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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 766/2024 R.G., avente ad oggetto “divisione comunione ordinaria”, promossa da
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Maria Tabacco ( cod. fisc. Email_1 [...]
), con studio in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E, dalla quale è rappresentata C.F._2
e difesa giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
1 , nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Siracusa Via Estonia n. 12 presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Concetta Guerrieri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._4 atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 16.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 68/2024, pubblicata il 15.01.2024, il Giudice monocratico della Seconda Sezione
Civile del Tribunale di Siracusa, nella causa civile di divisione iscritta al n. 6030/2017 R.G. promossa da nei confronti dell'ex coniuge ha così statuito: Controparte_1 Parte_1
“- Dichiara l'immobile identificato al N.C.E.U. della Provincia di Siracusa al Foglio 19 part. 1666 sub
4 Categoria A/3 consistenza mq 169 in comproprietà al 50% tra le parti, indivisibile e ne dispone
l'assegnazione alla parte attrice , disponendo l'obbligo di conguaglio in favore di Controparte_1
dell'importo di € 53.178,00. Parte_1
- dispone la compensazione delle spese del giudizio”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Costituitosi, ha resistito all'appello, chiedendone il totale rigetto, con vittoria di Controparte_1 spese e compensi.
All'udienza di discussione del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è Parte_1 stata riconosciuta in favore dell'attore l'indennità di occupazione dell'immobile in comunione, deducendo che l'ex marito non le avrebbe mai chiesto di farne pari uso o di disporre diversamente della sua quota, manifestando acquiescenza all'uso esclusivo da parte della ex moglie.
2 Detto motivo va esaminato, per evidenti ragioni logico – giuridiche, unitamente al quarto motivo di appello inerente al quantum, determinato dal Tribunale in complessivi euro 21.822,00 - pari al 50% del canone locativo figurativo mensile calcolato dal CTU dal 2008 al 2021 (v. relazione integrativa in atti).
I motivi sono parzialmente fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Risulta pacifico e non contestato (v. sul punto anche deposizione testimoniale di ) che Testimone_1 abbia utilizzato e abitato in via esclusiva l'immobile sito in Floridia, via Pietro Nenni n. Parte_1
3, già adibito a residenza familiare, e l'annesso garage ubicato al piano terra (rispettivamente censiti al
NCEU del Comune di Floridia, al fg. 19, part. 1666 sub. 44, Cat. A/3 e part. 1666 sub. 45, Cat. C/6), anche dopo la separazione tra i due coniugi, in forza dell'assegnazione della stessa concordata in sede di omologazione della separazione (v. provvedimento del 31.03.2005), confermata dal Tribunale di
Siracusa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (giusta sentenza n. 1051/2012 pubblicata il 17.07.2012).
Con la sentenza di appello (n. 1080/2014 del 3.7.2014), la Corte territoriale, in parziale riforma della predetta sentenza, ha revocato l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di Parte_1
Con successivo atto di precetto, notificato il 19.12.2014, ha intimato all'ex moglie Controparte_1 di lasciare l'immobile, manifestando formalmente e chiaramente, per la prima volta, la volontà di utilizzare l'immobile in comunione e/o di trarne un qualche vantaggio patrimoniale.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 08/06/2022, n. 18548; Cass. Sez.
II, 12/03/2019, n. 7019), ha affermato che: “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre
3 alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.
24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto
l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene”.
Altra più recente giurisprudenza (Cass. Sez. II, 18/04/2023, n. 10264) ha ribadito che "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene".
Nel caso in esame il Tribunale ha errato nel far decorrere la c.d. “fruttificazione” dal 2008, quale anno di emissione della sentenza della Corte di Appello, atteso che la predetta sentenza è stata pubblicata nel mese di luglio del 2014.
Il primo atto con il quale ha chiaramente manifestato la sua opposizione all'utilizzo Controparte_1 esclusivo dell'immobile in comunione deve ricondursi all'atto di precetto notificato a in Parte_1 data 19.12.2014.
4 L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cassazione civile sez. II -
08/11/2023, n. 31105).
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015;
Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023).
Il CTU Ing. , all'uopo incaricato, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle effettive condizioni Per_1 della villetta a schiera adibita da ad abitazione, ne ha quantificato il valore locativo in Parte_1 complessivi euro 400,00 mensili.
