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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78/2024 RGAC pendente TRA Parte_1
[...] P.IVA_1 esentat 'Avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliata nel suo Studio, sito in Trento, in Piazza Ezio Mosna, n. 8, giusta procura allegata in atti,
- Attrice - NEI CONFRONTI DELLA
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 entante p.t., rap fesa dall'Avv.ta Francesca Corradini, ed elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura della Provincia, sita in Trento, in Piazza Dante n. 15, giusta procura allegata in atti,
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di accertamento della sussistenza dei requisiti per la fruizione di contributi pubblici, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi di revoca.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica di seguito riportate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 1. Con apposito atto di citazione parte attorea ha dedotto: a) che, a seguito dell'approvazione del programma di sviluppo rurale (P.S.R.) relativo al periodo 2014-202 che ammetteva a finanziamento taluni interventi da effettuare nel comparto silvo-pastorale, formalizzava due distinte istanze (prot. n. 11920 e 15642), la prima relativa alla misura n. 851 per gli interventi volti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e la seconda inerente alle misure nn.
441, 442 e 851, concernente il recupero di habitat in fase regressiva, l'esecuzione di recinzioni in legno, risanamento delle recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo e orsi (misura n. 441), recinzioni (misura n.
442), trinciature e ampliamento del pascolo (misura n. 851). b) che, le istanze venivano accolte con la determinazione n. 467 del 2019 e con la determinazione n. 418 del 2017, con conseguente conferma della concessione di un contributo di Euro 12.400,00 e di Euro 43.401,00, precisandosi i termini differenziati di rendicontazione imposti all'ASUC e la prescrizione della doverosa indicazione su tutti i documenti amministrativi, contabili, cartacei e informatici del Codice CUP inviato in forma differenziata per ciascuna iniziativa finanziata;
c) che, con due successive deliberazioni n. 5 e n. 8 del 2018, il CP_2
approvava i relativi progetti aventi ad oggetto le attività a
[...] li previste e affidando all' Parte_2
l'esecuzione dei lavori di trinciatura e ampliamento del pascolo per l'importo finanziato di Euro 43.401,02, cui faceva seguito la predisposizione della contabilità finale, l'emanazione della fattura elettronica e il pagamento mediante bonifico bancario;
d) che, sulla base della proposta di preventivo redatta da Persona_1 relativo alla progettazione definitiva, martellata e di affidati i lavori all'Impresa forestale di con deliberazione n. CP_3
16 del 2020, cui faceva seguito l'app contabilità finale e l'emanazione della fattura n. 8/FE del 21 Giugno2021, con metodica di pagamento tracciabile;
e) che, in tutti i mandati di pagamento è stato indicato il codice CUP;
f) che, a seguito della trasmissione di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali instaurati per le attività oggetto di finanziamento, l' segnalava verbalmente che, in virtù Controparte_4 reva sospendere la procedura di liquidazione del contributo, poiché risultava omessa l'acquisizione del codice CIG, che avrebbe comportato una riduzione del 100 per cento dei contributi in precedenza concessi;
g) che l' chiedeva se era possibile una sanatoria “ora per allora”, Pt_1 stante l tazione privatistica della medesima, sicché il Segretario dell' proponeva istanza all' d.d. 24 Febbraio 2022, relativa alla Pt_1 Pt_1 pos di acquisire il codice n via cautelativa in un momento successivo alla stipulazione dei contratti;
2 h) che, l'ANAC con nota d.d. 9 Marzo 2022 confermava che era possibile acquisire il codice CIG in modalità “ora per allora” e, pertanto, l' Pt_1 provvedeva ad integrare la documentazione richiesta dalla PAT;
i) che, l' , nell'ambito del procedimento di revoca delle sovvenzioni Pt_3 pubblic teva un parere di carattere negativo circa la liquidabilità dei contributi, a fronte del quale l' reiterava la richiesta di erogazione;
Pt_1
