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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE
in personal del giudice unico dott. NC NE nel procedimento iscritto al
N.28263 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2024, pendente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del curatore pro tempore, assistito e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Bravi Sandro, come da procura alle liti in atti;
Attore
e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Sara Memola, come da procura alle liti in atti;
( ), assistita e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Giulia Aureli, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), assistito e difeso Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Roberto Cefaloni, come da procura alle liti in atti;
Convenuti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art.
2901 Cod. Civ. e/o all' art.66 L. Fall., così rappresentati in narrativa: in via principale, dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di legge previsti per l'azione revocatoria ordinaria in relazione all'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio
Rep. N.8769 Racc. N.6583 del giorno 8.7.2022 stipulato tra tutti gli Persona_1 odierni convenuti e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti del Parte_1 attore, con conseguente facoltà di sottoporre ad esecuzione o a restituzione il relativo compendio immobiliare in quota parte di spettanza del Sig. Controparte_1 ovvero del suo accertando controvalore ovvero della somma maggiore o
[...] minore ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi moratori dalla data di cessione all'effettivo soddisfo, anche nelle ipotesi in cui gli anzidetti beni non fossero puntualmente identificabili ovvero fossero stati ceduti a terzi, dispersi, distrutti, non rinvenibili, o, comunque, risultassero come aventi valore residuo irrisorio rispetto alla data di cessione. Con vittoria di spese e onorari tutti di lite”.; per parti convenute:
(i) “In via istruttoria Si reitera l'ammissione della prova Controparte_1 per testi così̀ come formulata nelle memorie ex art. 172 ter n. 2 c.p.c., atteso che la stessa non è volta ad accertare l'esistenza dell'accordo dissimulato, bensı̀ a supportare la data apposta in calce alla dichiarazione del 1986 quindi ammissibile. La Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto. In via preliminare, nel merito Accertare e dichiarare
l'inammissibilità̀ dell'azione promossa, poiché́ avanzata in relazione ad un atto non posto in essere dal fallito e quindi al di fuori dell'art. 66 LF. Nel merito Rigettare la domanda formulata da DDD in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi già esposti e argomentati. In ogni caso Con vittoria delle spese di giudizio tutte (onorari, diritti, spese di lite, oltre oneri”;
(ii) “in via preliminare accertare e dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'azione promossa, poiché avanzata in relazione ad un atto non
pag. 2/11 posto in essere dal fallito e quindi al di fuori dell'art. 66 LF;
nel merito rigettare la domanda formulata da DDD in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e argomentati;
in ogni caso Con riserva di altro produrre, dedurre ed indicare testi nei termini di legge”.
(iii) «Voglia il Tribunale Ill.mo adito, per le ragioni esposte in Parte_3 comparsa di costituzione, contrariis reiectis: IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova testimoniale con il sig. residente a [...]
n.199 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sig. il 28 marzo Controparte_1
1985, quando acquistò l'appartamento in Roma, Via Augusto Conti, 33, era ancora studente, nullatenente e privo di ogni risorsa economica. 2) Vero che dopo il 13 luglio
1989 il sig. ha continuato ad abitare nell'appartamento per un Controparte_1 anno e che solo dopo tale periodo vi si trasferirono i genitori e Persona_2
. 3) Vero che i fratelli e Persona_3 Controparte_1 [...] da decenni non si frequentano e si incontrano solo in occasione di cerimonie Parte_3 familiari. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'azione proposta dal
Fallimento attore per i motivi illustrati in comparsa di costituzione;
NEL MERITO respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
IN VIA SUBORDINATA compensare le spese fra il Fallimento attore e il sig.
[...]
Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della Controparte_2 chiedeva la revoca ex artt. 66 l. fall e 2901 c.c. dell'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio Rep. N.8769 Racc. N.6583, datato 8 luglio 2022, Persona_1 stipulato dai sigg. e Controparte_1 Parte_2
Parte_3
A sostegno della propria domanda la curatela allegava:
(i) che il sig. aveva ricoperto la carica di amministratore Controparte_1 unico della D.D.D. dal 13 luglio 2009 al 26 ottobre 2022, data in cui veniva dichiarato il fallimento della società;
pag. 3/11 (ii) che durante la propria attività gestoria il sig. poneva Controparte_1 in essere reiterati e illegittimi atti di disposizione delle giacenze attive di n. 2 conti correnti (nn. 36989333 e 1016851170) di titolarità della D.D.D., i quali risultavano del tutto sforniti di adeguata giustificazione causale;
(iii) che la condotta sopra descritta risultava violativa dei doveri propri dell'organo amministrativo di una società di capitale e sanzionabili a norma degli artt. 146 l. fall.,
2043 e 2476 c.c.;
(iv) che il sig. in qualità di erede dei propri genitori, con Controparte_1
i propri fratelli, i sigg. e concludeva, Parte_2 Parte_3 in data 8 luglio 2022, un atto di assegnazione in conto futura divisione, per atto Notaio
Rep. N. 8769 Racc. N. 6583, in virtù del quale venivano assegnati in Persona_1 via esclusiva ai sig. e rispettivamente la proprietà Parte_2 Parte_3 esclusiva di un appartamento sito in Roma, Via Augusto Conti, n. 33, e di un locale deposito sito in località Tragliata Campitelli, Via Valstrona n. 71, entrambi afferenti all'asse ereditario;
(v) che detto atto di assegnazione in conto futura divisione, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio personale dell'A.U. della D.D.D. in bonis, comprometteva la garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., dei creditori della massa fallimentare;
(vi) che allo stato passivo del risultano insinuati crediti risalenti al 2014 e Parte_1 dunque anteriori all'atto di assegnazione revocando;
(vii) che risulterebbero integrati tutti i presupposti giuridico-fattuali previsti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. da parte del Parte_1 in sostituzione della massa dei creditori pregiudicati dalle condotte gestorie illegittime poste in essere dal sig. CP_1
Con comparse di costituzione e risposta, si costituivano ritualmente in giudizio i sigg.
