episodio di acceso scontro tra la madre e il minore, in cui la madre aveva rivolto pesanti insulti al figlio (come teneva a ricordare in udienza il difensore del convenuto), l'Ausiliario spiegava come, in realtà, la descrizione dell'immagine paterna da parte del ragazzo, che riporta[va] anche tanti elementi di positività, [fosse] indicatore della validità delle esternazioni di e, ER quindi, dell'assenza di condizionamento materno, poiché nelle situazioni in cui il figlio è fortemente influenzato da un genitore, la figura dell'altro viene dipinta in termini esclusivamente negativi e che, comunque, nelle situazioni in cui la relazione genitore- figlio era di “tipo tensivo” – quale quella descritta da con il padre – eventuali ER avvenimenti, anche se non troppo gravi, [impattavano] molto di più a livello emotivo rispetto a quanto [potessero] impattare altre situazioni vissute con il genitore con il quale il figlio ha una buona relazione di base (v. verbale udienza del 03/10/2024).
I vissuti sperimentati da che, oggi, influenzano la sua opinione sulla relazione ER che intercorre con ciascun genitore trovano riscontro in tutto quanto emerso dagli approfondimenti psico-diagnostici compiuti in sede peritale e dall'osservazione del nucleo familiare compiuta dai Servizi Sociali incaricati.
Andando con ordine, già in una relazione del Servizio sociale si metteva in evidenza come, durante un colloquio avvenuto con l'assistente sociale, avesse riferito ER di non aver assistito ad agiti violenti contro oggetti o parte della casa “della portata di ciò che avvenne 5 anni fa e di cui riferisce di ricordarsi ancora bene”, ma ER che ciò nonostante il ragazzo è “sempre un po' teso”, arrivando a raccontare un recente episodio in cui il padre avrebbe sbattuto a terra una borraccia di vetro piena di acqua,
pagina 28 di 45 gesto percepito in maniera molto negativa da (v. relazione Servizio sociale di ER
Bergamo del 15/01/2024).
In altra occasione raccontava all'educatore un episodio in cui il PA si era
ER arrabbiato eccessivamente tirando pugni alle porte perché lui non voleva fare i compiti di tedesco, anche se poi, interpellato nuovamente in un secondo colloquio,
ER rispondeva che forse era successo ma non lo ricordava con precisione. Durante una visita domiciliare verbalizzava all'educatore di essere arrabbiato perché
ER aveva scoperto che non si sarebbe potuto recare al UC Comics” insieme alla madre, come desiderato, dal momento che il calendario delle visite prevedeva che quel fine settimana sarebbe stato con il PA, aggiungendo anche di non aver detto nulla al padre poiché sicuramente avrebbe rifiutato; infatti, a dimostrazione di come il padre non si sarebbe reso disponibile a rinunciare a questa gita insieme al figlio, modificando il calendario in base alle preferenze da quest'ultimo espresse, non Controparte_1 tardava qualche giorno dopo a comunicare via mail al Servizio sociale di acconsentire che il figlio potesse saltare un giorno di scuola in modo da permettere alla madre di recarsi al UC Comics” insieme a , mentre lui stesso ci sarebbe andato dal
ER sabato pomeriggio dopo la scuola, trascurando il fatto che (1) il figlio avesse espresso la preferenza di recarsi a questo evento insieme alla madre e (2) che nel giro di pochissimi giorni avrebbe dovuto far fare a lo stesso tragitto di andata e ritorno
ER da Bergamo a Lucca (v. relazione servizio sociale di Bergamo del 15/01/2024).
Quanto alla scelta dello sport, in un'altra relazione trasmessa dal Servizio Sociale emergeva come il padre avesse ritenuto fondamentale fargli fare sci, iscrivendolo ad uno sci club di sovente frequentazione libera della diade padre-figlio, mentre la madre riteneva che tale scelta paterna non fosse consona ai desideri del figlio; sul punto,
raccontava che il padre gli aveva fatto “firmare un foglio” dove chiedeva di ER fare anche sci, ma in realtà la sua intenzione non era tale, precisando che lo sci era uno sport che voleva sicuramente praticare, ma saltuariamente con il padre e comunque in forma libera (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo, datata 04/09/2023).
Del resto, la modalità relazionale inadeguata e pregiudizievole attraverso cui
[...] tenta, oggi, di esplicare la sua genitorialità si spiega non solo con l'assenza di CP_1 dialogo e di una alleanza in seno alla coppia genitoriale, ma anche con le caratteristiche di personalità che lo contraddistinguono e che sono state oggetto di attento approfondimento. L'analisi clinica svolta dall'Ausiliario del CTU, dott. Per_4
sul signor ha permesso di accertare, in sede di anamnesi,
[...] Controparte_1 quanto si reputa utile riportare di seguito: “Sotto il profilo psicopatologico, non riferisce precedenti significativi sino al 2018, contestualmente alla controversia con la moglie e alla fase di separazione, quando, come anzidetto, a causa di alcune abnormità comportamentali a sfondo autolesivo, avvia alcune relazioni terapeutiche con specialisti pubblici e privati della salute mentale. Dall'approfondimento della
Documentazione Sanitaria, resami disponibile, si apprende che in questa fase di iniziale disadattamento, insorta con la comunicazione e la volontà di voler interrompere il
pagina 29 di 45 rapporto coniugale da parte della moglie, il signor unitamente alla tensione, CP_1 alla rabbia e ai vissuti di demoralizzazione, manifesta ideazione autolesiva. In un'occasione, non descritta dal periziando in sede di perizia e riportata, invece, dalla cartella clinica, si afferma: “...il paziente avrebbe camminato lungo la banchina della stazione ferroviaria e per tale motivo, dopo segnalazione da parte della moglie alla Forze dell'Ordine, sarebbero stati fermati i convogli”. Nel corso dell'esame clinico il signor riferisce di aver comunicato i propri intenti autolesivi agli amici mediante CP_1 degli “input”. Sempre dalla Documentazione Sanitaria si apprende che il signor ha tagliato appositamente alcuni abiti della moglie e di aver avuto una cristi CP_1 clastica a domicilio, in presenza del figlio, al termine della quale, decide di andare a vivere da solo. A seguito dei vari accessi in Pronto Soccorso è preso in cura presso il Cont competente per il territorio, e si avvia una cura con Sertralina, Litio e Lorazepam.