Da tale importo il CTU ha detratto - senza alcuna contestazione sul punto - la percentuale del 35% a titolo di imposte, tasse e spese di manutenzione (v. relazione integrativa - pag. 5); la somma dovuta a
, quale beneficiario della fruttificazione, a titolo di risarcimento del danno subito, è Controparte_1 pari a euro 130,00 mensili (50% della somma di euro 260,00).
Alla luce di quanto sopra dedotto, detti frutti decorrono dal mese di dicembre del 2014 (notifica atto di precetto con intimazione di rilascio), fino al mese di dicembre del 2021, così come calcolati del CTU, nei limiti della richiesta formulata dallo stesso appellato sia in primo grado che in appello.
5 Il credito maturato da ammonta, pertanto, a complessivi euro 10.920,00 (euro Controparte_1
130,00 x 84 mesi).
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omesso accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata in primo grado da relativamente al credito dalla stessa asseritamente maturato Parte_1 nei confronti di pari a complessivi euro 27.013,41 di cui euro 22.643,97 (per sorte Controparte_1 capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 1360/2014, compensi professionali e spese dell'atto di precetto notificato il 29.03.2016) - ed euro 4.369,44 a lei dovuti per il pagamento delle rate di mutuo inerenti all'immobile in comunione per il periodo luglio 2014 - giugno 2015.
Da tale somma andrebbe detratto - secondo la prospettazione difensiva - l'importo di euro 5.375,00 già corrisposto dall' . CP_2
Parte appellante ha, infatti, documentato di avere promosso - per il solo credito oggetto di precetto - un pignoramento presso terzi nei confronti dell'ex coniuge e di aver ottenuto, giusta ordinanza del
Tribunale di Siracusa del 3.4.2017, l'assegnazione di un quinto della pensione mensilmente dovuta al debitore dall' . CP_2
Il motivo non è fondato, atteso che il Tribunale ha correttamente rigettato detta eccezione ex art. 1243
c.c. evidenziando che trattasi di credito, allo stato, in parte non liquido e di non facile quantificazione.
Aldilà del decreto ingiuntivo, parte del credito non appare liquido ed esigibile in quanto attiene a contestate rate di mutuo asseritamente versate da e di cui la stessa pretende il rimborso Parte_1 dall'ex marito.
Sussiste, inoltre, contrasto tra le parti circa la somma effettivamente pignorata - parte appellante sostiene di ricevere mensilmente euro 67,00 mentre parte appellata deduce di subire una trattenuta mensile in favore della ex moglie pari a euro 133,00 (v. comunicazioni - mesi di aprile e giugno CP_2
2016) - e non è stato altresì documentato né altrimenti provato quanto è stato già incassato dalla odierna appellante e quale sia il debito residuo in capo a . Controparte_1
Con il terzo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ed arbitrariamente attribuito l'immobile a , violando l'art. 720 c.c., nonostante l'originario attore non Controparte_1 avrebbe mai formulato detta richiesta.
Parte appellante deduce che il bene immobile andava a lei attribuito per intero, avendone fatto espressa richiesta con la comparsa di costituzione in primo grado
6 Il motivo è fondato, alla luce della circostanza che trattasi di bene non comodamente divisibile ex artt.
720 e 1114 c.c. e che sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, a differenza Parte_1 dell'ex marito, ha sempre richiesto l'attribuzione dell'immobile, manifestando la disponibilità a versare in favore di l'equivalente in denaro della quota allo stesso spettante (50%). Controparte_1
ha, peraltro, ribadito detta istanza anche in appello. Parte_1
L'art. 718 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora, come nel caso in esame, il bene oggetto di comunione non sia “comodamente divisibile”, in quanto, secondo le condivisibile e puntuali valutazioni del CTU (v. relazione - pag. 3), “al piano seminterrato il garage e cantina sono pertinenze esclusive dell'abitazione con area vincolata a parcheggio e non è possibile effettuare un cambio di destinazione d'uso, l'accesso ai piani terra e primo è unico con piano giorno al piano terra e zona notte al piano primo è non è possibile avere un accesso separato al piano primo. Per tali ragioni e vista la tipologia edilizia di cooperativa si conviene che l'immobile in oggetto della presente relazione non sia divisibile” (cfr. Cass. Sez. II, 4.10.2023 n. 27984).
Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell'art. 720 c.c., attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, della quale costituisce una mera specificazione, non costituisce domanda nuova (Cass. n. 10624 del 2010; Cass. n. 10856 del 2016; Cass. n. 3497 del 2019) e può essere, dunque, proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado
(cfr. Cass. n. 14756 del 2016: l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'extrema ratio voluta dal legislatore) e, per la prima volta, perfino in appello (in tal senso Cass. Sez. II, 7.2.2024 n. 3487; Cass.
n. 9367 del 2013, che ha affermato il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione).
