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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.4387/2023 RG.
Composto dai seguenti magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Oggetto: separazione giudiziale nella causa civile portante il n.4387/023 RG. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Regina Pierobon e con Parte_1
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Castelfranco V.to (TV) come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca de Sario con domicilio CP_1
eletto presso lo studio dello stesso in Castelfranco V.to (TV) come da mandato allegato alla comparsa di risposta.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Conclusioni del ricorrente:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, SI. e Parte_1
SI.ra CP_1
3. Pronunciare l'addebito a carico della SI.ra . CP_1
4. Condannare la sig.ra al risarcimento del danno cagionato al ricorrente dal CP_1
suo tradimento nella misura ritenuta quantificata in corso di causa o stabilita in via equitativa.
5. Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione paritaria presso entrambi. La residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione famigliare, assegnata al genitore che verrà indicato dal Tribunale.
6. Al fine di dare maggiore stabilità ai minori, evitando loro continui spostamenti, stabilirsi il regime di affido in modo che i figli minori stiano presso ciascun genitore a settimane alternate, con scambio la domenica sera alle ore 21:00.
7. In subordine, stabilirsi un regime di affido secondo lo schema che segue:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°
Parte_2
Settimana dall'uscita dall'uscita da scuola da Scuola
2° MADRE MADRE PADRE PADRE Parte_2
Settimana dall'uscita dall'uscita da scuola da Scuola
Con previsione che, nel periodo in cui i minori non vanno a scuola, l'orario dello scambio sia alle ore 19.00 invece che “dall'uscita da scuola”.
8. In ogni caso, ciascun genitore terrà con sé i figli:
- Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Il giorno di
Natale i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, almeno fino
2 al compimento di anni 10 da parte del figlio minore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua i figli staranno con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre. Se dovesse essere accolto l'affido a settimane alternate con scambio la domenica sera alle ore 21:00, le vacanze estive saranno gestite a settimane alternate come il resto dell'anno.
9. In ragione di quanto emerso in sede di CTU, il padre verserà alla SI.ra a CP_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli e la somma mensile di € Per_1 Per_2
500,00 in caso di assegnazione della casa famigliare alla madre, oppure di €.850,00 in caso di assegnazione della casa famigliare al padre, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2023, data in cui è effettivamente cessata la convivenza (nei provvedimenti provvisori è stato erroneamente indicato “ottobre 2023”).
Il padre, inoltre, si farà carico del 100% della sola retta di frequenza scolastica. Le altre spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di TV), compreso il costo del trasporto scolastico, saranno ripartite al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. Dovranno invece intendersi come spese ordinarie, facenti capo alla madre collocataria al 100%, i costi relativi alla mensa scolastica e alle divise scolastiche.
IN OGNI CASO: Spese integralmente rifuse, anche di CTU e CTP.
Conclusioni della convenuta:
Nel merito:
3 Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni
1 Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2 Affidare i figli e ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 Per_2
collocazione di entrambi presso la mamma e residenza di entrambi presso l'abitazione di famiglia.
3 Assegnarsi la casa coniugale alla IG . CP_1
4 Disporsi che il papà tenga con sé i figli con le seguenti modalità:
5 1° settimana: lunedì e martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.45;
6 2° settimana: mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.45;
7 week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.45 di domenica;
8 vacanze natalizie, pasquali ed estive: come proposto dal ricorrente.
9 Disporsi che il signor corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 1.500,00 per ciascuno di essi, con adeguamento annuale in base agli indici Istat.
10 Disporsi che il signor si faccia carico delle spese straordinarie di Parte_1
entrambi i figli (individuate come da protocollo del Tribunale di Treviso) in misura del
100%.
11 Disporsi che il signor corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma di € 2.000,00 con adeguamento annuale in base agli indici Istat.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli indicati in memoria
10.11.2023 e non ammessi:
1. Vero che il giorno 19 gennaio 2019, nel corso di un incontro presso la sua abitazione in Belvedere di Tezze sul Brenta (VI), lei confidò alla IG CP_1
di volersi separare da suo marito e la IG le rispose che anch'ella stava CP_1
attraverso una fase di crisi nel proprio matrimonio?
