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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12188 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di PO, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. , nata il 22 maggio Parte_1 C.F._1
1975 a PO ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in PO alla via del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Ruggiero (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 ez. di PO (C.F. ), con sede ivi
[...] P.IVA_1 ubicata alla Via D. Cimarosa n. 65, in persona del Presidente dott.ssa , elettivamente domiciliata in PO Controparte_2 alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Garone (C.F. che la rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._4
PO alla Piazza F. Coppola n. 6, elettivamente domiciliata in PO alla Via dei Mille n. 16, presso lo studio dell'avvocato Fabio Izzo (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTI
NONCHE' con sede in Roma al viale Controparte_4
CE ES n. 385, partita iva , in persona del P.IVA_2 procuratore speciale dr. in virtù di procura del Controparte_5
12/06/2019 per notar dr. di Roma, Rep. Persona_1
89144, Racc. 25743, elettivamente domiciliato in PO alla Piazza Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'avv. Laura Perrella (c.f.
) che lA rappresenta e difende in virtù di C.F._6 procura generale alle liti del 12 maggio 2021 per notar dr.
[...] di Roma, Rep. 90561, Racc. 26619; Persona_1
(C.F. ), con Parte_2 P.IVA_3 sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata Parte_3
e difesa in forza di procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Santi (c.f.
[...]
) del Foro di Modena, e dall'Avv. Ettore Santucci (c.f. C.F._7
), del Foro di PO, presso il cui studio C.F._8 elettivamente domicilia in PO, Via Nuova Teatro S. Ferdinando n. 18. TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). Con ricorso depositato il 30/01/2024, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_6 CP_3
premettendo quanto segue:
[...]
- 1. la ricorrente, in data 30/10/2015, a seguito dell'insorgenza di spotting, si recava presso il Centro AIED, sezione di PO, per un controllo ginecologico, sottoponendosi ad ecografia pelvica. Da detto esame, l'ecografista evidenziava: “micronodulia diffusa del miometrio e disomogeneità dell'endometrio dello spessore di 11 mm”;
- 2. a distanza di qualche giorno praticava anche esame citologico cervicale che risultava negativo, come da successivo referto del 9/11/15;
- 3. in data 17/11/15 le veniva prescritta la terapia farmacologica con EA e OR bustine, da assumere per tre mesi e le veniva consigliato controllo post-mestruale;
4. in data 4/5/17, ritornava presso l Parte_1 CP_1 sempre per le stesse perdite e ripeteva l'ecografia pelvica. In tale occasione l'ecografista evidenziava: “forma e superfici irregolari dell'utero, micronodulia diffusa del miometrio e disomogeneità dell'endometrio di spessore pari a 11 mm”, per cui le veniva prescritta una terapia farmacologica con EA e ST ed alcuni dosaggi ormonali;
effettuava anche PAP Test;
- 5. in data 17/5/17, l'odierna ricorrente, praticava sia i predetti dosaggi ormonali presso il Centro Basile (FSH 7,1, LH 3,8, 17-Beta estradiolo 31,9, Progesterone 1,10, PRL 38
...), sia l'esame citologico pap test che, seppur negativo per la presenza di cellule neoplastiche, evidenziava ipercheratosi e note di metaplasia squamosa come da referto del 26/5/2017;
- 6. in data 27/5/17 ripeteva gli esami ormonali con i seguenti risultati: “FSH 6,5, LH 7,4, 17- Beta Estradiolo 263, Progesterone 0,30 …”;
- 7. in data 1/6/17 i valori risultavano: “17-Beta Estradiolo 67,9 e Progesterone 3,56 ed in data 5/6/17 Beta E. 43,1 e Progesterone 1,73”;
- 8. in data 15/6/17, la signora ritornava presso il Pt_1
Centro ed eseguiva una Colposcopia (esame utile ad CP_1 evidenziare anomalie delle cellule del collo dell'utero emerse con il Pap test) ed al termine della consulenza le furono prescritti Cyclodynon forte, ND ed EL e dosaggio della PRL cadenzato e fu dimessa con diagnosi di “desiderio di prole”;
- 9. in data 5/6/18, la ricorrente ritornava al Centro dove CP_1 venivano ripetuti i controlli e, a seguito di nuova ecografia pelvica, veniva evidenziato “micronodulia diffusa del miometrio ed un addensamento fibroso parzialmente colliquato che impronta la cavità di 29 mm e endometrio di spessore di 11mm”. Nella stessa giornata eseguiva anche un nuovo pap test. Veniva dunque dimessa con diagnosi di
“irregolarità mestruale” e con prescrizione di dosaggi ormonali, nuova ecografia tra la 6 e 9° giornata, isterosalpingografia, isteroscopia e terapia medica;
- 10. in data 24/6/18, venivano eseguiti i dosaggi del FSH pari a 10,5, LH 9,6, 17-beta E. 27, Progesterone 0,32 ect.;
- 11. in data 28/6/2018, nell'intento di approfondire la propria condizione clinica, la signora , si recava Parte_1 all'AOUP Federico II dove praticava un'isteroscopia ambulatoriale con indicazione di mioma uterino che evidenziava: “mucosa irregolare per spessore, dal fondo all'istmo formazioni di verosimile natura eteroplasica a morfologia papillare ipervascolarizzate”. Durante l'esame venivano praticate biopsie multiple mirate;
- 12. la signora , allarmata dai valori emersi, Pt_1 immediatamente consultò altri specialisti, tra cui il Dott.
che effettuava ecografia;
Persona_2
- 13. in data 4/7/2018, si recò dal Prof. Persona_3 che sottopose la paziente a riesame ecografico da cui emerse: “Ecostruttura miometriale disomogenea. Endometrio ispessito e irregolare di 19 mm, nel cui contesto si evidenzia la presenza di area ad ecostruttura mista di difficile interpretazione di 23x27 mm, irregolare senza delimitazione capsulare che sembra infiltrare il miometrio sottostante ...” consigliando uno specifico accertamento mediante risonanza magnetica poiché, sempre da detta ecografia appena effettuata in sede di visita ginecologica, evidenziava chiaramente lesioni di verosimile natura etero plastica;
- 14. in data 6/7/2018 effettuava esami propedeutici all'intervento presso il Centro Basile;
- 15. in data 12/7/2018, eseguita RM, presso il Centro SDN che confermò la presenza di una formazione espansiva solida eteroplastica di segnale intermedio in T2 con infiltrazione del miometro, ed a seguito di ulteriori esami di laboratorio presso il Centro Basile che evidenziarono uno stato di anemia;
- 16. in data 16 e 17/7/2018, la signora effettuava Pt_1 ulteriori controlli presso il centro Basile;
- 17. in data 21/7/2018, la paziente, si ricoverò presso l'AOUP Federico II per sottoporsi ad intervento di Isterectomia Radicale per Carcinoma Endometriale per essere dimessa in data 24/7/18;
- 18. in data 6/8/2018, un nuovo esame istologico confermò la diagnosi di: “K endometriale stadio pT1aG2Nx” (allegato 28);
- 19. in data 18/12/2018, ritirava la cartella clinica presso l , aperta il 30/10/2015, al fine di ricostruire la vicenda;
CP_1
- 20. da quella data e fino all'11/5/2020 ed ancora ad oggi, la signora si sottopose a numerosi controlli strumentali Pt_1 Per e specialistici ginecologici presso lo Studio del Prof. di
, per escludere recidive;
Persona_3
- 21. come conseguenza degli eventi accaduti e, in particolare, dell'omessa diagnosi di neoplasia per negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici della CP_1 sezione di PO, è stata costretta a rivolgersi Parte_1 ad altri specialisti e a doversi sottoporre all'inevitabile intervento di isterectomia “salva vita” con la consequenziale impotenza generandi. Infatti i responsabili, non solo, in maniera intempestiva suggerirono alla paziente di eseguire l'Isteroscopia solo dopo 32 mesi dall'inizio dei controlli, precisamente il 5/6/2018, ma trascurando il rischio di poter sviluppare un carcinoma potenzialmente letale, non avviarono neanche un'adeguata terapia conservativa con progestinici che, avrebbe permesso di confinare la neoplasia e al contempo preservare la capacità riproduttiva della paziente, ma, al contrario, la esposero ad un'evoluzione potenzialmente letale della malattia permettendo così al carcinoma endometriale di progredire in stadi più avanzati con il rischio concreto di produrre metastasi a distanza;
- 22. questo evento traumatico ha sconvolto la vita della signora , non solo per il danno biologico, ma anche per Pt_1 la sofferenza morale e per l'impatto modificativo in pejus della sua vita quotidiana, causato da uno stato di depressione e tristezza per la privazione della possibilità di procreare;
- 23. la signora , infatti, ancora oggi lamenta un grave Pt_1 disagio psichico ed un senso di sfiducia nei confronti delle strutture sanitarie come l di PO, dove fu seguita per CP_1 un problema di spotting dal 31 ottobre 2015 fino al 15/6/2018. In tale periodo per imperizia, negligenza ed imprudenza dei non le furono prestate le dovute CP_7 cure e non le furono prescritti, con urgenza, gli esami strumentali indispensabili per la diagnosi, con conseguente ritardata diagnosi di carcinoma endometriale, che solo dopo 2 anni e otto mesi fu diagnosticato, in uno stadio più avanzato, presso altra struttura. A causa di ciò la paziente, non ebbe la possibilità di sottoporsi a cure volte a contrastare il carcinoma e contestualmente a preservare la sua fertilità ma, subito dopo l'isteroscopia, mai praticata dai sanitari della né mai prescritta dagli stessi con CP_1 urgenza, dovette immediatamente sottoporsi ad un delicato intervento di isterectomia con annessiectomia bilaterale presso altra struttura, perdendo per sempre la capacità di procreare a soli 43 anni e senza mai aver avuto un figlio;
- 24. a causa del danno subito, alla signora è Pt_1 subentrato uno stato di grave depressione con insonnia, cardiopalmo, deficit di concentrazione, agitazione psicomotoria, difficoltà nel rapporto di coppia con il compagno storico mancanza di desiderio sessuale, Per_5 tendenza all'isolamento, perdita di energie, senso di fatica, aumento di peso, trascuratezza, dolori fisici e soprattutto un incolmabile senso di un vuoto nella propria vita da cui è scaturita una vera e propria crisi personale e di coppia particolarmente difficile da gestire, la cui causa è da attribuire all'infertilità iatrogena per la quale oramai non si potrà fare più niente, né tentare alcun trattamento di PMA (procreazione medicalmente assistita);
- 25. in particolare la signora , a seguito Parte_1 dell'evento lesivo, si è isolata e raramente esce e frequenta amici;
- 26. rifugge dal prender parte delle occasioni sociali (compleanni, festeggiamenti, festività ect), in cui incontrerebbe bambini figli di amici o di parenti, perché da allora vive questi momenti come un'esperienza devastante;
27. le lesioni subite dalla Signora venivano valutate in Pt_1 sede di visita medico–legale da parte del C.T.P. incaricato dalla ricorrente, Dott. il quale riconosceva Persona_6 il nesso di causalità tra l'errore medico per la ritardata diagnosi dell e le lesioni personali subite dalla CP_1 ricorrente, valutandone l'entità dei postumi permanenti nella misura del 30%, così come emerge dalla relazione depositata in atti ovvero, si giunge a tale valore prendendo in considerazione la seguente voce tabellare: di Isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotenza coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche 17-35, da valutare nel caso in esame nella misura del 30%;
- 28. alla luce di quanto esposto, era ed è evidente che alla ricorrente, in conseguenza dell'errore medico de quo, siano residuati gravi postumi di natura permanente;
- 29. detti postumi, anche in considerazione della giovane età della signora , incidono in maniera molto pesante sia Pt_1 sulla salute, sia sulla qualità della vita, ledendo, oltre all'integrità psico-fisica (danno biologico e alla salute), anche la capacità lavorativa, il suo ruolo di compagna, nonché la vita sociale della stessa;
- 30. oltre ai danni non patrimoniali patiti dalla signora , Pt_1 vengano tenuti in considerazione ai fini della valutazione del danno, anche quelli patrimoniali ammontanti in € 5.487.00 come da fatture depositate in atti;
- 31. nonostante i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, gli stessi avevano esito negativo;
- 32. la ricorrente proponeva ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis in data 23/3/2021 con n° Rg 7509/2021;
- 33. si costituiva in giudizio l Controparte_1 con propria comparsa di risposta,
[...] in data 28/6/2021, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazioni nonché della Controparte_4 dott.ssa ; in data 7/10/2021 si costituiva Controparte_3 in giudizio anche la dottoressa la quale CP_3 chiedeva ulteriore differimento per chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Parte_2
il Giudice, preso atto della richiesta della
[...] dottoressa in data 20/10/2021, differiva CP_3 nuovamente la causa all'udienza del 17/1/2022 per consentire la chiamata in causa;
in data 9/1/2021, si costituiva in giudizio anche la chiamata
[...]
con propria comparsa di Parte_4 risposta;
- 34. il Giudice formulava i quesiti e nominava il collegio peritale, che depositava la C.T.U. definitiva in data 10/5/2023;
- 35. la ricorrente, a fronte degli esiti, degli accertamenti e delle conclusioni raggiunte dal Collegio Peritale Medico, anche in ordine alla quantificazione dei danni subiti ed al fine di evitare un ulteriore giudizio, in data 24/5/2023, provvedeva ad inoltrare formale richiesta di pagamento nei confronti delle controparti, senza esito.
