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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
IA D'AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 1916 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza cartolare del 17/06/2025 e promossa da
(C.F. – P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, via Mameli n.
13/15, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE MACCHI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE - contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Varese, CP_1 C.F._1
Piazza Monte Grappa n. 6, presso lo studio dell'avv. NT GI, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. SI AR, giusta procura in atti, dichiaratisi antistatari;
- PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE –
E
(già (C.F. ), già Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliata in CP_4 P.IVA_3
Milano, via Cavallotti n. 13, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO SASSANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
1 - TERZA CHIAMATA APPELLATA –
E
(C.F. , (già Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(C.F. , in persona del l.r. p.t., elettivamente Controparte_6 P.IVA_5
domiciliata in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, presso lo studio dell'avv.
BA AT, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- TERZA CHIAMATA APPELLATA –
E
(C.F. ) Controparte_7 C.F._2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
(C.F. ) Controparte_8 C.F._3
- TERZO CHIAMATO e APPELLATO CONTUMACE -
(C.F. Controparte_9 C.F._4
- TERZO CHIAMATO e APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: giudizio di appello – responsabilità da sinistro stradale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17/06/2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni già precisate in atti.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , CP_1
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
e al fine di sentir accogliere le CP_4 Controparte_6
seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Il.mo in riforma della sentenza N.
428/2024 del 13.08.24, pubblicata il 13.08.24, notificata il 29.08.2024, RG N.
1909/2019 del Giudice di Pace di Varese, in via preliminare e cautelare, sospendere anche a seguito di trattazione anticipata la provvisoria esecutività ex art. 351 c.p.c. della sentenza impugnata per i motivi dedotti;
nel merito, assolvere l'appellante
e la sig.ra da ogni domanda contro di Parte_1 Controparte_7
loro proposta. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
A fondamento dell'atto di appello, l'appellante deduceva:
2 - Che il giorno 20.10.2017, , mentre si trovava fermo in sosta CP_1
avanti al semaforo proiettante luce rossa, veniva tamponato dal veicolo di proprietà e condotto da assicurata con Controparte_7 [...]
; Parte_1
- Che, tuttavia, anche veniva a sua volta tamponata Controparte_7
dal veicolo proveniente da tergo di proprietà e condotto da CP_8
assicurato con;
[...] Controparte_4
- che, tuttavia, anche veniva, a sua volta, tamponato dal Controparte_8
veicolo proveniente da tergo di proprietà e condotto da Controparte_9
assicurato con Controparte_6
- che aveva riportato danni al veicolo e alla persona ed aveva CP_1
richiesto di accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti con condanna del pagamento del risarcimento;
- che il Giudice di Pace di Varese aveva, successivamente, ritenuto - con sentenza, oggi appellata, n. 528/2024 del 13.08.2024 (RG 1909/2019) - la responsabilità esclusiva della in solido con la sua assicurazione CP_7
condannandola al risarcimento del danno, alla rifusione delle spese Pt_1
di lite e di un'indennità per mancata accettazione di proposta conciliativa pari a euro 1.500;
- che, tuttavia, la statuizione era errata in quanto era stato provato, anche mediante CTU, che l'automobile della aveva urtato quella del CP_7
solo perché sospinta contro di essa dall'automobile del CP_1 CP_8
- che, nel caso di specie, erano stati accertati una serie di tamponamenti a catena;
- che lo stesso attore, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva rinunciato alle domande nei confronti di e chiedendo, invece, la CP_7 Pt_1
condanna di CP_8 Controparte_4
- che, inoltre, la motivazione della sentenza era contraddittoria per contrasto insanabile tra la riconosciuta responsabilità del e la successiva CP_8
condanna della sola CP_7
3 - che l'efficacia esecutiva della sentenza doveva essere sospesa ex art. 283 c.p.c. sussistendone sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Insisteva, quindi, per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso affermato CP_1
e promuovendo, altresì, appello incidentale;
in particolare la parte deduceva:
- che, trattandosi di tamponamento a catena, il Giudice di primo grado aveva disposto la CTU cinematica;
- che il CTU aveva concluso affermando che aveva Controparte_8
tamponato il veicolo di che, a sua volta, aveva Controparte_7
tamponato quello del CP_1
- che non vi erano dubbi quanto al diritto del di essere risarcito CP_1
ma che la responsabilità del sinistro andava, conformemente alle risultanze della CTU, attribuita al CP_8
- che anche la condanna per la mancata accettazione della proposta conciliativa doveva essere posta in capo ad , compagnia assicurativa del CP_4
CP_8
- che la condanna del al pagamento delle spese di lite a favore di e CP_1 CP_4
era errata in quanto era stata ordinata l'integrazione del CP_6
contraddittorio nei confronti dei proprietari dei veicoli coinvolti e rispettive compagnie assicuratrici.