2. Vero che, in particolare, nell'occasione di cui al capitolo precedente, la IG
le confidò di sentire un'enorme distanza tra lei e il marito;
che quest'ultimo era CP_1
4 sempre molto teso con lei ed anche con i bambini e spesso andava in escandescenze;
che era spesso assente da casa (sia di sera sia nei weekend) tant'è che lei riteneva che lui avesse un'amante; che non era minimamente affettuoso con lei;
che con il marito non dialogava quasi più e che lui rispondeva a monosillabi alle domande di lei;
che i rapporti intimi con il marito avvenivano a distanza di mesi l'uno dall'altro; che quando lei si avvicinava al marito lui la respingeva dicendo che il suo corpo era troppo caldo e che, se lo abbracciava, a lui non circolava più il sangue;
che il marito le aveva detto di trovarsi in fretta un lavoro perché a livello mentale lei non lo attraeva più e che, quando invece lei lavorava presso Pasta Zara, lui le diceva di chiedere un aumento perché la sua centralista guadagnava più di lei?
Teste (cap.1-2): sig.ra , residente a [...]. Testimone_1
1. Vero che il giorno 30 giugno 2021, nel corso di una seduta fisioterapica presso
Fisio&Sport Polimedica di Cittadella (PD), la IG le ha confidato che CP_1
stava attraversando un periodo di difficoltà coniugale e che, in particolare, il marito
, da molti mesi ormai, era apatico, sempre nervoso, rientrava tardi la sera? Pt_1
2. Vero che lei rispose alla IG che aveva capito che qualcosa non CP_1
andava in quanto non la vedeva felice?
3. Vero che, anche nelle sedute successive a quella di cui capitolo 3, svoltesi con cadenza settimanale fino a luglio 2022, la IG le confermava che il rapporto CP_1
con il marito non migliorava in nulla ed anzi che il comportamento del marito (descritto nel capitolo 3) era sempre più accentuato?
Teste (cap. 3-4-5): signor , domiciliato a Cittadella (PD), in via Postumia Testimone_2
di Levante n. 37.
1. Vero che, nell'occasione [rif. capitolo 6], sua figlia le confidò che quanto CP_1
successo era già accaduto molte altre volte e di non sopportare più questo atteggiamento del marito nei confronti dei figli?
2. Vero che il giorno 21 novembre 2021 la IG le confidò di essere in CP_1
crisi con il marito e che era convinta che egli la tradisse con altre donne?
3. Vero che, nell'occasione di cui al capitolo precedente, la IG le CP_1
confidò, in particolare, di sentire un'enorme distanza tra lei e il marito;
che quest'ultimo
5 era sempre molto teso con lei ed anche con i bambini e spesso andava in escandescenze;
che era spesso assente da casa (sia di sera sia nei weekend); che non era minimamente affettuoso con lei;
che con il marito non dialogava quasi più e che lui rispondeva a monosillabi alle domande di lei;
che i rapporti intimi con il marito avvenivano a distanza di mesi l'uno dall'altro; che quando lei si avvicinava al marito lui la respingeva dicendo che il suo corpo era troppo caldo e che, se lo abbracciava, a lui non circolava più il sangue;
che il marito le aveva detto di trovarsi in fretta un lavoro perché a livello mentale lei non lo attraeva più e che, quando invece lei lavorava presso
Pasta Zara, lui le diceva di chiedere un aumento perché la sua centralista guadagnava più di lei?
Teste (cap. 9-10-11): sig.ra , residente a [...]. Testimone_3
1. Vero che dal giorno 5 luglio 2023 lei ha avviato un percorso terapeutico con la IG , con incontri quindicinali fino ad oggi? CP_1
Teste (cap. 12): dott.ssa , domiciliata ad RA (TV), in Piazzale Testimone_4
Roma n. 35/2.
In ogni caso
Respingersi ogni diversa domanda formulata dal ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite (anche di c.t.u.).
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
1.Separazione
E' già stata emessa pronuncia sul vincolo con sentenza del 14.3.2023 di questo
Tribunale.