l) che, con determinazione irigente del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento n. S044-00205/2022, notificata il 4 Ottobre 2022, sono stati revocati i contributi assegnati per le domande di aiuto n. 11902 e 15642 già assegnati, per un importo complessivo di Euro 55.801,00; m) che, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, poiché il diritto al conseguimento dell'erogazione finanziaria costituisce un diritto soggettivo perfetto e, inoltre, l'ASUC è un soggetto con personalità giuridica di diritto privato da come risulta dalla l. n. 168 del 2017 e dalla l.p. n. 6 del 2005; n) che, l' di non può essere considerato un Pt_1 Parte_1 concessio fina essato a lavori pubblici e non rientra nel novero dei soggetti giuridici di natura pubblica per i quali l'art. 3, c. 1, della l. n. 136 del 2010 prescrive l'acquisizione del codice identificativo di gara CIG;
o) che, l'art. 3 della l. n. 136 del 2010 ha individuato l'ambito di operatività dell'obbligo di acquisizione del CIG nei confronti delle stazioni appaltanti;
p) che, l'omessa indicazione del CUP o del CIG viene sanzionato a livello pecuniario dall'art. 6, c. 2, della l. n. 136 del 2010, non prevedendosi in alcun modo l'iptesi della decadenza dalla sovvenzione pubblica;
q) che, la deliberazione della Giunta provinciale in merito alla formazione della check-list è datata 23 Agosto 2021, n. 1398 ed è, dunque, successiva al completamento delle opere e non è anteriore all'erogazione delle sovvenzioni;
r) che, ricorre una situazione di buona fede e di legittimo affidamento in capo all' in merito alla sicura disponibilità del contributo;
Pt_1
s) che, l zione del CUP consentiva, comunque, di avere il quadro cognitivo del progetto finanziato, sicché poteva al più giustificarsi una sanzione meno afflittiva rispetto alla riduzione del 100 per cento del contributo applicata. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha chiesto la disapplicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1398 del 2021, con conseguente declaratoria di nullità della determinazione del Dirigente del Servizio Foreste della n. 2022 Controparte_1
– S044-00205 del 4 Ottobre 2022, oca dei contributi assegnati con le domande di aiuto n. 11920 e n. 15642 sul programma rurale 2014-2022 per complessivi Euro 55.801,00, nonché l'accertamento del diritto di parte attorea di trattenere tali contributi, maggiorati degli interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di lite. 3
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la , Controparte_1 la quale ha eccepito: a) che, nel caso in esame, il quadro normativo e regolamentare della materia va individuato nel Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Controparte_5
CCI 2014IT06
[...]
08/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Controparte_5
b) che, n uale la Giunta Provinciale, successivamente alla Decisione della Commissione Europea C (2015) 5377 del 03 Agosto 2015, ha approvato definitivamente il “Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020”; c) che, nella deliberazione n. 325 del 11 marzo 2016 la Giunta provinciale (doc. 33) che ha approvato i bandi, i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle Misure/Operazioni del settore forestale: 4.3.2, 4.4.1. 4.4.2, 8.5.1, 8.6.1, come da allegato parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione (doc. 34). Nella stessa si dà atto che le operazioni sono cofinanziate dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato italianoper il 39,914% e dalla Controparte_1 per il 17,106%. Nei criteri (doc. 34) approvati con la deliberazione da ultimo citata, a pag. 4/22 al punto 11: Limitazioni e vincoli si prevede per
“Operazioni realizzate da Enti Pubblici: nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti in materia di contratti e/o di lavori pubblici e comunque, per acquisti di beni materiali o immateriali, qualora non stimati con analisi prezzi, deve essere prodotto almeno un preventivo di spesa”; d) che, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 2490 di data 25 Gennaio 2017 reca la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e la relativa deliberazione n. 1098 del 7 luglio 2017 della Giunta provinciale ha approvato le disposizioni di attuazione del decreto anzidetto;
e) che, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 10255 di data 22 Ottobre 2018 reca i “Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013”;
