Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. URSINI MICHELE
- Ricorrente –
ONro
ONroparte_1
», in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. BARLETTA MARCELLINO
- Convenuto -
OGGETTO: “MOBILITA'”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 luglio 2021 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Taranto, previo riconoscimento dell'illegittimità della procedura di mobilità Con imposta dall' n. 241/2016 nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, previsto dall'art. 1, comma 108, della legge n.
107/2015, e dei provvedimenti conseguenti, di dichiarare il proprio diritto a permanere nella prima sede assegnatele per l'a.s. 2015/2016 ovvero presso
Si costituiva in giudizio il che chiedeva dichiararsi la decadenza CP_1 dall'azione ex art. 32, comma 3, lett. c), L. 183/2010 e nel merito il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 11 FEBBRAIO Pt_2 Pt_2
2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). ONroparte_3
*****
Occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di decadenza sollevata dal ON
.
Nello specifico, non si ritiene applicabile il disposto dell'art. 32 l.183/2010 ad un caso quale quello di specie, attinente alla procedura di mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2016/2017, atteso che questi non è assimilabile al “trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile”.
Ciò in quanto non era disposto un puro e semplice mutamento di sede del lavoratore per esigenze tecniche, organizzative o produttive del datore di lavoro (secondo il modello dell'art. 2103 c.c.), bensì una procedura funzionale, da un lato, a garantire la mobilità volontaria e, dall'altro, ad assegnare una sede definitiva al personale di nuova assunzione, sulla base della applicazione di criteri oggettivi e predeterminati, definita attraverso accordi tra le parti sociali, con esclusione dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, dei poteri tipici del datore di lavoro in materia di trasferimento del dipendente.
Trattandosi, dunque, di una fattispecie essenzialmente diversa dal trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., essa non può ritenersi oggetto della previsione di cui all'art. 32, comma 3, lett. c) legge 4 novembre 2010 n. 183 che, peraltro, non può applicarsi analogicamente, poiché le norme che introducono una decadenza sono norme di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogica.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che vicenda del tutto analoga è stata oggetto del giudizio avente rg. nr. 1918/2020 definito con sentenza nr
414/2021 del Tribunale di Taranto, dott. Magazzino.
Le motivazioni espresse nella suddetta sentenza risultano integralmente condivisibili e vanno quindi ribadite, potendosi effettuare il loro richiamo per relationem ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
D'altra parte “la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione” (Cass.
8053/2012).
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n.29017).
Pertanto, rilevando la completa identità di circostanze fattuali nonché di questioni di diritto affrontate si rinvia alla suddetta sentenza laddove ha affermato: “Si tratta, nella specie, di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'O.M. 8 aprile 2016 n. 241 e dal
CCNL 8 aprile 2016. L'art. 1 co. 108 L. 107/15 così stabiliva: “108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b)
e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma
98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico
2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...”.
La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL
8 aprile 2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla FASE C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s.
2015/16 da ha stabilito che: “ … FASE C.
1. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B
e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da parteciperanno alla mobilità territoriale. La mobilità avverrà̀̀̀ su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza,
d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà̀̀̀ secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che
“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.
L'allegato 1 del CCNL infine prevede, per l per la FASE C), che “ … l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”. Con la precisazione che: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Orbene, tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la priorità in favore dei docenti assunti prima del 2015 (anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia) è stata riconosciuta non dal né dall'O.M. n°
241/2016, bensì direttamente dalla legge, sicché è evidente che eventuali doglianze dovrebbero riguardare la conformità o meno di tale disposto normativo ai principî della COSTITUZIONE: ma sotto tale aspetto nel ricorso non viene prospettata alcuna censura, dovendosi nondimeno osservare che la preferenza suddetta risulta non irragionevole né contrastante col principio di eguaglianza, avuto riguardo alla priorità temporale nell'accesso al servizio di ruolo e, soprattutto, alla diversità dei titoli che avevano determinato le assunzioni
(dovendosi altresì evidenziare che l'assegnazione della prima sede di servizio, relativamente ai docenti che – come parte ricorrente – erano stati assunti nell'
a.s. 2015/16, era stata effettuata espressamente a titolo provvisorio, con rinvio alle operazioni di mobilità per il successivo a.s. 2016/2017, per l'assegnazione della sede definitiva, come risulta chiaramente anche dal contratto individuale di lavoro stipulato in data 1° luglio 2016, essendo dunque consequenziale ritenere che nessuna violazione è comunque configurabile in relazione al principio del legittimo affidamento).
Parimenti inaccoglibili sono le ulteriori doglianze attoree attinenti al fatto che l'O.M. N° 241/2016 avrebbe regolato la procedura di mobilità sulla base di un algoritmo di cui si censurava la irrazionalità e/o illegittimità, tant'è che varie decisioni del GIUDICE AMMINISTRATIVO ne avrebbero dichiarato l'annullamento, asseritamente con efficacia erga omnes.
Deve in primo luogo rilevarsi che, come chiarito da CASS. LAV. 6 AGOSTO 2019
N° 21000, in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia
"inter partes" subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto (ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile ovvero anche un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari, oppure un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti) o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti: ma sotto questo aspetto, invero, nel ricorso non è dato rinvenire l'esplicitazione degli elementi che dovrebbero necessariamente comportare, nella specie, l'efficacia erga omnes delle sentenze citate.