Detta attribuzione in favore dell'appellante, al fine di evitare l'extrema ratio della vendita (cfr. Cass.
Sez. II, 8.9.2021 n. 24174), trova giustificazione nella incontestata circostanza che l'immobile (come sopra descritto) è sempre stato adibito ad abitazione del nucleo familiare e, dopo la separazione tra i due coniugi, di e del figlio (v. sul punto deposizione testimoniale di Parte_1 Parte_2
7 , ancora oggi convivente con la madre. Viceversa, sembra Testimone_1 Controparte_1 conviva da tempo altrove con una nuova compagna, non avendo espressamente manifestato in giudizio interesse ad abitare l'ex residenza coniugale.
A seguito dell'attribuzione della casa e dell'annesso sottostante garage, è tenuta a Parte_1 versare a la somma di euro 75.000,00 pari al 50% del valore commerciale Controparte_1 dell'immobile oggetto di comunione (v. CTU integrativa - pag. 6).
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussistono validi e gravi motivi, in ragione dell'esito della decisione, del comune interesse dei due ex coniugi alla divisione del compendio immobiliare in oggetto e del reciproco parziale accoglimento delle rispettive domande formulate in giudizio, per compensare interamente fra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di appello, così come già disposto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 68/2024, pubblicata il 15.01.2024, dal
[...] Controparte_1
Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, così dispone:
attribuisce a la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Floridia, con ingresso Parte_1 da viale Pietro Nenni nn. 3 – 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Floridia al Foglio 19, part. 1666 sub 44, Categoria A/3, consistenza mq. 169 e dell'annesso garage al piano seminterrato, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Floridia al Foglio 19, part. 1666 sub 45, Categoria C/6, consistenza mq. 30, del valore di complessivi euro 150.000,00.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro 10.920,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di fruttificazione e di euro 75.000,00 quale valore della quota del 50% della proprietà dell'immobile in comunione.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 766/2024 R.G., avente ad oggetto “divisione comunione ordinaria”, promossa da
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Maria Tabacco ( cod. fisc. Email_1 [...]
), con studio in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E, dalla quale è rappresentata C.F._2
e difesa giusta procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
1 , nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Siracusa Via Estonia n. 12 presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Concetta Guerrieri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._4 atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 16.09.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 68/2024, pubblicata il 15.01.2024, il Giudice monocratico della Seconda Sezione
Civile del Tribunale di Siracusa, nella causa civile di divisione iscritta al n. 6030/2017 R.G. promossa da nei confronti dell'ex coniuge ha così statuito: Controparte_1 Parte_1
“- Dichiara l'immobile identificato al N.C.E.U. della Provincia di Siracusa al Foglio 19 part. 1666 sub
4 Categoria A/3 consistenza mq 169 in comproprietà al 50% tra le parti, indivisibile e ne dispone
l'assegnazione alla parte attrice , disponendo l'obbligo di conguaglio in favore di Controparte_1
dell'importo di € 53.178,00. Parte_1
- dispone la compensazione delle spese del giudizio”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. Parte_1
Costituitosi, ha resistito all'appello, chiedendone il totale rigetto, con vittoria di Controparte_1 spese e compensi.
All'udienza di discussione del 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è Parte_1 stata riconosciuta in favore dell'attore l'indennità di occupazione dell'immobile in comunione, deducendo che l'ex marito non le avrebbe mai chiesto di farne pari uso o di disporre diversamente della sua quota, manifestando acquiescenza all'uso esclusivo da parte della ex moglie.
2 Detto motivo va esaminato, per evidenti ragioni logico – giuridiche, unitamente al quarto motivo di appello inerente al quantum, determinato dal Tribunale in complessivi euro 21.822,00 - pari al 50% del canone locativo figurativo mensile calcolato dal CTU dal 2008 al 2021 (v. relazione integrativa in atti).