Chiedeva, quindi, di accertare la responsabilità di nella Controparte_8
verificazione del sinistro a carico di oltre alla sua condanna al CP_1
risarcimento dei danni subiti;
ai fini dell'appello incidentale chiedeva, invece, la riforma della sentenza mediante la revoca della “condanna del sig. CP_1
alla rifusione in favore e delle spese di lite di € 600,00 Controparte_4 CP_6
ciascuna (oltre accessori)”.
Si costituiva (già ), contestando tutto quanto ex Controparte_3 CP_4
adverso affermato e, in particolare, eccependo:
4 - che, in caso di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza, doveva prevalere il dispositivo in quanto estrinsecante la volontà della legge nel caso concreto;
- che, in ogni caso, non vi erano errori nell'imputazione della colpa trattandosi di tamponamento a catena;
- che, in particolare, la era stata multata ex art. 149 co. 1 d.lgs. CP_7
285/1992 per non avere mantenuto la distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con il veicolo che la precedeva di proprietà del CP_1
- che, nella relazione di incidente stradale, la non aveva riferito di CP_7
essere stata tamponata e sospinta in avanti;
- che il CTU aveva ritenuto che il avesse tamponato la CP_8 CP_7
sollevando, tuttavia, dubbi sulla possibile responsabilità del;
CP_9
- che, pertanto, la ricostruzione più coerente era che il veicolo “B” ( CP_7
aveva tamponato autonomamente il veicolo “A” ( ) e successivamente, il CP_1
veicolo “D” ( ) aveva tamponato il veicolo “C” ( il quale, a CP_9 CP_8
seguito dell'urto, aveva tamponato il veicolo “B” ; CP_7
- che, in ogni caso, vi era piena disponibilità a valutare la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una composizione bonaria della vertenza;
- che anche la statuizione sulle spese era corretta e che, in caso di riforma della sentenza con accertata responsabilità a carico di le spese di lite CP_8
non potevano gravare sul proprio assicurato.
Si costituiva (già rilevando che alcuna Controparte_5 CP_6
conclusione era stata formulata in appello nei confronti del e della sua CP_9
compagnia di assicurazioni e chiedeva di confermare la sentenza impugnata.
Non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica, Controparte_7
, e , già contumaci in primo
[...] Controparte_8 Controparte_9
grado.
Nelle more veniva discussa l'udienza fissata sull'istanza ex art. 283 c.p.c., all'esito della quale, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5 All'udienza del 28.01.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con decorrenza a ritroso dei termini ex art. 352 c.p.c.
Chiamata all'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con deposito della sentenza nei termini di legge.
*
Il Tribunale in grado di appello è chiamato a riesaminare la controversia conclusasi con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Varese n. 528/2024 (R.G. n.
1909/2019) con la quale è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro ai danni di Controparte_7 [...]
con conseguente sua condanna, in solido con CP_1 Parte_1
sua società assicuratrice, al pagamento di tutti i danni occorsi al danneggiato;
con appello incidentale, poi, il ha chiesto la riforma del capo sulle spese di lite. CP_1
1.In via preliminare. Sulla dichiarazione di contumacia.