Tanto premesso, parte ricorrente evidenziava:
1. l'ammissibilità dell'azione ex art 281 decies c.p.c.;
2. la legittimazione passiva dell Controparte_1
, in virtù della responsabilità da
[...]
“contatto sociale”. In relazione ai danni cagionati dall'errore medico, chiedeva il risarcimento del danno biologico con massima personalizzazione, del danno morale e del danno patrimoniale, per complessivi € 80.533,00.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo:
• di accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti per tutti i danni causati dall'acclarato errore medico commesso dalla Dottoressa ed in virtù della CP_3 responsabilità da contatto sociale, in solido con l
[...]
; Controparte_1
• di condannare i resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla signora;
Pt_1
• di condannare la Dott.ssa , in solido con l CP_3 [...]
, al Controparte_1 pagamento delle spese di C.T.U.;
• di condannare la Dott.ssa , in solido con l CP_3 [...]
al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di lite, sia del giudizio ex art.696 bis c.p.c., sia del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., anche in considerazione della mancata conciliazione nella fase di ATP conciliativa, da attribuirsi al procuratore antistatario oltre oneri come per legge.
in data 6/5/2024, si costituiva nel giudizio
[...]
, premettendo Controparte_1 quanto segue:
- come si evince dalla cartella AIED relativa alla signora Pt_1
, quest'ultima (nubile, quarantenne) si era presentata
[...] la prima volta per una visita ginecologica presso la sede dell il 30/10/2015; CP_1
- in tale occasione lamentava irregolarità mestruali, frequenti in una donna della sua età e, dopo un'accurata anamnesi, non si erano evidenziate patologie;
- venne sottoposta, come da protocollo, a visita ginecologica e ad ecografia transvaginale (ETV), che aveva consentito di evidenziare la presenza di un utero fibromiomatoso con micronodulia diffusa (normale in fase premestruale); le ovaie erano nella norma. Fu prescritto trattamento antinfiammatorio e consigliati controlli periodici (thin prep e colposcopia) essendo state evidenziate, a livello vulvare, lesioni di sospetta natura virale;
- il 04/05/2017, a distanza di circa 2 anni dal precedente controllo, la signora richiese nuovamente una visita Pt_1 ginecologica. Anche in questa occasione la paziente lamentò turbe mestruali ed in particolare mestruazioni abbondanti e irregolari per ritmo. Segnalava, infatti, un periodo di amenorrea di circa 2 mesi, in quanto l'ultimo flusso era comparso il 22/03/2017. In occasione di tale ultimo controllo, l'ETV aveva consentito di rilevare un reperto uterino che non si discostava da quelli precedenti e lo spessore endometriale era risultato ancora di 11 mm. Essendo stato confermato, al riscontro ginecologico, il rilievo di condilomi vulvari, fu richiesta la ricerca del "Papilloma virus" con tipizzazione mediante thin prep, il cui esito risultò positivo per ceppi a rischio basso. Per chiarire la causa delle irregolarità mestruali, furono anche richiesti dosaggi ormonali che in seguito evidenziarono solo una modesta iperprolattinemia;
- il 15/06/2017 la signora fu sottoposta a colposcopia Pt_1 risultata poi negativa per lesioni da HPV a livello della portio, con il solo riscontro subclinico a livello vulvare;
- il 05/06/2018, dopo un ulteriore anno, la signora Pt_1 ritornò a controllo. In quell'occasione venne rilevata all'ETV una formazione, mai evidenziata ai controlli precedenti, che a partenza dalla parete uterina si spingeva in cavità: trattandosi di una formazione sospetta, furono richieste varie indagini e soprattutto fu espressamente consigliata l'effettuazione di un'isteroscopia diagnostica da effettuarsi, eventualmente, presso la clinica ginecologica del Policlinico Federico II di PO, indicando nel Prof. un Persona_3 operatore esperto;
- dallo stesso ricorso risulta che la Signora , in data Pt_1
28/06/2018, fu sottoposta ad isteroscopia diagnostica proprio presso l'AUP Federico II, nel corso della quale furono effettuate biopsie della formazione endouterina, già evidenziata ecograficamente presso l . Posta la diagnosi CP_1 di carcinoma endometriale. la paziente fu operata il 21/07/2018 di isterectomia radicale.
Tanto premesso la evidenziava l'assenza di condotte CP_1 omissive colpose della stessa, che non è una struttura sanitaria, non eroga un ciclo completo di assistenza e cioè accettazione, ricovero, accertamenti diagnostici, cura ed eventuali interventi chirurgici, limitandosi ad erogare agli associati, a richiesta, una prestazione sanitaria consistente in una visita, accertamenti (nei limiti di quelli possibili presso il suo centro), diagnosi ed indicazioni terapeutiche. Eccepiva che nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emergeva con certezza che nel 2015 e nel 2017 non vi era alcuna evidenza della presenza di una patologia tumorale;
l'evidenza della sua possibilità si era manifestata, infatti, solo nel giugno del 2018 ed in tale circostanza il medico dell sollecitò la paziente CP_1 all'espletamento di un'isteroscopia diagnostica da effettuarsi, eventualmente, presso la clinica ginecologica del Policlinico Federico II di PO, indicando nel Prof. , un Persona_3 operatore esperto;
tale accertamento fu effettivamente svolto e consentì di acclarare la presenza di una possibile eteroplasia allo stato iniziale, di una neoplasia allo stadio "T1", che proprio per tale motivo, non poteva essere identificabile nel 2015 e 2017. Esclusa la responsabilità dei sanitari che avevano erogato la prestazione presso la sede dell , evidenziava CP_1
l'incomprensibilità del fatto che, a fronte di una neoplasia stadiata "T1", quindi alla fase iniziale, sia stata operata una isterectomia radicale alla quale, si presume, la ricorrente abbia dato il proprio consenso. In relazione alla circostanza dedotta relativa alla perdita della capacità di procreare, evidenziava che la signora è nubile, Pt_1 senza prole ed al momento del fatto aveva anni 43, essendo, pertanto, onere della stessa, dimostrare la preesistenza della capacità a procreare e la effettività e concretezza del "desiderio di prole", ai fini della valutazione dell'entità del danno e della sua liquidazione. Aggiungeva che, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dei sanitari operanti nella struttura dell , fosse CP_1 accertato il grado della loro colpa, onde poter esercitare eventuale azione di regresso. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della evidenziando che, alla data della Controparte_8 vicenda per cui è causa ed a tutt'oggi, l era ed è coperta da CP_1 contratto di assicurazione per la responsabilità civile con la stessa (già Controparte_4 Controparte_9
Polizza R.C. Rischi Diversi n. 104241389).
[...]
Chiedeva, inoltre, la trasformazione del rito in giudizio ordinario, considerata la complessità della controversia che necessita di approfondimenti istruttori incompatibili con la semplificazione della procedura attivata, nonché l'esperimento di una nuova CTU.
La , sez. Controparte_1 di PO, concludeva, pertanto, chiedendo: a) in via preliminare, di autorizzare ex art. 106 c.p.c. e 281 undecies c.p.c. la chiamata in causa in garanzia della
Controparte_4
b) in rito, di trasformare il rito attivato in rito ordinario;
c) nel merito, in ogni caso, di rigettare ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
poiché Controparte_10 infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, in favore del procuratore costituito ed anticipatario.
In data 6/5/2024, si costituiva anche , la quale: Controparte_3
1. richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo, essendo assicurata per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione medica, con la
Controparte_11
[...]
2. richiedeva il mutamento del rito, essendo opportuno trattare la causa con il rito ordinario in ragione della
“complessità della lite e dell'istruzione probatoria”.
3. eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, volta che la pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti della resistente per la prima volta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28/02/2024, non costituendo la procedura ex art. 696 bis c.p.c. ipotesi di interruzione della prescrizione, essendo stata la chiamata in CP_3 causa dalla struttura e non avendo la parte ricorrente esteso la domanda nei suoi confronti;
4. eccepiva l'erroneo riconoscimento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di neoplasia e l'evento dannoso lamentato, volta che, il punto di partenza del ragionamento inferenziale, che cioè nel 2015 e 2017 fosse già presente una patologia indice di pericolo tumorale, non può essere affidata a termini e giudizi con cui si afferma che la sua sussistenza è “verosimile”, “è più probabile che non”, in quanto il legame causale presuppone un'omessa diagnosi di qualcosa di patologico che con certezza doveva sussistere. Con riguardo all'omesso trattamento con progestinici, lo stesso non trovava alcuna indicazione in occasione delle visite di ottobre 2015 e del maggio 2017, in quanto sia i sintomi clinici lamentati dalla paziente, che i quadri ecografici rilevati, non riportavano ad un'eventuale diagnosi di iperplasia endometriale, per cui sarebbe stato non solo inutile, ma dannoso (possibili accidenti trombo-emboliche) prescriverli alla signora;
Parte_1
5. eccepiva l'insufficienza della C.T.U. espletata;
6. in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della presenza di una condotta colposa omissiva delle dott.ssa
[...] in nesso di causalità con l'evento, richiedeva che CP_3 la stessa fosse qualificata come colpa “non grave”, tenuto conto delle perplessità oggettiva della necessità di accertamenti più approfonditi in presenza di un endometrio di 11 mm;
7. con riguardo all'entità del danno, contestava la quantificazione effettuata dalla parte ricorrente, dovendosi tenere conto che la signora era nubile, senza prole ed Pt_1 al momento del fatto aveva 43 anni, essendo onere della stessa dimostrare la preesistenza della capacità di procreare, nonché l'effettività e concretezza del “desiderio di prole”.
concludeva, pertanto, chiedendo: Controparte_3
a) in via preliminare, di autorizzare ex art. 106 c.p.c. e 269 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
Controparte_11
b) in rito, in via preliminare, di procedere al mutamento del rito da semplificato di cognizione in ordinario, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria;
c) nel merito, in ogni caso, di rigettare ogni domanda proposta nei confronti della dott.ssa Controparte_3 poiché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché prescritto il diritto al risarcimento del danno;
d) in via meramente subordinata, in ipotesi di accoglimento
- seppur parziale - delle domande di parte ricorrente, riconoscere un grado di colpa lieve a carico della resistente;
nonché il concorso di colpa della resistente con quello della ricorrente;
e) tenuto conto del grado dell'eventuale colpa e della personalizzazione del danno, di quantificare quest'ultimo nel minimo;
con vittoria di spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, in favore del procuratore costituito ed anticipatario. In data 10/6/2024, il Giudice differiva l'udienza al 14/10/2024, per consentire la chiamata dei terzi. In data 13/9/2025, si costituiva la , Controparte_11 evidenziando quanto segue:
A. la sussistenza della responsabilità esclusiva della struttura, la cui polizza stipulata da con CP_1 CP_4 prevede una clausola aggiuntiva con la quale l'assicuratore garantisce anche la responsabilità personale dei medici dipendenti o non dipendenti che operino all'interno della struttura, con rinuncia alla rivalsa;
B. l'inoperatività della polizza stipulata dalla dott.ssa
[...]
con ai sensi del CP_3 Controparte_11 contenuto dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, essendo la polizza di CP_11
prevista a tutela della sola attività libero
[...] professionale, con conseguente onere, in capo al medico, di provare che l'attività svolta per conto di CP_1 sia avvenuta in regime libero professionale;
C. l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1914 c.c.; D. l'indennizzabilita' della sola quota di responsabilità diretta del medico;
E. l'improcedibilità/inammissibilità del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e la conseguente necessità di convertire il rito.