I motivi sono parzialmente fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Risulta pacifico e non contestato (v. sul punto anche deposizione testimoniale di ) che Testimone_1 abbia utilizzato e abitato in via esclusiva l'immobile sito in Floridia, via Pietro Nenni n. Parte_1
3, già adibito a residenza familiare, e l'annesso garage ubicato al piano terra (rispettivamente censiti al
NCEU del Comune di Floridia, al fg. 19, part. 1666 sub. 44, Cat. A/3 e part. 1666 sub. 45, Cat. C/6), anche dopo la separazione tra i due coniugi, in forza dell'assegnazione della stessa concordata in sede di omologazione della separazione (v. provvedimento del 31.03.2005), confermata dal Tribunale di
Siracusa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (giusta sentenza n. 1051/2012 pubblicata il 17.07.2012).
Con la sentenza di appello (n. 1080/2014 del 3.7.2014), la Corte territoriale, in parziale riforma della predetta sentenza, ha revocato l'assegnazione della ex casa coniugale in favore di Parte_1
Con successivo atto di precetto, notificato il 19.12.2014, ha intimato all'ex moglie Controparte_1 di lasciare l'immobile, manifestando formalmente e chiaramente, per la prima volta, la volontà di utilizzare l'immobile in comunione e/o di trarne un qualche vantaggio patrimoniale.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 08/06/2022, n. 18548; Cass. Sez.
II, 12/03/2019, n. 7019), ha affermato che: “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre
3 alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.
24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto
l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene”.
Altra più recente giurisprudenza (Cass. Sez. II, 18/04/2023, n. 10264) ha ribadito che "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene".
Nel caso in esame il Tribunale ha errato nel far decorrere la c.d. “fruttificazione” dal 2008, quale anno di emissione della sentenza della Corte di Appello, atteso che la predetta sentenza è stata pubblicata nel mese di luglio del 2014.
Il primo atto con il quale ha chiaramente manifestato la sua opposizione all'utilizzo Controparte_1 esclusivo dell'immobile in comunione deve ricondursi all'atto di precetto notificato a in Parte_1 data 19.12.2014.
4 L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cassazione civile sez. II -
08/11/2023, n. 31105).
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015;
Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023).
Il CTU Ing. , all'uopo incaricato, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle effettive condizioni Per_1 della villetta a schiera adibita da ad abitazione, ne ha quantificato il valore locativo in Parte_1 complessivi euro 400,00 mensili.
Da tale importo il CTU ha detratto - senza alcuna contestazione sul punto - la percentuale del 35% a titolo di imposte, tasse e spese di manutenzione (v. relazione integrativa - pag. 5); la somma dovuta a
, quale beneficiario della fruttificazione, a titolo di risarcimento del danno subito, è Controparte_1 pari a euro 130,00 mensili (50% della somma di euro 260,00).
Alla luce di quanto sopra dedotto, detti frutti decorrono dal mese di dicembre del 2014 (notifica atto di precetto con intimazione di rilascio), fino al mese di dicembre del 2021, così come calcolati del CTU, nei limiti della richiesta formulata dallo stesso appellato sia in primo grado che in appello.
5 Il credito maturato da ammonta, pertanto, a complessivi euro 10.920,00 (euro Controparte_1
130,00 x 84 mesi).
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omesso accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata in primo grado da relativamente al credito dalla stessa asseritamente maturato Parte_1 nei confronti di pari a complessivi euro 27.013,41 di cui euro 22.643,97 (per sorte Controparte_1 capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 1360/2014, compensi professionali e spese dell'atto di precetto notificato il 29.03.2016) - ed euro 4.369,44 a lei dovuti per il pagamento delle rate di mutuo inerenti all'immobile in comunione per il periodo luglio 2014 - giugno 2015.
Da tale somma andrebbe detratto - secondo la prospettazione difensiva - l'importo di euro 5.375,00 già corrisposto dall' . CP_2
Parte appellante ha, infatti, documentato di avere promosso - per il solo credito oggetto di precetto - un pignoramento presso terzi nei confronti dell'ex coniuge e di aver ottenuto, giusta ordinanza del
Tribunale di Siracusa del 3.4.2017, l'assegnazione di un quinto della pensione mensilmente dovuta al debitore dall' . CP_2
Il motivo non è fondato, atteso che il Tribunale ha correttamente rigettato detta eccezione ex art. 1243
c.c. evidenziando che trattasi di credito, allo stato, in parte non liquido e di non facile quantificazione.
Aldilà del decreto ingiuntivo, parte del credito non appare liquido ed esigibile in quanto attiene a contestate rate di mutuo asseritamente versate da e di cui la stessa pretende il rimborso Parte_1 dall'ex marito.
Sussiste, inoltre, contrasto tra le parti circa la somma effettivamente pignorata - parte appellante sostiene di ricevere mensilmente euro 67,00 mentre parte appellata deduce di subire una trattenuta mensile in favore della ex moglie pari a euro 133,00 (v. comunicazioni - mesi di aprile e giugno CP_2
2016) - e non è stato altresì documentato né altrimenti provato quanto è stato già incassato dalla odierna appellante e quale sia il debito residuo in capo a . Controparte_1
Con il terzo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ed arbitrariamente attribuito l'immobile a , violando l'art. 720 c.c., nonostante l'originario attore non Controparte_1 avrebbe mai formulato detta richiesta.
Parte appellante deduce che il bene immobile andava a lei attribuito per intero, avendone fatto espressa richiesta con la comparsa di costituzione in primo grado
6 Il motivo è fondato, alla luce della circostanza che trattasi di bene non comodamente divisibile ex artt.
720 e 1114 c.c. e che sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, a differenza Parte_1 dell'ex marito, ha sempre richiesto l'attribuzione dell'immobile, manifestando la disponibilità a versare in favore di l'equivalente in denaro della quota allo stesso spettante (50%). Controparte_1
ha, peraltro, ribadito detta istanza anche in appello. Parte_1
L'art. 718 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora, come nel caso in esame, il bene oggetto di comunione non sia “comodamente divisibile”, in quanto, secondo le condivisibile e puntuali valutazioni del CTU (v. relazione - pag. 3), “al piano seminterrato il garage e cantina sono pertinenze esclusive dell'abitazione con area vincolata a parcheggio e non è possibile effettuare un cambio di destinazione d'uso, l'accesso ai piani terra e primo è unico con piano giorno al piano terra e zona notte al piano primo è non è possibile avere un accesso separato al piano primo. Per tali ragioni e vista la tipologia edilizia di cooperativa si conviene che l'immobile in oggetto della presente relazione non sia divisibile” (cfr. Cass. Sez. II, 4.10.2023 n. 27984).
Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell'art. 720 c.c., attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, della quale costituisce una mera specificazione, non costituisce domanda nuova (Cass. n. 10624 del 2010; Cass. n. 10856 del 2016; Cass. n. 3497 del 2019) e può essere, dunque, proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado
(cfr. Cass. n. 14756 del 2016: l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'extrema ratio voluta dal legislatore) e, per la prima volta, perfino in appello (in tal senso Cass. Sez. II, 7.2.2024 n. 3487; Cass.
n. 9367 del 2013, che ha affermato il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione).
Detta attribuzione in favore dell'appellante, al fine di evitare l'extrema ratio della vendita (cfr. Cass.
Sez. II, 8.9.2021 n. 24174), trova giustificazione nella incontestata circostanza che l'immobile (come sopra descritto) è sempre stato adibito ad abitazione del nucleo familiare e, dopo la separazione tra i due coniugi, di e del figlio (v. sul punto deposizione testimoniale di Parte_1 Parte_2
7 , ancora oggi convivente con la madre. Viceversa, sembra Testimone_1 Controparte_1 conviva da tempo altrove con una nuova compagna, non avendo espressamente manifestato in giudizio interesse ad abitare l'ex residenza coniugale.
A seguito dell'attribuzione della casa e dell'annesso sottostante garage, è tenuta a Parte_1 versare a la somma di euro 75.000,00 pari al 50% del valore commerciale Controparte_1 dell'immobile oggetto di comunione (v. CTU integrativa - pag. 6).
Quanto alle spese processuali sussiste il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e ciò in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Sussistono validi e gravi motivi, in ragione dell'esito della decisione, del comune interesse dei due ex coniugi alla divisione del compendio immobiliare in oggetto e del reciproco parziale accoglimento delle rispettive domande formulate in giudizio, per compensare interamente fra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di appello, così come già disposto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 68/2024, pubblicata il 15.01.2024, dal
[...] Controparte_1
Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, così dispone:
attribuisce a la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Floridia, con ingresso Parte_1 da viale Pietro Nenni nn. 3 – 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Floridia al Foglio 19, part. 1666 sub 44, Categoria A/3, consistenza mq. 169 e dell'annesso garage al piano seminterrato, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Floridia al Foglio 19, part. 1666 sub 45, Categoria C/6, consistenza mq. 30, del valore di complessivi euro 150.000,00.
Condanna al pagamento in favore di della somma di euro 10.920,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di fruttificazione e di euro 75.000,00 quale valore della quota del 50% della proprietà dell'immobile in comunione.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
8 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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