e i Controparte_1 Parte_2 Parte_3 quali eccepivano l'inammissibilità dell'azione revocatoria, ex art. 66 l. fall., avendo questa ad oggetto un atto imputabile esclusivamente al sig. Controparte_1
e non già alla società fallita.
[...]
pag. 4/11 Veniva, inoltre, contestata la fondatezza della domanda attorea fondata su un errata ricostruzione fattuale. In particolare, i convenuti e Controparte_1 Parte_2
asserivano che:
[...]
(i) l'immobile sito in Roma, via Augusto Conti, n. 33, veniva acquistato nell'aprile del
1985 da con fondi forniti dai propri genitori;
Controparte_1
(ii) con scrittura, del 7 agosto 1986, il dichiarava che i genitori avevano CP_1 provveduto ad intestargli l'immobile al solo fine di ottenere delle agevolazioni fiscali e che detto atto di acquisto era da intendersi quale anticipo sulla quota di legittima, salvo eventuali conguagli;
(iii) detta scrittura veniva sottoscritta per approvazione dai sigg. e Parte_2
Persona_4
(iv) nel 1989, l'immobile veniva rivenduto dal ai propri genitori ad un prezzo CP_1 di Lire 48.820.622, odierni euro 24.000 (che con rivalutazione al luglio 2022 ammontano a circa € 54.000);
(v) la somma percepita dal con l'atto di acquisto dell'immobile doveva CP_1 intendersi quale “acconto” sulla quota di legittima allo stesso spettante da reinserire necessariamente, al momento dell'apertura della successione, nell'asse ereditario onde evitare di ledere la legittima dei fratelli;
(v) l'atto di attribuzione in conto futura divisione, dell'8 luglio 2022, veniva compiuto da in esecuzione degli impegni dal medesimo assunti con Controparte_1 dichiarazione del 7 agosto 1986, al solo fine di tutelare i diritti successori dei propri fratelli;
Da ultimo, i convenuti eccepivano la mancanza del consilium fraudis di Controparte_1 nonché della partecipatio fraudis dei suoi fratelli nel compimento dell'atto dispositivo oggetto della revocatoria.
*****
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 1, il , rilevava l'incompletezza e l'irrilevanza Parte_1 della documentazione prodotta dai convenuti nel giudizio, contestando, in particolar modo, l'opponibilità alla procedura della dichiarazione del 7 agosto 1986, in quanto privo di data certa.
