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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7665/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Chiavari Corso Genova n. 24/5 presso lo studio e la persona dell'Avv.
Patrizia Lardoni del Foro di Genova (C.F. ) che lo rappresenta, difende e assiste C.F._2 per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni tutte esposte in narrativa della citazione all'esito delle prove testimoniali assunte e della C.T.U. depositata, in via principale, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare che l'attore è divenuto proprietario esclusivo Parte_1
per intervenuta usucapione ventennale della porzione di terreno di 149,80 m² (superficie nominale
151,00), oggi individuata al Catasto Terreni del Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN, R.D. 4,02
R.A. 2,81 come da approvazione del tipo di frazionamento avvenuta in data 9.10.2024 con Prot.
2024/GE155006 (all. 6 della C.T.U. del Geom. su autorizzazione del Giudice del Persona_1
presente procedimento in data 7.10.2023, depositata agli atti dell' di Controparte_2
pagina 1 di 5 Genova, previa notifica con deposito di copia effettuata presso il con deposito Controparte_1
dell'atto di aggiornamento catastale al Comune di Chiavari in data 30.9.2024 Prot. Gen. 47848 del
1.10.2024 (all. 5 alla C.T.U.), area che è raffigurata nelle fotografie, nella planimetria, nell'ortofoto
(doc. 3), descritta in atti e nella C.T.U. del Geom. del 10.10.2024 (all. 4, 7 e 9), posta Persona_1
all'interno del muro di confine con il marciapiede pubblico su due lati e adiacente al foglio 11 mappale
384, subalterno 3 graffata al mappale 1354 subalterno 2 di proprietà dell'attore e ad essa fisicamente ed esclusivamente annessa a tutti gli effetti, confinante sugli altri due lati con marciapiede pubblico. In via subordinata, visto l'art. 1159 c.c., dichiarare che l'attore, a seguito dell'atto di acquisto 6.10.2011 a rogito Notaio Rep. 35.608 (doc. 1) trascritto il 13.10.2011 al R.G. 8863 R.P. 6786 (doc. 2) è Per_2
divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione decennale di 149,80 m² (superficie nominale 151,00), oggi individuata al Catasto Terreni Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN,
R.D. 4,02 R.A. 2,81 come da approvazione del tipo di frazionamento avvenuta in data 9.10.2024 con
Prot. 2024/GE155006 (all. 6 della C.T.U. del Geom. ) su autorizzazione del Giudice del Persona_1
presente procedimento in data 7.10.2023, depositata agli atti dell' di Controparte_2
Genova, previa notifica con deposito di copia effettuata presso il con deposito Controparte_1
dell'atto di aggiornamento catastale al Comune di Chiavari in data 30.9.2024 Prot. Gen. 47848 del
1.10.2024 (all. 5 alla C.T.U.), area che è raffigurata nelle fotografie, nella planimetria, nell'ortofoto
(doc. 3), descritta in atti e nella C.T.U. del Geom. del 10.10.2024 (all. 4, 7 e 9), posta Persona_1
all'interno del muro di confine su due lati e adiacente al foglio 11 mappale 384, subalterno 3 graffata al mappale 1354 subalterno 2 di proprietà dell'attore e ad essa fisicamente ed esclusivamente annessa a tutti gli effetti. CON ORDINE ALLA COMPETENTE CONSERVATORIA DEI REGISTRI ora – DI CP_3 Controparte_4
PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA CON ESONERO DI RESPONSAILITÀ
AL RIGUARDO. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 agosto 2023, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione ventennale o, Controparte_1
in via subordinata, decennale, su una porzione di terreno di circa mq 124, originariamente facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, attualmente catastalmente intestata al
Comune di Chiavari.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di esercitare il possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto sulla porzione di terreno in questione, sin dall'atto di acquisto del 6 ottobre 2011 (Notaio Per_2
pagina 2 di 5 Rep. 35608, trascritto il 13 ottobre 2011 al R.G. 8863 R.P. 6786), e che prima di lui tale possesso era esercitato dal suo dante causa, la società Boletto S.r.l., con continuità almeno dal 1991.
Il pur essendo stato regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
La causa veniva istruita mediante prove orali (per interrogatorio formale e per testi) e tramite CTU.