Si riferiscono anche alcuni contatti terapeutici con specialisti privati, sia per quanto concerne un percorso di mediazione sulla coppia, sia per quanto concerne un proprio percorso individuale. In particolare afferma di essere stato seguito dal Dott. Per_2 che, a tutt'oggi, continua ad incontrare a frequenza non costante. Entrando nel dettaglio del suo ricovero ospedaliero, il 7/02/2019 si reca da (Dott. Controparte_9 Co
) che propone un ricovero a causa dell'ideazione anticonservativa. A causa della mancanza di posti letto, si trasferisce all'Ospedale di Niguarda, ove si trattiene per qualche giorno, per poi essere dimesso il 13/02. Rientra quindi all'Ospedale HPG23 di
Bergamo in data 13/02 ed è dimesso il 19/02, con una terapia consistente in Litio,
Depakin, Tavor e Brotizolam, con diagnosi di dimissione di Disturbo dell'Adattamento
e di Disturbo Narcisistico della Personalità. Afferma di non aver mai conosciuto la ragione di questi trattamenti farmacologici e di non aver mai saputo della diagnosi alla base della propria storia clinica. Afferma di non assumere più alcun trattamento farmacologico e di essere sereno”. Alla luce dell'esame clinico, l'Ausiliario del CTU rilevava, “come anche confermato dal periziando, una elevata tendenza al controllo. Il signor non presenta sostanzialmente sintomi o segni suggestivi di Controparte_1 patologia acuta psichiatrica. E', tuttavia, la dimensione personologica a costituire
l'area suggestiva di un approfondimento psicologico dinamico-strutturale oltre che clinico. Sin da subito emergono i comportamenti sostanzialmente seduttivi e improntati all'enfasi delle proprie attitudini, delle proprie capacità e degli accadimenti. … Nella stessa misura sottodimensiona le proprie disfunzionalità o addirittura non le riconosce.
Afferma che i suoi comportamenti sono stati soprattutto determinati dall'insoddisfazione lavorativa, al punto da essere stata la causa della sua destabilizzazione. Afferma, altresì, di non aver mai sentito parlare di narcisismo né che alcun sanitario abbia affermato o approfondito tale diagnosi (riportata più volte nella
Documentazione Sanitaria). E' altresì significativo l'atteggiamento di scarsa critica dei propri comportamenti pregressi, come quando specifica di aver tentato più volte il suicidio. Affermazione che avviene con un atteggiamento non espressivo di un vissuto di vergogna o di colpa. L'approfondimento psicologico evidenzia, infatti, che tali tentati suicidi siano stati soprattutto minacciati, come nel caso del tubo da connettere al gas
pagina 30 di 45 di scarico o dei vari segnali “lanciati” alle persone a lui vicino, dal signor CP_1 definiti come “input”. … Si delinea quindi una condizione di estrema difficoltà nell'elaborazione della separazione e dell'incapacità ad accettare il rifiuto. Dinamica che ha sotteso il comportamento disfunzionale del signor disponibile a CP_1 qualunque comportamento volto a reimpossessarsi dell'oggetto d'amore perduto. L'angoscia della separazione, tipica della struttura narcisistica della personalità, è quindi stata causale del dolore vissuto e dei comportamenti connessi, riconducibili a un
Disturbo Dell'Adattamento, trattato farmacologicamente e con supporto psicologico”. Dunque, concludeva il dott. “La diagnosi clinica dello scrivente è Per_4 sostanzialmente sovrapponibile a quanto riportato dalla Documentazione Sanitaria, delineandosi sostanzialmente un Disturbo dell'Adattamento correlato alla separazione coniugale, che si sovrappone ad un Disturbo Narcisistico della Personalità. A riguardo si specifica che il periziando presenta un livello particolarmente esiguo di critica e di consapevolezza delle dinamiche psicologiche, che hanno sotteso il proprio disagio, con una spiccata tendenza alla alloplasticità e alle condotte manipolative. A ragione, pur conoscendo la particolare resistenza delle strutture narcisistiche al cambiamento, è consigliabile per il signor un percorso di psicoterapia, che gli consenta di CP_1 entrare maggiormente in contatto con sé stesso, al fine di rimodulare i propri schemi di funzionamento psichico i quali, in tali frangenti, risultano essere particolarmente disfunzionali. A riguardo non si rileva che alcun percorso psicologico svolto in passato dal signor abbia consentito alcuna incisività terapeutica” (v. relazione CP_1 allegata alla c.t.u., a firma del dott. datata 07/06/2022). Persona_4
A medesime conclusioni giungeva la CTU dr.ssa quando dichiarava che Per_3
“fatica ad assumere un atteggiamento introspettivo, così fatica a legittimare CP_1 nel figlio la manifestazione di vissuti negativi relativi alla situazione familiare, aspetti che vengono riconosciuti a parole ma su cui manca una reale sintonizzazione emotiva ed affettiva” (p. 26 relazione c.t.u.), al punto da ritenere, ancora oggi, l'altro genitore esclusivamente responsabile del perdurante conflitto e delle resistenze del figlio (in sede di c.t.u. affermava testualmente: “la paura gli è stata inculcata…sono dipinto come un mostro”, p. 29 cit.).