pag. 5/11 Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, la sig. produceva un atto Parte_2 di ispezione ipotecaria telematica, del 9 luglio 2024, proveniente da Agenzia delle
Entrate, denominato dalla parte “dichiarazione di successione”, al fine di dimostrare la propria qualità di erede nonché del proprio diritto alla quota di legittima.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c., chiedeva Controparte_1
l'ammissione della prova testimoniale dei sigg. e sui Testimone_1 Testimone_2 seguenti capitoli: vero che “1) Nel 1986, lei ha trascorso le ferie del mese di agosto ai
RD OS (Messina), dove si trovava anche Sua sorella con la famiglia? Per_3
2) Sua sorella e Suo cognato hanno condiviso con lei la Per_3 Persona_2 questione dell'intestazione fittizia, per ragioni fiscali, dell'immobile in Roma, via
Augusto conti n. 33 al figlio 3) Lei era presente il 7 Controparte_1 agosto 1986 quando i Suoi nipoti hanno sottoscritto la dichiarazione che le viene mostrata. 4) Il Prof. ha ricevuto un importante sostegno Controparte_1 economico per i di lui studi e per l'avvio della propria attività per l'ammontare di
70.000.000 di Lire alla data del 1989 quando lo stesso fece rientrare nel loro patrimonio la casa di Roma, Via A. Conti 33. 5) Il Sig. Controparte_1 ha ricevuto anche ulteriori somme di danaro per essere sostenuto dai genitori”.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c. il allegava la complessiva Parte_1 documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di responsabilità, ex artt. 146 l. fall.,
2476, commi 6,7 e 8 c.c., contro il sig. nonché i valori OMI Controparte_1 degli immobili oggetto dell'atto revocando, risultanti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate all'anno 2022 e all'anno 2024.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c., produceva l'atto di Parte_3 compravendita, del 28 marzo 1985, rep. 2805/1365 Notaio , Persona_5 nonché l'atto di compravendita del 13 luglio 1989 rep. 33795/7686 Notaio Per_6
e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale del sig. sui
[...] Testimone_1 seguenti capitoli: “1) Vero che il sig. il 28 marzo 1985, quando Controparte_1 acquistò l'appartamento in Roma, Via Augusto Conti, 33, era ancora studente, nullatenente e privo di ogni risorsa economica. 2) Vero che dopo il 13 luglio 1989 il sig. ha continuato ad abitare nell'appartamento per un anno e che Controparte_1 solo dopo tale periodo vi si trasferirono i genitori e Persona_2 Per_3
pag. 6/11 . 3) Vero che i fratelli e da Tes_1 Controparte_1 Parte_3 decenni non si frequentano e si incontrano solo in occasione di cerimonie familiari”.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 3, il eccepiva l'inammissibilità dei capitoli Parte_1 delle prove testimoniali domandate dai convenuti e in quanto CP_1 Parte_3 articolati in palese violazione degli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c. e del tutto irrilevanti rispetto al thema decidendum.
*****
All'udienza del 3 febbraio 2025, veniva assunta la riserva in merito all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, la quale veniva sciolta, nella medesima data, con apposito provvedimento in cui si dava atto che “i mezzi di prova dedotti appaiono irrilevanti (ed, in parte, inammissibili)”.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, quanto alla richiesta di ammissione della prova testimoniale dei convenuti e questa non può essere accolta. Controparte_1 Parte_3
In particolare, con riguardo ai capitoli di prova indicati dal convenuto
[...]
questi appaiono manifestamente irrilevanti ai fini della decisione della Parte_3 presente controversia.
Nello specifico, non si comprende quale sia l'utilità, ai fini della cognizione della causa, di provare che il sig. al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Controparte_1
Via Augusto Conti, n. 33, fosse nullatenente e ancora studente ovvero che i fratelli da decenni non si incontrassero se non in occasione di cerimonie di famiglia. CP_1
Con riferimento, invece alla prova testimoniale domandata da occorre Controparte_1 precisare che la stessa è stata reiterata dal convenuto nelle proprie conclusioni al fine di provare la data certa della dichiarazione del 7 agosto 1986, con cui il CP_1 dichiarava che l'atto di acquisto dell'immobile sito in Via Augusto Conti n. 33 era da intendersi quale anticipo sulla quota di legittima allo stesso spettante.
Ebbene, sul punto occorre evidenziare che non assume rilevanza ai fini della risoluzione della presente controversia l'accertamento della data certa della dichiarazione del 1986
e della sua eventuale opponibilità alla procedura, atteso che non risulta alcuna documentazione in atti idonea a provare, con certezza, quanto dedotto dalle parti pag. 7/11 convenute, ossia che l'atto in conto futura divisione (oggetto della revocatoria) sarebbe meramente esecutivo degli impegni assunti, quasi quarant'anni prima, da
[...] nei confronti dei propri fratelli con la suddetta dichiarazione e che, in ogni CP_1 caso, la circostanza cristallizzata nella scrittura del 1986, ossia l'acquisto del bene immobile sito in Roma, Via Augusto Conti n. 33, da parte di risulta Controparte_1 essere stata superata, tre anni dopo, dalla rivendita del medesimo bene immobile da parte del a favore degli originari danti causa, ossia i propri genitori. CP_1
*****
Occorre, sin da ora evidenziare che l'atto in conto futura divisione oggetto di revocatoria de quo, non può intendersi, come i convenuti hanno erroneamente dedotto, idoneo a tutelare i diritti successori dei legittimari e Pt_3 Parte_2
[...]
Infatti, dagli atti prodotti nel presente giudizio emerge che il sig. è stato Controparte_1 donatario, sebbene indirettamente, non già dell'appartamento di Via Augusto Conti n.
33, ma esclusivamente della somma di Lire 48.820.622, pari al corrispettivo versato per l'acquisto di detto immobile da parte dei propri genitori.