La causa è poi proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
2.Addebito
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
il 7.10.2012, dalla cui unione sono nati il 29.4.2015 e il
[...] Per_1 Per_2
29.11.2017, riferiva con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver appreso che la moglie
6 intratteneva una relazione extraconiugale con il suo personal trainer , CP_2
incontrando lo stesso in luoghi pubblici, presso l'abitazione di quest'ultimo in Vedelago
e nella stessa casa coniugale con i figli al suo interno. Per questo il ricorrente rilevato che non vi era spazio per una riconciliazione della coppia, rilasciava la casa coniugale, istando per l'addebito della separazione, con condanna della convenuta al risarcimento del danno a lui cagionato dal tradimento nella misura da determinarsi in corso di causa.
Si costituiva in causa la quale affermava che la relazione con il CP_1 CP_2
era semplicemente amicale e che vi era stata una certa attrazione ma nulla di più e che, anche ipotizzando una eventuale relazione extraconiugale, questa si collocava temporalmente quando il matrimonio con il era già entrato in crisi, con Parte_1
conseguente insussistenza del nesso di causa.
La domanda di addebito dedotta dal ricorrente, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
La relazione extraconiugale tra la e il sig. è emersa dalla relazione CP_1 CP_2
investigativa confermata nel contraddittorio mediante l'escusione del teste _5
; dalla chat intercorsa tra i medesimi e mai disconosciuta;
dalla deposizione
[...]
testimoniale dello stesso che, peraltro, risulta essersi separato dalla propria CP_2
moglie e continua, ad oggi, a coltivare la relazione amorosa con la convenuta che abitualmente frequenta anche nella ex casa coniugale, assegnata alla medesima.
Va, altresì, escluso che all'epoca della relazione extraconiugale il matrimonio tra le parti in causa fosse già entrato in crisi, tanto da escludere che tale relazione possa essere ritenuta la causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Infatti, è notorio che accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà, incombe in capo a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
La a cui incombeva il relativo onere, non solo non ha fornito prova di ciò, ma, di CP_1
contro, è emerso che nel momento in cui la moglie scriveva messaggi affettuosi e d'amore al marito in viaggio per lavoro (cfr. doc.49 parte ricorrente), contestualmente la medesima incontrava l'amante anche nella casa coniugale, mentre i figli della coppia dormivano (cfr. doc.50 parte ricorrente).
7 Ne consegue che va imputato in capo alla convenuta l'addebito della separazione con conseguente declaratoria.
Tale pronuncia esclude ex lege che la moglie possa ritenersi meritevole di un assegno di mantenimento a suo favore, con reiezione della domanda in tal senso dedotta dalla
. CP_1
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta dal , infatti, secondo Parte_1
l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità: “La natura giuridica del
dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata
unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione,
ma possa dar luogo anche al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. senza
che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre
che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si
traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella
violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale in ipotesi quello alla salute o
all'onore o alla dignità personale (Cassazione civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383)”.
Alcuna circostanza significativa in tal senso è stata allegata e provata dal ricorrente e non emege che la relazione extraconiugale tra la e il fosse conosciuta a CP_1 CP_2
terzi o accertata da terzi, tanto da generare discredito in capo al , né ciò può Parte_1
evincersi dalla relazione investigativa allegata.
Per quanto poi attiene alle modalità con cui tale relazione si è esplicitata, mancando un certo “strepitus” e non essendoci prova che ciò sia avvenuto alla presenza dei figli, non può ritenersi superata la normale soglia di tollerabilità insita nel tradimento.
3.Affidamento dei minori nato il [...] e Persona_3 Persona_4
nato il [...].