All'esito delle prove orali e della ctu il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica e, infine, la causa veniva trattenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione di contumacia
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non Controparte_1 costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
2. Sussistenza dei requisiti per l'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
2.1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà di un bene immobile si acquista per usucapione con il possesso continuato, pacifico e pubblico per almeno venti anni e dall'istruttoria svolta è emerso che il possesso è stato esercitato da parte di e dei sui dante causa in modo Parte_1
pacifico, pubblico e continuo per oltre venti anni, senza contestazioni da parte del CP_1
[...]
2.2. A conferma della domanda attorea, sono state assunte prove testimoniali dalle quali è emerso che:
2.2.1. parte attrice esercita il possesso esclusivo e indisturbato della porzione di terreno in oggetto almeno dal 6 ottobre 2011, data del rogito di acquisto, con atto debitamente trascritto;
2.2.2. il suo dante causa, la società Boletto S.r.l., esercitava tale possesso fin dal 1991, utilizzando il terreno come pertinenza del proprio immobile;
pagina 3 di 5 2.2.3. In particolare i testi escussi all'udienza del 17.04.2024, da considerarsi attendibili stante la loro posizione di indifferenza rispetto all'esito della presente controversia, hanno confermato le dichiarazioni attoree e precisamente dichiarato
2.2.3.1. , già titolare della società Boletto S.r.l., ha confermato che la CP_5
porzione di terreno è sempre stata considerata come parte integrante della proprietà del dante causa dell'attore.
2.2.3.2. vicino di casa, ha confermato che il possesso da parte dell'attore è Tes_1
stato esercitato in modo pubblico e senza contestazioni.
2.2.3.3. anch'egli residente nella zona, ha confermato lo stato dei Testimone_2
luoghi e la presenza del muro di confine che separa la proprietà dell'attore dall'area pubblica
2.3. La consulenza tecnica d'ufficio affidata al Geom. il quale ha condotto Persona_1 un'analisi tecnica dettagliata, effettuando sopralluoghi, rilievi plano-altimetrici e verifiche catastali. ha altresì confermato che la porzione di terreno per cui è stata chiesta l'usucapione, di superficie pari a 149,80 mq,
2.3.1. non ha mai avuto le caratteristiche di terreno pubblico o agricolo
2.3.2. è suddivisa in aree verdi, percorsi pedonali e area carrabile
2.3.3. costituisce parte integrante della proprietà , essendo delimitata su tre lati da un Parte_1
muro di recinzione e accessibile sia carrabilmente che pedonalmente solo dalla proprietà dell'attore, attraverso cinque cancelli privati
2.4. .Il CTU ha proceduto, inoltre, alla redazione del Tipo di Frazionamento a seguito del quale è
stato creato un nuovo mappale 2257, identificando formalmente la porzione di terreno oggetto di usucapione, che è stata separata dal mappale 1110.
Tutte le testimonianze raccolte, corroborate dai rilievi tecnici, dimostrano quindi la continuità e l'esclusività del possesso per più di vent'anni da parte di e del suo dante causa, Parte_1 requisito essenziale per l'usucapione ventennale.
In conclusione, alla luce degli elementi sopra esposti, sussistono tutti i presupposti di legge per dichiarare l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di della Parte_1
pagina 4 di 5 proprietà della porzione di terreno di mq 149,80, originariamente facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, oggi individuata come mappale 2257.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la necessarietà del giudizio ai fini dell'acquisto per usucapione, e la circostanza che l'attore non ha formulato domanda di rifusione delle spese di lite in caso di mancata opposizione alla domanda inducono a compensare le spese di causa tra le parti costituite e a dichiararle irripetibili nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di , della proprietà della porzione di terreno di mq 149,80, originariamente Parte_1
facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, oggi individuata al Catasto
Terreni del Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN, R.D. 4,02 R.A. 2,81
2) ordina al Conservatore dei Registi Immobiliari ora Controparte_4
di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di competenza, con
[...]
esonero del Conservatore e dei competenti Uffici da responsabilità in proprio;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace;
4) pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate con provvedimento del Parte_1
05.12.2024.
Genova, 25 febbraio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7665/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Chiavari Corso Genova n. 24/5 presso lo studio e la persona dell'Avv.