Nel corso del giudizio anche la psichiatra e la psicologa dell'
[...]
- pur rilevando come la sintomatologia tipica di un Controparte_10 disturbo depressivo persistente con ansia presentata in apparisse oggi Controparte_1 in remissione, consigliavano la prosecuzione degli incontri di follow up già in atto con lo specialista privato (v. relazione del 22/07/2024), mentre il Servizio sociale competente, accanto alla prosecuzione del percorso psicoterapeutico individuale, suggeriva l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio
(v. relazione Servizio sociale Valcavallina del 30/01/2024 e del 05/08/2024), percorso quest'ultimo che – invece – l'odierno convenuto non ha ritenuto necessario intraprendere fino ad oggi e che, forse, lo avrebbe potuto aiutare a sintonizzarsi maggiormente sui bisogni emotivi di , peraltro, nonostante l'espresso invito ER rivolto anche dal Giudice istruttore nell'ordinanza emessa in data 01/02/2024. pagina 31 di 45 Quanto alla figura materna, l'esame clinico condotto dal dott. anzitutto, Per_4 escludeva in qualsiasi patologia psichiatrica e abnormità della Parte_1 struttura personologica;
all'osservazione non emergevano aspetti o elementi suggestivi di approfondimento clinico;
la signora si mostrava colloquiale, disponibile al dialogo e collaborante, esprimendo con chiarezza la propria storia e rispondendo alle domande in modo congruo e sintono al contesto;
appariva del tutto orientata, con ragionamento integro e memoria priva di significative anomalie;
le dimensioni, umorale ed emotiva, erano prive di disfunzionalità, risultando emotivamente stabile nel corso del colloquio;
il pensiero era privo di alterazioni sia formali, sia nei contenuti, presentandosi fluido, sintono ed organizzato;
non emergevano livelli di ansia al di fuori dei limiti della norma;
appariva progettuale, con soggettività all'insegna del soddisfacimento e del benessere, nonostante la vicenda in questione; affermava di avere sofferto di qualche paura, correlata alla vicenda in questione, riferendosi in particolare al comportamento del marito ripetutamente minaccioso di suicidio e di agiti aggressivi, a causa del quale diceva di aver sofferto di un lieve incremento dell'ansia, unitamente a qualche perturbazione del sonno, configurandosi verosimilmente un quadro di lieve disadattamento, non confermato però al colloquio in oggetto; all'attualità, quindi, non si riferivano paure particolari od ossessioni significative né segni o sintomi di pertinenza psicopatologica né tratti di personalità disfunzionali, suggestivi di approfondimento (v. relazione allegata alla c.t.u., a firma del dott. datata 07/06/2022). A Persona_4 identiche conclusioni giungeva la specialista in psichiatria dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, all'esito del colloquio clinico avvenuto in data 15/04/2024 (v. relazione a firma della dr.ssa del 10/05/2024). Persona_14
Nell'ambito della valutazione delle competenze materne, la CTU dr.ssa dava Per_3 atto di come avesse affermato “di essere sempre stata “tutelante” nei Parte_1 confronti della figura paterna e di averne sempre promosso il rispetto da parte del figlio. …riconosce[va] di aver avuto un periodo in cui aveva “paura” quando ER stava con il padre, influenzata anche da quello che aveva sentito durante il suo ricovero in SPDC. Preoccupazione diminuita nel corso del tempo ma più per via della crescita del figlio che per un'effettiva rivalutazione delle criticità imputate all'altro genitore:
“mi affido al fatto che è cresciuto ed è più responsabile”. Negli episodi in cui ER si [erano] verificate le liti più accese con l'altro genitore non [era] stata in grado di evitare che il figlio assistesse. Afferma[va] tuttavia che per lei in quel momento “l'unico scopo era portarci a casa la pelle, tutti” sostenendo di aver agito in modo tutelante anche nei confronti del sig. cercando di non rispondere alle provocazioni per CP_1 ridurre il conflitto. …nonostante la signora affermi di “fare più scudo e più filtro possibile” cercando di “non rovesciare su di lui l'ansia del conflitto”, riconosce che il figlio sia molto sensibile e perspicace (“si accorge appena mi vede”) e abbia
“atteggiamenti protettivi” nei suoi confronti” (p. 21 rel. c.t.u.). Dalla relazione di c.t.u. emergeva anche come la madre risultasse disponibile all'interazione con l'altro genitore solo quando aveva la possibilità di mantenere il “controllo della situazione”, evitando, viceversa, il confronto con il (p. 45 rel. c.t.u.). Tale dinamica veniva osservata CP_1
pagina 32 di 45 anche dal Servizio sociale, che in una relazione scriveva come la madre, a volte, scegliesse di non rispondere ad alcune mail inviatele da ritenendole CP_1 espedienti per mantenersi in contatto con lei, alimentando conseguentemente il conflitto; in altre occasioni, la madre reagiva impulsivamente ad alcuni interventi di ritenuti provocatori, giudicanti e non funzionali al benessere del figlio, CP_1 arrivando ad alzare la voce e ad utilizzare alcuni improperi; tuttavia, se lo stile comunicativo di - di fatto - non risultava mai caratterizzato da toni accesi, i CP_1 contenuti a volte portati inficia[va]no una buona collaborazione intragenitoriale.
Questo è di fatto l'elemento che attiva poi nella signora controreazioni verbali Parte_1 poco consone al contesto (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo del 04/09/2023).
