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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 16162 / 2022
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 15/10/2025
Il G.I.
Dott.ssa AD IA Patanè
1
N. R.G. 16162/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AD IA Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16162/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA CENTURIPE, 1/C C.F._1
CATANIA, presso lo studio dell'Avv. RUSSO LORETTA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, CF: , elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI,159 P.IVA_1
CATANIA presso lo studio dell'Avv. PULVIRENTI ALFIO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 07.12.2022, parte attrice ha impugnato le delibera adottate dal convenuto in data 28.07.2022, 04.08.2022, CP_1
05.10.2022 e del 21.11.2022, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice espone che: in relazione alla delibera del 28.07.2022, la eccepisce che l'esecuzione dei lavori oggetto della delibera impugnata, non Parte_1
sia stata preceduta da una relazione tecnica che ne illustri la natura;
che nella voce
“varie ed eventuali” sia stato riconosciuto un compenso all'Avv. Pulvirenti per aver partecipato all'assemblea; che nell'ambito della stessa, i condomini abbiano dato mandato all'amministratore di inviare una diffida all' per il risarcimento di Parte_1
danni dalla stessa provocati.
In merito alla delibera del 04.08.2022, parte attrice eccepisce la mancata convocazione e la mancata conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno;
che la detta assemblea ha deliberato l'esecuzione di lavori senza avere avuto una relazione esplicativa degli stessi;
In merito alla delibera del 05.10.2022, parte attrice osserva che la detta delibera è viziata nel punto in cui l'assemblea approva un piano di riparto di spese relativi a lavori deliberati in forza di un atto invalido;
nel merito rileva che i due computi allegati (uno
3 per il ripristino delle parti interne ed uno per il prospetto esterno) presentavano delle incongruenze.
In relazione al deliberato del 21.11.2022, parte attrice eccepisce che l'assemblea autorizza l'amministratore a stipulare il contratto di appalto in forza di più delibere viziate, perseverando nella delibera di spesa, quella relativa all'Avv. Pulvirenti, su un punto non inserito nell'odg e genericamente indicato, partecipazione alle assemblee condominiali.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Disaminando, partitamente le eccezioni sollevate da parte attrice si osserva quanto segue:
Sulla delibera del 28.07.2022 si osserva: parte attrice eccepisce che siano stati inseriti nella voce “ Varie ed Eventuali” due deliberati, uno che invita l'amministratore a diffidare l a riparare i danni causati nella porzione di scala ricostruita e Parte_1
l'altra relativa all'approvazione, a favore dell'avv. Pulvirenti, di un compenso di €
100,00 per la partecipazione all'assemblea.
Orbene, secondo l'insegnamento della S.C. “In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.” (Cass. 13047/2014)
Pertanto, alla luce del superiore principio, nella parte del deliberato relativo a voci “
Varie ed eventuali” possono rientrare solamente comunicazioni dell'amministratore o
4 richieste da parte dei condomini.
Nella fattispecie in esame, la richiesta dei condomini di diffidare la Parte_1
all'esecuzione di determinati lavori, ricompresa nella voce “ varie ed eventuali”, non implica una decisione vincolante per il condominio, ma soltanto una richiesta all'amministratore di portare a conoscenza dell la volontà dei condomini, Parte_1
senza avere deliberato di incoare nei confronti della stessa un'azione legale, ma semplicemente attraverso una diffida, che, in ogni caso, potrebbe essere contestata dalla stessa in qualunque momento.
L'altra eccezione sollevata da parte attrice, secondo la quale tale richiesta costituisce un'affermazione lesiva, inserita in un atto formale, idonea a ledere la reputazione della stessa, non appare fondata.
Infatti se la avesse voluto, avrebbe potuto presentare querela per tale reato, Parte_1
ma dagli atti non risulta ciò.
In ogni caso, la semplice richiesta dei condomini di inviare una diffida scritta ad un soggetto, non sembra integrare alcuna offesa al decoro o alla dignità della persona destinataria della diffida stessa.
Infine, con riferimento alla delibera del 28.07.2022, anche l'eccezione di approvazione di un compenso di € 100,00 all'avvocato Pulvirenti, per la partecipazione all'assemblea, è infondata e va rigettata per carenza di interesse da parte della
Parte_1
Infatti, come precisato dal , la cifra approvata è stata ripartita solo tra i CP_1
condomini presenti, escludendo la ed in conseguenza di ciò, la stessa non Parte_1
ha alcun interesse ad impugnare tale capo del deliberato.
5 Sulla delibera del 04.08.2022, parte attrice eccepisce la mancata convocazione e la nullità della notifica eseguita via PEC, nonché contesta la circostanza che i preventivi approvati presentino delle incongruenze, e che tale delibera non sia stata preceduta da alcuna relazione illustrativa dei lavori.
Orbene sulla mancata convocazione, si osserva quanto segue: con pec del 29.07.2022,
l'amministratore ha convocato la per l'assemblea del 04.08.2022, Parte_1
precisando, nel corpo della PEC, che il verbale doveva valere quale avviso di convocazione.
Parte attrice ha eccepito che la PEC non risulta inserita nei pubblici registri e pertanto tale convocazione sarebbe nulla.
Orbene si fa rilevare che la necessità che l'indirizzo PEC del destinatario sia inserito nei pubblici registri, riguarda soltanto la notifica effettuata ai sensi della L. 53/1994.
Nella fattispecie in esame, la comunicazione dell'avviso di convocazione non deve essere effettuata a mezzo notifica, essendo sufficiente una raccomandata a cui si può equiparare l'invio ad un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri.
Infatti l'art. 66 disp att. c.c. parla genericamente di indirizzo PEC, senza precisare che debba trattarsi di un indirizzo inserito nei pubblici registri.
La ratio sottesa alla norma è quella di avere un riscontro dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con la conseguenza che, poiché, anche l'indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri garantisce la notifica dell'avvenuta consegna del messaggio, tale esigenza è soddisfatta e l'avviso così comunicato è regolare e conforme a legge.
La comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea è atto recettizio e solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo di ritenere
6 la stessa giunta all'indirizzo del destinatario nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.
Pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
Con riferimento alle incongruenze dei preventivi, segnalate dall'attrice, si fa rilevare che le stesse afferiscono al preventivo non approvato.
Infine, con riferimento alla circostanza che i lavori non sarebbero stati preceduti da una relazione tecnica, si fa rilevare che degli stessi, i condomini erano stati informati sia al punto due dell'assemblea, svoltasi in data 10.03.2021, che al punto 4 dell'assemblea del 26.11.2021.
Quindi anche tale doglianza va rigettata.
In relazione al deliberato del 05.10.2022 e del 21.11.2022, si osserva quanto segue:
l'eccezione di invalidità derivata, cioè determinata dall'invalidità delle delibere del
28.07 e 04.08.2022. è infondata, in quanto le dette delibere sono valide.
L'eccezione di approvazione del compenso per l'avv. Pulvirenti, nelle varie ed eventuali, va rigettata per carenza di interesse ad impugnare da parte dell Parte_1
in quanto la detta voce di spesa è stata ripartita soltanto tra i condomini presenti, con esclusione della parte attrice.
Infine in maniera legittima, l'assemblea ha autorizzato l'amministratore a sottoscrivere il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori precedentemente deliberati.
La circostanza che i lavori deliberati e approvati non possano essere addossati alla parte attrice è del tutto sfornita di prova, il cui onere è a carico dell'attrice che ha sollevato
7 tale eccezione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda formulata da parte attrice va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta le domande formulate da parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Catania, il 15/10/2025
Il GIUDICE
dott.ssa AD IA Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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