Patrizia Lardoni del Foro di Genova (C.F. ) che lo rappresenta, difende e assiste C.F._2 per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni tutte esposte in narrativa della citazione all'esito delle prove testimoniali assunte e della C.T.U. depositata, in via principale, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare che l'attore è divenuto proprietario esclusivo Parte_1
per intervenuta usucapione ventennale della porzione di terreno di 149,80 m² (superficie nominale
151,00), oggi individuata al Catasto Terreni del Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN, R.D. 4,02
R.A. 2,81 come da approvazione del tipo di frazionamento avvenuta in data 9.10.2024 con Prot.
2024/GE155006 (all. 6 della C.T.U. del Geom. su autorizzazione del Giudice del Persona_1
presente procedimento in data 7.10.2023, depositata agli atti dell' di Controparte_2
pagina 1 di 5 Genova, previa notifica con deposito di copia effettuata presso il con deposito Controparte_1
dell'atto di aggiornamento catastale al Comune di Chiavari in data 30.9.2024 Prot. Gen. 47848 del
1.10.2024 (all. 5 alla C.T.U.), area che è raffigurata nelle fotografie, nella planimetria, nell'ortofoto
(doc. 3), descritta in atti e nella C.T.U. del Geom. del 10.10.2024 (all. 4, 7 e 9), posta Persona_1
all'interno del muro di confine con il marciapiede pubblico su due lati e adiacente al foglio 11 mappale
384, subalterno 3 graffata al mappale 1354 subalterno 2 di proprietà dell'attore e ad essa fisicamente ed esclusivamente annessa a tutti gli effetti, confinante sugli altri due lati con marciapiede pubblico. In via subordinata, visto l'art. 1159 c.c., dichiarare che l'attore, a seguito dell'atto di acquisto 6.10.2011 a rogito Notaio Rep. 35.608 (doc. 1) trascritto il 13.10.2011 al R.G. 8863 R.P. 6786 (doc. 2) è Per_2
divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione decennale di 149,80 m² (superficie nominale 151,00), oggi individuata al Catasto Terreni Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN,
R.D. 4,02 R.A. 2,81 come da approvazione del tipo di frazionamento avvenuta in data 9.10.2024 con
Prot. 2024/GE155006 (all. 6 della C.T.U. del Geom. ) su autorizzazione del Giudice del Persona_1
presente procedimento in data 7.10.2023, depositata agli atti dell' di Controparte_2
Genova, previa notifica con deposito di copia effettuata presso il con deposito Controparte_1
dell'atto di aggiornamento catastale al Comune di Chiavari in data 30.9.2024 Prot. Gen. 47848 del
1.10.2024 (all. 5 alla C.T.U.), area che è raffigurata nelle fotografie, nella planimetria, nell'ortofoto
(doc. 3), descritta in atti e nella C.T.U. del Geom. del 10.10.2024 (all. 4, 7 e 9), posta Persona_1
all'interno del muro di confine su due lati e adiacente al foglio 11 mappale 384, subalterno 3 graffata al mappale 1354 subalterno 2 di proprietà dell'attore e ad essa fisicamente ed esclusivamente annessa a tutti gli effetti. CON ORDINE ALLA COMPETENTE CONSERVATORIA DEI REGISTRI ora – DI CP_3 Controparte_4
PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA CON ESONERO DI RESPONSAILITÀ
AL RIGUARDO. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 agosto 2023, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione ventennale o, Controparte_1
in via subordinata, decennale, su una porzione di terreno di circa mq 124, originariamente facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, attualmente catastalmente intestata al
Comune di Chiavari.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di esercitare il possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto sulla porzione di terreno in questione, sin dall'atto di acquisto del 6 ottobre 2011 (Notaio Per_2
pagina 2 di 5 Rep. 35608, trascritto il 13 ottobre 2011 al R.G. 8863 R.P. 6786), e che prima di lui tale possesso era esercitato dal suo dante causa, la società Boletto S.r.l., con continuità almeno dal 1991.
Il pur essendo stato regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
La causa veniva istruita mediante prove orali (per interrogatorio formale e per testi) e tramite CTU.