Pertanto, al fine di determinare correttamente la quota di legittima spettante ai fratelli legittimari, avrebbe dovuto procedersi esclusivamente alla collazione del denaro donato ad da parte dei propri genitori, a norma dell'art. 751 c.c., non risultando Controparte_1 affatto necessaria l'attribuzione di beni immobili (parte dell'asse ereditario, e dunque in comunione tra tutti i legittimari) in via esclusiva e a titolo di acconto per la successiva divisione ereditaria, rispettivamente a e Parte_2 Parte_3
*****
Tutto quanto premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Nel caso de quo, oggetto dell'azione revocatoria non è un atto dispositivo compiuto dalla società, bensì un atto dispositivo del patrimonio personale dell'amministratore unico, il sig. il quale ha posto in essere condotte (allegate dalla procedura e CP_1 oggetto di un giudizio di responsabilità a norma dell'art. 146, l. fall. tutt'ora pendente) potenzialmente lesive degli interessi della massa creditoria.
Il semplice fatto che il credito risarcitorio per danni derivanti dalla mala gestio dell'amministratore, non sia ancora stato accertato giudizialmente non esclude la pag. 8/11 possibilità che un atto idoneo a comprometterne la garanzia patrimoniale generica, a norma dell'art. 2740 c.c., possa costituire oggetto di revocatoria ex art. 66 l. fall. e 2901
c.c.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901, c.c., deve essere accolta una nozione lata di credito, comprensiva anche della “mera aspettativa”, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, e ciò coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specialmente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. civ. n. 28141/2023).
Tutto quanto premesso, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, la curatela risulta pienamente legittimata all'esercizio dell'azione revocatoria de quo.
*****
La procedura ha, peraltro, dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dagli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.
In particolare, parte attrice ha provato l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato (datato 8 luglio 2022), il quale, infatti, è temporalmente successivo non solo alle condotte potenzialmente lesive e pregiudizievoli per la massa creditoria (e tutt'ora oggetto di un giudizio di responsabilità verso l'amministratore unico), ma anche rispetto ad alcuni crediti insinuati allo stato passivo della procedura, i quali risalgono all'anno 2014.
La curatela ha pienamente dimostrato l'eventus damni, derivante dall'atto dispositivo impugnato, il quale, comportando la sottrazione di due beni immobili alla garanzia delle ragioni della massa creditoria, ha reso senza dubbio più difficoltoso e incerto l'effettivo ed integrale soddisfacimento dei diritti di credito vantati.
L'atto in conto futura divisione ha comportato l'attribuzione, in via esclusiva, ai fratelli del rispettivamente di due immobili: (i) un appartamento in Roma, Via CP_1
Augusto Conti n. 33 e (ii) un locale deposito sito nella località Tragliata Campitelli, Via
Valstrona n. 71.
In particolare, occorre evidenziare che i convenuti hanno omesso di dimostrare l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa della restante parte dell'asse ereditario,
pag. 9/11 ed in particolare dell'esistenza di ulteriori cespiti, che, in sede di scioglimento della comunione ereditaria avrebbero potuto eventualmente essere assegnati al sig.
[...] quale erede legittimario. CP_1
Pertanto, la mancata revocatoria dell'atto impugnato potrebbe comportare una sensibile riduzione della garanzia patrimoniale generica, ex artt. 2740 c.c., della massa creditoria, in vista della accertanda responsabilità risarcitoria dell'amministratore unico
[...]
a norma degli artt. 146 L. Fall. e 2043, 2476, c.c. CP_1
Quanto alla scientia damni, occorre evidenziare che l'atto dispositivo impugnato è stato compiuto da nella piena consapevolezza della valenza lesiva dei propri Controparte_1 atti gestori verso il patrimonio sociale della D.D.D. S.r.l. in bonis, nonché della idoneità di detti atti a costituire una fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti della società
e dei creditori sociali, della quale è tenuto a rispondere con tutto il suo patrimonio personale.
La procedura ha altresì provato la non onerosità dell'atto dispositivo impugnato, tenuto conto che con l'assegnazione in conto futura divisione il sig. ha Controparte_1 sostanzialmente rinunciato alla propria quota dei beni immobili, riconoscendone la titolarità esclusiva in favore, rispettivamente, della sorella Parte_2
(per quanto attiene all'appartamento in Roma Via Augusto Conti n. 33) e del fratello
(per quanto attiene al locale deposito di Località Tragliata Parte_3
Campitelli, Via Valstrona n. 71), senza ricevere alcun corrispettivo.
In ragione del carattere gratuito dell'atto dispositivo impugnato, risultano prive di pregio le considerazioni dei convenuti relative all'assenza della partecipatio fraudis dei sigg. e la cui consapevolezza o meno circa Parte_2 Parte_3
l'idoneità dell'atto impugnato a recare pregiudizio alla massa creditoria risulta del tutto irrilevante ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del a norma dell'art. Controparte_3
66 l. fall., l'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio Persona_1
pag. 10/11 Rep. N.8769 Racc. N.6583 del giorno 8 luglio 2022 stipulato dai sigg.
[...]