Nonostante le (legittime) paure della madre discendenti da vissuti traumatici sperimentati in particolare nel biennio 2018-2019, non può non mettersi in evidenza come la stessa non abbia mai ostacolato la continuità della relazione padre-figlio, adattandosi al calendario concordato dalle parti in sede di separazione consensuale e poi a quello stabilito in via provvisoria nel corso del presente giudizio di divorzio. Del resto, dalle relazioni dei Servizi sociali emerge come la madre abbia sempre cercato di condividere le sue preoccupazioni con gli Assistenti sociali, temendo di essere
“controllata” dal marito tanto da aver avuto anche l'impressione che fosse CP_1 riuscito, talvolta, ad entrare nel suo appartamento mentre lei e il figlio si trovavano fuori casa (v. relazione Servizio Sociale del 15/01/2024). Tali preoccupazioni, tuttavia, non sono affatto avulse dal dato di realtà, ma scaturiscono da precisi avvenimenti emersi dalla documentazione versata in atti, tra cui il fatto che nel marzo 2019, fosse CP_1 entrato all'interno dell'abitazione della moglie rovistando nei suoi effetti personali, leggendo il suo diario personale, scattando alcune fotografie e minacciando la stessa di utilizzarle nei suoi confronti, evento che veniva riportato nell'esposto rivolto al Questore di Bergamo e che, unitamente ad altri episodi di natura persecutoria, portava all'emanazione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di (v. CP_1 docc.
5-6 fasc. ricorrente). A ciò si aggiunga che il medico-psichiatria Ausiliario dott. rilevava, come anche confermato dal periziando, una elevata tendenza al Per_4 controllo nel signor (v. relazione allegata alla CTU), che del tutto CP_1 comprensibilmente potrebbe aver indotto la madre ad attivare delle precauzioni nella relazione con l'altro genitore. Peraltro, ancora ad oggi non si spiega come
[...] abbia potuto apprendere il contenuto della conversazione telefonica intercorsa CP_1 tra la madre e mentre quest'ultimo rientrava a casa con i mezzi pubblici, ER conversazione durante la quale utilizzava toni e vocaboli molto aggressivi e Parte_1 offensivi nei confronti del figlio;
anche il fatto che sia esperto di informatica CP_1
e che, quindi, possa possedere delle conoscenze e competenze superiori al comune, validano i racconti della signora e il suo timore che lei stessa o il figlio minore Parte_1 possano essere controllati da CP_1
Senza voler giustificare il comportamento scorretto con il quale la signora ha Parte_1 mantenuto attiva la videosorveglianza all'interno delle mura domestiche anche durante l'educativa domiciliare - di fatto inficiando l'utilità di questo intervento educativo pagina 33 di 45 attivato a supporto di – il Collegio rileva come le telecamere non avessero ER5 sicuramente lo scopo di monitorare i colloqui con l'educatrice, ma fossero state installate per un senso di maggiore sicurezza della donna, che sin dall'inizio di questo procedimento ha condiviso con gli operatori sociali la sensazione di ansia dettata dagli agiti pregressi di (nella relazione del Servizio Sociale datata 15/01/2024 si CP_1 dava atto che aveva avuto, talvolta, l'impressione che l'ex marito Parte_1 entrasse nel suo appartamento quando lei e il figlio si trovavano fuori casa).
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, pur necessitando di essere sostenuta nel suo ruolo genitoriale e monitorata nelle proprie scelte – con particolare riferimento alla necessità che venga assicurata continuità al percorso psicologico intrapreso da ER con lo psicoterapeuta dott. Previtali – la signora ha sempre Parte_1 rappresentato il genitore di riferimento per e, soprattutto, l'unico ritenuto ER capace di ascoltare e di accogliere i desideri del figlio, l'unico capace di mettere da parte i propri bisogni per fare spazio a quelli di . ER
Particolarmente emblematica è stata la decisione del padre di iscrivere al corso ER di sci, sebbene quest'ultimo avesse chiaramente espresso di voler praticare tale sport soltanto in forma libera;
su questo tema, il Servizio relazionava come il avesse CP_1 scritto una mail alla madre in cui le comunicava di aver iscritto il figlio allo sci club, decisione che, di fatto, non solo non rispecchiava gli accordi presi in precedenza tra le due figure genitoriali, ma soprattutto non collimava con la decisione presa da diversi mesi dal figlio stesso, ovvero praticare per il corrente anno scolastico solo l'attività di scherma. A riprova del “cambiamento di idee” da parte del figlio, il signor CP_1 presentava alla signora un documento firmato dal figlio medesimo, rispetto al Parte_1 quale la madre riferiva che le aveva dichiarato di essersi sentito “quasi ER obbligato dal padre” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo dell'08/02/2023); per il anche la scelta dello sport da parte del figlio doveva ritenersi non autentica, CP_1 in quanto frutto di una forzatura da parte della madre (v. relazione Servizio Sociale di
Bergamo del 04/09/2023).
