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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 21 maggio 2025 pronuncia la seguente:
[...]
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...], il [...], entrambi residenti a [...], in
[...] C.F._2
Via Tripoli, 160 e (C.F.: ), nata a [...], il [...] e ivi Parte_3 C.F._3 residente, in Via Tripoli, 162, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Zamagni (C.F.:
– P.E.C.: , elettivamente domiciliati C.F._4 Email_1 presso il suo studio in Rimini, Via Dario Campana, 14, giusta procura in atti ricorrenti contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via CP_1 C.F._5
Andrea Costa, 14, int. 1;
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._6
(SI), in Via U. Mancini, 17;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_4 C.F._7
Bologna, in Via della Torre, 6, int. 1;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_3 C.F._8
Bologna, in Via della Centralinista, 4; - (C.F.: ), nata a [...] CP_4 C.F._9
l'11.06.1966 e residente a [...], int. 10;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_5 C.F._10
Rimini, in Via A. Bertoloni, 7, int. 1;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via San CP_6 C.F._11
Giuliano, 16, int. 3
pagina 1 di 6 resistenti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 21 maggio qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri e si sono rivolti al Tribunale di Rimini per Parte_1 Parte_3 Parte_2 ottenere in contraddittorio con tutti i resistenti l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sul seguente bene:
- porzione al catasto fabbricati (categoria F/1) identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al
Foglio 87, Particella 3980, di 3 mq., indirizzo catastale Via Goito, s.n.c., piano T.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere proprietari dei seguenti beni immobili:
- Appartamento distinto al N.C.E.U del Comune di Rimini, al Fg. 87, Part. 433, sub 6, piano terra- primo sito in Via Tripoli, 160, quanto ai sig.ri e per la quota indivisa di Parte_1 Parte_2
½ ciascuno in comunione dei beni;
- Appartamento distinto al N.C.E.U del Comune di Rimini, al Fg. 87, Part. 433, sub 5, piano terra sito in Via Tripoli, 162, quanto alla sig.ra per l'intera proprietà; Parte_3
I ricorrenti hanno sottolineato che, come si può evincere dalla stessa planimetria catastale, la particella della quale hanno domandato l'accertamento dell'usucapione si trova da sempre all'interno dei beni di loro esclusiva titolarità ed è inglobata all'interno del loro immobile sito in Via Tripoli.
I sig.ri e hanno ribadito che la particella 3980 di cui Parte_1 Parte_3 Parte_2 al Foglio 87 si è sempre trovata nella loro esclusiva disponibilità e prima dei loro danti causa, “che hanno goduto esclusivamente del pacifico possesso “uti domini” del bene de quo, escludendone il sig. prima e i suoi eredi Persona_1 poi”.
Infine, i ricorrenti hanno depositato documentazione attestante che gli stessi resistenti hanno riconosciuto che il bene del quale è stata chiesta la usucapione non è mai stato nella loro disponibilità.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 15.05.2025 parte ricorrente ha rinunciato all'interrogatorio formale e il giudice si è pronunciato in ordine alle restanti richieste istruttorie fissando per l'esame dei testi ammessi l'udienza del 21 maggio 2025. All'udienza indicata si è svolta la prova per testi e, successivamente, la parte costituita ha precisato le conclusioni chiedendo al rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE pagina 2 di 6 Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione,
pagina 3 di 6 la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dagli attori appare fondata, essendo emerso dagli atti e, altresì, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste sig. ha confermato che il muro sito sulla particella della quale è stata chiesta la Testimone_1 usucapione è sempre stato nella posizione così come risultante dal documento che gli è stato mostrato e ha altresì affermato: “posso dire che il sig. ha sempre posseduto la porzione di terreno ove il muro è collocato;
posso Pt_1 dire che sicuramente dal 1972 la situazione è sempre stata questa e il sig. ha sempre posseduto in via esclusiva il citato Pt_1 bene”.
La medesima circostanza è stata ribadita dal sig. il quale ha anche lui confermato che il CP_7 muro è stato sempre collocato sul terreno che gli è stato mostrato in foto e ha altresì dichiarato: “il sig.
la sig.ra e la sig.ra lo hanno sempre posseduto;
a memoria dico che è da oltre 60 anni il muro è Pt_1 Pt_2 Pt_1 sempre stato nel possesso della famiglia . Pt_1
Giova evidenziare altresì che lo stesso sig. resistente contumace, ha comunicato via CP_1 mail di non aver mai avuto nella sua disponibilità il bene di cui è causa. Più nel dettaglio nella mail si legge:
“vorrei aggiungere che fin dal primo momento nel quale è emersa quella che noi consideriamo un'anomalia catastale (l'errata assegnazione della particella in oggetto alla nostra proprietà), tutti noi unanimemente abbiamo dichiarato che, a CP_1 memoria condivisa, quella parte di terreno non è mai stata a nostra disposizione”.
Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte dei ricorrenti sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei resistenti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento. pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte dei ricorrenti del diritto proprietà avente ad oggetto il bene di seguito indicato:
- porzione al catasto fabbricati (categoria F/1) identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al
Foglio 87, Particella 3980, di 3 mq., indirizzo catastale Via Goito, s.n.c., piano T;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 21 maggio 2025 pronuncia la seguente:
[...]
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...], il [...], entrambi residenti a [...], in
[...] C.F._2
Via Tripoli, 160 e (C.F.: ), nata a [...], il [...] e ivi Parte_3 C.F._3 residente, in Via Tripoli, 162, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Zamagni (C.F.:
– P.E.C.: , elettivamente domiciliati C.F._4 Email_1 presso il suo studio in Rimini, Via Dario Campana, 14, giusta procura in atti ricorrenti contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via CP_1 C.F._5
Andrea Costa, 14, int. 1;
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_2 C.F._6
(SI), in Via U. Mancini, 17;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_4 C.F._7
Bologna, in Via della Torre, 6, int. 1;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_3 C.F._8
Bologna, in Via della Centralinista, 4; - (C.F.: ), nata a [...] CP_4 C.F._9
l'11.06.1966 e residente a [...], int. 10;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_5 C.F._10
Rimini, in Via A. Bertoloni, 7, int. 1;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via San CP_6 C.F._11
Giuliano, 16, int. 3
pagina 1 di 6 resistenti contumaci
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 21 maggio qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: Usucapione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri e si sono rivolti al Tribunale di Rimini per Parte_1 Parte_3 Parte_2 ottenere in contraddittorio con tutti i resistenti l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sul seguente bene:
- porzione al catasto fabbricati (categoria F/1) identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al
Foglio 87, Particella 3980, di 3 mq., indirizzo catastale Via Goito, s.n.c., piano T.
I ricorrenti hanno dichiarato di essere proprietari dei seguenti beni immobili:
- Appartamento distinto al N.C.E.U del Comune di Rimini, al Fg. 87, Part. 433, sub 6, piano terra- primo sito in Via Tripoli, 160, quanto ai sig.ri e per la quota indivisa di Parte_1 Parte_2
½ ciascuno in comunione dei beni;
- Appartamento distinto al N.C.E.U del Comune di Rimini, al Fg. 87, Part. 433, sub 5, piano terra sito in Via Tripoli, 162, quanto alla sig.ra per l'intera proprietà; Parte_3
I ricorrenti hanno sottolineato che, come si può evincere dalla stessa planimetria catastale, la particella della quale hanno domandato l'accertamento dell'usucapione si trova da sempre all'interno dei beni di loro esclusiva titolarità ed è inglobata all'interno del loro immobile sito in Via Tripoli.
I sig.ri e hanno ribadito che la particella 3980 di cui Parte_1 Parte_3 Parte_2 al Foglio 87 si è sempre trovata nella loro esclusiva disponibilità e prima dei loro danti causa, “che hanno goduto esclusivamente del pacifico possesso “uti domini” del bene de quo, escludendone il sig. prima e i suoi eredi Persona_1 poi”.
Infine, i ricorrenti hanno depositato documentazione attestante che gli stessi resistenti hanno riconosciuto che il bene del quale è stata chiesta la usucapione non è mai stato nella loro disponibilità.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 15.05.2025 parte ricorrente ha rinunciato all'interrogatorio formale e il giudice si è pronunciato in ordine alle restanti richieste istruttorie fissando per l'esame dei testi ammessi l'udienza del 21 maggio 2025. All'udienza indicata si è svolta la prova per testi e, successivamente, la parte costituita ha precisato le conclusioni chiedendo al rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di tutti i convenuti (sopra individuati) i quali regolarmente citati non si sono costituiti nel presente procedimento.
SULLA PROVA DELLA USUCAPIONE pagina 2 di 6 Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In punto di diritto, non è superfluo ricordare che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass., sez. II, 02.10.2018, n. 23849; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 15.02.2022, n. 4931).
