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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 277/2016 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 611/2017 R.G.)
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonella Amata, giusta procura in atti;
-attore nel giudizio n. 277/2016 R.G. e convenuto nel giudizio n. 611/2017 R.G.
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Oliviero
Atzeni, giusta procura in atti, attore nel giudizio n. 611/2017 R.G.
contro
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Giuseppe Santilano, giusta procura in atti;
convenuta nei giudizi nn. 277/2016 R.G. e 611/2017 R.G.
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
convenuta contumace nei giudizi nn. 277/2016 R.G. e 611/2017 R.G.
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Antonella Amata per MI NO,
1 l'avv. Andrea Pirri per delega dell'avv. Oliviero Atzeni per l' e l'avv. CP_1
Giuseppe Santilano per la Controparte_2
Insiste nelle contestazione alla CTU e chiede la rinnovazione, evidenziando che i chiarimenti alle osservazioni non erano esaustivi;
in subordine, precisa le conclusioni.
L'avv. Amata contesta e chiede la decisione della causa. L'avv. Santilano contesta quanto dedotto dall'avv. Pirri e si oppone al rinnovo della CTU poiché infondata;
precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto al n. 277/2016 R.G. ha agìto Parte_1
in giudizio al fine di ottenere la condanna di e della Controparte_4 CP_2
in solido, al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – subìti in
[...]
occasione del sinistro stradale verificatosi lungo la Via Torrente Forno nel
Comune di Capo d'Orlando (Me).
A tal fine ha esposto che in data 20.07.2014, mentre viaggiava a bordo della Vespa Piaggio Tg. BD57481, veniva investito da che, Controparte_4
alla guida della Peugeot 307, Tg. CG292VP (assicurata dalla , Controparte_2
effettuava all'improvviso una manovra di inversione.
La costituitasi in giudizio, ha contestato sia l'an che il Controparte_2
quantum della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
La stessa, in subordine, ha chiesto – previa applicazione dell'art. 1227 c.c.
– di tener conto ai fini del risarcimento del danno della concorrente responsabilità del danneggiato in quanto quest'ultimo, al momento dell'impatto, non indossava il casco protettivo.
La Compagnia di Assicurazione ha precisato, inoltre, di avere già
2 corrisposto in favore dell'attore, a titolo di risarcimento, la somma di €
62.593,50, ricevuta dall'attore a titolo di acconto.
L' con atto di citazione iscritto al procedimento n. 611/2017 R.G., CP_1
ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di e della Controparte_4
in solido tra loro, al rimborso della prestazione pensionistica Controparte_2
corrisposta in favore di a causa delle lesioni subìte in occasione Parte_1
del sinistro del 20.7.2014.
La costituitasi in tale giudizio, ha chiesto di disporre Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nonchè la Parte_1
riunione della causa iscritta al n. 611/2017 R.G. con quella identificata al n.
277/2016 R.G..
Nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum della domanda avanzata dall' chiedendone il rigetto;
in subordine, ha chiesto l'applicazione CP_1
dell'art. 1227 c.c..
– nei cui confronti il Tribunale ha disposto l'integrazione Parte_1
del contraddittorio con provvedimento del 15.11.2018 – costituitosi nel giudizio n. 611/2017 R.G. ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate.
Il Tribunale, con provvedimento del 18.11.2021, ha disposto la riunione del fascicolo n. 611/2017 R.G. a quello di più antica iscrizione di cui al n. 277/2016
R.G..
Nel presente giudizio è stato disposto l'interrogatorio formale, espletata la prova per testi nonché la C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato.
Successivamente, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia della convenuta che, sebbene ritualmente citata in entrambi i giudizi, Controparte_4
successivamente riuniti, non si è costituita.
Precisato ciò e prima di passare al merito della controversia, occorre evidenziare che l'art 2054 c.c., al secondo comma, stabilisce che “Nel caso di
3 scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tale scopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04); tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è incompatibile con la concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del Giudice – e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass, n. 26004/2011; Cass. n. 456/05).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti” (cfr. Cass. n. 12884/2021).
Fatta questa premessa, occorre evidenziare che il danneggiato ha diritto di chiedere il risarcimento non solo al conducente del mezzo investitore ma anche
4 alla compagnia assicuratrice del veicolo.
Ed invero, secondo giurisprudenza consolidata, “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore,
l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende
"ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale (cfr. Cass. n.
14537/2014).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda risarcitoria avanzata da Pt_1
nei confronti di e della , è fondata e
[...] Controparte_4 Controparte_2
merita accoglimento nei limiti di cui alle risultanze istruttorie.