La concludeva, pertanto, chiedendo: Controparte_11
- in via principale, di rigettare le domande proposte dalla signora , in quanto infondate e/o prescritte in Parte_1 fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui le domande della ricorrente dovessero trovare accoglimento, di disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- sempre in via subordinata, di accertare e dichiarare, anche in surroga nei diritti dell'assicurata, il diritto della dott.ssa di essere tenuta indenne da e/o dal Controparte_3 CP_1 suo assicuratore e, per Controparte_4
l'effetto, di condannare la struttura sanitaria e/o l'assicuratore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a risarcire integralmente l'eventuale danno accertato a favore della ricorrente, anche con pagamento diretto ex art. 1917 c.c., ovvero in ogni caso, a tenere indenne e manlevata la dott.ssa , anche Controparte_3 con riguardo alle spese di lite da quest'ultima sostenute;
con riferimento al rapporto assicurativo tra CP_11
e la dott.ssa :
[...] Controparte_3
- in via principale, di respingere ogni domanda proposta dalla dott.ssa contro , CP_3 Controparte_11 alla luce dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa;
- in via subordinata, di disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurata e limitarli al solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile in via diretta all'assicurata stessa, non oltre il massimale di polizza da considerarsi unico per sinistro e per anno assicurativo.
In data 24/9/2024, si costituiva la , Controparte_4 che eccepiva l'inoperatività della polizza dell e la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, volta che l'evento di danno dedotto in causa, da cui scaturiscono le rivendicazioni risarcitorie di , non è coperto dalla polizza n. N0024405280109 Parte_1
(rinumerata il 01/04/2015 con il n. N00268104241389, a seguito di un trasferimento di portafoglio, mantenendo inalterate le coperture del contratto emesso in data 23/02/1994), circoscritta
- anche solo visivamente dalla disamina del frontespizio - alla responsabilità civile verso terzi (RCT) nell'esercizio dell'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale con un premio annuo di 510.000 lire, convertite, poi, in 263,00 euro. Evidenziava che non aveva mai comunicato a circostanze CP_1 CP_4 sopravvenute che aggravavano il rischio o che influivano sul rischio e sulla determinazione del premio, continuando, fino a disdetta del 2023 da parte della Compagnia, a proseguire nel rapporto contrattuale circoscritto al solo rischio per l'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale.
La concludeva, pertanto, chiedendo: CP_4 in via preliminare, principale e pregiudiziale A. di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato , Controparte_4
l'inammissibilità e l'improcedibilità della causa nei confronti della e disponendone CP_4
l'estromissione; nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta formulata in via pregiudiziale B. di respingere ogni domanda a qualsiasi titolo diretta nei confronti della Società perché Controparte_4 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C. di condannare chi di ragione al pagamento in favore di delle spese e competenze di giudizio, ivi CP_4 incluse IVA, CPA e spese forfetarie al 15%, come per legge.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente, avendo la dott.ssa evidenziato che la CP_3 pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti della stessa, per la prima volta, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28/02/2024, non costituendo la procedura ex art. 696 bis c.p.c. ipotesi di interruzione della prescrizione, essendo stata la chiamata in causa dalla CP_3 struttura e non avendo la parte ricorrente esteso la domanda nei suoi confronti. Il dies a quo della prescrizione decorre dal 21/7/2018 ed il termine è di 6 anni, configurandosi astrattamente il reato di lesione colposa, applicandosi l'art. 2947, comma 3, c.c. Alla data del 28/2/2024, pertanto, il termine non era decorso, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Né può essere accolta la domanda di mutamento del rito, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, stante il precedente giudizio di ATP.
2, Sul merito. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte ricorrente, è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità della struttura resistente;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame e il conseguente regime probatorio. La legge 8 marzo 2017 n. 24 ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in continuità con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha individuato la fonte del rapporto che si instaura con il paziente (con l'accettazione dello stesso nel luogo di cura) in un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo. La responsabilità della struttura è qualificata come responsabilità propria ex art. 1218 c.c. (per l'inadempimento degli obblighi del contratto di spedalità) e come responsabilità dell'ausiliario di cui si è avvalso ex art. 1228 c.c. Viene espressamente qualificata la responsabilità del sanitario come responsabilità extracontrattuale (salvo che il sanitario abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente attraverso la stipula di un contratto d'opera professionale ex art. 2222 ess). Si è, pertanto, al cospetto di un concorso di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, a fronte della verificazione di un unico fatto causativo dello stesso danno, per il quale rispondono più soggetti in solido. Il danneggiato può liberamente convenire in giudizio:
1. la sola struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, (art. 7 commi 1 e 2 L. 8 marzo 2017 n. 24);
2. la struttura e il sanitario congiuntamente (art. 7 comma 3 L. 8 marzo 2017 n. 24);
3. il solo sanitario (per inadempimento contrattuale nel caso di libero professionista con cui sia stato stipulato un contratto d'opera professionale ex art. 2222 e ss. c.c. o, più raramente, nel caso di sanitario che abbia operato nel contesto di una struttura pubblica o privata, ex art. 2043 c.c.). Nel caso di specie la ricorrente ha agito congiuntamente, nei confronti della struttura (responsabilità contrattuale) e del sanitario (responsabilità extracontrattuale), con conseguente diverso riparto degli oneri probatori a carico delle parti. Nella responsabilità contrattuale, infatti, il creditore deve provare i fatti costitutivi:
- il contratto (l'esistenza dell'obbligazione)
- ed allegare l'inadempimento (perché la colpa non è fatto costitutivo). Nell'ipotesi della responsabilità professionale (anche) sanitaria, deve essere allegato un inadempimento qualificato, cioè astrattamente idoneo a cagionare l'evento pregiudizievole (un inadempimento che costituisca causa efficiente o concausa del danno). Secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. Il ricorrente è pertanto onerato della prova del nesso causale (materiale) tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico), nonché di quello (giuridico) tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte (danno conseguenza). Il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1256 c.c., la mancanza di colpa (1218 c.c.), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. E' pertanto, onere del resistente, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) sia dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). Nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: il fatto illecito, il danno, il dolo o la colpa, il nesso causale, nella duplice accezione materiale e giuridica. Occorre, a questo punto, verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti. Venendo al caso di specie - volta che è stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e l'IED, in sede di Accertamento Parte_1
Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è stato conferito incarico collegiale a due medici specialisti, i quali, all'esito del loro mandato, hanno ritenuto configurabile la responsabilità della struttura e della sanitaria per il danno subito dalla ricorrente. Con riguardo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli Ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla vicenda de quo. Non risulta, pertanto necessaria una integrazione né una rinnovazione della consulenza già espletata. Passando a ricostruire la vicenda medica della signora , Pt_1 come rilevato dai consulenti, la stessa, come risulta dalla cartella clinica del Centro AIED di PO, in data 30/10/2015, fu visitata a causa di una metrorragia intermestruale da circa un anno. L'esame ecografico aveva messo in evidenza: l'utero appare in AVF, di dimensioni regolari. La forma e la superficie appaiono irregolari. L'ecostruttura miometriale è disomogenea come per micronodulia diffusa. L'endometrio è disomogeneo dello spessore di 11 mm. DL 72; DAP 41; DT 52… A fronte di un endometrio disomogeno dello spessore di 11 mm, in presenza di un sanguinamento, come rilevato correttamente dai CCTTUU, in base alle Linee Guida nazionali ed internazionali, la ginecologa aveva l'obbligo di raccomandare un approfondimento diagnostico, anche con l'utilizzo di una indagine invasiva con isteroscopia e biopsia mirata della mucosa endometriale. I farmaci prescritti a base di integratori alimentari immunostimolanti erano inidonei nel management di una eventuale patologia iperplastica con micronodulia diffusa uterina. In seguito, la Signora effettuò altre visite in data Pt_1
17/11/2015 e 30/10/2015 ma, anche in questo caso le furono prescritti solo degli integratori. In data 04/05/2017, per il perdurare delle metrorragie, la signora ritornò al Centro e l'indagine ecografica mostrò di Pt_1 CP_1 nuovo: Micronodulia diffusa. L'endometrio è disomogeneo dello spessore di 11 mm. Anche in tal caso, in presenza di un endometrio “disomogeneo”, in base alle Linee Guida nazionali ed internazionali, la ginecologa aveva l'obbligo di raccomandare un approfondimento diagnostico, anche con l'utilizzo di una indagine invasiva con una isteroscopia e biopsia mirata. Anche in questa data la ginecologa si limitò a prescrivere soltanto degli integratori. In data 15/06/2017 la ricorrente ritornava presso il centro e CP_1 fu sottoposta a colposcopia con una prescrizione di Cyclodinon, Finder, ed Elleffe e dosaggio della Prolattina. La situazione clinica fu inquadrata come “desiderio di prole”. In data 05/06/2018 (9a giornata del ciclo) la Signora ritornava al Centro dove fu sottoposta ad indagine ecografica che CP_1 diagnosticò: micronodulia diffusa del miometrio ed un addensamento fibroso parzialmente colliquato che impronta la cavità di 29 mm e endometrio di spessore di 11 mm. Soltanto in quella data, 05/06/2018, la ginecologa del Centro AIED, dopo circa tre anni, raccomandò di effettuare approfondimenti diagnostici, come dosaggi ormonali ma, innanzitutto, una isteroscopia. In data 28/06/2018 la ricorrente si recò presso l'UOC di Ginecologia dell'AOU Federico II per essere sottoposta ad isteroscopia che mise in evidenza una iperplasia ghiandolare atipica cellulari/adenocarcinoma dell'endometrio. Orbene, per ciò che concerne la valutazione del comportamento professionale del sanitario, il Collegio peritale ha ritenuto censurabile per negligenza tale condotta. Con riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente e il danno subito (isterectomia), come correttamente rilevato dai CCTTUU, se la ginecologa, in data 30/05/2015 e 04/05/2017, dopo l'esame ecografico che mostrava un endometrio disomogeneo, avesse eseguito un approfondimento diagnostico raccomandando una isteroscopia ed una biopsia endometriale mirata, è più probabile che non, che avrebbe verosimilmente identificato che quella “disomogeneità” era espressione di una probabile patologia (polipi, adenomiosi, leiomioma, iperplasia o neoplasia endometriale) da trattare in maniera adeguata. In caso di iperplasia endometriale accertata istologicamente, avrebbe dovuto prescrivere una terapia con progestinici e follow-up a distanza di tempo. È più probabile che non, che tale management prolungato nel tempo avrebbe potuto evitare che, dopo circa tre anni, l'endometrio disomogeneo trasformasse in iperplasia complessa con atipie cellulari e adenocarcinoma e quindi preservare l'integrità dell'utero e delle ovaie. La condotta della ginecologa dell , secondo i CCTTUU, è CP_1 censurabile in quanto non ha seguito le Linee guida nazionali ed internazionali e la prassi consolidata e presenta un nesso di causalità con la necessità di ricorrere alla isterectomia con annessiectomia bilaterale in una donna di 43 anni, precludendo in tal modo la possibilità irreversibile di avere delle gravidanze. Allegati e dimostrati l'inadempimento della ginecologa ed il nesso causale tra tale inadempimento e il danno, l'onere probatorio circa la dimostrazione che l'inadempimento non vi sia stato ovvero sia stato eziologicamente irrilevante, si è detto, ricade sui resistenti, che non hanno assolto tale onere. Orbene, circa il danno risarcibile, con riferimento al danno, questo giudice fa propria quella nozione di danno non patrimoniale elaborato dalla Giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU. 11 novembre 2008, 26972-26975) e fatta propria anche dalla Tabella Unica Nazionale (approvata con il Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12 che ha attuato la delega contenuta nell' art. 138 d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private), inteso come categoria generale e omnicomprensiva. Il danno non patrimoniale ha, in realtà una duplice essenza. Infatti, all'interno del danno non patrimoniale è possibile distinguere: a. il danno dinamico relazionale, che comprende il danno biologico (medicalmente accertato) ed ogni altra lesione di diritti costituzionalmente rilevanti;
b. il danno morale, che può esistere accanto al danno dinamico relazionale, inteso come sua ripercussione nella sfera interiore (danno morale). Il danno morale non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788). Con riguardo al danno risarcibile, i CCTTUU hanno ritenuto configurabile un danno biologico permanente attribuibile alla perdita dell'utero e annessi, in uno con quello estetico, per inadeguata assistenza alla gestione del caso, tenendo conto anche della variabilità clinica della risposta in caso di corretto trattamento, nella misura del 15%. Con riferimento alla quota di invalidità temporanea, la stessa è stata ritenuta stimabile in ITT di giorni 30 e in ITP al 50% di giorni 90. Va poi verificato se tale danno vada personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere parte ricorrente al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Con riguardo al danno morale, la capacità procreativa è parte dell'identità della persona;