Altrettanto emblematico è quanto avvenuto nell'anno 2023 in relazione alla necessità di effettuare degli approfondimenti medici riguardo alle problematiche auditive presentate da;
ebbene, nella relazione trasmessa dal Servizio, l'assistente sociale dava ER 1 Nella relazione del Servizio Sociale di Bergamo datata 30/07/2024 si legge: “… il servizio sociale ha cercato un confronto con la signora in merito alla presenza di una videocamera nella sala dove normalmente si svolge l'intervento educativo domiciliare, proponendo alla stessa di toglierla durante il tempo dell'intervento. Pur rilevando la legittimità della scelta della signora nella propria abitazione, il servizio ha cercato di comunicarle che la presenza di una videocamera non avrebbe favorito la creazione di un setting di fiducia e di distensione, rischiando di inficiare l'autentico andamento dell'intervento e della relazione ER educatrice. La signora ha risposto che il figlio non ha nulla da nasconderle e così dovrebbe essere anche per l'educatrice. In seguito, non è più stata rilevata dall'educatrice la presenza della videocamera in oggetto, ma la signora ha specificato alla scrivente che in casa si trovano varie altre videocamere, in quanto ha preoccupazioni che il signor possa entrare CP_1 nell'abitazione o agire gesti dimostrativi”. pagina 34 di 45 atto di come ciascun genitore avesse individuato il proprio otorino di fiducia a cui appoggiarsi per fronteggiare la problematica sanitaria del figlio e che la posizione del signor era stata inizialmente in contrasto con quella della signora CP_1 Parte_1 sebbene lo specialista individuato dalla madre fosse stato specificatamente suggerito dalla pediatra che segue da alcuni anni e tale specialista aveva fornito al ER
Servizio informazioni aggiuntive, ovvero che doveva essere operato ad ER entrambe le orecchie e in due tempistiche differenti, a fronte di una valutazione sanitaria, prodotta dallo specialista individuato dal padre, non particolarmente esaustiva. Su quanto avvenuto, il Servizio scriveva: “Tale digressione risulta particolarmente esplicativa di quanto i contenuti comunicativi del signor in qualche CP_1 situazione portano la comunicazione con l'altro genitore a caratterizzarsi da particolare tensione, piuttosto che a rallentare la presa di decisioni consoni agli interessi del minore” (v. relazione Servizio Sociale di Bergamo del 04/09/2023).
Pare utile ricordare anche che, all'udienza del 30/01/2024, entrambi i genitori davano atto di aver condiviso l'opportunità di far intraprendere a un percorso ER terapeutico con una nuova professionista e che la madre, accogliendo la proposta del padre di individuare uno specialista di sesso maschile che potesse entrare maggiormente in sintonia con , aveva effettivamente comunicato via mail al un ER CP_1 possibile nominativo, salvo ricevere la seguente mail di risposta: “Ciao, ho già indicato da tempo due nomi ai servizi. A presto”; interrogato sul punto dal Giudice istruttore, si giustificava dicendo che non vi era un accordo rispetto al fatto che “nel CP_1 breve periodo” i genitori avrebbero dovuto scambiarsi delle ipotesi di nominativi di specialisti, visto che l'argomento era stato affrontato durante un incontro con i Servizi sociali;
dichiarava di essersi informato tramite la sua Consulente tecnica di fiducia, che gli aveva fornito il nominativo di due specialisti, condivisi solamente con l'Assistente sociale (v. verbale udienza 30/01/2024). In quella medesima udienza, dal libero interrogatorio delle parti emergeva come la madre avesse da sempre condiviso con la partecipazione al UC Comics” e che, fronte del desiderio manifestato ER dal figlio di recarsi a quell'evento insieme a lei anche per l'anno 2023, aveva Parte_1 inviato al la richiesta di modificare il calendario visto che l'evento ricadeva CP_1 nel fine settimana di competenza paterna;
ebbene, a fronte dell'indicazione dei Servizi sociali per cui sarebbe dovuto andare a Lucca con il genitore a cui spettava ER quel weekend, era la madre a rinunciare a svolgere questa gita con il figlio al fine di evitargli una “doppia trasferta” a Lucca per partecipare all'evento con entrambi i genitori, separatamente;
dal canto suo, precisava che l'indicazione di Controparte_1 trascorrere il weekend a Lucca insieme al figlio giungeva dal Servizio sociale, ragion per cui egli si recava effettivamente all'evento insieme a . ER
Ebbene, tutti gli avvenimenti sopra descritti, per quanto apparentemente banali, dimostrano come anche il regime di affidamento di al Servizio Sociale non ER abbia consentito ai genitori di aprire un canale di comunicazione autentico: se da un lato, l'affido all'Ente ha evitato lo stallo di alcune decisioni di maggiore interesse per
, dall'altro lato, è innegabile che abbia favorito un atteggiamento ER pagina 35 di 45 deresponsabilizzante e delegante del signor ad esempio, nella scelta dello CP_1 psicoterapeuta, in cui neppure si è preoccupato di prendere in considerazione CP_1 il nominativo reperito dalla madre sulla scorta delle sue stesse indicazioni (specialista di sesso maschile), così da fornire una motivazione razionale sulla inadeguatezza del terapeuta indicato da (stesso atteggiamento riscontrato anche per quanto Parte_1 riguardava la scelta dell'otorino); altro esempio, la decisione di recarsi a Lucca con trincerandosi dietro al fatto che questa soluzione era stata proposta dal ER
Servizio Sociale (che non avrebbe potuto far altro che richiamare i genitori al rispetto del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per evitare il sorgere di conflitti), trascurando però che aveva espresso il desiderio di recarsi a Lucca con la ER propria madre e che una doppia trasferta a Lucca, per partecipare allo stesso evento, si poneva evidentemente in contrasto con l'interesse del figlio.
Ancora, all'udienza tenutasi in data 03/12/2024 il difensore della ricorrente riportava come la madre stesse ancora attendendo un riscontro da parte di ad Controparte_1 una mail inviata in data 14/11/2024 nella quale chiedeva a quest'ultimo una modifica del calendario per il giorno 15 dicembre 2024, dal momento che il figlio doveva prendere parte ad una festa di compleanno;
ebbene, in udienza, ammetteva di CP_1 non aver ancora fornito alcuna risposta alla madre, semplicemente perché aspett[ava]
l'udienza di oggi (v. verbale udienza). Nella stessa udienza emergeva come Parte_1 avesse proposto a il nominativo di uno specialista in traumatologica, a cui far CP_1 sottoporre per una visita a seguito di un infortunio, messaggio che ER CP_1 riscontrava proponendo, a propria volta, il nominativo di un altro traumatologo consigliato dal suo fisioterapista di fiducia, ancora una volta omettendo di svolgere alcuna critica “costruttiva” sulla inadeguatezza del terapeuta indicato da Parte_1
Infine, nonostante fosse emerso pacificamente in sede di ascolto il desiderio di ER di apportare delle modifiche al calendario dei tempi di permanenza presso il padre, all'udienza tenutasi in data 03/12/2024 il Giudice istruttore riscontrava come le parti non avessero minimamente tenuto conto della volontà espressa del figlio, tanto da rendere necessaria una modifica dei provvedimenti temporanei urgenti.