4 f) che, la deliberazione n. 2285 del 22 dicembre 2020 e la successiva deliberazione n. 1398 del 23 agosto 2021 della Giunta provinciale (docc. 37 e 38) hanno approvato le check list per la effettuazione dei controlli, in attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 10255 di data 22 ottobre 2018 recante “Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute”; g) che, trova applicazione l'art. 3 della l. n. 136 del 2010, espressamente richiamata nella determinazione del Dirigente Servizio Foreste e Fauna n. 418 di data 6 novembre 2017 di ammissione della attrice alle misure Pt_1 richieste (doc. 3); h) che, le fonti ora richiamate non paiono lasciar dubbi sulla obbligatorietà per l'ASUC beneficiaria della misura di osservare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ciò sotto due distinti profili: a) sia perché l'ASUC attrice è soggetto pubblico (su tale profilo meglio si dirà infra) e in quanto tale è tenuto ad osservare la normativa generale sugli appalti in materia di contratti e/o di lavori pubblici, b) sia perché, in ogni caso, l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, poc'anzi riportato dispone tale obbligo, in capo “ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici” a prescindere dalla loro natura pubblica o privata;
i) che, il codice CIG garantisce la riconducibilità dei pagamenti dell'Amministrazione verso l'Appaltatore e da quest'ultimo verso la filiera delle imprese ad una determinata commessa pubblica;
l) che, riferimento alle tempistiche di acquisizione del codice CIG, ANAC, nel comunicato del Presidente del 13 luglio 2016 “Tempistiche di acquisizione del CIG”, nella Delibera 11 gennaio 2017, n. 1, nelle FAQ Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'art. 213, comma 9 del d.lgs. 50/2016 ricorda che l'acquisizione obbligatoria del codice CIG si pone in un momento antecedente l'avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta. Per gli acquisti che non prevedono tali adempimenti va acquisito prima della stipula del contratto in modo che possa essere ivi riportato. Specifica l'Autorità che il CIG oltre ad essere richiesto deve anche essere perfezionato;
m) che, la modalità di acquisizione del CIG “ora per allora” non è la modalità ordinaria di richiesta del CIG, ma è una soluzione ammessa per regolarizzare la posizione debitoria della Stazione appaltante nei confronti dell'Autorità. Queste finalità dello strumento “ora per allora” sono, altresì, indicate dall'Autorità nella risposta di data 10 marzo 2022 pr. n. 0017924 destinata al sig. “(…) l'acquisizione del CIG in modalità “ora Parte_4 per allora” perme mpienza perpetrata nei confronti degli obblighi comunicativi e contributivi verso l'Autorità”;
5 n) che, rispetto al caso in esame, giova qui sottolineare, che essendo l'importo del CIG inferiore ad Euro 150.000,00 non grava sull'Operatore Economico alcun onere contributivo da assolvere in fase di partecipazione alla procedura;
o) che, la modalità “ora per allora” non permette, invece, di sanare l'inadempimento della Stazione appaltante rispetto alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, (così ANAC nel Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019 “Si evidenzia, infine, che è configurabile la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l'obbligo del CIG, anche alla luce della Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge”); p) che, la procedura “ora per allora” non permette di adempiere, neppure tardivamente, agli obblighi volti a prevenire e a tutelare l'Amministrazione dalle possibili infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, poiché i pagamenti legati all'appalto hanno già avuto luogo e non è possibile a posteriori sanare il mancato tracciamento del flusso finanziario che ha già trovato il suo pieno compimento. Dall'inadempimento della tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente;
r) che, dal parere richiesto ad ANAC (doc. 20) che ribadisce che “In generale, il codice CIG deve essere acquisito in un momento precedente la pubblicazione di una gara per essere ivi riportato (CFR Delibera ANAC n. 1/2017 e Determinazione n. 556/201/)”; s) che, le domande n. 11920 e 15642 sono state presentate con riferimento al bando per le misure forestali approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 325 del 11 marzo 2016, in qualità di ente pubblico e, proprio per questa natura dell'Ente richiedente, con la possibilità di ottenere un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammessa;
t) che, nel fascicolo aziendale – che secondo le previsioni del bando per le misure forestali citato deve necessariamente essere aperto dai soggetti richiedenti i contributi – risulta nel SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale) a nome di “Comune di Ton – Associazione Separata Usi Civici Vigo di Ton” con il CUAA (codice unico azienda agricola) – ovvero il codice fiscale – P.IVA_3
t) che, lo Statut (doc. 35) nella versione Parte_1 attualmente vigente, a con CP_2 Parte_1 propria Deliberazione nr. 19 dd. 01.10.2019, non contiene una disposizione esplicita sulla natura giuridica dell'ente stesso e nell'art. 1
“oggetto dello Statuto” si limita a richiamare la Legge provinciale 14 giugno 2005, n.