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 condanna le parti convenute al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.000,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato;
Così deciso in Roma il 25/6/2025
Il giudice
NC NE
pag. 11/11
in personal del giudice unico dott. NC NE nel procedimento iscritto al
N.28263 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2024, pendente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del curatore pro tempore, assistito e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Bravi Sandro, come da procura alle liti in atti;
Attore
e
(C.F. ), assistito Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Sara Memola, come da procura alle liti in atti;
( ), assistita e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Giulia Aureli, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), assistito e difeso Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Roberto Cefaloni, come da procura alle liti in atti;
Convenuti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art.
2901 Cod. Civ. e/o all' art.66 L. Fall., così rappresentati in narrativa: in via principale, dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di legge previsti per l'azione revocatoria ordinaria in relazione all'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio
Rep. N.8769 Racc. N.6583 del giorno 8.7.2022 stipulato tra tutti gli Persona_1 odierni convenuti e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti del Parte_1 attore, con conseguente facoltà di sottoporre ad esecuzione o a restituzione il relativo compendio immobiliare in quota parte di spettanza del Sig. Controparte_1 ovvero del suo accertando controvalore ovvero della somma maggiore o
[...] minore ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi moratori dalla data di cessione all'effettivo soddisfo, anche nelle ipotesi in cui gli anzidetti beni non fossero puntualmente identificabili ovvero fossero stati ceduti a terzi, dispersi, distrutti, non rinvenibili, o, comunque, risultassero come aventi valore residuo irrisorio rispetto alla data di cessione. Con vittoria di spese e onorari tutti di lite”.; per parti convenute:
(i) “In via istruttoria Si reitera l'ammissione della prova Controparte_1 per testi così̀ come formulata nelle memorie ex art. 172 ter n. 2 c.p.c., atteso che la stessa non è volta ad accertare l'esistenza dell'accordo dissimulato, bensı̀ a supportare la data apposta in calce alla dichiarazione del 1986 quindi ammissibile. La Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19656 del 01/10/2015In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto. In via preliminare, nel merito Accertare e dichiarare
l'inammissibilità̀ dell'azione promossa, poiché́ avanzata in relazione ad un atto non posto in essere dal fallito e quindi al di fuori dell'art. 66 LF. Nel merito Rigettare la domanda formulata da DDD in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi già esposti e argomentati. In ogni caso Con vittoria delle spese di giudizio tutte (onorari, diritti, spese di lite, oltre oneri”;
(ii) “in via preliminare accertare e dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'azione promossa, poiché avanzata in relazione ad un atto non
pag. 2/11 posto in essere dal fallito e quindi al di fuori dell'art. 66 LF;
nel merito rigettare la domanda formulata da DDD in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e argomentati;
in ogni caso Con riserva di altro produrre, dedurre ed indicare testi nei termini di legge”.
(iii) «Voglia il Tribunale Ill.mo adito, per le ragioni esposte in Parte_3 comparsa di costituzione, contrariis reiectis: IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere prova testimoniale con il sig. residente a [...]
n.199 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il sig. il 28 marzo Controparte_1
1985, quando acquistò l'appartamento in Roma, Via Augusto Conti, 33, era ancora studente, nullatenente e privo di ogni risorsa economica. 2) Vero che dopo il 13 luglio
1989 il sig. ha continuato ad abitare nell'appartamento per un Controparte_1 anno e che solo dopo tale periodo vi si trasferirono i genitori e Persona_2
. 3) Vero che i fratelli e Persona_3 Controparte_1 [...] da decenni non si frequentano e si incontrano solo in occasione di cerimonie Parte_3 familiari. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'azione proposta dal
Fallimento attore per i motivi illustrati in comparsa di costituzione;
NEL MERITO respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
IN VIA SUBORDINATA compensare le spese fra il Fallimento attore e il sig.
[...]
Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della Controparte_2 chiedeva la revoca ex artt. 66 l. fall e 2901 c.c. dell'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio Rep. N.8769 Racc. N.6583, datato 8 luglio 2022, Persona_1 stipulato dai sigg. e Controparte_1 Parte_2
Parte_3
A sostegno della propria domanda la curatela allegava:
(i) che il sig. aveva ricoperto la carica di amministratore Controparte_1 unico della D.D.D. dal 13 luglio 2009 al 26 ottobre 2022, data in cui veniva dichiarato il fallimento della società;
pag. 3/11 (ii) che durante la propria attività gestoria il sig. poneva Controparte_1 in essere reiterati e illegittimi atti di disposizione delle giacenze attive di n. 2 conti correnti (nn. 36989333 e 1016851170) di titolarità della D.D.D., i quali risultavano del tutto sforniti di adeguata giustificazione causale;
(iii) che la condotta sopra descritta risultava violativa dei doveri propri dell'organo amministrativo di una società di capitale e sanzionabili a norma degli artt. 146 l. fall.,
2043 e 2476 c.c.;
(iv) che il sig. in qualità di erede dei propri genitori, con Controparte_1
i propri fratelli, i sigg. e concludeva, Parte_2 Parte_3 in data 8 luglio 2022, un atto di assegnazione in conto futura divisione, per atto Notaio
Rep. N. 8769 Racc. N. 6583, in virtù del quale venivano assegnati in Persona_1 via esclusiva ai sig. e rispettivamente la proprietà Parte_2 Parte_3 esclusiva di un appartamento sito in Roma, Via Augusto Conti, n. 33, e di un locale deposito sito in località Tragliata Campitelli, Via Valstrona n. 71, entrambi afferenti all'asse ereditario;
(v) che detto atto di assegnazione in conto futura divisione, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio personale dell'A.U. della D.D.D. in bonis, comprometteva la garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., dei creditori della massa fallimentare;
(vi) che allo stato passivo del risultano insinuati crediti risalenti al 2014 e Parte_1 dunque anteriori all'atto di assegnazione revocando;
(vii) che risulterebbero integrati tutti i presupposti giuridico-fattuali previsti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. da parte del Parte_1 in sostituzione della massa dei creditori pregiudicati dalle condotte gestorie illegittime poste in essere dal sig. CP_1
Con comparse di costituzione e risposta, si costituivano ritualmente in giudizio i sigg.