In data 15.12.2023, il Giudice relatore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art.473 bis 22 cpc.:
“Il Giudice, all'esito dell'udienza in cui sono stati sentiti e Parte_1 CP_1
ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo,
[...]
emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti;
8 osserva che relativamente all'affidamento dei figli minori e , non sono emersi Per_1 Per_2
elementi di segno contrario per derogare al criterio generale dell'affidamento condiviso, con
collocazione paritaria degli stessi presso ciascun genitore, secondo i turni di responsabilità
stabiliti in ricorso e da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti, rispondendo tale
criterio al pieno rispetto della bigenitorialità;
la casa coniugale va assegnata alla convenuta affinchè vi abiti con i figli, atteso che il
ricorrente si è trasferito nell'immobile di sua proprietà che si trova sullo stesso piano di quello
in cui risiede attualmente il nucleo famigliare.
Sotto il profilo economico, attesa l'evidente disparità reddituale e patrimoniale a danno della
convenuta; preso atto del presumibile tenore di vita goduto in costanza di matrimonio anche
in considerazione delle scelte formative effettuate dai genitori a favore della prole;
valutato il
tempo paritario che i minori trascorreranno con la madre e con il padre, si ritiene sussistano i
presupposti per prevedere un assegno perequativo per i figli a favore della resistente che si
stima equo indicare nella somma di €.850,00 per ciascun figlio, ridotto rispetto alla proposta
conciliativa formulata in udienza per la sostanziale incidenza delle spese scolastiche il cui
costo graverà integralmente in capo al padre e salva diversa valutazione all'esito della
espletanda attività istruttoria.
Le restanti spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, andranno
ripartite nella misura del 70% in capo al e nella restante parte in capo alla . Parte_1 CP_1
L'assegno unico universale sarà ad esclusivo favore della convenuta, salva diversa
valutazione qualora ciò non avvenga.
Tenuto conto del reddito percepito dalla resistente e dell'indiretto vantaggio economico
derivante dall'assegnazione della casa coniugale, si ritiene che la stessa indipendente
economicamente, non abbia diritto, allo stato, a percepire alcun assegno di mantenimento a
suo favore.
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-considerato il preminente interesse dei figli e , affida i medesimi ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori in modo condiviso con collocazione paritaria degli stessi presso ciascun genitore,
9 secondo i turni di responsabilità stabiliti in ricorso e da ritenersi qui integralmente richiamati
e trascritti;
-assegna la casa coniugale alla convenuta affinchè vi abiti con i figli;
-pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_1
, l'assegno perequativo mensile di €.1.700,00 (€.850,00 per ciascun figlio), da Per_2
corrispondersi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, da ottobre 2023,
con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat;
-le spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vengono poste a
carico del ricorrente nella misura del 70%, il quale si accollerà integralmente le spese
scolastiche a favore della prole.
-assegno unico a favore della convenuta, salva diversa valutazione qualora ciò non avvenga.
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente.
-Attesa la rilevanza, ammette le prove testimoniali dedotte dall'attore in memoria
31.10.2023 ad eccezione dei capitoli: 8, 9; 24; 26; 27 perché irrilevanti al fine del decidere,
non contestati e generici, abilitando tale parte a prova contraria diretta.
-Attesa la rilevanza, ammette le prove testimoniali dedotte dalla convenuta in memoria
10.11.2023 ad eccezione dei capitoli: 1,2,3,4,5,9,10,11,12 perché de relato o irrilevanti al fine
del decidere, abilitando tale parte a prova contraria diretta.
Riservato all'esito ogni ulteriore decisione istruttoria, rinvia la causa per l'escussione di due
testi per parte all'udienza del 27.2.2024 ore 9.15”.
L'esercizio della responsabilità genitoriale è avvenuto secondo le modalità indicate per tutto il corso del processo e non ha generato particolare disagio per i minori, peraltro, corrisponde al progetto genitoriale prospettato dal ricorrente che non ha mai richiesto una modifica se non con l'istanza depositata il 14.4.2025.
La richiesta di attuare l'affidamento con settimana alternata come, da ultimo, richiesto dal , potrà eventualmente essere pensata per il futuro, quando la situazione Parte_1
dell'intero nucleo si sarà meglio stabilizzata e definita, a fronte anche dell'opposizione da parte della convenuta a tale progetto, allo stato prematuro, considerato anche che il ricorrente si è trasferito in un appartamento di proprietà che si trova nello stesso piano della ex casa coniugale assegnata alla convenuta e, quindi, nessun disagio neppure di
10 tipo logistico è ipotizzabile per i minori, mentre la richiesta, allo stato, sembra più strumentalmente finalizzata ad ottenere, da parte del , l'assegnazione della Parte_1
casa coniugale.