Gli atteggiamenti e i comportamenti sopradescritti, emersi nel corso del procedimento, confermano l'analisi psicodiagnostica eseguita dalla Consulente nominata da questo
Tribunale all'inizio della causa, laddove chiariva che, se è vero che entrambi i genitori,
a proprio modo, contribuiscono ad alimentare la distanza e l'assenza di dialogo, assume atteggiamenti confusi e manipolatori mascherati da un apparente CP_1 desiderio di confronto. Inoltre, se è vero che la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità riscontrata nel signor non incide tout court sull'esercizio della CP_1 genitorialità, è anche vero che i fatti dimostrano come le manifestazioni emotive e comportamentali correlate a questo stato psicopatologico si esplicano non solo attraverso gli agiti del signor dall'aggressività nei confronti della moglie alla CP_1 presenza del figlio ai tentativi di suicidio, ma anche attraverso le modalità comunicative
e relazionali attuali con cui si interfaccia con la moglie nell'esercizio della genitorialità;
pagina 36 di 45 infatti, nonostante il percorso psicoterapeutico intrapreso lo possa aiutare nella gestione della sintomatologia cognitiva, emotiva e comportamentale, la tendenza a minimizzare il disturbo depone a sfavore di un radicale cambiamento che necessiterebbe, oltre che della fondamentale motivazione del signor di un CP_1 intervento multidisciplinare protratto nel tempo (p. 45 rel. c.t.u.).
Del resto, non pare essersi realizzato nei fatti l'auspicio espresso dalla CTU per cui l'affidamento al Servizio sociale avrebbe potuto consentire ai genitori di concentrarsi sulla costruzione di un dialogo e di una genitorialità condivisa senza essere disturbati dalla necessità di gestire aspetti pratici minori e secondari, con il vantaggio che la presenza dell'Ente avrebbe permesso di limitare l'influenza dei comportamenti patologici del signor in termini di controllo e manipolazione nella CP_1 comunicazione con la signora così sollevandola dalla necessità di farsi Parte_1 garante del rispetto degli accordi. Alla luce di quanto si è potuto osservare durante il tempo in cui è stato affidato al Servizio sociale, il Collegio non può che ER ritenere non più conforme all'interesse del minore siffatto regime che, ponendo sullo stesso piano i genitori non sospesi dalla responsabilità genitoriale, ha comunque consentito a di mettere in atto delle modalità relazionali molto pregiudizievoli CP_1 sia nel rapporto con l'altro genitore sia nel rapporto con il figlio.
Questo Tribunale, dunque, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal Curatore speciale, non può fare a meno di rilevare come l'affidamento del minore al Servizio Sociale - che avrebbe dovuto preservare la condizione di benessere psico-emotivo di e favorire il recupero delle capacità genitoriali di madre e padre - si sia ER rivelato, nei fatti, una misura inefficace con le note ricadute sul benessere psicologico del ragazzo e neppure dovrebbe sorprendere il fatto che , ancora all'attualità, ER come già era stato rilevato dalla Consulente del Tribunale, abbia la tendenza a mentire o ad assumere atteggiamenti manipolatori. E' infatti noto che l'esposizione ad una situazione di elevata conflittualità oppure ad una sintomatologia connessa alla psicopatologia di uno dei genitori (come irritabilità, aggressività e incoerenza nei comportamenti), costituiscono “fattori di rischio” per la prole minorenne in termini di disturbi psicosomatici, patologie legate all'ansia, problemi cognitivi, condotte aggressive e antisociali, bassa autostima, depressione, fallimento scolastico e difficoltà nella socializzazione etc.
Del resto, l'indisponibilità dei genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, dapprima in forma individuale come indicato dal Giudice istruttore in corso di causa, l'assenza dei presupposti per l'avvio di un percorso di mediazione familiare e l'assenza di condizioni per portare avanti una presa in carico proficua del nucleo come espresso dal Servizio Sociale nell'ultima relazione datata 29/11/2024, preclude, di fatto, qualsivoglia ulteriore spazio di intervento a supporto della co- genitorialità e impone al Tribunale di assumere le decisioni che paiono maggiormente in grado di offrire stabilità e sicurezza a , per preservarne il benessere psico- ER emotivo attuale e futuro.
pagina 37 di 45 In definitiva, il Tribunale ritiene che la migliore soluzione per il minore sia la previsione di un affidamento superesclusivo in capo alla madre, stante l'impossibilità di ricostruire una alleanza genitoriale, l'inefficacia degli interventi fino ad oggi messi in campo, l'incapacità mostrata da di porre in discussione i propri comportamenti e di CP_1 adottare modalità di comunicazione adeguate nell'interazione con l'altro genitore. Peraltro, a fronte degli agiti aggressivi e persecutori vissuti da prima e dopo Parte_1 la separazione dal marito – agiti conseguenti a disfunzionalità sottodimensionate o addirittura non riconosciute da – l'Autorità giudiziaria è chiamata ad CP_1 assumere provvedimenti adeguati a tutelare il percorso di crescita di , ER riducendo il più possibile l'incidenza negativa di queste condotte sullo stato di benessere psico-fisico ed emotivo del minore.
