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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14154 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati DANIELA MASSAI e CHIARA IANNALFO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato DANIELE PINTO, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/11/2025): pronunciare la sentenza parziale di separazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche concordemente dichiarato di voler addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Khouribga Parte_1
(MAROCCO), il 18/01/1989, e , n. a US Controparte_1
(MAROCCO), il 10/01/1984 (matrimonio contratto a SA (MAROCCO) il
18/10/2013, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Empoli (FI) al n. 194, parte II, serie C, anno 2022);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
2 - spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14154 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati DANIELA MASSAI e CHIARA IANNALFO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato DANIELE PINTO, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/11/2025): pronunciare la sentenza parziale di separazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere.
3. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche concordemente dichiarato di voler addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi n. a Khouribga Parte_1
(MAROCCO), il 18/01/1989, e , n. a US Controparte_1
(MAROCCO), il 10/01/1984 (matrimonio contratto a SA (MAROCCO) il
18/10/2013, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Empoli (FI) al n. 194, parte II, serie C, anno 2022);
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
2 - spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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