attiene alla sfera più intima e relazionale dell'individuo; è collegata a diritti costituzionali (artt. 2, 3, 29, 31 Cost.). La sua perdita, pertanto, non è un mero deficit funzionale, ma colpisce la dimensione affettiva, progettuale ed esistenziale. Da qui il danno morale autonomamente risarcibile, distinto dal biologico. La perdita della capacità di procreare, pur configurandosi come menomazione dell'integrità psico-fisica, integra una lesione particolarmente grave della sfera personale e relazionale dell'individuo, idonea a fondare il riconoscimento di un autonomo danno morale, quale sofferenza interiore conseguente alla definitiva compromissione di una fondamentale dimensione dell'identità umana. Il correlato danno morale, inteso come sofferenza interiore e patema d'animo derivante dall'impossibilità di realizzare un progetto genitoriale, non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici, da valutarsi in concreto alla luce delle condizioni personali e della storia di vita del danneggiato. La prova può essere fornita, pertanto, tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise concordanti. Elementi rilevanti ai fini probatori sono l'età del soggetto, la condizione personale e familiare, il desiderio di genitorialità (anche non ancora attuato) la stabilità affettiva o progettualità di vita, la durata e irreversibilità della lesione. Ai fini della quantificazione del danno, questo giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella Unica Nazionale. Non si ignora che la Tun, come stabilisce l'art. 5 del Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12, sia applicabile ai “sinistri” accaduti dopo il 5 marzo 2025. Si è però posto immediatamente il problema dell'applicabilità della stessa anche ai sinistri verificatisi prima, o se per essi debbano continuare ad applicarsi le Tabelle di Milano. Nel senso dell'applicabilità della TUN può ritenersi la sentenza del 29 aprile 2025 n. 11319, in cui la Cassazione ha ritenuto che la Tun, fornendo valori equitativi di fonte superiore (perché individuati per legge), potrebbe essere indirettamente (e motivatamente) utilizzata dai giudici di merito “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice civile”. In tal modo la si potrebbe applicare anche fuori dai casi previsti dall'articolo 138 c. ass e, soprattutto, anche per sinistri ante 5 marzo. La scelta di un'applicazione irretroattiva, stante la sostanziale differenza economica per danni di pari percentuale tra tabelle di Milano e la Tun, potrebbe determinare una grave disparità di trattamento. La scelta dell'irretroattività delle norme del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 sembra porsi, almeno in apparenza, anche in contrasto con il principio di diritto che aveva stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ., III Sez., 11 novembre 2019 n. 28990), che aveva chiarito le ragioni che comportano la applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari, non ancora definiti, del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 c. ass. (ex art. 3, comma III della Legge Balduzzi e ora ex art. 7 comma IV della Legge “Gelli- Bianco). Ed è di tutta evidenza, quindi, infatti, la disparità di trattamento che si potrebbe verificare nella quotidiana prassi applicativa tra i risarcimenti che continueranno ad essere liquidati in base alle Tabelle di Roma e Milano e quelli che dovranno essere liquidati in base alla Tabella Unica Nazionale, con conseguente frustrazione della ratio legis del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 volta a uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale. Di recente, la Cassazione già citata (2025 n. 11319) , pare abbia preso posizione circa la adottabilità cronologica e per materia della Tabella Unica Nazionale introdotta nel nostro ordinamento con d.p.r. 12 del 2025 in un obiter inserito in contesto ultroneo (un danno differenziale da aggravamento di una patologia preesistente con pacifica applicazione della tabella di Milano invocata dalle parti e coperta quindi da giudicato interno). Pur non essendo necessario per l'economia della decisione, la Corte di Cassazione: “mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. “. Nonostante il limite determinato dal giudicato interno che consolida l'uso unico della Tabella di Milano per la determinazione del danno alla persona nel caso di specie, la Corte ritiene di poter mettere un chiaro sigillo sul tema della applicazione anche retroattiva e per analogia nella generalità dei casi, ove si ponga necessità di identificare il criterio di riferimento per la liquidazione del danno alla persona. Si legge quindi – nella chiara affermazione di indirizzo - circa l'applicazione generalizzata della recente Tabella di legge, che non sarebbero di ostacolo “né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'art. 5, D.P.R. n. 12/2025 circa l'applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Il discrimine legislativo temporale rappresentato da quanto disposto dall'art. 5, del d.p.r. 12 del 2025 varrebbe infatti per
“escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”. Ancor più della esplicita indicazione interpretativa e di sistema orientata a indirizzare i risarcimenti futuri (indistintamente per materia o data di accadimento si badi bene) verso la nuova TUN, ci pare dirimente ed incontrovertibile l'esplicito e diretto richiamo all'esigenza di uniformità ed equità (di rilevanza costituzionale) che già nel 2011 aveva indotto la stessa Corte ad elevare la tabella di Milano a parametro normativo nazionale, decisione che all'epoca venne salutata come ineludibile valorizzazione della Tabella Milanese, che da quel momento divenne parametro di pressoché assoluta applicazione equitativa nella liquidazione dei danni alla salute. Peraltro, “il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima”. Nonostante, quindi, l'art. 5 del d.p.r. n. 12 del 25 abbia escluso l'applicazione della TUN ai sinistri verificatisi prima della sua promulgazione, la Corte di Cassazione pare suggerire una sua applicazione indiretta, considerando i valori in essa contenuti come espressione di equità in sostituzione di quella che fino ad oggi era stata veicolata (e formalmente riconosciuta tale) dalla tabella milanese. La Tun prevede, pertanto, un primo parametro monetario riferito al solo danno dinamico relazionale;
nel caso in cui sia allegato e provato un danno morale, si potrà corrispondere un aumento del primo parametro secondo i criteri aritmetici di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 138 c. ass;
qualora la menomazione vada ad incidere in maniera rilevante su aspetti dinamico-relazionali del danno alla salute, potrà operarsi la personalizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 138 c. ass. Nel caso di specie per il danno dinamico- relazionale, sulla base delle conclusioni dei CCTTUU, con esclusione, per le ragioni sopra previste, della ulteriore personalizzazione e riconoscendo un danno morale nella misura media, tenuto conto dei criteri sopra indicati, spetta alla ricorrente la somma di € 58.499,42, somma che va posta a carico delle resistenti, in solido tra loro. Passando ai danni patrimoniali, va rilevato che parte attrice ha provato l'esborso della somma di € 5487,00 per spese mediche, come da ricevute in atti. Spetta pertanto alla ricorrente la somma complessiva di € 64.346,42. Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data Parte_5 del sinistro, per cui sull'importo di € 64.346,42 andrà computata l'ulteriore somma di € 7.258,20 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (21/7/2018)
- e pari ad € 54.392,58 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 71.604,62. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e sino al soddisfo, posto che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta. Con riguardo alle domande di manleva, con riferimento alla domanda proposta dall nei confronti della CP_1 Controparte_12
, va rilevato che l'assicurazione, nella comparsa di risposta ha
[...] eccepito che la polizza n. N00268104241389 (già n. N0024405280109) stipulata da con la compagnia era una CP_1 polizza di Responsabilità Civile verso RZ (RCT) il cui oggetto era specificamente e inequivocabilmente circoscritto, come si evince dal frontespizio e dalle condizioni contrattuali, all'esercizio dell'attività di " Parte_6
.
[...]
Aggiungeva che l'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione delimitava la copertura ai "danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione". Concludeva, pertanto, che il rischio assicurato non era l'attività ginecologica tout court, bensì solo quella ben determinata e specifica finalizzata alla contraccezione, mentre l'attività sanitaria colposa atteneva all'iter diagnostico di una sospetta patologia organica, del tutto avulsa dalla prevenzione anticoncezionale. La , ha, però, eccepito la tardività di tale eccezione in senso CP_1 stretto, ritenendo tardiva la costituzione dell'assicurazione (in data 24/9/2024 per l'udienza del 14/10/2024). Nel caso di specie, il termine previsto dall'art. 281 decies e ss c.c. entro il quale il terzo chiamato deve costituirsi è di 10 giorni prima dell'udienza. il giudice aveva fissato il diverso termine di 20 giorni prima dell'udienza, che risulta, però, comunque rispettato dal terzo, che si è costituito il 24/9/2024, 20 giorni prima dell'udienza del 27/5/2024. L'eccezione è pertanto, tempestiva ed è, altresì fondata. Il rischio assicurato è, esclusivamente quello rientrante nell'attività finalizzata alla contraccezione, non estendendosi in alcun modo all'attività diagnostica generale, né all'accertamento di patologie tumorali. L'attività sanitaria colposa attiene all'iter diagnostico di una sospetta patologia organica, del tutto avulsa dalla prevenzione anticoncezionale. Tale interpretazione del contratto si fonda sia sulla lettera dello stesso, sia sull'ulteriore circostanza che la polizza fu stipulata nel 1994 a seguito dell'apertura del consultorio dell ed è rimasta CP_1 immutata nel tempo, circoscritta all'unico rischio garantito dell'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale, con un premio annuo di soli € 263,00. Né alcun rilievo ha la “Clausola aggiuntiva” contenuta nel contratto assicurativo a pag, 4, la quale è sempre riferita al rischio assicurato e, cioè, vale solo con riferimento agli eventi ed ai danni coperti in base al rischio assicurato in polizza. In altri termini, la clausola estende la copertura assicurativa (circoscritta alla sola attività di consultorio diagnostico di prevenzione anticoncezionale) ai danni cagionati a terzi da medici dipendenti e non dipendenti che prestano attività presso l , causati in conseguenza dello CP_1 svolgimento della sola attività coperta in polizza che è quella di consultorio diagnostico di prevenzione anticoncezionale (unico rischio assicurato) e, quindi, in sostanza, estende la copertura ai soli danni, di cui risultino responsabili i medici che prestano attività presso l , che siano conseguenti ad errate informazioni o CP_1 errate valutazioni diagnostiche circa il sistema contraccettivo più idoneo al caso concreto. Con riguardo alla domanda di manleva sollevata da CP_3 nei confronti dell'assicuratrice , quest'ultima ha
[...] CP_11 eccepito inoperatività della garanzia invocata dal medico, volta che con la polizza stipulata, era stata assicurata soltanto l'attività libero professionale come risulta dal frontespizio del contratto. Secondo la giurisprudenza “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, pertanto, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (Cass.1558/2018). Nel caso di specie la polizza era stipulata per l'attività libero- professionale e la avrebbe dovuto provare il fatto CP_3 costitutivo, cioè che il danno fosse derivato dallo svolgimento di attività libero-professionale, prova non fornita nel caso di specie. Anche tale domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Vanno poste a carico delle resistenti, in solido tra loro, anche le spese del giudizio di ATP e della CTU espletata in tale sede. Ognuno dei chiamanti, in base al principio della soccombenza, dovrà corrispondere le spese di lite all'assicurazione chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Pt_1
,
[...] Controparte_1
[...] Controparte_3 [...]
E , ogni contraria Controparte_4 Controparte_11 istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande della ricorrente;
2. condanna
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € € 71.604,62, oltre interessi come in motivazione;
3. rigetta le domande di manleva;
4. condanna,
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
5. condanna
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del giudizio di ATP, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3.442,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
6. condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che si Controparte_11 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente a carico di
[...]
Parte_7
in solido tra loro, le spese della CTU
[...] espletata in sede di ATP. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in PO, il 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
Il Tribunale di PO, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. , nata il 22 maggio Parte_1 C.F._1
1975 a PO ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in PO alla via del Rione Sirignano n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Ruggiero (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 ez. di PO (C.F. ), con sede ivi
[...] P.IVA_1 ubicata alla Via D. Cimarosa n. 65, in persona del Presidente dott.ssa , elettivamente domiciliata in PO Controparte_2 alla Via dei Mille n. 16 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Garone (C.F. che la rappresenta e difende C.F._3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._4
PO alla Piazza F. Coppola n. 6, elettivamente domiciliata in PO alla Via dei Mille n. 16, presso lo studio dell'avvocato Fabio Izzo (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTI
NONCHE' con sede in Roma al viale Controparte_4
CE ES n. 385, partita iva , in persona del P.IVA_2 procuratore speciale dr. in virtù di procura del Controparte_5
12/06/2019 per notar dr. di Roma, Rep. Persona_1
89144, Racc. 25743, elettivamente domiciliato in PO alla Piazza Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'avv. Laura Perrella (c.f.