Dovrà, anzitutto, dichiararsi la contumacia di , Controparte_7
e i quali non si sono costituiti pur nella Controparte_8 Controparte_9
regolarità della notifica.
2.Sul thema decidendum del giudizio di appello.
Sulla scorta dei motivi di appello contenuti nell'atto di citazione e dell'appello incidentale, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che il presente giudizio riguarda solo i capi della sentenza impugnata, sicché il Giudice è stato investito del potere di riesaminare la controversia di primo grado con specifico riferimento al criterio di imputazione della responsabilità nella causazione del sinistro (sotto il profilo del nesso tra la condotta ed il danno evento) ma non anche del quantum di risarcimento eventualmente spettante al (cd. danno conseguenza). CP_1
2. Sull'appello principale. Sulla ricostruzione della dinamica di sinistro.
Ai fini di una migliore comprensione della controversia per cui è causa, il Tribunale intende individuare i fatti che risultano dagli atti depositati in giudizio;
in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee e del verbale dei Carabinieri,
è emerso:
6 - che, in data 20.10.2017 alle h. 15.50, si verificava un tamponamento multiplo a catena nei pressi del semaforo pedonale sito a Venegono Inferiore (VA) all'altezza del civico n. 33 di via F.lli Kennedy;
- che il sinistro avveniva a semaforo proiettante luce rossa (circostanza non contestata);
- che il tamponamento coinvolgeva le autovetture di proprietà e condotte dai sig.ri ; CP_1 CP_7 CP_8 CP_9
- che le condizioni del traffico erano intense ma che la condizione meteo erano serene;
- che il fondo stradale era asciutto e non si rinvenivano tracce di frenata sull'asfalto;
- che, al momento dell'intervento dei Carabinieri, i veicoli si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento;
- che non vi erano testimoni che avevano assistito al sinistro;
- che il veicolo di riportava “ammaccatura nella parte CP_1
posteriore con coinvolgimento del baule e del paraurti”;
- che il veicolo della riportava “leggera ammaccatura Controparte_7
nella parte anteriore sul paraurti, danni nella parte posteriore con coinvolgimento del baule e del paraurti”;
- che il veicolo del riportava “ingenti danni nella parte anteriore, CP_8
paraurti, cofano, fanaleria con coinvolgimento del motore e delle parti meccaniche, leggera ammaccatura paraurti posteriore”;
- che il veicolo del riportava “leggera ammaccatura del paraurti CP_9
anteriore”;
- che la il e il venivano sanzionati ex art. 149 CP_7 CP_8 CP_9
co. 1 CdS per non avere rispettato la distanza di sicurezza tale da evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva.
Non vi sono altri elementi nel fascicolo relativi all'effettiva dinamica dell'incidente né testi oculari.
7 Sulla base di questi presupposti fattuali, i Carabinieri della sezione di Tradate hanno concluso nel senso di un “tamponamento multiplo a catena in cui il veicolo A condotto dal veniva tamponato, da dietro, dal veicolo B condotto CP_1
da , che a sua volta veniva tamponato da dietro dal veicolo Controparte_7
C condotto da che a sua volta veniva tamponato da dietro dal Controparte_8
veicolo D condotto da ”. Controparte_9
Quanto al valore del verbale di accertamento del sinistro redatto dagli organi di polizia, si evidenzia che “l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cassazione civile sez. III, 07/10/2022, n.29320).
Ora la ricostruzione operata dai verbalizzanti che vede il tamponare il CP_8
veicolo della che, a sua volta, tampona il veicolo del pur frutto CP_7 CP_1
di un ragionamento deduttivo e valutativo, risulta essere quella dotata di maggiore grado di attendibilità, anche considerando gli altri elementi oggetti e verificabili quali i danni occorsi ai veicoli coinvolti.