e i Controparte_1 Parte_2 Parte_3 quali eccepivano l'inammissibilità dell'azione revocatoria, ex art. 66 l. fall., avendo questa ad oggetto un atto imputabile esclusivamente al sig. Controparte_1
e non già alla società fallita.
[...]
pag. 4/11 Veniva, inoltre, contestata la fondatezza della domanda attorea fondata su un errata ricostruzione fattuale. In particolare, i convenuti e Controparte_1 Parte_2
asserivano che:
[...]
(i) l'immobile sito in Roma, via Augusto Conti, n. 33, veniva acquistato nell'aprile del
1985 da con fondi forniti dai propri genitori;
Controparte_1
(ii) con scrittura, del 7 agosto 1986, il dichiarava che i genitori avevano CP_1 provveduto ad intestargli l'immobile al solo fine di ottenere delle agevolazioni fiscali e che detto atto di acquisto era da intendersi quale anticipo sulla quota di legittima, salvo eventuali conguagli;
(iii) detta scrittura veniva sottoscritta per approvazione dai sigg. e Parte_2
Persona_4
(iv) nel 1989, l'immobile veniva rivenduto dal ai propri genitori ad un prezzo CP_1 di Lire 48.820.622, odierni euro 24.000 (che con rivalutazione al luglio 2022 ammontano a circa € 54.000);
(v) la somma percepita dal con l'atto di acquisto dell'immobile doveva CP_1 intendersi quale “acconto” sulla quota di legittima allo stesso spettante da reinserire necessariamente, al momento dell'apertura della successione, nell'asse ereditario onde evitare di ledere la legittima dei fratelli;
(v) l'atto di attribuzione in conto futura divisione, dell'8 luglio 2022, veniva compiuto da in esecuzione degli impegni dal medesimo assunti con Controparte_1 dichiarazione del 7 agosto 1986, al solo fine di tutelare i diritti successori dei propri fratelli;
Da ultimo, i convenuti eccepivano la mancanza del consilium fraudis di Controparte_1 nonché della partecipatio fraudis dei suoi fratelli nel compimento dell'atto dispositivo oggetto della revocatoria.
*****
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 1, il , rilevava l'incompletezza e l'irrilevanza Parte_1 della documentazione prodotta dai convenuti nel giudizio, contestando, in particolar modo, l'opponibilità alla procedura della dichiarazione del 7 agosto 1986, in quanto privo di data certa.
pag. 5/11 Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, la sig. produceva un atto Parte_2 di ispezione ipotecaria telematica, del 9 luglio 2024, proveniente da Agenzia delle
Entrate, denominato dalla parte “dichiarazione di successione”, al fine di dimostrare la propria qualità di erede nonché del proprio diritto alla quota di legittima.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c., chiedeva Controparte_1
l'ammissione della prova testimoniale dei sigg. e sui Testimone_1 Testimone_2 seguenti capitoli: vero che “1) Nel 1986, lei ha trascorso le ferie del mese di agosto ai
RD OS (Messina), dove si trovava anche Sua sorella con la famiglia? Per_3
2) Sua sorella e Suo cognato hanno condiviso con lei la Per_3 Persona_2 questione dell'intestazione fittizia, per ragioni fiscali, dell'immobile in Roma, via
Augusto conti n. 33 al figlio 3) Lei era presente il 7 Controparte_1 agosto 1986 quando i Suoi nipoti hanno sottoscritto la dichiarazione che le viene mostrata. 4) Il Prof. ha ricevuto un importante sostegno Controparte_1 economico per i di lui studi e per l'avvio della propria attività per l'ammontare di
70.000.000 di Lire alla data del 1989 quando lo stesso fece rientrare nel loro patrimonio la casa di Roma, Via A. Conti 33. 5) Il Sig. Controparte_1 ha ricevuto anche ulteriori somme di danaro per essere sostenuto dai genitori”.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c. il allegava la complessiva Parte_1 documentazione prodotta nell'ambito del giudizio di responsabilità, ex artt. 146 l. fall.,
2476, commi 6,7 e 8 c.c., contro il sig. nonché i valori OMI Controparte_1 degli immobili oggetto dell'atto revocando, risultanti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate all'anno 2022 e all'anno 2024.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 2, c.c., produceva l'atto di Parte_3 compravendita, del 28 marzo 1985, rep. 2805/1365 Notaio , Persona_5 nonché l'atto di compravendita del 13 luglio 1989 rep. 33795/7686 Notaio Per_6
e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale del sig. sui
[...] Testimone_1 seguenti capitoli: “1) Vero che il sig. il 28 marzo 1985, quando Controparte_1 acquistò l'appartamento in Roma, Via Augusto Conti, 33, era ancora studente, nullatenente e privo di ogni risorsa economica. 2) Vero che dopo il 13 luglio 1989 il sig. ha continuato ad abitare nell'appartamento per un anno e che Controparte_1 solo dopo tale periodo vi si trasferirono i genitori e Persona_2 Per_3
pag. 6/11 . 3) Vero che i fratelli e da Tes_1 Controparte_1 Parte_3 decenni non si frequentano e si incontrano solo in occasione di cerimonie familiari”.
