Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa promossa da
, con l'Avv. Saracino
- Ricorrente -
Parte_1 contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Certomà
- Convenuto -
Oggetto: “gestione commercianti”
Fatto e diritto
Con ricorso del 19.2.24 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito con cui l' aveva intimato il pagamento delle contribuzioni dovute per il periodo 2021/2022 alla gestione CP_2 commercianti, evidenziando di non aver mai espletato attività lavorativa nella società Ciesse srl di cui è socio e amministratore.
Si costituiva l' , resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto. CP_2
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
E' incontroverso che la parte ricorrente è stata iscritta alla gestione commercianti quale socia unica e amministratore della società sopra indicata, sicchè le vengono richiesti contributi per il periodo 2021
e 2022.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
“… svolge attività commerciale di intermediazione immobiliare;
la società ha solo due soci, l'attuale ricorrente (accomandatario) ed il fratello di costui (accomandante) e non ha dipendenti;
il ricorrente, unico socio accomandatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, necessariamente è tenuto a svolgere tutte le attività che riguardano la gestione sociale;
il ricorrente, per l'anno 1999, ha dichiarato un reddito da partecipazione sociale di L. 64.281.000; la circostanza che il ricorrente sia studente universitario è del tutto irrilevante, non essendo tale stato inconciliabile con l'esercizio dell'attività commerciale”).
Dunque, i presupposti richiesti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali devono essere accertati
“Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice …” (così Cass. n. 845/2010).
In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.
Come rilevato dalla S.C. nella citata ord. n. 3145 del 11.2.2013 “… il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente. CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare”.
Nel caso di specie non avendo l' fornito la prova circa lo svolgimento, da parte del ricorrente, CP_1 che è socio e amministratore, di attività commerciale, non possono dirsi sussistenti i presupposti per l'iscrizione della stessa nella gestione commercianti. Infatti la mera circostanza che la società non abbia dipendenti non dimostra assolutamente che l'attività commerciale venisse svolta dall'odierno ricorrente.
Peraltro in merito alla c.d. doppia contribuzione del socio e amministratore di società, ossia alla gestione commercianti e alla gestione separata , va detto che di recente la Cassazione ha nuovamente chiarito che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima
è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. da ultimo Cass. n. 10426 del 02/05/2018). Ritiene in definitiva il Tribunale che nel caso di specie non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della parte ricorrente alla gestione CP_ commercianti (elementi e prove che era onere dell' fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio).
Pertanto va dichiarata illegittima la iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.M., con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
2. condanna l' al pagamento dei compensi professionali che liquida in complessivi € CP_2
1000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 30.1.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)