6. Non sfugge, peraltro, che il predetto Statuto è stato 6 approvato prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 3 della L.P. 23 dicembre 2019, n. 12 che ha introdotto il comma 3 bis nell'art. 4 della L.P. n. 6/2005 che prevede la possibilità per le di acquisire Pt_1 la personalità giuridica di diritto privato;
u) che, nella denegata ipotesi in cui l'ASUC attrice non fosse da considerare ente pubblico, l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 dispone gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari in capo “ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici” a prescindere dalla loro natura pubblica o privata. Le “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010” date con determinazione AVCP n. 4 del 07 luglio 2011, precisano che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici” prevista dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento;
v) che, la disposizione normativa che fonda la revoca/decadenza dall'intera misura (100%) va individuata nel D.M. 22 ottobre 2018 del
(doc. Controparte_6 lusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013” e fornisce i criteri per la stesura delle check list di controllo, sia nazionali, sia provinciali;
z) che, la revoca/decadenza totale si fonda invece sulla previsione (già citata) del D.M. 22 ottobre 2018 che indica come “infrazioni gravi” che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare del contributo concesso (100%) quelle in cui alla lettera d) ove “Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici”; z1) che, L'acquisizione e indicazione negli atti di gara e nei mandati di pagamento del codice Codice unico di progetto (CUP), anch'esso prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, non supplisce e non sana la mancata acquisizione e indicazione del Codice identificativo gara (CIG) che ha natura e finalità diverse. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Nel merito rigettare ogni avversaria domanda, perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la Determinazione del dirigente del Servizio Foreste n. 10459 del 28 settembre 2022 di revoca dei contribuiti concessi alla attrice Pt_1 sulle domande n.11920 a valere della Mis.
8.5.1 del Programma di S urale 2014/2020 per un investimento pari a € 43.401,00 finanziabile al 100% e n. 15642 a valere della Mis.
8.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per un investimento pari a € 12.400,00 finanziabile al 100%”.
7 3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'udienza del 19 Giugno 2024, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in relazione al rito applicabile ratione temporis. Con successiva ordinanza del 9 Dicembre 2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo in ragione della necessità di ottenere chiarimenti in merito allo statuto giuridico di parte attorea con rinvio all'udienza del 22 Gennaio 2025. Con successivo provvedimento del 7 Febbraio 2025, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ai quali le parti avevano espressamente rinunciato a verbale di udienza.
3.1. Negli atti conclusivi, parte attorea ha ribadito le proprie difese ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
3.2. Negli atti conclusivi, la parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
4. Ciò posto, la domanda attorea risulta infondata e, come tale, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Preliminarmente va ribadito che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in luogo di quello amministrativo. Infatti, secondo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, in tema di procedimenti di concessione e/o di revoca di contributi e sovvenzioni, non si configura automaticamente alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, da cui consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione 8cfr. sul punto, Cass. civ., sez. un., 16.8.2024, n. 22862; 3.6.2024 nn. 15404 e 15464; 18.1.2024, n. 1946; e già prima 20.7.2011, - 4 - 15867; 13.10.2011, n. 21062; 25.1.2013, n. 1776; 10.5.2001, n. 183; 2.3.1999, n. 108).
4.2. Ciò posto in tema di giurisdizione, preme esaminare previamente la questione inerente allo statuto giuridico della di , in Pt_1 Parte_1 merito alla quale sono emerse differenti opzio rut
8 Nello specifico, parte attorea ha evidenziato la natura privatistica di tali associazioni, facendo espresso rimando all'art. 1, c. 2, della l. n. 168 del 2017, a norma del quale “Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”. A sua volta, l'art. 4, c. 2-bis, della legge provinciale n. 6 del 2004, sancisce che: “All'amministrazione dei beni comunali di uso civico può provvedere un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). Alla scelta della forma di amministrazione si applica l'articolo 3 bis, comma 3, e, con riferimento alla presentazione della richiesta, quanto previsto dal regolamento di attuazione per il cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico” (con rimando al successivo c. 3, lett. a-bis) Il successivo comma 3-bis dell'art. 4 della citata legge provinciale, introdotto dalla legge provinciale n. 12 del 2019 prevede che: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2”. Si tratta di disposizione normativa entrata in vigore in un momento successivo al perfezionarsi della fattispecie oggetto di lite, atteso che le domande per l'accesso ai contributi pubblici sono state presentate dall' tra il 2017 e il 2019. Parte_1
Sull uisizione della personalità giuridica di diritto privato si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad un'Amministrazione Separata di Usi Civici di altro Comune sito nel Trentino Alto-Adige (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26598 del 2024). Ai fini ermeneutici, questo Giudice ritiene dirimenti le argomentazioni elaborate dalla Corte dei Conti, le quali, seppur riferibili all'ambito di operatività della giurisdizione contabile, affrontano il tema dello statuto giuridico delle ASUC, muovendo dalla nozione dei diritti di uso civico e dalla connotazione teleologica di tali entità (cfr. Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 257 del 2023). In tale pronuncia, la Corte dei Conti ha evidenziato che ciò che rileva sono le funzioni obiettivamente pubbliche svolte dalle in vista della Pt_1 realizzazione di finalità di carattere pubblicistico n tione di diritti spettanti alla collettività titolare degli stessi, atteso che “l'attività di gestione amministrativa deve ritenersi esercitata non solo quando si svolgono funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell'amministrazione pubblica ancorché sulla scorta un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato”. Siffatto criterio interpretativo tiene conto del mutato assetto della Pubblica Amministrazione che si connota per una dimensione pluralistica che le ha attribuito le “sembianze di una costellazione multilivello e policentrica”, la quale 9 ultima consente al legislatore di sottoporre soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche (si v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7645 del 2020). La giurisdizione contabile opera una ricostruzione storica degli organismi di gestione dei beni assoggettati ai diritti di uso civico, da riconoscersi come diritti di natura collettiva volti ad assicurare un beneficio in favore della collettività. Nella sentenza citata, il Giudice contabile chiarisce che: “Nel corso degli anni gli usi civici hanno assunto una valenza ambientale e paesaggistica sempre di maggior rilievo;
basti il richiamo all'art. 1, lett. h) della l. 8 agosto 1985, n. 431 (cd. legge Galasso) che, modificando il d.P.R. n. 616 del 1977, ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. L'art. 142 del Codice dei beni culturali ha previsto che "sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:...h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici". Ugualmente rilevante deve ritenersi la modifica all'art. 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 apportata dal disposto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 74 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" il quale prevede che"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico". Viene, infine, in considerazione la legge 20 novembre 2017, n. 168, la quale ha riconosciuto i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”. Passaggio saliente della citata pronuncia concerne la parte in cui la Corte dei Conti ha evidenziato che: “Nel descritto complesso fenomeno si assiste alla convergenza di finalità pubbliche, nel rilievo avuto dai beni collettivi (nella dimensione anche diacronica sopra indicata) ed i correlati interessi in tutela, e modalità di gestione, improntate a modelli privatistici, ritenuti dal legislatore nazionale più adeguati al perseguimento dei predetti fini. In tale cornice la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la connotazione pubblicistica propria dei diritti civici - ed il regime giuridico dei beni collettivi (costituenti il patrimonio o demanio civico) segnato da connotati di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo- forestale - non è in alcun modo intaccata né interferisce con la prevista natura giuridica degli enti di gestione, che, benché assumano forme organizzative e personalità di diritto privato, contribuiscono alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonché alla realizzazione di interessi di uguale natura (Cass. Sez. Un. n. 12482/2020; Cass. Civ. Sez. I civ.n.10837/2021) Anche la giurisprudenza contabile, ai fini della indagine in ordine alla sussistenza della giurisdizione, ha chiarito che non occorre interrogarsi sulla natura giuridica degli atti né rileva la qualificazione di ente pubblico o non dell'ente di gestione: la giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni qual volta vengano utilizzati beni e denaro pubblico per la cura di pubblici interessi;
non è il titolo di proprietà a rilevare, ma il vincolo di destinazione che li attrae nel regime delle gestioni pubbliche (Corte dei conti, Sez. I, n. 16/2021)” (cfr. Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 257 del 2023). 10 Sulla scorta del corredo motivazionale che precede, in cui sono riportati importanti assunti ricostruttivi della giurisprudenza di legittimità, emerge che la connotazione teleologica di natura pubblicistica delle attività perseguite dalle prevale sullo statuto giuridico, anche se dovesse Pt_1 essere ritenuto d privato. Di tal guisa, le difese attoree in merito all'inapplicabilità della normativa sugli appalti non risultano fondate, semmai il rilievo pubblicistico dello scopo perseguito, che sottende la tutela di interessi superindividuali, impone l'applicazione della l. n. 136 del 2010. Giova, poi, considerare che anche lo statuto dell'ASUC non contempla alcuna qualificazione della stessa in termini privatistici, semmai emerge una stretta relazione dell'Amministrazione Separata con l'Ente locale al cui interno opera ed è ubicata. Infatti, l'art. 10 dello Statuto prevede che alla scadenza del Comitato in carica, il Sindaco del Comune indice la consultazione per l'elezione del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla legge provinciale. Anche per la pubblicità degli atti, l' Pt_1 si avvale dell'albo telematico del Comune, in attesa della predispo di uno proprio (si v. Statuto sub doc. 35 allegato al fascicolo di parte convenuta).