Con memoria, ex art. 171 ter, n. 3, il eccepiva l'inammissibilità dei capitoli Parte_1 delle prove testimoniali domandate dai convenuti e in quanto CP_1 Parte_3 articolati in palese violazione degli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c. e del tutto irrilevanti rispetto al thema decidendum.
*****
All'udienza del 3 febbraio 2025, veniva assunta la riserva in merito all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, la quale veniva sciolta, nella medesima data, con apposito provvedimento in cui si dava atto che “i mezzi di prova dedotti appaiono irrilevanti (ed, in parte, inammissibili)”.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, quanto alla richiesta di ammissione della prova testimoniale dei convenuti e questa non può essere accolta. Controparte_1 Parte_3
In particolare, con riguardo ai capitoli di prova indicati dal convenuto
[...]
questi appaiono manifestamente irrilevanti ai fini della decisione della Parte_3 presente controversia.
Nello specifico, non si comprende quale sia l'utilità, ai fini della cognizione della causa, di provare che il sig. al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Controparte_1
Via Augusto Conti, n. 33, fosse nullatenente e ancora studente ovvero che i fratelli da decenni non si incontrassero se non in occasione di cerimonie di famiglia. CP_1
Con riferimento, invece alla prova testimoniale domandata da occorre Controparte_1 precisare che la stessa è stata reiterata dal convenuto nelle proprie conclusioni al fine di provare la data certa della dichiarazione del 7 agosto 1986, con cui il CP_1 dichiarava che l'atto di acquisto dell'immobile sito in Via Augusto Conti n. 33 era da intendersi quale anticipo sulla quota di legittima allo stesso spettante.
Ebbene, sul punto occorre evidenziare che non assume rilevanza ai fini della risoluzione della presente controversia l'accertamento della data certa della dichiarazione del 1986
e della sua eventuale opponibilità alla procedura, atteso che non risulta alcuna documentazione in atti idonea a provare, con certezza, quanto dedotto dalle parti pag. 7/11 convenute, ossia che l'atto in conto futura divisione (oggetto della revocatoria) sarebbe meramente esecutivo degli impegni assunti, quasi quarant'anni prima, da
[...] nei confronti dei propri fratelli con la suddetta dichiarazione e che, in ogni CP_1 caso, la circostanza cristallizzata nella scrittura del 1986, ossia l'acquisto del bene immobile sito in Roma, Via Augusto Conti n. 33, da parte di risulta Controparte_1 essere stata superata, tre anni dopo, dalla rivendita del medesimo bene immobile da parte del a favore degli originari danti causa, ossia i propri genitori. CP_1
*****
Occorre, sin da ora evidenziare che l'atto in conto futura divisione oggetto di revocatoria de quo, non può intendersi, come i convenuti hanno erroneamente dedotto, idoneo a tutelare i diritti successori dei legittimari e Pt_3 Parte_2
[...]
Infatti, dagli atti prodotti nel presente giudizio emerge che il sig. è stato Controparte_1 donatario, sebbene indirettamente, non già dell'appartamento di Via Augusto Conti n.
33, ma esclusivamente della somma di Lire 48.820.622, pari al corrispettivo versato per l'acquisto di detto immobile da parte dei propri genitori.