) che lA rappresenta e difende in virtù di C.F._6 procura generale alle liti del 12 maggio 2021 per notar dr.
[...] di Roma, Rep. 90561, Racc. 26619; Persona_1
(C.F. ), con Parte_2 P.IVA_3 sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata Parte_3
e difesa in forza di procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Santi (c.f.
[...]
) del Foro di Modena, e dall'Avv. Ettore Santucci (c.f. C.F._7
), del Foro di PO, presso il cui studio C.F._8 elettivamente domicilia in PO, Via Nuova Teatro S. Ferdinando n. 18. TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). Con ricorso depositato il 30/01/2024, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e Controparte_6 CP_3
premettendo quanto segue:
[...]
- 1. la ricorrente, in data 30/10/2015, a seguito dell'insorgenza di spotting, si recava presso il Centro AIED, sezione di PO, per un controllo ginecologico, sottoponendosi ad ecografia pelvica. Da detto esame, l'ecografista evidenziava: “micronodulia diffusa del miometrio e disomogeneità dell'endometrio dello spessore di 11 mm”;
- 2. a distanza di qualche giorno praticava anche esame citologico cervicale che risultava negativo, come da successivo referto del 9/11/15;
- 3. in data 17/11/15 le veniva prescritta la terapia farmacologica con EA e OR bustine, da assumere per tre mesi e le veniva consigliato controllo post-mestruale;
4. in data 4/5/17, ritornava presso l Parte_1 CP_1 sempre per le stesse perdite e ripeteva l'ecografia pelvica. In tale occasione l'ecografista evidenziava: “forma e superfici irregolari dell'utero, micronodulia diffusa del miometrio e disomogeneità dell'endometrio di spessore pari a 11 mm”, per cui le veniva prescritta una terapia farmacologica con EA e ST ed alcuni dosaggi ormonali;
effettuava anche PAP Test;
- 5. in data 17/5/17, l'odierna ricorrente, praticava sia i predetti dosaggi ormonali presso il Centro Basile (FSH 7,1, LH 3,8, 17-Beta estradiolo 31,9, Progesterone 1,10, PRL 38
...), sia l'esame citologico pap test che, seppur negativo per la presenza di cellule neoplastiche, evidenziava ipercheratosi e note di metaplasia squamosa come da referto del 26/5/2017;
- 6. in data 27/5/17 ripeteva gli esami ormonali con i seguenti risultati: “FSH 6,5, LH 7,4, 17- Beta Estradiolo 263, Progesterone 0,30 …”;
- 7. in data 1/6/17 i valori risultavano: “17-Beta Estradiolo 67,9 e Progesterone 3,56 ed in data 5/6/17 Beta E. 43,1 e Progesterone 1,73”;
- 8. in data 15/6/17, la signora ritornava presso il Pt_1
Centro ed eseguiva una Colposcopia (esame utile ad CP_1 evidenziare anomalie delle cellule del collo dell'utero emerse con il Pap test) ed al termine della consulenza le furono prescritti Cyclodynon forte, ND ed EL e dosaggio della PRL cadenzato e fu dimessa con diagnosi di “desiderio di prole”;
- 9. in data 5/6/18, la ricorrente ritornava al Centro dove CP_1 venivano ripetuti i controlli e, a seguito di nuova ecografia pelvica, veniva evidenziato “micronodulia diffusa del miometrio ed un addensamento fibroso parzialmente colliquato che impronta la cavità di 29 mm e endometrio di spessore di 11mm”. Nella stessa giornata eseguiva anche un nuovo pap test. Veniva dunque dimessa con diagnosi di
“irregolarità mestruale” e con prescrizione di dosaggi ormonali, nuova ecografia tra la 6 e 9° giornata, isterosalpingografia, isteroscopia e terapia medica;
- 10. in data 24/6/18, venivano eseguiti i dosaggi del FSH pari a 10,5, LH 9,6, 17-beta E. 27, Progesterone 0,32 ect.;
- 11. in data 28/6/2018, nell'intento di approfondire la propria condizione clinica, la signora , si recava Parte_1 all'AOUP Federico II dove praticava un'isteroscopia ambulatoriale con indicazione di mioma uterino che evidenziava: “mucosa irregolare per spessore, dal fondo all'istmo formazioni di verosimile natura eteroplasica a morfologia papillare ipervascolarizzate”. Durante l'esame venivano praticate biopsie multiple mirate;
- 12. la signora , allarmata dai valori emersi, Pt_1 immediatamente consultò altri specialisti, tra cui il Dott.
che effettuava ecografia;
Persona_2
- 13. in data 4/7/2018, si recò dal Prof. Persona_3 che sottopose la paziente a riesame ecografico da cui emerse: “Ecostruttura miometriale disomogenea. Endometrio ispessito e irregolare di 19 mm, nel cui contesto si evidenzia la presenza di area ad ecostruttura mista di difficile interpretazione di 23x27 mm, irregolare senza delimitazione capsulare che sembra infiltrare il miometrio sottostante ...” consigliando uno specifico accertamento mediante risonanza magnetica poiché, sempre da detta ecografia appena effettuata in sede di visita ginecologica, evidenziava chiaramente lesioni di verosimile natura etero plastica;
- 14. in data 6/7/2018 effettuava esami propedeutici all'intervento presso il Centro Basile;
- 15. in data 12/7/2018, eseguita RM, presso il Centro SDN che confermò la presenza di una formazione espansiva solida eteroplastica di segnale intermedio in T2 con infiltrazione del miometro, ed a seguito di ulteriori esami di laboratorio presso il Centro Basile che evidenziarono uno stato di anemia;
- 16. in data 16 e 17/7/2018, la signora effettuava Pt_1 ulteriori controlli presso il centro Basile;
- 17. in data 21/7/2018, la paziente, si ricoverò presso l'AOUP Federico II per sottoporsi ad intervento di Isterectomia Radicale per Carcinoma Endometriale per essere dimessa in data 24/7/18;
- 18. in data 6/8/2018, un nuovo esame istologico confermò la diagnosi di: “K endometriale stadio pT1aG2Nx” (allegato 28);
- 19. in data 18/12/2018, ritirava la cartella clinica presso l , aperta il 30/10/2015, al fine di ricostruire la vicenda;
CP_1
- 20. da quella data e fino all'11/5/2020 ed ancora ad oggi, la signora si sottopose a numerosi controlli strumentali Pt_1 Per e specialistici ginecologici presso lo Studio del Prof. di
, per escludere recidive;
Persona_3
- 21. come conseguenza degli eventi accaduti e, in particolare, dell'omessa diagnosi di neoplasia per negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici della CP_1 sezione di PO, è stata costretta a rivolgersi Parte_1 ad altri specialisti e a doversi sottoporre all'inevitabile intervento di isterectomia “salva vita” con la consequenziale impotenza generandi. Infatti i responsabili, non solo, in maniera intempestiva suggerirono alla paziente di eseguire l'Isteroscopia solo dopo 32 mesi dall'inizio dei controlli, precisamente il 5/6/2018, ma trascurando il rischio di poter sviluppare un carcinoma potenzialmente letale, non avviarono neanche un'adeguata terapia conservativa con progestinici che, avrebbe permesso di confinare la neoplasia e al contempo preservare la capacità riproduttiva della paziente, ma, al contrario, la esposero ad un'evoluzione potenzialmente letale della malattia permettendo così al carcinoma endometriale di progredire in stadi più avanzati con il rischio concreto di produrre metastasi a distanza;
- 22. questo evento traumatico ha sconvolto la vita della signora , non solo per il danno biologico, ma anche per Pt_1 la sofferenza morale e per l'impatto modificativo in pejus della sua vita quotidiana, causato da uno stato di depressione e tristezza per la privazione della possibilità di procreare;
- 23. la signora , infatti, ancora oggi lamenta un grave Pt_1 disagio psichico ed un senso di sfiducia nei confronti delle strutture sanitarie come l di PO, dove fu seguita per CP_1 un problema di spotting dal 31 ottobre 2015 fino al 15/6/2018. In tale periodo per imperizia, negligenza ed imprudenza dei non le furono prestate le dovute CP_7 cure e non le furono prescritti, con urgenza, gli esami strumentali indispensabili per la diagnosi, con conseguente ritardata diagnosi di carcinoma endometriale, che solo dopo 2 anni e otto mesi fu diagnosticato, in uno stadio più avanzato, presso altra struttura. A causa di ciò la paziente, non ebbe la possibilità di sottoporsi a cure volte a contrastare il carcinoma e contestualmente a preservare la sua fertilità ma, subito dopo l'isteroscopia, mai praticata dai sanitari della né mai prescritta dagli stessi con CP_1 urgenza, dovette immediatamente sottoporsi ad un delicato intervento di isterectomia con annessiectomia bilaterale presso altra struttura, perdendo per sempre la capacità di procreare a soli 43 anni e senza mai aver avuto un figlio;
- 24. a causa del danno subito, alla signora è Pt_1 subentrato uno stato di grave depressione con insonnia, cardiopalmo, deficit di concentrazione, agitazione psicomotoria, difficoltà nel rapporto di coppia con il compagno storico mancanza di desiderio sessuale, Per_5 tendenza all'isolamento, perdita di energie, senso di fatica, aumento di peso, trascuratezza, dolori fisici e soprattutto un incolmabile senso di un vuoto nella propria vita da cui è scaturita una vera e propria crisi personale e di coppia particolarmente difficile da gestire, la cui causa è da attribuire all'infertilità iatrogena per la quale oramai non si potrà fare più niente, né tentare alcun trattamento di PMA (procreazione medicalmente assistita);
- 25. in particolare la signora , a seguito Parte_1 dell'evento lesivo, si è isolata e raramente esce e frequenta amici;
- 26. rifugge dal prender parte delle occasioni sociali (compleanni, festeggiamenti, festività ect), in cui incontrerebbe bambini figli di amici o di parenti, perché da allora vive questi momenti come un'esperienza devastante;
27. le lesioni subite dalla Signora venivano valutate in Pt_1 sede di visita medico–legale da parte del C.T.P. incaricato dalla ricorrente, Dott. il quale riconosceva Persona_6 il nesso di causalità tra l'errore medico per la ritardata diagnosi dell e le lesioni personali subite dalla CP_1 ricorrente, valutandone l'entità dei postumi permanenti nella misura del 30%, così come emerge dalla relazione depositata in atti ovvero, si giunge a tale valore prendendo in considerazione la seguente voce tabellare: di Isteroannessiectomia bilaterale e impossibilità al coito (impotenza coeundi e generandi) in epoca postpubere, a seconda dell'età e delle ripercussioni sulla psiche 17-35, da valutare nel caso in esame nella misura del 30%;
- 28. alla luce di quanto esposto, era ed è evidente che alla ricorrente, in conseguenza dell'errore medico de quo, siano residuati gravi postumi di natura permanente;
- 29. detti postumi, anche in considerazione della giovane età della signora , incidono in maniera molto pesante sia Pt_1 sulla salute, sia sulla qualità della vita, ledendo, oltre all'integrità psico-fisica (danno biologico e alla salute), anche la capacità lavorativa, il suo ruolo di compagna, nonché la vita sociale della stessa;
- 30. oltre ai danni non patrimoniali patiti dalla signora , Pt_1 vengano tenuti in considerazione ai fini della valutazione del danno, anche quelli patrimoniali ammontanti in € 5.487.00 come da fatture depositate in atti;
- 31. nonostante i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, gli stessi avevano esito negativo;
- 32. la ricorrente proponeva ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis in data 23/3/2021 con n° Rg 7509/2021;
- 33. si costituiva in giudizio l Controparte_1 con propria comparsa di risposta,
[...] in data 28/6/2021, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazioni nonché della Controparte_4 dott.ssa ; in data 7/10/2021 si costituiva Controparte_3 in giudizio anche la dottoressa la quale CP_3 chiedeva ulteriore differimento per chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Parte_2
il Giudice, preso atto della richiesta della
[...] dottoressa in data 20/10/2021, differiva CP_3 nuovamente la causa all'udienza del 17/1/2022 per consentire la chiamata in causa;
in data 9/1/2021, si costituiva in giudizio anche la chiamata
[...]
con propria comparsa di Parte_4 risposta;
- 34. il Giudice formulava i quesiti e nominava il collegio peritale, che depositava la C.T.U. definitiva in data 10/5/2023;
- 35. la ricorrente, a fronte degli esiti, degli accertamenti e delle conclusioni raggiunte dal Collegio Peritale Medico, anche in ordine alla quantificazione dei danni subiti ed al fine di evitare un ulteriore giudizio, in data 24/5/2023, provvedeva ad inoltrare formale richiesta di pagamento nei confronti delle controparti, senza esito.