8 Ed infatti, solo la FIAT Punto tg CA140 HW, tra tutti i veicoli coinvolti, risulta avere ingenti danni nella parte anteriore ed una leggera ammaccatura sul paraurti posteriore mentre la Toyota Yaris, che lo precedeva, ha riportato danni sulla parte posteriore del veicolo e lievi ammaccature sulla parte anteriore.
Pertanto, deve concludersi nel senso che il abbia urtato per primo e CP_8
con forza i veicoli fermi al semaforo davanti a lui (e, quindi, la che di CP_7
conseguenza ha tamponato il . CP_1
Tale ricostruzione, tra l'altro, è quella accolta anche dal CTU nel corso del giudizio di primo grado.
Ed infatti il CTU riferisce “che l'energia di deformazione della Fiat Punto di 38,715 joule ha sicuramente prodotto una notevole spinta del veicolo antistante ovvero la
Toyota Yaris che sospinta ha urtato il veicolo Fiat Panda. […]” (pag. 25 – 26 consulenza tecnica dell'8.11.2022).
Si esclude, quindi, ogni apporto causale del pur incolonnato dietro al CP_9
l cui veicolo non ha riportato ingenti danni ma leggere ammaccature;
CP_8
in accordo col CTU deve, pertanto, concludersi che “Per quanto riguarda il veicolo D
Peugeot 206 cabrio […] appare poco probabile che la spinta generato dal veicolo D, viste le deformazioni anteriori dello stesso, sia stata tale da sospingere il veicolo C contro tutti i veicoli antistanti”.
3. Sulla responsabilità nella causazione del sinistro.
Se quanto sinora è corretto, deve imputarsi a la Controparte_8
responsabilità esclusiva del sinistro occorso in data 20.10.2017 alle h. 15.50 circa nei pressi del semaforo pedonale sito a Venegono Inferiore (VA) all'altezza del civico n. 33 di via F.lli Kennedy in cui è rimasto danneggiato e il CP_1
suo veicolo.
Il conducente, poi, non ha fornito alcuna prova liberatoria sul punto nemmeno di tipo presuntivo volta a dimostrare che il sinistro sia derivato da una causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile.
A sostegno delle conclusioni cui si è giunti, soccorre anche quanto affermato, recentemente, dalla Corte di Cassazione secondo cui “mentre nel caso di scontri
9 successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15923).
L'appello è, quindi, fondato con la conseguenza che la sentenza di primo grado dovrà essere riformata sul punto.
Da ciò consegue che , in solido con la propria compagnia di Controparte_8
assicurazione (già , dovranno essere Controparte_3 Controparte_4
condannati a risarcire a i danni subiti in conseguenza col sinistro. CP_1
Non verrà, invece, pronunciata alcuna statuizione in ordine alla quantificazione dei danni patiti dal in quanto il relativo capo di sentenza non è stato CP_1
gravato da appello né è stato travolto dalla presente statuizione.
4. Sulle spese di lite. Le spese nel rapporto con . CP_1
La riforma della sentenza in punto di responsabilità nella verificazione del sinistro comporta la riforma anche con riferimento alla statuizione sulle spese e all'indennità per mancata accettazione della proposta conciliativa. Ne discende, poi, il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato e tale diritto sussiste anche nei confronti del difensore antistatario (Cassazione civile sez. III, 04/04/2013, n.8215; Cassazione civile sez. III, 11/05/2007, n.10827).
Pertanto, le spese di primo grado e del presente grado seguono la soccombenza di in solido con e vengono liquidate nei Controparte_8 Controparte_3
confronti di – in assenza di deposito di nota spese - nella misura CP_1
di cui al dispositivo utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia del 10.3.2014 n. 55 come modificato dal Decreto del Ministero della
10 giustizia del 8 Marzo 2018, N. 37, applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27.04.2018) (scaglione da euro 5.200 a euro 26.000 parametri medi in relazione all'attività svolta e al valore della controversia).