Anche i descritti incontri tra il ricorrente e il compagno della , ovviamente CP_3
inevitabili, dovranno essere gestiti con senso di responsabilità da parte di entrambi i genitori, mentre gli asseriti comportamenti aggressivi del figlio nel contesto Per_1
scolastico, come prospettati dal ricorrente negli atti conclusivi, evidentemente vanno riferiti alla particolare situazione, peraltro notoria, vissuta dal minore quale figlio di genitori separati.
Ne consegue che va confermato anche in questa sede il piano genitoriale già indicato nei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art.447 bis.22 cpc.
4.Assegnazione della casa coniugale
Tale decisione comporta anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta affinchè la abiti con la prole.
Invero, non è stato provato che il compagno della stessa, sig. , vi coabiti CP_2
essendosi ivi trasferito, come affermato ma non provato dal , né in tal senso è Parte_1
significativo il fatto che l'autovettura del medesimo notte tempo possa essere stata rinvenuta nel parcheggio dello stabile.
Si aggiunga che l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta oltre che rispondere alle esigenze della prole, posto che diversamente la madre dovrebbe trovare una soluzione abitativa diversa e certamente non così vicina all'attuale casa paterna, risponde anche ad una esigenza compensativa atteso che la non è CP_3
proprietaria di alcun immobile e il pagamento di un canone di locazione potrebbe comportare una rivisitazione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, peraltro giustificata nei termini che verranno esposti di seguito
5.Profili economici
Dalla disposta Ctu le cui conclusioni vanno condivise perché logiche, non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, hanno acclarato che: il patrimonio del signor ammonta ad € 3.205.265,34 ed è costituito da: Parte_1
11 immobili: € 754.200,00;
partecipazioni societarie: € 1.274.400,00;
disponibilità liquide di conto corrente: € 204.126,74;
prodotti finanziari: € 1.007.292,79;
crediti verso parti correlate (i.e. Fin-Brema S.r.l.): € 550.000,00;
beni mobili: € 25.000,00;
i redditi netti del signor : Parte_1
anno 2023: € 67.358,00;
anno 2022: € 66.833,85;
anno 2021: € 66.188,41;
anno 2020: € 61.544,00; così che il reddito mensile netto percepito dal ricorrente nell'ultimo anno considerato
(2023) corrisponde ad € 5.613,16;
Per quanto riguarda la IG : CP_1
il patrimonio complessivo della stessa è di € 72.585,20, di cui:
disponibilità di conto corrente: € 22.342,96;
prodotti finanziari (i.e. una polizza assicurativa): € 36.224,49;
beni mobili: € 15.000,00;
i suoi redditi netti sono i seguenti:
anno 2023: € 23.141,62;
anno 2022: € 25.633,42;
anno 2021: € 15.593,59;
anno 2020: € 12.648,42; la disponibilità netta mensile della IG è di € 2.070,00, considerando la CP_1
tredicesima e quattordicesima, inoltre, da febbraio 2024 la medesima non percepisce più alcun rimborso chilometrico, essendo, tuttavia destinataria dell'assegno INPS per i figli per l'importo di €.470,00.
Tenuto altresì conto che il padre si sta accollando l'intera spesa per la scuola H-Farm international school dei figli pari ad €.1.750,00 mensili e che nel prospetto di cui alla pag.71 dell'elaborato peritale, non è computato l'assegno di €.1.700,00 che la CP_1
12 percepisce a titolo di concorso nel mantenimento della prole, ne consegue che la disponibilità netta del ricorrente è pari ad €.2.150,00 mentre quella a favore della convenuta è di €.4.240,00.