Tanto premesso, parte ricorrente evidenziava:
1. l'ammissibilità dell'azione ex art 281 decies c.p.c.;
2. la legittimazione passiva dell Controparte_1
, in virtù della responsabilità da
[...]
“contatto sociale”. In relazione ai danni cagionati dall'errore medico, chiedeva il risarcimento del danno biologico con massima personalizzazione, del danno morale e del danno patrimoniale, per complessivi € 80.533,00.
Parte ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo:
• di accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti per tutti i danni causati dall'acclarato errore medico commesso dalla Dottoressa ed in virtù della CP_3 responsabilità da contatto sociale, in solido con l
[...]
; Controparte_1
• di condannare i resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla signora;
Pt_1
• di condannare la Dott.ssa , in solido con l CP_3 [...]
, al Controparte_1 pagamento delle spese di C.T.U.;
• di condannare la Dott.ssa , in solido con l CP_3 [...]
al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di lite, sia del giudizio ex art.696 bis c.p.c., sia del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., anche in considerazione della mancata conciliazione nella fase di ATP conciliativa, da attribuirsi al procuratore antistatario oltre oneri come per legge.
in data 6/5/2024, si costituiva nel giudizio
[...]
, premettendo Controparte_1 quanto segue:
- come si evince dalla cartella AIED relativa alla signora Pt_1
, quest'ultima (nubile, quarantenne) si era presentata
[...] la prima volta per una visita ginecologica presso la sede dell il 30/10/2015; CP_1
- in tale occasione lamentava irregolarità mestruali, frequenti in una donna della sua età e, dopo un'accurata anamnesi, non si erano evidenziate patologie;
- venne sottoposta, come da protocollo, a visita ginecologica e ad ecografia transvaginale (ETV), che aveva consentito di evidenziare la presenza di un utero fibromiomatoso con micronodulia diffusa (normale in fase premestruale); le ovaie erano nella norma. Fu prescritto trattamento antinfiammatorio e consigliati controlli periodici (thin prep e colposcopia) essendo state evidenziate, a livello vulvare, lesioni di sospetta natura virale;
- il 04/05/2017, a distanza di circa 2 anni dal precedente controllo, la signora richiese nuovamente una visita Pt_1 ginecologica. Anche in questa occasione la paziente lamentò turbe mestruali ed in particolare mestruazioni abbondanti e irregolari per ritmo. Segnalava, infatti, un periodo di amenorrea di circa 2 mesi, in quanto l'ultimo flusso era comparso il 22/03/2017. In occasione di tale ultimo controllo, l'ETV aveva consentito di rilevare un reperto uterino che non si discostava da quelli precedenti e lo spessore endometriale era risultato ancora di 11 mm. Essendo stato confermato, al riscontro ginecologico, il rilievo di condilomi vulvari, fu richiesta la ricerca del "Papilloma virus" con tipizzazione mediante thin prep, il cui esito risultò positivo per ceppi a rischio basso. Per chiarire la causa delle irregolarità mestruali, furono anche richiesti dosaggi ormonali che in seguito evidenziarono solo una modesta iperprolattinemia;
- il 15/06/2017 la signora fu sottoposta a colposcopia Pt_1 risultata poi negativa per lesioni da HPV a livello della portio, con il solo riscontro subclinico a livello vulvare;
- il 05/06/2018, dopo un ulteriore anno, la signora Pt_1 ritornò a controllo. In quell'occasione venne rilevata all'ETV una formazione, mai evidenziata ai controlli precedenti, che a partenza dalla parete uterina si spingeva in cavità: trattandosi di una formazione sospetta, furono richieste varie indagini e soprattutto fu espressamente consigliata l'effettuazione di un'isteroscopia diagnostica da effettuarsi, eventualmente, presso la clinica ginecologica del Policlinico Federico II di PO, indicando nel Prof. un Persona_3 operatore esperto;
- dallo stesso ricorso risulta che la Signora , in data Pt_1
28/06/2018, fu sottoposta ad isteroscopia diagnostica proprio presso l'AUP Federico II, nel corso della quale furono effettuate biopsie della formazione endouterina, già evidenziata ecograficamente presso l . Posta la diagnosi CP_1 di carcinoma endometriale. la paziente fu operata il 21/07/2018 di isterectomia radicale.
Tanto premesso la evidenziava l'assenza di condotte CP_1 omissive colpose della stessa, che non è una struttura sanitaria, non eroga un ciclo completo di assistenza e cioè accettazione, ricovero, accertamenti diagnostici, cura ed eventuali interventi chirurgici, limitandosi ad erogare agli associati, a richiesta, una prestazione sanitaria consistente in una visita, accertamenti (nei limiti di quelli possibili presso il suo centro), diagnosi ed indicazioni terapeutiche. Eccepiva che nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emergeva con certezza che nel 2015 e nel 2017 non vi era alcuna evidenza della presenza di una patologia tumorale;
l'evidenza della sua possibilità si era manifestata, infatti, solo nel giugno del 2018 ed in tale circostanza il medico dell sollecitò la paziente CP_1 all'espletamento di un'isteroscopia diagnostica da effettuarsi, eventualmente, presso la clinica ginecologica del Policlinico Federico II di PO, indicando nel Prof. , un Persona_3 operatore esperto;
tale accertamento fu effettivamente svolto e consentì di acclarare la presenza di una possibile eteroplasia allo stato iniziale, di una neoplasia allo stadio "T1", che proprio per tale motivo, non poteva essere identificabile nel 2015 e 2017. Esclusa la responsabilità dei sanitari che avevano erogato la prestazione presso la sede dell , evidenziava CP_1
l'incomprensibilità del fatto che, a fronte di una neoplasia stadiata "T1", quindi alla fase iniziale, sia stata operata una isterectomia radicale alla quale, si presume, la ricorrente abbia dato il proprio consenso. In relazione alla circostanza dedotta relativa alla perdita della capacità di procreare, evidenziava che la signora è nubile, Pt_1 senza prole ed al momento del fatto aveva anni 43, essendo, pertanto, onere della stessa, dimostrare la preesistenza della capacità a procreare e la effettività e concretezza del "desiderio di prole", ai fini della valutazione dell'entità del danno e della sua liquidazione. Aggiungeva che, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità dei sanitari operanti nella struttura dell , fosse CP_1 accertato il grado della loro colpa, onde poter esercitare eventuale azione di regresso. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della evidenziando che, alla data della Controparte_8 vicenda per cui è causa ed a tutt'oggi, l era ed è coperta da CP_1 contratto di assicurazione per la responsabilità civile con la stessa (già Controparte_4 Controparte_9
Polizza R.C. Rischi Diversi n. 104241389).
[...]
Chiedeva, inoltre, la trasformazione del rito in giudizio ordinario, considerata la complessità della controversia che necessita di approfondimenti istruttori incompatibili con la semplificazione della procedura attivata, nonché l'esperimento di una nuova CTU.
La , sez. Controparte_1 di PO, concludeva, pertanto, chiedendo: a) in via preliminare, di autorizzare ex art. 106 c.p.c. e 281 undecies c.p.c. la chiamata in causa in garanzia della
Controparte_4
b) in rito, di trasformare il rito attivato in rito ordinario;
c) nel merito, in ogni caso, di rigettare ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
poiché Controparte_10 infondate in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, in favore del procuratore costituito ed anticipatario.
In data 6/5/2024, si costituiva anche , la quale: Controparte_3
1. richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo, essendo assicurata per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione medica, con la
Controparte_11
[...]
2. richiedeva il mutamento del rito, essendo opportuno trattare la causa con il rito ordinario in ragione della
“complessità della lite e dell'istruzione probatoria”.
3. eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, volta che la pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti della resistente per la prima volta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28/02/2024, non costituendo la procedura ex art. 696 bis c.p.c. ipotesi di interruzione della prescrizione, essendo stata la chiamata in CP_3 causa dalla struttura e non avendo la parte ricorrente esteso la domanda nei suoi confronti;
4. eccepiva l'erroneo riconoscimento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di neoplasia e l'evento dannoso lamentato, volta che, il punto di partenza del ragionamento inferenziale, che cioè nel 2015 e 2017 fosse già presente una patologia indice di pericolo tumorale, non può essere affidata a termini e giudizi con cui si afferma che la sua sussistenza è “verosimile”, “è più probabile che non”, in quanto il legame causale presuppone un'omessa diagnosi di qualcosa di patologico che con certezza doveva sussistere. Con riguardo all'omesso trattamento con progestinici, lo stesso non trovava alcuna indicazione in occasione delle visite di ottobre 2015 e del maggio 2017, in quanto sia i sintomi clinici lamentati dalla paziente, che i quadri ecografici rilevati, non riportavano ad un'eventuale diagnosi di iperplasia endometriale, per cui sarebbe stato non solo inutile, ma dannoso (possibili accidenti trombo-emboliche) prescriverli alla signora;
Parte_1
5. eccepiva l'insufficienza della C.T.U. espletata;
6. in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della presenza di una condotta colposa omissiva delle dott.ssa
[...] in nesso di causalità con l'evento, richiedeva che CP_3 la stessa fosse qualificata come colpa “non grave”, tenuto conto delle perplessità oggettiva della necessità di accertamenti più approfonditi in presenza di un endometrio di 11 mm;
7. con riguardo all'entità del danno, contestava la quantificazione effettuata dalla parte ricorrente, dovendosi tenere conto che la signora era nubile, senza prole ed Pt_1 al momento del fatto aveva 43 anni, essendo onere della stessa dimostrare la preesistenza della capacità di procreare, nonché l'effettività e concretezza del “desiderio di prole”.
concludeva, pertanto, chiedendo: Controparte_3
a) in via preliminare, di autorizzare ex art. 106 c.p.c. e 269 c.p.c. la chiamata in causa della
[...]
Controparte_11
b) in rito, in via preliminare, di procedere al mutamento del rito da semplificato di cognizione in ordinario, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria;
c) nel merito, in ogni caso, di rigettare ogni domanda proposta nei confronti della dott.ssa Controparte_3 poiché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché prescritto il diritto al risarcimento del danno;
d) in via meramente subordinata, in ipotesi di accoglimento
- seppur parziale - delle domande di parte ricorrente, riconoscere un grado di colpa lieve a carico della resistente;
nonché il concorso di colpa della resistente con quello della ricorrente;
e) tenuto conto del grado dell'eventuale colpa e della personalizzazione del danno, di quantificare quest'ultimo nel minimo;
con vittoria di spese e dei compensi professionali per il presente giudizio, in favore del procuratore costituito ed anticipatario. In data 10/6/2024, il Giudice differiva l'udienza al 14/10/2024, per consentire la chiamata dei terzi. In data 13/9/2025, si costituiva la , Controparte_11 evidenziando quanto segue:
A. la sussistenza della responsabilità esclusiva della struttura, la cui polizza stipulata da con CP_1 CP_4 prevede una clausola aggiuntiva con la quale l'assicuratore garantisce anche la responsabilità personale dei medici dipendenti o non dipendenti che operino all'interno della struttura, con rinuncia alla rivalsa;
B. l'inoperatività della polizza stipulata dalla dott.ssa
[...]
con ai sensi del CP_3 Controparte_11 contenuto dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, essendo la polizza di CP_11
prevista a tutela della sola attività libero
[...] professionale, con conseguente onere, in capo al medico, di provare che l'attività svolta per conto di CP_1 sia avvenuta in regime libero professionale;
C. l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1914 c.c.; D. l'indennizzabilita' della sola quota di responsabilità diretta del medico;
E. l'improcedibilità/inammissibilità del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e la conseguente necessità di convertire il rito.