All'esito delle prove orali e della ctu il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica e, infine, la causa veniva trattenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione di contumacia
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non Controparte_1 costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
2. Sussistenza dei requisiti per l'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
2.1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà di un bene immobile si acquista per usucapione con il possesso continuato, pacifico e pubblico per almeno venti anni e dall'istruttoria svolta è emerso che il possesso è stato esercitato da parte di e dei sui dante causa in modo Parte_1
pacifico, pubblico e continuo per oltre venti anni, senza contestazioni da parte del CP_1
[...]
2.2. A conferma della domanda attorea, sono state assunte prove testimoniali dalle quali è emerso che:
2.2.1. parte attrice esercita il possesso esclusivo e indisturbato della porzione di terreno in oggetto almeno dal 6 ottobre 2011, data del rogito di acquisto, con atto debitamente trascritto;
2.2.2. il suo dante causa, la società Boletto S.r.l., esercitava tale possesso fin dal 1991, utilizzando il terreno come pertinenza del proprio immobile;
pagina 3 di 5 2.2.3. In particolare i testi escussi all'udienza del 17.04.2024, da considerarsi attendibili stante la loro posizione di indifferenza rispetto all'esito della presente controversia, hanno confermato le dichiarazioni attoree e precisamente dichiarato
2.2.3.1. , già titolare della società Boletto S.r.l., ha confermato che la CP_5
porzione di terreno è sempre stata considerata come parte integrante della proprietà del dante causa dell'attore.
2.2.3.2. vicino di casa, ha confermato che il possesso da parte dell'attore è Tes_1
stato esercitato in modo pubblico e senza contestazioni.
2.2.3.3. anch'egli residente nella zona, ha confermato lo stato dei Testimone_2
luoghi e la presenza del muro di confine che separa la proprietà dell'attore dall'area pubblica
2.3. La consulenza tecnica d'ufficio affidata al Geom. il quale ha condotto Persona_1 un'analisi tecnica dettagliata, effettuando sopralluoghi, rilievi plano-altimetrici e verifiche catastali. ha altresì confermato che la porzione di terreno per cui è stata chiesta l'usucapione, di superficie pari a 149,80 mq,
2.3.1. non ha mai avuto le caratteristiche di terreno pubblico o agricolo
2.3.2. è suddivisa in aree verdi, percorsi pedonali e area carrabile
2.3.3. costituisce parte integrante della proprietà , essendo delimitata su tre lati da un Parte_1
muro di recinzione e accessibile sia carrabilmente che pedonalmente solo dalla proprietà dell'attore, attraverso cinque cancelli privati
2.4. .Il CTU ha proceduto, inoltre, alla redazione del Tipo di Frazionamento a seguito del quale è
stato creato un nuovo mappale 2257, identificando formalmente la porzione di terreno oggetto di usucapione, che è stata separata dal mappale 1110.
Tutte le testimonianze raccolte, corroborate dai rilievi tecnici, dimostrano quindi la continuità e l'esclusività del possesso per più di vent'anni da parte di e del suo dante causa, Parte_1 requisito essenziale per l'usucapione ventennale.
In conclusione, alla luce degli elementi sopra esposti, sussistono tutti i presupposti di legge per dichiarare l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di della Parte_1
pagina 4 di 5 proprietà della porzione di terreno di mq 149,80, originariamente facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, oggi individuata come mappale 2257.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la necessarietà del giudizio ai fini dell'acquisto per usucapione, e la circostanza che l'attore non ha formulato domanda di rifusione delle spese di lite in caso di mancata opposizione alla domanda inducono a compensare le spese di causa tra le parti costituite e a dichiararle irripetibili nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore di , della proprietà della porzione di terreno di mq 149,80, originariamente Parte_1
facente parte del mappale 1110, foglio 11 del Catasto Terreni di Chiavari, oggi individuata al Catasto
Terreni del Comune di Chiavari al F. 11 mapp. 2257 SN, R.D. 4,02 R.A. 2,81
2) ordina al Conservatore dei Registi Immobiliari ora Controparte_4
di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di competenza, con
[...]
esonero del Conservatore e dei competenti Uffici da responsabilità in proprio;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace;
4) pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate con provvedimento del Parte_1
05.12.2024.
Genova, 25 febbraio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Bellingeri Daniela
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