Considerati i rilievi che precedono, unitamente alle fatiche mostrate da nella ER relazione con il padre, il Tribunale reputa maggiormente conforme all'interesse morale del minore attribuire in capo a il potere di assumere autonomamente Parte_1 tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative o sportive praticate dal ragazzo, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, ai limiti per l'utilizzo di tablet, pc e giochi online, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico), dovendosi concordare con l'altro genitore esclusivamente un eventuale cambio di residenza abituale del figlio. La madre potrà tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e ogni altro organo della pubblica amministrazione.
Resta inteso che in qualità di genitore affidatario, dovrà tenere Parte_1 periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di , vigilando il registro elettronico e assumendo informazioni sullo stato di ER salute del minore, eventualmente prendendo contatti con il medico curante e lo psicoterapeuta (art. 337-quater, ultimo comma c.c.).
Ferma la revoca dell'affidamento di all'Ente territoriale, come anzidetto, al ER
Servizio Sociale va attribuito un compito di stretta vigilanza sulla condizione di benessere di , sul suo andamento scolastico e sulla prosecuzione del percorso ER
pagina 38 di 45 psico-terapeutico intrapreso con lo specialista privato dott. Gabriele Previtali, il cui costo dovrà essere sostenuto al 50% tra i genitori, pena l'assunzione di provvedimenti limitativi come la sospensione della responsabilità genitoriale;
il Servizio Sociale, infatti, dovrà vigilare sull'insorgenza di situazioni di grave pregiudizio, anche solo potenziale per il minore, che rendano necessaria la segnalazione alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni.
Al medesimo Servizio va demandato il compito di attivare, tramite il Servizio
Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto alla genitorialità in favore del padre, nonché di proseguire, se ritenuto necessario, il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna con la finalità di supportare la relazione tra e , favorendo la costruzione di un rapporto di reciproca Controparte_1 ER fiducia.
Posto che il contesto materno va considerato come il luogo più adottato per garantire sicurezza e serenità a , dal collocamento prevalente del figlio presso la madre ER discende la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti. Parte_1
Quanto alle frequentazioni tra il padre e il minore, il Tribunale reputa confermi agli interessi e agli attuali bisogni di i provvedimenti provvisori assunti all'esito ER dell'udienza di ascolto, così come riportati in dispositivo.
Passando alle questioni economiche, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali le attuali esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Ai fini della determinazione degli obblighi di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, quindi, occorre prendere le mosse dalle posizioni economiche delle parti, ovvero dalle loro capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che nell'anno 2020, Controparte_1 percepiva un reddito lordo annuo di circa 37.000 euro, corrispondente a circa 2.900 euro netti al mese, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (v. PF2021), reddito sul quale veniva parametrato l'assegno di mantenimento per il figlio concordato in sede di separazione consensuale;
nell'anno 2022 percepiva un reddito lordo annuo di euro 42.431,00 (v. PF2023); inoltre, fino a novembre 2023 il convenuto svolgeva attività lavorativa come libero professionista titolare di partita iva, tanto che ancora dal modello unico 2024 – quadro RN1 – risultava un reddito lordo annuo complessivo di euro pagina 39 di 45 75.261,00 (v. PF2024); nel novembre 2023 veniva assunto con la qualifica di quadro a tempo indeterminato per la società “45 Nivola S.p.a.” percependo uno stipendio netto mensile medio di circa 3.500 euro (v. nota depositata il 20/11/2024). Controparte_1 inoltre, è proprietario del 50% della casa coniugale assegnata in godimento alla moglie, per la quale è tenuto a pagare il 50% della rata del mutuo contestato (oggi pari ad euro 400,00 per la sua quota parte, v. verbale udienza del 03/12/2024). Il convenuto, tuttavia, non è gravato da alcun altro onere abitativo, essendo pacifico che occupa un immobile di proprietà di terzi a titolo gratuito.
Quanto alle condizioni economiche in cui versa la ricorrente, dalla documentazione prodotta in atti risulta che nell'anno 2020, percepiva un reddito lordo Parte_1 annuo superiore a 24.000 euro, corrispondente ad un netto mensile di euro 1.647, già detratte le imposte e rapportato a dodici mensilità (v. CU2021), aumentato fino ad euro 28.508,00 nell'anno di imposta 2023, corrispondente ad un netto mensile di euro 2.015 circa (v. Mod.730/2024).
Ebbene, considerato il diritto di di percepire per intero l'assegno unico Parte_1 CP_ erogato dall' per il figlio ancora minorenne dato il regime di affidamento esclusivo, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra rappresentate, tenuto conto dell'onere di di versare il 50% della rata del CP_1 mutuo, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza di presso il padre, il ER
Tribunale reputa equo e congruo prevedere a carico di il versamento Controparte_1 di un contribuito pari ad euro 750,00 al mese, a far tempo dalla data della presente pronuncia (mensilità di marzo 2025), confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria. Tale importo sarà annualmente rivalutabile ex indici Istat a partire dal mese di marzo 2026.
Infine, entrambi i genitori dovranno contribuire al 50% ciascuno nelle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per , in base al nuovo ER
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo, con la precisazione che, considerata l'assoluta necessità di garantire continuità al percorso psicologico intrapreso con il dott. Gabriele Previtali, entrambi i genitori debbano essere richiamati al loro dovere di provvedere al pagamento del 50% del costo della psicoterapia, a prescindere dal loro accordo sul punto.