La dinamica del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo è stata confermata dalle risultanze processuali sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
A tal proposito si evidenzia che nel “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale” redatto nell'immediatezza del sinistro dalla Legione
Carabinieri Sicilia – Compagnia di S. Agata Militello (cfr. all. 6 fascicolo di parte di , nella sezione “osservazioni/dinamica” si legge: “Dai rilievi Pt_1
effettuati la possibile dinamica è la seguente: il veicolo A, transitava dalla via
Torrente Forno del Comune di Capo d'Orlando con senso di marcia monte- mare quando giunto nei pressi dell'autolavaggio civico 63, la conducente effettua una manovra di inversione di marcia occupando completamente la corsia opposta mare-monte ostruendo il libero passaggio del veicolo che transitava con senso di marcia mare monte. Poiché tale manovra veniva effettuata quando il veicolo B era nella immediata vicinanza, il conducente del motociclo non riesce ad arrestare la corsa e quindi ad evitare il forte impatto, nonostante il tentativo di piegarsi come si evince dalle tracce di abrasioni notate sul manto stradale riportate in Allegato schizzi planimetrici. Si precisa inoltre che al nostro arrivo il conducente del veicolo B era già stato messo sulla
5 lettiga del 118 e subito dopo accompagnato presso il nosocomio di Sant'Agata
Militello. Lo stesso per gli eccessivi traumi subiti non riusciva a riferire in merito all'incidente.”.
Ed ancora, nel verbale di spontanee dichiarazioni redatto dai Carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo subito dopo il sinistro per cui è causa (cfr. all. 6 fascicolo di parte di ha dichiarato e sottoscritto Pt_1 Controparte_4
quanto segue: “Transitavo dalla via Torrente Forno con direzione monte-mare quando giunta nei pressi del civico 63, effettuato una manovra di inversione di marcia, occupando la corsia apposta quando improvvisamente sentivo un forte rumore a seguito dell'impatto con un ciclomotore avvenuto nella fiancata.
Effettuavo la manovra di cui sopra poiché non vi era un traffico intenso, e non mi accorgevo assolutamente ed è il sopraggiungere del ciclomotore della corsia opposta”.
Orbene sulla base di quanto accertato dai Carabinieri può ritenersi superato la presunzione del concorso di colpa previsto nel secondo comma dell'art. 2054
c.c..; a ciò si aggiunge che non costituendosi in giudizio e non Controparte_4
presentandosi neppure all'udienza - regolarmente comunicatale - per rendere l'interrogatorio formale non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa del sinistro per cui è causa.
Ed ancora, la dinamica del sinistro per come descritta nell'atto di citazione
è stata altresì confermata dal testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
14.6.2022, presente al momento del sinistro quale passeggero trasportato da
Controparte_4
Il teste ha dichiarato “…io mi trovavo in macchina con mia moglie quando si è verificato l'incidente stradale per cui è causa … ricordo che mia moglie ha fatto inversione di marcia ed io ricordo “un botto” … l'incidente si è verificato in Capo d'Orlando, in contrata Torrente Forno a circa 100 metri dal ponte ferroviario … riconosco nelle due fotografie che mi vengono esibite i luoghi in cui si è verificato l'incidente e i mezzi che sono stati in esso coinvolti… ”.
Dall'esame delle risultanze processuali, quindi, emergono elementi
6 probatori che confermano che il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore ; la convenuta adottando Parte_1 Controparte_4
una condotta imprudente e negligente ha invertito il senso di marcia del proprio autoveicolo travolgendo il motociclo guidato da proveniente dalla Pt_1
direzione opposta.
Detta ricostruzione del sinistro, tra l'altro, trova supporto anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, il ha sostenuto che al momento dell'impatto indossava il Pt_1
casco protettivo.
Ebbene - a differenza di quanto asserito dalla - Controparte_2
l'ausiliario ha potuto confermare detta circostanza ed ha stabilito che “Le lesioni post-traumatiche accertate sono compatibili con l'uso del casco” (cfr. pag. 6 consulenza in atti).
Nella fattispecie in esame, pertanto, non può trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. – invocato dalla compagnia assicurativa convenuta – secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In ragione di quanto sin qui esposto sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attore Pt_1
A tal proposito si osserva che “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o
l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e
l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico” (cfr. Cass. n. 4009/2006, Cass. n. 1028/2012, Cass. n. 14358/2018).
Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto dall'attore,
7 il consulente tecnico, dopo avere precisato che “ … Le lesioni accertate e certificate, secondo una obbiettiva valutazione, rispettano la criteriologia
Medico-Legale sono causalmente riconducibili al fatto lesivo, come risultante agli atti”, ha accertato che ha patito un'invalidità temporanea totale della Pt_1
durata di giorni 30, un'invalidità parziale al 75% della durata di giorni 30, al
50% di giorni 40, al 25% di giorni 20.