La concludeva, pertanto, chiedendo: Controparte_11
- in via principale, di rigettare le domande proposte dalla signora , in quanto infondate e/o prescritte in Parte_1 fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui le domande della ricorrente dovessero trovare accoglimento, di disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- sempre in via subordinata, di accertare e dichiarare, anche in surroga nei diritti dell'assicurata, il diritto della dott.ssa di essere tenuta indenne da e/o dal Controparte_3 CP_1 suo assicuratore e, per Controparte_4
l'effetto, di condannare la struttura sanitaria e/o l'assicuratore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a risarcire integralmente l'eventuale danno accertato a favore della ricorrente, anche con pagamento diretto ex art. 1917 c.c., ovvero in ogni caso, a tenere indenne e manlevata la dott.ssa , anche Controparte_3 con riguardo alle spese di lite da quest'ultima sostenute;
con riferimento al rapporto assicurativo tra CP_11
e la dott.ssa :
[...] Controparte_3
- in via principale, di respingere ogni domanda proposta dalla dott.ssa contro , CP_3 Controparte_11 alla luce dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa;
- in via subordinata, di disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurata e limitarli al solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile in via diretta all'assicurata stessa, non oltre il massimale di polizza da considerarsi unico per sinistro e per anno assicurativo.
In data 24/9/2024, si costituiva la , Controparte_4 che eccepiva l'inoperatività della polizza dell e la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, volta che l'evento di danno dedotto in causa, da cui scaturiscono le rivendicazioni risarcitorie di , non è coperto dalla polizza n. N0024405280109 Parte_1
(rinumerata il 01/04/2015 con il n. N00268104241389, a seguito di un trasferimento di portafoglio, mantenendo inalterate le coperture del contratto emesso in data 23/02/1994), circoscritta
- anche solo visivamente dalla disamina del frontespizio - alla responsabilità civile verso terzi (RCT) nell'esercizio dell'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale con un premio annuo di 510.000 lire, convertite, poi, in 263,00 euro. Evidenziava che non aveva mai comunicato a circostanze CP_1 CP_4 sopravvenute che aggravavano il rischio o che influivano sul rischio e sulla determinazione del premio, continuando, fino a disdetta del 2023 da parte della Compagnia, a proseguire nel rapporto contrattuale circoscritto al solo rischio per l'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale.
La concludeva, pertanto, chiedendo: CP_4 in via preliminare, principale e pregiudiziale A. di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato , Controparte_4
l'inammissibilità e l'improcedibilità della causa nei confronti della e disponendone CP_4
l'estromissione; nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta formulata in via pregiudiziale B. di respingere ogni domanda a qualsiasi titolo diretta nei confronti della Società perché Controparte_4 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
C. di condannare chi di ragione al pagamento in favore di delle spese e competenze di giudizio, ivi CP_4 incluse IVA, CPA e spese forfetarie al 15%, come per legge.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente, avendo la dott.ssa evidenziato che la CP_3 pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti della stessa, per la prima volta, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 28/02/2024, non costituendo la procedura ex art. 696 bis c.p.c. ipotesi di interruzione della prescrizione, essendo stata la chiamata in causa dalla CP_3 struttura e non avendo la parte ricorrente esteso la domanda nei suoi confronti. Il dies a quo della prescrizione decorre dal 21/7/2018 ed il termine è di 6 anni, configurandosi astrattamente il reato di lesione colposa, applicandosi l'art. 2947, comma 3, c.c. Alla data del 28/2/2024, pertanto, il termine non era decorso, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Né può essere accolta la domanda di mutamento del rito, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, stante il precedente giudizio di ATP.
2, Sul merito. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte ricorrente, è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità della struttura resistente;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame e il conseguente regime probatorio. La legge 8 marzo 2017 n. 24 ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in continuità con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha individuato la fonte del rapporto che si instaura con il paziente (con l'accettazione dello stesso nel luogo di cura) in un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo. La responsabilità della struttura è qualificata come responsabilità propria ex art. 1218 c.c. (per l'inadempimento degli obblighi del contratto di spedalità) e come responsabilità dell'ausiliario di cui si è avvalso ex art. 1228 c.c. Viene espressamente qualificata la responsabilità del sanitario come responsabilità extracontrattuale (salvo che il sanitario abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente attraverso la stipula di un contratto d'opera professionale ex art. 2222 ess). Si è, pertanto, al cospetto di un concorso di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, a fronte della verificazione di un unico fatto causativo dello stesso danno, per il quale rispondono più soggetti in solido. Il danneggiato può liberamente convenire in giudizio:
1. la sola struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, (art. 7 commi 1 e 2 L. 8 marzo 2017 n. 24);
2. la struttura e il sanitario congiuntamente (art. 7 comma 3 L. 8 marzo 2017 n. 24);
3. il solo sanitario (per inadempimento contrattuale nel caso di libero professionista con cui sia stato stipulato un contratto d'opera professionale ex art. 2222 e ss. c.c. o, più raramente, nel caso di sanitario che abbia operato nel contesto di una struttura pubblica o privata, ex art. 2043 c.c.). Nel caso di specie la ricorrente ha agito congiuntamente, nei confronti della struttura (responsabilità contrattuale) e del sanitario (responsabilità extracontrattuale), con conseguente diverso riparto degli oneri probatori a carico delle parti. Nella responsabilità contrattuale, infatti, il creditore deve provare i fatti costitutivi:
- il contratto (l'esistenza dell'obbligazione)
- ed allegare l'inadempimento (perché la colpa non è fatto costitutivo). Nell'ipotesi della responsabilità professionale (anche) sanitaria, deve essere allegato un inadempimento qualificato, cioè astrattamente idoneo a cagionare l'evento pregiudizievole (un inadempimento che costituisca causa efficiente o concausa del danno). Secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. Il ricorrente è pertanto onerato della prova del nesso causale (materiale) tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico), nonché di quello (giuridico) tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte (danno conseguenza). Il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile ex art. 1256 c.c., la mancanza di colpa (1218 c.c.), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. E' pertanto, onere del resistente, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) sia dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). Nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: il fatto illecito, il danno, il dolo o la colpa, il nesso causale, nella duplice accezione materiale e giuridica. Occorre, a questo punto, verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti. Venendo al caso di specie - volta che è stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e l'IED, in sede di Accertamento Parte_1
Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è stato conferito incarico collegiale a due medici specialisti, i quali, all'esito del loro mandato, hanno ritenuto configurabile la responsabilità della struttura e della sanitaria per il danno subito dalla ricorrente. Con riguardo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli Ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla vicenda de quo. Non risulta, pertanto necessaria una integrazione né una rinnovazione della consulenza già espletata. Passando a ricostruire la vicenda medica della signora , Pt_1 come rilevato dai consulenti, la stessa, come risulta dalla cartella clinica del Centro AIED di PO, in data 30/10/2015, fu visitata a causa di una metrorragia intermestruale da circa un anno. L'esame ecografico aveva messo in evidenza: l'utero appare in AVF, di dimensioni regolari. La forma e la superficie appaiono irregolari. L'ecostruttura miometriale è disomogenea come per micronodulia diffusa. L'endometrio è disomogeneo dello spessore di 11 mm. DL 72; DAP 41; DT 52… A fronte di un endometrio disomogeno dello spessore di 11 mm, in presenza di un sanguinamento, come rilevato correttamente dai CCTTUU, in base alle Linee Guida nazionali ed internazionali, la ginecologa aveva l'obbligo di raccomandare un approfondimento diagnostico, anche con l'utilizzo di una indagine invasiva con isteroscopia e biopsia mirata della mucosa endometriale. I farmaci prescritti a base di integratori alimentari immunostimolanti erano inidonei nel management di una eventuale patologia iperplastica con micronodulia diffusa uterina. In seguito, la Signora effettuò altre visite in data Pt_1
17/11/2015 e 30/10/2015 ma, anche in questo caso le furono prescritti solo degli integratori. In data 04/05/2017, per il perdurare delle metrorragie, la signora ritornò al Centro e l'indagine ecografica mostrò di Pt_1 CP_1 nuovo: Micronodulia diffusa. L'endometrio è disomogeneo dello spessore di 11 mm. Anche in tal caso, in presenza di un endometrio “disomogeneo”, in base alle Linee Guida nazionali ed internazionali, la ginecologa aveva l'obbligo di raccomandare un approfondimento diagnostico, anche con l'utilizzo di una indagine invasiva con una isteroscopia e biopsia mirata. Anche in questa data la ginecologa si limitò a prescrivere soltanto degli integratori. In data 15/06/2017 la ricorrente ritornava presso il centro e CP_1 fu sottoposta a colposcopia con una prescrizione di Cyclodinon, Finder, ed Elleffe e dosaggio della Prolattina. La situazione clinica fu inquadrata come “desiderio di prole”. In data 05/06/2018 (9a giornata del ciclo) la Signora ritornava al Centro dove fu sottoposta ad indagine ecografica che CP_1 diagnosticò: micronodulia diffusa del miometrio ed un addensamento fibroso parzialmente colliquato che impronta la cavità di 29 mm e endometrio di spessore di 11 mm. Soltanto in quella data, 05/06/2018, la ginecologa del Centro AIED, dopo circa tre anni, raccomandò di effettuare approfondimenti diagnostici, come dosaggi ormonali ma, innanzitutto, una isteroscopia. In data 28/06/2018 la ricorrente si recò presso l'UOC di Ginecologia dell'AOU Federico II per essere sottoposta ad isteroscopia che mise in evidenza una iperplasia ghiandolare atipica cellulari/adenocarcinoma dell'endometrio. Orbene, per ciò che concerne la valutazione del comportamento professionale del sanitario, il Collegio peritale ha ritenuto censurabile per negligenza tale condotta. Con riguardo alla sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente e il danno subito (isterectomia), come correttamente rilevato dai CCTTUU, se la ginecologa, in data 30/05/2015 e 04/05/2017, dopo l'esame ecografico che mostrava un endometrio disomogeneo, avesse eseguito un approfondimento diagnostico raccomandando una isteroscopia ed una biopsia endometriale mirata, è più probabile che non, che avrebbe verosimilmente identificato che quella “disomogeneità” era espressione di una probabile patologia (polipi, adenomiosi, leiomioma, iperplasia o neoplasia endometriale) da trattare in maniera adeguata. In caso di iperplasia endometriale accertata istologicamente, avrebbe dovuto prescrivere una terapia con progestinici e follow-up a distanza di tempo. È più probabile che non, che tale management prolungato nel tempo avrebbe potuto evitare che, dopo circa tre anni, l'endometrio disomogeneo trasformasse in iperplasia complessa con atipie cellulari e adenocarcinoma e quindi preservare l'integrità dell'utero e delle ovaie. La condotta della ginecologa dell , secondo i CCTTUU, è CP_1 censurabile in quanto non ha seguito le Linee guida nazionali ed internazionali e la prassi consolidata e presenta un nesso di causalità con la necessità di ricorrere alla isterectomia con annessiectomia bilaterale in una donna di 43 anni, precludendo in tal modo la possibilità irreversibile di avere delle gravidanze. Allegati e dimostrati l'inadempimento della ginecologa ed il nesso causale tra tale inadempimento e il danno, l'onere probatorio circa la dimostrazione che l'inadempimento non vi sia stato ovvero sia stato eziologicamente irrilevante, si è detto, ricade sui resistenti, che non hanno assolto tale onere. Orbene, circa il danno risarcibile, con riferimento al danno, questo giudice fa propria quella nozione di danno non patrimoniale elaborato dalla Giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU. 11 novembre 2008, 26972-26975) e fatta propria anche dalla Tabella Unica Nazionale (approvata con il Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12 che ha attuato la delega contenuta nell' art. 138 d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private), inteso come categoria generale e omnicomprensiva. Il danno non patrimoniale ha, in realtà una duplice essenza. Infatti, all'interno del danno non patrimoniale è possibile distinguere: a. il danno dinamico relazionale, che comprende il danno biologico (medicalmente accertato) ed ogni altra lesione di diritti costituzionalmente rilevanti;
b. il danno morale, che può esistere accanto al danno dinamico relazionale, inteso come sua ripercussione nella sfera interiore (danno morale). Il danno morale non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni (Cass. Civ. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ. Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788). Con riguardo al danno risarcibile, i CCTTUU hanno ritenuto configurabile un danno biologico permanente attribuibile alla perdita dell'utero e annessi, in uno con quello estetico, per inadeguata assistenza alla gestione del caso, tenendo conto anche della variabilità clinica della risposta in caso di corretto trattamento, nella misura del 15%. Con riferimento alla quota di invalidità temporanea, la stessa è stata ritenuta stimabile in ITT di giorni 30 e in ITP al 50% di giorni 90. Va poi verificato se tale danno vada personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere parte ricorrente al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Con riguardo al danno morale, la capacità procreativa è parte dell'identità della persona;