4.3. La connotazione pubblicistica delle finalità perseguite rende applicabile la normativa dettata in tema di appalti pubblici e della disciplina di cui alla legge n. 136 del 2010. Del resto, l'art. 3 della citata sopra pone l'obbligo di presentazione del Codice CIG, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, non solo in capo agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, ma anche a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici, pure europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, le “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010” date con determinazione AVCP n. 4 del 7 Luglio 2011, precisano che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici” prevista dall'art. 3 della l. n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dall'importo. Il comma 5, a sua volta, prevede che: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi
11 telematici delle banche e della società , il CUP può essere inserito Controparte_7 nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento”. Il comma 8 prevede, poi, che: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente”. Infine, il comma 9 prevede che: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”. Del resto, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento con le determinazioni n. 467 del 2019 e n. 418 del 2017 ha approvato le iniziative dell' e concesso i contributi nella misura di Euro 12.400,00 Pt_1
e di Euro 43. pari al 100 per cento della spesa ammessa, precisando che le condizioni e le modalità dell'erogazione erano ulteriormente specificate nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2492 del 2016 e n. 135 del 2019. È proprio la determinazione n. 418 del 2017 a fare espresso rimando all'art. 3 della l. n. 136 del 2010. Nelle successive note del Servizio Foreste e Fauna del 14 Novembre 2017, inerente alla domanda n. 11920 del 2017 e dell'8 Novembre 2019, con riguardo alla domanda n. 15642 del 23 Aprile 2019, si precisa che “il rispetto degli impegni e dei vincoli assunti dai beneficiari di contributi sul programma di sviluppo rurale sono disciplinati da una specifica normativa e le eventuali violazioni soggette a sanzione o esclusione (revoca) a seconda del grado di entità, gravità e durata”. Ciò posto in termini di normativa applicabile, preme considerare che parte attorea ha eccepito che il rilascio tardivo del codice CIG consente di sanare l'irregolarità nella modalità “ora per allora”, per come evidenziato nella risposta fornita dall'ANAC in data 10 Marzo 2022, all'esito della richiesta di parere dell' . Tale meccanismo si precisa, serve per sanare Pt_1
l'inadempienza trata nei confronti degli obblighi comunicativi e contributivi verso l'Autorità, rimandando alla Guida pratica all'utilizzo di SIMOG per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi informativi. Tale chiarimento deve essere posto vis à vis con il successivo parere rilasciato dall'ANAC nei confronti dell , ossia dell Pt_3 [...] pagamenti, in data 20 Mag in cui si chia Controparte_4 rmatizzata di raccolta dati permette l'acquisizione della
12 registrazione tardiva di un appalto e l'acquisizione del codice CIG in modalità “ora per allora”. L'ANAC chiarisce, inoltre, che le conseguenze dell'omissione degli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere rinvenute nella normativa provinciale applicabile in materia di bilancio e di contabilità generale, oltre nelle disposizioni di cui alla legge provinciale n. 7 del 1997 e nella vigente contrattazione collettiva provinciale, avuto riguardo al regime di responsabilità civile, penale, disciplinare ed erariale dei dipendenti pubblici. Nel parere dell'APPAG dell'11 Agosto 2022 viene evidenziato che l'ANAC, nel Comunicato del Presidente del 13 Luglio 2016, inerente alle