In generale ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente (Cass. n 2485/2007; Cass. n. 9884/1996) presuppone: (i) che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto (e non un diritto cfr. Cass. n.
2485/2007) con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge (Cass. n. 5500/1996; Cass. n. 7690/1993), dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria (la cui intensità dev'essere valutata in relazione alla destinazione economica dello specifico bene) egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
(ii) che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi (Cass. n. 6989/1988), il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede (Cass. n.
10230/2002; Cass. n. 8823/1998; Cass. n. 5964/1996) postulando soltanto che l'avvio della relazione col bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento (Cass. n. 3896/1985; Cass. n. 471/1975) dell'interessato e non invece dalla condiscendenza del proprietario (Cass. n. 3404/2009; Cass. n. 16497/2005; Cass. n.
71/2002; Cass. n. 8152/2001; Cass. n.. 4092/1992); (iii) che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza (Cass. n.
1276/1975) gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione
(Cass. n. 479/1951) e fermo rimanendo che il possesso ad usucapionem ben può essere esercitato contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. n. 15199/2011; Cass. n. 14917/2001; Cass. n. 2831/1968 ma anche
Cass. civ. sez. II, 22.02.2022, n. 5730, in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione delle missive); (iv) che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel torno di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva (Cass. n. 5687/1996; Cass. n. 4807/1992) o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione,
pagina 3 di 6 la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione (in tal senso, Cass. n. 3464/1988; Cass. n. 4206/1987).
L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. n.
26633/2021). Una volta perfezionatasi la fattispecie acquisitiva in discorso, in ragione del suo carattere retroattivo (Cass. n. 3153/1998), sono estinti con decorrenza dal momento in cui ha avuto inizio la situazione possessoria, tutti i diritti reali esistenti sul bene, il quale dunque entra nella sfera giuridica del possessore libero da qualsiasi diritto reale o altro peso gravante sullo stesso nel periodo precedente.
Ciò premesso, la domanda proposta dagli attori appare fondata, essendo emerso dagli atti e, altresì, dalle prove orali assunte la sussistenza di un comportamento possessorio pieno, pacifico, esclusivo, continuo e non interrotto per oltre un ventennio.
Il teste sig. ha confermato che il muro sito sulla particella della quale è stata chiesta la Testimone_1 usucapione è sempre stato nella posizione così come risultante dal documento che gli è stato mostrato e ha altresì affermato: “posso dire che il sig. ha sempre posseduto la porzione di terreno ove il muro è collocato;
posso Pt_1 dire che sicuramente dal 1972 la situazione è sempre stata questa e il sig. ha sempre posseduto in via esclusiva il citato Pt_1 bene”.
La medesima circostanza è stata ribadita dal sig. il quale ha anche lui confermato che il CP_7 muro è stato sempre collocato sul terreno che gli è stato mostrato in foto e ha altresì dichiarato: “il sig.
la sig.ra e la sig.ra lo hanno sempre posseduto;
a memoria dico che è da oltre 60 anni il muro è Pt_1 Pt_2 Pt_1 sempre stato nel possesso della famiglia . Pt_1
Giova evidenziare altresì che lo stesso sig. resistente contumace, ha comunicato via CP_1 mail di non aver mai avuto nella sua disponibilità il bene di cui è causa. Più nel dettaglio nella mail si legge:
“vorrei aggiungere che fin dal primo momento nel quale è emersa quella che noi consideriamo un'anomalia catastale (l'errata assegnazione della particella in oggetto alla nostra proprietà), tutti noi unanimemente abbiamo dichiarato che, a CP_1 memoria condivisa, quella parte di terreno non è mai stata a nostra disposizione”.
Ritiene il presente Tribunale che alla luce di quanto precede deve ritenersi provato l'esercizio del potere uti dominus da parte dei ricorrenti sul bene per cui è causa, e ne deve essere dichiarata nei confronti dei resistenti, intestatari ex lege, l'intervenuta usucapione.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del Territorio territorialmente competente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della presente controversia giustifica ex art 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente procedimento. pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisito per usucapione da parte dei ricorrenti del diritto proprietà avente ad oggetto il bene di seguito indicato:
- porzione al catasto fabbricati (categoria F/1) identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al
Foglio 87, Particella 3980, di 3 mq., indirizzo catastale Via Goito, s.n.c., piano T;
➢ Dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6