A ciò si aggiunga che, come ulteriormente precisato da CASS. N° 21000/2019 cit.,
l'estensione dell'efficacia del giudicato potrebbe riguardare, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art. 2909 c.c., poiché, mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato può fare stato "erga omnes" (se ne siano dimostrati i presupposti), quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti: pertanto, nella specie – anche a voler ipotizzare che in alcuna delle decisioni assunte dal GIUDICE AMMINISTRATIVO sia stato sancito un annullamento della predetta ORDINANZA – nessun obbligo ordinatorio o conformativo potrebbe
“automaticamente” derivare in favore dell'odierna parte ricorrente, in quanto soggetto estraneo ai giudizi nei quali sono state emesse le pronunzie citate (come invero stabilito dalla SUPREMA CORTE nella citata sentenza, in cui appunto è stata ritenuta comunque inaccoglibile la pretesa di trarre dall'asserita efficacia erga omnes del giudicato, quale conseguenza, l'obbligo dell'amministrazione di assumere in servizio anche i candidati utilmente collocatisi in graduatoria che non erano stati parte del giudizio amministrativo, poiché l'estensione era stata invocata – come sostanzialmente avvenuto nella fattispecie in esame in questa sede – con riferimento agli effetti conformativi e prescrittivi, rispetto ai quali, invece, anche nei casi di posizioni inscindibili, opera il principio generale della limitata efficacia soggettiva del giudicato). E comunque, pur nell'ipotesi di caducazione dell'O.M. n° 241/2016, dovrebbe nondimeno prendersi in esame la disciplina contrattuale collettiva applicabile in materia, cioè il CCNL 8 aprile 2016, relativamente alla quale invece parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica argomentazione.
Infatti, ancor più radicalmente, deve rilevarsi che – come chiarito da CASS. SS.
UU. 10 APRILE 2018 N° 8821, proprio in riferimento al CCNL CONCERNENTE LA
MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA PER L'ANNO SCOLASTICO
2016/2017 ed alla ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016 – nella specie l'O.M. si limita a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2017/2017, avendo la dichiarata finalità di dettare termini e modalità di presentazione delle domande, anche perché il T.U n° 297/1994 considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione. E trattasi di previsione normativa in linea con i principî generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. n° 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. n° 165/2001), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs. n° 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n° 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n° 165/2001), dovendosi ovviamente escludere che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.
Ed allora, deve osservarsi che tutte le doglianze attinenti ad asserite violazioni della L. n° 241/1990 sono all'evidenza inaccoglibili, essendo evidente che: “Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principî generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione” (sic CASS. LAV. 22 AGOSTO 2013 N° 19425).
Quanto, poi, alle critiche relative alla determinazione datoriale di regolare la procedura di mobilità sulla base di un algoritmo, esse - in linea di principio - non sembrano cogliere nel segno, essendo ben plausibile che la P.A. intenda sfruttare le rilevanti potenzialità degli strumenti digitali, anche perché il ricorso ad algoritmi informatici per l'assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata può determinare vantaggi in termini di efficienza e neutralità (cfr. CONS. STATO,
SEZ. VI, 4 FEBBRAIO 2020 N° 881).
Ciò ovviamente non esclude la possibilità che – in concreto ed in riferimento al caso specifico in esame – si possano verificare lesioni di posizioni soggettive individuali, eventualmente anche per violazione dei principî generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ., essendo però necessario, per chi si ritenga leso, quanto meno allegare gli specifici vizi che possano aver determinato effettivi pregiudizi nei suoi confronti.
Nella specie, tuttavia, deve rimarcarsi l'evidente difetto di (allegazione e) prova da parte dell'attore in ordine all'effettiva attribuibilità in suo favore della cattedra specificamente oggetto del petitum (ad esempio, per essere stati pretermessi alcuni propri titoli o, di converso, per essere stati eventualmente sopravvalutati titoli altrui). Bisogna, infatti, distinguere due aspetti differenti nella vicenda in questione: in primo luogo occorre stabilire se siano state rispettate le norme di legge e contrattuali collettive nella individuazione dei criteri di valutazione
(verifica che, come si è sopra esposto, ha comunque asseverato la condotta datoriale); ma successivamente – in ogni caso - occorrerebbe altresì valutare se, sulla base dei diversi criteri auspicati dalla parte ricorrente (sempre ove mai effettivamente applicabili), essa avrebbe avuto o meno effettivamente il diritto alla assegnazione richiesta, ovvero se questa, invece, non sarebbe spettata comunque ad altri soggetti (e ciò anche solo ai fini dell'esercizio di un'azione risarcitoria, ad esempio alla stregua del “tasso di probabilità” di prevalere nella selezione, come rimarcato espressamente da N° 5119, avendo la Pt_3 ritenuto inadeguato il criterio meramente statistico della proporzione tra il
[...] numero dei posti e il numero dei concorrenti che precedevano, in assenza di ogni riferimento alla valutazione comparativa dei titoli dei candidati;
cfr. anche CASS. LAV. 23 GENNAIO 2009 N° 1715, secondo cui “l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente”. E, nel caso di specie, sotto questo aspetto l'atto introduttivo del giudizio risulta del tutto carente”.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso, assorbita ogni ulteriore questione, deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Taranto, 16 aprile 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)