Il consulente, inoltre, ha appurato che ha riportato “postumi Pt_1
permanenti” tali da determinano una condizione di invalidità permanente dello stesso pari all' 21 %.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, in adesione alla più recente ricostruzione giurisprudenziale, occorre adottare il criterio delle tabelle di Milano.
Pertanto, sulla base delle tabelle, avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente e considerato altresì il tipo di lesioni subite da e Pt_1
l'età dello stesso al momento del sinistro (46 anni), deve essere liquidata la complessiva somma di € 72.871,50, ed in particolare: € 8.912,50 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, ed € 63.959,00 a titolo di danno biologico permanente.
Considerato, tuttavia, che la ha già versato al danneggiato Controparte_2
€ 62.593,50, e la devono essere condannati, Parte_2 Controparte_2
in solido, a versare in favore di - quale differenza tra l'importo Parte_1
complessivamente dovuto (€ 8.912,50 + € 63.959,00 = € 72.871,50) e quanto già ottenuto (€ 62.593,50) – la somma di € 10.278,00 (€ 72.871,50 - € 62.593,50 = €
10.278,00).
Al danno non patrimoniale, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata
8 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
Trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, però, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (cfr. Cass., 5503 del 08.04.2003) sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Alla somma così determinata dovranno essere, poi, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, sempre ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale appare utile evidenziare che il consulente non ha accertato che gli esiti permanenti derivanti dalle lesioni riportate da in seguito al sinistro per cui è causa Pt_1
hanno inciso su aspetti specifici della sfera individuale o relazionale;
l'ausiliario, oltretutto, ha escluso che le lesioni accertate abbiano avuto un'incidenza sulla cenestesi lavorativa, non determinando alcuna una perdita di capacità lavorativa generica o specifica .
A tal proposito la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute
“il danno biologico è rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente
9 riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona e può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” .(Cass. n 27482/18).
Non sussistendo nella fattispecie in esame la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto a quello che avrebbe sofferto un'altra persona secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit non occorre procedere - nella liquidazione del danno biologico - alla c.d.
“personalizzazione” di tale voce di danno.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale - inteso quale sofferenza e patema d'animo subìto dalla vittima a causa del sinistro - la liquidazione deve ritenersi inclusa nel danno non patrimoniale, come sopra riconosciuto e liquidato costituendo questo un ampio genus comprensivo delle varie voci di danno non aventi natura patrimoniale.
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che “Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale". (Cass. n. 5243/14; cfr. Cass. n. 18641/11).
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si osserva quanto segue. Pt_1
La domanda di avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche e Pt_1
farmaceutiche dallo stesso sostenute, quantificate in € 2.511,53, merita accoglimento;
le stesse, invero, sono state dettagliatamente documentate in giudizio (cfr. all. da 22 a 50 fascicolo di parte) e ritenute congrue dal consulente
(cfr. pag. 6 consulenza).
10 Parimenti, merita di essere accolta anche la domanda di avente ad Pt_1
oggetto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 8.500,00, per l'attività prestata in suo favore dalla “Infortunistica Stradale R.C. LI di IN
AB & C. s.a.s.”.
Sul punto occorre evidenziare che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che
l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata
e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (cfr. Cass. n. 14444/21). Ed ancora, “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata
“ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere
l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. n. 39384/2021; Cass. n.
17685/2019; Cass. n. 21941/2017).
Orbene, attese le risultanze processuali e l'accoglimento – già in via pregiudiziale - della pretesa risarcitoria avanzata da la spesa dallo stesso Pt_1
sostenuta per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla “Infortunistica Stradale
R.C. LI di IN AB & C. s.a.s.” deve ritenersi - in aderenza ai principi giurisprudenziale richiamati - necessaria e giustificata dal fine di ottenere il ristoro dei danni subìti in occasione del sinistro per cui è causa.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che ha dimostrato di aver Pt_1
effettivamente sostenuto detto esborso mediante la produzione in giudizio
11 dell'assegno non trasferibile n. 52 – 5350212110 intestato alla suindicata società, emesso dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - in data 22.6.2015 - per l'importo di € 8.500,00 (cfr. all. 20 fascicolo di parte di . Pt_1
Ed ancora, la corresponsione della suddetta somma da parte di alla Pt_1
società “Infortunistica Stradale R.C. LI di IN AB & C.
s.a.s.” è stata altresì confermata dalla titolare della stessa, AB IN, all'udienza del 20.11.2019; quest'ultima, invero, ha riconosciuto la fattura esibitale ed allegata in atti ed ha confermato l'avvenuto pagamento della stessa.
La complessiva somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, pari a €
11.011,53 (€ 8.500,00 + € 2.511,53) deve essere rivalutata annualmente dalla data dell'effettivo esborso sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, mentre gli interessi compensativi dovranno essere calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Passando ad esaminare la domanda avanzata dall' avente ad CP_1
oggetto il rimborso della prestazione pensionistica erogata in favore di Pt_1
si osserva quanto segue.