Pertanto, al fine di determinare correttamente la quota di legittima spettante ai fratelli legittimari, avrebbe dovuto procedersi esclusivamente alla collazione del denaro donato ad da parte dei propri genitori, a norma dell'art. 751 c.c., non risultando Controparte_1 affatto necessaria l'attribuzione di beni immobili (parte dell'asse ereditario, e dunque in comunione tra tutti i legittimari) in via esclusiva e a titolo di acconto per la successiva divisione ereditaria, rispettivamente a e Parte_2 Parte_3
*****
Tutto quanto premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Nel caso de quo, oggetto dell'azione revocatoria non è un atto dispositivo compiuto dalla società, bensì un atto dispositivo del patrimonio personale dell'amministratore unico, il sig. il quale ha posto in essere condotte (allegate dalla procedura e CP_1 oggetto di un giudizio di responsabilità a norma dell'art. 146, l. fall. tutt'ora pendente) potenzialmente lesive degli interessi della massa creditoria.
Il semplice fatto che il credito risarcitorio per danni derivanti dalla mala gestio dell'amministratore, non sia ancora stato accertato giudizialmente non esclude la pag. 8/11 possibilità che un atto idoneo a comprometterne la garanzia patrimoniale generica, a norma dell'art. 2740 c.c., possa costituire oggetto di revocatoria ex art. 66 l. fall. e 2901
c.c.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901, c.c., deve essere accolta una nozione lata di credito, comprensiva anche della “mera aspettativa”, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, e ciò coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specialmente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. civ. n. 28141/2023).
Tutto quanto premesso, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, la curatela risulta pienamente legittimata all'esercizio dell'azione revocatoria de quo.
*****
La procedura ha, peraltro, dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dagli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.
In particolare, parte attrice ha provato l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato (datato 8 luglio 2022), il quale, infatti, è temporalmente successivo non solo alle condotte potenzialmente lesive e pregiudizievoli per la massa creditoria (e tutt'ora oggetto di un giudizio di responsabilità verso l'amministratore unico), ma anche rispetto ad alcuni crediti insinuati allo stato passivo della procedura, i quali risalgono all'anno 2014.
La curatela ha pienamente dimostrato l'eventus damni, derivante dall'atto dispositivo impugnato, il quale, comportando la sottrazione di due beni immobili alla garanzia delle ragioni della massa creditoria, ha reso senza dubbio più difficoltoso e incerto l'effettivo ed integrale soddisfacimento dei diritti di credito vantati.
L'atto in conto futura divisione ha comportato l'attribuzione, in via esclusiva, ai fratelli del rispettivamente di due immobili: (i) un appartamento in Roma, Via CP_1
Augusto Conti n. 33 e (ii) un locale deposito sito nella località Tragliata Campitelli, Via
Valstrona n. 71.
In particolare, occorre evidenziare che i convenuti hanno omesso di dimostrare l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa della restante parte dell'asse ereditario,
pag. 9/11 ed in particolare dell'esistenza di ulteriori cespiti, che, in sede di scioglimento della comunione ereditaria avrebbero potuto eventualmente essere assegnati al sig.
[...] quale erede legittimario. CP_1
Pertanto, la mancata revocatoria dell'atto impugnato potrebbe comportare una sensibile riduzione della garanzia patrimoniale generica, ex artt. 2740 c.c., della massa creditoria, in vista della accertanda responsabilità risarcitoria dell'amministratore unico
[...]
a norma degli artt. 146 L. Fall. e 2043, 2476, c.c. CP_1
Quanto alla scientia damni, occorre evidenziare che l'atto dispositivo impugnato è stato compiuto da nella piena consapevolezza della valenza lesiva dei propri Controparte_1 atti gestori verso il patrimonio sociale della D.D.D. S.r.l. in bonis, nonché della idoneità di detti atti a costituire una fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti della società
e dei creditori sociali, della quale è tenuto a rispondere con tutto il suo patrimonio personale.
La procedura ha altresì provato la non onerosità dell'atto dispositivo impugnato, tenuto conto che con l'assegnazione in conto futura divisione il sig. ha Controparte_1 sostanzialmente rinunciato alla propria quota dei beni immobili, riconoscendone la titolarità esclusiva in favore, rispettivamente, della sorella Parte_2
(per quanto attiene all'appartamento in Roma Via Augusto Conti n. 33) e del fratello
(per quanto attiene al locale deposito di Località Tragliata Parte_3
Campitelli, Via Valstrona n. 71), senza ricevere alcun corrispettivo.
In ragione del carattere gratuito dell'atto dispositivo impugnato, risultano prive di pregio le considerazioni dei convenuti relative all'assenza della partecipatio fraudis dei sigg. e la cui consapevolezza o meno circa Parte_2 Parte_3
l'idoneità dell'atto impugnato a recare pregiudizio alla massa creditoria risulta del tutto irrilevante ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del a norma dell'art. Controparte_3
66 l. fall., l'atto di assegnazione in conto futura divisione per Notaio Persona_1
pag. 10/11 Rep. N.8769 Racc. N.6583 del giorno 8 luglio 2022 stipulato dai sigg.
[...]
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 condanna le parti convenute al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.000,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato ove versato;
Così deciso in Roma il 25/6/2025
Il giudice
NC NE
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