Considerato che la proposta conciliativa fu rivolta dal Giudice di primo grado a tutte le parti convenute e non fu accettata, pone in capo a in Controparte_8
solido con il pagamento dell'indennità quantificata in primo Controparte_3
grado in euro 1.500 (quantificazione non gravata da appello).
Sul punto, si evidenzia che parte attrice aveva impugnato incidentalmente il capo di spese con riferimento alla sua condanna nei confronti di Controparte_8
(oltre a di cui si dirà appresso). Controparte_9
Sul punto, la riforma parziale della sentenza di primo grado, a seguito dell'accoglimento dell'appello principale, ha già determinato una nuova regolamentazione delle spese di lite tra il e il CP_1 CP_8
Pertanto, sul punto, anche l'appello incidentale è parzialmente accolto.
3.1 Sulle spese di lite in favore delle altre parti.
Per quanto riguarda le altre parti citate in giudizio, e Parte_1 [...]
vale quanto si dirà. CP_9
Quanto al non vi sono ragioni per riformare la sentenza di Controparte_9
primo grado. D'altronde la chiamata al terzo è stata svolta da parte attrice ma si è rilevata infondata;
pertanto, secondo i principi di soccombenza e causalità, l'attore deve sostenere i costi della suddetta chiamata risultata infondata. Sono, poi, dovute anche le spese del grado di appello.
Per le medesime ragioni, gravano su le spese nei confronti di CP_1
, anche considerando che, nei confronti di tale parte, la Parte_1
domanda di primo grado non è stata formalmente rinunciata.
La volontà di convenire plurime parti nel giudizio, quindi, deve rinvenirsi in una mera opportunità pratica difensiva dell'attore più che dal non chiaro quadro di verificazione dell'evento.
La liquidazione delle spese di primo grado verrà svolta in conformità con quanto liquidato già dal giudice di primo grado a mentre la Controparte_9
11 liquidazione del secondo grado segue i criteri già precedentemente indicati
(scaglione di riferimento – parametri minimi solo per l'attività effettivamente svolta).
Nulla sulle spese in favore di e non Controparte_7 Controparte_9
costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in sede di appello, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- dichiara la contumacia di , e Controparte_7 Controparte_8
; Controparte_9
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata N. 428/2024 del 13.08.24 (RG N. 1909/2019) del Giudice di Pace di
Varese accertando e dichiarando la responsabilità esclusiva di CP_8
nella verificazione del sinistro occorso in data 201.10.2017 in cui è
[...]
stato danneggiato ed il suo veicolo;
CP_1
- condanna, quindi, , in solido con Controparte_8 Controparte_3
(oggi ), al pagamento in favore di del Controparte_2 CP_1
risarcimento del danno già quantificato nella sentenza di primo grado;
- condanna , in solido con (oggi Controparte_8 Controparte_3
), a pagare in favore di l'indennità già Controparte_2 CP_1
quantificata in € 1.500,00;
- anche in accoglimento parziale dell'appello incidentale, condanna CP_8
, in solido con (oggi ), al
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, a favore di
[...]
che quantifica in euro 2.090 oltre spese generali, CPA e IVA ed CP_1
esborsi pari a euro 501 per il primo grado e euro 3.397 oltre spese generali, CPA
e IVA da liquidarsi ed euro 382,50 per esborsi in favore degli avvocati
GI NT e AR SI dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente in capo a , in solido con Controparte_8 [...]
(oggi ), le spese di CTU;
CP_3 Controparte_2
12 - condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1
giudizio in favore di che quantifica in euro 600 oltre spese Parte_1
generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado ed euro 1.700 oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di appello oltre euro 382,50 per esborsi.
- Rigetta parzialmente l'appello incidentale quanto alla statuizione delle spese di lite nei confronti di e condanna al Controparte_9 CP_1
pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che quantifica in euro 1.700 oltre spese generali, CPA e IVA;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Varese, 01.07.2025.
Il Giudice
IA D'AN
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