Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 870/2020 R.G., promossa da Parte 1 (rappr. e dif. dall'avv. P. Sabellini) contro [...]
CP_1 (rappr. e dif. dall'avv. F. Guastella e dall'avv. S. Schininà), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva premesso di avere lavorato alle dipendenze di [...] Parte 1
, CP 1 con la qualifica di “manovale-montatore di ponteggi” dal 24 maggio
2017, percependo una retribuzione (pari ad € 900,00 mensili) non proporzionata alla quantità di lavoro svolto, chiede la condanna del Pulino al pagamento delle somme ad esso ricorrente spettanti a titolo di differenze retributive per il lavoro ordinario nonché a titolo di compenso per il lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità delle ferie non godute, TFR e ANF, oltre "€ 1.600,00
(periodo compreso tra il 26 luglio 2019 ed il 15 ottobre 2019" ed "€ 960,00 per rimborso Agenzia delle Entrate anno 2019”.
Rileva, più precisamente: di avere lavorato fino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
di indicare peraltro “quale data convenzionale di esame del periodo oggetto di accertamento, quello avente
di avere lavorato invece per 54 ore la settimana;
che l'ultima retribuzione erogatagli è quella relativa al mese di agosto 2019.
Controparte_1 deduce la nullità e l'infondatezza del ricorso.
A tal riguardo, espone: che le pretese azionate dal ricorrente si fondano su criteri di calcolo del tutto generici;
di avere intrattenuto con il ricorrente medesimo due distinti rapporti lavorativi, il primo dal 24 maggio 2017 ed il 5 dicembre 2018 ed il secondo dal 18 dicembre 2018 al 4 marzo 2020, data del licenziamento;
di avere provveduto al pagamento del tfr maturato al termine del primo dei suddetti rapporti;
che il ricorrente non ha mai svolto lavoro straordinario;
che il CCNL Lavoro edilizia Artigianato non prevede il pagamento della tredicesima mensilità.
Deve ritenersi non contestato il fatto che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del CP_1 nel periodo compreso tra il 24 maggio 2017 ed il 4 marzo 2020 (non sussistendo elementi probatori atti a dimostrare che tale attività si sia protratta fino al 10 marzo 2020).
Parte resistente, inoltre, non ha dimostrato di avere corrisposto al ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle che quest'ultimo ha dichiarato di avere percepito (vale a dire la retribuzione mensile netta dell'importo di € 900,00 fino al mese di agosto 2019).
Tale retribuzione deve ritenersi in linea con i canoni di sufficienza e adeguatezza proporzionale dettati dall'art. 36 della Costituzione, e ciò in quanto
- premesso che trattasi di retribuzione netta di importo di per sé non irrisorio - il lavoratore interessato (gravato del relativo onere) ha trascurato di produrre in giudizio il testo contrattuale collettivo contenente in ipotesi i criteri in base ai quali individuare la pretesa “giusta” retribuzione. Né può, per altro verso, affermarsi che spettasse al ricorrente il compenso per il lavoro straordinario svolto, atteso che nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di confermare l'orario lavorativo descritto in ricorso.
Così escluso il diritto a percepire la retribuzione rivendicata per il maggior orario lavorativo asseritamente osservato, deve comunque evidenziarsi come il CP 1 non abbia in alcun modo provato di avere corrisposto al ricorrente i seguenti emolumenti (da calcolare utilizzando come parametro l'importo mensile netto di € 900,00, indicato in ricorso e non contestato dal CP_1 ): a) retribuzione relativa alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2019, gennaio, febbraio e marzo 2020 (fino al giorno 4), per un complessivo importo di € 5.520,00; b) tredicesima mensilità relativa all'intero periodo lavorativo (da ritenersi comunque dovuta), per un importo di € 3.400,00; c) t.f.r.
(non essendo stata versata in atti prova del pagamento, sia pure parziale, dello stesso), per un importo di € 3.274,04.
Non risulta inoltre in alcun modo assolto l'onere probatorio (gravante sul resistente) relativo all'avvenuta concessione per intero dei periodi di ferie spettanti al ricorrente;
ragion per cui dev'essere accolta la domanda attrice concernente la mancata fruizione di otto giorni di ferie, con consequenziale condanna dell'ex datore di lavoro a provvedere al pagamento della relativa indennità sostitutiva (di importo pari ad € 240,00).
Non possono, per contro, essere accolte le domande rispettivamente riguardanti il pagamento di somme a titolo di ANF (avendo il ricorrente del tutto trascurato di allegare e provare la sussistenza dei requisiti posti a fondamento della relativa pretesa) nonchè il “rimborso Agenzia delle Entrate anno 2019"
(avuto riguardo all'assoluta indeterminatezza di tale domanda).
Non si comprende infine quale sia il fondamento della pretesa di pagamento di € 1.600,00 che parte ricorrente ha formulato tramite il mero, generico, riferimento al “periodo compreso tra il 26 luglio 2019 ed il 15 ottobre 2019", essendo rimasto totalmente omessa l'indicazione della relativa causale. Alla stregua delle considerazioni svolte, in conclusione, Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dei seguenti importi: A) € 5.520,00 a titolo di mensilità maturate e non corrisposte nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 4 marzo 2020; B) € 3.400,00 a titolo di tredicesima mensilità relativa all'intero periodo lavorativo;
C) €
3.274,04 a titolo di t.f.r.; D) € 240,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo.
Stante l'esito della lite, stimasi equo condannare parte resistente a rifondere al procuratore antistatario di parte ricorrente un terzo delle spese processuali, per un importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge, con compensazione dei due residui terzi di dette spese.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di Parte 1 dei '
seguenti importi: A) € 5.520,00 a titolo di mensilità maturate e non corrisposte nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 4 marzo 2020; B) € 3.400,00
a titolo di tredicesima mensilità relativa all'intero periodo lavorativo;
C) €
3.274,04 a titolo di t.f.r.; D) € 240,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute;
il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al dì del pagamento effettivo;
condanna Controparte_1 a rifondere al procuratore antistatario di […] Pt 1 un terzo delle spese processuali, per un importo di complessivi €
2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, compensando la residua parte di dette spese.
Ragusa, 29 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)