Alla stregua dei dati contabili sopra esposti, valutato il tenore di vita dei figli e dell'intero nucleo goduto in costanza di matrimonio e desumibile anche in via presuntiva dalla scelta formativa per la prole attuata di concerto dai genitori per una scuola privata particolarmente costosa;
dai viaggi di piacere e vacanze fruite dall'intera famiglia;
dalle spese di vestiario, colf e baby-sitter sostanzialmente non contestate;
considerato, altresì, il regime paritario nella gestione dei figli;
la circostanza che la , pur priva CP_1
di patrimonio immobiliare è assegnataria della casa coniugale da cui trae un indubbio vantaggio economico e usufruisce dell'intero assegno unico ed universale per i figli, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria possa e debba essere rivisto nella somma complessiva di €.1.200,00 (€.600,00 per ciascun figlio), ribadendo la componente perequativa dello stesso e con lo scopo quindi di garantire alla prole anche quando la medesima permarrà presso la madre, gli stessi agi/confort e lo stesso stile di vita goduto in costanza di matrimonio e che il padre per la sua considerevole posizione economico è in grado di garantire, attesa l'indiscussa disparità patrimoniale/finanziaria tra le parti.
Tale assegno avrà decorrenza da aprile 2025, coincidente con la data del deposito della disposta Ctu, grazie alla quale si è potuto avere una completata conoscenza della posizione patrimoniale/reddituale delle parti.
Per quanto attiene alle spese straordinarie per i figli, va confermato il provvedimento del 15.12.2023 e cioè le stesse come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vengono poste a carico del ricorrente nella misura del 70%, il quale si accollerà integralmente le spese scolastiche a favore della prole, comprese le spese per la mensa scolastica e le divise per la scuola, come, peraltro, già statuito dalla Corte
d'Appello di Venezia con decreto del 4.3.2024, investita del reclamo proposto da e in toto respinto. Parte_1
5.Spese di lite e spese di Ctu
13 Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto della prevalente soccombenza anche
“qualitativa” della convenuta, le stesse vanno poste a carico della nella misura di CP_1
cui al dispositivo (complessità media, valore medio).
Le spese di Ctu, nella somma già liquidata, vanno poste a carico solidale di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna nei rapporti interni, trattandosi di accertamento disposto per la corretta valutazione dei patrimoni e della redditività delle parti al fine di modulare l'equo assegno a favore della prole.
Le spese di Ctp vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione definitivamente pronunciando,
1)Dando atto che è già stata emessa sentenza sul vincolo, addebita la separazione in capo alla convenuta.
2)Rigetta la domanda risarcitoria dedotta dal ricorrente.
3)Considerato il preminente interesse dei figli e , affida i Per_1 Persona_4
medesimi ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione paritaria degli stessi presso ciascun genitore, secondo i turni di responsabilità stabiliti in ricorso e qui integralmente richiamati e trascritti;
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°
P Parte_2 Parte_2
Settimana dall'uscita dall'uscita da scuola da Scuola
2°
PADRE Parte_2 Pt_2 Parte_2
Settimana dall'uscita dall'uscita da scuola da Scuola
Con previsione che, nel periodo in cui i minori non vanno a scuola, l'orario dello scambio sia alle ore 19.00 invece che “dall'uscita da scuola”.
In ogni caso, ciascun genitore terrà con sé i figli:
- Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con
14 l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Il giorno di
Natale i figli trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, almeno fino al compimento di anni 10 da parte del figlio minore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua i figli staranno con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà i figli, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
4)Assegna la casa coniugale alla convenuta affinchè vi abiti con i figli;
5)Pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1
e , l'assegno perequativo mensile di €.1.200,00 (€.600,00 per ciascun figlio), Per_2
da corrispondersi direttamente alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat, con decorrenza da aprile
2025, ferme le restanti prescrizioni fino a tale data.
-le spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vengono poste a carico del ricorrente nella misura del 70%, il quale si accollerà integralmente le spese scolastiche a favore della prole.
-assegno unico a favore della convenuta.
6)Rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente.
7)Liquida le spese di lite nella somma di €.10.860,00 per compenso professionale oltre spese per €.298,00, nonché spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e condanna a rifonderle a nella misura di metà. CP_1 Parte_1
8)Le Spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno poste a carico solidale di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna nei rapporti interni.
15 Le spese di Ctp vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.09.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
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