[...]
L' premettendo che aveva subito una riduzione CP_1 Parte_1
della capacità lavorativa superiore ai 2/3 a causa dei postumi derivanti dal sinistro per cui è causa, ha chiesto la condanna solidale di e Controparte_4
della al rimborso della somma - pari ad € 151.847,47 - Controparte_2
corrisposta in favore del danneggiato a titolo di prestazioni pensionistiche ex
Legge 222/1984.
A tal proposito si osserva che ai sensi dell'art. 1916, comma 1, c.c.
“l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Per giurisprudenza consolidata, invero, “Se l'erogazione della prestazione previdenziale provenga dall' in conseguenza di un sinistro, l'ente CP_1
previdenziale, nel momento in cui riconosca un assegno di invalidità in conseguenza di un fatto dannoso cagionato da un terzo, ha diritto ad agire in
12 surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore” (cfr. Cass.
n. 4734/2019).
Orbene, la domanda non merita accoglimento in quanto infondata.
L'ausiliario nominato – le cui conclusioni meritano di essere condivise poiché esenti da vizi e censure – ha ritenuto che “Le lesioni accertate non incidono sulla cenestesi lavorativa. Non configurano una perdita di capacità lavorativa generica o specifica.” (cfr. pag. 6 consulenza).
Contrariamente a quanto opinato dall' e rispondendo alle CP_1
osservazioni mosse all'elaborato peritale dallo stesso Istituto, il consulente ha precisato che “ … dalla lettura degli atti di causa e da quanto depositato nei fascicoli di Parte , nonché in sede di operazioni peritali l' , non ha CP_1
prodotto alcuna certificazione medica o relazione clinica , avente validità medico-legale che possa suffragare l' eccezione del CTP e, nel dettaglio, le conclusioni a cui è pervenuta dopo l' accertamento effettuato dalla CP_1
propria Commissione Medica per le Invalidità Civili”; lo stesso, inoltre, ha evidenziato che “In merito a quanto rilevato da e relativo alla CP_5
attività lavorativa svolta dal Periziando, si precisa che in sede di operazioni peritali ( a cui il CTP ha partecipato ) , lo ha dichiarato di svolgere CP_1 Pt_3
da sempre , a tempo pieno , l'attività di saldatore meccanico e che la stessa , dopo il sinistro , per le oggettive difficoltà legate al trauma , è passata in modalità part-time” (cfr. pag. 7 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che non sussistono i presupposti per ottenere dalla e dalla il rimborso in favore dell' delle CP_4 Controparte_2 CP_1
somme che quest'ultima ha corrisposto all'attore
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
13 La regolamentazione delle stesse tra , e Parte_1 Controparte_4
la tiene conto del principio del “decisum” e dell'attività Controparte_2
espletata dalle parti.
La regolamentazione delle spese tra l' attrice nel giudizio riunito) CP_1
e la invece, tiene conto del valore della controversia e Controparte_2
dell'attività espletata dalle parti e nulla si dispone in favore di Controparte_4
stante la contumacia della stessa.
Considerato che l' non ha avanzato alcuna domanda nei confronti CP_1
di le spese tra le rispettive parti sono interamente compensate. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 277/2016 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 611/2017 R.G.), respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) accerta e dichiara che è responsabile del sinistro Controparte_4
subìto da il 20.07.2014 e per l'effetto; Parte_1
3) condanna in solido e la a Controparte_4 Controparte_2
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, la somma di € 10.278,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
4) condanna in solido e la a Controparte_4 Controparte_2
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, la somma di € 11.011,53, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da Pt_1
;
[...]
6) rigetta la domanda di rimborso avanzata dall' CP_1
7) condanna e la in solido, alla Controparte_4 Controparte_2
rifusione delle spese processuali liquidate in € 803,98 per spese vive ed
€ 5.077,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
14 come per legge, in favore del procuratore di che ha reso Parte_1
la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
8) condanna l' a pagare in favore della le spese CP_1 Controparte_2
liquidate nella somma di € 7.616,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra l' e : CP_1 Parte_1
10) nulla si dispone in favore di in quanto Controparte_4
contumace.
11) le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto in atti, sono definitivamente poste in solido a carico di , della Controparte_4
e dell' Controparte_2 CP_1
Così deciso in Patti, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 277/2016 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 611/2017 R.G.)
tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonella Amata, giusta procura in atti;
-attore nel giudizio n. 277/2016 R.G. e convenuto nel giudizio n. 611/2017 R.G.
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Oliviero
Atzeni, giusta procura in atti, attore nel giudizio n. 611/2017 R.G.
contro
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
pro tempore, rappresentata e difensa dall'avv. Giuseppe Santilano, giusta procura in atti;
convenuta nei giudizi nn. 277/2016 R.G. e 611/2017 R.G.