“Tempistiche di acquisizione del CIG”, nella Delibera 11 gennaio 2017, n. 1, nella FAQ Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'art. 213, comma 9, del D.Lgs. 50/2016”, si precisa che l'acquisizione obbligatoria del codice CIG si pone in un momento antecedente l'avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di scelta del contraente. Per gli acquisti che non prevedono tali adempimenti va acquisito prima della stipula del contratto in modo che possa essere ivi riportato. Sempre in tale nota, l'APPAG precisa che il CIG, oltre ad essere richiesto, deve anche essere perfezionato e chiarisce che il parere del Servizio Regolazione e innovazione nei contratti pubblici afferma esplicitamente che: “La modalità “ora per allora” non permette, invece, di sanare l'inadempimento della Stazione appaltante rispetto alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così ANAC nel Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019 “Si evidenzia, infine, che è configurabile la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l'obbligo del CIG, anche alla luce della Delibera ANAC n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie dalla legge”. Occorre, poi, considerare che nella citata delibera dell'11 Gennaio 2017, n. 1, l'ANAC ha chiarito che “il CIG è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'Autorità che consente contemporaneamente: a) l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
b) la tracciabilita' dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
d) il controllo sulla spesa pubblica” e chiarisce che
“l'acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l'avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalità di selezione del contraente prescelta”. 13 Non risulta, inoltre, dal compendio probatorio in atti che la revoca dei finanziamenti riposi sui contenuti della check list approvata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1398 del 23 Agosto 2021, di cui parte attorea eccepisce un'applicazione retroattiva. Invero, risulta fondato l'assunto avversario che ha evocato quale fonte normativa applicabile al caso di specie il decreto ministeriale del 22 Ottobre 2018, il quale si inserisce nella fase di svolgimento della procedura di concessione dei contributi pubblici e prevede espressamente che, in presenza di “infrazioni gravi”, è previsto il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto nella misura del 100 per cento. Rientrano in tale ambito, le fattispecie di non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici di cui alla lett. d) del citato D.M. del 2018. Le violazioni poste in essere nei confronti del dettato di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle disposizioni ANAC costituiscono elementi di non regolare svolgimento delle procedure di aggiudicazione riconducibili alle “infrazioni gravi” che comportano, come tali, la revoca/decadenza dell'intero ammontare del contributo che può essere concesso. Dal combinato disposto della normativa prevista dalla l. n. 136 del 2010, dal Decreto ministeriale del 2018, unitamente alla legge n. 168 del 2017 e alla legge provinciale n. 6 del 2005, risulta che l'omessa comunicazione del codice CIG, prima della conclusione dei contratti aventi ad oggetto i lavori e i servizi, costituisce una irregolarità sanabile nella modalità “ora per allora” per quanto concerne gli adempimenti da porre in essere con l'ANAC, ma non comporta una sanatoria in automatico dell'intero iter procedimentale attivato con la Pubblica Amministrazione procedente. Del resto, non risulta pertinente il rimando operato dall'attrice alla possibile applicazione di meccanismi sanzionatori in luogo della revoca dei contributi, dal momento che si tratta di misure aventi una diversa ratio e una difforme sfera applicativa. Infatti, la riduzione o la revoca dei contributi pubblici riposa sull'accertamento delle irregolarità commesse e risponde ai principi di proporzionalità di matrice euro-unitaria cui si raccorda la gravità dell'inosservanza, mentre il regime sanzionatorio viene parametrato alla gravità delle condotte assunte dai soggetti responsabili dell'omissione. Per tali motivi, non si ravvisano elementi che determinano questo Giudice a disapplicare i provvedimenti amministrativi contestati, in quanto non ritenuti privi dei presupposti applicativi previsti dalla legge. Da ciò ne deriva l'integrale rigetto di tutte le pretese attoree, con riferimento non solo alla domanda articolata al capo 1), ma anche di quelle aventi ad oggetto la condanna al pagamento dei contributi di cui non si reputano sussistenti i requisiti (di cui ai capi 2) e 3).
14 5. Si ritiene di dover operare una integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della materia oggetto di lite e delle complesse questioni interpretative ad essa connesse ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da parte attorea;
2) compensa integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, l'8Aprile 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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