Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 8187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8187 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03288/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2022, proposto da:
- MA NO, UI IN, AM OL, AR LU, RE OL, UI DO, NI RT, NI NT, RI AS, MP LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Roma, viale dei Primati Sportivi, n. 19;
contro
- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento recante prot. m_dg. DAPPR11.14/04/2022.0023226.U a mezzo del quale il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania – Napoli – Ufficio I affari generali ha adottato il rigetto della richiesta dei ricorrenti di attribuzione dei buoni pasto;
nonché
- di ogni atto precedente consequenziale e successivo, comunque lesivo di tutti gli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. IL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono appartenenti alla Polizia penitenziaria, in servizio presso il Reparto navale di Nisida, sede distaccata del Centro penitenziario di Napoli - Secondigliano, ove non si registra la presenza della mensa obbligatoria di servizio (M.O.S.) e dove non risultano presenti convenzioni con altri enti.
1.1. In data 29 marzo 2022, l’avvocato Michela Scafetta, in nome e per conto dei ricorrenti, ha inoltrato, al Ministero della giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria-Provveditorato regionale della Campania, una nota con oggetto “richiesta attribuzione buoni pasto”, affinché l’Amministrazione procedesse al calcolo di quanto dovuto per i cinque anni precedenti il 2018.
1.2. A seguito del rigetto dell’istanza avanzata, i dipendenti sopra nominati – con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 6 luglio 2022 – hanno chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe deducendo, con un unico motivo di gravame, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione della legge n. 203/1989 (recante “Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121” ).
1.3. Nello stesso atto di parte è stato esposto, quale antefatto rilevante, quanto occorso diversi anni addietro. In particolare, già in data 26 settembre 2018, gli stessi ricorrenti avanzavano richiesta di attribuzione dei buoni pasto, stante la mancata previsione della M.O.S. nella sede distaccata presso la quale prestavano servizio. Successivamente, prima il 7 dicembre 2018 e poi il 19 marzo 2019, il Ministero della giustizia rigettava la richiesta rilevando l’incompletezza del prospetto elaborato e ritenendo di non dover procedere all’elargizione dei buoni pasto. In accoglimento del gravame illo tempore proposto dal personale della Polizia penitenziaria, questo Tribunale, con sentenza n. 3378/2019, annullava il diniego del 2019.
1.4. Dunque, con l’odierno gravame, i dipendenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe, vantando l’attribuzione dei medesimi benefici, già ottenuti, in esecuzione della richiamata pronuncia, relativamente al periodo successivo al 2018. In altre parole, ritengono sussistente il diritto ai buoni pasto anche per i cinque anni precedenti l’anno 2018 sulla base dei presupposti (già) rappresentati nella pregressa istanza e nel connesso ricorso giurisdizionale che ne è scaturito e che è poi stato favorevolmente apprezzato dal giudice amministrativo. In subordine, hanno agito per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto usufruire della mensa, con conseguente rimborso dei costi indebitamente sostenuti per i pasti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. L’Amministrazione si è costituita per resistere al giudizio, con atto di forma dell’Avvocatura erariale, senza produrre memorie né documenti.
3. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
4.1. Come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 720/2005), l’art. 1, lett. b), della l. n. 203/1989, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell'estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell'Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio.
4.2. Dunque, pur soggiacendo l'istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell'Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi.
4.3. In altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa configura il diritto dell'agente di polizia penitenziaria alla corresponsione del buono pasto sostitutivo (in tal senso, anche T.A.R. Lazio, Sez. I quater , n. 1431/2013).
5. Nel caso di specie, il provvedimento di reiezione adottato dal Ministero resistente risulta motivato dal fatto che “il computo dei buoni pasto da corrispondere al personale Base Navale I.P.M. Nisida, è stato effettuato correttamente secondo quanto indicato in sentenza, ossia dal momento della proposizione della domanda dei ricorrenti (26/9/2018)” . Sennonché, l’istanza del 29 marzo 2022 non è stata avanzata per la (corretta) esecuzione del giudicato formatosi con la sentenza già ricordata di questo Tribunale n. 3378/2019, quanto piuttosto quale autonoma pretesa obbligatoria vantata “in forza dei principi di diritto enunciati nella sentenza sopra richiamata” . È rispetto a tale richiesta, dunque, che l’Amministrazione (doveva e) deve effettuare gli opportuni accertamenti volti a riconoscere, qualora spettanti all’esito dell’istruttoria, i buoni pasto richiesti ovvero i relativi importi sostitutivi.
6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto limitatamente alla parte impugnatoria. Il provvedimento in epigrafe va quindi annullato per deficit di istruttoria, dovendo l’Amministrazione esaminare nuovamente l’istanza alla luce della portata conformativa del presente giudicato. Non sussistono invece i presupposti per pronunciarsi in ordine alla domanda (subordinata) di condanna al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, non essendo accertata la (effettiva) spettanza (e, nel caso, l’entità) del bene della vita agognato.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RI UC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
IL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TE | RI UC |
IL SEGRETARIO