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
convenuta contumace nei giudizi nn. 277/2016 R.G. e 611/2017 R.G.
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Antonella Amata per MI NO,
1 l'avv. Andrea Pirri per delega dell'avv. Oliviero Atzeni per l' e l'avv. CP_1
Giuseppe Santilano per la Controparte_2
Insiste nelle contestazione alla CTU e chiede la rinnovazione, evidenziando che i chiarimenti alle osservazioni non erano esaustivi;
in subordine, precisa le conclusioni.
L'avv. Amata contesta e chiede la decisione della causa. L'avv. Santilano contesta quanto dedotto dall'avv. Pirri e si oppone al rinnovo della CTU poiché infondata;
precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto al n. 277/2016 R.G. ha agìto Parte_1
in giudizio al fine di ottenere la condanna di e della Controparte_4 CP_2
in solido, al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – subìti in
[...]
occasione del sinistro stradale verificatosi lungo la Via Torrente Forno nel
Comune di Capo d'Orlando (Me).
A tal fine ha esposto che in data 20.07.2014, mentre viaggiava a bordo della Vespa Piaggio Tg. BD57481, veniva investito da che, Controparte_4
alla guida della Peugeot 307, Tg. CG292VP (assicurata dalla , Controparte_2
effettuava all'improvviso una manovra di inversione.
La costituitasi in giudizio, ha contestato sia l'an che il Controparte_2
quantum della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto.
La stessa, in subordine, ha chiesto – previa applicazione dell'art. 1227 c.c.
– di tener conto ai fini del risarcimento del danno della concorrente responsabilità del danneggiato in quanto quest'ultimo, al momento dell'impatto, non indossava il casco protettivo.
La Compagnia di Assicurazione ha precisato, inoltre, di avere già
2 corrisposto in favore dell'attore, a titolo di risarcimento, la somma di €
62.593,50, ricevuta dall'attore a titolo di acconto.
L' con atto di citazione iscritto al procedimento n. 611/2017 R.G., CP_1
ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di e della Controparte_4
in solido tra loro, al rimborso della prestazione pensionistica Controparte_2
corrisposta in favore di a causa delle lesioni subìte in occasione Parte_1
del sinistro del 20.7.2014.
La costituitasi in tale giudizio, ha chiesto di disporre Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nonchè la Parte_1
riunione della causa iscritta al n. 611/2017 R.G. con quella identificata al n.
277/2016 R.G..
Nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum della domanda avanzata dall' chiedendone il rigetto;
in subordine, ha chiesto l'applicazione CP_1
dell'art. 1227 c.c..
– nei cui confronti il Tribunale ha disposto l'integrazione Parte_1
del contraddittorio con provvedimento del 15.11.2018 – costituitosi nel giudizio n. 611/2017 R.G. ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate.
Il Tribunale, con provvedimento del 18.11.2021, ha disposto la riunione del fascicolo n. 611/2017 R.G. a quello di più antica iscrizione di cui al n. 277/2016
R.G..
Nel presente giudizio è stato disposto l'interrogatorio formale, espletata la prova per testi nonché la C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato.
Successivamente, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia della convenuta che, sebbene ritualmente citata in entrambi i giudizi, Controparte_4
successivamente riuniti, non si è costituita.
Precisato ciò e prima di passare al merito della controversia, occorre evidenziare che l'art 2054 c.c., al secondo comma, stabilisce che “Nel caso di
3 scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tale scopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04); tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è incompatibile con la concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del Giudice – e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass, n. 26004/2011; Cass. n. 456/05).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti” (cfr. Cass. n. 12884/2021).
Fatta questa premessa, occorre evidenziare che il danneggiato ha diritto di chiedere il risarcimento non solo al conducente del mezzo investitore ma anche
4 alla compagnia assicuratrice del veicolo.
Ed invero, secondo giurisprudenza consolidata, “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore,
l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende
"ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale (cfr. Cass. n.
14537/2014).
Orbene, fatta questa premessa, la domanda risarcitoria avanzata da Pt_1
nei confronti di e della , è fondata e
[...] Controparte_4 Controparte_2
merita accoglimento nei limiti di cui alle risultanze istruttorie.
La dinamica del sinistro per come descritta nell'atto introduttivo è stata confermata dalle risultanze processuali sia con riferimento alle circostanze di tempo che di luogo.
A tal proposito si evidenzia che nel “Modulo per la rilevazione dell'incidente stradale” redatto nell'immediatezza del sinistro dalla Legione
Carabinieri Sicilia – Compagnia di S. Agata Militello (cfr. all. 6 fascicolo di parte di , nella sezione “osservazioni/dinamica” si legge: “Dai rilievi Pt_1
effettuati la possibile dinamica è la seguente: il veicolo A, transitava dalla via
Torrente Forno del Comune di Capo d'Orlando con senso di marcia monte- mare quando giunto nei pressi dell'autolavaggio civico 63, la conducente effettua una manovra di inversione di marcia occupando completamente la corsia opposta mare-monte ostruendo il libero passaggio del veicolo che transitava con senso di marcia mare monte. Poiché tale manovra veniva effettuata quando il veicolo B era nella immediata vicinanza, il conducente del motociclo non riesce ad arrestare la corsa e quindi ad evitare il forte impatto, nonostante il tentativo di piegarsi come si evince dalle tracce di abrasioni notate sul manto stradale riportate in Allegato schizzi planimetrici. Si precisa inoltre che al nostro arrivo il conducente del veicolo B era già stato messo sulla
5 lettiga del 118 e subito dopo accompagnato presso il nosocomio di Sant'Agata
Militello. Lo stesso per gli eccessivi traumi subiti non riusciva a riferire in merito all'incidente.”.
Ed ancora, nel verbale di spontanee dichiarazioni redatto dai Carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo subito dopo il sinistro per cui è causa (cfr. all. 6 fascicolo di parte di ha dichiarato e sottoscritto Pt_1 Controparte_4
quanto segue: “Transitavo dalla via Torrente Forno con direzione monte-mare quando giunta nei pressi del civico 63, effettuato una manovra di inversione di marcia, occupando la corsia apposta quando improvvisamente sentivo un forte rumore a seguito dell'impatto con un ciclomotore avvenuto nella fiancata.
Effettuavo la manovra di cui sopra poiché non vi era un traffico intenso, e non mi accorgevo assolutamente ed è il sopraggiungere del ciclomotore della corsia opposta”.
Orbene sulla base di quanto accertato dai Carabinieri può ritenersi superato la presunzione del concorso di colpa previsto nel secondo comma dell'art. 2054
c.c..; a ciò si aggiunge che non costituendosi in giudizio e non Controparte_4
presentandosi neppure all'udienza - regolarmente comunicatale - per rendere l'interrogatorio formale non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa del sinistro per cui è causa.
Ed ancora, la dinamica del sinistro per come descritta nell'atto di citazione
è stata altresì confermata dal testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
14.6.2022, presente al momento del sinistro quale passeggero trasportato da
Controparte_4
Il teste ha dichiarato “…io mi trovavo in macchina con mia moglie quando si è verificato l'incidente stradale per cui è causa … ricordo che mia moglie ha fatto inversione di marcia ed io ricordo “un botto” … l'incidente si è verificato in Capo d'Orlando, in contrata Torrente Forno a circa 100 metri dal ponte ferroviario … riconosco nelle due fotografie che mi vengono esibite i luoghi in cui si è verificato l'incidente e i mezzi che sono stati in esso coinvolti… ”.
Dall'esame delle risultanze processuali, quindi, emergono elementi
6 probatori che confermano che il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore ; la convenuta adottando Parte_1 Controparte_4
una condotta imprudente e negligente ha invertito il senso di marcia del proprio autoveicolo travolgendo il motociclo guidato da proveniente dalla Pt_1
direzione opposta.
Detta ricostruzione del sinistro, tra l'altro, trova supporto anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, il ha sostenuto che al momento dell'impatto indossava il Pt_1
casco protettivo.
Ebbene - a differenza di quanto asserito dalla - Controparte_2
l'ausiliario ha potuto confermare detta circostanza ed ha stabilito che “Le lesioni post-traumatiche accertate sono compatibili con l'uso del casco” (cfr. pag. 6 consulenza in atti).
Nella fattispecie in esame, pertanto, non può trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. – invocato dalla compagnia assicurativa convenuta – secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In ragione di quanto sin qui esposto sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attore Pt_1
A tal proposito si osserva che “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o
l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e
l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico” (cfr. Cass. n. 4009/2006, Cass. n. 1028/2012, Cass. n. 14358/2018).
Sotto il profilo del quantum del danno non patrimoniale subìto dall'attore,
7 il consulente tecnico, dopo avere precisato che “ … Le lesioni accertate e certificate, secondo una obbiettiva valutazione, rispettano la criteriologia
Medico-Legale sono causalmente riconducibili al fatto lesivo, come risultante agli atti”, ha accertato che ha patito un'invalidità temporanea totale della Pt_1
durata di giorni 30, un'invalidità parziale al 75% della durata di giorni 30, al
50% di giorni 40, al 25% di giorni 20.
Il consulente, inoltre, ha appurato che ha riportato “postumi Pt_1
permanenti” tali da determinano una condizione di invalidità permanente dello stesso pari all' 21 %.
Tale valutazione - esente da vizi e censure - si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, in adesione alla più recente ricostruzione giurisprudenziale, occorre adottare il criterio delle tabelle di Milano.
Pertanto, sulla base delle tabelle, avuto riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente e considerato altresì il tipo di lesioni subite da e Pt_1
l'età dello stesso al momento del sinistro (46 anni), deve essere liquidata la complessiva somma di € 72.871,50, ed in particolare: € 8.912,50 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, ed € 63.959,00 a titolo di danno biologico permanente.
Considerato, tuttavia, che la ha già versato al danneggiato Controparte_2
€ 62.593,50, e la devono essere condannati, Parte_2 Controparte_2
in solido, a versare in favore di - quale differenza tra l'importo Parte_1
complessivamente dovuto (€ 8.912,50 + € 63.959,00 = € 72.871,50) e quanto già ottenuto (€ 62.593,50) – la somma di € 10.278,00 (€ 72.871,50 - € 62.593,50 = €
10.278,00).
Al danno non patrimoniale, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata
8 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato mensilmente dalla data del fatto illecito sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza (SS.UU., n. 557 del 14.01.2009; Cass. n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).
Trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. “attualità”, però, gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe una ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (cfr. Cass., 5503 del 08.04.2003) sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Alla somma così determinata dovranno essere, poi, aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Inoltre, sempre ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale appare utile evidenziare che il consulente non ha accertato che gli esiti permanenti derivanti dalle lesioni riportate da in seguito al sinistro per cui è causa Pt_1
hanno inciso su aspetti specifici della sfera individuale o relazionale;
l'ausiliario, oltretutto, ha escluso che le lesioni accertate abbiano avuto un'incidenza sulla cenestesi lavorativa, non determinando alcuna una perdita di capacità lavorativa generica o specifica .
A tal proposito la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute
“il danno biologico è rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un
"barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente
9 riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona e può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” .(Cass. n 27482/18).
Non sussistendo nella fattispecie in esame la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che hanno reso il danno più grave rispetto a quello che avrebbe sofferto un'altra persona secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit non occorre procedere - nella liquidazione del danno biologico - alla c.d.
“personalizzazione” di tale voce di danno.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale - inteso quale sofferenza e patema d'animo subìto dalla vittima a causa del sinistro - la liquidazione deve ritenersi inclusa nel danno non patrimoniale, come sopra riconosciuto e liquidato costituendo questo un ampio genus comprensivo delle varie voci di danno non aventi natura patrimoniale.
Al riguardo, la Corte Suprema ha affermato che “Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale". (Cass. n. 5243/14; cfr. Cass. n. 18641/11).
Passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da si osserva quanto segue. Pt_1
La domanda di avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche e Pt_1
farmaceutiche dallo stesso sostenute, quantificate in € 2.511,53, merita accoglimento;
le stesse, invero, sono state dettagliatamente documentate in giudizio (cfr. all. da 22 a 50 fascicolo di parte) e ritenute congrue dal consulente
(cfr. pag. 6 consulenza).
10 Parimenti, merita di essere accolta anche la domanda di avente ad Pt_1
oggetto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 8.500,00, per l'attività prestata in suo favore dalla “Infortunistica Stradale R.C. LI di IN
AB & C. s.a.s.”.
Sul punto occorre evidenziare che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che
l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata
e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (cfr. Cass. n. 14444/21). Ed ancora, “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata
“ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere
l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. n. 39384/2021; Cass. n.
17685/2019; Cass. n. 21941/2017).
Orbene, attese le risultanze processuali e l'accoglimento – già in via pregiudiziale - della pretesa risarcitoria avanzata da la spesa dallo stesso Pt_1
sostenuta per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla “Infortunistica Stradale
R.C. LI di IN AB & C. s.a.s.” deve ritenersi - in aderenza ai principi giurisprudenziale richiamati - necessaria e giustificata dal fine di ottenere il ristoro dei danni subìti in occasione del sinistro per cui è causa.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che ha dimostrato di aver Pt_1
effettivamente sostenuto detto esborso mediante la produzione in giudizio
11 dell'assegno non trasferibile n. 52 – 5350212110 intestato alla suindicata società, emesso dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - in data 22.6.2015 - per l'importo di € 8.500,00 (cfr. all. 20 fascicolo di parte di . Pt_1
Ed ancora, la corresponsione della suddetta somma da parte di alla Pt_1
società “Infortunistica Stradale R.C. LI di IN AB & C.
s.a.s.” è stata altresì confermata dalla titolare della stessa, AB IN, all'udienza del 20.11.2019; quest'ultima, invero, ha riconosciuto la fattura esibitale ed allegata in atti ed ha confermato l'avvenuto pagamento della stessa.
La complessiva somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, pari a €
11.011,53 (€ 8.500,00 + € 2.511,53) deve essere rivalutata annualmente dalla data dell'effettivo esborso sino al pagamento o, in mancanza, sino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, mentre gli interessi compensativi dovranno essere calcolati sulla somma via via rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Passando ad esaminare la domanda avanzata dall' avente ad CP_1
oggetto il rimborso della prestazione pensionistica erogata in favore di Pt_1
si osserva quanto segue.
[...]
L' premettendo che aveva subito una riduzione CP_1 Parte_1
della capacità lavorativa superiore ai 2/3 a causa dei postumi derivanti dal sinistro per cui è causa, ha chiesto la condanna solidale di e Controparte_4
della al rimborso della somma - pari ad € 151.847,47 - Controparte_2
corrisposta in favore del danneggiato a titolo di prestazioni pensionistiche ex
Legge 222/1984.
A tal proposito si osserva che ai sensi dell'art. 1916, comma 1, c.c.
“l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Per giurisprudenza consolidata, invero, “Se l'erogazione della prestazione previdenziale provenga dall' in conseguenza di un sinistro, l'ente CP_1
previdenziale, nel momento in cui riconosca un assegno di invalidità in conseguenza di un fatto dannoso cagionato da un terzo, ha diritto ad agire in
12 surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore” (cfr. Cass.
n. 4734/2019).
Orbene, la domanda non merita accoglimento in quanto infondata.
L'ausiliario nominato – le cui conclusioni meritano di essere condivise poiché esenti da vizi e censure – ha ritenuto che “Le lesioni accertate non incidono sulla cenestesi lavorativa. Non configurano una perdita di capacità lavorativa generica o specifica.” (cfr. pag. 6 consulenza).
Contrariamente a quanto opinato dall' e rispondendo alle CP_1
osservazioni mosse all'elaborato peritale dallo stesso Istituto, il consulente ha precisato che “ … dalla lettura degli atti di causa e da quanto depositato nei fascicoli di Parte , nonché in sede di operazioni peritali l' , non ha CP_1
prodotto alcuna certificazione medica o relazione clinica , avente validità medico-legale che possa suffragare l' eccezione del CTP e, nel dettaglio, le conclusioni a cui è pervenuta dopo l' accertamento effettuato dalla CP_1
propria Commissione Medica per le Invalidità Civili”; lo stesso, inoltre, ha evidenziato che “In merito a quanto rilevato da e relativo alla CP_5
attività lavorativa svolta dal Periziando, si precisa che in sede di operazioni peritali ( a cui il CTP ha partecipato ) , lo ha dichiarato di svolgere CP_1 Pt_3
da sempre , a tempo pieno , l'attività di saldatore meccanico e che la stessa , dopo il sinistro , per le oggettive difficoltà legate al trauma , è passata in modalità part-time” (cfr. pag. 7 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che non sussistono i presupposti per ottenere dalla e dalla il rimborso in favore dell' delle CP_4 Controparte_2 CP_1
somme che quest'ultima ha corrisposto all'attore
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014 per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
13 La regolamentazione delle stesse tra , e Parte_1 Controparte_4
la tiene conto del principio del “decisum” e dell'attività Controparte_2
espletata dalle parti.
La regolamentazione delle spese tra l' attrice nel giudizio riunito) CP_1
e la invece, tiene conto del valore della controversia e Controparte_2
dell'attività espletata dalle parti e nulla si dispone in favore di Controparte_4
stante la contumacia della stessa.
Considerato che l' non ha avanzato alcuna domanda nei confronti CP_1
di le spese tra le rispettive parti sono interamente compensate. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 277/2016 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 611/2017 R.G.), respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) accerta e dichiara che è responsabile del sinistro Controparte_4
subìto da il 20.07.2014 e per l'effetto; Parte_1
3) condanna in solido e la a Controparte_4 Controparte_2
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, la somma di € 10.278,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
4) condanna in solido e la a Controparte_4 Controparte_2
corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, la somma di € 11.011,53, oltre interessi e rivalutazione come indicato in narrativa;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno morale avanzata da Pt_1
;
[...]
6) rigetta la domanda di rimborso avanzata dall' CP_1
7) condanna e la in solido, alla Controparte_4 Controparte_2
rifusione delle spese processuali liquidate in € 803,98 per spese vive ed
€ 5.077,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
14 come per legge, in favore del procuratore di che ha reso Parte_1
la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
8) condanna l' a pagare in favore della le spese CP_1 Controparte_2
liquidate nella somma di € 7.616,00 a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra l' e : CP_1 Parte_1
10) nulla si dispone in favore di in quanto Controparte_4
contumace.
11) le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto in atti, sono definitivamente poste in solido a carico di , della Controparte_4
e dell' Controparte_2 CP_1
Così deciso in Patti, 26.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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