Stante la prevalente soccombenza di sia per quanto concerne la Controparte_1 formula dell'affidamento sia per quanto concerne il collocamento e il mantenimento di
, l'odierno convenuto va condannato a rifondere in favore di ER Parte_1 le spese di causa, liquidate in complessivi euro 10.860,00, a titolo di compensi professionali, in base ai parametri “medi” per le cause di valore indeterminato di “media complessità”, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Anche le spese di c.t.u. relative all'approfondimento psicodiagnostico e le spese relative all'assistenza dell'Ausiliario per l'ascolto diretto del minore, già liquidate con decreti separati, debbono essere poste definitivamente a carico di risultato totalmente soccombente nel Controparte_1 pagina 40 di 45 presente giudizio.
Entrambi i genitori, invece, debbono essere condannati a rifondere le spese di lite in favore del Curatore speciale, la cui nomina si è resa necessaria in questo giudizio ex artt. 333 e 336 c.c. avendo dato causa, con il loro comportamento, all'affidamento temporaneo di al Servizio Sociale territorialmente competente. Dunque, vista ER la nota spese esibita dal difensore, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e debbono essere condannati in solido Parte_1 Controparte_1 tra loro (in pari misura nei rapporti interni) a versare in favore del Curatore speciale Avv.
per l'assistenza e la difesa tecnica prestata in favore di , Controparte_2 ER
l'importo complessivo di euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e a LUCCA in data 18/06/2011 (iscritto dei Registri degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 71, parte I);
2) AFFIDA il figlio minore (n. il 27/12/2009) in via esclusiva alla Persona_1 madre alla quale è attribuito il potere di assumere autonomamente Parte_1 tutte le decisioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana del figlio, anche sotto il profilo educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, somministrazione di farmaci, attività ludiche-ricreative o sportive praticate dal ragazzo, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, limiti all'utilizzo di tablet, pc e giochi online, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria etc.), oltre alle decisioni di maggiore interesse per il figlio in tema di salute (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.) e in tema di istruzione (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico), dovendo concordare con l'altro genitore esclusivamente un eventuale cambio di residenza abituale del figlio. La madre terrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. in qualità di Parte_1 genitore affidatario, dovrà tenere periodicamente informato il padre sull'andamento scolastico del figlio e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, possibilmente per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Si ricorda che, in ogni caso, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, prendendo contatti con le insegnanti di scuola di , vigilando il registro elettronico e ER
pagina 41 di 45 assumendo informazioni sullo stato di salute del minore, eventualmente prendendo contatti con il medico curante e lo psicoterapeuta (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
3) INCARICA il Servizio Sociale di Bergamo di svolgere una attività di stretta vigilanza sulla condizione di benessere psico-fisico di , sul suo andamento scolastico e ER sulla prosecuzione del percorso psico-terapeutico intrapreso con lo specialista privato dott. Gabriele Previtali, il cui costo dovrà essere sostenuto al 50% tra i genitori, pena l'assunzione di provvedimenti limitativi come la sospensione della responsabilità genitoriale;
il Servizio Sociale territorialmente competente dovrà vigilare sull'insorgenza di eventuali situazioni di grave pregiudizio, anche solo potenziale per il minore, che rendano necessaria la segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni;
4) INCARICA il Servizio Sociale di competenza paterna di attivare, tramite il Servizio
Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto alla genitorialità in favore del padre (che si è dichiarato disponibile ad intraprendere), nonché di CP_1 proseguire, se ritenuto necessario nell'interesse di , il servizio di educativa ER domiciliare presso l'abitazione paterna con la finalità di supportare la relazione tra e il figlio, favorendo la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia;
Controparte_1
5) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
6) DISPONE che il padre potrà tenere con sé il figlio il giovedì pomeriggio,
ER anche per il pernottamento, riaccompagnando a scuola il venerdì mattina,
ER nonché a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera, prima o dopo cena in base alle preferenze espresse da ,
ER comunque, pur sempre nel rispetto della volontà manifestata dal figlio, oggi quindicenne, e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso. Sempre nel rispetto della volontà manifestata da , durante le vacanze natalizie, il padre
ER potrà tenerlo con sé dal 23.12 al 30.12 compresi, ovvero dal 31.12 al 6.1 ad anni alterni con la madre, comunque alternando il giorno di giorno Natale con il giorno di Santo
Stefano. Ciascun genitore terrà con sé per tre giorni consecutivi durante le ER vacanze pasquali, all'inizio o alla fine delle stesse in modo da ricomprendere la Santa
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni, anche consecutivi, in periodo da ER concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, sempre e comunque tenuto conto della volontà espressa da;
ER
7) ASSEGNA la casa coniugale sita in Bergamo via dell'Azzanella n. 25 in favore della madre con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, Parte_1 affinché continui ad abitarla insieme al figlio minore;
8) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario CP_1 indiretto di mediante il versamento di un assegno in favore della madre pari ER ad euro 750,00 al mese (a decorrere dalla mensilità di marzo 2025), somma annualmente pagina 42 di 45 rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2026), confermandosi per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
9) CONFERMA a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per , secondo ER lo schema del Protocollo del Tribunale di Bergamo attualmente vigente, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private pagina 43 di 45 non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
10) DA' ATTO del diritto della madre di percepire ex lege il 100% dell'assegno unico CP_ erogato dall
11) CONDANNA a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 pagina 44 di 45 di lite della presente causa, liquidate in complessivi euro 10.860,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u. e le spese Controparte_1 relative all'assistenza dell'Ausiliario per l'ascolto diretto del minore, già liquidate con decreti separati;
13) CONDANNA entrambi i genitori in solido tra loro (in pari misura nei rapporti interni) a rifondere in favore della le spese di Parte_4 lite liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUCCA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Bergamo e al Servizio sociale ValCavallina, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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