attiene alla sfera più intima e relazionale dell'individuo; è collegata a diritti costituzionali (artt. 2, 3, 29, 31 Cost.). La sua perdita, pertanto, non è un mero deficit funzionale, ma colpisce la dimensione affettiva, progettuale ed esistenziale. Da qui il danno morale autonomamente risarcibile, distinto dal biologico. La perdita della capacità di procreare, pur configurandosi come menomazione dell'integrità psico-fisica, integra una lesione particolarmente grave della sfera personale e relazionale dell'individuo, idonea a fondare il riconoscimento di un autonomo danno morale, quale sofferenza interiore conseguente alla definitiva compromissione di una fondamentale dimensione dell'identità umana. Il correlato danno morale, inteso come sofferenza interiore e patema d'animo derivante dall'impossibilità di realizzare un progetto genitoriale, non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici, da valutarsi in concreto alla luce delle condizioni personali e della storia di vita del danneggiato. La prova può essere fornita, pertanto, tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise concordanti. Elementi rilevanti ai fini probatori sono l'età del soggetto, la condizione personale e familiare, il desiderio di genitorialità (anche non ancora attuato) la stabilità affettiva o progettualità di vita, la durata e irreversibilità della lesione. Ai fini della quantificazione del danno, questo giudice ritiene di dover fare applicazione della Tabella Unica Nazionale. Non si ignora che la Tun, come stabilisce l'art. 5 del Regolamento 13 gennaio 2025 n. 12, sia applicabile ai “sinistri” accaduti dopo il 5 marzo 2025. Si è però posto immediatamente il problema dell'applicabilità della stessa anche ai sinistri verificatisi prima, o se per essi debbano continuare ad applicarsi le Tabelle di Milano. Nel senso dell'applicabilità della TUN può ritenersi la sentenza del 29 aprile 2025 n. 11319, in cui la Cassazione ha ritenuto che la Tun, fornendo valori equitativi di fonte superiore (perché individuati per legge), potrebbe essere indirettamente (e motivatamente) utilizzata dai giudici di merito “quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del Codice civile”. In tal modo la si potrebbe applicare anche fuori dai casi previsti dall'articolo 138 c. ass e, soprattutto, anche per sinistri ante 5 marzo. La scelta di un'applicazione irretroattiva, stante la sostanziale differenza economica per danni di pari percentuale tra tabelle di Milano e la Tun, potrebbe determinare una grave disparità di trattamento. La scelta dell'irretroattività delle norme del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 sembra porsi, almeno in apparenza, anche in contrasto con il principio di diritto che aveva stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ., III Sez., 11 novembre 2019 n. 28990), che aveva chiarito le ragioni che comportano la applicabilità retroattiva a tutti i sinistri sanitari, non ancora definiti, del meccanismo liquidativo previsto dagli artt. 138 e 139 c. ass. (ex art. 3, comma III della Legge Balduzzi e ora ex art. 7 comma IV della Legge “Gelli- Bianco). Ed è di tutta evidenza, quindi, infatti, la disparità di trattamento che si potrebbe verificare nella quotidiana prassi applicativa tra i risarcimenti che continueranno ad essere liquidati in base alle Tabelle di Roma e Milano e quelli che dovranno essere liquidati in base alla Tabella Unica Nazionale, con conseguente frustrazione della ratio legis del d.p.r. 13 Gennaio 2025 n. 12 volta a uniformare i risarcimenti su tutto il territorio nazionale. Di recente, la Cassazione già citata (2025 n. 11319) , pare abbia preso posizione circa la adottabilità cronologica e per materia della Tabella Unica Nazionale introdotta nel nostro ordinamento con d.p.r. 12 del 2025 in un obiter inserito in contesto ultroneo (un danno differenziale da aggravamento di una patologia preesistente con pacifica applicazione della tabella di Milano invocata dalle parti e coperta quindi da giudicato interno). Pur non essendo necessario per l'economia della decisione, la Corte di Cassazione: “mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. “. Nonostante il limite determinato dal giudicato interno che consolida l'uso unico della Tabella di Milano per la determinazione del danno alla persona nel caso di specie, la Corte ritiene di poter mettere un chiaro sigillo sul tema della applicazione anche retroattiva e per analogia nella generalità dei casi, ove si ponga necessità di identificare il criterio di riferimento per la liquidazione del danno alla persona. Si legge quindi – nella chiara affermazione di indirizzo - circa l'applicazione generalizzata della recente Tabella di legge, che non sarebbero di ostacolo “né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'art. 5, D.P.R. n. 12/2025 circa l'applicabilità delle disposizioni ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”. Il discrimine legislativo temporale rappresentato da quanto disposto dall'art. 5, del d.p.r. 12 del 2025 varrebbe infatti per
“escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.”. Ancor più della esplicita indicazione interpretativa e di sistema orientata a indirizzare i risarcimenti futuri (indistintamente per materia o data di accadimento si badi bene) verso la nuova TUN, ci pare dirimente ed incontrovertibile l'esplicito e diretto richiamo all'esigenza di uniformità ed equità (di rilevanza costituzionale) che già nel 2011 aveva indotto la stessa Corte ad elevare la tabella di Milano a parametro normativo nazionale, decisione che all'epoca venne salutata come ineludibile valorizzazione della Tabella Milanese, che da quel momento divenne parametro di pressoché assoluta applicazione equitativa nella liquidazione dei danni alla salute. Peraltro, “il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima”. Nonostante, quindi, l'art. 5 del d.p.r. n. 12 del 25 abbia escluso l'applicazione della TUN ai sinistri verificatisi prima della sua promulgazione, la Corte di Cassazione pare suggerire una sua applicazione indiretta, considerando i valori in essa contenuti come espressione di equità in sostituzione di quella che fino ad oggi era stata veicolata (e formalmente riconosciuta tale) dalla tabella milanese. La Tun prevede, pertanto, un primo parametro monetario riferito al solo danno dinamico relazionale;
nel caso in cui sia allegato e provato un danno morale, si potrà corrispondere un aumento del primo parametro secondo i criteri aritmetici di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 138 c. ass;
qualora la menomazione vada ad incidere in maniera rilevante su aspetti dinamico-relazionali del danno alla salute, potrà operarsi la personalizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 138 c. ass. Nel caso di specie per il danno dinamico- relazionale, sulla base delle conclusioni dei CCTTUU, con esclusione, per le ragioni sopra previste, della ulteriore personalizzazione e riconoscendo un danno morale nella misura media, tenuto conto dei criteri sopra indicati, spetta alla ricorrente la somma di € 58.499,42, somma che va posta a carico delle resistenti, in solido tra loro. Passando ai danni patrimoniali, va rilevato che parte attrice ha provato l'esborso della somma di € 5487,00 per spese mediche, come da ricevute in atti. Spetta pertanto alla ricorrente la somma complessiva di € 64.346,42. Per quanto riguarda poi le richieste di rivalutazione monetaria ed interessi, va precisato, quanto alla prima, che i danni sono già stati liquidati all'attualità; con riferimento alla seconda, invece, si osserva che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. ex multis, Cass., S.U., 1712/95, nonché Cass. n. 2796/00). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, si ritiene opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data Parte_5 del sinistro, per cui sull'importo di € 64.346,42 andrà computata l'ulteriore somma di € 7.258,20 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (21/7/2018)
- e pari ad € 54.392,58 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 71.604,62. Infine, deve trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1712/1995) in forza del quale sulle somme liquidate all'attualità, devalutate e rivalutate all'attualità secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento e sino al soddisfo, posto che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta. Con riguardo alle domande di manleva, con riferimento alla domanda proposta dall nei confronti della CP_1 Controparte_12
, va rilevato che l'assicurazione, nella comparsa di risposta ha
[...] eccepito che la polizza n. N00268104241389 (già n. N0024405280109) stipulata da con la compagnia era una CP_1 polizza di Responsabilità Civile verso RZ (RCT) il cui oggetto era specificamente e inequivocabilmente circoscritto, come si evince dal frontespizio e dalle condizioni contrattuali, all'esercizio dell'attività di " Parte_6
.
[...]
Aggiungeva che l'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione delimitava la copertura ai "danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione". Concludeva, pertanto, che il rischio assicurato non era l'attività ginecologica tout court, bensì solo quella ben determinata e specifica finalizzata alla contraccezione, mentre l'attività sanitaria colposa atteneva all'iter diagnostico di una sospetta patologia organica, del tutto avulsa dalla prevenzione anticoncezionale. La , ha, però, eccepito la tardività di tale eccezione in senso CP_1 stretto, ritenendo tardiva la costituzione dell'assicurazione (in data 24/9/2024 per l'udienza del 14/10/2024). Nel caso di specie, il termine previsto dall'art. 281 decies e ss c.c. entro il quale il terzo chiamato deve costituirsi è di 10 giorni prima dell'udienza. il giudice aveva fissato il diverso termine di 20 giorni prima dell'udienza, che risulta, però, comunque rispettato dal terzo, che si è costituito il 24/9/2024, 20 giorni prima dell'udienza del 27/5/2024. L'eccezione è pertanto, tempestiva ed è, altresì fondata. Il rischio assicurato è, esclusivamente quello rientrante nell'attività finalizzata alla contraccezione, non estendendosi in alcun modo all'attività diagnostica generale, né all'accertamento di patologie tumorali. L'attività sanitaria colposa attiene all'iter diagnostico di una sospetta patologia organica, del tutto avulsa dalla prevenzione anticoncezionale. Tale interpretazione del contratto si fonda sia sulla lettera dello stesso, sia sull'ulteriore circostanza che la polizza fu stipulata nel 1994 a seguito dell'apertura del consultorio dell ed è rimasta CP_1 immutata nel tempo, circoscritta all'unico rischio garantito dell'attività di consultorio per la prevenzione anticoncezionale, con un premio annuo di soli € 263,00. Né alcun rilievo ha la “Clausola aggiuntiva” contenuta nel contratto assicurativo a pag, 4, la quale è sempre riferita al rischio assicurato e, cioè, vale solo con riferimento agli eventi ed ai danni coperti in base al rischio assicurato in polizza. In altri termini, la clausola estende la copertura assicurativa (circoscritta alla sola attività di consultorio diagnostico di prevenzione anticoncezionale) ai danni cagionati a terzi da medici dipendenti e non dipendenti che prestano attività presso l , causati in conseguenza dello CP_1 svolgimento della sola attività coperta in polizza che è quella di consultorio diagnostico di prevenzione anticoncezionale (unico rischio assicurato) e, quindi, in sostanza, estende la copertura ai soli danni, di cui risultino responsabili i medici che prestano attività presso l , che siano conseguenti ad errate informazioni o CP_1 errate valutazioni diagnostiche circa il sistema contraccettivo più idoneo al caso concreto. Con riguardo alla domanda di manleva sollevata da CP_3 nei confronti dell'assicuratrice , quest'ultima ha
[...] CP_11 eccepito inoperatività della garanzia invocata dal medico, volta che con la polizza stipulata, era stata assicurata soltanto l'attività libero professionale come risulta dal frontespizio del contratto. Secondo la giurisprudenza “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, pertanto, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (Cass.1558/2018). Nel caso di specie la polizza era stipulata per l'attività libero- professionale e la avrebbe dovuto provare il fatto CP_3 costitutivo, cioè che il danno fosse derivato dallo svolgimento di attività libero-professionale, prova non fornita nel caso di specie. Anche tale domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Vanno poste a carico delle resistenti, in solido tra loro, anche le spese del giudizio di ATP e della CTU espletata in tale sede. Ognuno dei chiamanti, in base al principio della soccombenza, dovrà corrispondere le spese di lite all'assicurazione chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2090/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Pt_1
,
[...] Controparte_1
[...] Controparte_3 [...]
E , ogni contraria Controparte_4 Controparte_11 istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande della ricorrente;
2. condanna
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma di € € 71.604,62, oltre interessi come in motivazione;
3. rigetta le domande di manleva;
4. condanna,
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
5. condanna
[...]
, in Parte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite del giudizio di ATP, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3.442,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario;
6. condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che si Controparte_11 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
8. pone definitivamente a carico di
[...]
Parte_7
in solido tra loro, le spese della CTU
[...] espletata in sede di ATP. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in PO, il 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito