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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2024, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8560/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 14.5.2024 vertente
TRA
1. CP_1 C.F._1
2. Controparte_2 C.F._2
3. Controparte_3 C.F._3
4. Controparte_4 C.F._4
5. ER RG C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
pagina 1 di 11 7. CP_6 C.F._7
8. Controparte_7 C.F._8
9. Controparte_8 C.F._9
Email_1 10.
CP_8 C.F._10 CP_7
11. Controparte_9 C.F._11
12. Controparte_10 C.F._12
13. IL CE C.F._13
14. Controparte_11 C.F._14
15. CP_12 C.F._15
16. Controparte_13 C.F._16
17. CP_14 C.F._17
18. CP_15 C.F._18
19. CP_16 C.F._19
20. Emai_2
CP_17 C.F._20 CP_18
21. Controparte_19 C.F._21
22. Controparte_20 C.F._22
23. Controparte_21 C.F._23
24. MOTTO Email_3 C.F._24
25. RA ER C.F._25
26. Controparte_22 C.F._26
27. Email_4 C.F._27
28. Controparte_23 C.F._28
29. NAVA MARIACHIARA C.F._29
30. CP_24 C.F._30
31. CP_25 C.F._31
32. CP_26 C.F._32
33. NOTARO Per_1 C.F._33
34. NYABENDA Per_2 C.F._34
35. Controparte_27 C.F._35
36. ODDO Ema_5 C.F._36
37. CP_28 C.F._37
38. CP_29 C.F._38
39. Parte_1 C.F._39
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella.
APPELLANTI
E
pagina 2 di 11 ( ), Controparte_30 P.IVA_1 Controparte_31
( ),
[...] P.IVA_2 Controparte_32
( ), ( ), P.IVA_3 Controparte_33 P.IVA_4
contumaci.
APPELLATI
CONCLUSIONI
ha rinunciato agli atti del giudizio. CP_24
Gli altri appellanti hanno così concluso:
pagina 3 di 11 pagina 4 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D. Lgs. n. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato
italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
pagina 5 di 11 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Chiedevano, pertanto, di condannare la al Controparte_30
risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa in misura non inferiore a € 20.000,00
per ciascun anno di specializzazione.
In via subordinata, anche a titolo di risarcimento del danno, chiedevano la corresponsione della differenza tra quanto percepito e quanto loro ulteriormente spettante qualora fosse stata riconosciuta la rideterminazione triennale e/o l'indicizzazione annuale della borsa di studio.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9895/2018, rigettava le domande attoree,
ritenendo che non poteva ritenersi integrata la condotta antigiuridica dello Stato italiano su cui si fondava la pretesa risarcitoria e comunque prive di legittimazione le amministrazioni convenute con riferimento alle domande di corresponsione delle somme dovute a titolo di rideterminazione triennale e/o d'indicizzazione annuale.
3. Gli appellanti hanno ritenuto errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato
in quanto, l'art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 368/99, nella parte in cui prevedeva che gli articoli da 37 a 42 del medesimo decreto si applicavano solo a decorrere dall'anno accademico
2006/07, contrastava con la normativa eurounitaria e in particolare con la direttiva 93/16/UE.
Secondo gli appellanti, inoltre, il principio eurounitario dell'adeguata remunerazione doveva essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
4. Ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda deve rammentarsi che già da tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9147/09,
affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n.
pagina 6 di 11 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
5. Quanto alla doglianza fondata sul carattere non adeguato della remunerazione accordata ai medici odierni appellanti va rilevato che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico,
prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati
membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula,
all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
pagina 7 di 11 Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità del
2018 che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi,
prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore
dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-
2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in
quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per
sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici
specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso
che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o
imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici
neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto
che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass. n. n. 4449/2018, Rv. 647457 – 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n. 13445/2018, n. 14168/2019).
La natura ormai consolidata di tale orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e priva dei necessari presupposti la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, in relazione all'art. 3 Cost.
6. Per quanto attiene invece alla domanda di pagamento delle somme a titolo di indicizzazione e di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e,
sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La domanda sarebbe però infondata anche qualora basata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione pagina 8 di 11 automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico.
Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è
consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale e alla indicizzazione annuale, per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1
che "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di
comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi
accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi,
gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o
dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in
relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura
dell'anno 1992".
Il blocco della indicizzazione è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall'art. 3 c. 36
della L. n. 537/1993; per il triennio 1997-1999 dall'art. 1 commi 66 e 67 della L. n. 662/1995; per il triennio 2000-2002 dall'art. 22 della L. n. 488/1999; per il triennio 2003-2005 dall'art. 36 della
L. n. 289/2002; per il triennio 2006-2008 dall'art. 1 c. 212 della L. n. 266/2005.
Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi: l' art. 1 comma 33, della L. n. 549/1995, interpretando autenticamente le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6 D.L. n. 384/1992, ha stabilito che le stesse devono essere interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per l'anno 1992, siano comprese le borse di studio di cui all' art. 6 del D. Lgs. n. 257/91.
pagina 9 di 11 In base alla disposizione contenuta nell' art. 22 L. n. 488/1999 la disposizione così
interpretata continua ad applicarsi anche nel triennio 2000 - 2002. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall' art. 36 della L. n. 289/2002 per il triennio 2003- 2005 e dall'art. 1, comma 212, L. n. 266/2005 (cfr. ancora Cass. n. 4449/2018).
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996,
quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L.
n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n.
449/ 1997, L. n. 488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare -
nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie
- la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Proprio sulla base di tali considerazioni la Cassazione in più occasioni, affrontando la questione della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea, ha escluso qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ha affermato l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia
(cfr. Cass. n. 13572/2019 che a sua volta richiama le ordinanze nn. 31922 e 17051/2018).
7. Gli appelli, pertanto, devono essere integralmente rigettati, tranne che con riferimento all'appello proposto da il quale ha rinunciato all'appello, determinando la CP_24
cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio (Cass. n. 5250/2018, n.
31199/2018).
8. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
pagina 10 di 11 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio con riferimento all'appello proposto da CP_24
2. Rigetta i rimanenti appelli;
3. Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.9.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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